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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Martedì 15 febbraio 2011


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 330 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 175

SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo C. 2184 e abbinate (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 180

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago (Esame e rinvio) ... 181

ERRATA CORRIGE ... 183

X Commissione - Resoconto di martedì 15 febbraio 2011


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Atto n. 330.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la Commissione dovrebbe esprimere il parere al Governo sul provvedimento in titolo nella giornata odierna. Ricorda, infatti, che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega recata dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 (Legge sviluppo) e che il termine di esercizio della delega è fissato al 15 febbraio 2011. Considerato che il provvedimento


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è stato tardivamente assegnato alla Commissione, ritiene tuttavia opportuno iniziare l'esame nella giornata odierna e procedere alla votazione del parere nella seduta di domani.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, trasmesso dal Governo ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (cosiddetta legge sviluppo).
Il provvedimento è suddiviso in II titoli e si compone di 22 articoli.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il provvedimento, dando attuazione ai principi e criteri direttivi della norma di delega, si conforma ai seguenti indirizzi generali: drastica riduzione delle leggi di incentivazione vigenti, eliminando oltre trenta leggi o forme di incentivazione diverse, che vengono ricondotte ad un quadro normativo unitario ed organico; semplificazione delle procedure mediante l'utilizzo di modalità telematiche; flessibilità degli strumenti di intervento; raccordo con le Regioni; introduzione, in particolare per le PMI, di modalità semplificate di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni e per la loro erogazione.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, nel quale rientrano gli interventi a sostegno del sistema produttivo di competenza del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), finalizzati allo sviluppo del territorio, alla crescita del sistema produttivo, con particolare riferimento alle PMI, alla promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Gli interventi sono disciplinati nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato e più specificamente vengono richiamate le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che sanciscono la legittimità dei medesimi interventi.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di coordinamento degli interventi statali di cui all'articolo 1 con quelli regionali, nel rispetto degli articoli 117 e 118 Costituzione, precisando che gli interventi statali si caratterizzano per il perseguimento di interessi strategici in rapporto all'equilibrio generale del Paese. Gli interventi statali sono attuati in modo da favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali a sostegno del sistema produttivo. La realizzazione degli interventi congiunti Stato-regioni avviene mediante accordi di programma.
L'articolo 3 fissa gli indirizzi generali e le modalità di programmazione degli interventi.
In particolare si prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere del CIPE, dei seguenti strumenti di programmazione: un programma triennale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, che, in coerenza con la programmazione europea e nazionale in materia di stabilità della finanza pubblica, provvederà a fissare:gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo, articolati secondo criteri territoriali o tematici. Gli obiettivi riferiti esclusivamente al Mezzogiorno saranno distintamente specificati;le tipologie di intervento e i settori economici destinatari di interventi specifici;il quadro finanziario delle risorse disponibili per ciascuno degli obiettivi individuati, di provenienza statale o da cofinanziamento europeo, regionale, dagli enti locali e da privati; un programma annuale adottato (entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento) sulla base del programma triennale, il quale definirà gli interventi da adottare in relazione a ciascun obiettivo e le risorse finanziarie destinate a ciascun intervento, distinte in relazione alla loro provenienza statale, europea, regionale locale o privata. Nel programma annuale saranno distinti gli interventi per il solo Mezzogiorno.
Gli indirizzi generali nel rispetto dei quali saranno definiti gli atti di programmazione a sostegno del sistema produttivo


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sono i seguenti: adozione di meccanismi automatici di agevolazione, con particolare riferimento all'utilizzo di buoni o voucher, per interventi di promozione degli investimenti da parte di PMI o per interventi di ammontare finanziario limitato per una vasta platea di beneficiari; ricorso a modalità di intervento basate su progetti di avanzamento tecnologico e rafforzamento della competitività; ricorso a modalità di intervento basate su procedure negoziali per singoli programmi di investimento di notevole dimensioni e di rilevante impatto sullo sviluppo del Paese; destinazione alle PMI di una quota di risorse non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili, con particolare riferimento all'imprenditoria femminile e giovanile; preferenze per le iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo; contributo alla crescita unitaria del sistema produttivo nazionale con il superamento degli squilibri economici e sociali, specie del Mezzogiorno; attenzione alle aggregazioni di imprese mediante contratti di rete o consorzi ai fini dell'incremento della loro competitività e innovazione; promozione della formazione e rafforzamento delle filiere nazionali. Inoltre, si possono prevedere interventi a sostegno della domanda di beni e servizi.
L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione della programmazione delineata nel precedente articolo, prevedendo l'adozione di decreti non regolamentari con i quali provvedere a fissare specifici ambiti tematici attuativi o riservare, nell'ambito dell'importo complessivo, fondi per specifiche finalità;specificare i soggetti ammissibili agli interventi, i programmi di investimento e le attività ammissibili, i termini massimi e minimi della durata dei programmi e delle attività, le spese ammissibili alle agevolazioni, la forma e la misura delle agevolazioni e le modalità di erogazione;prevedere eventuali limiti minimi e massimi per gli investimenti ammissibili; fissare i termini e le modalità di presentazione delle domande; definire le procedure per l'istruttoria delle domande e i criteri di selezione e valutazione.
L'articolo 5 prevede la programmazione e il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo e la competitività relativi a specifiche aree territoriali e tematiche per i quali si richiede, tra l'altro, la rilevanza dell'area tecnologica e produttiva prescelta, la promozione di rilevanti investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, la presenza di condizioni di mercato favorevoli allo sviluppo di nuove tecnologie, l'idoneità dei soggetti imprenditoriali a realizzare gli avanzamenti tecnologici richiesti. Le aree territoriali o tematiche interessate dai progetti strategici saranno individuate in base agli obiettivi e alle analisi del programma triennale. La definizione del progetto degli investimenti da realizzare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, spetta al Ministro dello sviluppo economico che a tal fine può avvalersi della collaborazione di strutture ed enti specializzati e deve acquisire il previo parere non vincolante delle regioni interessate. L'erogazione delle agevolazioni nell'ambito dei progetti strategici avviene per stato di avanzamento dei lavori in rapporto alla realizzazione dei programmi integrati di investimento.
L'articolo 6 prevede che gli interventi oggetto del presente provvedimento siano attuati secondo la procedura automatica, valutativa e negoziale, coerentemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 123 del 1998 agli articoli 4-6.
Ricorda in proposito che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha operato una complessiva riorganizzazione dell'intervento pubblico a favore delle attività produttive, soprattutto attraverso l'individuazione di procedure tipizzate cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici. In particolare, gli articoli 4-6 individuano e regolamentano tre tipologie di procedimenti cui le amministrazioni si devono attenere nel concedere i contributi: procedimento automatico, valutativo e negoziale. L'applicazione della procedura automatica, che non comporta attività istruttoria


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di carattere tecnico, economico e finanziario sul programma di investimento, è prevista in caso di investimenti non eccedenti il limite massimo di cui al decreto di programmazione triennale (articolo 3) e qualora l'aiuto consista nel rimborso di spese sostenute, anche attraverso il riconoscimento di buoni o voucher, con particolare riferimento alle spese per investimento in ricerca, sviluppo ed innovazione. La procedura valutativa si applica per gli interventi relativi a programmi organici e complessi che richiedono un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario e che non superino il limite stabilito dal citato decreto di programmazione. La procedura negoziale, infine, si applica per attuare interventi relativi a programmi di investimento complessi, di rilevanti dimensioni e di interesse strategico per la crescita, la competitività, il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo territoriale. L'importo complessivo dei programmi in questione non può essere inferiore a 20 milioni di euro. Per gli interventi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di sviluppo e ricerca e di servizi la procedura si può applicare a programmi di investimento di importo almeno pari ai 10 milioni di euro.
L'articolo 7, recante le modalità attuative della procedura negoziale, prevede che questa si attui attraverso accordi con i soggetti interessati, definiti sulla base di uno schema tipo di contratto predisposto dal MiSE, previa informazione delle regioni in cui si attui l'intervento. Nel programma di investimento oggetto di tale procedura può essere compresa anche la realizzazione di opere infrastrutturali se funzionali agli obiettivi. In tal caso i relativi oneri - anche di progettazione - possono essere posti a carico delle risorse stanziate per l'attuazione del contratto. Su richiesta del Ministero o del soggetto gestore, di cui all'articolo 9, la regione interessata dalla realizzazione del programma è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla conformità dello schema di contratto al piano di sviluppo regionale ed ai vincoli relativi all'assetto e alla pianificazione territoriale. In caso di cofinanziamento regionale del programma, la regione interessata partecipa alla negoziazione su richiesta del Ministero o del soggetto gestore. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi sia ai progetti strategici sia alla procedura negoziale, sono fatte salve le procedure previste dalla legislazione vigente per l'acquisizione dei necessari atti di assenso.
L'articolo 8 fissa i termini per la conclusione delle fasi procedimentali di competenza del MiSE relative alla procedura automatica, valutativa e negoziale. Trascorsi i termini previsti senza che il Ministero o il soggetto gestore adottino alcun provvedimento conclusivo, la richiesta degli incentivi deve intendersi accolta.
L'articolo 9 disciplina la figura del Soggetto gestore di cui può avvalersi il MiSE per gestire le fasi procedimentali relative agli interventi in oggetto, stipulando apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l'intervento.
Ai sensi dell'articolo 10, l'attuazione dei programmi agevolati viene monitorata dal Ministero e dai soggetti da esso incaricati. I soggetti beneficiari, oltre a consentire il monitoraggio, sono tenuti a fornire al MiSE tutti i dati finanziari e quelli relativi alla realizzazione degli interventi agevolati. Il MiSE provvede alla valutazione dell'efficacia dei singoli interventi a sostegno del sistema produttivo. A tal fine per ogni intervento vengono definiti gli effetti attesi anche determinando indicatori e valori-obiettivo. Inoltre, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a presentare al CIPE e alla Conferenza Stato-regioni una relazione sull'attività da esso svolta e sui risultati ottenuti nell'anno precedente.
L'articolo 11 incarica il MiSE di provvedere alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione europea, nonché agli altri adempimenti previsti dalla disciplina UE.
L'articolo 12 prevede che, in conformità con la disciplina recata dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), i documenti e gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti oggetto del provvedimento in esame siano formati dal Ministero, dal Soggetto gestore


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e dal soggetto beneficiario con modalità informatiche, sottoscritti mediante utilizzo della firma digitale e trasmessi mediante la posta elettronica certificata.
L'articolo 13 concerne le procedure semplificate per le PMI e le riserve di fondi in loro favore. Riguardo alle riserve di fondi in favore delle PMI e delle loro aggregazioni e reti, la norma precisa che l'ammontare dei fondi riservati è fissato in relazione all'importo complessivo dell'intervento, agli obiettivi perseguiti, alle modalità di attuazione e al numero e alle caratteristiche dei potenziali beneficiari. Per queste tipologie di imprese devono essere stabilite modalità semplificate per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, anche in funzione di specifiche categorie d'impresa, modalità che saranno ordinariamente adottate per le microimprese.
L'articolo 14 contiene disposizioni volte ad accelerare la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi a programmi d'investimento in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'articolo 15, in materia di procedure di erogazione delle agevolazioni, prevede che gli aiuti di cui al presente decreto possono essere erogati in un'unica soluzione, successivamente alla completa realizzazione del programma di investimento agevolato, ovvero in più soluzioni sulla base di stati di avanzamento, e può essere ammessa l'erogazione di anticipazioni esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina dell'Unione europea. L'erogazione è effettuata sulla base dell'effettiva realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori previsti e delle spese (pagate con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari) e dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (opportunamente documentati). Per gli aiuti concessi mediante la procedura valutativa e quella negoziale, l'erogazione dell'ultima quota a saldo, d'importo comunque non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo dell'aiuto concesso, è disposta a seguito di un controllo ispettivo, presso l'unità produttiva interessata, sul programma di investimenti realizzato. Per le agevolazioni concesse mediante la procedura automatica, l'erogazione è effettuata successivamente alla completa realizzazione degli investimenti previsti.
L'articolo 16 prevede che, salvi gli incentivi automatici, le erogazioni sono disposte in seguito all'esito positivo delle verifiche previste dalla disciplina dell'Unione europea e stabilite dallo schema in esame e dai decreti e dai bandi relativi ai singoli interventi. Inoltre, qualora lo ritengano opportuno, il MiSE o il Soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni mirati sui programmi di investimento agevolati.
L'articolo 17 dispone che la revoca totale o parziale delle agevolazioni avviene nei casi e con le modalità previsti dai decreti e bandi specifici degli interventi e dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 123 del 1998 di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
L'articolo 18, in conformità con la giurisprudenza delle Corte di giustizia, esclude dagli interventi agevolativi le imprese beneficiarie di aiuti di Stato che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, e che non li abbiano rimborsati o li abbiano depositati in un conto bloccato.
L'articolo 19 prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (che, ai sensi dell'articolo 22, è il 1o gennaio 2012) sono abrogate le numerose disposizioni di cui all'allegato 1.
L'articolo 20 istituisce, a decorrere dal 2012, il Fondo unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo nello stato di previsione del MiSE, destinato all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e in cui confluiscono le risorse stanziate nel bilancio dello Stato al 1o gennaio 2012 per gli interventi di cui alle disposizioni abrogate dal provvedimento in esame. A decorrere dal 2012, per l'attuazione degli interventi di cui al decreto in esame che siano effettuati nella forma di concessioni di credito a tasso agevolato, può essere utilizzato, nel limite delle disponibilità,


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il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) che assume la denominazione di Fondo rotativo per la competitività e lo sviluppo.
L'articolo 21 contiene la disciplina transitoria. Per garantire la continuità del sostegno al sistema produttivo, fino alla data di emanazione del decreto ministeriale che reca il programma annuale relativo all'anno 2012 (da emanarsi entro il 28 febbraio 2012) possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti ai sensi delle disposizioni abrogate dal decreto in esame a partire dal 2012. Alle procedure avviate anteriormente, continuano ad applicarsi, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, le pertinenti disposizioni di concessione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 dello schema in esame sull'accelerazione dei procedimenti in essere.
Nel caso di comprovate esigenze connesse all'attuazione dell'intervento o agli obblighi di rendicontazione delle spese da ammettere al cofinanziamento dei fondi strutturali, con apposito decreto possono essere individuate le disposizioni di cui all'allegato 1 che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la calendarizzazione di un provvedimento delegato di notevole rilievo, assegnato alla Commissione lo scorso venerdì 11 febbraio, il cui termine di esercizio della delega scade nella giornata odierna. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo non entrerà nel merito dell'esame, non sussistendo le condizioni per esprimere una valutazione di merito, e che si attiverà nei confronti sia della Presidenza della Camera sia della Presidenza della Repubblica per manifestare il proprio disagio nei confronti di questa organizzazione dei lavori parlamentari.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'associarsi alle osservazioni del collega Lulli, chiede di conoscere le modalità di incentivazione delle piccole e medie imprese e di approfondire i criteri di distribuzione territoriale degli incentivi.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), stigmatizzata la ristrettezza dei tempi con cui è stato calendarizzato un provvedimento di estrema rilevanza per la Commissione attività produttive, si associa alle osservazioni dei colleghi precedentemente intervenuti.

Alberto TORAZZI (LNP), osservato che l'importanza di incentivare le attività produttive del Paese giustifica l'urgenza con cui deve essere esaminato lo schema di decreto in titolo, ritiene che la presidente Dal Lago abbia fatto una proposta di esame di buon senso che deve essere accolta.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
Nuovo testo C. 2184 e abbinate.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, illustra il nuovo testo delle proposte di legge concernenti sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati, anche alla luce di un suo eventuale trasferimento in sede legislativa.
Ricorda che sul provvedimento in titolo la Commissione si era già confrontata ed


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espressa, nelle sedute del 21 e del 22 settembre 2010, con un parere favorevole con condizioni ed osservazioni. Il nuovo testo trasmesso dalla IX Commissione ha recepito integralmente le condizioni poste nel parere approvato dalla X Commissione. Ricorda che le condizioni riguardano due aspetti: a) la previsione di una destinazione prioritaria delle risorse del Fondo nazionale alle attività di ricerca e studio di sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno in massima sicurezza; b) l'integrazione del comitato di gestione del Fondo con due esperti provenienti dal mondo universitario, e precisamente del settore dei trasporti e del settore della ricerca sull'idrogeno.
Sottolineato che la IX Commissione ha fedelmente recepito queste condizioni, intervenendo sull'articolo 2, comma 2, e sull'articolo 6, comma 2, lettere a) e b-bis), propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.
C. 3970 Dal Lago.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Santo Domenico VERSACE (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame, volta all'individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che incidono negativamente sull'attività delle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole dimensioni, già messe in difficoltà dall'attuale contesto economico negativo e dal «razionamento» del credito. Sottolinea che la materia concernente i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha attuato la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L'articolo 1 individua finalità e campo di applicazione della proposta di legge. In particolare, per garantire ai creditori una maggior tutela contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali in linea con gli obiettivi in ambito UE, si istituisce presso le camere di commercio un fondo rotativo per la cessione dei crediti delle imprese. L'accesso al fondo rotativo è limitato alle imprese in sofferenza a causa del mancato o ritardato pagamento di merci o servizi forniti a terzi, in base a requisiti e secondo modalità stabilite dal provvedimento e dai rispettivi regolamenti camerali. Il provvedimento si applica ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore.
Ai sensi dell'articolo 2, per finanziare il fondo rotativo, alle camere di commercio è consentito - almeno all'atto della sua istituzione - di contrarre finanziamenti, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, con la restituzione di capitale e di interessi a carico del fondo medesimo. Per quanto riguarda invece il finanziamento a regime, si stabilisce che il fondo venga finanziato con cadenza annuale dalle associazioni degli imprenditori più rappresentative sulla base di accordi con le rispettive camere di commercio territorialmente competenti e dalle stesse camere di commercio. A finanziamento del fondo contribuisce anche una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito che le camere di commercio svolgono secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 7. L'accesso al fondo rotativo è riservato esclusivamente


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alle imprese creditrici (che aderiscono alle associazioni di imprenditori che finanziano il fondo) che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che nei precedenti dieci anni non siano state condannate per ritardato pagamento.
L'articolo 3 fissa il termine di pagamento nelle transazioni commerciali al trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Sono fatte salve eventuali disposizioni contrarie che siano state esplicitate nelle condizioni di vendita o pattuite tra le parti; in tal caso, comunque, il termine non può superare i sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.
L'articolo 4 consente alle imprese creditrici di un mancato o ritardato pagamento di accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento da parte della camera di commercio. Si prevede la costituzione presso ogni camera di commercio di una commissione incaricata di approvare la richiesta di accesso al fondo rotativo, previa verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti. Si precisa che il soggetto richiedente l'accesso al fondo è comunque tenuto a fornire prova scritta del credito. Inoltre, si prevede l'adozione di un regolamento, da parte di ogni camera di commercio, per specificare le modalità di finanziamento del fondo rotativo e i requisiti di accesso al fondo medesimo, nonché per stabilire il numero dei componenti, le modalità di nomina e il funzionamento della suddetta commissione.
Ai sensi dell'articolo 5, l'accesso al fondo approvato dalla commissione appositamente istituita avviene mediante erogazione ai soggetti richiedenti, di una somma pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale. L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo viene comunicata dalla camera di commercio all'impresa richiedente, la quale, a sua volta, conferisce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente. La camera di commercio provvede quindi a notificare al terzo debitore la delegazione di pagamento, avvertendolo che deve saldare entro trenta giorni il debito alla camera di commercio medesima, pena l'iscrizione nel registro informatico dei protesti e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7.
L'articolo 6 riconosce al soggetto intimato la facoltà di contestare, entro quindici giorni dalla notificazione della suindicata delegazione di pagamento, l'esistenza del credito. A tal fine è tenuto a fornire la relativa documentazione probatoria alla commissione di cui all'articolo 4, che ne valuta la congruità. Nel caso in cui la citata commissione ritenesse sufficiente la documentazione probatoria presentata, la camera di commercio provvede a notificare, entro quindici giorni, la revoca dell'intimazione sia al soggetto intimato sia al soggetto al quale è stato concesso l'accesso al fondo rotativo, fissando in cinque giorni il termine per la restituzione del finanziamento da parte di quest'ultimo.
L'articolo 7 prevede che, qualora il debitore non provveda al pagamento del debito alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica della delegazione di pagamento oppure non ottenga la revoca dell'intimazione in caso di contestazione del debito stesso, la camera di commercio iscrive automaticamente il debitore nel registro informatico dei protesti e provvede ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'ammontare del debito. Il termine ultimo fissato per il pagamento del debito e della sanzione, notificati al debitore inadempiente, è di trenta giorni dal ricevimento della notifica. Su richiesta del debitore e alle condizioni e secondo le modalità previste con regolamento camerale, la camera di commercio può consentire il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dieci. In caso di mancato pagamento secondo le


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modalità e i termini sopra indicati, la camera di commercio incarica della riscossione un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria, avvisando il debitore che per evitare l'esecuzione coattiva dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
L'articolo 8 prevede la cancellazione automatica dal registro informatico dei protesti, su istanza presentata alla camera di commercio, qualora il debitore provveda al pagamento del debito e della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notificazione.
L'articolo 9 demanda alle singole camere di commercio il compito di provvedere con propri atti a fissare le modalità organizzative e i tempi dell'entrata a regime delle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, nell'ambito di un periodo transitorio che non può superare la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della legge.

Manuela DAL LAGO, presidente, sottolinea che la proposta in esame è stata ispirata da provvedimenti approvati in Francia e in Spagna per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento tra privati. La peculiarità della proposta italiana è il ruolo attribuito alle Camere di commercio, presso le quali viene istituito un fondo rotativo cui le imprese creditrici possono accedere in caso di mancato o ritardato pagamento. Aggiunge che questa disposizione si è resa necessaria per i tempi estremamente dilatati necessari in Italia per la definizione di un giudizio. Precisa, infine, che la direttiva recentemente approvata dal Parlamento europeo (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea) si applicherà a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, a prescindere dal fatto che essa abbia luogo tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione. Gli Stati europei avranno due anni per conformarsi alle nuove regole.

Gabriele CIMADORO (IdV) preannuncia la presentazione di una proposta di legge di analogo contenuto chiedendone sin d'ora l'abbinamento.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che il meccanismo previsto nella proposta in esame può rappresentare uno strumento snello e di notevole utilità per le imprese creditrici. Chiede se sia comunque necessario l'intervento del giudice per la fase conclusiva della procedura.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 437 del 10 febbraio 2011, a pagina 14, prima colonna, ottava riga, le parole: «Seguito esame e rinvio» sono sostituite dalle seguenti «Seguito esame e conclusione»; a pagina 14, prima colonna, undicesima riga, le parole: «18 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti «18 gennaio 2011».

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