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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)
Commissioni Riunite I e V

SOMMARIO

Giovedì 17 febbraio 2011


SEDE REFERENTE:

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 193
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge) ... 218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE:

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 206

SEDE REFERENTE:

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. C. 4086 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 208

Commissioni Riunite I e V - Resoconto di giovedì 17 febbraio 2011
TESTO AGGIORNATO AL 18 FEBBRAIO 2011

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SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, osserva preliminarmente che sarebbe utile che il Governo presentasse, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica a seguito della trasmissione del testo dal Senato, pur evidenziando che i dati sarebbero, nella sostanza, comunque disponibili da una lettura coordinata della relazione tecnica iniziale del provvedimento e di quella relativa al maxiemendamento approvato in Senato, che contiene tutte le modifiche apportate al decreto-legge. Evidenzia quindi come il provvedimento di cui le Commissioni avviano oggi l'esame si presenti particolarmente complesso ed è quindi difficile offrirne un quadro di sintesi. Osserva che i provvedimenti in materia di proroga di termini sono, infatti,


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per loro natura tendenzialmente eterogenei, in quanto si compongono di una pluralità di disposizioni accomunate dalla caratteristica di prevedere la proroga o il differimento di termini fissati da provvedimenti legislativi. Rileva che nella prassi, poi, questi decreti-legge, come nel caso di specie, si arricchiscono nel corso dell'esame parlamentare di nuovi contenuti, in ragione dell'inserimento di numerose disposizioni volte ad affrontare questioni di particolare urgenza, specialmente in materia economica e finanziaria. Ritiene che, malgrado anche recentemente sia stato sollevato il tema dello scarso numero delle leggi affrontate dal Parlamento, a tal proposito andrebbe valutata anche l'importanza dal punto di vista contenutistico e sostanziale dei provvedimenti effettivamente approvati. Segnala come questo sia il caso del provvedimento all'esame delle Commissioni, che reca alcune importanti riforme, come quella relativa alla patrimonializzazione del settore bancario. Rileva, come ha sottolineato il Ministro Tremonti nella giornata di ieri, che le norme introdotte al riguardo hanno un particolare rilievo, in quanto esse assicureranno maggiore solidità al nostro settore bancarie, consentendo alle nostre banche di competere sui mercati internazionali, e in altri Paesi sarebbero state considerate una riforma «colossale».
Al di là di queste considerazioni di carattere generale e, rinviando per i profili relativi alla copertura e alla quantificazione del provvedimento ai chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici, ritiene opportuno nella sua relazione raggruppare i molteplici interventi del provvedimento in esame riconducibili alla competenza della Commissione in bilancio per gruppi di materie il più possibile omogenee.
In particolare, ritiene che, in tale ambito, possano essere individuate sette aree: interventi conseguenti alle calamità naturali che hanno colpito diverse aree del Paese; disposizioni in materia di spettacolo e di cinema; finanza degli enti territoriali e patto di stabilità; interventi relativi al settore del credito e delle assicurazioni; le disposizioni più immediatamente riconducibili alla finanza pubblica, agricoltura, spesa sociale e previdenza e misure di carattere fiscali.
Non ritiene, invece, di soffermarsi, per evidenti ragioni di tempo, sulle proroghe di termini non onerose disposte dalla tabella 1 allegata all'articolo 1 del provvedimento di competenza della V Commissione, limitandosi a segnalare che essa ha subito modifiche non particolarmente rilevanti presso l'altro ramo del Parlamento, anche in relazione all'inserimento, nel corpo del decreto-legge, di disposizioni analoghe. Sugli aspetti attinenti alla procedura per le proroghe di tali termini rinvia alla relazione del relatore per la I Commissione.
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli interventi volti a far fronte alle conseguenze delle calamità naturali, segnala che già il testo del decreto-legge prevedeva il differimento alla data del 30 giugno 2011 del termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto. Inoltre, il comma 3 e il comma 3-quater dell'articolo 2 recano disposizioni finalizzate a prorogare, rispettivamente, i termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché degli adempimenti tributari sospesi ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge n. 78 del 2010 in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. Segnala che il comma 3-quinquies dell'articolo 2 riconosce al Ministro dello sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, in precedenza fissato al 31 dicembre 2010. Sempre in relazione al sisma, rileva che il comma 3-sexies del medesimo articolo dispone una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila, mentre il successivo comma 3-septies differisce al 1o novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e


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del Conservatorio de L'Aquila, prorogando l'operatività degli organi attuali. Fa presente che il comma 3-octies dell'articolo 2 dispone l'avvio della bonifica del sito «Bussi sul Tirino» in Abruzzo, individuato e perimetrato dal decreto del Ministero dell'ambiente 29 maggio 2008, stanziando 50 milioni di euro nel triennio 2011-2013 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti per il sisma in Abruzzo; il comma 3-novies introduce una disciplina agevolativa per gli impianti fotovoltaici dei quali siano responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG); il comma 3-decies individua, a partire dal 2011, il giorno 6 aprile quale Giornata della memoria per le vittime del terremoto che ha colpito la provincia de L'Aquila nel 2009, nonché delle altre calamità naturali che hanno colpito l'Italia; il comma 3-undecies proroga le concessioni contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002 e rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici dell'Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, fino al protrarsi dello stato d'emergenza, ovvero fino al 31 dicembre 2011; il comma 12-quinquies stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcune parti del territorio nazionale, destinando in particolare, alla Liguria 45 milioni di euro, al Veneto 30 milioni di euro, alla Campania 20 milioni di euro, ai comuni della provincia di Messina 5 milioni di euro; il comma 16-bis prevede un finanziamento volto a consentire la partecipazione italiana alla Fondazione Global Earthquake Model, allo scopo di contribuire a stabilire standard internazionali per il calcolo e la divulgazione di dati sulla vulnerabilità e sui rischi derivanti da eventi sismici. Considera, inoltre, particolarmente importanti sul piano sistematico le disposizioni dei commi da 2-quinquies a 2-octies dell'articolo 2 che modificano la disciplina relativa alle emergenze e ai conseguenti poteri di ordinanza ai sensi della legge n. 225 del 1992. Osserva che le modifiche introdotte hanno, infatti, lo scopo di assicurare un più forte controllo sull'impatto economico delle emergenze, attraverso il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'adozione delle ordinanze e un più stretto controllo a posteriori sulle spese sostenute e le attività realizzate.
Segnala come un'altra importante direttrice d'intervento sia rappresentata dalla definizione della disciplina della finanza degli enti territoriali. In questo quadro, ritiene che particolare rilievo assumano le disposizioni contenute nell'articolo 2-ter, che introducono in primo luogo modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni contenuta nella legge di stabilità 2011. Per quanto attiene agli enti locali, norme specifiche in questo contesto sono previste per le spese relative all'Expo Milano 2015, con l'estensione alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dalla legge di stabilità per il 2011. In relazione a tale evento, fa presente che il comma 16-quater dell'articolo 2 trasferisce 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. Rileva ce il comma 7 prevede una riduzione progressiva nel triennio 2011-2013 del limite all'indebitamento degli enti locali previsto dal comma 108 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011.; il comma 9 estende, fino al 2012, la possibilità di utilizzare una quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia, per il finanziamento di spese correnti e per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale; i commi 10 e 11 recano disposizioni in materia di partecipazioni societarie dei comuni; i commi 12 e 13 prevedono l'esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dei


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consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali prevista dalla legge finanziaria 2010. Segnala che il medesimo articolo 2-ter reca, inoltre, disposizioni in materia di spesa sanitaria, intervenendo sia sulla disciplina degli accreditamenti che su quella della spesa farmaceutica. Altre disposizioni al riguardo sono contenute nei commi 12-septies e 12-octies dell'articolo 2. Con riferimento alla finanza comunale assumo inoltre rilievo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2-bis, che recano disposizioni volte a consentire agli enti territoriali l'adozione di misure di carattere fiscale per garantire l'integrale finanziamento dei costi del ciclo dei rifiuti. In questo quadro, fa presente che norme di carattere speciale sono previste dal successivo comma 2-ter per la Regione Campania. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 2 introducono, inoltre, disposizioni volte a rendere più efficace il piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma, intervenendo anche sulle procedure di dismissione degli immobili della difesa, i cui proventi sono destinati a garantire copertura finanziaria al rifinanziamento autorizzato per l'anno 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro. A tale riguardo, segnala, altresì che il comma 10 definisce le quote di ripartizione dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione degli immobili militari, tra il Ministero della difesa, l'entrata del bilancio dello Stato e gli enti locali interessati, mentre i commi 11 e 12 modificano le modalità di funzionamento dei fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari. Disposizioni di carattere specifico intervengono anche con riferimento alla regione Trentino-Alto Adige, in materia di finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI) cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti e di realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.
Per quanto attiene ai finanziamenti in materia di cultura e spettacolo, segnala che i commi da 4 a 4-quater dell'articolo 2 prorogano al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico, tra cui il cosiddetto tax credit esterno ed interno, nonché il credito d'imposta connesso all'utilizzo di manodopera italiana. Sottolinea che è quindi introdotto, con finalità di copertura, un contributo speciale di un euro a carico dello spettatore, per il periodo tra il 1o luglio 2011 e il 31 dicembre 2013, sul biglietto d'ingresso alle sale cinematografiche. Rileva che una serie di altri interventi sono invece volti al sostegno delle Fondazioni lirico-sinfoniche: l'articolo 2, comma 12-novies, integra l'ammontare del Fondo unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il 2011, per le esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, ad esclusione delle fondazioni per le quali il successivo comma 16-quinquies prevede uno specifico stanziamento. In questo contesto, il comma 16-ter proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.
Con riferimento agli interventi relativi al settore del credito e delle assicurazioni, segnala innanzitutto l'articolo 2-quinquies, di cui accennava in apertura del suo intervento, che prevede in generale la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari.


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Diverse disposizioni riconducibili a tale ambito sono recate dall'articolo 2. In particolare, rileva che i commi 17-quater e 17-quinquies recano disposizioni in materia di garanzie sui mutui; si prevede che esse continuino assistere il rimborso del debito, senza formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento sia sospeso, ed anche nell'ipotesi di finanziamenti cartolarizzati o di emissione di obbligazioni bancarie garantite e che la permanenza delle garanzie è estesa anche al caso di riacquisto del credito cartolarizzato. Segnala che i commi da 17-octies a 17-duodecies introducono modifiche alla disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane S.p.a., al fine di applicare a tale attività gli istituti di vigilanza prudenziale, di competenza della Banca d'Italia. Si dispone pertanto a carico di Poste italiane l'obbligo di costituire un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio di tale attività, cui dovrà applicarsi un regime di contabilità separata. Si prevede inoltre che Poste italiane, al fine dell'attuazione delle disposizioni della finanziaria 2010 relative all'istituzione della Banca del mezzogiorno, possa acquisire partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Rileva che il comma 17-terdecies interviene in materia di fiscalità e vigilanza delle imprese di assicurazione, recando disposizioni sulla valutazione in bilancio dei titoli da esse posseduti. In particolare, alle imprese è temporaneamente consentito, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, ai fini della verifica di solvibilità corretta, di tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Fa presente che il comma 17-quaterdecies proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti in possesso di determinati requisiti, ove tale superamento derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.
Rileva che i commi da 18-septies a 18-decies recano disposizioni volte a consentire l'applicazione interna dei principi contabili internazionali adottati con regolamenti dell'Unione europea, entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 A tal fine, osserva come sia dettata un'apposita procedura per l'emanazione delle opportune disposizioni applicative, che prevede anche l'acquisizione del parere delle Autorità di vigilanza e dell'Organismo italiano di contabilità, e dell'eventuale disciplina fiscale di coordinamento.
Segnala come l'articolo 2-sexies provveda quindi a riformare, in generale, il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, al fine di equiparare il regime fiscale attualmente esistente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia a quello previsto per gli OICR residenti in altro Stato membro dell'Unione europea, prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale tassazione del cosiddetto maturato in capo ai fondi alla tassazione del cosiddetto realizzato in capo ai partecipanti al fondo che abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al momento dell'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.
Riguardo al tema della finanza pubblica, segnala che vi sono diverse disposizioni nell'articolo 2. Il comma 5-sexies reca disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale della Banca d'Italia, attribuendo all'Autorità il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, ove non si raggiunga un accordo in tempo utile per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal decreto-legge n. 78 del 2010, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.
In particolare, con riferimento alle misure volte a fronteggiare la crisi internazionale, ricorda che i commi da 13 a 16 autorizzano la proroga della partecipazione italiana agli interventi urgenti del Fondo monetario internazionale per contrastare a livello globale la crisi finanziaria, mediante un accordo di prestito tra la


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Banca d'Italia e il FMI; nonché la proroga dell'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri, quali previsti dalla legge n. 146 del 2003. Segnala, altresì, il comma 17, che consente di provvedere mediante anticipazioni di tesoreria agli eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine di fronteggiare l'operatività della garanzia offerta dallo Stato sulle passività emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati dell'area euro dalla società appositamente costituita assieme agli altri Stati dell'area, la European Financial Stability Facility (EFSF), nonché il comma 17-bis, che proroga le previsioni dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, per consentire l'estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Fa presente che il comma 17-ter reca la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono essere completate le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi. In relazione inoltre alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, conseguente all'introduzione del semestre europeo, già approvata dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato, il comma 17-sexies posticipa il termine di presentazione alle Camere della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.
Segnala che il comma 18 differisce al 30 giugno, per l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali, nonché i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti. Al fine, quindi, di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, che ha dato risultati particolarmente incoraggianti anche nell'ultimo anno, fa presente che il comma 18-quater autorizza, fino al 31 marzo 2011, il completamento dei programmi di cui ad alcuni bandi di concorso per l'accesso a qualifiche dirigenziali nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze mediante utilizzo delle relative graduatorie.
Rileva che l'articolo 2-ter, comma 8, dispone, inoltre, l'obbligo per gli enti e le amministrazioni dotati di autonomia finanziaria di versare annualmente le somme provenienti dalle riduzioni di spesa disposte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il provvedimento all'esame delle Commissioni reca, all'articolo 2, tre disposizioni in materia di agricoltura. In particolare, il comma 5-novies fissa al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto di riforma del 2008. Rileva che i commi da 5-undecies a 5-quaterdecies prorogano fino al 31 dicembre 2011 il «Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre» e contemporaneamente definiscono un nuovo strumento programmatorio in materia di pesca che sostituirà il precedente e che il comma 12-terdecies sospende fino al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli importi, con scadenza 31 dicembre 2010, dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.
Per quanto attiene ai profili attinenti alla spesa sociale e alla previdenza, segnala il comma 1 dell'articolo 2, che reca disposizioni in materia di devoluzione del 5 per mille dell'IRPEF. In particolare, segnala che il primo ed il secondo periodo del comma estendono all'esercizio finanziario 2011 la disciplina del 5 per mille 2010, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 e al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010; il terzo periodo del comma stanzia per il 5 mille 2010 - da liquidarsi nel 2011 - ulteriori 200 milioni di euro, rispetto ai


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100 milioni già stanziati dalla legge finanziaria per il 2011. Infine, fa presente che la disposizione specifica che agli interventi in materia di sclerosi laterale amiotrofica è destinata una quota fino a 100 milioni di euro. Sempre all'articolo 2, rileva che il comma 4-sexies prevede la possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di proseguire, in deroga alle recenti norme che impongono, per essi, la destinazione delle risorse all'acquisto di immobili, adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani, nell'ambito delle risorse disponibili. Ricorda che il comma 12-undecies del medesimo articolo 2 reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi. Fa presente che l'articolo 2-quater, ai commi 1-3, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti.
Segnala, quindi, taluni interventi, recati dall'articolo 2, in materia fiscale. In particolare, il comma 5, che dispone la proroga, per il periodo d'imposta 2011, dell'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. Il comma 5-bis, che reca la proroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione, prevista dall'articolo 19, commi 8 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto. Sempre in materia di imposta di registro, rileva che il comma 18-quinquies al fine dell'applicazione della medesima in misura agevolata, proroga di tre anni il termine entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà colpito da imposta, avente per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale. Fa presente, inoltre, che è spostato al 2005 - in luogo del 2008 - il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le misure agevolative in materia di imposte indirette per i trasferimenti immobiliari compresi in piani urbanistici particolareggiati. Infine, evidenzia che il comma 18-bis interviene sulla disciplina delle dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente per l'esistenza di una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, e concesse dall'agente di riscossione e che il comma 18-ter disciplina i versamenti dovuti al bilancio dello Stato da parte di Equitalia giustizia, con riferimento in particolare alle spese di gestione da parte della stessa società, e la gestione da parte della medesima delle risorse sequestrate in forma di denaro.
Segnala, infine, talune disposizioni relative ad interventi diversi non riconducibili alle aree testé illustrate. In particolare, il comma 2-septies, che dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2011, delle demolizioni derivanti da sentenza penale, di immobili ubicati nella regione Campania. Gli immobili interessati dalla sospensione devono essere destinati a prima abitazione e occupati in maniera stabile da soggetti sprovvisti di altra abitazione. In proposito sottolinea come la proroga contenuta nella disposizione in esame non possa tuttavia essere considerata risolutiva della questione che necessiterebbe di un apposito intervento normativo volto a consentire una più attenta valutazione delle priorità nelle demolizioni. Ricorda quindi che i commi da 2-novies a 2-undecies modificano la disciplina della revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati. I fondi revocati sono riassegnati ad Autorità portuali. Rileva che il comma 3-novies


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dispone che agli impianti fotovoltaici dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), continuino ad applicarsi le tariffe incentivanti ventennali riservate dal «Secondo Conto Energia», ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, alla tipologia di impianti con integrazione architettonica entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010. Fa presente che il comma 4-decies autorizza una spesa di 30 milioni di euro per il 2011 per il rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale, istituito dall'articolo 1, comma 927, della legge finanziaria 2007 e che il comma 4-sexiesdecies proroga al 31 dicembre 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti di servizio ferroviario di interesse nazionale, soggetti agli obblighi di servizio pubblico e autorizza, inoltre, la corresponsione a Trenitalia spa delle somme relative ai suddetti servizi svolti negli anni 2009-2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo ha presentato la relazione tecnica sul testo originario del provvedimento, nonché sul maxiemendamento approvato dal Senato che, come ricordato dal relatore, contiene tutte le modifiche apportate al decreto-legge. Fa presente inoltre che il Senato ha anche recepito tutte le condizioni suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato, fatte proprie nel parere della Commissione bilancio del Senato, condizionato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Commissione, all'approvazione delle medesime. Ricorda che in un solo caso, con riferimento alla richiesta di modifica dell'articolo 2, comma 1-ter, la Commissione bilancio del Senato non ha ritenuto di esprimere un parere condizionato ai sensi della richiamata disposizione costituzionale, non ravvisandone gli estremi. Pur sottolineando quindi l'assenza di modifiche sostanziali rispetto ai testi presi in considerazione dalle citate relazioni tecniche, manifesta comunque la disponibilità del Governo a presentare, conformemente al disposto dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, anche al fine di agevolarne la lettura, recependo le correzioni effettuate in sede di coordinamento formale del testo.

Maino MARCHI (PD) chiede che nella nuova relazione tecnica siano evidenziate espressamente le modifiche apportate rispetto alle precedenti relazioni tecniche richiamate dal sottosegretario Giorgetti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di verificare la possibilità di accogliere tale richiesta.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore per la I Commissione, premesso che, assieme all'onorevole Alfano, è stato concordato, ai fini della relazione introduttiva, una divisione di massima del testo secondo le competenze delle rispettive Commissioni, fermo restando che il provvedimento contiene numerosissime disposizioni non immediatamente riconducibili alle competenze delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. L'illustrazione delle disposizioni sarà necessariamente molto sintetica.
L'articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies, prevede la proroga dei termini e dei regimi giuridici previsti da una serie di disposizioni elencate nella Tabella 1 allegata al decreto-legge. Più precisamente, per la maggior parte di tali disposizioni la proroga è al 31 marzo 2011, con possibilità per il Governo di prorogare ulteriormente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al 31 dicembre 2011; per altre disposizioni, invece, la proroga dei termini previsti in esse è direttamente al 30 aprile 2012. Il comma 2-ter proroga a non oltre il 31 dicembre 2011 l'applicabilità delle disposizioni relative all'impiego dei magistrati onorari nei tribunali ordinari e nelle procure presso i tribunali ordinari contenute nel regio decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario). Il comma 2-quater proroga nell'esercizio


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delle funzioni a non oltre la data del 31 dicembre 2011 i giudici onorari (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) il cui termine era in scadenza al 31 dicembre 2010 e i giudici di pace il cui mandato scade il 31 dicembre 2011. Il comma 2-sexies precisa che la proroga del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, deve intendersi riferita anche agli idonei nei medesimi concorsi. Tale proroga è al 31 marzo 2011, ai sensi della Tabella 1 allegata al decreto-legge. Il comma 2-octies prevede che l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2003 si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore sono inefficaci, seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini fissati nel concordato.
Passando all'articolo 2, il comma 1-ter prescrive, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, la ricognizione dei compendi già di proprietà privata perché costituiti da valli arginate, alla data di entrata in vigore del codice della navigazione. Il comma 1-quater introduce l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, le cui modalità saranno stabilite con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 2011. Il comma 1-quinquies proroga al 30 aprile 2011 il termine entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e introduce un obbligo di comunicazione di alcuni dati, da parte delle citate strutture, al Ministero della salute. Va peraltro detto che lo stesso termine è dall'articolo 1, comma 1, prorogato al 31 marzo 2011, con la possibilità di ulteriore proroga, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I commi 1-sexies e 1-septies propongono alcune misure ai fini dell'integrazione e dell'attuazione delle norme in materia di raccolta del sangue e di produzione di emoderivati. Il comma 1-octies, prevede che il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, sia prorogato nell'attuale composizione fino al 31 dicembre 2013. I commi 2-quater e 2-quinquies recano modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allo stato di emergenza e al potere di ordinanza. Il comma 2-sexies sottopone al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Con riguardo ai medesimi provvedimenti, il comma 2-septies riduce a sette giorni il termine entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo. Il comma 2-duodecies propone l'assegnazione di un contributo per il 2011, pari a 200.000 euro, in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. Il comma 2-terdecies prevede un'assegnazione di risorse per il 2011, nel limite di 2 milioni di euro, a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici. Il comma 2-quaterdecies dell'articolo 2 differisce al 1o gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 2-quinquiesdecies proroga di un anno il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici non economici devono essere riordinati o soppressi. I commi 3-bis e 3-ter dispongono che si provveda, entro il 30 settembre 2011, all'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001. Il comma 4-septies estende anche al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui


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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità, che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilità di riconferma. Il comma 4-octies innalza il numero massimo dei mandati consecutivi per l'eleggibilità ai consigli territoriali di alcuni ordini professionali a favore dei soggetti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 4-novies fa salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 194 del 2009, concernente graduatorie provinciali ad esaurimento del personale insegnante e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle stesse graduatorie. Dispone, inoltre, che a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto è consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta. Il comma 4-undecies reca disposizioni sul personale docente ed amministrativo in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, tra l'altro limitando la durata massima del servizio a nove anni scolastici. Il comma 4-duodecies proroga al 31 dicembre 2011 la concessione della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli e rimorchi destinati al trasporto di merci, da parte delle piccole e medie imprese del settore. Il comma 4-terdecies interviene in materia di sanzioni per il mancato rispetto della disciplina dei meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dell'autotrasporto di cose per conto terzi, in relazione ai costi del carburante. Il comma 4-quaterdecies, primo periodo, differisce al 16 giugno 2011 il termine di pagamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Il secondo periodo, prevede la ripartizione di 246 milioni di euro, destinati a misure di sostegno in favore dell'autotrasporto di merci per conto terzi, tra le Amministrazione competenti, diverse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 4-quinquiesdecies sostituisce la formulazione del comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 286/2005, prevedendo che per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione, si applichino gli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931. Il comma 4-septiesdecies prevede, fino al 31 dicembre 2011, che le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione siano esenti dal pagamento del contributo unificato previsto dal testo unico in materia di spese di giustizia. Il comma 4-octiesdecies, esclude dalla proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), qualora essi vengano smaltiti in discariche autorizzate a particolari condizioni. Il comma 4-noviesdecies proroga l'incarico del Commissario straordinario dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012. Il comma 4-vicies prevede che attraverso un regolamento di delegificazione sia riorganizzata la funzione ispettiva all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti. Il comma 4-vicies semel prevede che con un regolamento di delegificazione sia individuato il sistema nazionale di valutazione e ne definisce l'articolazione. I commi da 5-ter a 5-quinquies, da una parte, prolungano i tempi di ricostituzione degli organi nonché quelli per l'adozione del nuovo statuto del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, dall'altra ne dispongono la soppressione. Il comma 5-septies, prevede la possibilità per la CONSOB di utilizzare il personale immesso nei ruoli a conclusione delle procedure concorsuali in atto alla data del 1o gennaio 2011. Il comma 5-octies prevede che la CONSOB debba adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge di contabilità n. 196 del 2009 con riguardo alle attività


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di controllo di regolarità amministrativo-contabile entro il 31 luglio 2011. Il comma 5-decies proroga l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il comma 5-quinquiesdecies prevede che la Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia venga prorogata ogni tre anni, senza che trovi applicazione la disciplina della valutazione di perdurante utilità prevista per gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno. Il comma 6, autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. Il comma 6-bis abroga il comma 5 dell'articolo 6 della legge di riforma del sistema universitario (legge n. 240 del 2010) - che novellava l'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, a sua volta, però, abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera c), della stessa legge n. 240 del 2010 - in quanto le questioni relative allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, a suo tempo disciplinate dal comma 11 citato, sono ora trattate nel comma 4 dell'articolo 6 della stessa legge n. 240 del 2010. Il comma 6-ter prevede l'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto ministeriale per la disciplina dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Il comma 6-quater prevede che le risorse per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, nei limiti di 14.8 milioni di euro per il 2011, di 9.6 milioni di euro per il 2012 e di 6.6 milioni di euro per il 2013, vengano utilizzate per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto. I commi 6-quinquies e 6-sexies posticipano al 1o gennaio 2016 l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato. Il comma 6-septies dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, alimentato con le risorse già previste per i Fondi unificati. I commi da 6-octies a 6-decies modificano norme concernenti i requisiti per la nomina a prefetto differendo, altresì, il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. I commi da 6-undecies a 6-sexiesdecies istituiscono la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. In questa nuova figura confluiscono le venti unità di esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga. Gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch'essa facente capo al Dipartimento di pubblica sicurezza. La durata dell'incarico di esperto per la sicurezza è di due anni ed è prorogabile per non più di due volte. Il comma 9-ter introduce un limite massimo agli oneri a carico di Roma capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che siano anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Il limite è pari, per ciascun consigliere, alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza. Il comma 9-quater introduce una norma interpretativa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane. Il comma 9-quinquies prevede che, nei comuni capoluogo di regione individuati come città


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metropolitane, gli oneri a carico dell'ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente l'importo pari ad un quarto dell'indennità del presidente circoscrizionale. Esso sopprime inoltre la disposizione che subordina l'applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma capitale all'entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale. Il comma 9-sexies prevede che, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, il numero dei consiglieri comunali resta determinato in 60 e che il numero massimo dei componenti della Giunta è di 15, oltre al sindaco. Il comma 12-bis attribuisce per il 2011 alla Gestione governativa navigazione laghi 2 milioni di euro. Il comma 12-ter autorizza per il biennio 2011-2012 la possibilità per la medesima Gestione governativa di utilizzare gli avanzi risultanti dai bilanci 2009 e 2010. Il comma 12-quater esclude parzialmente (con riferimento, cioè, ad alcune categorie di personale) i datori di lavoro del settore minerario dall'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie di categorie protette ed eleva, per i medesimi datori, da 60 a 90 giorni il termine per richiedere agli uffici competenti l'assunzione (termine decorrente dal momento in cui opera l'obbligo di assunzione). Il comma 12-sexies dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008. Il comma 12-decies stabilisce che i componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche che sono dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta. Il comma 12-undecies reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi. Il comma 12-duodecies modifica l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - che vieta fino al 31 dicembre 2010 ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani - prorogando il divieto fino al 31 dicembre 2012, e prevedendo l'applicazione della norma ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche. Il comma 12-quaterdecies, proroga al 31 dicembre 2011 i poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dall'articolo 44-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 (legge n. 14 del 2009) per fronteggiare il sovraffollamento carcerario. Il comma 16-septies fissa al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale va compiuto, a spese dei proprietari, un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da 25 anni dalla prima installazione, presso i depositi di GPL di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2004. In assenza della prova di aver effettuato le prescritte verifiche, il proprietario del serbatoio sarà obbligato a collocarlo fuori esercizio. Il comma 16-octies incrementa di 1.500.000 euro - per l'esercizio 2011 - il contributo ordinario destinato all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dispone la conseguente copertura finanziaria. Il comma 16-novies proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011. Il comma 16-decies, differisce al 20 marzo 2012, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la data di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il comma 18-sexies differisce al 30o giorno successivo


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alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame il termine ordinariamente previsto (entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli regionali) per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese elettorali per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010. Il comma 18-undecies dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici commesse nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame possano essere definite, mediante il versamento di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia. Il comma 19 proroga fino al 31 dicembre 2011, esclusivamente per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale, l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore.
Illustrando l'articolo 2-bis, riferisce che esso interviene sul diritto del dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento di ottenere il ripristino o il prolungamento del rapporto di impiego, in particolare eliminando i limiti di natura temporale attualmente previsti dall'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria 2004. La disposizione reca anche una disciplina transitoria. Per quanto riguarda l'articolo 2-quater, ai commi 1-3, prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti.
Il comma 4, aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, stabilisce che, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possano essere ceduti. Ai commi 5 e 6 si dispone, in maniera non testuale e con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, la reviviscenza delle leggi 13 marzo 1950, n. 114, limitatamente agli articoli 1 e 4, 2 aprile 1951, n. 302, 11 aprile 1955, n. 379 e 26 luglio 1965, n. 965, già abrogate nell'ambito del procedimento «taglia-leggi». Il comma 7 proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi volti a consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa concernente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario. Il comma 8 autorizza l'Agea a prorogare non oltre la data del 31 dicembre 2011 gli incarichi dei dirigenti che avevano un contratto quinquennale in scadenza a fine 2010, nelle more dell'espletamento del nuovo concorso bandito il 30 novembre 2010. Il comma 9, proroga fino al 2014 la possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi alla pensione di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, specificando altresì che i posti resi vacanti non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011-2014. Il comma 10, proroga al 31 dicembre 2011 il termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali introdotta dall'articolo 32 della legge n. 183 del 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.


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SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La seduta inizia alle 16.35.

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare la particolare complessità di ogni provvedimento «milleproroghe», con riferimento al decreto-legge in titolo, evidenzia un primo aspetto problematico di carattere strutturale insito nelle numerose norme di delegificazione, che pongono peraltro dubbi sul piano della costituzionalità e indeboliscono il ruolo di controllo del Parlamento.
Un secondo aspetto problematico riguarda le disposizioni che interferiscono con la legge di stabilità, e che confermano la tendenza ad intervenire su tale terreno con provvedimenti disomogenei.
Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge in esame chiama in causa il provvedimento sul federalismo fiscale municipale. A tal proposito richiama le parole dello stesso Presidente delle Conferenza delle regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, che ha qualificato le misure contenute nel decreto-legge come «afederali», come la possibilità di istituire nuove tasse per le Regioni sulle calamità naturali o il finanziamento di enti lirici o degli interventi per le alluvioni con fondi regionali. A ciò si aggiungono le ulteriori disposizioni che, contravvenendo alle rassicurazioni della maggioranza, incidono sulle famiglie come l'aumento del costo dei biglietti del cinema. Premesse queste osservazioni, fa presente che il suo gruppo ha presentato proposte emendative soppressive di disposizioni onerose e ispirate da logiche distorsive, come quelle in tema di quote latte, per l'incremento del numero degli assessori per le grandi città o l'istituzione di un commissario per la città di Roma non soggetto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Un ulteriore gruppo di proposte emendative è volto ad innovare settori chiave per il risanamento e la crescita del sistema-Paese, quali quelle in tema di risorse a favore delle università o quelle sui ricorsi per i precari della pubblica amministrazione. Si esprime in termini positivi sulle modifiche approvate al Senato in tema di oneri di urbanizzazione per i positivi effetti sui bilanci comunali mentre, malgrado alcuni inserimenti positivi in tema di indebitamento, non appaiono risolte le difficoltà di numerose amministrazioni di procedere ad investimenti. Sottolinea che non è stato accolto al Senato un emendamento utile ad accrescere l'autogoverno delle comunità regionali e che promuoveva un vincolo cooperativo e solidale tra regioni nel mantenimento degli obiettivi finanziari complessivi. Fa presente, a tal proposito, che una legge regionale dell'Emilia-Romagna prevede un meccanismo sperimentale di questo tipo che potrebbe costituire un modello di riferimento. In generale, occorre favorire un processo che accentui la capacità di programmazione comune tra territori omogenei. Alla luce di quanto osservato, formula un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame, anche in considerazione delle novità introdotte al Senato che appaiono meritevoli di correzione.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa al collega Marchi e segnala due specifiche anomalie presenti nel provvedimento. La prima è riferita all'articolo 2, comma 6-ter, in materia di autorizzazioni all'esercizio di


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attività di formazione e concessione di brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico. Al riguardo, fa presente che in Italia sono tre i soggetti autorizzati e, segnatamente, la Società Nazionale di Salvamento dal 1929, la Federazione italiana Nuoto dal 1960 e la Federazione italiana di salvamento acquatico dal 7 marzo 2010. La norma in questione fa scadere l'autorizzazione già concessa soltanto per Federazione italiana di salvamento acquatico, malgrado essa abbia conseguito l'autorizzazione a conclusione di un lungo contenzioso risolto positivamente dal Consiglio di Stato. Si tratta di una situazione palesemente discriminatoria che, se non corretta, prelude ad un'ulteriore contenzioso. Un secondo aspetto discutibile riguarda la norma di cui all'articolo 2-ter, comma 7, sui limiti all'indebitamento per gli enti locali che riduce la percentuale del 15 per cento al 12 per cento per l'anno 2011, al 10 per cento per l'anno 2010 e all'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 con conseguente impossibilità alla programmazione di mutui. Sottolinea quindi talune incongruenze tra gli interventi fatti dai due rami del Parlamento sugli obblighi di relazione al Parlamento previsti dalla legge n. 196 del 2009. Quanto al tema delle calamità naturali, sottolinea, infine, che la disciplina vigente in alcuni Paesi - e che il Governo Prodi aveva proposto anche per il nostro Paese - impone ai proprietari di immobili di stipulare polizze assicurative per le calamità naturali in modo da scongiurare la situazione in cui versa il nostro Paese per il terremoto in Abruzzo.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che il provvedimento in esame vada ben oltre le semplici misure di proroga e contenga importanti norme ordina mentali in materie che dovrebbero trovare altrove opportuna collocazione. Questo evidenzia il mancato rispetto delle regole della buona legiferazione ed una penalizzazione del ruolo del Parlamento. A tal proposito ritiene che la difficoltà di tenere nella debita considerazione il parere del Comitato delle legislazione confermi questo stato di cose. Sottolinea che il decreto «milleproroghe» tende sempre di più ad accogliere al suo interno norme che non riescono ad essere inserite nella manovra finanziaria o nei provvedimenti sul federalismo. Ne è un esempio la disposizione sulle calamità naturali che, in modo del tutto inappropriato, è governata dalla logica federale come se la priorità fosse quella di accrescere i poteri impositivi delle regioni. A suo avviso, anche le norme sulle quote latte non hanno logica evidente se non quella di rafforzare alcune rendite di posizione, come più volte lo stesso Ministero per le politiche agricole ha rilevato. Allo stesso modo ritiene incongrue con le più recenti tendenze in tema di riordino delle autonomie locali le norme sull'aumento del numero degli assessori, pur comprendendo le necessità di singole realtà territoriali importanti. Procede quindi ad indicare una pluralità di norme onerose che configurano interventi micro settoriali e che appaiono estranee ad ogni disegno strategico. Di contro, il decreto-legge contiene disposizioni che affrontano in modo quasi tecnico temi di assoluta centralità come ad esempio la situazione dei territori dell'Irpinia o la gestione dei fondi a favore delle vittime dell'estorsione. Nel segnalare infine la necessità di fare un punto sull'attività svolta dalla AGEA, fa presente che il suo gruppo ha presentato proposte emendative volte ad intervenire sugli aspetti testé menzionati.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Sonia Viale.

La seduta comincia alle 19.30.


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DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
C. 4086 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono state presentate 131 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 225 del 2010 (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Con riferimento al provvedimento in esame - in conformità con le valutazioni di ammissibilità svolte da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative- fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo ovvero emendamenti strettamente attinenti o consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato.
Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano né proroghe di termini né disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato:
Beccalossi 1.4, che riconosce, per l'anno 2011, ai datori di lavoro agricolo il diritto ad un credito d'imposta per le giornate lavorative;
Beccalossi 1.5, che prevede che le sanzioni relative alle dichiarazioni incomplete o non veritiere in ordine all'uso del suolo sulle singole particelle catastali ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli operino a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2010;
Beccalossi 1.6, che prevede che le disposizioni relative ai registri di carico e scarico si applichino agli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i rifiuti speciali non pericolosi a decorrere dal 1o gennaio 2012;
Di Biagio 1.03, 1.01 e 1.04, che recano disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei contratti di lavoro di determinate categorie del personale del Ministero degli affari esteri;
Di Biagio 1.02, che reca disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi dei dipendenti pubblici non residenti nel territorio dello Stato;
Baccini 1.05, che prevede un contributo per l'Unione italiana ciechi;
Baccini 1.06, che consente agli enti locali di incrementare la dotazione organica del personale di polizia locale per potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone aeroportuali;
Baccini 1.07, che prevede un incremento dell'addizionale comunale sui diritti


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di imbarco da destinare ai comuni del sedime aeroportuale o a quelli confinanti con lo stesso;
Mario Pepe (IR) 1.08, che stabilisce che la durata delle concessioni demaniali di aree e banchine interessate da impianti costieri energetici e da terminali petroliferi sia determinata tenendo conto della durata prevista delle predette attività e degli investimenti effettuati;
Nannicini 1.010, che modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale al fine di prolungare, da 5 a 15 anni, il periodo nel quale i produttori di prodotti realizzati in conformità con opere di disegno industriale in pubblico dominio prima della data del 19 aprile 2001 possono continuare a proseguire la propria attività mantenendosi nei limiti del preuso;
Favia 2.56, volto ad incrementare il fondo per le non autosufficienze;
Brugger 2.9, volto a esonerare gli imprenditori agricoli che conferiscono rifiuti in modo occasionale dall'iscrizione all'albo del gestore ambientale;
Bucchino 2.25, che reca disposizioni in materia di diritto ad acquistare o riacquistare la cittadinanza per le donne cittadine italiane;
Distaso 2.21, che reca modifiche alle modalità di finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale;
Distaso 2.20 e 2.19, volti ad integrare la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di numerazione delle frequenze digitali;
Distaso 2.18, volto a determinare i criteri per l'assegnazione alle emittenti locali delle frequenze digitali;
Distaso 2.17, che modifica le modalità con le quali trovano copertura gli oneri di cui all'articolo 1, comma 61, della legge di stabilità per il 2011;
Distaso 2.15, volto ad escludere le emittenti locali dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di televendite fino al 2015;
Brugger 2.8, che autorizza le province autonome di Trento e di Bolzano a regolarizzare eventuali pendenze in merito ad edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero;
Ruvolo 2.72, che autorizza l'AGEA ad utilizzare le somme presenti nel proprio bilancio e non ancora erogate, al fine di assicurare la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero;
Ruvolo 2.70, volto a differire la data della soppressione dell'ISPEMA (1o agosto 2010) e ad istituire un fondo presso lo stesso istituto;
Ruvolo 2.69, volto ad incrementare la spesa di personale dell'INPS per contrastare le frodi relative alle false invalidità;
Razzi 2.65, volto a modificare la data di collocamento a riposo per il personale della carriera diplomatica;
Razzi 2.66, che prevede l'estensione dell'esenzione ICI prima casa agli immobili non locati posseduti in Italia da cittadini italiani iscritti all'AIRE;
Centemero 2.79, che prevede una rateizzazione dei pagamenti dovuti dalla provincia di Monza e della Brianza in relazione alla riduzione dei trasferimenti erariali ad essa spettanti;
Commercio 2.42, che estende all'anno 2010 il contributo di solidarietà a favore della Regione Sicilia, previsto per gli anni 2008 e 2009, e finalizzato al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi;
Scilipoti 2.64, che sospende fino al 31 dicembre 2011 le procedure esecutive per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione;
Bellotti 2.1, che prevede un finanziamento per il Fondo di solidarietà nazionale in campo assicurativo, coprendolo


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mediante l'abrogazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali in materia di biodiesel;
Bellotti 2.3, che prevede l'emanazione, da parte del ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di un piano bioenergetico nazionale;
Lo Presti 2.75, che introduce un termine (31 luglio 2011) per l'emanazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle disposizioni occorrenti all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 239 del 2003 sulle quote massime di capitale sociale che possono essere detenute dalle società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale;
Oliverio 2.29, Beccalossi 2.12 e Ciccanti 2-sexies.08, volti a provvedere finanziamenti all'Associazione italiana allevatori per le attività di miglioramento genetico del bestiame;
Beccalossi 2.11, volto a rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia;
Di Biagio 2.5, volto ad escludere i dipendenti a contratto con legge locale del Ministero degli affari esteri dall'applicazione del blocco contrattuale triennale;
Luongo 2.83, volto a prevedere misure per l'efficienza dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica;
Lo Presti 2.73, volto a prevedere la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale;
Divella 2.80, volto a intervenire sulla disciplina dei trattenimenti in servizio della pubblica amministrazione;
Mario Pepe 2.10 (IR), volto a modificare la disciplina del conferimento dei posti nella qualifica di Avvocato dello Stato;
Granata 2.78, che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere i candidati idonei di un concorso pubblico;
Lo Presti 2.74, volto a modificare la disciplina per la sottoscrizione delle liste da presentare alle elezioni per la Camera e per il Senato;
Marsilio 2.22, che prevede uno stanziamento triennale per il riconoscimento di indennizzi ai cittadini italiani titolari di beni e diritti sottoposti in Libia a misure limitative;
Marchi 2-ter.1, e Baretta 2-ter.2 in materia di patto di stabilità interno;
Damiano 2-quater.4, che sospende l'applicazione di alcune disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale delle Pubbliche amministrazioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010;
Ciccanti 2-quater.6. e 2-quater.7 volto a stanziare fondi all'INPS da destinare all'impiego di personale per il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e al lavoro nero;
Messina 2-quater.8, in materia di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni;
Di Biagio 2-sexies.01, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti;
Cenni 2-sexies.02, in materia di protezione dei disegni e modelli industriali;
Nicco 2-sexies.04, volto a prevedere il passaggio della gestione del PRA alla Regione autonoma Valle d'Aosta;
Beccalossi 2.23 e Cenni 2-sexies.05, in materia di gasolio per il riscaldamento della coltivazione sotto serra;
Lulli 2-sexies.06, in materia di separazione proprietaria della rete di trasporto del gas;
Milo 2-sexies.07, volto ad estendere I destinatari della disciplina in materia di microcredito;
Ciccanti 2-sexies.09, volto a sopprimere alcune disposizioni del decreto-legge n. 400 del 1993 in materia di concessioni demaniali marittime.


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È, inoltre, da considerarsi inammissibile la seguente proposta emendativa che, non essendo strettamente connessa e consequenziale a disposizioni previste nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, proroga termini non legislativi:
Distaso 2.16, volto a prorogare la possibilità per l'operatore locale di fornire servizi a fornitori di contenuti in ambito nazionale, prevista da una delibera dell'Autorità garante per le comunicazioni.
Segnala, infine, che l'emendamento Marinello 1.1, pur con una formulazione incongrua, sembra volto a prevedere l'autorizzazione all'assunzione di personale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri» ed è pertanto da ritenersi inammissibile.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che, in ossequio alla procedura adottata normalmente presso la V Commissione, si sospenda brevemente la seduta per dare modo ai deputati i cui emendamenti siano stati dichiarati inammissibili di presentare eventuali ricorsi.

Pier Paolo BARETTA (PD) preannuncia un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Damiano 2-quater.4, in quanto esso è volto a modificare un termine legislativo. Osserva, inoltre, che, qualora fosse accolta, la proposta del collega Polledri costituirebbe un interessante e innovativo precedente anche per la V Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, diversamente da quanto affermato dal collega Polledri, non gli risulta che, almeno in questa legislatura e nella precedente, si sia mai sospesa la seduta in pendenza dei ricorsi sulle pronunce di inammissibilità.

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 1.010, che illustra brevemente.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene irricevibile la proposta del collega Polledri, anche in considerazione del fatto che nessun emendamento a sua firma è stato dichiarato inammissibile.

Mario BACCINI (PdL) fa presente che le dichiarazioni di inammissibilità rese dal presidente pongono un problema di limitazione dell'esercizio del potere legislativo e di indirizzo da parte dei deputati e di disparità di trattamento rispetto ai senatori, che, invece, hanno modificato profondamente l'oggetto del decreto-legge nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nel preannunciare, pertanto, la presentazione di un ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità di alcune sue proposte emendative, desidera inoltre richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che gli ordini del giorno accolti o approvati vengono sistematicamente disattesi dallo stesso Governo, mortificando ulteriormente l'attività dei parlamentari.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che, contrariamente a quanto affermato da alcuni colleghi, la sospensione da lui proposta non costituirebbe affatto una pratica innovativa, almeno per la V Commissione. Rileva, altresì, che comunque, in pendenza di ricorsi sull'inammissibilità, non sarebbe possibile procedere con le votazioni, per le preclusioni e gli assorbimenti che possono determinarsi in seguito all'approvazione delle singole proposte emendative.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità di numerose proposte emendative resa del presidente, la proposta del collega Polledri appare ispirata a ragioni di buonsenso. I criteri che hanno ispirato tale dichiarazione, peraltro, appaiono rispondere alla condivisibile volontà di evitare la trasformazione dei decreti-legge in provvedimenti omnibus, come avveniva in passato.

Donato BRUNO, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritiene che non sia necessario sospendere


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la seduta e fissa alle ore 20.15 il termine per la presentazione dei ricorsi sulle pronunce di inammissibilità.

Marco MARSILIO (PdL) preannuncia la presentazione di un ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento 2.22 e lamenta i criteri più restrittivi che, rispetto a quanto avviene nell'altro ramo del Parlamento, ispirano la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative alla Camera.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) preannuncia un ricorso sul proprio emendamento 1.1, che è volto precisamente a prorogare un termine e che, infatti, ha dato luogo ad una pronuncia della presidenza in termini dubitativi.

Roberto SIMONETTI (LNP) intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate, rileva che il Senato ha svolto una discussione particolarmente approfondita sul provvedimento in esame, che pertanto potrebbe essere licenziato dalla Camera senza ulteriori modifiche. Esprime quindi contrarietà sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 2-ter comma 11 che differisce il termine per la messa in liquidazione delle società partecipate dei comuni con meno di 30.000 abitanti. Sottolinea quindi l'opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, volute dalla Lega Nord al fine di favorire la territorialità delle graduatorie scolastiche. Esprime inoltre contrarietà sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 2, comma 16-sexies, che reca importanti interventi relativi al fondo per le opere indifferibili. Manifesta quindi forte contrarietà sull'emendamento Granata 2.78, dichiarato inammissibile dalla Presidenza, volto a stanziare 25 milioni di euro per l'assunzione di 500 dipendenti pubblici, qualificando il partito del proponente come il partito della spesa pubblica. Sottolinea inoltre l'importanza di taluni interventi recati dal provvedimento come la proroga dei magistrati onorari e del 5 per mille, le disposizioni in materia di foglio rosa per la guida dei ciclomotori, lo stanziamento di risorse per calamità naturali, disposizioni in materia di televisione digitale, la proroga in materia di accertamenti delle «case fantasma», i cui proventi saranno destinati alla copertura del federalismo fiscale, i fondi di materia di cultura e spettacolo, le disposizioni sugli internet point fortemente volute dalla Lega Nord e quelle in materia di carta acquisti.

Marco Mario MILANESE (PdL) chiede al presidente di chiarire l'organizzazione dei lavori, anche alla luce del numero dei deputati che risultano iscritti a parlare e del fatto che si era convenuto di terminare la seduta entro le ore 21 e 30.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che il suo gruppo aveva proposto di terminare la seduta per le ore 22 e ritiene comunque inopportuno stabilire fin d'ora che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che risultano iscritti a parlare tredici deputati e che, se tutti confermassero la propria intenzione di svolgere il rispettivo intervento nei tempi stabiliti dal Regolamento, difficilmente si potrebbe procedere a votazioni prima del termine della seduta in corso.

Pier Paolo BARETTA (PD) in considerazione del fatto che tutti i deputati iscritti a parlare risultano appartenere a gruppi di maggioranza, sottolinea che si è di fronte ad una scelta ostruzionistica da parte della stessa maggioranza. Ricorda che nell'ufficio di presidenza si era convenuto di procedere a votazione nella seduta odierna e stigmatizza quindi la volontà di quella che, a suo avviso, dovrebbe essere considerata una ex maggioranza di bloccare le votazioni.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce l'inopportunità di stabilire formalmente che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso.


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Donato BRUNO, presidente, precisa che la sua affermazione in tal senso è semplicemente una considerazione basata sul numero di iscritti a parlare e sul tempo a disposizione.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che si è in presenza di quello che è stato definito da illustri costituzionalisti come un ostruzionismo della maggioranza.

Roberto GIACHETTI (PD) precisa che non è stato stabilito che non si procederà a votazioni, ma è stato solo chiarito che vi sono numerosi interventi.

Donato BRUNO, presidente, sottolinea come se si fosse stabilito di non procedere a votazioni sarebbe stato principalmente a tutela dell'opposizione, evitando di effettuare voti a seguito di eventuali cancellazioni degli iscritti a parlare.

Roberto GIACHETTI (PD) ribadisce l'inopportunità di stabilire formalmente che le Commissioni non procederanno a votazioni nella seduta in corso.

Donato BRUNO, presidente, nel precisare che una tale decisione sarebbe stata assunta solo con il consenso di tutti i gruppi, constatando la mancanza del medesimo, ritiene opportuno proseguire nel dibattito.

Massimo BITONCI (LNP) sottolinea come il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite contenga numerose disposizioni di particolare rilievo, che incidono su temi essenziali per l'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali e per lo sviluppo economico del nostro Paese. A tale riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo 2-ter, comma 11, reca un importante riformulazione del comma 117 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2011 in materia di società partecipate da comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti, perfezionando l'intervento già contenuto in quella disposizione, che novellava il decreto-legge n. 78 del 2010. Ritiene, inoltre, particolarmente significativa la misura contenuta nel comma 7 dell'articolo 2-ter, che consente una progressiva riduzione dell'indebitamento degli enti locali, che non dovrà superare il 12 per cento delle entrate correnti nell'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere nell'anno 2013. Nel segnalare, altresì, la rilevanza delle misure contenute nel comma 9 dell'articolo 2-ter in materia di utilizzo da parte dei comuni dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia, esprime particolare apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, che intendono prorogare integralmente al 2011 le disposizioni vigenti in materia di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dando seguito ad un dibattito che aveva caratterizzato l'esame del disegno di legge di stabilità dei due rami del Parlamento. Nel richiamare, inoltre, la significatività dell'articolo 2, comma 1-ter, che intende consentire una ricognizione dei terreni nella laguna di Venezia, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto, che differiscono al 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi già sospesi per gli eventi alluvionali verificatosi in Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. A tale proposito, ricorda come la calamità naturale abbia prodotto danni assai ingenti, quantificabili in circa un miliardo di euro, che hanno trovato fino ad ora un ristoro solo parziale negli interventi messi in campo dal Governo, che ha prontamente stanziato 300 milioni di euro consentendo di far fronte efficacemente alla situazione emergenziale. Nel ritenere pienamente soddisfacente l'operato del Governo e del presidente della Regione, rileva l'importanza degli interventi di sostegno ai territori della Regione Veneto colpiti da eventi calamitosi, anche al fine di stimolare la ripresa delle attività produttive in un area particolarmente rilevante per l'economia del nostro Paese. Dopo aver espresso il proprio compiacimento per gli interventi di sostegno alle popolazioni e alle attività territoriali nei territori colpiti dal sisma


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dell'Abruzzo, si sofferma sulle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato in materia di autotrasporto delle merci e di agevolazioni fiscali per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti. Richiama, poi, le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 2, che prevedono la proroga del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati al catasto, sottolineando come l'effettivo censimento degli «immobili fantasma» sia suscettibile di determinare benefici effetti per la finanza pubblica, anche alla luce delle previsioni contenuti al riguardo nello schema di decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo fiscale municipale, esaminato di recente dalle Camere. Giudica, inoltre, particolarmente opportuna, nell'attuale congiuntura, che vede lo sbarco sulle nostre coste di migliaia di cittadini extracomunitari in fuga dal Nord Africa, la disposizione dell'articolo 2, comma 6, che prevede il rinnovo per un anno dei contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati a garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione e per gli uffici immigrazione delle questure. Segnala, poi, la particolare meritevolezza dell'intervento previsto dall'artico 2, comma 12-quinques, che stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte allo stato di emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Liguria, la regione Veneto, la regione Campania e la provincia di Messina. Nel richiamare, da ultimo, la presenza di numerose disposizioni di grande rilievo per il sistema produttivo del nostro Paese, esprime l'auspicio di una rapida conversione del decreto-legge in esame.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), sul piano del metodo, ritiene del tutto immotivate le accuse mosse dall'opposizione, che ha erroneamente fatto riferimento ad una sorta di ostruzionismo di maggioranza. In proposito, evidenzia come troppo spesso al Parlamento venga ingiustificatamente rimproverato di non fare nulla, tanto da ipotizzare addirittura lo scioglimento anticipato delle Camere in ragione della loro inerzia. Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni per le quali si esprimano critiche rispetto alla volontà della maggioranza di discutere in modo approfondito il contenuto del decreto legge in esame. Per quanto attiene alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative formulate dalla presidenza delle Commissioni, osserva come i presidenti si siano attenuti ad un criterio estremamente rigoroso, che ha portato a considerare inammissibili circa la metà delle proposte presentate. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per le valutazione della Presidenza, rileva che la gran parte delle proposte emendative presentate e di quelle dichiarate inammissibili provengono dall'opposizione, osservando, pertanto, che forme di ostruzionismo sono praticate dall'opposizione, che, non limitando il numero delle proposte emendative presentate, rischia di impedire la conversione del decreto-legge entro i termini costituzionali.
Per quanto attiene al merito del provvedimento, osserva come diverse disposizioni del decreto-legge smentiscano affermazioni ricorrenti nella polemica politica e giornalistica. In primo luogo, sottolinea l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto, che prevedono interventi in favore delle zone colpite dal terremoto dell'Abruzzo il 6 aprile del 2009. Nel sottolineare che alcune di queste disposizioni, quale ad esempio il comma 3 dell'articolo 2, sono già vigenti, in quanto incluse nel testo iniziale del decreto-legge, rileva come da settimane si ripeta sui mezzi di comunicazione e anche in Parlamento che il Governo non ha prorogato talune misure agevolative, mentre in realtà il Governo ha confermato pienamente il proprio impegno in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2009. Sottolinea, inoltre, come i tempi degli interventi nel centro storico dell'Aquila confermino la bontà della scelta del Governo di procedere alla costruzione di nuovi edifici da adibire ad abitazione, evitando il ricorso a sistemazioni provvisorie. Dopo aver sottolineato come un eventuale mancata conversione


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del decreto legge, evidentemente imputabile all'opposizione, creerebbe gravi danni alle popolazioni terremotate, osserva come i gruppi della minoranza abbiano avanzato numerose proposte emendative contenenti interventi di carattere fiscale che rischiano di determinare un aggravio dell'imposizione sui cittadini e sul sistema produttivo. Rileva, altresì, che le disposizioni in materia di sostegno alle attività culturali dimostrano come sia stata ingenerosa la campagna condotta negli scorsi mesi contro il Ministro per i beni e le attività culturali, al quale sono state imputate colpe che non possono essergli in nessun modo addebitate. Con riferimento al provvedimento in esame, ritiene, in particolare, meritevoli di apprezzamento le disposizioni del decreto volte al finanziamento di istituzioni culturali di eccellenza e quelle che introducono agevolazioni fiscali per il settore cinematografico. A tale ultimo riguardo, sottolinea la particolare efficacia dei previsti sistemi di agevolazione, che consento di sostenere opere di qualità in grado di ottenere anche positivi riscontri di pubblico, evitando il perpetuarsi della pratica del finanziamento a fondo perduto di opere che difficilmente raggiungevano i circuiti cinematografici.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che è stato richiesto da parte di alcuni deputati di riesaminare le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative.
Al riguardo, con riferimento all'articolo aggiuntivo Nannicini 1.010, ritiene che debba confermarsi la valutazione di inammissibilità della proposta emendativa alla luce dei criteri indicati nella seduta odierna. Sottolinea, infatti, che la proposta emendativa non prevede alcuna proroga di termini previsti da disposizioni legislative e non appare strettamente attinente al testo del decreto-legge risultante a seguito dell'esame da parte del Senato. Segnala, inoltre, che a nessun fine rileva un'eventuale discordanza tra i giudizi della presidenza di queste Commissioni e quelli espressi presso l'altro ramo del Parlamento, anche in considerazione delle diverse prassi esistenti nelle due Camere in materia di ammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento a quelle riferite a decreti-legge in materia di proroga di termini.
Per quanto riguarda l'emendamento Marchi 2-ter.1, fa presente che il provvedimento in esame reca effettivamente disposizioni in materia di patto di stabilità interno, ma si limita a modificare aspetti puntuali della vigente disciplina del medesimo patto. La proposta emendativa in esame interviene, invece, sulla disciplina di carattere generale contenuta nella legge n. 42 del 2009 e ha, pertanto, un contenuto eminentemente ordinamentale. La proposta non appare, quindi, strettamente attinente al testo del decreto-legge risultante a seguito dell'esame da parte del Senato.
Per quanto riguarda l'emendamento Damiano 2-quater.4, ritiene che la mancata applicazione di norme in materia di personale pubblico volte a determinare risparmi di spesa non possa essere assimilata ad una proroga di termini.
Ritiene che l'emendamento Marsilio 2.22, che riconosce uno stanziamento volto a riconoscere per un ulteriore triennio benefici una tantum in favore di cittadini italiani titolari di beni e diritti sottoposti in Libia a misure limitative, non possa essere assimilato ad una proroga di termini, analogamente a tutte le misure volte ad estendere sotto il profilo temporale determinati benefici economici, prevedendo, di fatto, ulteriori finanziamenti.
Con riferimento all'emendamento Marinello 1.1, per quanto non riferibile al testo, rileva come sembri diretto a consentire all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia di procedere ad ulteriori assunzioni. Ritiene, pertanto, opportuno confermare la pronuncia di ammissibilità.
In merito all'emendamento Oliverio 2.29, rileva come persegua l'obiettivo di finanziare, per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste da una legge vigente. Valgono pertanto


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le considerazioni svolte con riferimento all'emendamento Marsilio 2.22.
Riguardo alle proposte emendative Baccini 1.05, 1.06, 1.07, osserva come il primo preveda la concessione di un contributo all'Unione italiana ciechi, il secondo sia relativo ad un incremento della dotazione organica del personale di polizia locale, in deroga al patto di stabilità interno, ed il terzo incrementi ulteriormente l'addizionale sui diritti di imbarco destinata alle maggiori entrate ai comuni. Le tre proposte emendative, pertanto, non sono assimilabili ad una proroga dei termini e non attengono, inoltre, a materie strettamente attinenti al contenuto del provvedimento.
Fa, infine, presente come la Presidenza si è pronunciata sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate sulla base dei criteri consolidati applicati alla Camera in sede di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Osserva come alcuni deputati abbiano, peraltro, rilevato che tali criteri siano assai più restrittivi di quelli adottati dal Senato, sottolineando come ciò abbia consentito che, in quel ramo del Parlamento, il provvedimento in esame assumesse l'attuale contenuto.

Rolando NANNICINI (PD) si rammarica per la decisione della presidenza di dichiarare inammissibile il suo articolo aggiuntivo 1.010, del quale riepiloga il contenuto, e ricorda come in passato la maggioranza abbia ignorato emendamenti analoghi del suo gruppo, con la conseguenza che l'Italia è stata poi condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Simonetta RUBINATO (PD) si rammarica per la decisione della presidenza di confermare l'inammissibilità dell'emendamento Oliverio 2.29, del quale è cofirmataria, e sottolinea la gravità di aver fatto venire meno, sopprimendo il relativo finanziamento, un'attività essenziale come la selezione genetica del bestiame, il che arreca un grave pregiudizio non solo all'economia che ruota attorno a questa attività, ma anche alla sicurezza alimentare di tutti i cittadini.

Mario BACCINI (PdL) ritiene che occorra uniformare i regolamenti e le prassi parlamentari relativi alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, sottolineando come l'attuale, enorme difformità tra tali regolamenti e prassi comporti una ingiustificabile sperequazione tra i deputati e i senatori quanto al diritto di emendamento. Rileva inoltre che, di fatto, quando un disegno di legge di conversione di un decreto-legge avvia il suo iter al Senato, alla Camera è sostanzialmente preclusa l'attività legislativa, in quanto il provvedimento è trasmesso a ridosso del suo termine di scadenza costituzionale. Quanto al merito del provvedimento, ritiene che non si possa che essere favorevoli, avendo il paese un forte bisogno, per superare nel modo migliore l'attuale crisi, di accorti interventi legislativi in direzione di un'economia sociale di mercato.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che la questione sollevata dall'onorevole Baccini e da altri colleghi che sono intervenuti, relativa al diverso regime di ammissibilità degli emendamenti nei due rami del Parlamento e delle conseguenze che ciò determina in ordine alle prerogative dei singoli parlamentari, è stata già portata all'attenzione della Giunta del Regolamento nella XV legislatura. Poiché la questione mantiene una sua effettiva rilevanza, ritiene che essa possa essere portata nuovamente all'attenzione del Presidente della Camera, affinché egli possa, qualora lo ritenga, sottoporla nuovamente alla Giunta per il Regolamento.

Marcello DE ANGELIS (PdL) stigmatizza a sua volta le differenze tra i regolamenti e le prassi delle due Camere in ordine al regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che determinano ingiustificabili disparità di potere emendativo tra deputati e senatori. Si sofferma, quindi, sul complesso delle disposizioni del provvedimento in esame riguardanti i comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009, ricordando come la situazione di emergenza determinatasi in


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questo territorio non sia stata ancora del tutto superata ed esprimendo apprezzamento per le iniziative adottate dal Governo, che almeno in parte riducono il disagio della popolazione abruzzese. Sollecita peraltro il Governo stesso a trovare una soluzione definitiva al problema della riscossione dei tributi nelle zone terremotate, possibilmente abbonando ai cittadini di queste zone il pagamento delle imposte relative agli anni passati, in quanto la mera moratoria dei pagamenti non fa che rinviare il problema.

Donato BRUNO, presidente, secondo quanto deliberato nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata di ieri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.

Commissioni Riunite I e V - Giovedì 17 febbraio 2011
TESTO AGGIORNATO AL 18 FEBBRAIO 2011

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ALLEGATO

DL 225/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (C. 4086 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Articolo 1, comma 566 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso di assistente tecnico-agro tecnico presso l'Istituto zoo profilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri», deliberata il 25 febbraio 2005.
1. 1. Marinello.
(Inammissibile)

Al comma 1, tabella 1, sopprimere la seguente voce: 19 gennaio 2011 - articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
1. 10. Favia, Borghesi, Cambursano, Monai.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.
1. 8. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Con riferimento alla proroga relativa all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di noleggio mezzi di trasporto con conducente, entro il medesimo termine del 31 marzo 2011, le aziende di trasporto persone sono tenute a richiedere le licenze necessarie presso il comune dove hanno la sede legale o la maggiore struttura organizzativa, secondo le modalità previste dalla legge 11 agosto 2003, n. 218.
1. 2. Marinello.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalla seguenti: «31 ottobre 2011».
1. 3. Beccalossi, Nola.


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Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «per l'anno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2011».
1. 4. Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2010. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa.
1. 5. Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Per gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
1. 6. Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2-septies.
1. 9. Favia, Borghesi, Cambursano, Donadi, Piffari.

Sopprimere il comma 2-octies.
1. 7. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Giorgio Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo alle rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, agli uffici consolari di prima classe di accertare con regolarità, dandone comunicazione ai competenti uffici, sentite le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo, assicurando in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo»
1. 03. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo periodo, dopo le parole: «il costo della vita» sono aggiunte le seguenti: «e delle retribuzioni».
1. 01. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al secondo periodo, dopo le parole: «andamento del costo della vita» sono


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aggiunte le seguenti: «Le rappresentanze diplomatiche e, in loro assenza, gli Uffici di prima classe sono tenuti a segnalare con regolarità alla Sede Centrale ogni variazione dei termini di riferimento di cui al comma 1».
1. 04. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992 n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
1. 02. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

È concesso all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus un contributo di 115.000 euro finalizzato alla realizzazione di un progetto per lo sviluppo di un apparecchio telefonico destinato alle persone sordocieche, come definite nella legge 24 giugno 2010, n. 107.
1. 05. Baccini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Potenziamento vigilanza urbana negli aeroporti).

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.
1. 06. Baccini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 07. Baccini.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroghe di concessioni demaniali di aree e banchine).

1. Al fine di assicurare l'esercizio di attività strategiche per l'approvvigionamento del mercato energetico nazionale, relativamente agli impianti costieri energetici e ai terminali petroliferi disciplinati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, nei quali si svolgono operazioni autorizzate dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità competente, la durata delle concessioni demaniali di aree e banchine è determinata tenendo conto della prevista durata delle predette attività, degli investimenti effettuati e del relativo periodo di ammortamento.
1. 08. Mario Pepe (IR).
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Programmi Integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nel medesimo ambito territoriale regionale anche tenendo conto dei complessi processi locali di governo del territorio. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2012.
1. 09. Bianconi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 239, ultimo periodo, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «fabbricati nei cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati nei quindici anni successivi».
1. 010. Nannicini.
(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le non Autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, si provvede con i risparmi derivati dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. 56.Favia, Borghesi, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.
(Inammissibile)


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Sopprimere il comma 1-quinquies.
2. 30.Miotto, Baretta, Bressa, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Villecco Calipari.

Al comma 1-quinquies, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
2. 54.Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Palagiano, Mura.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater.
*2. 34.Baretta, Fluvi, Bressa, Lolli, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lanzillotta, Lo Monte.

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater.
*2. 53.Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi, Piffari, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1 Previa convenzione col servizio pubblico di raccolta sono esonerati dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte all'anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 1 milione di euro a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 9.Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-nonies. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. Il comma 2 della medesima legge è sostituito dal seguente: «2. Possono riacquistare o acquistare la cittadinanza: a) la donna cittadina italiana per nascita che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero contratto prima del 1o gennaio 1948; b) il figlio della donna di cui alla lettera a), benché deceduta, anche se nato anteriormente al 1o gennaio 1948; c) i figli di padri o madri cittadini, anche se nati prima del 1o gennaio 1948». Dopo il comma 2 del medesimo articolo è inserito il seguente: «2-bis. Per riacquistare o acquistare la cittadinanza, gli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione richiesta da apposito decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
2. 25.Bucchino, Fedi, Garavini, Porta.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
2-sexiesdecies. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, viene confermato nelle proprie funzioni fino al 30 settembre 2012.
2. 63.Iannaccone, Catone, Cesario.


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Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:
2-sexiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 125 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2011, per consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione, secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti, delle strade attualmente classificate come «raccordi autostradali», denominazione non presenti nella legislazione nazionale. Il decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15 comma 1 del decreto legge 13 maggio n. 78 dovrà essere redatto tenendo conto della nuova classificazione di cui alla lettera a) del presente comma.
2-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-sexiesdecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2-octiesdecies e 2-noviesdecies.
2-octiesdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n, 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agii obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-noviesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di


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cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 81.Ceccuzzi.

Dopo il comma 2-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
2-sexiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 125 del 2010 è prorogato al 30 aprile 2012, per consentire ad Anas Spa di predisporre una nuova catalogazione, secondo le norme ed i parametri strutturali vigenti, delle strade attualmente classificate come «raccordi autostradali», denominazione non presenti nella legislazione nazionale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 2010, n. 78 dovrà essere redatto tenendo conto della nuova classificazione di cui alla lettera a) del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). - 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 dei decreto-legge 30 dicembre 2009 n, 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1, allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. 82.Ceccuzzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

Conseguentemente:
al secondo periodo, dopo le parole:
ai sensi del presente comma, aggiungere le seguenti: avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante riduzione dell'importo al 40 per cento, ed.


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dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3, si provvede come segue:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è elevata a 6,8 punti percentuali;
b) all'aumento dell'aliquota di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
c) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
2. 55.Di Stanislao, Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Sopprimere il comma 4-ter.

Conseguentemente, al comma 4-quater, lettera b), sostituire le parole: dal contributo speciale di cui al comma 4-ter con le seguenti: dalle seguenti modifiche all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
1) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
3) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
4) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
5) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 35.De Biasi, Levi, Ghizzoni, Baretta, Bressa, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Lolli, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lo Monte, Lanzillotta.

Al comma 4-ter sostituire il primo periodo con il seguente:
A decorrere dal 1o luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito un contributo speciale da versare all'entrata del bilancio dello Stato a carico dei soggetti sottoelencati e pari all'1,5 per cento del:
a) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive


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nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana indipendentemente dalla modalità di trasmissione;
b) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;
c) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete internet, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione e di trasferimento dati;
d) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori home video derivante da noleggio e vendita di videogrammi;
e) fatturato annuo da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuto dagli esercenti cinematografici.
2. 85.Mosella, Buttiglione, Granata.

Al comma 4-quater, alinea, sostituire le parole: euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con le seguenti: 110.000.000 per l'anno 2011 e 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
quanto a 20.000.000 per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di parte corrente allegata alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
2. 76.Granata.

Sopprimere il comma 4-novies.
*2. 36.Ghizzoni, Baretta, Bressa, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Levi, Mazzarella, Lolli.

Sopprimere il comma 4-novies.
*2. 49.Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4-quaterdecies, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Per l'anno 2011 una quota delle risorse, pari a 246 milioni di euro, del Fondo per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritte sul capitolo 7420, programma 2, missione 3, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è destinata ad incentivi per favorire le aggregazioni o le fusioni tra imprese di autotrasporto attraverso:
a) la concessione di sgravi fiscali e contributivi legati all'incremento della base occupazionale;
b) forme agevolate per le imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o esercitano l'attività in conto proprio.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, nonché l'individuazione dei beneficiari, e infine, i criteri di riconoscimento degli incentivi che devono essere concessi in modo proporzionale sia all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a


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seguito dell'operazione di aggregazione o fusione, sia al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa interessata prima della conclusione dell'operazione di aggregazione o di fusione, purché il numero finale dei veicoli, una volta conclusasi la predetta operazione, non risulti inferiore alle dieci unità.
2. 52.Borghesi, Cambursano, Favia, Monai.

Al comma 4-quaterdecies, secondo periodo, dopo le parole: a sostegno del settore dell'autotrasporto aggiungere le seguenti: di cui all'Elenco 1, articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 51.Borghesi, Cambursano, Favia, Monai, Donadi.

Dopo il comma 4-vicies semel, aggiungere il seguente:
4-vicies bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».
2. 7.Caparini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26 per cento limitatamente all'anno 2011 e del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2011, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro nel 2011 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 21. Distaso, Carlucci, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
2. 20.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5. Sino all'anno 2015, ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera b) dell'Allegato A, dopo le parole «ai fini dell'uso efficiente della numerazione» sono inserite le seguenti «dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale.
2. 19.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ad integrazione e modifica dell'articolo 1, comma 8, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sino all'anno 2012 il penultimo periodo sostituito con il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione.
2. 18.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti parole: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; inoltre, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 17.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Viene prorogata sino all'anno 2015 la possibilità, prevista dall'articolo 13 comma 8 della delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che l'operatore di rete in ambito locale possa fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fornitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali.
2. 16.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicano soltanto alle emittenti locali e, limitatamente


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al suddetto comma 2-ter, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre multiplex nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.
2. 15.Distaso, Fucci, Sisto, Lisi, De Girolamo, Formichella, Carlucci, Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5.1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 8.Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività delle amministrazioni dello Stato, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 28, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è differita all'anno 2012.
6.2 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.1, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 6.3.
6.3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2. 31.Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
2. 37.Ghizzoni, Baretta, Bressa, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Lolli.


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Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. Al fine di assicurare la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero, l'AGEA è autorizzata a utilizzare le somme presenti sul proprio bilancio e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. 72.Ruvolo, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:
6-septiesdecies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 31 maggio 2010, è prorogato, per quanto concerne l'IPSEMA, al 31 dicembre 2011.
6-octiesdecies. È istituito presso l'IPSEMA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto marittimo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
6-noviesdecies. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse di cui al comma 6-vicies, sono definite dalle organizzazioni datoriali dell'armamento e della pesca con le organizzazioni nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.
6-vicies. Il fondo speciale di cui al comma 6-octiesdecies è alimentato da un contributo di 20 milioni di euro derivante da una corrispondente riduzione del capitolo «Avanzi economici portato a nuovo» del bilancio consuntivo dell'IPSEMA al 31 dicembre 2009, nonché da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto marittimo, che sarà convenuto dalle organizzazioni datoriali e sindacali di cui al comma precedente per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
2. 70.Ruvolo, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. All'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1.1. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di 180 giorni per i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti».
2. 68.Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. Per garantire l'erogazione a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010.
2. 69.Ruvolo, Gianni, Catone, Cesario.
(Inammissibile)


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Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
6-septiesdecies. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.
1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.».
2. 65.Razzi, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:
6-septiesdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché l'unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia dai cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
6-octiesdecies. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 6-septiesdecies, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 66.Razzi, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il limite massimo di cui al comma 8, è incrementato di un'ulteriore unità allo scopo provvedendo a valere sulle disponibilità di bilancio della stessa Agenzia per le erogazioni in agricoltura, diverse da quelle rivenienti dal bilancio dello Stato.
2. 71.Ruvolo, Catone, Cesario.

Al comma 9, lettera a), capoverso 13-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 500 mila euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento


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economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante al Commissario straordinario. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;
b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:
«15-ter. Il Commissario straordinario trasmette semestralmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano che è sottoposto alle procedure di monitoraggio e di preventiva approvazione dei provvedimenti attuativi che si applicano ai piani di rientro dal deficit sanitario delle regioni.».
2. 27.Causi, Bressa, Baretta.

Sopprimere il comma 9-quater.
2. 62.Borghesi, Favia, Cambursano, Donadi.

Sopprimere il comma 9-sexies.
*2. 38.Bressa, Amici, Baretta, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Meta, Causi, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Tabacci, Lanzillotta, Lo Monte.

Sopprimere il comma 9-sexies.
*2. 61. Borghesi, Donadi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 9-sexies aggiungere il
seguente:

9-septies. Il pagamento delle somme di cui all'articolo 31, commi 12, lettera b) e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla competenza degli anni 2011, 2012 e 2013 in capo alla Provincia di Monza e della Brianza, e che nel corso dell'anno 2009 è stata attivata a seguito di procedura di scorporo ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 146, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'esercizio 2011, è prorogato al fine di distribuirlo su venti annualità di pari importo a partire dall'anno 2012 con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire annualmente alla provincia interessata il piano di estinzione di detto debito.
2. 79. Centemero.
(Inammissibile)

Al comma 10, lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento: aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.
*2. 39. Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rigoni, Baretta, Bressa, Vico.

Al comma 10, lettera d), dopo le parole: fino al 42,5 per cento aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del valore catastale


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degli immobili, da corrispondersi come anticipazione di tesoreria all'atto del conferimento degli immobili all'Agenzia del Demanio.
*2. 84. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12.1 Il contributo di solidarietà a favore della regione Sicilia, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010.
12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12.1, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare della dotazione di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 42. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti.
(Inammissibile)

Al comma 12-quinquies, primo periodo sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 155 milioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 con le seguenti: , 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dagli eventi franosi del febbraio 2010.
2. 41. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Ciccanti, Scanderebech, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Lo Presti, Mantini.

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:
12-quinquies.1. Per i comuni della provincia di Campobasso colpiti da calamità naturali il 24 luglio 2010, per cui, con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2010, è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dallo stato di calamità. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo. Per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 43. De Camillis.

Al comma 12-quinquies, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede, per l'anno 2011, quanto a 40 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, iscritte nelle missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali. Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Politiche economico-finanziarie e di bilancio, e Servizi istituzionali


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e generali delle Amministrazioni pubbliche e, quanto a 60 milioni di euro, mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quinquies.1; per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente dopo il comma 12-quinquies aggiungere il seguente:
12-quinquies.1. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 33. Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, D'Antoni, Baretta, Bressa, Cuomo, Bonavitacola.

All'articolo 2 sostituire il comma 12-septies con il seguente:
12-septies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
2. 4. Lorenzin.

Dopo il comma 12-nonies inserire il seguente:
12-nonies.1: A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui


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all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro.

12-nonies.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-nonies.1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 86. Mosella, Buttiglione, Granata.

Dopo il comma 12-novies aggiungere, infine, il seguente:
12-novies.1. A decorrere dall'anno 2011 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementata di 200 milioni di euro, agli oneri di cui al primo periodo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 77. Granata.

Sostituire il comma 12-duodecies con il seguente:
12-duodecies. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«12. Gli operatori verticalmente integrati che svolgono attività televisiva anche attraverso l'esercizio di più di una rete nazionale in tecnica analogica non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle imprese controllate o controllanti per effetto dell'influenza dominante di cui al comma 15 del presente articolo.»
2. 50. Monai, Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 2. Bellotti.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 13. Beccalossi, Nola.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 45. Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Giorgio Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio, Delfino, Libè.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
*2. 28. Zucchi, Baretta, Bressa, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Pizzetti.

Sopprimere il comma 12-terdecies.
* 2. 48. Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.


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All'articolo 2, sostituire il comma 12-terdecies con i seguenti:
12-terdecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 25 milioni di euro, fermo restando gli eventuali ulteriori finanziamenti da parte delle Regioni nell'ambito delle risorse trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001.
12-terdecies.1. Agli oneri di cui al comma 12-terdecies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2011, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 29. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato, Baretta, Bressa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12-terdecies, inserire il seguente:
12-terdecies.1. Il termine previsto, dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 31 dicembre 2011.
2. All'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "tasse di concessione governativa", sono aggiunte le seguenti: "ed ipotecarie, nonché i tributi speciali ed i compensi".
3. Alle minore entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 mila euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino all'1 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili
2. 67. Ruvolo, Catone, Cesario.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere il seguente:
12-terdecies.1. È sospesa fino al 31 dicembre 2011 ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore. Fino a tale data è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore. Le disposizioni in oggetto si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2011, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.
2. 64. Scilipoti, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12-quaterdecies inserire il seguente:
12-quinquiesdecies. L'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La minore spesa è destinata a finanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. 1.Bellotti.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 12-quaterdecies, inserire il seguente:
12-quinquiesdecies. Il Ministro delle Politiche Agricole Agroalimentari e forestali entro 3 mesi dall'approvazione delle presente legge, emana un decreto in cui sia definito il «Piano Bioenergetico Nazionale» per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.
2. 3.Bellotti.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 16-sexies.
2. 57. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Al comma 16-decies, sopprimere le parole: limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
2. 6. Capano, Orlando, Ferranti, Iannuzzi, Samperi, Baretta, Bressa.

Sopprimere il comma 17-duodecies.
2. 46. Cambursano, Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 17-duodecies, sostituire le parole: ai fini dell'attuazione, con le seguenti: Solo ai fini dell'attuazione.
2. 47. Cambursano, Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo il comma 17-quaterdecies aggiungere il seguente:
17-quinquiesdecies. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: «sono emanate» inserire le seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 2011».
2. 75.Lo Presti, Conte.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-ter, aggiungere il seguente:
18-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2011».
2. 58. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 18-sexies.
2. 60. Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 18-undecies.
2. 59. Favia, Donadi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame


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previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.
19-terdecies. Agli oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.
2. 12.Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:
18-duodecies. All'articolo 1, comma 56, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2011 e 2012».
18-terdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18-duodecies, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 24. Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci.

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011"».
18-terdecies. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 18-duodecies è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere pari a 8 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2. 26. Garavini, Bucchino, Porta, Fedi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 22 dicembre 2008 n. 203. Tali agevolazioni sono estese agli olii di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
18-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18-duodecies articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quaterdecies.
18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione


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è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

18-quinquiesdecies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 23.Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2011»;
18-terdecies. Ai maggiori oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 18-quaterdecies e 18-quinquiesdecies.
18-quaterdecies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque


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pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011.

18-quinquiesdecies. Dalle disposizioni di cui al comma 18-quaterdecies devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
18-sexiesdecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».
2. 32. Meta, Mariani, Baretta, Bressa, Velo, Lovelli, Iannuzzi, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Ceccuzzi.

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 21 milioni di euro, è prorogata al 31 dicembre 2011.
18-terdecies. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies pari a 21 milioni di euro, si provvede con le somme presenti sul bilancio di AGEA e non ancora erogate, assegnate all'AGEA stessa ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007,


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n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. 11.Beccalossi, Nola.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies aggiungere il seguente:
18-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri con contratto regolato dalla legge locale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. 5.Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 18-undecies, aggiungere il seguente:
18-duodecies. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività al sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese cui si applica l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il 30 giugno 2011 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, la medesima Autorità definisce adeguati meccanismi di gradualità che, a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, valorizzino le efficienze conseguite. Nelle more della definizione di tali meccanismi, il regime di integrazione tariffaria di cui al medesimo articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, viene prorogato, su istanza dell'impresa, fino alla decorrenza del nuovo meccanismo e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 83.Luongo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 186-bis è sostituito dal seguente:
«186-bis. Decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le funzioni già esercitate dalle Autorità, con particolare riferimento alla regolazione tariffaria e alla qualità del servizio, sono affidati all'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci fino al decreto ministeriale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 73.Lo Presti, Conte.
(Inammissibile)


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Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «aventi decorrenza anteriore al 1o gennaio 2011, disposti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale che ne abbia fatto richiesta»;
b) le parole: «I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti» sono soppresse.
19-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2011-2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 80.Divella.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è sostituito dal seguente: «I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale.
19-ter. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.
5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4. Gli avvocati dello Stato soprannumerari vengono riassorbiti nel ruolo utilizzando esclusivamente i posti accantonati ai sensi dei comma 1.
6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica ai procuratori dello Stato in servizio alla data del primo gennaio 2010, al compimento dell'ottavo anno di anzianità nella qualifica.
2. 10.Mario Pepe (IR).
(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. Al fine di far fronte all'emergenza e alle esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.

19-ter. Agli oneri derivanti dal comma 19-bis, valutati in 25 milioni di euro a


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decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. 78.Granata.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
2. 74.Lo Presti, Conte.
(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere, il seguente:
19-bis. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
2. 44.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Tabacci, Lanzillotta, Commercio.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 10 gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2011. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 14.Marinello.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 22.Marsilio.
(Inammissibile)


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Dopo il comma 19, aggiungere, il seguente comma:
19-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli enti del sistema camerale. Il sistema camerale concorre agli obiettivi di finanza pubblica con il versamento annuale, ai sensi dei comma 21 dell'articolo 6, per il tramite dell'Unioncamere per tutto il sistema camerale, di 10 milioni di euro al bilancio dello Stato con le modalità stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. 40.Armosino, Marinello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(semplificazione di sanzioni tributarie).

1. All'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo dal comma 3 è soppresso;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, a decorrere dal 1o marzo 2011 si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione del pagamento del 10 per cento dell'importo dei componenti negativi non indicati in dichiarazione o non comunicati, con un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 5 milioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestata. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme già versate.
2. 01.Marinello.

ART. 2-ter.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) Dopo il comma 142 è inserito il seguente:
142-bis. Il Governo si impegna a dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 5 maggio 2009, n. 42, attraverso il sistema regionale integrato tra la Regione e gli enti locali soggetti al patto. La Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi complessivamente determinato ed applica le sanzioni ed effettua il monitoraggio per tutti gli enti del sistema regionale integrato; monitoraggio che viene trasmesso dalla Regione alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità, i tempi e i contenuti delle attività di monitoraggio e di certificazione dovute dalla Regione per il complesso degli enti locali del territorio regionale assoggettati ai vincoli del patto di stabilità interno, sono definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro il 31 maggio.
2-ter. 1. Marchi, Marchignoli, Marchioni, Brandolini, Lenzi, Albonetti, Zampa, Bratti, Levi, Miglioli, De Micheli, Gozi, Ghizzoni, Motta, Benamati, Vassallo, Castagnetti, La Forgia, Franceschini, Migliavacca.
(Inammissibile)


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Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-ter. 4. Granata.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-ter. 3. Granata.

Sopprimere il comma 11.
2-ter. 5. Borghesi, Donadi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli effetti di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, decorrono, per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, dall'anno 2012.
2-ter. 2. Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.
(Inammissibile)

ART. 2-quater.

Sopprimerlo.
2-quater. 2. Lenzi, Miotto, Baretta, Bressa, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 5, dopo le parole: alle voci inserire le seguenti: 23473 (Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, che approva la convenzione per un nuovo ordinamento della giurisdizione sui canali interni di Venezia).

Conseguentemente, all'articolo 2-quater, comma 6, dopo le parole: di cui al comma 5 inserire le seguenti: il Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, che approva la convenzione per un nuovo ordinamento della giurisdizione sui canali interni di Venezia.
2-quater. 1. Martella, Baretta, Bressa, Viola, Murer.

Sopprimere il comma 10.
2-quater. 5. Marinello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.


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10-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 10-quater.
10-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
2-quater. 4. Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «nei nove anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «negli undici anni successivi».
2-quater. 3.Damiano, Baretta, Bressa, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2-quater. 6.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio, Poli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato per l'anno 2011 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative


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alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-quater. 7.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Bocchino, Briguglio, Conte, Della Vedova, Lo Presti, Moroni, Tabacci, Lanzillotta, Commercio, Poli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis - (Mobilità intercompartimentale). - Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2011 da inviare alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che si esprimerà per il parere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, sentite le Organizzazioni sindacali e con parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Qualora la Conferenza unificata non si esprima entro il termine indicato si considera acquisito un parere favorevole.».
2-quater. 8.Messina, Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

ART. 2-quinquies.

Sopprimere gli articoli 2-quinquies e 2-sexies.
2-quinquies. 3.Borghesi, Favia, Donadi, Cambursano.

Sopprimere il comma 9.
2-quinquies. 1.Catone, Scilipoti, Moffa, Cesario, Iannaccone.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: della rimessa solutoria disciplinata dall'articolo 1194 del codice civile.
2-quinquies. 2.Catone, Scilipoti, Moffa, Cesario, Iannaccone.

ART. 2-sexies.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «con l'aliquota del 12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento».

Conseguentemente:
al medesimo articolo 2-sexies, comma 2, capoverso Art. 26-quinquies, comma 1, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 4, sostituire le parole: e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e la ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 5, sostituire le parole: le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973, con le seguenti: le ritenute del 20 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;


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al medesimo articolo 2-sexies, comma 6, sostituire le parole: e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies con le seguenti: e quella del 20 per cento di cui all'articolo 26-quinquies;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, capoverso articolo 10-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, capoverso articolo 10-ter, comma 2, sostituire le parole: La ritenuta del 12,50 per cento con le seguenti: La ritenuta del 26 per cento;
al medesimo articolo 2-sexies, comma 19, sub articolo 10-ter, comma 7, sostituire le parole: operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi con le seguenti: operano una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
2-sexies. 1.Borghesi, Favia, Messina, Barbato, Donadi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2-sexies aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al comma 2, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE».
2-sexies. 01.Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, dopo l'articolo 127, è aggiunto il seguente:
«Art. 127-bis. 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati, offerti o commercializzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, qualora la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti siano stati realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
2. Al fine di consentire la riconversione industriale, in via transitoria e per 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i prodotti la cui fabbricazione, offerta e commercializzazione sia stata intrapresa anteriormente alla data del 19 aprile 2001 e i prodotti vengano realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio, non opera la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».
2-sexies. 02.Cenni, Ceccuzzi, Nannicini, Fluvi.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Trasferimento della gestione del Pubblico Registro Automobilistico alla Regione autonoma Valle d'Aosta).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 nella Regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla regione medesima, alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico.
2-sexies. 04.Nicco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. 11 predetto livello minimo di imposizione decorre dal 10 gennaio 2011 e cessa di essere applicato a decorrere dal gennaio 2012 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti. Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna


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amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2-sexies. 05.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bressa, Baretta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Separazione proprietaria rete trasporto gas).

1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni S.p.A.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è emanato entro il 30 giugno 2011.
3. All'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti «dodici mesi».
2-sexies. 06.Lulli, Federico Testa, Vico, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Benamati, Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Scanderebech, Mantini, Lo Presti, Lo Monte.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, comma 1, alinea, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative» sono inserite le seguenti: «o società a responsabilità limitata».
2. Al comma 1, dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, lettera a), le parole: «Euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «Euro 75.000,00.
2-sexies. 07.Milo, Iannaccone, Catone, Cesario.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

1. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione italiana allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
2-sexies. 08.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech, Delfino.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 6-septies.
(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Procedura d'infrazione n. 2008/4908).

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n, 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è abrogato.
2. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.
2-sexies. 09.Ciccanti, Occhiuto, Lusetti, Tassone, Mantini, Scanderebech.
(Inammissibile)

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