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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)
VI Commissione

SOMMARIO

Martedì 22 febbraio 2011


AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio sulle tematiche relative all'imponibilità a fini ICI degli immobili rurali (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) ... 53

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni V e VIII) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni) ... 54
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) ... 68
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 70

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). C. 4027 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 55

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione - Nulla osta) ... 56

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole con osservazioni) ... 61
ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 72
ALLEGATO 4 (Proposta di relazione formulata dal relatore) ... 74
ALLEGATO 5 (Relazione approvata dalla Commissione) ... 76

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta) ... 64
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) ... 78

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter , approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (Seguito dell'esame e rinvio) ... 64
ALLEGATO 7 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 80

VI Commissione - Resoconto di martedì 22 febbraio 2011


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AUDIZIONI

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio sulle tematiche relative all'imponibilità a fini ICI degli immobili rurali.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).


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Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Maurizio FUGATTI (LNP), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, presidente, riprende la sua replica Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Interviene quindi Franco MAGGIO, Direttore centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Ivano STRIZZOLO (PD), ai quali risponde Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Dopo ulteriori considerazioni di Alberto FLUVI (PD) e Franco CECCUZZI (PD) interviene Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Pone, a più riprese, ulteriori quesiti Gianfranco CONTE, presidente, ai quali rispondono Franco MAGGIO, Direttore centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio, e Gabriella ALEMANNO, Direttore dell'Agenzia del territorio.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Direttore dell'Agenzia del territorio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54 Realacci.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1).

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede chiarimenti in merito all'osservazione di cui alla lettera d) della proposta di parere.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come l'osservazione di cui alla lettera d) miri a garantire il coordinamento dell'articolo 7, comma 2, con l'articolo 3, comma 3, al fine di evitare disallineamenti, anche sotto il profilo dei costi, tra gli strumenti


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che le due norme pongono a disposizione dei cittadini dei piccoli comuni per effettuare il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dovuti ai soggetti gestori di servizi pubblici.

Alberto FLUVI (PD), pur condividendo molte delle considerazioni contenute nella proposta di parere, ritiene opportuno evitare, con riferimento alle lettere a) e d) delle osservazioni contenute nella proposta di parere, di imporre alle amministrazioni comunali dei piccoli comuni vincoli eccessivi rispetto alla possibilità, stabilita dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 2, di effettuare pagamenti su conti correnti, pagamenti di vaglia postali, pagamenti di utenze o versamenti d'imposta, avvalendosi degli esercizi commerciali o della rete telematica gestita dai concessionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Occorre infatti tenere conto del fatto che tali misure risultano particolarmente utili per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei contribuenti, soprattutto in quei comuni in cui è presente un unico esercizio pubblico.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come lo spirito che informa le lettere a) e d) delle osservazioni contenute nella proposta di parere sia quello di chiarire maggiormente il senso delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e di cui all'articolo 7, comma 2, proprio al fine di facilitare l'effettuazione dei pagamenti da parte dei cittadini dei piccoli comuni.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere ritiene che non si determini alcuna interferenza tra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale, e l'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame, dal momento che le stazioni ferroviarie disabilitate e le case cantoniere dell'ANAS non appartengono al patrimonio dello Stato.
Suggerisce, quindi, di limitarsi a segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di sostituire, in tale contesto, il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come sia improprio prevedere una sorta di obbligo ad alienare a carico di soggetti privati, quali le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, e come pertanto la norma recata dall'articolo 3, comma 5, risulterà di difficile attuazione.

Antonio PEPE (PdL) rileva come la disposizione recata dall'articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame non configuri un vero e proprio obbligo ad alienare, ma semplicemente elimini l'obbligo di procedere all'alienazione mediante asta pubblica.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni sviluppate nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
C. 4027 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4027, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la


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concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.
Al riguardo, segnala preliminarmente come la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo sia stata istituita con un Accordo stipulato in base alle disposizioni dell'articolo XIV della Costituzione della FAO approvato dalla Conferenza della FAO nel 1949, entrato in vigore nel 1952 e in seguito più volte modificato. Gli obiettivi della Commissione consistono nella promozione dello sviluppo, della conservazione, della gestione razionale e della valorizzazione delle risorse marine viventi, nonché dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque di collegamento. L'attività della CGPM si articola in sessioni annuali ordinarie; al Segretariato, a Roma, è affidata l'implementazione delle policies e delle attività istituzionali, che vengono svolte da appositi comitati.
Passando ad analizzare il contenuto delle lettere oggetto del provvedimento, rileva come il Governo italiano, nel 2004, avesse presentato l'offerta di ospitare a Roma, presso i locali demaniali di Palazzo Blumensthil, la sede del Segretariato della CGPM, in considerazione dell'interesse nazionale ad ospitare e promuovere lo sviluppo delle organizzazioni delle Nazioni Unite aventi sede a Roma. In occasione della 29a sessione della CGPM, tenutasi a Roma il 21-25 febbraio 2005, gli Stati membri preferirono l'offerta italiana a quelle formulate da Malta e dalla Spagna, in considerazione anche delle possibili sinergie ed economie di scala derivanti dalla prossimità alla sede della FAO.
Conseguentemente, nel 2006 si giunse alla predisposizione, tra il Governo italiano e la FAO, dello Scambio di lettere, con il quale si dispone la cessione alla FAO dei locali di Palazzo Blumensthil destinati a ospitare il Segretariato della CGPM, attraverso l'aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione della stessa FAO, predisposta nel 1990 e già ampliata nel 1992.
Più in dettaglio, con lettera del 19 gennaio 2006, il Direttore generale della FAO, Jacques Diouf, ha proposto un aggiornamento della lista degli immobili messi a disposizione della FAO, includendovi il terzo piano di Palazzo Blumensthil (circa 690 mq) sito a Roma, via Vittoria Colonna n. 1, di proprietà del demanio italiano e posto a disposizione della FAO, senza oneri, quale sede della CGPM.
Con lettera del 24 marzo 2006, l'ambasciatore italiano presso la FAO, Romualdo Bettini, ha confermato l'accettabilità della proposta per il Governo italiano, confermando con ciò che le due lettere costituiscono una revisione della predetta lista degli edifici redatta il 19 ottobre 1990.
Non essendovi profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 60 ed abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi, recante disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione in sede referente.


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Al riguardo, ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze aveva esaminato, nelle sedute del 22 e del 29 giugno 2010, la precedente versione del testo unificato trasmesso dalla VIII Commissione, senza peraltro giungere all'espressione del parere.
L'articolo 1 definisce, ai commi 1 e 2, le finalità dell'intervento legislativo, che intende stabilire i princìpi fondamentali della disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile nell'ambito della legislazione esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, assicurare la tutela della concorrenza nel settore, secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e parità di condizioni nell'accesso al settore, nonché garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori.
La Commissione di merito ha soppresso il comma 3, il quale prevedeva che la legge si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano, ed ha inserito un comma 4, ai sensi del quale sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e sono previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell'applicazione della legge.
L'articolo 2 indica, ai commi 1 e 2, l'ambito di applicazione del provvedimento, che si estende alle attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di edifici e loro pertinenze, alle opere d'ingegneria e del genio civile, nonché ai lavori di completamento di edifici, agli interventi di manutenzione ordinaria ed ai lavori di finitura, svolte in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, compresi i contratti di appalto o di subappalto. Sono invece escluse le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali, nonché le attività di installazione di impianti
Il comma 3 subordina l'accesso alla professione di costruttore edile al possesso dei requisiti indicati dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge, oltre a quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.
L'articolo 3 istituisce presso ciascuna Camera di Commercio la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due subsezioni, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività indicate dall'articolo 2.
L'articolo 4, comma 1, subordina l'esercizio della professione di costruttore edile alla designazione del responsabile tecnico, che deve avvenire all'atto dell'iscrizione dell'impresa edile alla sezione speciale dell'edilizia presso la Camera di Commercio.
In base ai commi da 2 a 4, la qualifica di responsabile tecnico può essere assunta anche da coloro che rivestono anche la qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione, ai quali sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico. La qualifica di responsabile tecnico può essere attribuita a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto, mentre si esclude che il soggetto designato come responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per conto di altre imprese o che esso possa essere un consulente o un professionista esterno.
L'articolo 5 indica i requisiti di onorabilità richiesti per l'esercizio della professione di costruttore edile, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori, qualora si tratti di società, nonché dal responsabile tecnico.
Tali requisiti consistono, in sostanza:
nell'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste per i delinquenti abituali, o di una delle cause ostative al


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rilascio di licenze o autorizzazioni previste per le persone alle quali siano state misure di prevenzione antimafia;
nell'insussistenza di sentenze definitive di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio contemplati dal codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina, illecita concorrenza con violenza o minaccia;
nell'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività edili elencate dall'articolo 2.

L'articolo 6 preclude l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico a chi abbia riportato una condanna, accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena, per una serie di reati.
Si tratta, in sostanza:
a) dei reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni;
b) dei reati relativi alla gestione non autorizzata di rifiuti, all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee ed al traffico illecito di rifiuti;
c) per i reati previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio per violazioni in materia di ricerche archeologiche e per l'esecuzione di lavori edili in assenza di autorizzazione o in difformità da essa;
d) per i reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso, di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e di esecuzione di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

L'articolo 7, comma 1, indica i requisiti di idoneità professionale richiesti al responsabile tecnico, che consistono, alternativamente:
a) nell'iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia, o al collegio dei geometri, con esercizio della professione da almeno due anni;
b) nel possesso della laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, nel diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia e nella frequenza a un corso di apprendimento con durata minima di ottanta ore, ridotte a quaranta per le attività di completamento, finitura e manutenzione;
c) nel possesso di un'esperienza lavorativa acquisita presso imprese operanti nel settore edilizio, con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni (ridotti a due negli ultimi quattro anni per le attività di completamento, finitura e manutenzione) e nella frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore (ridotte ad ottanta per le attività di completamento, finitura e manutenzione);
d) nella frequenza a un corso di apprendimento della durata di almeno


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duecentocinquanta ore, ridotte a centoventicinque per le attività di completamento, finitura e manutenzione.

Il comma 1-bis, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevede che i periodi di esperienza lavorativa necessari per l'idoneità professionale del responsabile tecnico, possono consistere oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa o di un associato in partecipazione.
In base al comma 2 i titoli di studio enumerati dal comma 1 conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea sono considerati equivalenti a quelli italiani solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità; inoltre, secondo il comma 3, al termine del corso di apprendimento richiamato dal comma 1 dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame di abilitazione alla qualifica di responsabile tecnico.
Ai sensi del comma 4, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, negli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia, fermo restando comunque l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità e moralità indicati dagli articoli 5 e 6.
L'articolo 8, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei programmi di apprendimento, dei livelli di approfondimento, delle modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.
Il comma 2 affida alle Regioni la regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile.
Il comma 3 enumera le materie che dovranno essere oggetto dei corsi di apprendimento, tra le quali si segnala, in quanto rientrante indirettamente negli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la normativa tributaria.
I commi 4 e 5, aggiunti dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevedono rispettivamente che gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove d'esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti e che, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali previste dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico o del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo.
L'articolo 9 prevede che il soggetto che chiede l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 dimostri il possesso, o la disponibilità mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza, adeguati in relazione all'attività da esercitare, per un valore minimo di 15.000 euro.
L'articolo 10, comma 1, attribuisce alle Camere di Commercio, i compiti di: verificare i requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllarne periodicamente, mediante verifiche, la sussistenza; coordinare e gestire il funzionamento del sistema del registro dell'edilizia; comunicare alle Casse edili competenti l'avvenuta iscrizione nel predetto registro.
In base ai commi da 3 a 6 agli oneri relativi alle predette funzioni si fa fronte con i fondi introitati con il versamento alla Camera di Commercio stessa, all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dell'edilizia, del diritto di prima iscrizione e con un diritto annuale. La misura del diritto di


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prima iscrizione è determinata per il 2010 in 500 euro per interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, nonché per le opere d'ingegneria e del genio civile, e in 100 euro per le attività di completamento, di manutenzione ordinaria e di finitura. Le norme specificano che la misura del diritto di prima iscrizione è aggiornata annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT e che la misura del diritto annuale è determinata in termini tali da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge.
Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il diritto coloro che esercitano l'attività di costruzione in attività alla data di entrata in vigore della legge e che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione.
L'articolo 11 attribuisce alle Regioni la facoltà di prevedere, sentite le organizzazioni delle imprese del settore comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che adottano soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e buone prassi finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'articolo 12 prevede che l'esercizio dell'attività di costruttore edile sia sospesa qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9 della legge, e possa essere ripresa solo se, entro i successivi 90 giorni, siano comunicati alla Camera di Commercio gli elementi per la verifica della sussistenza delle predette condizioni, prevedendosi in caso contrario la decadenza dall'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.
L'articolo 13 detta alcune disposizioni di natura transitoria.
In particolare, il comma 1 consente alle imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, di continuare a svolgere la propria attività per dodici mesi, a condizione che comunichino alla Camera di Commercio il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia della Camera di Commercio.
Il comma 2 prevede invece che i soggetti i quali alla data dell'entrata in vigore della legge siano in possesso dell'attestato di qualificazione richiesto per eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, possono indicare quale responsabile tecnico il direttore tecnico.
Il comma 3, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, prevede che le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia presso le Camere di commercio istituita dall'articolo 3, comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 7, individuando il responsabile fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3 (titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto), preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.
Il comma 4, anch'esso aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo trasmesso in precedenza, stabilisce che, in fase di prima attuazione, e fino alla data indicata dalle norme regionali per l'organizzazione dei corsi e delle prove d'esame, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico.


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L'articolo 14 stabilisce, ai commi da 1 a 5, le sanzioni amministrative che il comune territorialmente competente deve irrogare in caso di esercizio della professione di costruttore edile in mancanza dei requisiti previsti. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione, che potranno riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato, nonché la confisca delle attrezzature impiegate.
Inoltre, in caso di reiterazione per più di tre volte delle violazioni da parte di un'impresa iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane si contempla la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione.
Restano comunque ferme le sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi del comma 6, l'applicazione delle predette sanzioni è comunicata alla cassa edile territorialmente competente; in base al comma 7 il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni pecuniarie è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il direttore dei lavori è responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia. Qualora le attività siano affidate a soggetti non abilitati, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati; nel caso di reiterazione per più di due volte di violazioni delle disposizioni della legge si prevede la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
Ai sensi dei commi 2 e 3, qualora i lavori edili siano eseguiti in mancanza del direttore dei lavori le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori, mentre nel caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le predette sanzioni si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che questo dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
L'articolo 16 stabilisce che l'accertamento di tutte le violazioni alle disposizioni della legge deve essere tempestivamente comunicato dai Comuni alla Camera di Commercio territorialmente competente.
L'articolo 16-bis, aggiunto dalla Commissione di merito rispetto al testo precedentemente trasmesso, reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che, ad eccezione degli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In linea generale, rileva come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto attiene agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Pertanto, pur riservandosi di sviluppare in altra sede alcune considerazioni attinenti ad alcuni aspetti del provvedimento che considera maggiormente problematici, ma che non attengono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.


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Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono stati presentati taluni emendamenti (vedi allegato 3) alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, uno dei quali risulta inammissibile per estraneità di materia.
A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera, sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie attinenti all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, il quale stabilisce che la legge comunitaria può contenere, in sostanza, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana, ovvero disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee.
Alla luce di tale criterio, risulta inammissibile l'emendamento Cosenza 14.1, il quale inserisce due commi nell'ambito dell'articolo 14, che modificano due disposizioni dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, al fine di subordinare la concessione dei beni demaniali marittimi alla previa verifica delle condizioni di sicurezza e rispetto ambientale degli impianti di depurazione delle acque e di integrare le cause di revoca delle predette concessioni, anche nel caso in cui il concessionario si renda responsabile di danni ambientali alla salute del mare legati allo scarico di acque non depurate e di rifiuti.
Le norme contenute nell'emendamento 14.1 risultano estranee all'oggetto specifico dell'articolo 14, il quale intende adeguare il dettato del predetto articolo 01 del decreto-legge n. 400 alla disciplina europea, per consentire la chiusura della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, la quale ha ritenuto le norme nazionali che accordano una preferenza al concessionario uscente contrarie all'articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed all'articolo 12 della «direttiva servizi».
In particolare, mentre l'articolo 14 interviene sulla durata delle concessioni, eliminando la previsione del loro rinnovo automatico, nonché in merito all'organo competente a rilasciarle, l'emendamento 14.1 non incide sugli aspetti della richiamata disciplina oggetto della procedura di infrazione, intervenendo invece sui requisiti ambientali, di sicurezza e di onorabilità richiesti ai concessionari.
Invita quindi il relatore e i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime parere contrario sugli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3, in quanto volti a conferire al Governo una delega per la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali, senza tenere conto del fatto che l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale, trasferisce alle Regioni i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze.
Rileva, inoltre, come le disposizioni recate dall'articolo 14 del provvedimento rispondano alla necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, derivante dall'apertura, a carico dell'Italia, della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) condivide l'osservazione del Sottosegretario secondo cui gli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3 rischiano di determinare sovrapposizioni con la normativa recata dal decreto legislativo n. 85 del 2010, di attuazione del federalismo demaniale.


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Alberto FLUVI (PD) dichiara, preliminarmente, di sottoscrivere l'emendamento Mariani 14.3.
Ribadisce, quindi, l'estraneità al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria dell'articolo 12, che dovrebbe conseguentemente essere espunto dal provvedimento, anche in considerazione del fatto che non appare opportuno affrontare nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria, anziché con un provvedimento ad hoc, una materia importante e complessa come quella della fiducia.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, con riferimento ai rilievi del deputato Fluvi sull'articolo 12, fa presente come nella proposta di relazione, di cui si accinge a dare conto, è contenuta un'osservazione con la quale si invita a valutare l'opportunità di espungere il predetto articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come la disciplina dell'istituto della fiducia rientri, più propriamente, negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia,

Antonio PEPE (PdL), condivide l'osservazione del Presidente, rilevando come rientrino negli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo gli aspetti tributari della disciplina della fiducia.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento agli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3, pur essendo personalmente favorevole ad affrontare quanto prima il tema della riforma delle concessioni dei beni del demanio marittimo, ritiene che l'eventuale approvazione dei predetti emendamenti potrebbe mettere a rischio il buon esito delle procedure che il Governo dovrà coltivare, in sede europea, per ottenere ad ottenere la chiusura della procedura di infrazione comunitaria 2008/4908 avviata nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina in materia.
Rileva, infatti, come occorra procedere per gradi, risolvendo innanzitutto tale aspetto della problematica prima della scadenza, prorogata al 2015, delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative attualmente in essere, e rinviando ad un momento successivo la revisione complessiva del quadro normativo in materia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marchioni 14.2 e Mariani 14.3.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 4059 (vedi allegato 4).

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione del relatore, rilevando, innanzitutto, come l'articolo 12 del provvedimento non possa essere mantenuto nel testo del disegno di legge comunitaria. Preannuncia, a tale riguardo, che il voto di astensione che il proprio gruppo si accinge ad esprimere oggi si trasformerà in voto contrario, presso la Commissione politiche dell'Unione europea, qualora tale disposizione non dovesse essere espunta dal provvedimento.
Rileva, altresì, l'opportunità di rivedere la formulazione delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7, le quali modificano i commi 4 e 5 dell'articolo 67-terdecies del codice del consumo, relativamente agli obblighi cui sono tenuti il fornitore ed il consumatore in caso di recesso da contratti finanziari a distanza, rispettivamente per quanto riguarda il rimborso, da parte del fornitore, degli importi versati dal consumatore in conformità del contratto e per quanto riguarda la restituzione, da parte del consumatore, di qualsiasi bene o importo ricevuto dal fornitore. A tale proposto sottolinea infatti l'esigenza di sostituire la locuzione, piuttosto indeterminata, secondo cui tali rimborsi o restituzioni


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devono avvenire «quanto prima, e al più entro trenta giorni», con altra più precisa.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, condividendo il rilievo formulato dal deputato Strizzolo con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), riformula conseguentemente la propria proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione, come riformulata dal relatore (vedi allegato 5), e delibera di nominare il deputato Gerardo Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio scorso.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, formula una proposta di parere sul documento in titolo (vedi allegato 6).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia ed il sottosegretario per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.30.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al testo unificato adottato come base dalla Commissione (vedi allegato 7).

Alberto FLUVI (PD) rileva preliminarmente l'esigenza di consentire un sufficiente approfondimento delle proposte emendative presentate.

Matteo BRAGANTINI (LNP) condivide la necessità di permettere ai componenti la Commissione di valutare le proposte emendative.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dai deputati Fluvi e Bragantini, ritiene opportuno avviare l'esame degli emendamenti, acquisendo in primo luogo il parere su di essi del relatore e del Governo e successivamente passando alla votazione di quelle proposte emendative che non presentino profili problematici.
Rileva infatti l'esigenza di concludere l'esame degli emendamenti entro la settimana in corso, al fine di trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva ed acquisirne auspicabilmente il parere nella prossima settimana.
Invita quindi il relatore ed i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 1.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 1.2 nonché sull'emendamento Fluvi 1.3, a condizione che sia riformulato nel senso di


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espungere la parte che intende sopprimere la lettera c) del comma 3. Esprime parere contrario sull'emendamento Bragantini 1.4 il quale sarebbe parzialmente assorbito dall'emendamento Pagano 1.5, sul quale esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Messina 1.6, a condizione che sia riformulato nel senso di limitare la modifica all'inserimento, nel comma 4, primo periodo, delle parole «, e dalla CONSAP Spa», esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.7.
Chiede invece chiarimenti al presentatore in merito all'emendamento Fluvi 1.8.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore sul proprio emendamento 1.8, rileva come la proposta emendativa intenda escludere l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici dai soggetti chiamati a designare i componenti del gruppo di lavoro istituito dal comma 3 dell'articolo 1, in quanto l'ANIA non presenta i caratteri istituzionali delle Amministrazioni che partecipano al predetto gruppo di lavoro, ma è, invece, portatore di interessi di parte. In tale contesto appare opportuno che la predetta Associazione non partecipi al gruppo di lavoro, salvo che non si ritenga di inserire nel predetto gruppo anche altri soggetti esponenziali del settore assicurativo.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene interessanti le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, ritenendo che, qualora si intendesse mantenere l'ANIA tra i soggetti partecipanti al gruppo di lavoro, occorrerebbe comprendervi anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, ritiene che la tematica segnalata dal deputato Fluvi sia meritevole di approfondimento, anche in considerazione del fatto che il gruppo di lavoro accede alle informazioni contenute nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, rispetto alle quali si evidenziano delicati profili attinenti alla tutela della riservatezza. In tale contesto, qualora si ritenga di mantenere l'ANIA tra i componenti del gruppo di lavoro, si potrebbe altresì verificare l'opportunità di comprendervi anche i rappresentanti degli intermediari assicurativi.
Ritiene pertanto opportuno accantonare l'emendamento, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento in merito.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Fluvi, accantona l'emendamento Fluvi 1.8, nonché gli identici emendamenti Nicolucci 1.9 e Messina 1.10, e l'emendamento Messina 1.11, vertenti su materia analoga a quella affrontata dall'emendamento 1.8.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Fluvi 1.12, parere favorevole sull'emendamento Messina 1.13 e parere contrario sugli identici emendamenti Nicolucci 1.14 e Messina 1.15.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento all'emendamento Fluvi 1.12, non comprende il senso della proposta emendativa, la quale espunge il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL dalle banche dati cui è connesso l'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea come la modifica proposta dall'emendamento 1.12 sia motivata dal fatto che l'inserimento del Casellario centrale infortuni nell'ambito dell'archivio informatico integrato risulta un troneo sia in quanto si rischia di mettere in circolazione dati sensibili relativi alla salute dei cittadini, sia in quanto lo stesso comma 5 dell'articolo 1 prevede la possibilità di connettere con il predetto archivio informatico anche altre banche dati pubbliche e private.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, rileva come il tema affrontato dall'emendamento 1.12 sia certamente rilevante, ma come occorra al tempo stesso considerare


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che in moltissimi casi i sinistri falsi comportano la liquidazione di somme per danni fisici insussistenti.

Gianfranco CONTE, presidente, pur senza entrare nel merito della questione, rileva come l'inserimento del Casellario centrale infortuni nell'ambito dell'archivio informatico integrato possa risultare utile al fine di compiere un'analisi sui sinistri, e per sostenere un'efficace azione di contrasto alle frodi nel settore. Ritiene, peraltro, che gli aspetti di tutela dei dati sensibili potranno essere valutati dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11, sarà chiamato ad esprimere il parere sul decreto ministeriale con il quale saranno stabiliti termini, modalità e condizioni per la gestione e per l'accesso all'archivio.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Messina 2.1, a condizione che sia riformulato nel senso di specificare che la sottoposizione del veicolo ad ispezione prima della stipula del contratto di assicurazione costituisce una possibilità cui l'assicurato può aderire volontariamente.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'emendamento Messina 2.1, rileva come le compagnie assicurative abbiano già attualmente la possibilità di proporre uno sconto sulle tariffe, nel caso in cui l'assicurato accetti di sottoporre ad ispezione preventiva il veicolo, ritenendo pertanto privo di senso sancire per legge tale possibilità.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Bragantini, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Messina 2.1.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Ventucci 2.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.3, chiedendo invece chiarimenti al presentatore circa il contenuto dell'emendamento Fluvi 2.4.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione della richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore, accantona l'emendamento Fluvi 2.4.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Messina 2.5 e Pagano 2.6, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.7.

Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento al contenuto dell'emendamento 2.7, rileva come prevedere, come fa l'emendamento, che il veicolo danneggiato debba essere messo a disposizione del perito assicurativo nelle ore ordinariamente dedicate allo svolgimento dell'attività lavorativa possa comportare notevoli aggravi per i soggetti danneggiati, i quali potrebbero essere costretti a richiedere un giorno di ferie, ovvero un permesso orario per consentire la perizia sul veicolo.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni espresse dal deputato Bragantini, accantona l'emendamento Ventucci 2.7.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, invita i presentatori a chiarire meglio il senso l'emendamento Fluvi 2.8.

Gianfranco CONTE, presidente, accantona l'emendamento Fluvi 2.8.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bragantini 2.9 e Pagano 2.10; esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.11, nonché sull'emendamento Fluvi 2.12, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere un ulteriore periodo alla fine della lettera b), capoverso comma 2-bis dell'articolo 2, anziché sostituire l'ultimo periodo del predetto capoverso comma 2-bis. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Pagano 2.13, invitando invece i presentatori


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a chiarire meglio il senso dell'emendamento Fluvi 2.14.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede di accantonare il proprio emendamento 2.9.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta del deputato Bragantini e dell'esigenza di chiarimento prospettata dal relatore, accantona gli emendamenti Bragantini 2.9 e Fluvi 2.14.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Pagano 2.15, parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.16, esprimendo invece parere contrario sull'emendamento Pagano 3.1, il quale sarebbe in parte assorbito dall'emendamento Messina 3.2, su cui esprime parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Messina 3.3, esprimendo invece parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bragantini 3.01.

Matteo BRAGANTINI (LNP) non comprende le ragioni del parere contrario espresso dal relatore sul proprio articolo aggiuntivo 3.01.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento all'articolo aggiuntivo 3.01, pur condividendo in linea di massima il contenuto di tale proposta emendativa, rileva come essa preveda una serie di misure la cui attuazione risulterebbe inevitabilmente complessa ed onerosa anche sul piano finanziario, laddove la logica che ispira il provvedimento legislativo in esame è quella di affrontare le problematiche relative al contrasto delle frodi assicurative nel settore RC auto in una prospettiva progressiva, individuando una prima serie di misure che dovranno essere successivamente valutate ed eventualmente integrate.
In ogni caso, ritiene preferibile accantonare l'articolo aggiuntivo 3.01.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 4.1, Messina 4.2, Nicolucci 4.3, Pagano 5.1, Fluvi 5.2 e Pagano 6.1, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Ventucci 6.2.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce la richiesta, già avanzata all'inizio della seduta odierna, di non procedere nella seduta odierna a votazioni sugli emendamenti, al fine di consentire a tutti i componenti la Commissione un adeguato approfondimento del loro contenuto.

Gianfranco CONTE, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di giovedì 24 febbraio prossimo.

La seduta termina alle 13.

VI Commissione - Martedì 22 febbraio 2011


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ALLEGATO 1

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;
condivisa la finalità dell'intervento legislativo di individuare specifici strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di promuoverne lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;
rilevata l'opportunità di garantire la necessaria coerenza tra le misure recate del provvedimento ed il processo di attuazione del federalismo fiscale avviato con la legge di delega n. 42 del 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, il quale consente ai piccoli comuni di cui all'articolo 2 di affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della «legge 23 dicembre 1997, n. 448», provvedano le Commissioni di merito a sostituire tale riferimento con quello alla legge n. 448 del 1998;
2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire, con proprio provvedimento, una lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni», le cui eventuali maggiori entrate sono destinate ad alimentare il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione della disposizione, la quale presenta diversi profili problematici, sia in quanto l'attivazione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presuppone una procedura per l'aggiudicazione della relativa concessione, e pertanto l'introduzione ex lege della nuova lotteria configgerebbe con tale quadro procedimentale, incidendo inoltre sui rapporti già in essere con l'attuale concessionario delle lotterie ad estrazione istantanea, sia in quanto appare problematico quantificare l'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova lotteria e la riassegnazione di tale maggior gettito non potrebbe che intervenire nell'esercizio successivo, comportando il peggioramento dei saldi nell'anno in cui avviene la riassegnazione;
3) con riferimento specifico alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 10, le quali prevedono che le risorse del Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, siano destinate, tra l'altro, a misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili destinati ad attività economiche, nonché concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili


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destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, provvedano le Commissioni di merito a specificare maggiormente il contenuto delle agevolazioni, nonché a coordinare tali previsioni con il processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale conferita dalla legge n. 42 del 2009, in particolare tenendo conto del fatto che lo schema di decreto legislativo concernente il federalismo fiscale municipale predisposto dal Governo prevede la sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili con l'imposta municipale unica, nonché la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale,

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale prevede che nei piccoli comuni individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3, l'attività di incasso e di trasferimento di somme relative al pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere effettuata utilizzando la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con maggiore specificità i soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni, nonché di specificare se la locuzione «soggetti terzi» si riferisca ai concessionari della predetta rete telematica;
b) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, che i comuni di cui al comma 1 dell'articolo possono acquisire le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con il processo di attuazione del federalismo demaniale, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010, nonché di sostituire il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad individuare modalità attraverso cui il concessionario del servizio postale universale ne garantisce l'espletamento nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare il necessario coordinamento di tale previsione con il contenuto dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno nei servizi postali comunitari;
d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che le amministrazioni comunali dei piccoli comuni di cui all'articolo 2 possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti - con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali - e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di evitare che tale previsione si sovrapponga con quella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale interviene anch'essa sulle modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché di specificare quali siano i soggetti con i quali le amministrazioni comunali possono stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;
condivisa la finalità dell'intervento legislativo di individuare specifici strumenti di sostegno in favore dei piccoli comuni, al fine di promuoverne lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;
rilevata l'opportunità di garantire la necessaria coerenza tra le misure recate del provvedimento ed il processo di attuazione del federalismo fiscale avviato con la legge di delega n. 42 del 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, il quale consente ai piccoli comuni di cui all'articolo 2 di affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della «legge 23 dicembre 1997, n. 448», provvedano le Commissioni di merito a sostituire tale riferimento con quello alla legge n. 448 del 1998;
2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire, con proprio provvedimento, una lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni», le cui eventuali maggiori entrate sono destinate ad alimentare il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione della disposizione, la quale presenta diversi profili problematici, sia in quanto l'attivazione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presuppone una procedura per l'aggiudicazione della relativa concessione, e pertanto l'introduzione ex lege della nuova lotteria configgerebbe con tale quadro procedimentale, incidendo inoltre sui rapporti già in essere con l'attuale concessionario delle lotterie ad estrazione istantanea, sia in quanto appare problematico quantificare l'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova lotteria e la riassegnazione di tale maggior gettito non potrebbe che intervenire nell'esercizio successivo, comportando il peggioramento dei saldi nell'anno in cui avviene la riassegnazione;
3) con riferimento specifico alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 10, le quali prevedono che le risorse del Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 10, siano destinate, tra l'altro, a misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili destinati ad attività economiche, nonché concernenti mobili destinati ad abitazione principale


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o ad attività economiche, provvedano le Commissioni di merito a specificare maggiormente il contenuto delle agevolazioni, nonché a coordinare tali previsioni con il processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale conferita dalla legge n. 42 del 2009, in particolare tenendo conto del fatto che lo schema di decreto legislativo concernente il federalismo fiscale municipale predisposto dal Governo prevede la sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili con l'imposta municipale unica, nonché la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale,

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale prevede che nei piccoli comuni individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3, l'attività di incasso e di trasferimento di somme relative al pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere effettuata utilizzando la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare con maggiore specificità i soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni, nonché di specificare se la locuzione «soggetti terzi» si riferisca ai concessionari della predetta rete telematica;
b) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, che i comuni di cui al comma 1 dell'articolo possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad individuare modalità attraverso cui il concessionario del servizio postale universale ne garantisce l'espletamento nei piccoli comuni di cui all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare il necessario coordinamento di tale previsione con il contenuto dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno nei servizi postali comunitari;
d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il quale prevede che le amministrazioni comunali dei piccoli comuni di cui all'articolo 2 possono stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti - con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali - e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di evitare che tale previsione si sovrapponga con quella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale interviene anch'essa sulle modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché di specificare quali siano i soggetti con i quali le amministrazioni comunali possono stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti.


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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 14.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) la previsione di un equo indennizzo relativo agli investimenti effettuati dal concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
14. 2. Marchioni.

Aggiungere, in fine, i seguenti:
4. All'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, tra le parole: «attività portuali e produttive,» e «per l'esercizio delle seguenti attività», sono inserite le seguenti parole: «previa verifica delle condizioni di sicurezza e rispetto ambientale degli impianti di depurazione delle acque,».
5. All'articolo 01, comma 2-ter, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4


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dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «responsabile di gravi violazioni edilizie sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di gravi violazioni edilizie e di danni ambientali alla salute del mare legati allo scarico di acque non depurate e di rifiuti.
14. 1. Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente:
«4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
14. 3. Mariani, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.


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ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010;
rilevato come l'articolo 7 apporti alcune modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in particolare rafforzando la disciplina relativa alle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore ed estendendo l'applicabilità della disciplina in materia di recesso del consumatore;
rilevato come l'articolo 12, il quale conferisce una delega al Governo in materia di disciplina della fiducia, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano un istituto analogo a quello, già contemplato soprattutto nei sistemi giuridici anglosassoni, del trust, non corrisponda ad una diretta esigenza di recepimento di una normativa europea;
sottolineata la necessità prioritaria di proseguire con ancora maggiore decisione nelle azioni di contrasto contro il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, il quale risulta particolarmente preoccupante, sia per le conseguenze negative sul gettito tributario degli Stati membri, sia per gli effetti deleteri che esso determina sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici soggetti all'imposta;
evidenziata, a tale riguardo, l'opportunità di individuare soluzioni normative che consentano di colpire alla radice tale fenomeno, in particolare generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;
evidenziato, sempre a tale ultimo proposito, come l'articolo 15 disciplini specificamente il recepimento della direttiva 2010/23/UE, che modifica della direttiva 2006/112/CE, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, predisponendo un ulteriore strumento di lotta contro le pratiche fraudolente nel settore dell'IVA;
segnalata, in tale contesto, l'opportunità di apportare correttivi alla normativa sui rimborsi IVA, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, alla luce delle modifiche recentemente intervenute nella disciplina IVA relativa alla territorialità delle operazioni imponibili, a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE operato dal decreto legislativo n. 18 del 2010, hanno visto ridursi significativamente ridursi la possibilità di compensare l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti oneri finanziari a loro carico, i quali risultano particolarmente gravosi nell'attuale sfavorevole congiuntura economica;
ribadita altresì l'esigenza che il Governo utilizzi tutte le opportunità offerte dal quadro normativo europeo in materia di aliquote ridotte IVA, al fine di estendere


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l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che versino in una condizione di particolare difficoltà, soprattutto al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dalla presenza, in altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;
sottolineata la necessità di proseguire e rafforzare le iniziative, già avviate nel corso della legislatura, volte a facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di alleviare la condizione di difficoltà in cui versa, a causa della crisi economica internazionale, tale componente essenziale dell'economia nazionale;
evidenziata, in tale prospettiva, l'esigenza che la fase di transizione in vista della piena attuazione dell'Accordo di Basilea 3 sia monitorata con particolare attenzione dal Governo e dalle Autorità di vigilanza sul settore bancario, in particolare per quanto riguarda gli effetti che le misure stabilite nell'Accordo possono determinare sulle esigenze di patrimonializzazione delle banche italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, al fine di escludere che le predette misure comportino ricadute negative sull'erogazione di credito da parte del sistema bancario, segnatamente per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le famiglie;
ribadita, in linea generale, la necessità che l'attività di recepimento nell'ordinamento italiano della normativa europea tenga il più possibile conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.


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ALLEGATO 5

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010;
rilevato come l'articolo 7 apporti alcune modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in particolare rafforzando la disciplina relativa alle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore ed estendendo l'applicabilità della disciplina in materia di recesso del consumatore;
rilevato come l'articolo 12, il quale conferisce una delega al Governo in materia di disciplina della fiducia, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano un istituto analogo a quello, già contemplato soprattutto nei sistemi giuridici anglosassoni, del trust, non corrisponda ad una diretta esigenza di recepimento di una normativa europea;
sottolineata la necessità prioritaria di proseguire con ancora maggiore decisione nelle azioni di contrasto contro il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, il quale risulta particolarmente preoccupante, sia per le conseguenze negative sul gettito tributario degli Stati membri, sia per gli effetti deleteri che esso determina sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici soggetti all'imposta;
evidenziata, a tale riguardo, l'opportunità di individuare soluzioni normative che consentano di colpire alla radice tale fenomeno, in particolare generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;
evidenziato, sempre a tale ultimo proposito, come l'articolo 15 disciplini specificamente il recepimento della direttiva 2010/23/UE, che modifica della direttiva 2006/112/CE, per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, predisponendo un ulteriore strumento di lotta contro le pratiche fraudolente nel settore dell'IVA;
segnalata, in tale contesto, l'opportunità di apportare correttivi alla normativa sui rimborsi IVA, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, alla luce delle modifiche recentemente intervenute nella disciplina IVA relativa alla territorialità delle operazioni imponibili, a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE operato dal decreto legislativo n. 18 del 2010, hanno visto ridursi significativamente ridursi la possibilità di compensare l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti oneri finanziari a loro carico, i quali risultano particolarmente gravosi nell'attuale sfavorevole congiuntura economica;
ribadita altresì l'esigenza che il Governo utilizzi tutte le opportunità offerte dal quadro normativo europeo in materia di aliquote ridotte IVA, al fine di estendere


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l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che versino in una condizione di particolare difficoltà, soprattutto al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dalla presenza, in altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;
sottolineata la necessità di proseguire e rafforzare le iniziative, già avviate nel corso della legislatura, volte a facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di alleviare la condizione di difficoltà in cui versa, a causa della crisi economica internazionale, tale componente essenziale dell'economia nazionale;
evidenziata, in tale prospettiva, l'esigenza che la fase di transizione in vista della piena attuazione dell'Accordo di Basilea 3 sia monitorata con particolare attenzione dal Governo e dalle Autorità di vigilanza sul settore bancario, in particolare per quanto riguarda gli effetti che le misure stabilite nell'Accordo possono determinare sulle esigenze di patrimonializzazione delle banche italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, al fine di escludere che le predette misure comportino ricadute negative sull'erogazione di credito da parte del sistema bancario, segnatamente per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le famiglie;
ribadita, in linea generale, la necessità che l'attività di recepimento nell'ordinamento italiano della normativa europea tenga il più possibile conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7, le quali modificano i commi 4 e 5 dell'articolo 67-terdecies del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, relativamente agli obblighi cui sono tenuti il fornitore ed il consumatore in caso di recesso da contratti finanziari a distanza, rispettivamente per quanto riguarda il rimborso, da parte del fornitore, degli importi versati dal consumatore in conformità del contratto e per quanto riguarda la restituzione, da parte del consumatore, di qualsiasi bene o importo ricevuto dal fornitore, si valuti l'opportunità di sostituire la locuzione, piuttosto indeterminata, secondo cui tali rimborsi o restituzioni devono avvenire «quanto prima, e al più entro trenta giorni», con altra maggiormente circostanziata;
b) si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 12 dal testo del disegno di legge, atteso che l'importante materia della disciplina della fiducia potrebbe più opportunamente essere affrontata in altro provvedimento legislativo.


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ALLEGATO 6

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3);
rilevato come la Relazione sia stata predisposta dal Governo secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009);
evidenziato come, in forza di tale impostazione, la Relazione trasmessa quest'anno alle Camere risulta sostanzialmente priva di reali contenuti politici, in quanto fa riferimento ad uno scenario temporale ormai superato;
evidenziati positivamente i progressi compiuti nel processo di realizzazione di un sistema europeo di vigilanza europea sui mercati finanziari, che ha portato all'istituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali in campo bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e mobiliare (ESA), e segnalata, in tale contesto, l'esigenza di proseguire lungo tale percorso implementando il sistema, al fine di assicurare la massima efficacia alla nuova architettura di vigilanza, in particolare giungendo alla definizione di un corpus unico di regole armonizzate applicabili a tutte le istituzioni finanziarie, e di garantire la massima collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali;
sottolineata l'esigenza di avviare in sede europea una compiuta riflessione sugli interventi normativi necessari a risolvere i conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di rating, a rivedere i meccanismi di remunerazione del servizio di rating, ad individuare misure atte a favorire una maggiore apertura di tale mercato, attraverso l'ingresso di nuovi operatori, nonché a riconsiderare il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di rating, segnatamente per quanto attiene all'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari di tali giudizi, tenendo conto delle indicazioni espresse in merito nel documento finale approvato dalla Commissione Finanze sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289 definitivo);
rilevata l'esigenza di tradurre in proposte normative l'analisi svolta a seguito delle presentazione, da parte della Commissione europea, del Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo), al fine di definire con la massima chiarezza possibile le responsabilità gravanti sulle società di revisione, distinguendole con chiarezza da quelle spettanti agli organi di amministrazione delle società, agli organi interni di controllo, alle società di rating, agli analisti finanziari ed alle autorità di vigilanza, evitando sovrapposizioni e confusioni di ruoli, in particolare


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armonizzando a livello europeo le norme in materia di indipendenza del revisore, di responsabilità patrimoniale, di etica professionale, di formazione, di accesso all'attività e di vigilanza, sulla falsariga delle indicazioni contenute nel documento finale approvato in materia dalla Commissione Finanze;
segnalata, a tale ultimo proposito, l'esigenza di approfondire a livello europeo le problematiche relative all'elevato livello di concentrazione attualmente esistente nel mercato dei servizi di revisione contabile, verificando in particolare se tale condizione non comporti rischi sotto il profilo dell'indipendenza delle società di revisione e dei conflitti di interessi, assumendo in tale contesto iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere la crescita dimensionale delle società di revisione di minori dimensioni e a favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato dei servizi di revisione;
sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2009, si sia ulteriormente ridotto il numero delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto recepimento della normativa europeo;
rilevata l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;
esprime

NULLA OSTA


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ALLEGATO 7

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un organismo di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alla stipulazione dei contratti di assicurazione, alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva.
L'organismo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale ed è amministrato da un comitato di gestione nominato dal Ministro dello sviluppo economico e composto da un rappresentante dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un rappresentante del ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del ministero dell'interno e da un rappresentante dell'associazione di categoria delle imprese di assicurazione. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un funzionario dell'ISVAP. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Al finanziamento dell'organismo si provvede mediante un contributo annuale posto a carico delle imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto e determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta del comitato di gestione dell'organismo. Il comitato di gestione, che sovrintende alle attività della struttura operativa di cui al comma 3, redige il bilancio di esercizio e calcola le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organismo ai fini della determinazione del contributo annuale da richiedere alle imprese. Il contributo viene ripartito tra le imprese autorizzate all'esercizio del ramo r.c. auto in relazione alle rispettive raccolte premi come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organismo:
a) svolge attività di investigazione, elaborazione, valutazione ed analisi in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute:
dalle forze dell'ordine che nello svolgimento dei loro compiti istituzionali abbiano individuato situazioni tali da far presumere il rischio di attività fraudolente nei confronti di imprese assicuratrici;
dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi;
dall'archivio e dalle banche dati di cui al comma 3, laddove siano scattati gli indicatori di allerta preventiva contro le frodi;
dall'archivio documentale di cui alla lettera d);


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b) collabora con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;
c) collabora con le compagnie assicurative, alle quali fornisce e richiede informazioni e documentazione su situazioni che presentino parametri di significatività di rischio frode relativamente ad una o più imprese e coordina i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia e le imprese stesse per la trasmissione della documentazione necessaria ai fini delle indagini da compiere;
d) istituisce un archivio elettronico contenente i riferimenti essenziali relativi a parti coinvolte ed autorità competenti di tutti i procedimenti penali istruiti per il delitto di frode in assicurazione; a tal fine, l'autorità giudiziaria e le forze di polizia inviano all'organismo la comunicazione di avvio di indagine, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle parti lese e dell'ufficio competente;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente, l'organismo si avvale di una struttura operativa composta da personale dell'ISVAP all'uopo distaccato, coadiuvato da un nucleo speciale di polizia assegnato tramite protocollo di collaborazione tra l'Istituto di vigilanza e il Ministero dell'interno. La responsabilità della struttura operativa è affidata ad un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che riferisce periodicamente al Comitato di gestione i risultati delle attività espletate. Sulla base dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo la struttura operativa, nel caso in cui appaiano sussistenti elementi di reato, e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia competenti per territorio la documentazione raccolta per l'eventuale esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
4. La struttura operativa di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico, connesso con la banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le banche dati del settore assicurativo, nonché con altre banche dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 6.
5. L'archivio informatico di cui al comma 3 si articola nei seguenti strumenti informatici:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle altre banche dati pubbliche e private di cui al comma 4, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, alla struttura operativa di cui al comma 3 e alle imprese di assicurazione, all'atto dell'interrogazione del sistema ai fini della stipulazione di un


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contratto di assicurazione o della liquidazione di un sinistro, tutti i dati sulla ricorrenza di elementi che evidenzino un rischio di frode, anche nel caso in cui riguardino più compagnie.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, si stabiliscono modalità di raccordo tra le amministrazioni di cui al comma 4 per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le banche dati di cui esse sono titolari, si individuano le ulteriori banche dati pubbliche e private di cui può avvalersi l'archivio informatico, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione dell'archivio da parte dell'organismo di cui al comma 1, sono definite le strutture e i livelli di accesso al predetto archivio informatico, eventualmente anche da parte di soggetti privati relativamente ai dati della banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, nonché le modalità di conservazione dei dati.
7. Presso ogni impresa assicuratrice viene creata una funzione antifrode con il compito, fra l'altro, di interfacciarsi con l'organismo e con le autorità investigative per quanto riguarda la ricezione e l'invio delle informazioni descritte nel presente articolo e per ogni altra forma di collaborazione necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Ogni impresa assicuratrice, nello svolgimento della propria attività antifrode, è tenuta a segnalare all'organismo, tramite la propria funzione antifrode, fenomeni o casi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti ai loro danni. L'organismo garantisce la massima circolazione di informazioni tra unità antifrode coinvolte a vario titolo nei medesimi fenomeni».
1. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
1. 2. Ventucci.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
1. 3. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); ciascun ente designa due rappresentanti, di cui uno effettivo e uno supplente».
1. 4. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: uno.
1. 5. Pagano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole: , e dalla CONSAP S.p.A., nella qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
1. 6. Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP, aggiungere le seguenti: da CONSAP S.p.a.
1. 7. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, sopprimere le parole: e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
1. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.
*1. 9. Nicolucci, Abrignani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.
*1. 10. Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi.
1. 11. Messina, Cambursano.

Al comma 5, sopprimere le parole: con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,.
1. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: , che può fino alla fine del periodo con le seguenti: che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP S.p.A.. La gestione dell'archivio è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la CONSAP, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 13. Messina, Cambursano.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.
*1. 14. Nicolucci, Abrignani.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.
*1. 15. Messina, Cambursano.

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al


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decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1».
2. 1. Messina, Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta».
2. 2. Ventucci.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135».
2. 3. Ventucci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
È fatto salvo il diritto del contraente, all'atto della stipula di un contratto di assicurazione obbligatoria per la rc auto, di stipularlo alle migliori condizioni eventualmente previste dal combinato disposto degli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.
2. 4. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 143 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:
«1. Nel caso di sinistro che coinvolga almeno un veicolo a motore per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
1-bis. In ogni caso, ogni soggetto coinvolto in un sinistro di cui al comma 1, che si ritenga non responsabile del sinistro stesso e che assuma di aver subito un danno, è tenuto a presentare denuncia dello stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'accadimento dell'evento. La denuncia dovrà essere fornita al proprio assicuratore per le ipotesi di cui agli articoli 149 e 150. Nelle altre ipotesi, la denuncia dovrà, nello stesso termine, essere presentata all'assicuratore dell'asserito responsabile. Decorso tale termine il danneggiato perde il diritto al risarcimento,


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salvo che non provi che l'omessa o tardiva denuncia sia dovuta a grave impedimento.
1-ter. L'assicurato ritenuto responsabile di un sinistro che abbia ricevuto notizie dello stesso dalla propria impresa di assicurazione è tenuto a fornire la propria versione dei fatti entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'impresa dovrà rivalersi nei suoi confronti per un importo pari al pregiudizio sofferto dall'impresa per l'omessa o tardiva comunicazione».
2. 5. Messina, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, i giorni in cui le cose danneggiate devono essere disponibili per l'accertamento non possono essere inferiori a otto, devono essere non festivi e successivi a quello di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine o dopo l'effettuazione dell'accertamento se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa ai fini dell'offerta risarcitoria effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo dietro presentazione di regolare fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati».
2. 6. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: non festivi aggiungere le seguenti: , in ore dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. 7. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 145, motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora l'impresa non proponga querela o denuncia non può esservi diniego definitivo alla formulazione della offerta salvo che per ragioni che siano attinenti alla compatibilità dei danni, alle risultanze di accertamenti condoni in esito ad attività di investigazione ai sensi dell'articolo 134 e


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seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o comunque inerenti alla responsabilità nel sinistro. Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.
2. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno tre parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa deve motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato e all'ISVAP le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. All'impresa di assicurazione che non assolva l'obbligo di condurre gli approfondimenti di cui al presente comma e ometta le comunicazioni relative alle analisi condotte sul sinistro, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 306.
2. 9. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
2. 10. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:
Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, è tenuta a presentare denuncia per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi.
2. 11. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. con le seguenti: Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.
2. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
«In caso di richiesta di risarcimento pervenuta con ritardo superiore a tre mesi dall'accadimento del sinistro, i termini di cui al presente comma sono raddoppiati».
2. 13. Pagano, Germanà, Dima.


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Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L'osservanza da parte della impresa di assicurazione delle forme e dei termini della procedura di risarcimento disciplinati dal presente articolo, la esonera dall'applicazione di sanzioni da parte dell'organo di vigilanza. La proponibilità della azione di risarcimento da parte del danneggiato resta comunque subordinata al rispetto dei termini di cui all'articolo 145».
2. 14. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«3. Ai fini di quanto stabilito dai commi precedenti, trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni».
2. 15. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.
2. 16. Ventucci.

ART. 3.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
4. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al secondo comma, il terzo periodo è soppresso;
c) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora i documenti assicurativi risultino falsificati o contraffatti; in tal caso non si applica il comma 3»;
b) al primo periodo del comma 4-bis le parole: «intestato al conducente» sono soppresse, e dopo le parole: «copertura assicurativa» è aggiunta la seguente: «ovvero».
3. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
3. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 642 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio quando il


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delitto è commesso al fine di conseguire l'indennizzo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli su strada».
3. 3. Messina, Cambursano.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sistema di controllo centralizzato dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e con il Ministro dell'interno, è istituito un sistema di controllo centralizzato dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Il sistema si avvale a titolo gratuito dell'archivio informatico integrato e delle banche dati di cui al comma 5 dell'articolo 1. Il decreto disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1o agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.
6. Nei casi indicati dal comma 5, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.
7. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200».
3. 01. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

ART. 4.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. 1. Pagano, Germanà, Dima.


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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile e per il quale non sia stata presentata contestuale dichiarazione di non utilizzo su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
4. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico saranno adottate le conseguenti norme di attuazione.
4. 3. Nicolucci, Abrignani.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.
5. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera f) dell'articolo 94 è sostituita dalla seguente:
«f) notizie in merito al contenzioso, se significativo e separata evidenza delle denunce presentate».
5. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 4, sostituire le parole: La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP, con le seguenti: L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico,
6. 2. Ventucci.

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