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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Martedì 1° marzo 2011

TESTO AGGIORNATO
ALL'8 MARZO 2011

COMITATO RISTRETTO:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo ... 118
ALLEGATO 1 (Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base) ... 128

SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base) ... 118

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) ... 120

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 121

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). COM(2010)748 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità) ... 126
ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione) ... 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


XIV Commissione - Resoconto di martedì 1° marzo 2011
TESTO AGGIORNATO ALL'8 MARZO 2011

Pag. 118

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1o marzo 2011.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.


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Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che lo scorso 1o febbraio la Commissione ha deliberato l'istituzione di un Comitato ristretto che ha elaborato un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato 1).

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, richiama le considerazioni del collega Buttiglione sul provvedimento in titolo, segnalando la questione del ruolo svolto dal Ministero degli affari esteri e dei nuclei europei presso le diverse Amministrazioni. Sottolinea che il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto segna un punto di equilibrio tra le posizioni dei due schieramenti ed auspica, pertanto, la maggiore condivisione possibile sulle specifiche disposizioni anche da parte del Governo.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) esprime soddisfazione per il risultato raggiungo in sede di Comitato ristretto, i cui lavori si sono caratterizzati per un clima particolarmente collaborativo. Rileva che in questo caso l'iniziativa legislativa parlamentare si è caratterizzata per uno specifico dinamismo. Passando alle questioni di merito, osserva che l'ordinamento giuridico italiano si inserisce nel contesto dell'ordinamento europeo e solo successivamente nel più ampio contesto internazionale, per cui in determinati ambiti è inevitabile un esercito dei diritti di sovranità in modo condiviso con gli altri Stati membri. Per quanto riguarda il nostro Paese, è necessario predisporre strumenti per esercitare un controllo sull'attività del Governo sia nella fase ascendente che in quella discendente. Alla luce del modello tedesco e considerato il livello europeo sia nel modello ordinamentale che nelle singole politiche, ritiene opportuno valutare che la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea divenga un struttura presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio sulle politiche comunitarie, al fine di realizzare condizioni di maggiore efficienza nell'interazione tra il livello nazionale e quello europeo, con l'unica eccezione degli atti che chiamano in causa il livello intergovernativo e in cui si devono attivare le competenze della Farnesina. Ritiene, quindi, che i nuclei europei debbano partecipare alle due fasi di formazione del diritto europeo se si vuole raggiungere un buon grado di coordinamento. Sottolinea la necessità di contrarre i tempi che separano la fase ascendente da quella discendente per non disperdere un patrimonio di conoscenze e di memoria storica essenziale per la coerente funzionalità del processo. Sottolinea, infine, la necessità di uno specifico impegno sul versante della qualità della legislazione per garantire che le nuove norme siano comprensibili e di agevole interpretazione per i cittadini e per tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Il sottosegretario Laura RAVETTO ringrazia i commissari per il proficuo lavoro svolto esprimendo consenso sulle considerazioni del collega Buttiglione, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 36 e 38. Auspica quindi la soluzione di eventuali questioni, attinenti alle competenze di altre Amministrazioni dello Stato, come pure ai rapporti tra la Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles e il CIACE.

Sandro GOZI (PD) rileva che il nuovo testo unificato appare complessivamente soddisfacente e si associa alle riflessioni


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del collega Buttiglione. Ritiene che si debba mantenere il punto di equilibrio raggiunto in sede di Comitato ristretto senza recedere rispetto agli obiettivi conseguiti.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, segnala alcune novità del nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo e, segnatamente, le norme di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, 36, comma 1, 38 e 19, comma 3.

Sandro GOZI (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico, chiede che il nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo sia trasmesso al Comitato per la legislazione per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del regolamento.

Mario PESCANTE, presidente, convenendo sulla proposta del collega Gozi, alla luce del consenso manifestato da tutti i gruppi e dal Governo sulla proposta di nuovo testo unificato formulata dal relatore, ne propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera quindi di adottare il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Mario PESCANTE, presidente, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti il prossimo venerdì 4 marzo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 16 febbraio i relatori, onorevoli Pini e Fucci, hanno illustrato i contenuti dei provvedimenti e che il 22 febbraio si è svolto il dibattito, alla presenza del sottosegretario per gli Affari esteri Vincenzo Scotti. Avverte quindi che sono pervenute le relazioni di pressoché tutte le Commissioni di settore e della Commissione per le questioni regionali. Le Commissioni Trasporti, Bilancio ed il Comitato per la legislazione sono oggi convocate per concludere a loro volta l'esame del provvedimento. Segnala in particolare che la Commissione Affari costituzionali ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Giustizia ha approvato una relazione favorevole, 3 emendamenti sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Affari esteri ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole con osservazione sulla Relazione annuale; la Commissione Difesa ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Finanze ha approvato una relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge comunitaria ed un parere nella forma del nulla osta sulla Relazione


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annuale; la Commissione Cultura ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole con condizione sulla Relazione annuale; la Commissione Ambiente ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Attività produttive ha approvato una relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria ed un parere nella forma del nulla osta sulla Relazione annuale; la Commissione Lavoro ha approvato una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; la Commissione Affari sociali ha approvato una relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria ed un parere nella forma del nulla osta sulla Relazione annuale; la Commissione Agricoltura ha approvato una relazione favorevole e 4 emendamenti sul disegno di legge comunitaria ed un parere favorevole sulla Relazione annuale; infine, la Commissione per le questioni regionali ha approvato una relazione favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge comunitaria e un parere favorevole con osservazioni sulla Relazione annuale.
Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che con la seduta odierna si conclude l'esame preliminare congiunto dei due provvedimenti, che proseguiranno con un iter autonomo. Propone quindi, come già concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 22 febbraio, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria per il prossimo lunedì 7 marzo alle ore 12.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 def.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che L'analisi annuale della crescita, presentata dalla Commissione europea il 12 gennaio 2011, costituisce un documento di estrema importanza, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello metodologico e procedurale. Si tratta, infatti, del primo atto della nuova procedura del «semestre europeo» per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, sulla base del quale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 definirà gli orientamenti generali per la predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità o di convergenza che gli Stati membri presenteranno entro aprile.
L'esame del documento rappresenta, per un verso, l'occasione per il Parlamento di concorrere, definendo indirizzi per il Governo, alla formazione delle decisioni del Consiglio europeo che vincoleranno poi, negli obiettivi e forse anche nelle


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azioni specifiche, la definizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e quindi le linee della politica economica e di bilancio dell'Italia. Per altro verso, l'analisi per la crescita è il banco di prova per una prima verifica di carattere metodologico in merito agli strumenti e alle procedure necessari per assicurare il raccordo tra Parlamento e Governo nell'ambito del semestre europeo, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla proposta di modifica della legge di contabilità, n. 196 del 2009, approvata dalla Camera in prima lettura ed attualmente all'esame del Senato.
È pertanto estremamente positivo che il documento sia stato sottoposto oltre che alle Commissioni bilancio, in sede primaria, e politiche dell'UE, in consultiva, anche alle altre commissioni permanenti che potranno concorrere alla definizione di indirizzi anche negli specifici settori in cui si articolerà il programma nazionale di riforma. L'analisi annuale si compone, infatti, di quattro parti (una generale e tre allegati). La parte generale una breve ma efficace analisi della situazione macroeconomica dell'UE ed indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. In particolare, la Commissione prospetta 10 azioni relative a tre aree principali. La prima area concerne i prerequisiti fondamentali per la crescita, in merito ai quali si individuano tre azioni: attuazione di un risanamento di bilancio rigoroso, correzione degli squilibri macroeconomici e garanzia della stabilità del settore finanziario. Si tratta in sostanza, per quanto attiene alle prime due azioni, degli interventi oggetto delle proposte di riforma della governance economica presentate lo scorso 29 settembre dalla Commissione europea ed attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio e, con riguardo al terzo profilo, della modifica all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE, per la creazione di un meccanismo permanente di stabilizzazione dell'area euro.
La seconda area include quattro azioni per mobilitare i mercati del lavoro, creare opportunità occupazionali: rendere il lavoro più attraente, riformare i sistemi pensionistici, reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro, conciliare sicurezza e flessibilità.
La terza area si articola in tre azioni per accelerare la crescita: sfruttare il potenziale del mercato unico, attrarre capitali privati per finanziare la crescita, creare un accesso all'energia che sia efficace in termini di costi.
Le dieci azioni indicate ribadiscono quindi obiettivi già preannunciati dalla Strategia 2020 o interventi di riforma della governance già in corso ed andranno quindi meglio precisate dal Consiglio europeo e declinate nei programmi di riforma.
Nel loro complesso, questi interventi denunciano ancora una volta un evidente squilibrio tra l'attenzione posta sulla stabilità finanziaria e le riforma strutturali e l'assenza di un quadro organico e realistico di misure volte ad un'effettiva incentivazione della crescita e dell'occupazione.
Di notevole importanza ai fini dell'esame è la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020, allegata all'analisi. La relazione, predisposta sulla base dei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi, ha infatti il merito di porre in evidenza numerosi elementi di criticità che andranno risolti nella stesura dei programmi definitivi: gli scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine; sono forniti dati particolareggiati in merito alle misure di risanamento di bilancio, mentre è riservata scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali,


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ma si tratta spesso di misure già attuate o a uno stadio piuttosto avanzato. L'azione strategica prevista viene spesso illustrata in modo alquanto vago, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE.
In pochi casi i progetti di PNR sono già stati oggetto di consultazione ai diversi livelli, Pertanto, ad avviso della Commissione, in vista della predisposizione dei programmi definitivi, si dovranno portare a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), parti sociali e altre parti interessate.
È innegabile che alcuni di questi aspetti critici concernano - come la Commissione bilancio della Camera aveva rilevato opportunamente - anche la bozza di PNR predisposta a novembre dall'Italia. È tuttavia evidente che non si potranno superare pienamente le lacune indicate se i vincoli derivanti dal nuovo Patto di stabilità e crescita rendessero difficile il reperimento delle risorse finanziarie adeguate al conseguimento degli obiettivi della Strategia 2020.
Un secondo allegato all'analisi consiste in una relazione macroeconomica che illustra le prospettive macroeconomiche generali e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita. Il documento è diviso in quattro sezioni: la prima analizza gli squilibri e le carenze emersi prima della crisi; la seconda evidenzia la necessità di rimettere ordine nelle finanze pubbliche, rilevando, in particolare, l'esigenza che il risanamento dei bilanci sia ambizioso e, nella maggior parte degli Stati membri, vada oltre il parametro dello 0,5 per cento annuo del PIL in termini strutturali; la terza illustra i motivi che impongono un rapido risanamento del settore finanziario, inclusa la creazione di un meccanismo permanente per risolvere le crisi; la quarta sezione sottolinea il carattere urgente delle riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri macroeconomici e risanare i fattori di crescita deteriorati.
Un terzo allegato reca, infine, il progetto di relazione comune sull'occupazione che sarà adottata congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio: il documento dà conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei programmi nazionali di riforma effettuata dal Comitato per l'occupazione per ciascun Paese.
Alla luce di queste considerazioni preliminari, è evidente che l'esame dell'analisi annuale della crescita deve essere condotta con un duplice obiettivo: da un lato, incidere sulla definizione degli orientamenti che saranno adottati dal Consiglio europeo del 24-25 marzo, in modo da garantire un equilibrio tra le misure a garanzia della sostenibilità delle finanze pubbliche e quelle volte a promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione; dall'altro, concordare con il Governo la struttura e i contenuti di massima del programma di riforma definitivo da presentare in aprile, combinando anche in questo caso il necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblico con interventi concreti per il rilancio dell'economia.
Non si può peraltro ignorare che il documento e le decisioni che il Consiglio europeo adotterà al riguardo vanno considerate anche alla luce del più ampio riassetto del sistema europeo di governance economica che si articola in almeno altri tre punti.
In primo luogo, il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e le relative misure di attuazione a livello nazionale, come ho già sottolineato in precedenza, non potranno non tenere conto dei vincoli e delle procedure correttive e sanzionatorie che saranno introdotte dalle sei proposte di riforma della governance economica europea, che prevedono il rafforzamento del Patto di stabilità, la prevenzione e correzione degli squilibri eccessivi, e la definizione di regole comuni per i quadri nazionali di bilanci.


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L'esame delle proposte è entrato oramai nella sua fase cruciale e più delicata il negoziato. La scorsa settimana la Banca centrale europea ha espresso, ai sensi dei Trattati, il suo parere sulle sei proposte, chiedendo addirittura un irrigidimento delle nuove regole - già di per sé rigorose - prospettate dalla Commissione, che costituisce un poderoso sostegno alla posizione della Germani e di altri Paesi nordeuropei.
Il negoziato in corso in seno all'ECOFIN non ha consentito di definire un accordo su alcuni punti di estrema delicatezza, tra cui la questione delle modalità e dell'entità di riduzione del debito eccessivo. L'Italia, insieme alla Grecia, sta coraggiosamente tenendo ferma la richiesta di non introdurre regole numeriche e meccanismi semiautomatici al riguardo e di attribuire maggiore rilievo all'entità del debito privato; gran parte degli altri Stati membri convergono invece sulla proposta della Commissione di imporre dal 2015 una riduzione dell'eccedenza di debito per almeno 1/20 ogni anno. Tale regola si tradurrebbe per l'Italia nell'obbligo di ridurre il proprio stock di debito di circa 2,9 punti di PIL, vale a dire di circa 45 miliardi di euro ogni anno. A ciò si aggiunge il rischio che agli Stati con un elevato debito pubblico sia imposto un più rapido avvicinamento al pareggio di bilancio (che di regola dovrebbe avvenire nella misura dello 0,5 per cento annuo).
Ribadisce che ove questo irrigidimento dei vincoli di bilancio fosse confermato andrebbero inevitabilmente rimodulati anche alcuni degli obiettivi e delle misure nazionali per il conseguimento della strategia 2020. La Camera ha già avuto modo di sottolineare in più occasioni che vincoli troppo stringenti per la riduzione del debito non sono compatibili con un rilancio della crescita e quindi del PIL e richiamo pertanto di produrre effetti prociclici.
In secondo luogo, a rendere ancora più complesso il quadro si aggiunge la discussione delle proposte franco-tedesche per un «patto di convergenza economica rafforzata» volto ad una maggiore integrazione economica della zona euro.
Si tratterebbe di un accordo intergovernativo al di fuori del quadro istituzionale dell'UE, aperto dei 7 paesi dell'Eurozona, e a quelli che non hanno la moneta unica ma sono interessati», per realizzare un governo economico dell'Europa più avanzato rispetto a quello che sarà realizzato con l'approvazione delle proposte legislative in esame e con l'avvio del semestre europeo. Il Patto prevederebbe: emendamenti alle Costituzioni nazionali per introdurvi l'obiettivo del pareggio di bilancio e i parametri di deficit e debito previsti dal Patto di stabilità, l'aumento dell'età pensionabile a misura dell'invecchiamento della popolazione, la soppressione dei meccanismi di indicizzazione dei salari, l'armonizzazione delle imposte dirette, partendo da quelle sulle società per cui andrebbe fissata una base imponibile uniforme, il pieno rispetto di indicatori vincolanti di competitività (costi unitari del lavoro, investimenti in R&S), sanzionando gli Stati inadempienti.
Questo nuovo patto - al di là dell'irritualità con cui è stato proposto e delle sue modalità di attuazione - costituirebbe per molti aspetti un importante avanzamento in materia di governance economica, rispondente anche agli auspici più volte formulati negli atti di indirizzo approvati dalla Camera in materia, da ultimo a dicembre 2010.
Tuttavia l'iniziativa franco tedesca appare - come l'intero sistema di governance economica in fieri - sbilanciata sul versante della stabilità e non contiene invece alcuna vera misura per promuovere la crescita e lo sviluppo.
Va infine ricordato che il Consiglio europeo del 24-25 marzo dovrebbe procedere anche all'approvazione della revisione semplificata dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE, per la creazione di un meccanismo permanente di stabilizzazione dell'area euro. L'audizione dell'On. Gualtieri, relatore sul tema presso il Parlamento europeo, ha confermato che tale modifica non sarebbe affatto necessaria


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sul piano giuridico ed è stata chiesta dalla Germania per mere ragioni di politica interna.
La presenza sul tavolo negoziale - oltre agli adempimenti connessi all'avvio del semestre europeo - di queste tre ulteriori questioni, è un rischio ma anche un'opportunità.
L'Italia dovrebbe infatti pretendere, a fronte delle posizioni rigide della Germania e di altri Paesi sulla riforma della governance e sulla revisione dell'articolo 136, nonché alla continuazione della discussione sul patto per la convergenza, precise compensazioni che vadano nella direzione dell'equilibrio tra stabilità, da una parte, e della crescita e occupazione, dall'altra.
È in questa chiave che andrà condotto l'esame del provvedimento. In ragione della complessità ed interdipendenza delle questioni da approfondire, è essenziale che la nostra commissione sia associata strettamente alle attività conoscitive che saranno svolte dalla Commissione bilancio e promuova, se del caso, autonome e ulteriori audizioni o attività istruttorie.

Sandro GOZI (PD) osserva che il documento in esame è meritevole di grande attenzione. Propone che la Commissione proceda, anche congiuntamente alla V Commissione, allo svolgimento di approfondimenti istruttori con l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, auspicabilmente prima del prossimo Consiglio europeo dedicato alla discussione della politica monetaria europea. Evidenzia le proprie preoccupazioni per il ritardo maturato dall'Italia rispetto ai singoli obiettivi provvisori della strategia Europa 2020, come pure per la mancanza di iniziative a carattere strategico da parte del Governo al fine di recuperare i ritardi e indicare il percorso da seguire per i prossimi anni per il rilancio della competitività del nostro Paese.

Mario PESCANTE, presidente, condivide l'opportunità di guardare alla performance del nostro Paese con grande serietà, anche alla luce dell'impatto che la crisi economia globale ha avuto su tutto il continente europeo.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene che i dati aggregati relativi ai traguardi non ancora raggiunti dall'Italia rispetto agli obiettivi di Europa 2020 dovrebbero essere giudicati tenendo conto della loro intrinseca parzialità, alla luce delle disomogeneità tra le singole economie locali, che si riscontrano nel nostro Paese, e che i dati riferiti dal collega non riescono a testimoniare. Nel considerare che a questa visione uniforme contribuisce la moneta unica, occorre a suo giudizio tenere conto del fatto che la crisi in corso è assolutamente straordinaria ed impone di contestualizzare ogni dato statistico. Malgrado le scarse disponibilità di bilancio e l'entità del debito pubblico, il Governo è comunque riuscito a realizzare obiettivi molto rilevanti anche sul terreno degli ammortizzatori sociali. Condivide, infine, la proposta del collega Gozi in merito agli approfondimenti istruttori.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), condividendo la necessità di definire una strategia per il nostro Paese nel contesto della più ampia strategia dell'Unione europea, prospetta il rischio che la fase in atto preluda al formarsi di un'Europa a due velocità. Osserva poi che occorre evitare di drammatizzare eccessivamente la situazione italiana, anche in considerazione del ruolo specifico degli altri Paesi europei nell'incremento del dato relativo al debito pubblico aggregato dell'Unione europea. Sottolinea, quindi, la necessità di considerare la migliore condizione dell'Italia rispetto a Paesi, come la Spagna o l'Irlanda, i cui sistemi sono stati gravemente indeboliti dall'entità del debito privato. Quanto al provvedimento in titolo, con esso di contribuisce a proporre a tutti i Paesi membri il modello economico tedesco, notoriamente incentrato sul valore della stabilità e dell'economia sociale di mercato, che dichiara di condividere. A suo avviso, si tratta di misure impegnative per l'Italia come pure per gli altri Paesi dell'Europa mediterranea, e per questo motivo occorrono


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interventi mirati al settore degli investimenti produttivi. La crescita è obiettivo che chiama in causa non solo la stabilità dei sistemi economici ma anche la loro produttività, aspetto che appare meno centrale nel documento in titolo. Quanto alla Strategia di Lisbona, osserva che il suo insuccesso è da porre in relazione con l'inadeguatezza del metodo e alla necessità di realizzare sistemi di coordinamento chiusi, assistiti da apparati sanzionatori efficaci, fondati su investimenti in formazione e ricerca e in riduzioni alla spesa corrente. In conclusione, auspica che il Governo possa assumere queste indicazioni tra le priorità per il prossimo futuro.

Mario PESCANTE, presidente, osserva che la produttività, cui ha fatto cenno il collega Buttiglione, deve accompagnarsi ai consumi e alla crescita complessiva del sistema economico. Esprime preoccupazione per l'instabilità che caratterizza in questa fase l'area del Mediterraneo in considerazione dell'entità dell'interscambio che l'Italia ha con tutti i Paesi della sponda sud.

Isidoro GOTTARDO (PdL) si associa alle considerazioni svolte finora dai colleghi e sottolinea la necessità di intraprendere riforme coraggiose nel nostro Paese, che rendano la pubblica amministrazione, a partire dal comparto della scuola, più efficiente, alla luce delle importanti risorse sia umane che finanziarie che tradizionalmente il Paese investe in questo settore, come anche in quello della sanità. Sottolinea la necessità di realizzare un sistema formativo incentrato sul mondo del lavoro e su elevati livelli specializzazione professionale. In generale, evidenzia la necessità di affrontare il tema del futuro delle giovani generazioni e di quanto le classi dirigenti europee siano disposte a sacrificare per realizzare condizioni di benessere anche per i nostri figli.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che sulle tematiche oggetto del provvedimento in titolo sia opportuno un approccio unitario, che sappia guardare all'interesse generale del Paese. Ritiene importante l'iniziativa assunta dalla Germania sui temi dell'economia ed è importante che l'Italia faccia la propria parte, intraprendendo un cammino di riforme strutturali. Riconosce al Ministro dell'economia e delle finanze l'avere saputo svolgere il proprio ruolo in questa difficile fase e si associa all'osservazione del collega Buttiglione circa l'incidenza degli altri Paesi europei sul debito aggregato dell'Unione europea.

Nicola FORMICHELLA (PdL) concorda con il collega Gottardo e sottolinea che la sua relazione illustrativa reca indicazioni in merito all'opportunità di un approfondimento istruttorio ad hoc. Esprime perplessità per le regole che, ad oggi, sovrintendono alla formazione del bilancio europeo e rileva l'opportunità di un'inversione di tendenza nella promozione del nostro sistema Paese. Sottolinea che il provvedimento in titolo sostiene l'azione del Governo italiano soprattutto in vista della prossima predisposizione del PNR.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).
COM(2010)748 def.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il relatore, on. Formichella, ha illustrato i contenuti dell'atto nella seduta dello scorso 22 febbraio e che il termine di otto settimane scade domani, 2 marzo 2011.


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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di valutazione conforme (vedi allegato 2).

Sandro GOZI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolinea che il provvedimento in titolo procede va nella giusta direzione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), Marco MAGGIONI (LNP), Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di valutazione conforme.

La Commissione approva quindi la proposta di documento formulata.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

XIV Commissione - Martedì 1° marzo 2011


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ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea (C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione sulla base dei princìpi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

Art. 2.
(Comitato interministeriale per gli affari europei).

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. Ad esso partecipano il Ministro per gli affari esteri, accompagnato dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI e il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM.
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE, sono comunicati


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alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui al successivo articolo 15, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro per i rapporti con le regioni, e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Capo II
PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA ED AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 3.
(Consultazione e informazione del Parlamento).

1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.
2. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, che tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
3. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari di iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.
5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Art. 4.
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea).

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, accompagnandoli, nei casi di particolare rilevanza, con una nota illustrativa della valutazione del Governo e con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le


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politiche europee, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 di un progetto di atto legislativo, l'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia elabora una relazione, che dà conto dei seguenti elementi:
a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche;
c) l'impatto del progetto, sia dal punto di vista finanziario, che degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee -, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.
(Atti di indirizzo delle Camere).

1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni o organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di detta posizione.
2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

Art. 6.
(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà).

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il parere motivato che ciascuna Camera può inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ai sensi del protocollo di cui al comma 1, è trasmesso contestualmente anche al Governo.
3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere consultano, secondo le modalità previste nei rispettivi


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regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo di cui al comma 1.

Art. 7.
(Riserva di esame parlamentare).

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Art. 8.
(Procedure semplificate di modifica di norme dei trattati).

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei trattati previste dal medesimo trattato o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.
2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista da detto articolo è fatta con legge. Entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante adozione della decisione in questione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.
3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.
4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma precedente è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi di detto articolo, il Governo sottopone alle Camere, entro 45 giorni dall'adozione di detta decisione, un disegno di legge recante approvazione della stessa.


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5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione. In caso di deliberazione negativa del Parlamento, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.
6. Il Governo informa tempestivamente le Camere dello stato di approvazione delle decisioni di cui ai commi precedenti da parte degli altri Stati membri.

Art. 9.
(Meccanismo del freno d'emergenza).

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, comma 2, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, comma 2, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle predette proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Art. 10.
(Relazioni annuali al Parlamento).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza


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comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svoltisi in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti e sui progressi e i temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche ordinarie, per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Art. 11.
(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti e alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;


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b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni o i documenti relativi a tali atti.
4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.
5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Art. 12.
(Controllo parlamentare sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica a parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione inerenti l'avvio di una procedura di infrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11. Della comunicazione viene informato il ministero con competenza istituzionale prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al precedente periodo.
2. Entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero con competenza istituzionale prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intendono assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità con i rispettivi regolamenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 13.
(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'As- semblea,


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dei Consigli regionali e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

Art. 14.
(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea).

1. All'atto della proposta o designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne informa le commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Camera e Senato, che, ove lo ritengano, procedono, in coerenza con i rispettivi regolamenti, all'audizione delle persone proposte o designate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 danno conto della procedura seguita per addivenire alla designazione o proposta del candidato, della sua rispondenza ai requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione, e dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale del candidato e degli eventuali incarichi dallo stesso svolti o in corso di svolgimento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persona in carica.

Capo III
COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 15.
(Dipartimento per le politiche europee).

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee.

Art. 16.
(Comitato tecnico permanente per gli affari europei).

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria per gli affari europei, di cui all'articolo 17.
2. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede di Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico permanente, che opera in stretto raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse Amministrazioni sulle questioni in discussione nell'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione


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europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;
c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico permanente abilitato a esprimere la posizione dell'Amministrazione.
4. Nell'ambito del Comitato tecnico permanente sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del Comitato tecnico permanente con riguardo a specifici dossier o tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria per gli affari europei, di cui al successivo articolo 17, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico permanente.
5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato tecnico permanente è integrato da un rappresentante di ciascuna Regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo Presidente e per gli ambiti di competenza degli enti locali da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato e della Camera dei Deputati designati dalle rispettive amministrazioni.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.
8. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 50.
9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito il Ministro degli affari esteri e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
10. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 17.
(Segreteria per gli affari europei).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte congiuntamente dalla Segreteria per gli affari europei.
2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è


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stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 4, 7, 10, 22, 24 e 26, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di 10 unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Il personale in comando di cui ai commi 2 e 3 è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definirsi d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che rimane a carico della stessa.

Art. 18.
(Nuclei europei).

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più nuclei europei.
2. I nuclei di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rispettivi rappresentanti al comitato tecnico permanente.

Art. 19.
(Esperti nazionali distaccati).

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del


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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal successivo comma 2.
2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione. Ciò al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee, d'intesa tra di loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali qualificati candidati già formati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno della pubblica amministrazione.».

3. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.


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Capo IV
PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 20.
(Sessione europea della Conferenza Stato-regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze regionali e delle province autonome;
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 27, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 21.
(Sessione europea della Conferenza Stato-città e autonomie locali).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, del presidente dell'Unione province d'Italia - UPI o del presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato - città e autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato - città e autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 22.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province


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autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - assicura ai soggetti di cui al comma 1 un'informazione qualificata e tempestiva con le stesse modalità di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza possono trasmettere osservazioni, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne dà contestuale comunicazione alle Camere.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il ministro delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 15, comma 4 i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del


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Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 23.
(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, possono far pervenire ai Presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive assemblee in tempo utile per l'esame parlamentare.

Art. 24.
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, per il tramite della Conferenza Stato - città e autonomie locali, un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.
2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato - città e autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. Il Governo ne dà comunicazione alle Camere.
3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento per le politiche europee - convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Art. 25.
(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e per le province e per i comuni rispettivamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.
4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dalla Conferenza di riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con le regioni, ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

Capo V
PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 26.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico permanente del CIAE, nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti elettronici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.
3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.


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Capo VI
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA
Art. 27.
(Legge di delegazione europea e legge europea).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante: «Delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento.
5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.
6. Resta fermo, per i disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali


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procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
e) fornisce l'elenco delle direttive recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 33, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 28.
(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).

1. la legge di delegazione europea annuale e la legge europea, di cui all'articolo 27, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea annuale, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro;
b) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33;
c) delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea secondo quanto disposto all'articolo 31;
d) delega per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per l'attuazione di atti di cui alle lettere a), b) e d) del comma in esame, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
h) delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6.


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3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni strettamente necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 38, comma 1.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al periodo precedente sono predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 29.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea).

1. In relazione alle deleghe conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica


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affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dal comma 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con detti decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al precedente periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 37, comma 1, della presente legge.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 30 ed attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
10. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nella legge di delegazione europea annuale si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti delle risorse e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3-bis, della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La legge di stabilità annuale indica altresì la quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'attuazione della legge di delegazione europea. Tale quota non può essere utilizzata per finalità difformi. In caso di mancata approvazione della legge di delegazione europea entro il 30 giugno successivo alla sua presentazione


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alle Camere, la quota può essere destinata ad altre finalità».

12. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al comma 1, lettera a), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali nonché della quota dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 3-bis».

Art. 30.
(Principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 29 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative ac- cessorie


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della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle Regioni;
d) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o altro atto modificato;
e) nella stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 29 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
f) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
g) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
h) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Art. 31.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data della sua entrata in vigore, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per


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materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.

Art. 32.
(Deleghe per il recepimento di direttive europee contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale).

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto dell'Unione europea, e in aggiunta a quelli contenuti negli atti dell'Unione europea da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e 1'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Art. 33.
(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa).

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b).
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. È altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del ministro con competenza prevalente


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per la materia, di concerto con gli altri ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Quando direttive dell'Unione europea da recepire ai sensi del comma 1 consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge detta i princìpi e criteri direttivi in linea con quelli stabiliti dalle leggi di cui all'articolo 27 per l'anno di riferimento. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso, ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 31, la legge di delegazione europea può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi del presente articolo, si provvede con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 34.
(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea).

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del ministro competente per materia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Art. 35.
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.


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Art. 36.
(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive).

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione, chiede ai ministri con competenza istituzionale prevalente le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 5.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Consiglio dei Ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai ministri interessati ai sensi del comma 1.

Art. 37.
(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 38.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal


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fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 27.

Art. 38.
(Poteri sostitutivi dello Stato).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto al comma 1 e dalle altre disposizioni legislative in materia.

Capo VII
CONTENZIOSO
Art. 39.
(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea).

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei Ministri.
2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.


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3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 40.
(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea).

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del citato trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 37 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non


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ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e le procedure stabilite nei precedenti commi, di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

Capo VIII
AIUTI DI STATO
Art. 41.
(Aiuti di Stato).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 38, comma 1.

Art. 42.
(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato).

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.
2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di


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Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 43.
(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati).

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche ed ai controlli di cui al presente articolo, alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.
4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Art. 44.
(Procedure di recupero).

1. Equitalia S.p.a. effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni, adottate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e del soggetto che l'ha concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti, determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla Regione, dalla provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente interessato.
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.
5. Le somme revocate ai sensi dei commi precedenti affluiscono all'entrata dei bilanci delle amministrazioni competenti indicate ai commi 2 e 3, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

Art. 45.
(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato


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1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) l'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni».

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:
«z-bis) le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee - l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-bis del comma 1 dell'articolo 119, e z-bis) del comma 1 dell'articolo 133, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte rispettivamente dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 46.
(Ricorso per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Art. 47.
(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo).

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fin tanto che vige l'obbligo di recupero ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Art. 48.
(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese).

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002.
2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49.
(Parità di trattamento).

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne


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che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini dell'Unione europea.

Art. 50.
(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, ridenominata Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. La Commissione consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente di cui all'articolo 15.

Art. 51.
(Lotta alle frodi contro l'Unione europea).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - opera il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995, che dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento stesso.

Art. 52.
(Punti di contatto europei).

1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee:
a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/123/CE e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto;
b) assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;
c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

Art. 53.
(Norme transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3 e di cui all'articolo 44, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 54.
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.


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Art. 55.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione

Art. 56.
(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 57.
(Abrogazioni e modificazioni).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Negli atti normativi vigenti le parole «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».


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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2010)748).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminata la «Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)» COM(2010)748;
rilevato che:
la normativa esistente ha già consentito di ottenere significativi risultati per quanto concerne la gestione delle controversie transfrontaliere laddove ha agevolato il riconoscimento delle decisioni adottate da organi giurisdizionali all'interno dell'UE.
si tratta, quindi, di consolidare e rafforzare i risultati già ottenuti, in particolare allo scopo di eliminare definitivamente la procedura di exequatur; di estendere alle controversie di convenuti di paesi terzi la disciplina in materia di regolamento sulla competenza, di valorizzare gli accordi stipulati tra le parti per la scelta del foro e il ricorso all'istituto all'arbitrato e di definire in termini più soddisfacenti la materia della litispendenza;
non potrebbe procedersi all'abolizione dell'exequatur, per cui le decisioni emesse in uno Stato membro saranno riconosciute negli altri paesi dell'UE senza la necessità di ricorrere a specifiche procedure, se non mediante apposita disciplina adottata a livello europeo;
le stesse considerazioni valgono anche per quanto concerne gli altri profili su cui interviene la proposta di regolamento. In particolare, sono evidenti i vantaggi di una disciplina uniforme per quanto riguarda le regole da applicare in materia di competenza degli organi giurisdizionali nel caso di persone non domiciliate nel territorio dell'UE (la cosiddetta competenza sussidiaria). La persistenza di diversi regimi, infatti, può comportare evidenti pregiudizi per le persone e le imprese che intrattengono rapporti con partner o altri soggetti di paesi terzi. Allo stesso tempo, la valorizzazione dell'arbitrato e degli accordi per la scelta del foro potranno risultare estremamente utili a evitare lungaggini nella definizione delle controversie, a vantaggio complessivo della rapidità del servizio della giustizia reso ai cittadini e alle imprese dei paesi dell'UE;

VALUTA CONFORME

la proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

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