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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Martedì 8 marzo 2011


SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione ... 111

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (Seguito dell'esame e rinvio - Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ... 111
ALLEGATO 1 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ... 121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio) ... 113

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 118

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione normativa) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 119
ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi del relatore) ... 132

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (Seguito dell'esame e rinvio) ... 120

X Commissione - Resoconto di martedì 8 marzo 2011


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SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Comunico che il deputato Denis VERDINI ha cessato di far parte della Commissione.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010.


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Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo che propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato 1).
Ricorda altresì che sul testo - una volta adottato dalla Commissione quale testo base - potranno essere presentati ulteriori emendamenti, per la presentazione dei quali, come già stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine è fissato alle ore 13 di oggi, considerato che l'esame del provvedimento in Assemblea è stato calendarizzato il prossimo lunedì 14 marzo. Comunica che, a seguito della votazione di eventuali emendamenti, il testo sarà quindi inviato per il parere alle Commissioni competenti. Avverte, infine, che nella giornata di giovedì prossimo, pervenuti i pareri, la Commissione conferirà mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Enzo RAISI (FLI), relatore, evidenzia che il testo elaborato dal Comitato ristretto tiene conto, da un lato, dei pareri espressi dalle numerose Commissioni competenti in sede consultiva - recependo tutte le condizioni poste - e, dall'altro, dei numerosi elementi di criticità che sono emersi durante l'istruttoria effettuata dalla Commissione bilancio, criticità che avevano bloccato il successivo iter del provvedimento.
Segnala come nel testo elaborato dal Comitato sono stati espunti alcuni articoli che creavano problemi particolari recando deleghe particolarmente incisive (quali l'articolo 10, concernente una delega al Governo in materia di riordino della disciplina concorsuale, e l'articolo 14, recante una delega al Governo in materia di riordino della disciplina tributaria) ovvero comportavano evidenti oneri non coperti (quali l'articolo 15, che mirava a garantire una fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate, e gli articoli 16 e 17, che istituivano l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese), ma sono stati mantenuti tutti quegli articoli di principio che nel loro complesso mirano a creare un contesto di attenzione e di favore nei confronti della libertà di impresa. Segnala oltre ai primi articoli, recanti finalità e principi, concernenti anche la libertà associativa e la legittimazione ad agire delle associazioni di categoria, tutto il Capo II, concernente i rapporti con le istituzioni, che prevede norme di grande rilievo, quali l'obbligo di valutare - a tutti i livelli di governo - l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative sulle imprese; disposizioni mirate a garantire la massima trasparenza nei rapporti tra l'amministrazione e le imprese, nonché le norme concernenti i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Queste ultime, benché in qualche modo «depotenziate», contengono ancora principi di grande rilievo, quali la nullità della rinuncia agli interessi di mora successivamente alla conclusione del contratto, quando una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione, o il conferimento di una delega al governo per l'emanazione di un decreto correttivo del decreto legislativo n. 231 del 2002 finalizzato in particolare a tutelare tutte le micro e piccole aziende del cosiddetto indotto. Inoltre, è stato mantenuto, con correzioni davvero solo marginali, l'articolo relativo alla disciplina degli appalti, finalizzato a garantire la massima conoscibilità e trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica, in particolare per i piccoli appalti, nonché altre misure finalizzate a favorire la suddivisione degli appalti in lotti e, in generale, a tutelare la partecipazione e l'aggiudicazione delle gare alle piccole e medie imprese anche aggregate.
Evidenzia, infine, che nel testo è stata conservata l'istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese che, a giudizio del Comitato ristretto, riveste un grande significato, oltre che pratico anche simbolico, in quanto testimonia l'interesse delle istituzioni verso il mondo delle PMI, che sono l'asse portante dell'economia reale del Paese. In conclusione, ritiene che - seppure con


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qualche dolorosa rinuncia - il testo che il Comitato ristretto ha definito rappresenti un compromesso onorevole e avanzato per giungere finalmente alla discussione del testo in Assemblea, esigenza prioritaria per tutti coloro che lavorato a lungo alla stesura del testo.

Andrea LULLI (PD) esprime nel complesso un giudizio favorevole sul provvedimento in esame e giudica soddisfacente ed apprezzabile il lavoro svolto dal Comitato ristretto, sottolineando che il provvedimento in esame rappresenta un'importante iniziativa parlamentare elaborata a Costituzione vigente. Si riserva, infine, di presentare alcune proposte emendative direttamente in Assemblea.

Fabio GAVA (PdL), nell'apprezzare il lavoro svolto dal Comitato ristretto ed il contributo di tutti i gruppi parlamentari, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Preannuncia sin d'ora la presentazione di alcuni emendamenti da parte del suo gruppo nella fase successiva di esame del testo da parte dell'Assemblea.

Salvatore RUGGERI (UdC) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto e preannuncia che il suo gruppo si riserva di presentare alcuni emendamenti in Assemblea.

Alberto TORAZZI (LNP) considera il testo elaborato dal Comitato ristretto il risultato di un compromesso apprezzabile e, riservandosi la presentazione di emendamenti in Assemblea, condivide la sollecitazione a che si proceda rapidamente all'approvazione del testo in esame.

La Commissione delibera quindi di adottare quale testo base il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

Enzo RAISI (FLI), relatore, propone che, nell'ipotesi in cui, trascorso il termine delle ore 13, non risultino presentate proposte emendative al testo in esame, la Commissione possa riunirsi sollecitamente al fine di anticipare i tempi dell'invio del nuovo testo alle Commissioni permanenti che devono esprimere il nuovo parere, prevedendo una seduta al termine dei lavori antimeridiani della Commissione.

Manuela DAL LAGO, presidente, ritenendo possibile, ove si verifichino le condizioni esposte dal relatore, l'anticipazione della seduta - attualmente prevista al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea - al termine dei lavori antimeridiani della Commissione, e assicurando che i commissari saranno tempestivamente avvisati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 definitivo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sottolinea che il documento in esame costituisce il primo atto della procedura del «semestre europeo» per il coordinamento ex ante delle politiche economiche.
Sulla base dell'analisi annuale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di


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risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno. In coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, gli Stati membri presenteranno entro il prossimo aprile, contestualmente, i rispettivi programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità o di convergenza. Le decisioni del Consiglio europeo di marzo 2011 saranno oggetto di esame preliminare in seno all'Eurogruppo e al Consiglio Ecofin che di svolgeranno il 14 e 15 marzo.
Ricorda, in proposito, che in vista dell'avvio delle nuove procedure, gli Stati membri hanno sottoposto entro il 12 novembre 2010 alla Commissione europea, su sua richiesta, una bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010. La bozza di PNR dell'Italia è stata inviata il 12 novembre alla Commissione europea dopo essere stata trasmessa alle Camere. Alla Camera, il documento è stato esaminato, con i rilievi delle altre Commissioni interessate, dalla Commissione bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre 2010.
L'analisi annuale si compone di quattro parti (una generale e tre allegati).
La prima parte, dopo una breve analisi della situazione macroeconomica dell'UE, indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. In particolare, la Commissione prospetta 10 azioni relative a tre aspetti principali: prerequisiti fondamentali per la crescita (attuazione di un risanamento di bilancio rigoroso, correzione degli squilibri macroeconomici, garanzia della stabilità del settore finanziario); mobilitare i mercati del lavoro, creare opportunità occupazionali (rendere il lavoro più attraente, riformare i sistemi pensionistici, reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro, conciliare sicurezza e flessibilità); accelerare la crescita (sfruttare il potenziale del mercato unico, attrarre capitali privati per finanziare la crescita, creare un accesso all'energia che sia efficace in termini di costi).
La relazione (allegato 1) esamina altresì lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi.
La Strategia 2020 si articola intorno a cinque obiettivi principali: portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva; migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore; ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento - rispetto ai livelli del 1990 - o del 30 per cento, se sussistono le necessarie condizioni, ovvero nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri Paesi si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni; contestualmente, si intende portare al 20 per cento la quota delle fonti di energia rinnovabile e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica (obiettivi già previsti nel pacchetto clima-energia approvato nel 2009); migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento. Il Consiglio europeo ha ribadito la competenza degli Stati membri a definire e attuare obiettivi quantitativi nel settore dell'istruzione, nonché a promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione.


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La Commissione rileva che i progetti di PNR presentati dagli Stati membri presentano diversi elementi di criticità: gli scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine; sono forniti dati particolareggiati in merito alle misure di risanamento di bilancio, mentre è riservata scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali, ma si tratta spesso di misure già attuate o a uno stadio piuttosto avanzato. L'azione strategica prevista viene spesso illustrata in modo alquanto vago, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE. In pochi casi i progetti di PNR sono già stati oggetto di consultazione ai diversi livelli, Pertanto, ad avviso della Commissione, in vista della predisposizione dei programmi definitivi, si dovranno portare a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), parti sociali e altre parti interessate.
Nella relazione macroeconomica (allegato 2) la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di discutere con gli Stati membri a livello bilaterale il completamento dei loro PNR alla luce di tali indicazioni e della loro situazione specifica. La relazione illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita. Il documento è diviso in quattro sezioni: la prima analizza gli squilibri e le carenze emersi prima della crisi; la seconda evidenzia la necessità di rimettere ordine nelle finanze pubbliche, rilevando, in particolare, l'esigenza che il risanamento dei bilanci sia ambizioso e, nella maggior parte degli Stati membri, vada oltre il parametro dello 0,5 per cento annuo del PIL in termini strutturali; la terza sezione illustra i motivi che impongono un rapido risanamento del settore finanziario, inclusa la creazione di un meccanismo permanente per risolvere le crisi; la quarta sezione sottolinea il carattere urgente delle riforme strutturali necessarie per correggere gli squilibri macroeconomici e risanare i fattori di crescita deteriorati.
L'allegato 3 del documento in esame reca il progetto di relazione comune sull'occupazione che sarà adottata congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). L'analisi tiene conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei programmi nazionali di riforma effettuata dal Comitato per l'occupazione per ciascun Paese. Entrando più nel dettaglio delle politiche di settore evidenziate nel documento in esame si esaminano qui di seguito i profili di maggiore interesse della X Commissione Attività produttive.
Per quanto riguarda, in particolare, la riduzione del costo dell'energia, l'Analisi annuale evidenzia che l'energia è una variabile fondamentale per la crescita e il relativo costo incide sia sulla competitività delle imprese sia sui bilanci delle famiglie (soprattutto a basso reddito).
Per quanto riguarda l'efficienza energetica, da una valutazione preliminare dei progetti di PNR si evince che gli sforzi cumulati sarebbero nettamente insufficienti (meno del 10 per cento) per raggiungere l'obiettivo globale dell'UE che prevede una riduzione del 20 per cento del consumo di energia entro il 2020. La Commissione europea rileva quindi che gli Stati membri devono sforzarsi per migliorare le proprie politiche di efficienza energetica, in quanto ciò è funzionale a ridurre le emissioni, migliorare la sicurezza energetica


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e la competitività, rendere più accessibile il consumo di energia e creare posti di lavoro.
Sul versante delle politiche nazionali, occorre sottolineare come i prezzi pagati per i prodotti energetici dagli utenti finali in Italia siano più elevati di quelli medi dell'Unione europea. Questo differenziale di prezzo dipende dalla struttura di approvvigionamento delle fonti energetiche, dal grado di concorrenza dei mercati, dall'adeguatezza delle infrastrutture e dal livello di imposizione fiscale. La dipendenza energetica dall'estero dell'Italia è molto alta, simile a quella di altri paesi occidentali ma comunque molto superiore alla media UE.
Con l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica dall'estero del nostro Paese, sono stati programmati e adottati interventi volti alla diversificazione delle aree di approvvigionamento, alla predisposizione di terminali di rigassificazione, allo sviluppo degli stoccaggi, alla diversificazione delle fonti energetiche, con le fonti rinnovabili, il carbone pulito e l'energia nucleare, nonché allo sviluppo dell'efficienza energetica.
In attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che impone all'Italia di aumentare al 17 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2020, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell'Italia e lo schema di decreto delegato n. 302 che provvede alla razionalizzazione dei sistemi di incentivazione e alla semplificazione delle procedure autorizzative.
Ricorda, infine che nella bozza di PNR si poneva in evidenza che il nucleare sarebbe l'unica fonte che, insieme alle energie rinnovabili, renderebbe possibile coniugare la sicurezza degli approvvigionamenti, l'economicità/competitività e la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Il documento inoltre evidenziava che, in considerazione degli alti costi dell'energia, l'Italia ha da sempre dedicato grande attenzione alle politiche dell'efficienza energetica e conseguito, negli ultimi anni, risultati confortanti che la rendono tra i Paesi più efficienti al mondo. Il Governo sta vagliando ulteriori interventi volti, tra l'altro, a promuovere la cogenerazione diffusa, l'autoproduzione di energia per le PMI, la nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, a rafforzare il meccanismo dei titoli di efficienza energetica e a incentivare l'offerta di servizi energetici e di prodotti nuovi ad alta efficienza.
Per quanto riguarda le politiche in tema di ricerca e innovazione, l'Analisi annuale pone in rilievo che l'Europa accusa un notevole ritardo rispetto agli Stati Uniti e ad altre economie avanzate, sia come volume di risorse investite, specialmente nel settore privato, che in termini di efficacia della spesa. Questo divario incide negativamente sulle prospettive di crescita. Considerati complessivamente, gli obiettivi nazionali provvisori indicano un livello degli investimenti combinati dei settori privato e pubblico del 2,7 o del 2,8 per cento del PIL, che è inferiore al traguardo previsto dalla Strategia UE 2020 (3 per cento del PIL investito in ricerca e sviluppo).
Per quanto riguarda gli interventi normativi adottati a livello nazionale, si ricorda che la legge 99/2009 prevede agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione destinando in particolare risorse agli interventi individuati dal MiSE in determinati ambiti, tra cui le iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati; i progetti di innovazione industriale (PII); la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo nelle aree industriali in situazione di crisi. Sono stati inoltre adottati vari provvedimenti ministeriali recanti incentivi per la ricerca applicata e industriale.
Per quanto riguarda le politiche su tale tema nel progetto di PNR, nella bozza esaminata si osserva che la promozione della ricerca, sviluppo e innovazione e la capacità di attivare efficaci meccanismi di trasferimento tecnologico - con riferimento


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soprattutto alle PMI - sono cruciali ai fini di preservare e migliorare la posizione delle imprese italiane sui mercati globali.
In riferimento al finanziamento delle attività di ricerca, dai dati riportati nel documento risulta che l'apporto pubblico alla relativa spesa risulta pari allo 0,56 per cento del PIL. Migliorando quantitativamente e qualitativamente tale apporto, anche attraverso la diversificazione degli strumenti, delle modalità di intervento e delle fonti di copertura, secondo il Governo sarà possibile perseguire l'obiettivo minimo di spesa complessiva, pubblica e privata, dell'1,53 per cento del PIL al 2020.
Sul tema della promozione della crescita e della internazionalizzazione delle PMI, l'Analisi annuale evidenzia che per la crescita sarà essenziale avere un contesto favorevole all'industria e all'impresa, in particolare alle PMI.
Per quanto riguarda la situazione e politiche a livello nazionale e in particolare le recenti misure volte a favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI), si segnala il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI (costituito per fornire una garanzia ai crediti concessi alle PMI dalle banche e dagli intermediari finanziari). Per la promozione dell'internazionalizzazione delle PMI, è stato introdotto il sistema «export banca», un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione.
Con riferimento alla competitività delle imprese il progetto di PNR, indica tra i «temi-chiave» quello dell'accesso al credito. In proposito il documento sottolinea la funzione fondamentale svolta dal Fondo di garanzia per le PMI, rafforzato con un rifinanziamento per il periodo 2008-2012 e con una serie di riforme di potenziamento e sviluppo.
Con riferimento alla necessità di aumentare il livello di concorrenza, l'Analisi annuale evidenzia che un mercato interno dei servizi più forte rappresenta un notevole motore di crescita e di occupazione per le economie dell'UE. La piena attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi - volta a superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri - aumenterà la concorrenza, modernizzerà il quadro normativo e farà progredire riforme strutturali di rilievo. La Commissione valuta peraltro la possibilità di adottare altre misure a favore della crescita mediante un'ulteriore apertura del settore dei servizi. Gli Stati membri devono individuare ed eliminare le restrizioni ingiustificate ai servizi professionali, nonché le restrizioni applicate al settore del commercio al dettaglio, come le limitazioni eccessive per quanto riguarda l'orario di apertura e la zonizzazione.
Per quanto riguarda la situazione e le politiche a livello nazionale, si segnala che l'attuazione della direttiva «servizi» 2006/123/CE nell'ordinamento italiano si è avuta con il decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha previsto l'eliminazione di molte autorizzazioni sostituite con istituti semplificati e l'abolizione di ruoli ed elenchi.
Con riferimento alle politiche in tema di concorrenza previste nel progetto di PNR si afferma che nell'ambito processo di liberalizzazione ed apertura dei mercati rimangono da completare alcuni passi normativi, con l'adozione di regolamenti attuativi del predetto decreto legislativo n. 59 del 2010 da parte del MiSE. A tale proposito, ricorda che sempre nel progetto di PNR si prevede altresì l'adozione a breve termine della legge annuale per il mercato e la concorrenza, la cui emanazione - ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 - consentirà di affrontare alcuni dei principali ostacoli alla concorrenza segnalati dall'Autorità Antitrust nel corso dell'ultimo anno. Un primo schema di articolato, predisposto dal MiSE sulla base di elementi forniti da alcune delle amministrazioni interessate e delle segnalazioni dell'Antitrust, interviene negli ambiti più problematici sotto il profilo concorrenziale e che necessitano di urgenti interventi di riforma. Il provvedimento è volto a rafforzare sia gli strumenti di concorrenza tra le imprese sia quelli di tutela dei consumatori.


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Ricorda, altresì, l'emanazione, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'attività d'impresa, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 che semplifica e riordina la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni relativamente al bilancio dell'Unione europea, alla lotta alla contraffazione e alla tutela del made in Italy.

Laura FRONER, presidente, comunica che giovedì 10 marzo 2011, presso la Commissione Bilancio, alle ore 8.30, è prevista l'audizione del Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Comunicazione in titolo, che interessa notevolmente le competenze della Commissione Attività produttive.

Raffaello VIGNALI (PdL) ricorda che anche stasera alle ore 20, presso la Commissione Bilancio è prevista l'audizione del Presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Comunicazione in titolo. Ritiene necessario approfondire adeguatamente il provvedimento in esame che è di carattere strategico e che contiene moltissimi aspetti di competenza della Commissione Attività produttive.

Laura FRONER, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
C. 4040 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, illustra l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sottoscritto nel 2007, che reca disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera. L'intesa attualmente in vigore, sottoscritta trent'anni fa, non corrisponde più alle mutate esigenze delle relazioni bilaterali tra l'Italia e la Repubblica di Panama, Paese che sta vivendo, sia pure con non poche contraddizioni e difficoltà, un'importante fase di sviluppo economico, segnata dalle opere di ampliamento del Canale, punto di raccordo interoceanico tra l'Atlantico ed il Pacifico. In questo quadro, le relazioni italo-panamensi hanno conosciuto un periodo di forte sviluppo, soprattutto in considerazione dei lavori per l'ampliamento del Canale di Panama che saranno realizzati da un consorzio d'imprese di cui fa parte anche una grande società italiana (Impregilo), che si è aggiudicata il lotto più importante. Un altro tratto significativo delle relazioni con Panama consiste nella presenza di una significativa comunità italiana o di origine italiana: attualmente, circa 3 mila connazionali sono regolarmente registrati all'anagrafe consolare. Ad essi vanno aggiunti circa 15 mila panamensi di origine italiana, tra i quali, l'attuale presidente, Ricardo Martinelli.


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Quanto ai contenuti dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 21 articoli, peculiare rilievo assume l'articolo 2 sulla cooperazione interuniversitaria, che prevede la realizzazione di progetti, ricerche e scambio di docenti, come anche l'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, mediante l'istituzione di cattedre e lettorati.
L'articolo 3 impegna le Parti a favorire la cooperazione in ambito archivistico, museale e bibliotecario, anche attraverso lo scambio di materiali ed esperti. A tale proposito, segnala che sono già operativi alcuni importanti accordi tra l'Ateneo di Genova ed il Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) dell'Università di Panama ed è altresì in vigore un accordo tra il Politecnico di Torino e l'Università tecnologica di Panama in materia di ingegneria civile, architettura, ingegneria industriale e dell'informazione. Il Governo panamense ha avanzato di recente una nuova proposta di Convenio de cooperación Técnica y Científica che potrà concretizzarsi in un protocollo esecutivo avente come base giuridica l'Accordo non appena sarà ratificato ed entrato in vigore. L'articolo 3 contiene altresì la norma di copertura finanziaria dell'Accordo. A questo fine, viene autorizzata una spesa di 331 mila 200 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di 335 mila 840 euro annui a decorrere dall'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, impiegando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Per quanto riguarda le competenze della X Commissione si deve segnalare l'articolo 15 in materia di cooperazione scientifica e tecnologica attraverso accordi e progetti fra istituzioni pubbliche e private, e soprattutto l'articolo 18, con il quale le Parti si impegnano alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, con prevalenza delle disposizioni di accordi internazionali vigenti per entrambe le Parti. È altresì previsto che le informazioni scientifico-tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale e che siano derivate dall'attività di collaborazione nel quadro dell'Accordo in esame non possano essere divulgate a terzi se non con il consenso scritto di entrambe le Parti.
Il disegno di legge di ratifica reca le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

I deputati Andrea LULLI (PD), Gabriele CIMADORO (IdV), Alberto TORAZZI (LNP), Enzo RAISI (FLI) e Raffaello VIGNALI (PdL) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.
Atto n. 327.
(Rilievi alla Commissione per la semplificazione normativa).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, illustra la sua proposta di parere sul provvedimento in titolo (vedi allegato 2).


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Fa presente, peraltro, di aver ricevuto nella giornata odierna una sollecitazione da parte della Federazione guide, accompagnatori e interpreti turistici, relativamente all'articolo 8 dello schema di decreto in esame che, a loro avviso, sovrapporrebbe (anche in contrasto con la normativa europea contenuta nelle direttive 1975/368/CE e 1992/51/CE) le competenze proprie della professione di guida turistica con quelle di accompagnatore turistico, che sono in realtà diverse e complementari. Si riserva, pertanto, di approfondire questo aspetto per prevedere un'integrazione alla sua proposta di rilievi eventualmente nel senso di sopprimere l'articolo 8 dello schema di decreto in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta antimeridiana della giornata odierna.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che non sono pervenute proposte emendative al testo elaborato dal Comitato ristretto ed illustrato nella precedente seduta antimeridiana dal relatore; essendo così conclusa anche la fase emendativa, avverte che il nuovo testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

X Commissione - Martedì 8 marzo 2011


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ALLEGATO 1

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE
Capo I
FINALITÀ E PRINCÌPI

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello Small Business Act e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.
3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.
4. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo, nonché di un contesto sociale e culturale volto a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;
c) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;
d) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
e) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
f) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale;
g) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.


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Art. 2.
(Princìpi generali).

1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;
h) il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia anche integrata nei prodotti;
n) la promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi.

Art. 3.
(Libertà associativa).

1. Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.
2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» o «sistema camerale», ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna Camera di commercio.


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Art. 4.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Art. 5.
(Procedure di valutazione).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c) l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.
4. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

Art. 6.
(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori,


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concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7.
(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 8.
(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 informano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le Camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.


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3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione.»
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990. n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

Art. 9.
(Iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231).

1. Le pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali non possono derogare unilateralmente ai termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:
«2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle rinunce successive all'entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
b) previsione di un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;
c) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e comminare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

Art. 10.
(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati


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e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, né comminare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.
3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori.

Art. 11.
(Disciplina degli appalti pubblici).

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti, e evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;.
c) semplificare l'accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
4) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti


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non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.
5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
6. Le prefetture predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE
Art. 12.
(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003.
2. Si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione.
4. Si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti.
5. Si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.
6. Si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese.
7. Si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.
8. Si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione.
9. Si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.
10. Si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne.


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11. Si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni.
12. Si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.

Art. 13.
(Politiche pubbliche per la competitività).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni;
b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese;
2) la previsione dell'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;
c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:
1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle Camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;
2) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche attraverso l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;
d) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
e) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, e sostiene


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la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;
f) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.

2. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

Capo IV
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 14.
(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.
4. La Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6- TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese.
6. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio della sua attività.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 30.000 euro annui, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Capo V
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE
Art. 15.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione della Commissione europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa), entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28


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agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI) volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

3. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione volta a evidenziare:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 13, comma 2, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

Capo VI
COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 16.
(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
2. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.


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Capo VII
NORME FINALI
Art. 17.
(Norma finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (atto n. 327).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La X Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;
rilevato che lo schema di decreto in esame potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale per un eccesso di delega esercitata dal Governo nel settore turismo, che va oltre le funzioni previste dall'articolo 14, commi 14, 15 e 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e dall'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed interviene in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e delle province autonome;
considerato che, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 20 marzo 2009 abbia previsto la possibilità di un intervento dello Stato in via eccezionale e condizionata in alcuni ambiti del settore del turismo, tale intervento non può tuttavia avvenire senza il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome e che occorre pertanto rivedere l'impianto normativo del testo elaborato al fine di rafforzare l'intervento delle stesse nei rispettivi ambiti di competenza con la previsione dell'acquisizione di un loro parere in tutte le procedure che nel decreto sono gestite a livello centralizzato;
ritenuto che il decreto legislativo in esame appare in alcuni punti poco chiaro ed esaustivo, rilevandosi, in particolare, alcune contraddizioni in relazione alla corretta individuazione dell'ente competente a fissare i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, che creano confusione sulle competenze riconosciute allo Stato e quelle assegnate alle Regioni in materia, ostacolando il corretto svolgimento dell'attività ricettiva;
osservato che nel Codice manca qualsiasi riferimento ad un quadro sanzionatorio che possa essere efficace nello scoraggiare l'abusivismo dell'attività ricettiva e della professione turistica, e che appare quindi opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nei confronti dei trasgressori;
considerato infine che l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, e che appare dunque necessario ben definire e determinare i suoi ambiti di intervento al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:
a) all'articolo 3, sostituire le parole «ricevendo servizi adeguati e commisurati a un giusto rapporto qualità/prezzo», con le seguenti: « ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi di prezzo»;
b) all'articolo 5, dopo le parole «di cui all'articolo 4», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle medesime regole e condizioni»;


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c) in relazione all'articolo 11, introdurre una previsione che vieti ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo l'uso nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività stessa. Inoltre, occorre prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti, nei confronti di chiunque eserciti l'attività in modo irregolare;
d) all'articolo 12, occorre definire i «bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale» dal momento che questi sono ricompresi nell'elenco delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; occorre inoltre chiarire cosa si intende per «ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad uno o più delle precedenti categorie», al fine di poter meglio identificare tale tipologia di struttura;
e) all'articolo 18 è necessario fare chiarezza sulle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni in merito alla fissazione di requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, operando un coordinamento tra le disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 18, che sembra riconoscere tali competenze in capo al Governo e il comma 16 dell'articolo 15, dove le stesse competenze sembrano spettare alle Regioni. Al medesimo articolo 18, è opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nel caso si verificasse la perdita degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
f) all'articolo 25, che disciplina la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza, si ritiene che per l'individuazione degli stessi sia necessario tener conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati, al fine di evitare la promozione di prodotti turistici che tali non sono perché privi di ospitalità ricettiva. Al comma 2 del medesimo articolo, sarebbe opportuno ricomprendere tra i circuiti di eccellenza anche il turismo cinematografico e il turismo industriale, esplicitandone conseguentemente le caratteristiche;
g) all'articolo 56, che consente al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di altri organismi costituiti e delle società partecipate al fine di conseguire risparmi di spesa pubblica è opportuno specificare che la norma non da luogo alla possibilità di costituire nuovi enti statali e nuove società partecipate che operano nel settore turismo;
h) con riferimento all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), che ai sensi dell'articolo 58 svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, è necessaria l'adozione di un previsione che definisca e determini gli ambiti di intervento dell'Agenzia stessa, al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;
i) all'articolo 59, che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, è opportuno specificare che lo stesso sia partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico;
j) con riferimento alla promozione dell'eccellenza turistica italiana, occorre prevedere al comma 2 dell'articolo 60, nonché al comma 2 dell'articolo 61 e al comma 1 dell'articolo 64, il parere della Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui decreti che dettano le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero e dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, nonché sull'istituzione della Medaglia al merito del


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turismo per gli italiani all'estero. Si ritiene, inoltre, opportuno allargare ad un rappresentante delle regioni ad un rappresentante delle autonomie locali e alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative la partecipazione alle Commissioni appositamente costituite per l'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia e della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero;
k) all'articolo 69, in relazione all'istituzione dello sportello del turista, si ritiene che la gestione centralizzata di istanze, di richieste e di reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici possa comportare eccessive lungaggini burocratiche e disagi per gli utenti. È necessario quindi riconoscere la presenza di sportelli del turista promossi dalle regioni, le quali possono eventualmente delegarne la gestione alle province e agli enti locali. Si deve in ogni caso introdurre una previsione che salvaguardi le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei reclami. Si ritiene inoltre che la prevista procedure di gestione dei reclami non possa tutelare efficacemente il turista a causa della mancanza di idonee sanzioni contro gli operatori economici scorretti. È opportuno definire un adeguato sistema sanzionatorio, stabilito dall'amministrazione competente, nel caso in cui al termine del procedimento istruttorio sia accertata la fondatezza del reclamo.

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