Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIII Commissione permanente
(Agricoltura)
XIII Commissione

SOMMARIO

Martedì 15 marzo 2011


SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 ed abb. (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 261

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 265

Sui lavori della Commissione ... 266

XIII Commissione - Resoconto di martedì 15 marzo 2011


Pag. 261


SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Nuovo testo unificato C. 2854 ed abb.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla XIV Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la XIV Commissione ha chiesto di acquisire i pareri entro la giornata di oggi, per poter concludere entro la settimana, in quanto il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, ricorda che il nuovo testo unificato in esame disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11, che viene contestualmente abrogata.
Il testo in esame consta di 58 articoli, suddivisi in nove Capi.
Il Capo I (articoli 1 e 2) reca le disposizioni di carattere generale. In particolare, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento e l'articolo 2 modifica la composizione e la struttura del CIACE, ridenominato CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei), che ha il compito di coordinare la politica del Governo nel processo di formazione degli atti europei e di adempiere agli obblighi previsti nel provvedimento in esame.
Il Capo II (articoli da 3 a 14) raccoglie le disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alla fase ascendente, introducendo importanti innovazioni rispetto alla legge n. 11.
In particolare, l'articolo 3 prevede che il Governo debba costantemente informare il Parlamento dei temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede europea, illustrando, altresì, la posizione che


Pag. 262

intende assumere, tenendo, a tal fine, conto degli indirizzi formulati dalle stesse Camere.
L'articolo 4 specifica, poi, le modalità di partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, introducendo, rispetto all'attuale articolo 3, alcuni nuovi obblighi informativi del Governo. Infatti, una relazione illustrativa dovrà dar conto del rispetto del principio di attribuzione, delle prospettive negoziali nonché dell'impatto, anche finanziario, del progetto in esame.
L'articolo 5 conferma quanto previsto dall'attuale comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005, in ordine alla potestà delle Camere di formulare atti di indirizzo sui progetti normativi europei, prevedendo, secondo quanto già previsto dall'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, che il Governo è tenuto ad assicurare che la posizione dell'Italia sia coerente con tali indirizzi o, in caso contrario, a riferire tempestivamente agli organi parlamentari competenti.
L'articolo 6, sostituendo quanto previsto dall'articolo 4-quater della legge n. 11 del 2005, disciplina la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
L'articolo 7, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 11 del 2005, disciplina la riserva di esame parlamentare, prevedendo che tale riserva non operi automaticamente ogni volta le Camere abbiano iniziato l'esame di un progetto di atto, ma solo qualora ciò sia richiesto dalle stesse Camere.
L'articolo 8 costituisce un novum ed è volto a disciplinare, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, le procedure semplificate di modifica di norme dei trattati, prevedendo, in taluni casi (articolo 42, paragrafo 2 e 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea-TUE), l'adozione con legge delle decisioni assunte, attraverso presentazione di un disegno di legge recante approvazione delle stesse; in altri casi, la deliberazione positiva di entrambe le Camere, e, in altri ancora (articolo 48, paragrafo 7, TUE), la deliberazione delle Camere entro sei mesi.
L'articolo 9, anch'esso avente carattere innovativo, disciplina il cosiddetto meccanismo del «freno d'emergenza», prevedendo la trasmissione alle Camere delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del TUE e degli articoli 48, comma 2, 82, paragrafo 3 e 83, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE e la possibilità delle stesse di adottare atti di indirizzo vincolanti per il Governo.
L'articolo 10 riprende sostanzialmente quanto attualmente previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, in ordine alle relazioni annuali al Parlamento, confermando che entro il 31 dicembre il Governo deve presentare una relazione programmatica sulla partecipazione all'Unione europea e spostando dal 31 gennaio al 28 febbraio la relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento.
L'articolo 11 riprende quanto previsto dall'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, in merito all'informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.
L'articolo 12 ha carattere innovativo e prevede un controllo parlamentare sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia.
L'articolo 13 contiene disposizioni pressoché equivalenti a quelle contenute nell'articolo 15-ter della legge n. 11 del 2005 in merito alla relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea, innovando nella sola parte che prevede la trasmissione di tale relazione anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 14, anche esso avente carattere innovativo, disciplina la nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea, prevedendo che di tali decisioni ne siano informate le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Commissione per i rapporti con l'Unione europea.
Il Capo III (articoli da 15 a 19) reca disposizioni relative al coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, disciplinando le funzioni del Dipartimento per le


Pag. 263

politiche europee (articolo 15), del Comitato tecnico permanente per gli affari europei (articolo 16), della segreteria per gli affari europei (articolo 17), dei nuclei europei (articolo 18), che dovranno essere istituiti all'interno di ciascuna amministrazione per coordinare l'attività relativa alla partecipazione all'Unione europea, e degli esperti nazionali distaccati (articolo 19).
Il Capo IV reca norme relative alla partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.
In particolare, gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, che nelle politiche dell'Unione europea di interesse regionale sia convocata, anziché una volta all'anno, ogni quattro mesi, una sessione europea della Conferenza Stato-regioni, e due volte all'anno, anziché ogni anno, la sessione europea della Conferenza Stato-città e autonomie locali.
L'articolo 22 conferma sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 4-quater della legge n. 11 del 2005, prevedendo che qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo appone la riserva di esame sui progetti di atti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. Decorsi venti giorni il Governo può comunque procedere.
L'articolo 23 disciplina per la prima volta la possibilità per i Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire ai presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.
L'articolo 24 riproduce quanto già attualmente previsto dall'articolo 6 in materia di partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi europei.
L'articolo 25 modifica quanto attualmente previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 11 del 2005 in materia di nomina dei rappresentati italiani presso il Comitato delle regioni, in modo da adeguare la normativa interna alle novità previste dal Trattato di Lisbona, che non attribuisce più a ciascuno stato membro un numero preciso di componenti ma ne demanda la determinazione ad una decisione del Consiglio; a tal fine viene affidata ad un apposito DPCM la definizione dei criteri di ripartizione.
Il Capo V, relativo alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, si compone di un solo articolo (articolo 26) che riproduce quanto attualmente previsto dall'articolo 7 della legge n. 11 del 2005, salvo un riferimento più generale al coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive oltre che del CNEL.
Il Capo VI (articoli 27-38) è relativo all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
L'articolo 27 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee presenta al Parlamento il disegno di legge di delegazione europea. Tale provvedimento potrà contenere esclusivamente disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, per autorizzare il Governo a recepire in via regolamentare la normativa europea, per introdurre eventuali disposizioni sanzionatorie o per individuare i principi e criteri direttivi per l'esercizio della potestà legislativa regionale o, infine, per autorizzare il Governo ad emanare testi unici o disposizioni integrative o correttive (articolo 28). Nel caso in cui occorra inserire disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali, il Governo dovrà presentare un disegno di legge europea. L'articolo 35 prevede l'adozione di provvedimenti urgenti diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea necessari per far fronte ad obblighi europei qualora il termine per provvedervi è anteriore alla data di entrata in vigore dei provvedimenti prima richiamati.
Il Capo VII (articoli 39 e 40) detta norme in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia


Pag. 264

(articolo 39) ed il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni (articolo 40).
Il Capo VIII (articoli da 41 a 48) disciplina per la prima volta la materia degli aiuti di Stato.
Il Capo IX reca disposizioni transitorie e finali in materia di parità di trattamento (articolo 49), di Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea (articolo 50), lotta alle frodi contro l'Unione europea) (articolo 51), punti di contatto europei (articolo 52), competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri (articolo 53) norme transitorie (articolo 54), modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge (articolo 55), regioni a statuto speciale (articolo 56), disposizioni finanziarie (articolo 57), e abrogazioni e modificazioni (articolo 58).
Di particolare interesse per la Commissione Agricoltura, si possono segnalare le disposizioni sul diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 40, e le disposizioni sugli aiuti di Stato (articoli 41 e seguenti).
L'articolo 40, al fine di prevenire o porre termine alle procedure d'infrazione, prevede che le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottino ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Si prevede inoltre che lo Stato eserciti nei confronti dei soggetti che si rendano responsabili delle medesime violazioni i poteri sostitutivi necessari. Viene poi sancito che lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei medesimi soggetti indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni anche per gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo 40 disciplina infine le modalità per l'esercizio della rivalsa.
L'articolo 41, sugli aiuti di Stato, prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, curi il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea. A tal fine, l'articolo 42 impone alle amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. Si prevede inoltre che le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.
L'articolo 43, sul divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, dispone che nessuno possa beneficiare di aiuti di Stato se rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato devono pertanto verificare che i beneficiari non si trovino in tale situazione. L'articolo 44 disciplina, infine, le procedure di recupero, prevedendo che la riscossione degli importi sia effettuata da Equitalia.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, fa presente che il suo gruppo valuta favorevolmente il testo in esame.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ringraziare il relatore, in particolare per essersi


Pag. 265

soffermato sugli articoli di particolare interesse della Commissione Agricoltura, preannuncia che il suo gruppo giudica positivamente l'importante provvedimento in esame, che garantirà l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Carlo NOLA (IR), nell'esprimere la valutazione favorevole del suo gruppo sul testo in esame, ringrazia il relatore per il lavoro svolto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, manifesta l'apprezzamento per il testo trasmesso dalla XIV Commissione del suo gruppo, che ha attivamente partecipato alla sua elaborazione. Sottolinea in particolare che tale testo riconosce la centralità del Parlamento in materia e attribuisce importanti funzioni di coordinamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle quali dovrebbero peraltro prevedersi più adeguate risorse.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, propone conclusivamente di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, trasmessi dalla XIV Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV.
Fa presente infatti che l'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla fattispecie della diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra l'emendamento del Governo 1.5, per la parte di competenza della Commissione, ovvero per la proposta di sopprimere, dall'Allegato A, la direttiva 2009/106/CE, sui succhi di frutta. Illustra altresì l'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, relativo alla denominazione dei prodotti di cacao e cioccolato, l'articolo aggiuntivo del Governo 18.017, in materia di prodotti fitosanitari, l'articolo aggiuntivo del Governo 18.018, in materia di designazione degli aromi e l'articolo aggiuntivo 18.09, a sua firma, che riguarda l'introduzione di specie non autoctone, con particolare riferimento all'acquacoltura.
Al riguardo, propone di esprimere parere favorevole su tutti le proposte emendative trasmesse presentati. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione, volta ad invitare la Commissione di merito ad una verifica tecnica circa l'opportunità di ridurre a 24 mesi il termine di 36 mesi di cui al comma 2, per lo smaltimento delle scorte di prodotti di cioccolato etichettati con i termini non più consentiti.


Pag. 266

Paolo RUSSO, presidente, invita i gruppi a pronunciarsi circa il seguito dell'esame, ricordando che la Commissione dovrà in ogni caso esprimersi entro la giornata di domani.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene necessario rinviare il seguito dell'esame alla giornata di domani per i necessari approfondimenti.

Viviana BECCALOSSI (PdL) propone di convocare la Commissione prima dell'inizio della seduta di Assemblea di domani.

Paolo RUSSO, presidente, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, che sarà convocata trenta minuti prima dell'inizio della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Sui lavori della Commissione.

Marco CARRA (PD), a seguito di quanto riferito in Parlamento nella scorsa settimana dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in sede di interrogazioni a risposta immediata, chiede di convocare in audizione il dottor Paolo Gulinelli, Commissario straordinario per le quote latte.

Fabio RAINIERI (LNP) chiede di procedere all'audizione di Naturavi, come richiesto dalla medesima associazione.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che le richieste formulate saranno esaminate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15

Consulta resoconti
Consulta convocazioni