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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII Commissione

SOMMARIO

Martedì 12 aprile 2011


AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Erg Rivara Storage, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara ... 104

COMITATO RISTRETTO:

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci ... 104
ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) ... 110

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini e C. 4164 Mariani (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge n. 4217 e n. 4245) ... 105

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base) ... 107

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM( 2011 )15 definitivo (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 108
ALLEGATO 2 (Proposta di documento) ... 113

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 108

COMITATO RISTRETTO:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin ... 109

VIII Commissione - Resoconto di martedì 12 aprile 2011


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti di Erg Rivara Storage, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

Riqualificazione e recupero dei centri storici.
C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.


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SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.
C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini e C. 4164 Mariani.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge n. 4217 e n. 4245).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che in data 6 aprile scorso sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 4217 Dionisi ed altri, recante «Disposizioni concernenti il trasferimento della rete viaria statale e di quote di partecipazione al capitale della società Anas Spa alle regioni», e n. 4245 Stradella ed altri, recante «Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa, nonché in materia di ridefinizione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale».
Avverte che tali proposte di legge, vertendo su materia identica a quella delle proposte in titolo, devono intendersi abbinate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, ricorda anzitutto che le proposte di legge in esame hanno la finalità di modificare l'attuale sistema infrastrutturale stradale attraverso il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di realizzazione e gestione delle strade statali, incidendo in modo significativo sull'attuale attribuzione dei ruoli e delle funzioni spettanti in materia allo Stato, all'ANAS e alle regioni. Esprime, quindi, la contrarietà, in via generale, del Ministero delle infrastrutture sulla ridefinizione del sistema infrastrutturale, nel senso delineato dalle citate proposte di legge, tenuto conto dell'esigenza di garantire un livello omogeneo della mobilità stradale su tutto il territorio nazionale, anche rispetto ai livelli di sicurezza della circolazione stradale, considerata la diversa capacità finanziaria e di gestione delle varie regioni.
Segnala, inoltre, fra le maggiori criticità degli impianti normativi prospettati, da un lato, la mancanza di garanzia rispetto alla disponibilità da parte delle regioni delle risorse necessarie per la gestione delle strade esistenti e per i nuovi investimenti; dall'altro lato, la mancanza di garanzia, con il venir meno dell'unicità del concessionario su tutto il territorio nazionale e dei poteri statali di indirizzo e di controllo, in ordine all'omogeneità sul territorio nazionale delle prestazioni in materia di infrastrutture stradali. Ritiene, altresì, che non sia chiaro quali siano le modalità di gestione della rete autostradale attualmente affidata in concessione dall'ANAS, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto concedente.
Quanto all'esigenza di migliorare l'efficacia della gestione delle strade da parte dell'ANAS e di superare le criticità derivanti dalla sovrapposizione dei ruoli in capo all'ANAS di concessionaria, da un lato, e di concedente, dall'altro, evidenzia che sono in corso di valutazione alcune ipotesi di riordino generale dell'assetto societario dell'ANAS, sotto il profilo organizzativo e funzionale, volte ad ottimizzare l'espletamento delle attività e dei compiti di concessionaria ex lege dello Stato, nonché a superare le citate problematiche emerse in tema di conflitto di ruoli.

Raffaella MARIANI (PD), nel riservarsi di approfondire le questioni enunciate dal rappresentante del Governo, rileva, tuttavia, che non sia possibile eludere talune


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questioni di fondo, che sono alla base della proposta di legge presentata dai deputati del Partito Democratico, a partire da quelle relative alla disparità di condizioni normative e gestionali, che caratterizzano negativamente l'attuale situazione della rete delle infrastrutture stradali e autostradali italiane.
In tal senso, formula l'auspicio che la posizione espressa dal sottosegretario Giachino non sia da intendersi come una posizione di chiusura rispetto al contenuto articolato delle diverse proposte di legge in esame, ma, al contrario, che nel prosieguo della discussione e attraverso un approfondimento delle singole problematiche, sia possibile per il Governo superare l'orientamento contrario oggi manifestato su un piano generale.

Guido DUSSIN (LNP) ritiene che, ad un primo esame, la risposta fornita dal sottosegretario Giachino sembra riconducibile più ad un'impostazione tecnico-burcratica che ad una chiara scelta politica del Governo. Osserva, inoltre, che ferma restando l'opportunità di approfondire tutte le questioni affrontate nelle proposte di legge in esame, a partire da quella relativa all'assetto societario dell'ANAS, il Governo debba considerare con maggiore attenzione il dato politico rappresentato dall'avvenuta presentazione da parte di cinque diversi gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, di proposte di legge tutte fondate sull'esigenza di procedere alla riorganizzazione e ad una migliore ripartizione delle competenze fra lo Stato, l'ANAS e le regioni in materia di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che la posizione critica espressa oggi dal rappresentante del Governo sia da riferire al contenuto delle singole proposte di legge presentate. Ritiene quindi che, a fronte della predisposizione di un testo di sintesi delle citate proposte di legge redatto anche sulla base delle osservazioni critiche formulate dal sottosegretario Giachino, si possa pervenire ad un più avanzato punto di equilibrio che possa consentire al Governo di rivedere il giudizio negativo formulato in questa seduta. Osserva, del resto, che lo stesso rappresentante del Governo ha fatto riferimento all'esigenza di procedere ad una riorganizzazione dell'assetto societario dell'ANAS e che questa considerazione possa essere sicuramente posta a base di ogni discussione che affronti il tema della riorganizzazione dell'ANAS sotto i diversi profili, tecnico, organizzativo e funzionale. Al tempo stesso, ritiene che, proprio per mantenere livelli ottimali nello svolgimento su tutto il territorio nazionale delle attività e dei compiti attribuiti all'ANAS, sia necessario approfondire le problematiche che hanno portato alla presentazione delle proposte di legge in esame, evitando in questa fase giudizi tranchant. Invita pertanto il Governo, ferma restando la correttezza del ragionamento teso a mantenere la garanzia di un livello omogeneo della mobilità stradale su tutto il territorio nazionale, a svolgere una riflessione più approfondita sul fatto che già oggi si registra una certa disparità sul piano della qualità gestionale e dei servizi resi nei diversi compartimenti dell'ANAS. Auspica, per questo, che il Governo voglia attendere la predisposizione di un testo di sintesi delle proposte di legge in esame che, a suo avviso, potrebbe senz'altro contenere elementi in grado di ottenerne il consenso.

Armando DIONISI (UdC) critica la posizione espressa dal rappresentante del Governo che sembra improntata alla volontà di mantenere fermo l'attuale stato delle cose, che richiede invece una revisione al fine di un progressivo miglioramento del livello dei servizi resi dall'ANAS su tutto il territorio nazionale e di un maggiore coinvolgimento delle regioni nella gestione della rete stradale e autostradale italiana, anche alla luce dell'entrata in vigore della modifica del titolo V della Parte seconda della Costituzione.
Osserva, inoltre, come lo stesso rappresentante del Governo abbia riconosciuto che esiste un problema relativo al doppio


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ruolo esercitato dall'ANAS di concedente e di concessionario della rete stradale e autostradale e che l'esame delle proposte di legge in titolo è l'occasione anche per sciogliere questo nodo, senza alcuna volontà punitiva o intenzione di procedere allo «smembramento» dell'ANAS, ma solo con l'obiettivo di realizzare le condizioni di una migliore e più proficua collaborazione fra lo Stato, l'ANAS e le regioni.

Franco STRADELLA (PdL) nell'associarsi a quanto testé dichiarato dal collega Tommaso Foti, ritiene che la posizione espressa dal rappresentante del Governo possa essere valutata positivamente nel caso in cui sia possibile interpretarla come un invito a valutare con prudenza il contenuto delle proposte di legge in esame. Formula quindi l'auspicio che il Governo sia disposto a riconsiderare tale posizione nel prosieguo del dibattito, anche in considerazione del fatto che le proposte di legge in discussione vanno considerate non come strumento per rivoluzionare l'attuale assetto normativo e gestionale della rete stradale e autostradale del Paese, ma come la testimonianza della volontà delle forze parlamentari di procedere ad un approfondimento delle principali problematiche esistenti ed alla definizione, in sede legislativa, di risposte positive alle principali criticità del sistema. Al riguardo, coglie anzi l'occasione per segnalare la pericolosità di talune scelte recenti in tema di definizione delle tariffe autostradali, paventando il rischio concreto di effetti dirompenti al momento del rinnovo, ormai prossimo, di diverse concessioni, con la rinuncia di molti imprenditori a partecipare alle gare e ad attuare i programmati investimenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che riferirà al Ministro delle infrastrutture i contenuti del dibattito odierno, riservandosi di far conoscere nel prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo le eventuali, ulteriori, considerazioni.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.
C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre 2008.

Franco STRADELLA (PdL) illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato 1), che propone di adottare come testo base.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare - secondo quanto prospettato dal relatore - il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 169, 582, 583 e 1129, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, presidente, propone, in considerazione dell'inserimento del provvedimento in esame nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 27 aprile prossimo, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base, alle ore 20 di mercoledì 13 aprile, al fine di esaminarli nella seduta di giovedì 14 aprile.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.20.


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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.20.

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici.
COM(2011)15 definitivo.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, illustra la proposta di documento (vedi allegato 2) da trasmettere al Governo sul Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. Fa notare, inoltre, che tale proposta di documento potrà senz'altro arricchirsi sulla base delle ulteriori indicazioni e suggerimenti che i colleghi della Commissione e il Governo vorranno sottoporre nel prosieguo del dibattito.

Armando DIONISI (UdC), nel riservarsi di approfondire i contenuti della proposta di documento presentata dal relatore, confida che in essa abbiano trovato posto tutte le principali istanze e questioni emerse nel corso del dibattito e nel confronto avuto con i numerosi e qualificati soggetti auditi dalla Commissione.

Manuela LANZARIN (LNP) si riserva di far conoscere le eventuali osservazioni integrative o modificative della proposta di documento presentata dal relatore.

Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, replicando al collega Dionisi, fa presente che il documento presentato tiene conto di tutte le principali questioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 1439, C. 1782, C. 2445 e C. 1695 recante «Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale», come risultante dall'approvazione degli emendamenti.
Osserva, quindi, che l'intervento normativo in questione nasce dall'esigenza di garantire piena applicabilità in Italia alle norme contenute nello Statuto della Corte penale internazionale, la quale presuppone l'adeguamento dell'ordinamento interno al sistema di diritto penale sostanziale e processuale delineato dallo Statuto stesso. L'attuazione, da parte dell'ordinamento nazionale, della giurisdizione primaria che lo Statuto attribuisce agli Stati firmatari impone peraltro la predisposizione degli strumenti di diritto processuale penale idonei a garantire un'efficace cooperazione degli organi giurisdizionali interni con la Corte penale internazionale.


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Fa presente, poi, che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione competente, a seguito di una scelta condivisa da tutti i gruppi, ha convenuto di limitare il testo unificato esclusivamente alle norme di diritto processuale, rinviando alla fase di esame in Assemblea l'eventuale introduzione nel testo di una parte di diritto sostanziale, come previsto in alcune proposte di legge che in tale ambito facevano riferimento anche ad ipotesi delittuose di natura ambientale.
Rileva, altresì, che il testo in esame prevede, in particolare: l'obbligo di cooperazione dello Stato italiano con la Corte penale internazionale nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano; l'attribuzione in capo al Ministro della giustizia del ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale, spettando quindi al Ministro ricevere le relative richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati, trasmettendole al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma; la disciplina relativa all'applicazione della misura cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna; l'esecuzione nel territorio dello Stato italiano delle pene detentive pronunciate dalla Corte penale internazionale.
Ciò premesso, e considerata la natura esclusivamente processuale del testo trasmesso per il parere, che non rileva negli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.

VIII Commissione - Martedì 12 aprile 2011


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ALLEGATO 1

Riqualificazione e recupero dei centri storici (C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 7, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. I medesimi comuni possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali», con le modalità di cui al comma 5.
3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» consiste nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.
6. Nelle zone oggetto di interventi integrati ai sensi del comma 2 si applicano in favore dei soggetti privati le detrazioni


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fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti di spesa attualmente previsti dalla legislazione vigente, nonché tutte le ulteriori agevolazioni fiscali e incentivi eventualmente spettanti per interventi edilizi realizzati mediante l'utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili.
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, emana ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni assegnatari, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, del marchio di «borghi antichi d'Italia».
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
4. Per l'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 20 milioni di euro.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato mediante utilizzazione delle economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana e


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sviluppo sostenibile del territorio di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.


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ALLEGATO 2

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici COM(2011)15 definitivo.

PROPOSTA DI DOCUMENTO

La VIII Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (di seguito «Libro verde»);
premesso che:
sul Libro verde si è avviata una consultazione esterna - che si chiuderà il 18 aprile 2011 - finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in vista della revisione della disciplina europea degli appalti pubblici, e quindi delle direttive n. 17 (settori speciali) e n. 18 del 2004 (settori ordinari);
il metodo adottato anche in questa circostanza dalle istituzioni dell'Unione Europea appare particolarmente apprezzabile in quanto favorisce un preventivo e ampio confronto sulle diverse problematiche (di carattere giuridico, di efficienza amministrativa, economico e di regolazione del mercato per la tutela della concorrenza) che riguardano la materia degli appalti, attraverso una puntuale ricognizione dei problemi emersi con riferimento all'attuazione della normativa europea vigente e alla possibilità di apportare ad essa le correzioni e le integrazioni che risulteranno necessarie;
l'Unione europea riconosce al settore degli appalti pubblici un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, trattandosi di uno degli strumenti necessari per promuovere l'innovazione nelle imprese, per favorire la transizione verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche ambientali, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole medie imprese (PMI);
la revisione a livello europeo degli strumenti e dei metodi degli appalti pubblici sarebbe finalizzata ad adeguare tale settore alle evoluzioni del contesto politico, sociale ed economico, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, il rafforzamento della concorrenza, nonché un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell'ambiente, la maggiore efficienza energetica, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;
il Libro verde riconosce particolare rilevanza alla costruzione di un mercato europeo degli appalti capace di rendere più agevole l'accesso alle piccole e medie imprese, che rivestono un'importanza strategica nell'economia italiana e che hanno grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione;
il Libro verde considera importante coniugare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati con l'esigenza di trasparenza nelle gestione degli appalti pubblici per evitare prassi commerciali scorrette, conflitti di interessi, nonché favoritismi e corruzione;


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considerato che:
nell'ordinamento interno le direttive n. 17 e n. 18 del 2004 sono state recepite con il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, successivamente novellato da tre decreti legislativi correttivi;
il regolamento di attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, entrerà in vigore l'8 giugno 2011 (salve alcune eccezioni) e, pertanto, alcuni istituti introdotti in recepimento della normativa europea - quali ad esempio il dialogo competitivo, l'asta elettronica, l'accordo quadro - non sono ancora stati sufficientemente sperimentati a livello nazionale;
l'esame del Libro verde ha rappresentato una importante occasione per avviare un utile confronto tra la Commissione e i soggetti istituzionali ed economici impegnati nel settore degli appalti pubblici, al fine di individuare gli elementi di criticità del sistema italiano, e quindi di indirizzare, alla luce di tali criticità, l'attività di negoziato del Governo per le modifiche della normativa europea di riferimento,
dal richiamato confronto è emersa la peculiarità del mercato degli appalti pubblici in Italia contraddistinto dall'eccessiva frammentazione sotto il profilo degli attori, dalla rigidità della regolazione e da un elevato contenzioso;
durante il confronto è stato da più parti rilevato come la prospettiva di una modifica della disciplina a livello europeo del settore degli appalti pubblici debba comunque coniugarsi, da una parte, con l'esigenza di garantire a livello nazionale un quadro coerente e ordinato di regole certe e stabili per gli operatori del settore, e dall'altra, con la necessità di evitare una eccessiva regolamentazione in fase di recepimento nazionale (c.d. gold plating),

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA
sottolineando, in relazione alla posizione da assumere per la definizione di proposte normative europee, l'esigenza di promuovere interventi che contribuiscano a risolvere talune criticità del sistema degli appalti in Italia, e quindi volti a:
a) con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici:
a innalzare le soglie di rilevanza comunitaria, valutando l'opportunità di prevedere forme di pubblicità semplificate in relazione agli appalti «sottosoglia» di importo tale da generare un interesse transfrontaliero, e cercando comunque di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di garantire la massima concorrenza tra gli operatori comunitari;
a circoscrivere la sezione degli «appalti esclusi», alla luce degli impegni internazionali dell'Unione Europea;
b) con riferimento al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici:
perseguire l'obiettivo di una migliore qualità dei progetti, già nella fase preliminare, presupposto indispensabile per una accurata valutazione della loro fattibilità; favorire una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzando tutti gli strumenti già a disposizione, con particolare riguardo alla promozione di forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti e tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e della localizzazione territoriale dell'opera da realizzare, in modo da consentire alle stazioni appaltanti non strutturate di delegare le funzioni amministrative di committenti ad amministrazioni più organizzate;
prevedere l'estensione anche ai settori ordinari - quantomeno con riferimento a specifiche categorie di lavori aventi caratteristiche omogenee e ripetitive


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- del ricorso ai sistemi di qualificazione tipici dei settori speciali, con la predisposizione da parte delle diverse amministrazioni aggiudicatrici di elenchi di operatori economici aventi requisiti rispondenti a specifici criteri oggettivi, nell'ambito dei quali procedere all'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento, senza preventiva pubblicazione del bando di gara;
prevedere l'estensione dell'utilizzo, come mezzo di pubblicità, dell'avviso periodico indicativo che l'amministrazione aggiudicatrice intende indire nel corso dell'anno mediante procedura ristretta o negoziata senza previo bando, negli appalti di forniture, servizi o lavori caratterizzati dall'omogeneità della prestazione o dei prodotti richiesti;
prevedere - ferma restando la tutela della concorrenza, della parità di trattamento e di non discriminazione tra le imprese e con le necessarie garanzie in ordine alle condizioni economiche al fine di preservare l'efficienza della spesa pubblica - l'ampliamento delle possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione del bando negli appalti più complessi;
prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previo innalzamento della soglia a 1,5 milioni di euro e ampliamento del numero delle imprese invitate, nonchè previa adozione del criterio della rotazione delle imprese e della pubblicazione ex post degli atti della procedura;
introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare, in relazione ai singoli lavori pubblici, l'affidabilità delle imprese, anche prevedendo meccanismi premiali, quali il rispetto delle precedenti esecuzioni di lavori pubblici, la mancata presentazione di eccezioni e riserve ovvero di eccessivi ribassi in precedenti lavori;
limitare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, prevedendone comunque il ricorso nel caso di appalti di importo non elevato, e privilegiare quindi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare la qualità, non solo finanziaria, ma anche tecnica, progettuale dell'offerta, nonché elementi legati alla valenza ambientale, sociale dell'offerta medesima;
prevedere la possibilità di verifica del possesso dei requisiti di selezione solo nei confronti del soggetto aggiudicatario, quanto meno in presenza di un sistema di qualificazione che riconosca in capo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di ricorrere ad elenchi di operatori economici di comprovata idoneità;
c) con riferimento all'accessibilità al mercato europeo degli appalti:
sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, senza comunque determinare condizioni suscettibili di pregiudicare le economie di scala potenzialmente conseguibili, prevedendo la possibilità di: 1) introdurre meccanismi di aggregazione nella partecipazione alle gare di appalto; 2) suddividere il progetto in lotti funzionali; 3) consentire agli operatori di autocertificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare, escludendo in ogni caso la possibilità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di richiedere documentazione amministrativa reperibile presso altre amministrazioni;
d) con riferimento all'uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide:
incentivare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali, e quindi i cosiddetti «appalti verdi», attraverso la previsione di criteri di selezione delle offerte che facciano riferimento a tali obiettivi con particolare riguardo agli obiettivi dell'innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici;


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e) con riferimento alla garanzia di procedure corrette :
prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nonché di fenomeni di corruzione e di conflitti di interesse, attraverso la revisione delle cause di esclusione del candidato o dell'offerente, l'introduzione di una definizione comune di conflitto di interesse fino a prevedere forme efficaci di scambio delle informazioni tra gli Stati membri concernenti ipotesi di corruzione e un sistema informatico per la notifica delle frodi.

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