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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Martedì 12 aprile 2011


SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A Governo, approvato dal Senato (Rinvio del seguito dell'esame) ... 128
ALLEGATO 1 (Emendamenti) ... 132

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 129

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM( 2011 )15 def. (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 131
ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore) ... 140

XIV Commissione - Resoconto di martedì 12 aprile 2011


Pag. 128

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta del 6 marzo 2011 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge comunitaria per il 2010 (C. 4059-A). Nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 7 aprile si è quindi stabilito - come peraltro indicato dal relatore in Assemblea - che oggetto di approfondimento siano esclusivamente gli articoli 13 e 21, già accantonati in sede di Comitato dei nove. A tal fine, gli emendamenti già presentati nel corso dell'esame in Assemblea, e riferiti agli articoli 13 e 21, si intendono ripresentati in XIV Commissione e sono stati trasmessi rispettivamente, per il parere di competenza, alle Commissioni IX (Trasporti) e VI (Finanze), insieme ai due nuovi emendamenti 13.100 del Relatore e 21.100 Mariani.
Il Relatore ha inoltre presentato alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni


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formulate dalla V Commissione Bilancio ex articolo 81, quarto Comma, della Costituzione.
Il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
Avverte infine che la VI Commissione Finanze ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21 e che questi non saranno dunque posti in votazione; la IX Commissione Trasporti non si è invece ancora espressa sugli emendamenti riferiti all'articolo 13 e ritiene pertanto opportuno rinviare ad altra seduta il punto all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.
C. 4143 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Il provvedimento si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ricordo che la Convenzione consente alle Parti - Stati membri del Consiglio d'Europa e paesi membri dell'OCSE - di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa in materia fiscale che può realizzarsi in tutte le forme, dallo scambio di informazioni tra le Parti all'assistenza e al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale internazionale. Inoltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo, che consente una partecipazione limitata solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo per certi tipi di imposte.
Il Protocollo in esame si è reso necessario al fine di allineare la Convenzione del 1988 allo standard dell'OCSE attualmente in uso in materia di trasparenza e di scambio delle informazioni. Esso si compone di un Preambolo e di dieci articoli.
In particolare, l'articolo I modifica il Preambolo della Convenzione del 1988 nel senso di esprimere la convinzione che gli Stati debbano adottare provvedimenti, o fornire informazioni, tenendo conto delle necessità di tutela della riservatezza e precisando che, atteso lo sviluppo di un nuovo ambiente di cooperazione internazionale, è auspicabile la disponibilità di uno strumento multilaterale che consenta al più ampio numero di Stati di trarne beneficio, applicando nel contempo i più


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elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità.
L'articolo II precisa che le Parti si scambiano tutte le informazioni relative alle imposte oggetto della Convenzione e che ciascuna di esse, in conformità alla propria legislazione nazionale, può informare il proprio residente o nazionale prima della trasmissione di informazioni che lo riguardino.
L'articolo III precisa il livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni, introducendo nel contempo la previsione che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo di fornire assistenza amministrativa se la Parte richiedente non ha perseguito tutte le misure ragionevoli disponibili ai sensi della propria legislazione o prassi.
Gli articoli IV, V e VI del Protocollo intervengono specificamente ad adeguare il testo della Convenzione del 1988 allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni. In particolare, l'articolo V, che sostituisce l'articolo 21 della Convenzione del 1988, prevede, come riassunto nella relazione illustrativa, che il segreto bancario e il requisito dell'interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali.
L'articolo VII interviene a definire il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell'Unione europea: la norma, infatti, prevede espressamente che le Parti che sono Stati membri dell'Unione europea possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.
Con l'articolo VIII si consente l'adesione alla Convenzione anche agli Stati che non sono membri dell'OCSE né del Consiglio d'Europa: è prevista un'apposita procedura in tale senso che richiede, al momento necessario, l'espressione di un parere favorevole all'adesione di uno Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione.
L'articolo IX stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione e la ratifica, accettazione e approvazione cui è soggetto deve seguire o avvenire contemporaneamente a quella della Convenzione del 1988. L'entrata in vigore del Protocollo è stabilita per il primo giorno del mese successivo al trimestre trascorso dopo la ratifica da parte di cinque Parti contraenti della Convenzione
L'articolo X, infine, individua i compiti attribuiti al Depositario.
Nell'analisi tecnico-normativa del provvedimento si specifica che, quanto all'impatto del Protocollo sull'ordinamento dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e Parti della Convenzione, come previsto dall'articolo VII del Protocollo, possano applicare, nelle reciproche relazioni, le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell'Unione europea.
Si riserva di presentare al termine del dibattito un parere sul provvedimento in esame che, alla luce degli elementi esposti, non sembra porre alcun problema di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra sedute.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 aprile 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.


Pag. 131

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra sedute.

La seduta termina alle 14.50.

XIV Commissione - Martedì 12 aprile 2011


Pag. 132

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010.
C. 4059-A Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI
ART. 13.

Sopprimere il comma 3.
13. 50. Calabria.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
13. 100. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, e n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, che individuano 25 reti televisive nazionali terrestri, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di operatori nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di operatori nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
13. 52. Calabria.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,».
13. 54. Cimadoro, Piffari, Monai.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:
0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino


Pag. 133

né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera a), sostituire la parole: di accesso al mercato con le seguenti: dei diritti di accesso;
lettera q), sostituire le parole: nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: ed aggiornamento, coerentemente con il criterio di cui alla lettera 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore.
13. 16. Monai, Porcino, Borghesi, Cimadoro, Piffari.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:
0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sostituire le parole: nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: ed aggiornamento, coerentemente con il criterio di cui alla lettera 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore.
13. 51. Porcino, Monai, Borghesi, Cimadoro, Piffari.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:
0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni.
13. 17. Buttiglione.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: dello spettro radio fino alla fine della lettera con le seguenti: a livello comunitario dello spettro radio, senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione.
13. 55. Monai, Cimadoro, Piffari.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguente:
d-bis) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga con l'obiettivo di assicurare un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno.
13. 53. Cambursano, Messina, Monai.

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: dei portatori di esigenze sociali particolari aggiungere le seguenti: , per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione.
13. 56. Piffari, Cimadoro, Porcino.


Pag. 134

Al comma 4, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) rafforzamento della libertà dell'utente, affinché possa gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati attraverso le opzioni fornite dai sistemi di navigazione o da altre applicazioni.
13. 57. Monai, Cimadoro, Piffari.

ART. 16.

Al comma 5, capoverso 1, sostituire le parole: «della finanza pubblica» con le seguenti: «del bilancio dello Stato».
16. 100. Il Relatore.

ART. 18.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2011 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2,45 milioni di euro per l'anno 2011, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».
18. 100. Il Relatore.

ART. 21.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;


Pag. 135


b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) la previsione di un equo indennizzo relativo agli investimenti effettuati dal concessionario uscente, da parte del concessionario subentrante, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
21. 2. Marchioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) la previsione di un equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
*21. 5. Mariani, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26


Pag. 136

febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) la previsione di un equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
*21. 50. Ciccanti, Scanderebech, Poli, Bosi, Mondello, Nunzio Francesco Testa, Ria, Ruggeri, Naro, Mereu.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riorganizzazione, il coordinamento, la semplificazione in un unico testo organico della legislazione relativa alle concessioni demaniali specificamente rilasciate a fini turistico-ricreativi e a scopo di tutela del paesaggio e della sicurezza nella fruzione del mare, delle spiagge e degli arenili oltre che dell'integrità dell'ambiente marittimo quali funzioni e finalità di pubblico interesse attribuite in via sussidiaria ai concessionari ex articolo 118, comma 4, della Costituzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento e attribuzione ad ogni concessionario dei compiti, poteri e doveri di polizia, tutela e conservazione ambientale e delle acque del mare, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, e dei doveri e compiti di tutela e conservazione del paesaggio marittimo tipico delle località, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
b) riconoscimento e attribuzione ad ogni concessionario dei compiti e doveri di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza della balneazione turistica e ricreativa, anche ai fini di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni;
c) riconoscimento del valore della continuità e della regolarità dell'esercizio delle funzioni e finalità di pubblico interesse


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garantite da ciascun concessionario, tramite autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui ai punti a) e b) rilasciata nominativamente alla ditta, associazione, impresa, consorzio o società e trasferibile solo previa verifica della permanenza dei necessari requisiti;
d) previsione del presupposto rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti a) e b), a tempo indeterminato, da parte delle competenti autorità amministrative e di polizia, con verifica triennale della permanenza dei necessari requisiti, a pena di decadenza dalle autorizzazioni e, dunque, dalla concessione demaniale;
e) previsione tassativa ed espressa dei casi di revoca e di decadenza del concessionario dal titolo concessorio e di uno statuto dei requisiti soggettivi del concessionario, ivi compresa l'assenza di pendenze fiscali non regolarizzate dell'azienda concessionaria, e l'assenza di pendenze e condanne penali;
f) previsione di una disciplina organica delle definizioni, dei titoli, dei procedimenti e delle facoltà di costruzione di beni immobili sul demanio marittimo turistico-ricreativo, con espressa definizione delle classi e categorie delle costruzioni ai fini dell'applicazione dei canoni concessori previsti con e stabiliti con legge e ai fini dell'acquisizione delle costruzioni anzidette da parte dell'ente proprietario all'elenco dei propri beni in caso di revoca, decadenza o scadenza;
g) previsione della facoltà, per l'ente proprietario, di prevedere eccezionalmente un termine di durata del titolo concessorio:
in caso di motivate e improrogabili esigenze di pubblico interesse;
per un periodo temporale di validità del titolo non inferiore a 30 anni;
h) previsione di alienazione del bene marittimo oggetto di concessione che, per natura e funzione, sia escluso dalla categoria dei beni demaniali e che, previo apposito provvedimento di sottrazione dello stesso alla pubblica funzione, potrà essere alienato con obbligo di previsione di una clausola di opzione per il concessionario.
i) previsione, nei casi di revoca o decadenza ovvero scadenza del titolo concessorio:
della indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo concessionario, che escluda gli importi economici dal novero degli elementi passibili di valutazione nelle offerte progettuali;
del pieno indennizzo del concessionario revocato, decaduto o scaduto con un importo corrispondente al valore delle opere legittimamente compiute e gli investimenti autorizzati ed eseguiti sulla superficie della concessione che non siano stati ammortizzati e remunerati alla data di revoca, decadenza o scadenza del titolo, ovvero, laddove sulla superficie della concessione insista un'azienda turistico-ricreativa, con un importo corrispondente al valore commerciale dell'azienda, comprensivo dell'avviamento, dimostrato con perizia asseverata da iscritto ODCEC.

5. Il Governo è, altresì, delegato alla delegificazione della normativa del settore e alla emanazione di decreti correttivi entro un termine massimo di due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo emanato in esecuzione della delega di cui al comma 4.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le parole: , nonché delega al Governo in materia di speciali concessioni demaniali.
21. 100. Mariani, Gozi, Fontanelli, Realacci, Margiotta, Bratti, Vannucci, Fluvi.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la facoltà di rinegoziazione del titolo concessorio, per la durata massima prevista dalla legge, con esclusione delle procedure concorsuali per le concessioni esistenti con aziende turistiche, a fronte di investimenti economici pendenti o da realizzare, finalizzati, oltre che alla realizzazione del rispondente interesse pubblico anche alla preservazione ed al consolidamento delle identità storico-locali;
b) tutelare il principio del legittimo affidamento derivante dalla certezza del diritto, prevedendo l'esclusione dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno recepita dal decreto legislativo n. 59 del 2010, delle esistenti concessioni demaniali marittime con aziende turistiche ivi insistenti, in virtù dello sviluppo conseguito in ottemperanza delle leggi, dei regolamenti e della pianificazione territoriale ed in quanto soggetti investiti anche di una funzione di controllo e di tutela del bene demaniale affidato e di sicurezza nei confronti degli utenti.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali.
21. 51. Ciccanti, Scanderebech, Poli, Bosi, Mondello, Nunzio Francesco Testa, Ria, Ruggeri, Naro, Mereu.

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, senza oneri aggiuntivi» fino a: «normativa vigente,».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. Dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
25. 100. Il Relatore.

ART. 29.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
29. 100. Il Relatore.


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ART. 31.

Al comma 6, dopo le parole: «rischi ambientali» aggiungere le seguenti: «predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
31. 100. Il Relatore.

ART. 39.

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,» con le seguenti: «valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,».
39. 100. Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici COM(2011)15 def.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato il «Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici» (COM(2011)15 def.);
apprezzato il lavoro compiuto volto a effettuare una ricognizione complessiva e organica sui diversi aspetti che riguardano la normativa a livello europeo vigente in materia e i margini per eventuali integrazioni o modifiche;
rilevato che il metodo adottato anche in questa occasione dalle Istituzioni dell'UE consente di affrontare questioni complesse e di suscitare sulle stesse un largo confronto attraverso il quale acquisire utili elementi di valutazione da parte delle istituzioni pubbliche e degli operatori del mercato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si valutino con particolare attenzione le proposte avanzate nel documento volte a semplificare alcune procedure e a ridimensionare gli adempimenti e gli oneri burocratici non soltanto a carico delle imprese ma anche delle stesse stazioni appaltanti, specie quando si tratta di enti di minore dimensioni;
b) si considerino le potenzialità degli appalti ai fini dell'attuazione della strategia Europa 2020, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione, il rispetto dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

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