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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto delle Commissioni riunite
V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione)
Commissioni Riunite V e VII

SOMMARIO

Mercoledì 4 maggio 2011


SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 15

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 21
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) ... 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissioni Riunite V e VII - Resoconto di mercoledì 4 maggio 2011


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che sono state presentate 120 proposte emendative e che si riserva di comunicare successivamente le relative valutazioni di ammissibilità.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiamando il proprio intervento in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII, chiede se siano state trasmesse l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione e se la loro eventuale mancanza pregiudica la possibilità di iniziare l'esame del provvedimento.


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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che tali documenti saranno a disposizione delle Commissioni in una prossima seduta.

Antonio BORGHESI (IdV), in via preliminare, osserva che ai fini dell'esame del provvedimento si rende necessaria l'acquisizione di elementi informativi ulteriori, riferiti in particolare ai profili di competenza della Commissione bilancio. A tale riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe fornire puntuali chiarimenti in ordine agli effetti delle disposizioni dell'articolo 1, il quale prevede il ricorso con finalità di copertura finanziaria all'incremento dell'accisa sui carburanti, ricordando che in passato l'Esecutivo aveva espresso un parere contrario a tale modalità di copertura, evidenziando come essa fosse suscettibile di determinare effetti inflazionistici, con evidenti ricadute negative sull'andamento dell'economia. Rileva, tuttavia, che la relazione tecnica allegata al provvedimento non contiene alcuna indicazione con riferimento a tali effetti e chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire puntuale documentazione in materia, anche al fine di preservare la ragionevolezza delle decisioni e, quindi, l'autorevolezza della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che il rappresentante del Governo potrà fornire i chiarimenti richiesti in sede di replica.

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente di avere presentato una proposta emendativa relativa alle calamità naturali recentemente occorse nelle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata. In particolare, chiede al Governo quanto possa aumentare il prelievo fiscale sui carburanti, atteso che il livello attuale è già particolarmente elevato. Ricorda che con il recente decreto-legge in materia di proroga di termini, si è stabilito che le regioni facessero fronte ai danni causati da calamità naturali in primo luogo attraverso un aumento delle addizionali e, in caso di insufficienza del gettito, intervenisse lo Stato, attraverso il Fondo della protezione civile, con un aumento delle accise sui carburanti. Osserva come tali disposizioni ledano la competitività del sistema e le ritiene comunque inadeguate a fronteggiare emergenze di ampia portata. Ritiene pertanto preferibile una deroga al patto di stabilità che consenta agli enti che dispongono di risorse di potere effettuare spese a valere sulle medesime e a quelli che non dispongono di fondi propri di poter contrarre prestiti per fare fronte alle emergenze. Pur comprendendo che il provvedimento in esame potrebbe non essere la sede più adeguata per affrontare il problema, sottolinea l'importanza di cominciare a sollevare la questione. Richiama quindi le altre proposte emendative a sua prima firma, ricordando che esse sono volte, rispettivamente, a prevedere che l'adozione della Strategia energetica nazionale avvenga entro 60 giorni e non entro un anno come attualmente previsto dal testo, attesa l'urgenza del provvedimento, e a sottoporre a parere vincolante delle Camere il decreto di cui all'articolo 7 del provvedimento, relativo alla definizione dei requisiti delle società che potranno essere acquisite dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione del numero degli iscritti, fa presente che gli interventi dovranno essere contenuti entro limiti temporali compatibili con la decisione, assunta in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII, di concludere l'esame del provvedimento entro la giornata odierna.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara la propria contrarietà in ordine all'orientamento testé espresso dalla presidenza.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) osserva innanzitutto come il provvedimento in esame possa essere definito un inno al conflitto di interessi. Invita quindi a riflettere sull'articolo 5 che mira a rinviare il referendum sul nucleare, osservando come la norma metta in atto in realtà solo


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un trucco indecente, in spregio alla correttezza istituzionale. Ricorda infatti che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha ammesso che l'articolo 5 ha l'esclusiva funzione di evitare il rischio referendario e non di favorire lo sviluppo delle energie alternative. Nei fatti, il Presidente del Consiglio ha fornito un'interpretazione autentica della predetta norma che contrasta con le motivazioni che della stessa danno gli atti che accompagnano il decreto-legge in discussione. Ricorda, fra l'altro, che i comitati referendari sono protetti a livello costituzionale, dopo la raccolta delle firme, e andrebbero quindi tutelati adeguatamente nelle rispettive prerogative. Con riguardo, poi, alle norme del provvedimento concernenti la cultura, rileva come vi sia stato un impegno comune tra i gruppi di maggioranza e opposizione per ottenere un rifinanziamento del settore, al fine di consentire la sopravvivenza di molte istituzioni culturali che altrimenti sarebbero state seriamente penalizzate dai tagli alle risorse finanziarie decisi in precedenza dallo stesso Governo. Osserva, tuttavia, come le risorse destinate alla cultura dal provvedimento in esame siano finanziate con un aumento delle accise sulla benzina, poiché non si è voluto intervenire, ad esempio, con una tassa di scopo sul fatturato dei grandi gruppi radiotelevisivi, come invece è prassi in altri grandi Paesi occidentali. Con riguardo alla norma recata dall'articolo 4, ritiene infine particolarmente dannosa la sottrazione di capacità trasmissiva delle emittenti locali a favore di quelle nazionali, facendo così venir meno le potenzialità di un dibattito democratico sul territorio. Invita, quindi, a stralciare alcune parti del provvedimento che, per le ragioni predette, considera estremamente negative.

Ermete REALACCI (PD), pur rilevando che il provvedimento in esame presenta numerosi aspetti interessanti,fa presente che nel proprio intervento si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge. A tale riguardo, ricorda come il Partito Democratico avesse espresso la propria contrarietà al ritorno all'energia nucleare ben prima dell'incidente nella centrale di Fukushima, ritenendo erronea tale scelta sul piano strategico, anche in ragione dei costi connessi a tale opzione di approvvigionamento energetico. In questo contesto, pur prendendo atto di quanto dichiarato dal Ministro Tremonti sui costi sostenuti dagli altri Paesi per lo smaltimento delle scorie e per il decommissioning degli impianti obsoleti, osserva che molti Paesi europei hanno scelto di rinunciare all'energia nucleare non tanto per effetto di pronunce referendarie, ma a causa dei rilevanti costi di tale forma di energia. Diversamente da quanto avviene in Francia e Italia, infatti, nella grande maggioranza degli altri Paesi i costi sono sostenuti dagli operatori privati e non trasferiti sui cittadini e le imprese. In ogni caso, sottolinea come non sempre la paura sia una cattiva consigliera e, quindi, sia opportuno un impegno a riconsiderare in modo serio la politica energetica del nostro Paese. Ricorda, in proposito, come già nei prossimi giorni, in coincidenza con le prossime elezioni amministrative, avrà luogo un referendum consultivo popolare regionale riguardante l'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive, mentre il Governo stia cercando di vanificare il quesito referendario nazionale, anche al fine di rendere più difficile il raggiungimento del quorum sul quesito relativo al legittimo impedimento. Nel sottolineare come in questa ottica si debba valutare anche la sostanziale assenza di informazioni relative alle consultazioni referendarie nella televisione pubblica, rileva come sia indecoroso perpetrare un inganno ai danni dei cittadini attraverso una disposizione ambigua che al comma 1 e al comma 8 sembra confermare quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alla ripresa del programma di produzione dell'energia nucleare, mentre gli altri commi si muovo in direzione contraria abrogando le disposizioni vigenti in materia. In questo contesto, ritiene che il Governo dovrebbe fare chiarezza, precisando se si intenda effettivamente fare un


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passo indietro - e, in questo caso, andrebbe disposta l'abrogazione dei commi 1 e 8 dell'articolo 5, come previsto dalle proposte emendative presentate dal Partito Democratico - ovvero ingannare gli elettori. In proposito, osserva che anche gli organismi e le aziende interessate abbiano rivisto le proprie strategie di comunicazione dopo il recente incidente nucleare giapponese, cancellando il convegno dal titolo «È possibile una nuova Chernobyl?» e facendo scomparire le immagini di centrali nucleari dalle campagne pubblicitarie.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) stigmatizza che il decreto-legge oggetto della discussione venga denominato «decreto cultura», rilevando come di norme sulla cultura ne contenga ben poche, limitandosi la materia a soli due articoli. Al riguardo, sottolinea invece che i provvedimenti più significativi, contenuti nell'articolato del decreto-legge, riguardano altre materie, come l'energia nucleare e le competenze ulteriori da assegnare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Rileva quindi che il provvedimento rimedia solo parzialmente allo «scempio» operato dal Governo con i tagli indiscriminati applicati a tutto il mondo della cultura. Proprio per tale motivo non si dichiara completamente soddisfatta circa il disposto reintegro del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per complessivi 149 milioni. Evidenzia infatti al proposito che tale reintegro, sì importante, è però dovuto essenzialmente alle forti e unitarie sollecitazioni che tutto il mondo della cultura ha costantemente avanzato nei confronti delle Istituzioni. Ricorda, al riguardo, che è stata condotta una battaglia lunga e condivisa per contrastare tagli governativi che erano arrivati al 36,6 per cento delle risorse complessive. Tale ridimensionamento voluto dal Governo avrebbe avuto come conseguenza la chiusura di larga parte delle produzioni cinematografiche, teatrali, musicali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti, di tutto lo spettacolo dal vivo.
Aggiunge quindi che ci sarebbe necessità, rispetto ad un mero reintegro delle risorse finanziarie, di ben altro strumento normativo, un provvedimento-quadro volto alla sistematizzazione di tutto il settore dello spettacolo dal vivo, provvedimento al quale la Commissione cultura ha lungamente lavorato in maniera condivisa. Rileva, al riguardo, come la necessità di tale provvedimento-quadro sia testimoniata anche dai dati relativi alla ripartizione dei fondi del FUS tra i vari settori, ripartizione che ancora appare sbilanciata e sperequata. Ricorda quindi che la legge 29 giugno 2010, n. 100 avrebbe bisogno di forte sostegno finanziario, ai fini di una vera stabilizzazione del comparto. Rammenta in proposito gli ordini del giorno sulla defiscalizzazione per gli investimenti privati nel settore, presentati nel corso della discussione sulla legge, di cui non si è tenuto affatto conto. Ritiene infatti che sia molto grave non liberare le grandi potenzialità insite nell'intervento privato che procede congiuntamente con gli incentivi pubblici. Aggiunge in proposito che i dati forniti da Federculture evidenziano proprio come il privato è sollecitato a intervenire solo in presenza di un forte intervento pubblico. Sottolinea inoltre che il mercato non può essere l'unico parametro di valutazione per il mondo della cultura; per tale motivo denuncia la sua profonda insoddisfazione per un reintegro delle risorse finanziarie che non tiene conto di un fabbisogno in realtà molto più elevato. Ritiene, dunque, improcrastinabile l'approvazione della proposta di legge-quadro sullo spettacolo dal vivo all'esame della Commissione cultura. A tal proposito, ricorda che nell'ambito del complesso delle norme in materia di federalismo fiscale non è presente nulla che riguardi la cultura, citata nel solo Codice delle autonomie locali, mentre la recente sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 21 aprile 2011, ha ribadito il concetto, presente nella proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, che per il settore cultura vi è bisogno di una compartecipazione di competenza tra Stato e regioni. Rileva quindi che non vi è traccia di ciò nel decreto del Governo, mentre l'Italia - che dispone di tanta parte del patrimonio


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artistico e storico mondiale, ed è un'eccellenza europea per il suo sistema museale e archeologico - continua ad investire cifre irrisorie per la conservazione e la tutela di tale patrimonio.
Ritiene infine che l'aumento delle accise sulla benzina per finanziare la cultura rappresenti ancora una volta una tassazione indiretta dei cittadini italiani, tassazione non dichiarata dal Governo, mentre sarebbe stato possibile studiare altre soluzioni per consentire alle piccole e medie imprese a pagare di meno.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita l'onorevole De Biasi a concludere il suo intervento.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, ritiene di avere il diritto di intervenire compiutamente, ancor più in quanto rappresentante di un gruppo di minoranza. Nel merito, ricorda quindi che sono più le piccole e medie imprese taglieggiate dal provvedimento sulle accise della benzina, che quelle culturali che avranno un giovamento. Per ciò che concerne la vicenda di Pompei, parzialmente oggetto del testo in esame, ritiene che si possa senz'altro parlare del «gioco delle tre carte». Sottolinea, infatti, che si mette mano ad un dramma di rilevanza mondiale con provvedimenti dai profili molto preoccupanti sia sul versante del personale che si vuole mettere in campo, sia per gli aspetti urbanistici e di tutela del paesaggio. Evidenzia quindi come vi sia un'indubbia necessità di personale, ritenendo pertanto utile riaprire le graduatorie per le assunzioni. Sottolinea tuttavia che si tratta di graduatorie vecchie di anni e che comunque è necessario far ripartire concorsi nazionali ai fini dell'assunzione di personale di professionalità specializzata - anche in archeologia - maggiormente aggiornato. Rammenta, infine, la questione dell'ALES S.p.A., a cui dal testo in esame è affidata la realizzazione dei lavori previsti. A tal proposito, ricorda che l'ALES S.p.A. dal 2009 è passata al Ministero per i beni e le attività culturali e che la società è composta da lavoratori socialmente utili, quindi appartenenti ad un certo profilo che non ritiene possa essere adatto alla realizzazione e al coordinamento di lavori archeologici di alta specializzazione necessari alla conservazione del sito di Pompei. Sottolinea altresì che occorrerebbe l'assunzione di archeologi specializzati, essendo altrimenti possibile che anche soggetti con profili professionali non specialistici possano concorrere alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico di Pompei.
Sempre con riguardo all'area archeologica di Pompei, in particolare per ciò che riguarda il comma 6 dell'articolo 2, ritiene che si possa parlare di una sovrapposizione di norme che non delegificano e non fanno chiarezza. Stigmatizza il fatto, in particolare, che terreni esterni al perimetro delle aree archeologiche possano non essere soggetti al rispetto delle leggi urbanistiche e di tutela del paesaggio. Ritiene che su tale punto sia necessario un approfondimento al quale si potrà tranquillamente accedere, avendo finora il Governo dimostrato che non vi è urgenza di intervenire in materia. Sottolinea, infine, come ancora una volta le Commissioni parlamentari si trovino nell'impossibilità di discutere i provvedimenti in modo approfondito. Ritiene, al riguardo, che il Parlamento venga frustrato nei suoi diritti fondamentali, auspicando quindi in un sussulto di dignità da parte di tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione. Evidenzia infine come i temi trattati interessino tutti i cittadini e il futuro del Paese, mentre il modo di affrontarli da parte del Governo denuncia il rispetto dei soli valori monetari.

Ricardo Franco LEVI (PD) manifesta in via preliminare il suo imbarazzo ad intervenire in un dibattito dagli esiti per molti versi condizionati, in quanto il Governo ha dichiarato la volontà di non modificare il testo del decreto-legge in esame. Nel merito, ritiene che gli articoli 3 e 4 del provvedimento, in particolare, evidenzino un modo di legiferare erroneo, allorché si perseguono interessi particolari. Nel dettaglio, con riguardo all'articolo


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3, osserva come parrebbe un elemento positivo la nuova proroga del divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Tuttavia evidenzia, quale profilo negativo della norma, come nella prassi si porrà il problema di determinare la valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), in ordine al rispetto della soglia individuata nei ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Al riguardo, rileva come i limiti posti dalla norma appaiano in realtà finalizzati a non consentire alle società commerciali Sky Italia e Telecom Italia S.p.A. di intraprendere l'attività di impresa nel settore dell'editoria di giornali quotidiani. In relazione all'articolo 4, poi, condividendo quanto detto dal collega Giulietti, rileva l'indecente sottrazione di capacità trasmissiva alle emittenti locali, con danno per il dibattito democratico sui territori. Rileva poi, sempre con riguardo all'articolo 4, che l'aggravio procedurale derivante dalla nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive locali è suscettibile di mettere a rischio la possibilità di avere degli introiti finanziari dalle aste per le frequenze, da cui ricavare risorse per finanziare anche il settore della cultura. In conclusione, osserva che diverse norme contenute nel decreto-legge in esame risultano essere, in effetti, dannose sotto più profili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, in considerazione del numero degli iscritti e della volontà dei medesimi di svolgere articolati interventi nell'ambito dell'esame preliminare, la presidenza non si avvarrà della facoltà prevista dall'articolo 79, comma 1, del Regolamento, di organizzare le modalità del dibattito, stabilendo limiti per la durata degli interventi. Tale circostanza peraltro comporterà, in considerazione della decisione, assunta in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII, di concludere l'esame del provvedimento entro la giornata odierna, una compressione dei tempi per l'esame delle proposte emendative presentate.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva preliminarmente che, come emerge anche dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, i requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione di un decreto-legge ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione sarebbero rinvenibili solo riguardo a specifici aspetti delle disposizioni sul nucleare, in particolare, in riferimento al piano europeo di per il riesame della sicurezza delle centrali, sottolineando in proposito che ciò riguarderebbe comunque solo i paesi dotati di centrali nucleari. Osserva che l'unica necessità alla base del decreto sarebbe quella di impedire lo svolgimento del referendum, sostenuto anche dall'Italia dei Valori, mettendo a tacere i cittadini che hanno sottoscritto la richiesta. Rileva che il Ministro dello sviluppo economico si occupa troppo di televisione, trascurando la politica industriale, richiamando in proposito due risposte ad interrogazioni a risposta immediata a sua prima firma rese nelle sedute del 23 marzo e del 6 aprile 2011. In particolare, fa presente che nella prima delle richiamate sedute, il Ministro, malgrado anche il Consiglio regionale del Veneto, con il presidente della regione Zaia, si sia pronunciato a favore del referendum, ha confermato l'esigenza di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, che avevano indotto il Governo a riconsiderare l'opzione nucleare. Evidenzia che, nella successiva seduta del 6 aprile 2011, lo stesso Ministro Romani, ha affermato che sarebbe un errore grave affidare il futuro energetico dell'Italia e le scelte strategiche per i prossimi anni alla «pancia» e non ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica e alla razionalità. In relazione alle richiamate dichiarazioni del Ministro, osserva che l'articolo 5 del provvedimento in esame si presenta come bifronte, da un lato, i commi da 2 a 7, riprendendo il quesito referendario abrogano le disposizioni sul nucleare, ma, dall'altro, il comma


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1, nel richiamare il futuro sviluppo tecnologico, tradirebbe la volontà del Governo di ritornare sull'argomento e il comma 8 conferma la realizzazione del parco tecnologico. Ritiene che sia chiara da ciò l'intenzione del Governo di aggirare la volontà referendaria e la sovranità popolare. Con riferimento all'articolo 7, osserva che la disposizione è collegata al provvedimento esaminato ieri dall'Assemblea sullo svolgimento delle assemblee societarie, sottolineando come l'esigenza di una dilazione delle medesime fosse già stata posta in passato per consentire ai piccoli azionisti di organizzarsi in caso di scalate. Ricorda che mentre il Presidente del Consiglio, a margine del recente vertice italo-francese, aveva dichiarato, in maniera a suo avviso condivisibile, di volere rispettare il mercato, con tali disposizioni si va nella direzione opposta, il tutto mentre Lactalis lancia l'offerta pubblica di acquisto totalitaria su Parmalat. Nel rivendicare di avere sempre sostenuto l'opportunità di ampliare il ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A., soprattutto con riferimento alla possibilità di sostenere gli enti locali, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 7 rischiano di pregiudicare il ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e, contrariamente a quanto annunciato dal Ministro Tremonti, non sono in linea con le analoghe disposizioni adottate in Francia e Germania. Con riferimento all'articolo 4, richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Giulietti, si appella anche alla sensibilità della Lega Nord, chiedendo un'azione a tutela delle emittenti locali.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana del 4 maggio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, comunica che sono state presentate centoventi proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4307, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011 (vedi allegato). In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Fa presente, infine, che nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 22 febbraio 2011 è stata data lettura, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010, di una lettera del Presidente della Repubblica indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato, nella quale, tra l'altro, è stato autorevolmente osservato come «l'inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai


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loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti-legge. Inoltre, l'eterogeneità e l'ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni». Comunica quindi che sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: De Biasi 1.1, Ghizzoni 1.2 e De Biasi 1.3, volte a posticipare la decorrenza delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi previsti dai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010; Ghizzoni 1.4, che reca modifiche all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale dispone limiti alle assunzioni di personale per gli enti pubblici; Ghizzoni 1.7, che prevede che non si applichi la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, dei contributi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali ad enti, istituti e fondazioni e altri organismi; Ghizzoni 1.9, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per garantire il funzionamento della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997; Lolli 1.10, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico del fondo unico per lo spettacolo in favore di soggetti destinatari di sovvenzioni aventi sede legale o operativa nella città de L'Aquila; Motta 1.11, che assegna un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 alla fondazione Teatro Regio di Parma; Lolli 1.01, che proroga l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2009 a favore degli organi aventi sede legale o operativa nella città de L'Aquila destinatari da almeno un triennio delle sovvenzioni. La proposta emendativa assegna, inoltre, un contributo aggiuntivo straordinario di 5 milioni di euro al comune di L'Aquila, a valere sulla dotazione finanziaria dei fondi di ARCUS S.p.A.; Catone 3.1, recante misure in sostegno del settore dell'editoria, finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali dei giornalisti operanti nel settore; gli identici Sardelli 4.1 e Distaso 4.10 volti ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge di stabilità 2011, relativa ai contributi per l'emittenza televisiva locale e radiofonica locale e nazionale; gli identici Sardelli 4.4 e Distaso 4.7 volti a novellare l'articolo 1, comma 61, della legge di stabilità 2011 relativo ai contributi per l'emittenza televisiva locale e radiofonica locale e nazionale, escludendoli dal taglio lineare disposto ai sensi del comma 13 del medesimo articolo e modificando le modalità di copertura; gli identici Sardelli 4.2 e Distaso 4.9 volti ad ridurre la quota di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione devoluta in favore dell'emittenza televisiva locale e radiofonica locale e nazionale, contestualmente determinando l'ammontare dei contributi per tali soggetti; gli identici Sardelli 4.3 e Distaso 4.8 volti a consentire agli operatori di rete in ambito locale la fornitura di servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale; gli identici Sardelli 4.5 e Distaso 4.6 volti a stabilire l'applicazione di una numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per le emittenti locali che superino l'80 per cento della copertura sul territorio nazionale; Distaso 4.12 e Gentiloni Silveri 4.22 volti a consentire agli operatori televisivi locali che trasmettono su più dell'80 per cento del territorio nazionale la facoltà di diffondere fino a quattro programmi di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali; Toccafondi 6.1 volto ad autorizzare l'INPS a destinare alla spesa per il personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, allo scopo di garantire il sostegno al reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva;


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Ceccacci Rubino 6.01 finalizzato a concedere ai dirigenti scolastici che intendano iscriversi ad un nuovo corso di laurea l'esenzione totale da tasse e contributi universitari; Vannucci 6.02, che prevede deroghe al patto di stabilità interno per le spese relative alle calamità naturali che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata; Della Vedova 7.01, che modifica il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, recante disposizioni in materia di regolazione del trasporto ferroviario; Raisi 7.02, che prevede la soppressione dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure di semplificazione fiscale; Raisi 7.03, che prevede modifiche all'articolo 24, comma 1, in materia di contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»; Raisi 7.04, che prevede la soppressione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS; Raisi 7.05, che sopprime il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi; Raisi 7.07, che modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione; Raisi 7.09, che prevede la soppressione dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante disposizioni in materia di dichiarazione stragiudiziale del terzo; Raisi 7.08, che modifica l'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante disposizioni in materia di termine per l'inizio dell'esecuzione; Raisi 7.010, che modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recante disposizioni in materia di contabilità semplificata per le imprese minori; Raisi 7.011, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sulle attività economiche; Moroni 7.012, che introduce l'articolo 7-bis, recante disposizioni in materia di rivalutazione dei beni immobili.

Eugenio MAZZARELLA (PD) osserva come nell'esame del provvedimento si stia oscillando tra il pathos delle rimostranze dell'opposizione e la rassegnazione della maggioranza, poiché i lavori parlamentari non porteranno verosimilmente a modifiche al testo dello stesso. Osserva che appare evidente la subordinazione della Commissione cultura alla Commissione bilancio, che a sua volta risulta subordinata alla volontà del Governo. Per quanto concerne la questione dei finanziamenti alla cultura, ricorda come qualche settimana fa si siano alla fine trovate le risorse per il finanziamento anche del Parco dello Stelvio, mentre sono state dimezzate le risorse finanziarie per gli istituti culturali. Invita quindi a vigilare attentamente sulla spendita delle pur poche risorse assegnate, sottolineando il fatto che non sono previste puntuali modalità di attuazione della spesa delle somme oggetto di finanziamento.

Antonio BORGHESI (IdV) con riferimento all'articolo 1, rileva che sarebbe opportuna la predisposizione di una nota tecnica da parte del Governo per una valutazione degli effetti connessi all'aumento delle accise sui carburanti disposto ai sensi del comma 4. In particolare, ricorda che il Governo ha sempre espresso parere contrario sulla possibilità di utilizzare una tale forma di copertura. Osserva che, al di là delle questioni di carattere finanziario, il provvedimento in esame pone diverse problematiche anche nel merito. Sempre in riferimento all'articolo 1, osserva che esso, di fatto, preconizza il mancato conseguimento delle somme indicate nella legge di stabilità per il 2011 per la vendita delle frequenze radiotelevisive. Richiama in proposito una nota depositata dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica nella quale, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge, si rende noto che sono stati già


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predisposti, sia pur in via provvisoria, gli accantonamenti lineari sugli stanziamenti di bilancio rimodulabili relativi ai singoli Ministeri. In merito a ciò chiede chiarimenti al Governo. Rileva peraltro che, in riferimento all'aumento delle accise, gli stessi uffici della Camera hanno espresso perplessità in ordine all'effettivo gettito in relazione alla elasticità della domanda di carburanti. Con riferimento all'articolo 2 rileva che sono previste talune deroghe rispetto alla normativa urbanistica che, non riferendosi esclusivamente all'area degli scavi archeologici di Pompei, sarebbero illegittime costituzionalmente per mancanza di ragionevolezza. Osserva peraltro che, attraverso le richiamate disposizioni, verrebbe meno la funzione di controllo da parte delle autorità amministrative preposte alla tutela del territorio. Con riferimento ai nuovi compiti affidati alla società ALES S.p.A., osserva che essi non rientrano, malgrado essa sia interamente partecipata dallo Stato, nell'ambito dell'oggetto sociale della medesima società. Ricorda inoltre che l'articolo in questione prevede deroghe al blocco delle assunzioni. Con riferimento ai profili finanziari recati all'articolo 2, richiama le osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera ed in particolare rileva che non risultano definite in modo esaustive le risorse finanziarie connesse alla realizzazione al programma di interventi di cui ai commi 1 e 2 e, con riferimento all'utilizzazione del fondo delle aree sottoutilizzate, ricorda che il Governo ha ribadito la necessità di mantenere comunque ferme i vincoli del Patto di stabilità, limitando, di fatto, fortemente la portata applicativa della disposizione. Con riferimento al comma 3 chiede al Governo di chiarire se le assunzioni previste in deroga alla vigente normativa superino anche la disposizione di cui all'articolo 9, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010 volta ad evitare assunzioni in posizione sopranumeraria. Con riferimento all'articolo 3, rileva che sarebbe stata preferibile una formula volta a prevedere in via automatica l'individuazione della soglia oltre la quale applicare il divieto di incroci tra il settore della stampa e della televisione. Con riferimento all'articolo 4, nel richiamare le osservazioni svolte nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera in merito alla copertura, osserva che si ripropone il solito conflitto di interessi relativo al Presidente del Consiglio, con l'introduzione di disposizioni volte a danneggiare il settore delle emittenti locali in favore delle emittenti nazionali. Sottolinea in proposito la necessità di garantire maggiore equità nel settore, richiamando le proposte avanzate dall'Italia dei Valori in merito. Con riferimento alla questione all'abbandono dell'energia nucleare osserva che esso rappresenta un mero espediente per evitare il referendum, richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale relative alle condizioni necessari per evitare lo svolgimento di un referendum in presenza della modifica del quadro normativo di riferimento. Richiamando quindi l'intervento dell'onorevole Cambursano in riferimento all'articolo 7, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni in occasione dell'esame delle proposte emendative.

Manuela GHIZZONI (PD) interviene sull'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame, in materia di autorizzazione di spesa di 7 milioni di euro per gli enti e gli istituti culturali. Al riguardo, precisa che interverrà nella discussione con l'ottimismo della volontà, soprassedendo alla dichiarata volontà del Governo di non emendare il testo in oggetto. Sottolinea quindi che vi è una schizofrenia palese che pervade il provvedimento in esame, ed in particolare l'articolo a cui fa riferimento, che riguarda le istituzioni culturali che la Commissione cultura ben conosce, essendosi soffermata più volte su di esse per la mancanza di erogazione di contributi da parte del Governo. Ritiene al riguardo doveroso sottolineare che nell'articolo 1, comma 1, lettera c), manca il riferimento agli enti che potranno essere finanziati, come evidenziato anche dal Comitato per la legislazione nel suo parere. Ricordando più in


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generale che gli enti e gli istituti culturali da tempo sono soggetti a numerosi e incisivi tagli di risorse, sottolinea l'indeterminatezza di tale dettato normativo, di cui anche la collega Carlucci ha dato conto nella sua relazione. Chiede quindi che il Governo chiarisca se gli istituti in questione siano quelli rientranti nella tabella triennale della legge n. 534 del 1996 o se questi siano quelli estromessi; ovvero se ad essere estromessi siano i Comitati nazionali, i quali da due anni non ricevono alcun finanziamento. Al riguardo, sottolinea l'evidente carenza di risposta politica nei confronti di questi enti. Pur mettendosi in conto il finanziamento di 7 milioni di euro a regime, rileva come il Governo si sia dimenticato però di cancellare la norma «odiosa» inserita con il decreto-legge n. 78 del 2010, che aveva tagliato la metà delle risorse a tali istituti. Evidenzia, inoltre, che il Governo ha anche accolto un ordine del giorno in sede di discussione al Senato del provvedimento in esame, il quale prevede che i 7 milioni di euro stanziati siano da assegnare prioritariamente a quegli enti e istituti che si distinguono per ricerche linguistiche e culturali su base territoriale. Al riguardo, ricorda che lo stesso Ministro Bondi nella sua audizione presso la Commissione cultura, aveva invece assicurato che sarebbero stati scelti istituti ed enti a carattere nazionale, che potessero rappresentare gli indirizzi culturali del Paese. Concludendo, chiede in che modo si abbia intenzione di assegnare effettivamente le risorse stanziate, seppure di misera entità. Sottolinea inoltre che l'approvazione di un ordine del giorno specifico dedicato a questo tema non sarebbe efficace, in quanto verrebbe vanificato quello già approvato al Senato. Ritiene, infine, che il Governo non possa a fare a meno di specificare in maniera dettagliata a quali enti ed istituti culturali destinare tali risorse.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, fa presente che, in considerazione dell'esigenza di garantire che, come deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII, l'esame del provvedimento si concluda entro la giornata odierna e della circostanza che sono già disponibili le proposte emendative presentate, gli interventi in sede di esame preliminare potrebbero intendersi riferiti anche al complesso degli emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di non condividere le affermazioni della presidenza, ricordando come le decisioni sull'organizzazione dei lavori siano state assunte a maggioranza.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Baretta, ribadisce che il suo gruppo non condivide le decisioni assunte in ordine all'organizzazione dei lavori dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) osserva innanzitutto come il provvedimento in esame non si occupi dei problemi concreti dei cittadini, ma tenda invece a bloccare un'azione democratica rappresentata dal referendum. Rileva quindi come il decreto-legge rechi disposizioni su materie molto diverse, dovendo in origine ovviare ai tagli alle risorse finanziarie assegnate al settore della cultura, problema che però non giunge a soluzione. Il provvedimento, in particolare, appare legato al conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché mira ad impedire ai cittadini di abrogare in via referendaria anche la legge sul legittimo impedimento. Il conflitto del Presidente del Consiglio risulta manifesto anche nella norma che preclude in sostanza ad altri concorrenti di entrare nel settore radiotelevisivo, essendo il Presidente proprietario di uno dei due grandi gruppi che esercitano l'attività di impresa nel settore.
Con riguardo, nel dettaglio, alle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento di competenza della Commissione cultura, rileva innanzitutto come il Governo abbia fatto marcia indietro


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rispetto al suo precedente intendimento politico, in quanto con il ripristino, pur insufficiente, delle risorse finanziarie per la cultura, ha ammesso esplicitamente di aver sbagliato allorché aveva effettuato i precedenti tagli alle stesse risorse. Ricorda, al riguardo, come l'unico Governo ad aver aumentato le risorse destinate al FUS sia stato quello di centrosinistra. Con riguardo, poi, al reperimento della copertura finanziaria necessaria, osserva come il Governo abbia operato un aumento delle accise sulla benzina, nonostante il Governo stesso manifesti sempre l'indirizzo politico di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini. Ricorda, inoltre, il carattere solo eventuale degli introiti finanziari collegati all'esperimento delle gare relative alle frequenze radiotelevisive. Segnala poi la necessità di una legge-quadro in materia culturale, favorendo gli imprenditori che vogliono investire nel settore. Stigmatizza quindi il fatto che il finanziamento di 7 milioni di euro previsto dal decreto-legge in favore di enti culturali non preveda criteri puntuali di riparto, e non comprende pertanto quale potrà essere la destinazione effettiva di tali risorse. In merito all'articolo 2, poi, osserva come il sistema di esecuzione dei lavori affidato alla società ALES corra il rischio di trasformarsi in uno simile a quello poi essere emerso per la Protezione civile diretta dal dottor Bertolaso, in quanto si potrà derogare a varie norme in materia di appalti e controlli antimafia, senza che sia previsto alcun controllo sulla trasparenza della gestione finanziaria. Invita quindi a valutare l'opportunità di derogare alla disciplina urbanistica per quanto riguarda le costruzioni nel perimetro esterno del sito archeologico di Pompei. Stigmatizza, infine, come sulle frequenze radiotelevisive la disciplina sia dettata in sostanza dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, proprietario di una delle due grandi imprese del settore, impedendo così l'ingresso nel mercato a eventuali imprenditori concorrenti.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ritiene che il provvedimento in esame fornisca l'occasione di riflettere sulla materia. Rileva, infatti, che la V Commissione ha un ruolo importante per quanto concerne l'equilibrio finanziario, ma ciò non appare sufficiente, laddove occorre, invece, essere coerenti anche con la normativa di settore vigente, di competenza della Commissione cultura. Aggiunge, al riguardo, che le tensioni manifestatesi nel corso della riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e VII dimostrano che il modo di legiferare perseguito è incoerente e, come tale, non fornisce certezze e stabilità. Rimangono sul tappeto, quindi, le questioni da risolvere, come quella dell'articolo 2 su Pompei, che deroga alla normativa vigente senza raggiungere l'obiettivo auspicabile della coerenza. Il Ministro Galan ha sottolineato che 2,5 milioni di visitatori non sono sufficienti, ma rileva che la normativa in esame non fornisce soluzioni a questo riguardo. Dubbi vi sono anche sugli articoli 3 e 4 che sembrano incongrui. Quanto, per esempio, ai tempi per la presentazione di un progetto preliminare, ritiene che non abbia senso cambiarli alla luce del fatto che la normativa in vigore prevede già situazioni di urgenza. Date le rilevate incongruenze nelle deroghe alla normativa urbanistica, osserva poi che non si otterrà il risultato cercato, ovverosia quello di vedere il sito di Pompei ben curato. Si rischia, invece, di penalizzare, piuttosto di far crescere, il Paese, a causa delle solite operazioni di emergenza. Auspica, infine, che si possa favorire una cultura democratica e di legalità, lontano da azioni «a spot», cioè a tempo determinato, che non tutelano il territorio ma lo penalizzano.

Giulio CALVISI (PD), richiamando le considerazioni critiche formulate dai deputati dal proprio gruppo parlamentare, sottolinea come il provvedimento in esame presenti un contenuto estremamente eterogeneo che rende particolarmente difficile individuare quali siano le linee di intervento che indirizzano la politica del Governo. Osserva, infatti, che le disposizioni del decreto-legge in primo luogo


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intendono porre parziale rimedio a danni creati dallo stesso Governo con la riduzione delle risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo e, in secondo luogo intendono rimediare ai danni di immagine conseguenti ai crolli che hanno interessato l'area archeologica di Pompei. Per altro verso, ritiene che le disposizioni dell'articolo 5, con l'abrogazione di disposizioni in materia di impianti nucleari costituiscono un'autentica truffa per gli elettori, che non potranno esprimersi sul referendum indetto in materia, osservando altresì come non mancano disposizioni riconducibili a precisi interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri, quali quelle relative alla razionalizzazione dello spettro radioelettrico. Per quanto attiene ai profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dal decreto, esprime valutazioni critiche sulla scelta del Governo di utilizzare con finalità di copertura degli interventi in materia di sostegno alla cultura le risorse derivanti dall'incremento delle accise sui carburanti. Osserva, infatti, che tali scelte di finanziamento rappresentano il frutto di una precisa opzione politica, sottolineando come per l'attuale Governo la cultura rappresenta un onere da coprire a carico della fiscalità generale e non è mai intesa come un settore nel quale investire per promuovere lo sviluppo economico del Paese. Per quanto attiene più specificamente agli effetti finanziari dell'incremento dell'accisa, richiama i dati contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, evidenziando come gli effetti dell'aumento finiranno per essere traslati in misura non esattamente quantificabile sui cittadini e sulle imprese. Nel ricordare come il 6 aprile 2011 sia stato pubblicato il provvedimento con il quale il direttore dell'Agenzia delle dogane ha provveduto ad incrementare le aliquote di accisa, osserva che il differenziale annuo tra le maggiori entrate che si realizzeranno e gli oneri dei quali si prevede la copertura potrebbe non assicurare un margine prudenziale qualora si consideri la possibilità di una diversa dinamica dei consumi e l'eventualità di una perdita di gettito conseguente alla possibilità di detrarre un maggiore ammontare di IVA ovvero di dedurre maggiori costi ai fini delle imposte sui redditi per tutto il comparto dei veicoli aziendali. Con riferimento all'articolo 2, nel richiamare le considerazioni di merito già formulate dai componenti dei gruppi dell'opposizione della Commissione cultura, si sofferma sull'utilizzo con finalità di copertura finanziaria delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla regione Campania. Nel sottolineare come sia stato già programmato l'utilizzo di tali risorse nell'ambito del programma di interesse strategico regionale, osserva come la disposizione in esame si inserisca all'interno di una congiuntura nella quale si sta procedendo ad una rimodulazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate,anche alla luce delle più recenti delibere del Comitato del CIPE, nel quadro di una interlocuzione con il Ministro Fitto. Osserva altresì come in questa fase sulla materia intervenga le disposizioni dello schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 in materia di interventi in favore delle aree sottoutilizzare e come il Ministro Fitto abbia assunto precisi impegni in ordine alla rimozione del blocco delle risorse destinate ai programmi di interesse regionale nel quadro di una concertazione degli enti territoriali interessati e in accordo con l'Unione europea. Nel sottolineare, pertanto, come l'articolo 2 del decreto-legge prevedendo l'utilizzo di risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla regione Campania, intervenga su una concertazione in corso, ribadisce come la disposizione si muova in linea di continuità con la politica perseguita dal Governo in questi anni. Evidenzia infatti che, una volta prosciugate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alle amministrazioni centrali, l'Esecutivo sta ora utilizzando le risorse destinate alle regioni, mettendo a rischio anche l'utilizzo dei fondi strutturali messi a disposizione dell'Unione europea.


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Pier Paolo BARETTA (PD) preliminarmente osserva che se fosse in maggioranza non lascerebbe alle forze di opposizione la gestione esclusiva del dibattito su un provvedimento come quello in esame. Ricorda in proposito la perdurante assenza, anche in occasione di altri importanti dibattiti presso la Commissione bilancio, di interventi di deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza. Osserva che, se vi fosse stata una maggiore interlocuzione, probabilmente il dibattito sarebbe stato più celere ed efficace. Sottolinea come il dibattito presso le Commissioni riunite sia stato eccessivamente compresso e ritiene imbarazzante la mancanza di importanti pareri come quello della Commissione attività produttive. Con riferimento all'articolo 1, rileva che la copertura attraverso un aumento dell'accisa sui carburanti, dell'intervento in favore della cultura, pare condivisibile, sebbene insufficiente, rischia di avere effetti recessivi per l'economia. Ricorda che, negli ultimi due anni, il Partito Democratico ha proposto diverse modalità di copertura sempre respinte dal Governo ivi compresa quella sulle accise che oggi viene riproposta. Invita quindi il Governo a modificare la forma di copertura individuata per l'articolo 1. Con riferimento all'articolo 3, osserva che i tempi previsti sono troppo stretti e che sarebbe stato più opportuno prorogare il termine ad una data successiva alle elezioni del 2013 come si è inteso fare per l'adozione della manovra correttiva dei conti pubblici. Con riferimento alla questione del nucleare, richiamando la discussione effettuata in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza, nel sottolineare l'opportunità dell'abbandono dei programmi per la realizzazione di centrali nel nostro Paese, osserva che vengono sospesi anche le ricerche. Ritiene che la posizione assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri in proposito sia stata esagerata e richiama l'intervento del Ministro Tremonti che ha sostenuto come dall'abbandono dei programmi nucleari potranno discendere conseguenze rilevanti negli assetti economici europei. In particolare, sottolinea come la scelta, pur salutare, di procedere alla revoca dei programmi nucleari avrà un forte costo per i Paesi più avanzati in tale ambito. Sottolinea come, nello stesso momento in cui il Governo decide l'abbandono del nucleare, è stata però prevista anche la cessazione degli incentivi per le fonti rinnovabili. Evidenzia quindi la mancanza di un piano energetico nazionale, precisando che talune proposte del Partito Democratico sono volte a rimediare a tale situazione. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 7, fa presente che il Partito Democratico ha proposto due soluzioni alternative: da un lato, l'abrogazione tout court della disposizione, dall'altro l'introduzione di paletti per l'azione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. Ritiene che tali soluzioni non siano in contraddizione e fa presente che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. non può essere paragonata alla vecchia IRI, rischiando di diventare piuttosto simile alla vecchia EFIM con la conseguenza che lo Stato si ridurrebbe al salvataggio di imprese in difficoltà. Ritiene necessaria una discussione seria in Parlamento sullo stato sull'economia, ricordando l'esempio della Francia, che pur essendo il Paese più protettivo nei confronti delle proprie imprese, è anche risultato uno dei più attrattivi per gli investimenti stranieri,. Sottolinea come vi sia una connessione tra le disposizioni richiamate e il decreto annunciato dal Governo in materia di sviluppo economico, confermandosi quindi la necessità di una seria discussione sulla politica economica del Paese. Sottolinea come l'occasione rappresentata dal provvedimento in esame sia stata persa e ribadisce l'auspicio ad una maggiore interlocuzione con la maggioranza.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, ritiene che l'intervento dell'onorevole Baretta abbia fornito numerosi spunti di riflessione e, riservandosi di intervenire ulteriormente per rispondere ai rilievi dei colleghi interventi, fa presente che i relatori ed il Governo stanno valutando le soluzioni idonee ad evitare che si consumi una frattura con le opposizioni


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con riferimento alle questioni sollevate nel dibattito.

Maria COSCIA (PD) ricorda che già altri colleghi sono intervenuti per sottolineare la volontà espressa dal Governo, ora attenuata dalle dichiarazioni testé fatte dal relatore Alfano, di volere ridurre i termini temporali del dibattito e non consentire l'approfondimento di un decreto-legge che l'Esecutivo continua ad identificare come un atto di risanamento al vulnus grave arrecato con i precedenti tagli alla cultura. Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge in discussione è poi divenuto un testo omnibus, tralasciando ciò che doveva essere il cuore del provvedimento, e cioè le disposizioni a favore della cultura. Al riguardo, rammenta il lungo lavoro svolto in Commissione sia per conseguire il reintegro del FUS, sia ai fini dell'approvazione della proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, per la quale molto hanno lavorato in maniera condivisa le colleghe Carlucci e De Biasi. Ricorda, quindi, che molto è stato fatto per tentare di ridare alla cultura una sua dignità dopo i gravosi tagli lineari che sono arrivati quasi progressivamente ad azzerare il FUS. Coglie, ora, nelle parole del relatore Alfano un'apertura ed un atteggiamento non pregiudiziale, differente da quello precedentemente espresso, volto a varare il decreto-legge nel testo licenziato dal Senato.
Ricorda che sul nucleare la X Commissione non ha avuto neanche il tempo di potersi esprimere. Auspica quindi che le parole del relatore possano preludere all'apertura di un reale confronto, al fine di giungere ad un risultato condiviso, come è stato fatto più volte in Commissione cultura. Intervenendo in particolare sugli articoli 1 e 2, sottolinea che il reintegro delle risorse finanziarie è un atto di resipiscenza, soprattutto in un Paese per il quale la cultura rappresenta un bene primario, una risorsa insostituibile ed un volano di crescita, di occupazione qualificata che significa progresso economico e possibilità di grande attrazione turistica. Al riguardo, ricorda che gli enti locali che storicamente negli anni hanno puntato alla cultura, godendo di una crescita più ampia di altri enti. A tal proposito, ricorda i risultati raggiunti a Roma dalle giunte di centrosinistra che consentirono, investendo nella cultura, una crescita della città, maggiore del doppio del resto del Paese. Osserva, quindi, che non si tratta solo di ripristinare i fondi tagliati, ma che occorre avere una visione di base diversa. Giudica importante, ma non sufficiente, il risultato raggiunto, dovuto alla mobilitazione di tutto il mondo della cultura e all'azione parlamentare intrapresa dalla minoranza e, in particolare, dal Partito democratico. Evidenzia che, di fronte al reintegro, si tratta di chiarire le modalità e i criteri con i quali tali cifre verranno ripartite. Ritiene, inoltre, utile sottolineare, per ciò che riguarda l'area archeologia di Pompei, che il provvedimento in esame non presenta alcun tratto di serietà, in quanto dispone potenziamenti per l'area ma senza stanziare fondi adeguati, basandosi solo su risorse finanziarie già destinate al Mezzogiorno e su fondi parimenti già destinati alle sovrintendenze di Napoli e Pompei. Inoltre, come già sottolineato dal collega Baretta, sottolinea il tema centrale della copertura finanziaria. Ritiene, infatti, che l'aumento delle aliquote delle accise sui carburanti sia inadeguato, ricordando fra l'altro che tale modalità di copertura era stata, a suo tempo, negata per il risanamento dopo il terremoto in Abruzzo. Sottolinea, infine, che si tratta di una copertura finanziaria discutibile, che mette platealmente «le mani nelle tasche degli italiani», tassando in sostanza la generalità dei cittadini. Concludendo, auspica che vi sia la possibilità di approfondire la discussione in base alla disponibilità fornita dal relatore Alfano.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, alla luce dell'andamento dei lavori, convoca immediatamente un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di deliberare in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento.


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La seduta, sospesa alle 17.25 riprende alle 17.40.

Giovanni LOLLI (PD) ricorda, in relazione alla copertura finanziaria recata dai commi 4 e 5 dell'articolo 1, che egli stesso tempo fa aveva proposto una copertura che prevedeva un aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina a favore della città de L'Aquila. Tale proposta era stata bocciata dal Governo sulla base di due distinte motivazioni: in primo luogo, sulla base del fatto che qualunque aumento delle aliquote delle accise resta incorporato per sempre nei prezzi al dettaglio della benzina; in secondo luogo, sulla base del fatto che l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina costituisce, in sostanza, una nuova tassa e, quindi, si concreta in una misura inflattiva. Chiede quindi al Governo di illustrare le motivazioni in base alle quali abbia ritenuto ora di accedere ad un aumento dell'aliquota delle accise, pure per una causa assolutamente condivisibile, quale il finanziamento del settore della cultura. Al riguardo, invita, mediante l'utilizzo di tale modalità di copertura, che il Governo ha mostrato ora di volere utilizzare, ad effettuare anche gli opportuni interventi a favore del patrimonio storico e culturale esistente nel centro storico della città de L'Aquila.
Inoltre, con riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame, ricorda preliminarmente come sia stato modificato - spostandolo al 2010 - il parametro annuale su cui computare per il 2011 il limite della spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché a lavoro accessorio. Evidenzia come, dopo la distruzione dell'ospedale della città de L'Aquila a seguito del terremoto, le relative attività vengono tuttora espletate nella sede appositamente costruita in occasione del G-8. Ricorda, fra l'altro, che con il taglio previsto verrebbero meno circa 350 tra medici e personale paramedico, chiedendo quindi che venga sospesa tale misura. Stigmatizza, al riguardo, il fatto che gli eventuali oneri finanziari saranno a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009, destinato ad interventi di ricostruzione in Abruzzo e alle altre misure a favore della popolazione colpita dal sisma dell'aprile 2009. Ricorda che lo stesso Governo ha dichiarato, tuttavia, come non intenda poi, nei fatti, procedere all'utilizzazione di tali risorse. Al riguardo, evidenzia negativamente il fatto che il Governo negli atti ponga l'indicazione di tagli alla spesa, che poi contraddice in dichiarazioni successive, chiedendo in definitiva di chiarire la sua reale volontà.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che è stato chiesto alla Presidenza di riesaminare alcune delle pronunce di inammissibilità relative alle proposte emendative presentate. Con riferimento all'emendamento Ghizzoni 1.7, che prevede che non si applichi la riduzione del 50 per cento dei contributi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali ad enti, istituti e fondazioni e altri organismi, prevista dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, persegue una finalità di sostegno al settore della cultura analoga a quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ritiene che possa essere ritenuto ammissibile.
Con riferimento all'emendamento Ghizzoni 1.9, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per garantire il funzionamento della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997, ritiene chela proposta emendativa possa essere ritenuta ammissibile per le medesime ragioni evidenziate con riferimento all'emendamento Ghizzoni 1.7.
Riguardo all'emendamento Motta 1.11, che assegna un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 alla fondazione Teatro Regio di Parma, ritiene che la proposta emendativa possa essere ritenuta ammissibile per le


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medesime ragioni evidenziate con riferimento agli emendamenti Ghizzoni 1.7 e Ghizzoni 1.9.
Con riferimento all'emendamento Gentiloni Silveri 4.22, rileva che esso è volto a consentire agli operatori televisivi locali che trasmettono su più dell'80 per cento del territorio nazionale la facoltà di diffondere fino a quattro programmi di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e disciplina, pertanto, una materia che non può ritenersi omogenea e strettamente attinente alla specifica problematica oggetto dell'articolo 4 che, da un lato, differisce il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione della trasmissione digitale terrestre e, dall'altro, detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Vannucci 6.02, osserva come l'articolo 6 si limiti a dettare disposizioni con esclusivo riferimento ad una singola calamità naturale e limitatamente ad un singolo aspetto del Servizio sanitario nazionale. L'articolo aggiuntivo in questione introduce invece una deroga di portata generale al Patto di stabilità interno per tutte le spese relative alle calamità naturali che hanno interessato tre diverse regioni, non potendo pertanto ritenersi attinente «alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».

Laura FRONER (PD) esprime perplessità in merito all'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite V e VII per l'esame in sede referente, osservando come alla X Commissione, competente per materia riguardo all'articolo 5, che rappresenta uno dei contenuti fondamentali del decreto-legge, è stato richiesto soltanto un parere che, peraltro, la Commissione non è stata in grado di esprimere, non avendo potuto effettuare alcun approfondimento. Ricorda inoltre come le Commissioni VII e X abbiano di recente esaminato in seduta congiunta uno schema di decreto legislativo in materia di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Osserva inoltre come riguardino materie di competenza della X Commissione anche altri profili del provvedimento quali l'articolo 1, nella parte in cui incrementa le accise sui carburanti con riflessi significativi sui consumatori, e l'articolo 7, che prevede l'assunzione di partecipazioni azionarie da parte della Cassa depositi e prestiti in società di rilevante interesse nazionale anche in considerazione delle ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.

Maino MARCHI (PD) osserva preliminarmente come il decreto-legge in esame testimoni efficacemente, nelle sue diverse disposizioni, l'assenza di una politica economica e industriale del Governo. In primo luogo, rileva infatti come l'Esecutivo persista nell'atteggiamento finora seguito di trascurare il potenziale economico dei beni culturali, nonostante il nostro Paese sia uno dei più ricchi di testimonianze storiche e culturali. Pur rilevando come il provvedimento contenga anche aspetti positivi, in quanto è volto a correggere parzialmente gli errori commessi in occasione delle più recenti manovre finanziarie, sottolinea come il risultato finale delle manovre compiute sia che la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 2011 sarà sensibilmente inferiore a quella prevista nel 2008, ultimo anno del Governo di centrosinistra, nonostante l'incremento della pressione fiscale. Evidenzia, infatti, che mentre la legge finanziaria per il 2008 prevedeva uno stanziamento per il medesimo esercizio di oltre 510 milioni di euro, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 2011 sarà pari a soli 422 milioni di euro, destinati a ridursi a circa 411 milioni di euro negli anni 2012 e 2013. A suo giudizio, tali dati confermano come il Governo persegua una politica di disinvestimento nel settore, sulla base della convinzione che con la cultura non si mangia, raggiungendo il difficile risultato di ridurre i finanziamenti aumentando nel contempo il livello di imposizione. A tale ultimo riguardo, ritiene poi particolarmente inappropriato il ricorso ad un incremento sulle accise sui carburanti in presenza di un incremento dei prezzi di prodotti energetici sui mercati


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internazionali. Nel ricordare come in molte passate occasioni il Governo abbia espresso un parere contrario rispetto all'utilizzo con finalità di copertura di un incremento delle accise sui carburanti, sottolinea come in occasione dell'esame della proposta di legge C. 2128 in materia di potenziamento del trasporto pubblico ferroviario, il rappresentante del Governo avesse sottolineato come l'incremento delle accise si ponesse in contrasto con le linee generali di politica economica del Governo, in ragione della spinta inflazionistica derivante da tale incremento. Nel chiedersi, pertanto, se tali linee generali siano nel frattempo cambiate, evidenzia come in presenza di un incremento dei prezzi dei carburanti dovuto all'incremento del costo del petrolio si dovrebbe piuttosto pensare a una sterilizzazione degli effetti fiscali. Ritiene, pertanto, del tutto erronea la scelta del Governo di disporre in questa fase un ulteriore incremento del carico fiscale sui carburanti, ribadendo l'opportunità di provvedere ad un alleggerimento della tassazione su tali prodotti in ragione dell'aumento delle entrate derivanti dall'incremento dei prezzi sui mercati internazionali. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 5, ricorda come nella bozza del Programma nazionale di riforma presentata dal Governo nello scorso mese di novembre l'intera politica energetica del Governo si incentrasse sulla ripresa della produzione nel nostro Paese dell'energia nucleare, ponendo in secondo piano le politiche di risparmio energetico e di sostegno alle fonti di energia rinnovabili. Rileva, tuttavia, come a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima le politiche energetiche siano radicalmente cambiate, anche per il timore di un possibile esito delle consultazioni referendarie che precludesse la prosecuzione del programma di produzione di energia elettrica nucleare. Il Governo non ha però operato una scelta chiara, dal momento che da un lato sopprime numerose disposizioni in materia di impianti nucleari e, dall'altro, lascia comunque impregiudicata ogni scelta al riguardo, consentendo al Governo di poter elaborare entro 12 mesi la strategia energetica nazionale. Al riguardo, ritiene che il Governo dovrebbe fare chiarezza in ordine alle proprie intenzioni, osservando che se l'intenzione del Governo è quella di proseguire nel programma di produzione di energia nucleare, dovrà coerentemente affrontare la consultazione referendaria già convocata. Nel sottolineare come appaia sconcertante la scelta di eludere il referendum da parte di una maggioranza che evoca sempre il consenso popolare che la sostiene, ribadisce come la politica energetica perseguita dal Governo abbia compiuto in questi mesi errori gravissimi, mettendo in crisi un settore particolarmente rilevante come quello della produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli errori commessi in questa materia rischiano, a suo avviso, di determinare gravi conseguenze per il sistema produttivo del nostro Paese, dal momento che le imprese sono chiamate a sostenere costi di produzione assai rilevanti a causa dei differenziali di prezzo esistenti rispetto agli altri Paesi europei ed auspica, pertanto, la definizione di una efficace politica energetica da parte dell'Esecutivo. Per quanto riguarda, infine le disposizioni di cui all'articolo 7, osserva che il Governo dovrebbe chiarire quale sia la sua strategia in materia di partecipazioni statali, precisando in particolare se intenda procedere alla costituzione di un nuovo IRI o un nuovo EFIM. In questo contesto, ritiene che dovrebbero essere fissati limiti e condizioni più precisi di quelli contenuti nel testo del decreto-legge in esame, assicurando altresì modalità più stringenti di coinvolgimento del Parlamento. In particolare, osserva che attualmente l'articolo 7 si limita a prevedere la trasmissione alle Camere del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti delle società oggetto di possibile acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., senza prevedere tuttavia alcuna forma di esame di tale decreto. A suo avviso, la rilevanza dei temi affrontati dal provvedimento richiederebbe invece la previsione di più efficaci forme di indirizzo e di controllo da parte delle Camere. Conclusivamente, ritiene


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quindi che, al fine di correggere disposizioni essenziali nell'ambito del provvedimento, si rendano necessari profondi interventi al decreto-legge in esame.

Marco CAUSI (PD) con riferimento all'articolo 7 invita la maggioranza e il Governo ad una riflessione più approfondita, rilevando come nella discussione politica degli ultimi giorni la modifica della disciplina relativa alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stata enfatizzata. Rileva in proposito che l'Istituto già a normativa vigente può possedere partecipazioni azionarie, come peraltro effettivamente accade. Richiama una nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica il 15 aprile 2011 con la quale è stato chiarito come l'intervento normativo in questione sia sostanzialmente volto ad ampliare la tipologia e la possibilità di intervento della Cassa depositi e prestiti. Osserva come si tenti di riutilizzare uno strumento vecchio come quello delle partecipazioni statali. In proposito, sottolinea che non vi è una particolare difficoltà rispetto a ciò da parte del suo gruppo, ma avverte che un nuovo utilizzo di tale strumento necessiterebbe di una riflessione sia sotto il profilo della valutazione delle principali analoghe esperienze europee sia sugli errori commessi nel passato. Riguardo alla prima questione, richiamando la documentazione predisposta dagli uffici della Camera, richiama in particolare l'esperienza francese del Fond strategique d'investissement e della Caisse des dépots et consignations. Con riferimento alla seconda questione, ricorda che l'esperienza italiana delle partecipazioni statali è stata considerata come un modello da studiare tra gli anni '50 e '70, sottolineando che essa non va utilizzata per il mero salvataggio industriale, ma dovrebbe essere collegata ad una valutazione della competitività e della strategicità dei settori, evidenzia inoltre come un altro punto sensibile sia rappresentato dai criteri di selezione della governance, che ha dimostrato taluni limiti sul finire della cosiddetta prima Repubblica. Richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Antonio Martino nella seduta di ieri nell'Assemblea, sottolinea come non abbia senso festeggiare la scalata della Chrysler da parte della Fiat, poiché rappresenta l'esportazione di capitali italiani all'estero e combattere l'ingresso di stranieri in imprese italiane che, al contrario, rappresenta un investimento di denaro estero in Italia. In proposito richiama le esperienze di Nuovo Pignone e di Telettra che, a seguito dell'acquisizione da parte di gruppi stranieri, occupano oggi importanti e strategiche posizioni nel mercato e realizzano importanti investimenti in Italia. Propone di sostituire in riferimento all'interesse nazionale come criterio per difendere gli assetti proprietari delle imprese italiane con il concetto dello sviluppo delle frontiere tecnologiche. Con riferimento alla questione della governance, sottolinea come si tratti di una questione attinente ai rapporti tra Governo e Parlamento e ricorda come, vigente il vecchio sistema delle partecipazioni statali, il Governo trasmetteva alla Camera una relazione annuale, dando conto anche dei piani di sviluppo industriale. Ritiene che sarebbe necessario ripristinare tali elementi di conoscenza a disposizione del Parlamento. Con riferimento alle procedure di nomina degli organi delle società partecipate ritiene che sarebbe necessaria una discussione politica e ricorda il metodo utilizzato dal Presidente Ciampi, quando era Ministro del tesoro durante il Governo Prodi dal 1996 al 1998, nominando nei consigli di amministrazioni delle società partecipate dirigenti dello stesso Ministero del tesoro, sulla scorta dell'esperienza dei grandi gruppi privati. Propone quindi di sopprimere l'articolo 7, al fine di discutere del riassetto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. in un apposito provvedimento, evitando un approccio dettato da esigenze contingenti e assicurando a tal fine la disponibilità del suo gruppo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dà la parola ai


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relatori e al rappresentante del Governo per le repliche.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore per la V Commissione, rinunciando a replicare, si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI replicando ai deputati intervenuti nel corso della discussione, fa presente che nella giornata di domani verranno trasmesse alle Commissioni l'analisi tecnico-normativa e l'analisi sull'impatto della regolamentazione come richiesto dall'onorevole Cambursano. Ricorda quindi come il Governo abbia provveduto a presentare l'aggiornamento della relazione tecnica che tiene conto delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato e ne illustra i contenuti. Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, ribadisce che il taglio lineare, previsto quale clausola di salvaguardia da norma primaria a tutela degli equilibri di finanza pubblica, è comunque solo eventuale, essendo connesso all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1,commi 8 e seguenti della legge 220 del 2010, i cui risultati peraltro appaiono maggiormente garantiti dalle modifiche apportate con il presente decreto legge con riferimento anche al previsto anticipo al 30 giugno 2012 , rispetto alla data del 31 dicembre 2012 previsto dalla legge di stabilità per il 2011, per la liberazione delle frequenze da parte degli attuali occupanti. In ogni caso, rappresenta che, attualmente, è allo studio un'apposita norma al fine di assicurare una migliore flessibilità gestionale alle Amministrazioni, in relazione alle riduzioni lineari degli stanziamenti previste nell'eventualità di un insuccesso dell'asta per le frequenze radioelettriche dall'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge n. 220 dal 2010, nel caso siano disposti, a mero titolo cautelativo, corrispondenti accantonamenti di bilancio per assicurare la necessaria copertura nel 2011. Rileva che in tale situazione, al fine di garantire la suddetta flessibilità, la norma allo studio consentirebbe, per effettive, motivate e documentate esigenze delle Amministrazioni, variazioni tra gli accantonamenti gestionali, che possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a Missioni diverse. La neutralità sui saldi di finanza pubblica è assicurata dalla prevista l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e dalla preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
In ordine ai commi da 3 a 5 dell'articolo 1, evidenzia che l'aumento dell'accisa di 0,73 centesimi per la benzina ed il gasolio determina un impatto, sui consumi delle famiglie, che si traduce in un aumento diretto della spesa complessiva di circa lo 0,07 per cento. A tale risultato si perviene tenendo conto che il peso del consumo dei carburanti sul totale dei consumi delle famiglie è circa il 5 per cento. Afferma quindi che l'aumento medio dei prezzi dei carburanti, tra il maggio 2010 ed il maggio 2011, è di circa il 16 per cento; applicando tale aumento per l'anno 2011 ai consumi delle famiglie, si verificherà un aumento della misura dell'1 per cento circa della spesa delle stesse.
Tenendo conto che l'aumento dell'accisa sui carburanti e della relativa IVA incide per il 7 per cento sull'aumento dei carburanti stessi, si perviene a maggiori spese per le famiglie, dovuto alla variazione delle accise, pari al valore sopra indicato dello 0,07 per cento, di modesta entità.
Con riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, per quanto attiene alle risorse finanziarie connesse alla realizzazione del programma di interventi e alle relative modalità di copertura finanziaria, all'utilizzazione del FAS e alla eventuale accelerazione della spesa nell'utilizzo delle risorse della soprintendenza, conferma in primo luogo che si tratta di utilizzo delle risorse FAS attinenti al programma di interesse strategico regionale (FAR), peraltro ancora non sottoposto al CIPE. Sottolinea come, in ogni caso, tale utilizzo non comporti effetti in quanto le risorse sottostanno ai vincoli del Patto di stabilità interno. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse della soprintendenza, si chiarisce che non si ritiene possano verificarsi


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effetti negativi, trattandosi di utilizzi coerenti con le finalità e le tempistiche originariamente previste.
Con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, fa presente che le disposizioni previste dal citato articolo 9, comma 25, restano ferme nei confronti dell'Amministrazione interessata. Rileva, pertanto, che la citata disposizione troverà applicazione anche nei confronti del Ministeri per i beni e le attività culturali, seppur nei limiti delle vacanze di organico esistenti nell'ambito della dotazione organica del personale della predetta amministrazione assicurando, quindi, le riduzioni di spesa previste dalla vigente normativa.
Afferma che tale circostanza si evince dalla lettura della relazione tecnica, la quale specifica che restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194, che prevede riduzioni delle dotazioni organiche del personale della amministrazioni pubbliche. Tale ultima norma è strettamente connessa al richiamato articolo 9, comma 25, del decreto legge n.78 del 2010 che detta disposizioni in ordine alle eventuali situazioni di soprannumerarietà verificatesi all'esito delle misure di riduzione previste dall'articolo 2, comma 8-bis. Fa inoltre presente che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi atteso che le assunzioni sono autorizzate nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente in materia.
Con riguardo al successivo comma 4, esclude eventuali effetti di riclassificazione della spesa della società ALES, dal momento che la convenzione da stipularsi con la Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei riguarda esclusivamente i servizi resi e non il personale appartenente alla medesima società ALES. Con riferimento al comma 8, ribadisce che la disposizione ha come finalità la semplificazione delle procedure che comunque non potrà avere effetti di portata rilevante, tenuto conto che, proprio per evitare squilibri finanziari, la disposizione stessa ha previsto che occorre preliminarmente assicurare l'assolvimento degli impegni già presi a carico delle disponibilità dei fondi di tesoreria delle singole soprintendenze. In ogni caso, rinvia al Ministero dei beni culturali per ulteriori informazioni.
Per quanto attiene all'articolo 5, rappresenta che si è provveduto alla trasmissione dell'aggiornamento della relazione tecnica al provvedimento, debitamente verificata, come previsto dall'articolo 17, comma 8 della legge 196 del 2009. Rileva a riguardo che i dati relativi ai quantitativi di carburante utilizzati nella relazione tecnica provengono dalle rilevazioni del Ministero dello sviluppo economico. La non coincidenza con le tabelle ufficiali pubblicate è dovuta alla conversione dei quantitativi da peso a volume. Afferma che nelle tabelle pubblicate sul sito del predetto Ministero i valori sono espressi in tonnellate, mentre, ai fini del calcolo dell'accisa, che è commisurata ai litri, i valori devono essere convertiti tramite la densità convenzionale del prodotto. Nello specifico, la densità della benzina uso autotrazione ha un peso specifico che varia da 0,720 a 0,775 kg/litro e, nell'analisi in questione, è stato assunto il valore convenzionale di 0,736 kg/l, pertanto, 7,649 milioni di tonnellate/0,736 corrispondono a 10,383 milioni di litri che è esattamente il dato indicato nella relazione tecnica. Il gasolio uso autotrazione ha invece una densità che varia da 0,820 a 0,845 kg/litro e, nello specifico è stata assunta la densità convenzionale di 0,840 kg/I, pertanto 19,408 milioni di tonnellate/0,840 corrispondono a 23,084 milioni di litri, pari al dato contenuto nella relazione tecnica. Tali quantitativi vengono quindi utilizzati per le varie ipotesi di modifica delle aliquote vigenti che ammontano, attualmente, a 564 euro per 1000 litri per la benzina e a 423 euro per mille litri di gasolio. Relativamente all'osservazione circa l'assunzione nella relazione tecnica dell'invarianza dei consumi di carburante per l'anno 2011 rispetto a quelli dell'anno precedente, rileva che tale invarianza è motivata dal fatto che dopo una consistente diminuzione di consumi dovuta alla crisi economica, ci sono segnali positivi di ripresa che fanno ritenere ragionevole un assestamento di consumi, tenuto anche


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conto che i consumi petroliferi sono da considerarsi per larga parte anelastici rispetto all'andamento dei prezzi. Si è tuttavia ridotta, prudenzialmente, la stima del consumo di benzina complessivamente di circa il 3 per cento negli anni 2012 e 2013, per lasciarla poi costante negli anni successivi. Mentre per il gasolio, oggetto di un costante aumento dei consumi nell'ultimo decennio, la stima del consumo, altrettanto prudenzialmente, è stata mantenuta sempre costante. Riguardo alla considerazione che i soggetti titolari di partita IVA possano detrarre maggiore IVA a credito o dedurre maggiori oneri, sottolinea che effettivamente per i soggetti intermedi il maggior gettito IVA è neutralizzato in tutto o in parte dalla maggiore IVA a credito o dal maggiore costo deducibile dalle imposte dirette. Tuttavia, in considerazione del fatto che la maggior parte di tali operatori è rappresentata dagli autotrasportatori (per i quali l'incremento è sterilizzato), rileva che tale fenomeno è ritenuto trascurabile e limitato fondamentalmente al comparto gasolio. Evidenzia, peraltro, che il maggior gettito indicato nella relazione tecnica è stato stimato sulla base di criteri prudenziali, come sopra già sottolineato, ed è tale da garantire ampiamente, per ogni annualità, la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, anche considerando gli effetti negativi relativi alla maggiore detraibilità IVA o, nei caso di soggetti con IVA indetraibile, al maggior onere deducibile ai fini delle imposte dirette. Circa il possibile sfasamento temporale tra il momento in cui maturerà il diritto al rimborso del maggior onere conseguente all'aumento delle accise sui carburanti a favore degli esercenti l'autotrasporto, e quello in cui esso verrà utilizzato, osserva che tale meccanismo, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 277/2000, è già operativo per tali soggetti, e comporta la presentazione di un'apposita istanza per la fruizione del rimborso maturato.
Con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci in merito alla sua proposta emendativa 6.02, osserva come legislazione vigente sia già possibile derogare al patto di stabilità interno per fronteggiare gli effetti delle calamità naturali ma solo entro precisi limiti che non possono essere superati al fine di assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 7, relativo alla Cassa depositi e prestiti, fa presente che si è trattato dell'elemento qualificante del confronto tra maggioranza e opposizione che ha avuto luogo al Senato. La linea scelta dal Senato è volta ad evitare che l'Unione europea possa ricomprendere la Cassa nell'ambito della pubblica amministrazione. In questo senso ha sino ad oggi operato il Governo come evidenziato, tra l'altro, dalla presenza nella Cassa di soci privati quali le fondazioni bancarie. La questione di fondo sottesa all'articolo 7 è quella dell'opportunità o meno che lo Stato svolga un ruolo nella politica economica. In ambito internazionale, per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, sono stati attivati strumenti simili, come nel caso della Francia, a quelli che il Governo sta tentando di predisporre. Non ritiene peraltro che si tratti di strumenti necessariamente di carattere permanente poiché potrebbero, viceversa, rivelarsi di carattere transitorio e legati all'attuale fase di difficoltà economiche. Per quanto concerne le misure del provvedimento relative al settore culturale, dopo aver ricordate le critiche avanzate alla riforma Bondi, osserva come il Governo abbia operato una scelta in controtendenza rispetto ai precedenti interventi di riduzione della spesa pubblica, che ritiene meriti apprezzamento anche perché individua risorse di carattere pluriennale e non una tantum. Rileva infine come nel corso della discussione in Commissione e in Assemblea sarà possibile approfondire ulteriormente i contenuti del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ringrazia il Governo per le risposte complete ed esaurienti e, ricordando che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite ha stabilito che nella


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giornata di domani la seduta avrà inizio alle ore 9, per concludersi entro le ore 12, fa presente che la seduta verrà sospesa al momento della chiama dei deputati, al fine di consentire ai componenti delle Commissioni e ad eventuali sostituti di prendere parte alle votazioni del Parlamento in seduta comune nei tempi più brevi consentiti.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva, come, di regola durante le votazioni dell'Assemblea sia preclusa la convocazione delle Commissioni. Fa presente, inoltre, che i chiarimenti forniti dal sottosegretario Alberto Giorgetti meritano di essere opportunamente approfonditi e, pertanto, ritiene che essi postulino una riapertura dell'esame preliminare.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nel far presente che l'esame preliminare si è concluso, a norma di Regolamento, con la replica del rappresentante del Governo, che non può ritenersi in alcun modo suscettibile di riaprire la discussione, ribadisce che le Commissioni potranno riunirsi, secondo la prassi, nel corso della chiama dei senatori, per poi sospendere i propri lavori al fine di consentire ai deputati di prendere parte alle votazioni del Parlamento in seduta comune.

Manuela GHIZZONI (PD), nel ringraziare il sottosegretario Giorgetti per i chiarimenti forniti alle Commissioni, osserva, tuttavia, che non vi è stata risposta da parte del sottosegretario alle richieste di chiarimento da lei formulate, con specifico riferimento alla questione della destinazione dei sette milioni di euro previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. Ritiene necessario che nella seduta già prevista per domani il rappresentante del Governo competente, auspicabilmente il Ministro o comunque il sottosegretario Giro, fornisca i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata alle ore 9 di giovedì 4 maggio.

La seduta termina alle 19.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.35.

Commissioni Riunite V e VII - Mercoledì 4 maggio 2011


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ALLEGATO

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 149 milioni di euro annui con le seguenti: 250 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 101 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 5. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 149 milioni di euro annui aggiungere le seguenti: nonché di ulteriori 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A copertura dell'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».
1. 12. Zazzera, Borghesi, Cambursano.


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Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 7 milioni di euro annui con le seguenti: 14 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 6. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Alla lettera c) dopo le parole: enti ed istituzioni culturali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
1. 8. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Alla lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo: A tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del 50 per cento dei contributi dello Stato a enti, istituiti e fondazioni e altri organismi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 7. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio


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2010, n. 122, le parole: «A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012».
1. 1. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012».
1. 2. Ghizzoni, De Biasi, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012».
1. 3. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010» sono soppresse.
1. 4. Ghizzoni, De Biasi, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il funzionamento dei comitati nazionali di cui alla legge 1o dicembre 1997, n. 420, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 9. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle dotazioni del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come incrementato dal presente articolo, è assegnato alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per gli eventi relativi al Festival Verdi.
1. 11. Motta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A favore dei soggetti che alla data dei 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché di sovvenzioni regionali, aventi sede legale o operativa nella città de l'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 10. Lolli.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 4, con i seguenti:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1,5 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
4-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 4-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1. 13. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a favore delle attività dello spettacolo nella città de l'Aquila e nei comuni del cratere a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. L'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2009 a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno


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un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché del sostegno finanziario regionale, con sede legale o operativa nella città de l'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogata per il triennio 2012, 2013, 2014.
2. A causa delle gravi difficoltà finanziarie ed operative sorte a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un contributo aggiuntivo straordinario pari a 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro da destinare al Comune de l'Aquila, a valere sulla dotazione finanziaria dei fondi disponibili di ARCUS spa.
1. 01. Lolli.
(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali adotta aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di beni archeologici e di tutela del paesaggio.
*2. 1. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali adotta aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di beni archeologici e di tutela del paesaggio.
*2. 10. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti: , entro il termine massimo di tre anni,.
**2. 2. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti: , entro il termine massimo di tre anni,.
**2. 11. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo relative alla assunzione di personale si applicano anche per le Soprintendenze per i beni archeologici delle regioni diverse dalla Campania, nel limite di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: dal presente comma le seguenti: dai commi primo e terzo.
2. 3. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente con le seguenti: sia mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, sia per mezzo di concorsi a livello nazionale.


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Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 8-ter.
8-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 4. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale aggiungere le seguenti: sull'intero territorio nazionale.
2. 5. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Sopprimere il comma 4.
2. 17. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, aggiungere le seguenti: nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,.
2. 20. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti: e nei limiti delle attività previste dallo statuto della suddetta società al momento dell'approvazione della presente legge,.
2. 18. Borghesi, Zazzera, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: per l'affidamento diretto di servizi tecnici, aggiungere le seguenti: con l'esclusione dell'affidamento dei lavori,.
2. 6. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: previa valutazione comparativa della convenienza rispetto all'affidamento a soggetti terzi con le modalità ordinarie, nel rispetto dei principi di


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buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della pubblica amministrazione.
2. 19. Borghesi, Zazzera, Cambursano.

Sopprimere il comma 5.
2. 12. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 5, dopo le parole: Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, inserire le seguenti: e comunque, nel rispetto del principio della tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 9 della Costituzione,.
2. 13. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 5, dopo le parole: sono ridotti della metà., sopprimere le parole da: Per l'affidamento dei lavori compresi fino alla fine del comma.
2. 7. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 6.
*2. 9. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 6.
*2. 14. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Sopprimere il comma 6.
*2. 21. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: Gli interventi aggiungere le seguenti: di tutela, conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. 15. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e possono essere realizzati fino alla fine del comma.
*2. 8. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e possono essere realizzati fino alla fine del comma.
*2. 16. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 6, sostituire le parole: sentiti la regione e il comune, con le seguenti: d'intesa con la regione e il comune.
2. 22. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, aggiungere le seguenti: e ove non sia possibile ricorrere a procedure di affidamento che consentano di valutare più offerte.
2. 23. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione


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del presente comma, per i soggetti che intendono instaurare rapporti a qualunque titolo con la pubblica amministrazione, restano obbligatorie le certificazioni antimafia rilasciate dalla prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, con le quali viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. 24. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, l'ambito di applicazione del divieto di cui al precedente comma 12 viene definito con apposito provvedimento normativo di rango primario, previo parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire il massimo rispetto del principio del pluralismo dell'informazione e al contempo l'adeguamento del citato divieto all'evoluzione tecnologica intervenuta e ai nuovi assetti di mercato, sulla base dei seguenti provvedimenti:
1) il provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini dell'individuazione dei soggetti principali operanti nel SIC nell'anno di riferimento precedente;
2) il provvedimento di valutazione della dimensione economica del mercato delle comunicazioni elettroniche adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno, previa definizione da parte dell'Autorità stessa, con proprio provvedimento, della nozione di «mercati rilevanti» del settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
3) la relazione annuale dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento».
3. 4. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il


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divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
3. 2. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, capoverso comma 12, primo periodo, sostituire le parole: dicembre 2012 con le seguenti: dicembre 2013.
3. 3. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi, Giulietti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino all'approvazione di una riforma organica del settore dell'editoria e, comunque, non oltre il pagamento dei contributi relativi all'esercizio 2012, al fine di garantire la stabilità del settore ed il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore dell'editoria, con particolare riferimento al lavoro giornalistico, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza di requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla presente legge;
b) all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Ai fini della presente legge, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, in via di interpretazione autentica, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente»;
c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi:
«8-bis. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d), e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
8-ter. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale. L'omissione della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui l'artificio della omessa o falsa comunicazione abbia tratto in inganno l'amministrazione e determinato la concessione delle provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte»;
d) a decorrere dall'esercizio 2011, al comma 574, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente, fatti salvi i maggiori costi per il personale dipendente sostenuti per nuove assunzioni».

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, e 110 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 si provvede come previsto dal comma 4.
3. 1. Catone.
(Inammissibile)


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ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 14. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Levi, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Alla liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga concorrono in misura di due terzi le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale ed in misura di un terzo le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale.
4. 23. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: provvede all'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive con le seguenti: provvede all'assegnazione dei diritti d'uso relativi ad almeno un terzo delle frequenze radiotelevisive.
4. 15. Meta, Gentiloni Silveri, Levi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: indeterminato, aggiungere le seguenti: , a tempo parziale, a tempo determinato e apprendisti.
4. 16. Lovelli, Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: indeterminato, aggiungere le seguenti: , a tempo determinato e apprendisti.
4. 17. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, secondo periodo, lettera d), dopo le parole: con riferimento all'area di copertura, aggiungere il seguente periodo: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le modalità regolamentari per la predisposizione di tali graduatorie.
4. 18. Meta, Gentiloni Silveri, Levi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. 19. Lovelli, Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Levi, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.
4. 13. Comaroli.

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: Sia nelle aree tecniche in cui, alla data del 1o gennaio 2011,


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non abbia avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale che in quelle in cui, alla stessa data, tale passaggio abbia avuto luogo, il Ministero assegna ai soggetti risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie i diritti d'uso delle sole frequenze adatte alla diffusione senza interferenze su tutto il territorio dell'area tecnica. Tali frequenze, in misura non inferiore ad un terzo delle frequenze complessivamente assegnate alle emittenti nazionali e locali, debbono appartenere alle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz, fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e sono specificate dai piani di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ciascuna area tecnica predisposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'obiettivo di massimizzare la qualità del servizio per gli utenti e nel rispetto della delibera 300/10/CONS (Piano nazionale) e dei vincoli di coordinamento internazionale.
4. 20. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Levi, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: le modalità e le condizioni economiche con le seguenti: le modalità, le condizioni economiche con prezzi orientati ai costi e le clausole contrattuali.
4. 21. Meta, Gentiloni Silveri, Velo, Levi, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma pari a 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
*4. 1. Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma pari a 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
*4. 10. Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; e, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 4. Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; e, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 7. Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
*4. 2. Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di


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euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
*4. 9. Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni bouquet. Ai suddetti fornitori di contenuti sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.
**4. 3. Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni bouquet. Ai suddetti fornitori di contenuti sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.
**4. 8. Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, sono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
*4. 5.Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, sono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
*4. 6.Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. «All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento»;
b) le parole: «non eccedente 240 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «minimo di 720 milioni di euro».
4. 11.Distaso, Fucci, Franzoso.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loto raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale. È in ogni caso possibile la diffusione di fornitori di servizi ad accesso condizionato non integrati».
4. 22.Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere sino a quattro programmi di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, anche di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q)».
4. 12.Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Abrogazione di norme in materia di muove centrali per la produzione di energia nucleare).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere la lettera d).
2. All'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «della localizzazione nel territorio» a: «del combustibile nucleare,» sono soppresse;
b) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
c) al comma 2, lettera c), le parole da: «, con oneri a carico delle imprese» alle parole: «utenti finali» sono soppresse;
d) al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare»;
e) al comma 2, lettera g), le parole da: «da costruzione e l'esercizio» a: «di impianti per» sono soppresse;
f) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «dei rifiuti radioattivi o», sopprimere la parola: «per»;
g) al comma 2, sopprimere la lettera i);
h) al comma 2, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «gli oneri relativi ai»;


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i) al comma 2, lettera l), le parole da: «a titolo oneroso» a «possano essere» sono soppresse;
l) al comma 2, sopprimere la lettera n);
m) al comma 2, lettera o), dopo le parole: «per le popolazioni» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,»;
n) al comma 2, lettera o), le parole da: «, al fine di creare le condizioni» a: «gestione degli impianti» sono soppresse;
o) al comma 2, sopprimere la lettera q);
p) sopprimere i commi 3 e 4.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, l'articolo 26 è soppresso.
4. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,»;
b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sia da impianti di produzione di elettricità sia»;
c) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «costruzione, l'esercizio e la»;
d) al comma 4, le parole da: «nell'ambito di priorità» a: «energetica nazionale e» sono soppresse;
e) al comma 5, lettera c), le parole da: «sugli impianti» a: «infrastrutture,» sono soppresse;
f) al comma 5, lettera e), le parole da: «del progetto» a: «pertinenziali, « sono soppresse;
g) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, diffidare i titolari delle autorizzazioni»;
h) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «da parte dei medesimi soggetti»;
i) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di cui alle autorizzazioni»;
l) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere la seguente parola: «medesime»;
m) al comma 5, sopprimere la lettera h);
n) al comma 5, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «all'esercizio o».

5. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole da: «ivi comprese» a: «fonte nucleare» sono soppresse.
6. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «della disciplina» a: «combustibile nucleare,» sono soppresse;
b) al comma 1, sopprimere le lettera b) e c);
c) al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e future»;
d) al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e) ed f);
b) al comma l, lettera i), le parole da: «dall'esercizio» a: «derivanti» sono soppresse.

8. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «, con il duale sono delineati» a: «sicurezza nucleare» sono soppresse;
b) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: «la potenza complessiva» a: «da realizzare,» sono soppresse;


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c) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: «valuta il contributo» a: «diversificazione energetica,» sono soppresse;
d) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: «, benefici economici» a: «realizzazione» sono soppresse;
e) il comma 2 è soppresso;
f) al comma 3, sopprimere le lettere b), c), d), e), f);
g) al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli»;
h) al comma 3, sopprimere le lettere h), i) ed l).

9. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sopprimere gli articoli da 4 a 24.
10. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della disattivazione»;
b) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), le parole da: «riceve dagli operatori» a: « il Ministero dell'economia e finanze, ed» sono soppresse;
c) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, calcolate ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del presente decreto legislativo»;
d) al comma 1, al secondo periodo, lettera e), le parole: da: «, al fine di» a: «gestione degli impianti» sono soppresse.

11. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, le parole da: «e sulla base delle valutazioni « a: « di cui all'articolo 9» sono soppresse;
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, comma 2»;
c) al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

12. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 29 è soppresso.
13. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da: « riferito ai rifiuti radioattivi» fino alla fine del periodo;
b) sopprimere i commi 2 e 3.

14. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 31 è soppresso.
15. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 32 è soppresso.
16. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 33 è soppresso. 17. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 34 è soppresso. 18. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il primo comma è soppresso».
5. 6.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Ferma l'esclusione del ricorso alla tecnologia nucleare per la produzione di energia, entro sei mesi.
5. 5.Baretta, Lulli, Mariani, Ghizzoni.

Sopprimere il comma 1.
5. 19.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di garantire la sicurezza ambientale e delle popolazioni, è esclusa la produzione di energia nucleare in Italia.


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Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, aggiungere le seguenti: in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e, e, al secondo periodo, dopo le parole: Nella definizione della Strategia, aggiungere le seguenti: che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.
5. 7.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine fino a: Unione europea.
5. 8.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole: non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, con le seguenti: per cinquanta anni sono vietati la.
5. 20.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole: non si procede alla definizione e attuazione del, con le seguenti: è abrogato il.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, aggiungere le seguenti: in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e, al secondo periodo, dopo le parole: Nella definizione della Strategia, aggiungere le seguenti: che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.
5. 9.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, dopo le parole: non si procede aggiungere le seguenti: per un periodo minimo di dieci anni.
5. 2.Vannucci.

Al comma 5, lettera c) capoverso Art. 3, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,.
5. 16.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, lettera c), capoverso Art. 3, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri.
5. 3.Lo Moro, Zazzera.

Al comma 5, lettera c), capoverso Art. 3, premettere le seguenti parole: Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
5. 17.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 25, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 2, lettera i)», sono sostituite con le seguenti: «di cui all'articolo 2, lettera e)».
5. 15.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.


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Al comma 5, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al primo periodo, dopo le parole: «parere vincolante dell'Agenzia», sono inserite le seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione sul cui territorio ricade la proposta di localizzazione del sito e d'intesa con gli enti locali interessati,».
5. 10.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, lettera n) capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e per il 35 per cento ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.
5. 4.Simonetti.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi, con le seguenti: Entro centottanta giorni.
5. 11.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: entro sessanta giorni.
5. 1.Vannucci.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, aggiungere le seguenti: in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e.
5. 12.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento,.
5. 21.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: diversificazione delle fonti energetiche, aggiungere le seguenti: con esclusione dell'energia da fonte nucleare,.
5. 13.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: Nella definizione della Strategia, aggiungere le seguenti: che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.
5. 14.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La Strategia energetica nazionale esclude la produzione di energia nucleare sul territorio nazionale.
5. 18.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6. 2. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza di protezione civile.
6. 7. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa


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dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con le seguenti: a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
6. 3. Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui all'autorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
6. 6. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ASL de l'Aquila può prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure ai fini della stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 12,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.
1-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e Vice ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di autorità indipendenti.


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1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e del comma 1-quater devono derivare risparmi non inferiori a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
6. 4. Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, nonché gli enti in regime di convenzione della medesima regione Abruzzo interessata dai piani per il rientro del disavanzo sanitario, senza ulteriori aggravi di spesa del bilancio, possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure».
6. 5. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro europeo, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.
6. 1. Toccafondi, Moffa, Poli, Gatti, Antonino Foti, Paladini, Buonfiglio, Damiano, Fallica, Lo Presti, Cesario, Cambursano, Traversa, Baretta, Ciccanti, Pelino, Gianni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, dell'iscrizione e della frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di


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100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013.
6. 01. Ceccacci Rubino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Deroghe al Patto di stabilità interno per spese relative a calamità naturali).

1. Le spese effettuate, nell'anno 2011, per opere infrastrutturali e di manutenzione a seguito dello stato di emergenza deliberato in data 10 marzo 2011 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi atmosferici che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011, nella misura di 150 milioni di euro per la regione Marche, 10 milioni di euro per la regione Abruzzo, e 40 milioni di euro per la regione Basilicata.
2. Le spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi del comma 1 sono ripartite dalle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata fra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle province e dei comuni interessati dallo stato di emergenza.
3. Le spese di cui al comma 1 sono effettuate, entro il 31 dicembre 2011, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di verificare l'assenza di effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
4. Alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo per pari importo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
6. 02. Vannucci.
(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 4. Fluvi, Baretta, Lulli.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Operatività della Cassa depositi e prestiti - CDP S.p.A.).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni di minoranza, esclusivamente attraverso veicoli societari controllati dalla medesima CDP S.p.A., in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione delle partecipazioni, le modalità di individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Nel medesimo regolamento sono definiti i tempi massimi


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di durata dell'intervento della CDP S.p.A., in relazione alle diverse tipologie di operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a comunicare, con motivata relazione, alle competenti Commissioni parlamentari le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza di società di rilevante interesse nazionale, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni medesime. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla CDP S.p.A., riferisce entro il 31 marzo di ciascun anno, alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in merito alle singole operazioni poste in essere ai sensi del presente comma, con riferimento alle valutazioni concernenti: la condizione dei settori di operatività, le ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese e sui livelli occupazionali, l'evoluzione dei dati di bilancio relativi alle società oggetto di partecipazione riguardanti l'entità del fatturato, la stabilità dell'equilibrio finanziario e patrimoniale nonché la redditività delle stesse. Gli amministratori delle società veicolo controllate da CDP, ivi compresi i presidenti e gli amministratori delegati, sono scelti facendo ricorso, per almeno la metà, a personale interno della stessa CDP con adeguate e comprovate specializzazione e professionalità, per la restante quota, scegliendo fra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori di riferimento. Gli amministratori che CDP, direttamente o tramite i veicoli societari, nomina o elegge nelle società di cui siano state acquisite partecipazioni non possono acquisire deleghe operative e gestionali e devono essere scelti preferibilmente fra i dirigenti della CDP con adeguata specializzazione. Scelte diverse devono essere motivate dal Consiglio di amministrazione della stessa CDP. Nel caso in cui le partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8».

2. Il regolamento, di cui al comma 1, capoverso 8-bis è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Commissione di vigilanza di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, esercita le sue funzioni anche sulle società veicolo di cui al comma 1».
7. 5. Baretta, Fluvi, Lulli, Causi.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. di quanto alla stessa dovuto.


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5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7.
7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";
b) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"».
7. 12. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Cimadoro, Messina, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Operatività della Cassa depositi e prestiti - CDP S.p.A.).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni, anche di controllo, in società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, al fine di contribuire, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa, alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione, da parte di CDP S.p.A., delle partecipazioni, nonché le modalità di individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8".

2. Il regolamento, di cui al comma 1, capoverso 8-bis è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
7. 6. Federico Testa.

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni di minoranza in società quotate di rilevante interesse nazionale a condizione che siano caratterizzate da una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e da adeguate prospettive di redditività. A tal fine, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione da parte di CDP S.p.A., tramite veicoli societari quotati, di partecipazioni di minoranza in società, nonché i criteri di individuazione delle medesime società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese. È fatto comunque divieto alla Cassa depositi e prestiti di partecipare in salvataggi d'impresa, nonché di partecipare in società che richiedano oneri di ricapitalizzazione. In caso di mancato rispetto di almeno uno dei suddetti criteri e delle modalità di assunzione di partecipazioni in società, la


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Cassa depositi e prestiti può fare azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
7. 13. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: assumere partecipazioni aggiungere le seguenti: di minoranza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare con le seguenti: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Zazzera, Barbato.

All'articolo 7, capoverso 8-bis, al primo e al secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di interesse nazionale con le seguenti: di interesse strategico sul piano industriale e dello sviluppo tecnologico.
7. 14. Causi.

Al comma 1, capoverso comma 8-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del periodo.
7. 2. Vannucci.

Al comma 1, capoverso 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare aggiungere le seguenti: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 8. Borghesi, Cambursano, Messina, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso comma 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 1. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema del decreto di cui al secondo periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
7. 3. Vannucci.

Al comma 1, capoverso 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
7. 11. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Barbato, Messina.

Al comma 1, capoverso 8-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: In ogni caso, è fatto divieto alla CDP S.p.A. di acquisire dette partecipazioni, solo qualora detta acquisizione avviene direttamente mediante utilizzo delle risorse provenienti dalla raccolta postale. È invece consentito l'utilizzo delle risorse provenienti dalla raccolta postale per l'acquisizione di partecipazione in società, qualora essa avvenga attraverso la sottoscrizione di Fondi comuni di investimento, di cui all'articolo 2, comma 235, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. 10. Cambursano, Borghesi, Messina, Zazzera, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1,


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capoverso 8-bis è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 7. Fluvi, Causi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare di euro un milione».
7. 010. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «stessa deve essere preceduta» sono sostituite dalle seguenti: «stessa nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore devono essere precedute».
7. 08. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è soppresso.
7. 09. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono soppresse le seguenti parole: «dello stesso periodo».
7. 07. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Organismo di regolazione del trasporto ferroviario).

1. Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è sostituito dal seguente:
«1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE è l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della


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capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo».
7. 01. Della Vedova, Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «per più di un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un triennio».
7. 03. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è soppresso.
7. 02. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. L'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
7. 04. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è soppresso.
7. 05. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sull'attività economica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dell'emanazione della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) qualificazione degli studi di settore, come istituiti dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come elementi di selezione per le verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico;
b) previsione che gli stessi, in sede di giudizio, rappresentino una presunzione semplice;
c) previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore;


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d) codificazione della normativa primaria riguardante la materia, con esplicita indicazione delle norme abrogate.
7. 011. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rivalutazione dei beni immobili).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento da versare con le modalità indicate al comma 7.
5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 4 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 2 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento


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annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
7. 012. Moroni.
(Inammissibile)

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