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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 8 giugno 2011


SEDE CONSULTIVA:

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 340
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Commissione) ... 350
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa) ... 353
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla commissione) ... 356

Sui lavori della Commissione ... 345

SEDE LEGISLATIVA:

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Discussione e rinvio) ... 347
ALLEGATO 4 (Emendamento del relatore) ... 359

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA

ERRATA CORRIGE ... 349

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 8 giugno 2011


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2011.

Valentina APREA, presidente e relatore, intervenendo in sede di replica, con riguardo, innanzitutto, alla Fondazione per il merito di cui ai commi da 3 a 16, ricorda che essa viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. Rammenta che è stato rilevato, come aspetto problematico, il fatto che - come sottolineato dalla relazione tecnica al provvedimento -la Fondazione ha natura privatistica e che,


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come tale, non risulta quindi soggetta al controllo della Corte dei conti. Inoltre, la tutela avverso gli atti della Fondazione potrebbe essere assicurata non dal giudice amministrativo, bensì, come per le persone giuridiche private, dal giudice ordinario, magari non particolarmente esperto delle problematiche del settore amministrativo dell'Università. È stata inoltre rilevata, come aspetto problematico, la moltiplicazione dei costi derivante dall'affidamento di competenze ministeriali ad una struttura privata esterna al Ministero, che comporterà le conseguenti spese di auto amministrazione. Al riguardo, evidenzia come già in molti altri settori della pubblica amministrazione si faccia ricorso, per conseguire fini pubblici, all'istituzione di persone giuridiche private, la cui attività è comunque, a salvaguardia del principio di legalità dell'azione amministrativa, disciplinata comunque da norme di legge. Cita al riguardo - per un esempio similare all'istituita Fondazione per il merito - il caso l'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che persegue, pure mediante un'organizzazione evidentemente privatistica, fini di pubblico interesse determinati dalla legge, essendo specializzato nel concedere finanziamenti connessi al settore dello sport e della cultura.
Con riguardo, poi, alla disposizione recata dall'articolo 9, comma 19 del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, condivide la preoccupazione sul fatto che tale disposizione è suscettibile di determinare, almeno fino al mese di novembre di ogni anno, una situazione di grande confusione e incertezza nella gestione scolastica, fino all'individuazione degli insegnanti titolari per l'anno scolastico in corso. Si associa pertanto all'auspicio che tale norma non sia applicata a regime, ma solo per l'anno in corso. Per quanto concerne, infine, la precisa definizione del contingente numerico del piano straordinario di assunzioni nella scuola, ricorda che tale definizione è affidata, secondo la lettera dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge in esame, ad un decreto ministeriale da adottare «in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola». Pertanto rileva che, evidentemente, prima della conclusione di tale sessione negoziale - come sarà poi codificata dal decreto ministeriale - non si potrà avere contezza delle grandezze quantitative del piano stesso.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore come sia possibile aprire una sessione negoziale propedeutica al piano di assunzione se il decreto-legge n. 78 del 2010 ha sospeso tutti i rinnovi contrattuali.

Valentina APREA, presidente e relatore, risponde all'onorevole Ghizzoni ribadendo che la fase negoziale è espressamente prevista dalla norma del decreto-legge in esame.

Rosa DE PASQUALE (PD), intervenendo per una precisazione con riguardo agli insegnanti che usufruiscono di riserva per motivi di salute, auspica l'inserimento dei medesimi in graduatoria al momento dell'accertamento della riserva stessa.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame. Osserva come il testo del decreto-legge sia scritto in fretta e male. Con riguardo, nel dettaglio, agli articoli 9, commi 1 e 2, che introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, denominati contratti di ricerca strategica al fine di realizzare iniziative volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno, rileva come, partendo dall'idea di semplificare le norme, si eliminano


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in realtà garanzie fondamentali per la raccolta dei fondi, pure nel quadro del decreto legislativo n. 297 del 1999.

Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che per gli aspetti evidenziati dalla collega Capitanio è possibile presentare proposte emendative presso le Commissioni di merito.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva in ogni caso come, fra l'altro, il comma 2 dell'articolo 9 affidi completamente al Ministro la possibilità di derogare addirittura alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata, facendo così venir meno le garanzie previste dalla legislazione vigente. Con riguardo, poi, alla Fondazione per il merito, si dichiara contraria alla sua istituzione, rilevando come il richiamo all'Istituto del Credito Sportivo - che è stato oggetto di provvedimenti dell'Autorità di vigilanza bancaria e che è stato anche commissariato - è emblematico delle conseguenze negative dell'utilizzo di un tale strumento di natura privatistica. Fra l'altro, ritiene che non sia opportuno in tempo di crisi economica spendere un milione di euro per il mantenimento di questa ulteriore struttura. Per quanto concerne, poi, il problema della stabilizzazione degli insegnanti precari, ritiene che le soluzioni indicate non siano adeguate, segnalando il rischio che con la retrodatazione indicata in realtà si possa aprire un ulteriore contenzioso. Ritiene quindi che i contratti d'opera per i progetti di ricerca siano spesso un volano positivo per chi vuole fare ricerca. Auspica infine, come proposto in un emendamento già in precedenza presentato al riguardo, che gli statuti degli enti di ricerca vengano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, cosa che invece accade solo per i regolamenti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, per molteplici ragioni. Innanzitutto rileva come si sia persa un'occasione, poiché con questo decreto-legge si poteva tornare a fare investimenti nel settore dell'istruzione. Di contro, si persevera nella scelta fatta con l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, allorché il Governo adottò appunto la scelta politica di tagliare le risorse al settore della scuola. Rileva, fra l'altro, come manchino criteri precisi per i contratti di programma per la ricerca strategica volti a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. Osserva, quindi, come il Fondo per il merito avrebbe dovuto essere gestito direttamente dal Ministero, non essendo necessaria l'istituzione di un nuovo soggetto di natura privatistica, in quanto i soggetti privati sarebbero potuti intervenire anche qualora la gestione fosse stata affidata all'organizzazione ministeriale. Rileva, poi, come non venga data risposta all'aspettativa di stabilizzazione lavorativa proveniente dal mondo del precariato della scuola. Osserva come non vi sia affatto certezza sui numeri del piano delle assunzioni, poiché la quantificazione viene rimandata ad una preventiva sessione negoziale. Considerato, al riguardo, che l'indicazione proveniente dall'Unione europea sarà nel senso di effettuare ulteriori risparmi di spesa, ritiene che la cifra di 67 mila insegnanti distribuiti su tre anni verrà di molto ridimensionata. Fra l'altro, osserva come il Governo non dia risposta ai circa 21 mila abilitati che non rientrano nelle graduatorie di esaurimento. Sul punto, ricorda infine ancora una volta le sentenze della magistratura che impongono di trasformare i contratti del personale della scuola a tempo indeterminato.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra una proposta di parere alternativo di cui è prima firmataria (vedi allegato 2), che è di tenore negativo rispetto a quello favorevole presentato dalla relatrice. Ricorda che ieri il gruppo parlamentare del Partito Democratico, in sede di discussione, ha già espresso le sue contrarietà nei confronti di un provvedimento che giudica velleitario. Lamenta, inoltre, il fatto che le proposte avanzate dal gruppo da lei rappresentato sul credito di imposta non sono state recepite nel parere del relatore. Al riguardo,


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ritiene che, se si vuole promuovere la cooperazione tra imprese, ricerca pubblica e università, occorre disporre del necessario personale qualificato. Si rammarica, pertanto, che non sono stati presi in considerazione emendamenti che, invece, andavano accolti. In particolare, stigmatizza le disposizioni contenute nel comma 16 dell'articolo 4, che, di fatto, attenua la dovuta tutela che il Ministero deve prestare nei riguardi dei beni culturali del Paese. Per ciò che riguarda la Fondazione per il merito, denuncia che si tratterà di una struttura di natura privatistica non sottoposta, quindi, al controllo di merito e contabile.
Considerato, poi, che nel parere proposto dalla relatrice è prevista una condizione che richiede la modifica dell'articolo 23 comma 1 della legge n. 240 del 2010 in merito ai contratti a titolo gratuito, si rammarica della mancata previsione nello stesso parere di condizioni volte alla modifica della norma prevista alla lettera o) comma 3 dell'articolo 4 della medesima legge riguardante la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti. Ricorda, al riguardo, che in sede di emanazione di quella legge il Presidente della Repubblica scrisse in merito al Presidente del Consiglio, e il Ministro Gelmini rassicurò che si sarebbe provveduto. Sottolinea, infatti, che la concessione delle borse di studio per il merito nulla ha a che vedere con l'appartenenza territoriale. Rileva, poi, che le previsioni di immissioni in ruolo presenti nel decreto-legge in esame contengono tali e tanti vincoli che difficilmente potranno dare una risposta efficace ai problemi del precariato. Al riguardo, stigmatizza con forza il fatto che ancora una volta si vuole evitare la possibilità di applicare, per ciò che riguarda il personale della scuola, la normativa europea, peraltro già operante, in materia di stabilizzazione del personale. Rileva che si tratta di una misura deprecabile, in quanto la normativa presentata dal Governo si trasforma nei fatti in uno strumento punitivo per tutti coloro che hanno diritto e desiderio di lavorare nella Scuola. Prende quindi atto che alla lettera c) delle osservazioni del parere presentato dal relatore, si prevede che anche persone affette da patologie gravissime, come quelle oncologiche, possano godere della riserva di legge senza dover aspettare tre anni per far valere i propri diritti. Ricorda ancora tutta la categoria degli abilitati che non potranno essere inseriti nelle graduatorie e conclude osservando che, per tutte le motivazioni espresse, se l'obiettivo del provvedimento era quello di dare stabilità e certezze al comparto scuola, tale obiettivo allora è sicuramente fallito. Raccomanda, infine, che nel provvedimento venga inserita almeno una condizione che provveda a mantenere aperta per un anno la graduatoria ATA per i passaggi di profilo professionale.
Riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere predisposta dalla relatrice una condizione che stabilisca che la disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fosse applicata solo in via transitoria, e non a regime. Preannuncia in ogni caso il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore e raccomanda l'approvazione della proposta di parere alternativo da lei presentata.

Paola GOISIS (LNP) ricorda che la decisione del Ministro di immettere in ruolo un numero consistente di personale della scuola, nonché l'aggiornamento in una sola provincia, con l'obbligo di permanenza di cinque anni, rende lei e il Gruppo da lei rappresentato parzialmente soddisfatti. Chiede, infatti, al Ministro, coerentemente con le finalità del decreto-legge in esame, che siano opportunamente valutate alcune proposte emendative presentate dal suo Gruppo e sollecitate da varie associazioni di docenti precari. Sottolinea che si rende necessaria, innanzitutto,


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la modifica dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per consentire ai docenti che hanno concluso o che stanno per concludere i medesimi corsi abilitanti attivati dal Ministero di godere degli stessi diritti costituzionali dei colleghi inseriti nel 2009 nelle relative graduatorie ad esaurimento. A tal proposito, rammenta che nell'anno 2009, nonostante la legge finanziaria per il 2007 avesse già trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, il sopra citato articolo 5-bis decretò la riapertura delle graduatorie ad esaurimento consentendo l'inserimento a pieno titolo o con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione a circa 21 mila docenti immatricolati ad alcuni dei predetti corsi. La modifica all'articolo 9 del decreto-legge in esame consentirebbe di presentare, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per gli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, domanda di inserimento a pieno titolo per alcune categorie. Sottolinea, inoltre, che a tali numeri si devono aggiungere i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in Europa che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti. In totale si tratterebbe di circa 19.500 docenti.
In merito all'aggiornamento delle graduatorie provinciali, ritiene che sarebbe auspicabile l'attribuzione di un maggior punteggio a favore di coloro che, ai fini della continuità didattica e professionale, decidano di restare nella relativa graduatoria di appartenenza. Sottolinea, inoltre, che un altro problema riguarda la possibilità di attribuire precedenza di nomina nell'ordine della rispettiva graduatoria, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato ai docenti che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche, purché ivi residenti e che dimostrano di dimorare abitualmente nei medesimi territori, riconoscendo altresì al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle predette sedi. Osserva, ancora, che ritiene necessario risolvere una palese disparità di trattamento, che ha penalizzato i candidati che hanno superato le prove concorsuali indette dalla provincia autonoma di Trento, con deliberazione 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino.-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009. Sottolinea, infine, un aspetto che attiene alla libera scelta delle famiglie, cioè la possibilità di erogare, a decorrere dall'anno scolastico 2012 alle scuole paritarie un contributo statale, in ragione del costo unitario per alunno iscritto, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico di riferimento. Da ultimo, sottolinea che relativamente al Fondo per il merito non si può che plaudire all'impegno concreto, manifestato dal Governo, di erogare nell'immediato bonus e premi a favore dei meritevoli.
Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo da lei rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) ringrazia la presidente per il puntuale lavoro svolto in qualità di relatrice per aver presentato un parere articolato e ricco di condizioni puntuali. Sottolinea che il punto più complesso e controverso del provvedimento in esame è quello relativo alla problematica dei precari della scuola. Al riguardo, ricorda che anche in anni passati la Commissione aveva a lungo dibattuto sull'argomento, ad esempio, in sede di esame del cosiddetto decreto «salva precari». Esprime ovviamente un parere favorevole sull'intero impianto del


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provvedimento ed in particolare sul Fondo per il merito che dà attuazione, attraverso la istituita Fondazione, a partnership tra pubblico e privato, secondo uno schema già adottato in altri Paesi dell'Unione europea ed anche fuori dell'Unione europea stessa. A tal proposito, ritiene molto importante che si sia concretamente deciso di premiare merito e qualità. Per ciò che riguarda il problema relativo alla stabilizzazione dei precari della scuola, ricorda che nel 2009 in Assemblea venne votata una risoluzione che, finalmente, trova applicazione all'interno del presente decreto-legge. Sottolinea, inoltre, che la soluzione trovata passa attraverso un piano di immissione pluriennale, con una programmazione triennale di estremo rilievo per dare certezza e stabilità. Ribadisce che le immissioni avverrano, quindi, in modo stabile e certo e con un carattere di pluriennalità. Rammenta, comunque, che il problema del precariato ha radici lontane e profonde e che non è stato mai affrontato in modo lungimirante. Ritiene, inoltre, che con la prevista programmazione, seppure contenente criteri ed elementi di rigidità, si darà continuità didattica e stabilità al sistema di assunzione attraverso le graduatorie. Osserva che la soluzione proposta al problema del precariato si configura come una soluzione differente e innovativa, che vede una diversa forma di reclutamento, collegando utilmente la domanda con l'offerta al fine di offrire certezze a chi intenda intraprendere il cammino professionale dell'insegnamento scolastico.
Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo da lei rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina APREA, presidente e relatore, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere volta a recepire come condizione la richiesta formulata dalla collega Ghizzoni in merito alla disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame (vedi allegato 3).

Sui lavori della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, avverte che è ancora in corso di svolgimento una riunione dell'assemblea del gruppo di Iniziativa Responsabile, che è in via di conclusione. Come di consueto in queste occasioni, riterrebbe opportuno sospendere la seduta per consentire ai deputati di quel gruppo componenti della Commissione di partecipare ai lavori in corso di svolgimento.

Valentina APREA, presidente, prende atto della richiesta del collega Barbieri e sospende quindi la seduta al fine di reperire le opportune informazioni sulla disponibilità alla partecipazione ai lavori della Commissione dei colleghi del gruppo IR, ove ancora impegnati nella riunione segnalata dal collega Barbieri.

La seduta sospesa alle 15.20, riprende alle 15.40.

Giuseppe GIANNI (IR) rende noto di essere stato egli stesso a chiedere all'onorevole Barbieri di richiedere una sospensione dei lavori della Commissione, al fine di consentire la conclusione della riunione del suo gruppo. Rappresenta, in ogni caso, il proprio rammarico per il protrarsi dei lavori del gruppo oltre l'orario originariamente previsto, che ha determinato la necessità di una sospensione dei lavori della Commissione, di cui si scusa ancora con tutti i suoi componenti, a partire dalla presidente, relatore sul provvedimento.

Valentina APREA, presidente, intende stigmatizzare fermamente il comportamento dei colleghi del gruppo di Iniziativa Responsabile. Osserva come l'orario di convocazione dei lavori della Commissione era stato, come sempre, indicato con certezza e, pertanto, il ritardo nella conclusione dei lavori del gruppo ha determinato un comportamento lesivo delle prerogative degli altri membri della Commissione cultura, riuniti per procedere alle votazioni


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sul provvedimento in esame. Preannuncia che, ove dovesse ripetersi in futuro un'analoga mancanza, non esiterà ad informarne i presidenti dei gruppi di maggioranza.

Giuseppe GIANNI (IR) si scusa nuovamente dell'accaduto e ringrazia la presidente e tutti i componenti la Commissione per la comprensione mostrata nei confronti dei componenti del suo gruppo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva come la sospensione dei lavori della Commissione abbia rappresentato un episodio di una gravità estrema che auspica non costituisca un precedente per il futuro. Osserva che la maggioranza, come calpesta la Costituzione, non ha remore a calpestare a tutte le altre regole, comprese quelle che disciplinano l'attività del Parlamento. Ribadisce come, nell'occasione specifica, è chiaro che la maggioranza è appesa ai pochi voti espressi dal gruppo IR. Preannuncia quindi che si rivolgerà al Presidente della Camera per rappresentare quanto accaduto.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva come non vi sia mai stata in passato una sospensione della seduta della Commissione al solo fine di consentire alla maggioranza di conseguire i numeri necessari per una votazione. Preannuncia quindi che rappresenterà l'accaduto al Presidente della Camera, essendosi in definitiva leso l'interesse di tutti i parlamentari al buon andamento dei lavori della Commissione. Non è possibile ignorare, in questo modo, le prerogative che il regolamento della Camera riconosce a tutti i deputati.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) rileva come una seduta della Commissione non possa essere sospesa proprio al momento del voto, solo per consentire alla maggioranza di conseguire il quorum necessario. Reputa indispensabile preservare il rispetto delle regole parlamentari, evitando facili umorismi al riguardo che considera assolutamente fuori luogo. Rileva come in tali casi, piuttosto, si dovrebbe chiedere scusa, dichiarando che l'accaduto non costituirà in alcun modo un precedente per il futuro.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) dichiara che ciò che è successo testè in Commissione la rattrista molto; si è incrinato il rapporto costruttivo che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione cultura della Camera. Ritiene quindi necessario che sia esplicitato che quanto accaduto non costituirà in alcun modo un precedente per i lavori della Commissione.

Valentina APREA, presidente, tiene a precisare di aver sospeso la seduta della Commissione, in considerazione della richiesta del rappresentante del gruppo del PdL in Commissione, relativa allo svolgimento dell'assemblea del gruppo IR. Si è limitata quindi ad assumere i necessari approfondimenti al riguardo, tenendo conto della prassi della Commissione cultura secondo cui i lavori parlamentari restano sospesi quando vi siano riunioni dei Gruppi. Ribadisce in ogni caso di aver già fermamente stigmatizzato e richiamato il grave episodio, preannunciando che esso non costituirà in alcun modo un precedente.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda anch'egli come risponda a correttezza, allorché si registri l'assenza ai lavori della Commissione di rappresentanti di un gruppo parlamentare, attendere che i medesimi partecipino ai lavori.

Valentina APREA, presidente, ribadisce, al riguardo, che i lavori della Commissione devono svolgersi anche tenendo conto di eventuali, concomitanti riunioni dei Gruppi, come sempre accaduto.
Avverte che è stata presentata, da parte dei deputati Ghizzoni ed altri, una proposta di parere alternativo che è in distribuzione. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta


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alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta di parere alternativo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 15.50.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 giugno 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Giro.

La seduta comincia alle 15.50.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.
C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.
Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 giugno 2011. Avverte che il Governo con lettera pervenuta il 6 giugno 2011, ha comunicato l'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame con le seguenti condizioni, di cui dà lettura: «all'articolo 2, comma 8 «sia eliminato dalla norma il riferimento all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»; all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «Ministro per i beni e le attività culturali» vengano inserite le seguenti «e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria»; all'articolo 2, sostituire il comma 8 nei seguenti termini: «La vendita dei libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; all'articolo 3, comma 3, sostituire la parola «trasmette» con il seguente periodo «trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria che provvede al successivo inoltro alle Camere».
Al riguardo, deve peraltro sottolineare che le condizioni relative all'articolo 2, comma 8, sono volte a modificare le disposizioni del testo già approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, per le quali si è quindi compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi. La suddetta norma di cui all'articolo 2, comma 8, non può quindi essere oggetto di ulteriore modifica. Invita invece il relatore ad intervenire in merito alle restanti condizioni, segnatamente quelle relative all'articolo 3, comma 3, per sapere come intende procedere.
Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Ricardo Franco LEVI (PD), relatore, osserva che la disciplina recata dalla proposta di legge in esame è attesa da anni dal mondo del libro, rilevando come la politica abbia svolto bene il suo ruolo, elaborando una proposta che ha raccolto unanime consenso. Segnala come l'assenso del Governo alla sede legislativa sia stato


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condizionato all'introduzione di un coordinamento, nel testo con le competenze del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine intenderebbe rimettersi alla valutazione degli altri rappresentanti dei gruppi in Commissione, anche ai fini di definire il successivo iter del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione, per proseguire l'iter in legislativa, deve adeguarsi alle condizioni del Governo, compatibili con il dettato costituzionale.

Ricardo Franco LEVI (PD), relatore, illustra quindi un apposito emendamento che accoglie le condizioni indicate dal Governo riferite all'articolo 3, comma 3 (vedi allegato 4). Auspica tempi rapidi per l'approvazione del provvedimento al Senato.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento del relatore. Ricorda come, con riferimento alle competenze del Dipartimento per l'editoria, non si abbiano tuttora notizie della proposta di legge recante riforma di quel settore e della proposta di legge sull'Ordine dei giornalisti.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Evidenzia lo stato confusionale del Governo che prima dà l'assenso per la sede legislativa e poi pone delle condizioni al lavoro del Parlamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e auspica tempi rapidi per l'approvazione del provvedimento al Senato.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16.15 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.15.

Valentina APREA, presidente, avverte che non sono stati presentati ulteriori emendamenti alla proposta di legge in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, stigmatizzando in ogni caso la corsa finale del Governo, che prima dà l'assenso e poi lo condiziona. Auspica tempi brevi per l'approvazione del provvedimento al Senato.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

Valentina APREA, presidente, avverte che essendo stato presentato l'emendamento 3.1 esso sarà posto in votazione in linea di principio; ove approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La Commissione approva quindi in linea di principio l'emendamento 3.1 dal relatore.

Valentina APREA, presidente, avverte che l'emendamento testé approvato sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere. Assicura in ogni caso il suo personale impegno affinché i prescritti pareri siano espressi in tempi brevi.


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Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 490 del 7 giugno 2011, a pagina 240, seconda colonna, ventiduesima riga, le parole «almeno» e da «a» a «corso» sono soppresse.

VII Commissione - Mercoledì 8 giugno 2011


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ALLEGATO 1

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del settore, svolte dalla Commissione nella seduta del 31 maggio 2011;
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4357 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»;
considerata l'opportunità di dar seguito in questa sede, con riferimento alla legge di riforma dell'università (L. 240 del 2010), al rilievo del Presidente della Repubblica relativo alla previsione di una limitazione riferita al reddito per la stipula di contratti per attività di insegnamento;
ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche al testo del decreto-legge, anche al fine di dar seguito a quanto rappresentato nel corso delle audizioni svolte,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 3, lettera a), dopo il numero 3 deve essere aggiunto il seguente: «4) le organizzazioni non lucrative che hanno come oggetto sociale lo svolgimento prevalente di attività di ricerca e sviluppo»;
2) al fine di dare attuazione ai contratti di programma previsti dall'articolo 9, comma 1, ed al fine di dare attuazione ad iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la ricerca, appare necessario prevedere che l'Amministrazione possa avvalersi di personale qualificato e di alto profilo professionale per gestire lo strumento innovativo nella sua prima applicazione, ponendo il compenso a carico del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
3) all'articolo 9, comma 1, al fine di correggere un errore materiale nell'indicazione della norma l'ultimo periodo deve essere sostituito con il seguente: «La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
4) con riguardo all'articolo 9, comma 5, lettera b), considerata la funzione e l'esperienza storica dei Collegi universitari, e visto anche l'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010, appare opportuno prevedere la presenza all'interno del comitato consultivo della Fondazione per il merito di un loro rappresentante;
5) all'articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressamente:


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infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo;
6) con riguardo al comma 17 dell'articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l'istituzione dei corsi di laurea previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall'anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l'anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;
7) considerato che le riduzioni di organico previste dall'articolo 64 della legge 133/08 sono operative anche nell'ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni cosiddette «salva precari» (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 134/2009) anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012;
8) all'articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un'altra provincia avviene «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti»;
9) all'articolo 9, dopo il comma 16 andrebbe aggiunto il seguente: «16-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono soppresse le parole: «in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi»;
10) al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel campo della ricerca applicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, andrebbe infine previsto l'utilizzo di una quota pari al 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame, concernente la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario, appare opportuno chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica;
b) con riguardo al comitato consultivo della Fondazione, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, appare opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsione di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti;
c) appare opportuno che i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,


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con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all'inserimento del titolo di riserva.


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ALLEGATO 2

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
premesso che:
per quanto riguarda i profili di competenza, le nuove modalità di credito di imposta per la ricerca scientifica, previste dall'articolo 1, rappresentano un cambio attuato dal Governo nelle proprie decisioni politiche in materia, non si può non rilevare criticamente il metodo di lavoro dettato dall'improvvisazione, soprattutto in considerazione del fatto che le imprese e i soggetti coinvolti, come qualunque istituzione sociale, necessitano di certezza e di continuità nelle scelte che attengono alla loro attività e finalità. Pare poi inadeguata la disposizione che il nuovo credito di imposta sia calcolato solo sulla parte incrementale delle somme destinate alla ricerca, mentre sarebbe più incentivante e più opportuno, al fine di premiare le imprese che si sono impegnate costantemente nella ricerca, disporre il credito - come introdusse il Governo Prodi - su quota fissa delle risorse investite, indipendentemente dall'ammontare e dall'eventuale incremento. Si ritiene inoltre più efficace individuare precise direttrici di ricerca e di avvalersi, per l'utilizzo dello strumento in parola, di tutti i centri di ricerca. Per le finalità individuate dall'articolo in oggetto e, pertanto, per consentire agli enti di ricerca di poter rispondere alle esigenze di innovazione espresse dall'impresa finanziata, è imprescindibile rimuovere tutti gli ostacoli frapposti all'effettuazione del turn over del personale e consentire agli enti medesimi di poter disporre delle risorse umane necessarie. Tale disponibilità andrebbe garantita anche per le università, pertanto anche per l'anno in corso dovrebbe essere applicato lo «sconto» nel conteggio delle spese di personale rispetto alle risorse del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di non superare la soglia del 90 per cento: sono infatti numerosi gli atenei che, in assenza della norma richiamata, si trovano completamente bloccati nelle loro esigenze di assunzione di nuovo personale per garantire la continuità della didattica e della ricerca. Si ricorda, poi, che effetti negativi sta ovviamente producendo la norma introdotta dal decreto-legge n. 78, che riduce del 50 per cento l'attivazione dei contratti a tempo determinato. Si valuta pertanto negativamente che le nuove norme per il credito d'imposta non si accompagnino a misure - quali quelle richiamate - tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena operatività delle strutture pubbliche finalizzate alla ricerca. Infine, si ritiene necessario che il finanziamento dei progetti sia sottoposto ad una valutazione ex ante, coinvolgendo i garanti della ricerca previsti dall'articolo 21 della legge n. 240 del 2010, e ad una valutazione ex post a cura dell'ANVUR. È con rammarico, quindi, che si osserva la mancanza di tali disposizioni, tese alla concreta valorizzazione del merito e alla valutazione della reale efficacia del provvedimento in parola;


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si valutano negativamente le disposizioni dell'articolo 4, comma 16, poiché la finalità espressa di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si presta in realtà ad attenuare la funzione di tutela esercitata dallo Stato sui beni culturali e sancita dalla Costituzione;
in merito all'istituzione della Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16), si ricorda che pochi mesi fa l'Esecutivo ha istituito il Fondo per il merito, destinato all'erogazione di premi e prestiti per il finanziamento degli studi universitari, sul quale il Partito Democratico ha espresso i propri dubbi e critiche - soprattutto in merito all'attribuzione di premi senza valutazione del reddito dei beneficiari e alla decisione di percorre la strada dell'indebitamento degli studenti - in occasione dell'approvazione della legge 240/10. Si stigmatizza la costituzione della detta Fondazione, alla quale sono attribuite funzioni attualmente affidate al Miur (come disposto dall'articolo 4 della L. 240/10) in materia di diritto allo studio. Si ritiene, infatti, incongruo che ad un soggetto di natura privata, peraltro sottratto a qualsiasi tipo di controllo, di merito e di natura contabile, siano affidate scelte politiche, strategiche e delicate quali sono quelle del diritto allo studio, soprattutto alla luce del progressivo calo di immatricolazioni caratterizzante l'ultimo quinquennio e della crisi congiunturale che ha colpito il Paese. L'affidamento di una funzione strumentale del Miur all'istituenda Fondazione appare estranea all'esigenza, quanto mai urgente per lo sviluppo del Paese, di dare attuazione ad un vero welfare studentesco. Si osserva, inoltre, che a fronte del grave fenomeno delle migliaia di studenti che, sebbene ne abbiano diritto, non ricevono alcuna provvidenza per affrontare gli studi universitari, la priorità del Governo dovrebbe essere quella di finanziare adeguatamente il Fondo per l'erogazione delle borse di studio e quello per l'edilizia universitaria, piuttosto che investire in strumenti di indebitamento degli studenti, quali sono i prestiti d'onore. Si valuta inoltre negativamente l'assenza di una norma che abroghi la lettera o) del comma 3 dell'articolo 4 della Legge 240/11, che ha introdotto la previsione di riservare la quota del 10 per cento delle borse di studio agli studenti iscritti in un'università della regione in cui sono residenti. A tale proposito si ricorda che in occasione della promulgazione della citata legge 240, il Presidente della Repubblica ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale si legge «Per quanto concerne l'articolo 4 relativo alla concessione di borse di studio agli studenti, appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale»;
per quel che riguarda la scuola, i commi da 17 a 20 dell'articolo 9, rappresentano nel loro complesso, una clamorosa smentita del piano straordinario di assunzione e stabilizzazione del personale precario (insegnanti e personale ATA) promesso dal governo prima delle elezioni; essi inoltre contengono norme dirompenti per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico e omettono previsioni che invece, alla luce delle novità introdotte dal decreto, sembrerebbero necessarie. Pare utile ricordare che al momento dell'approvazione del decreto in parola da parte del Consiglio dei Ministri, non avevano fatto ben sperare le parole del Presidente secondo cui «il Ministro dell'Economia non ha voluto scrivere numeri nel decreto, ma le assunzioni nella scuola saranno migliaia». L'assenza non solo di tabelle e numeri esatti, ma anche di un impegno chiaro alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili - sottolineata da tutte le associazioni professionali e sindacati nel corso della audizione qui in VII commissione - è la manifestazione plastica della scarsa capacità della disposizione ad affrontare il problema del precariato. Gli inflessibili richiami alla legge 133/2008 e al regime autorizzatorio delle nomine (legge 449/1997) fanno peraltro facilmente prevedere la prosecuzione delle assunzioni a contagocce dell'ultimo triennio, ben al di sotto della


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copertura dei posti vacanti e disponibili e del turnover. La disposizione in oggetto non può certamente essere spacciata per un piano straordinario di assorbimento del precariato ed è totalmente incapace di compensare l'effetto deleterio del comma 18 dell'articolo 9, secondo il quale la norma europea - già recepita nella nostra legislazione - che costringe qualunque azienda, pubblica o privata, all'assunzione di chi copre per tre anni consecutivi lo stesso posto di lavoro, non si applicherebbe alla scuola. In coerenza con la discussione già avvenuta in occasione del decreto cosiddetto Salvaprecari, ribadiamo un netto parere di contrarietà a tale norma. Una lettura, anche superficiale, rivela che tutti i commi riguardanti le assunzioni della scuola hanno lo stesso segno: quello di aumentare anziché diminuire la mole del personale a tempo determinato sfruttato dalla scuola, perfino rispetto ai posti dell'organico risultante dai tagli della legge 133/2008. Oltre all'inaccettabile segno complessivo determinato dall'articolo 9, cioè quello di una accresciuta instabilità didattica, si sottolinea l'opposizione ad una norma dirompente per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico: il comma 19, che fa slittare dal 31 luglio al 31 agosto la scadenza per le nomine nella scuola, mettendo i dirigenti scolastici di fronte alla pratica impossibilità di dare ordinatamente inizio, di lì a pochi giorni, all'anno scolastico, ed esponendo insegnanti alunni e famiglie ad un forte aggravio del già notevole caos di inizio anno. Non si può poi non richiamare l'assenza di norme attese, quale quella per introdurre i necessari correttivi in favore degli insegnanti che dovrebbero godere delle riserve di cui alla legge 68/1999, nonché di quelle per i malati oncologici: se l'aggiornamento delle graduatorie sarà triennale per effetto del comma 20, diventa irragionevole e profondamente iniquo che gli interessati possano far valere la riserva solo una volta ogni tre anni. Appare altresì irragionevole che le stesse categorie (abilitati e abilitandi in scienza della formazione primaria, in strumento musicale, COBASLID) ammesse alle graduatorie da questo Governo al momento del loro primo aggiornamento, nel 2009, vengano invece escluse questa volta. Infine, l'assenza della proroga di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA metterà a rischio il regolare funzionamento di moltissime istituzioni scolastiche per i venir meno di personale qualificato che già vi presta servizio. In conclusione, si ritiene che l'instabilità e l'iniquità di una scuola che ricorre in misura inaccettabile al personale precario è lasciata intatta, se non addirittura aumentata, da un decreto che a parole dichiara di porvi rimedio,
esprime

PARERE CONTRARIO.


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ALLEGATO 3

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del settore, svolte dalla Commissione nella seduta del 31 maggio 2011,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4357 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»;
considerata l'opportunità di dar seguito in questa sede, con riferimento alla legge di riforma dell'università (L. 240 del 2010), al rilievo del Presidente della Repubblica relativo alla previsione di una limitazione riferita al reddito per la stipula di contratti per attività di insegnamento;
ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche al testo del decreto-legge, anche al fine di dar seguito a quanto rappresentato nel corso delle audizioni svolte,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 3, lettera a), dopo il numero 3 deve essere aggiunto il seguente: «4) le organizzazioni non lucrative che hanno come oggetto sociale lo svolgimento prevalente di attività di ricerca e sviluppo»;
2) al fine di dare attuazione ai contratti di programma previsti dall'articolo 9, comma 1, ed al fine di dare attuazione ad iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la ricerca, appare necessario prevedere che l'Amministrazione possa avvalersi di personale qualificato e di alto profilo professionale per gestire lo strumento innovativo nella sua prima applicazione, ponendo il compenso a carico del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
3) all'articolo 9, comma 1, al fine di correggere un errore materiale nell'indicazione della norma l'ultimo periodo deve essere sostituito con il seguente: «La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
4) con riguardo all'articolo 9, comma 5, lettera b), considerata la funzione e l'esperienza storica dei Collegi universitari, e visto anche l'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010, appare opportuno prevedere la presenza all'interno del comitato consultivo della Fondazione per il merito di un loro rappresentante;
5) all'articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressamente: infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è


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necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo;
6) con riguardo al comma 17 dell'articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l'istituzione dei corsi di laurea previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall'anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l'anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;
7) considerato che le riduzioni di organico previste dall'articolo 64 della legge 133/08 sono operative anche nell'ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni cosiddette «salva precari» (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 134/2009) anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012;
8) all'articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un'altra provincia avviene «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti»;
9) all'articolo 9, dopo il comma 16 andrebbe aggiunto il seguente: «16-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono soppresse le parole: «in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi»;
10) al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel campo della ricerca applicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, andrebbe infine previsto l'utilizzo di una quota pari al 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa;
11) la disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, andrebbe applicata solo in via transitoria, e non a regime;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame, concernente la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario, appare opportuno chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica;
b) con riguardo al comitato consultivo della Fondazione, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, appare opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsione di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti;
c) appare opportuno che i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli


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con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all'inserimento del titolo di riserva.


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ALLEGATO 4

Nuova disciplina del prezzo dei libri (C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTO DEL RELATORE
ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali inserire le seguenti: e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo la parola: trasmette inserire il seguente periodo: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria che provvede al successivo inoltro.
3. 1.Il relatore.
(Approvato)

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