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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Giovedì 23 giugno 2011


ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen COM(2011)118 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale) ... 11
ALLEGATO 1 (Documento finale approvato) ... 24

SEDE REFERENTE:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (Esame e rinvio) ... 12

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (Esame e rinvio) ... 14

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.)
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) ... 16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Riconoscimento figli naturali. Testo unificato C. 2519 Mussolini e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 21
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


I Commissione - Resoconto di giovedì 23 giugno 2011


Pag. 11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 giugno 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
COM(2011)118 def.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2011.


Pag. 12

Jole SANTELLI (PdL), relatore, conferma la proposta di documento finale presentata nella seduta di ieri. Ritiene infatti che le osservazioni svolte nel corso del dibattito siano meritevoli di considerazione, ma non del tutto attinenti alla materia affrontata dalla proposta di regolamento sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimersi.

Sesa AMICI (PD), dopo aver rimarcato l'importanza del pronunciamento parlamentare su una proposta di regolamento così rilevante durante la fase ascendente del provvedimento, rileva che la seconda osservazione contenuta nella proposta di documento finale della relatrice appare incongrua, in quanto collega la richiesta di mantenimento dell'obbligo, per gli stranieri, di dichiarare la propria presenza alle autorità alle finalità di «contrasto dell'immigrazione clandestina», dimenticando che l'obbligo grava sugli stranieri che entrano e soggiornano in Italia regolarmente, e non sugli immigrati cosiddetti «clandestini». Invita pertanto la relatrice a valutare la possibilità di eliminare, almeno, il riferimento al «contrasto all'immigrazione clandestina». Preannuncia che, in ogni caso, il voto del suo gruppo sulla proposta di documento finale della relatrice sarà contrario.

Mario TASSONE (UdCpTP), ricorda che nella seduta di ieri il collega Mantini aveva manifestato delle perplessità sulla seconda osservazione contenuta nella proposta di documento conclusivo, riguardante l'obbligo di registrazione. Pur dando atto al relatore di aver tentato di dare una risposta a tali perplessità, non ritiene la sua risposta convincente. Senza questo punto la posizione del proprio gruppo sarebbe stata favorevole, ma stante questa formulazione non può che dichiararne il voto di astensione.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, si dichiara disponibile a riformulare la seconda osservazione nei seguenti termini, che corrispondono meglio a quanto dichiarato ieri dal Governo: «si riconsideri la prevista soppressione dell'obbligo, a carico dei cittadini di Paesi terzi in posizione regolare, di dichiarare la loro presenza, in quanto tale soppressione potrebbe avere ripercussioni sull'acquisizione di informazioni utili dal punto di vista info-investigativo».

Sesa AMICI (PD) ritiene che tale formulazione peggiorerebbe il testo.

Jole SANTELLI (PdL), relatore, conferma pertanto la sua proposta di documento finale.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale, del quale condivide appieno i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale (vedi allegato 1) della relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 giugno 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 15.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.
C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


Pag. 13

Pietro LAFFRANCO (PdL), relatore, nell'illustrare i progetti di legge costituzionale all'esame della Commissione, rileva che il disegno di legge costituzionale C. 4358 del Governo e le proposte di legge costituzionale C. 997 Lenzi, C. 3296 Vaccaro e C. 4023 Gozi propongono modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di diritto al voto, al fine di abbassare i limiti di età sia per l'eleggibilità che per il diritto di voto o al Parlamento o esclusivamente per l'eleggibilità al Parlamento, nell'ottica di valorizzare la partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica. La proposta di legge costituzionale C. 849 Pisicchio interviene nella stessa ottica solo in materia di elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica, modificando l'articolo 58 della Costituzione.
Il disegno di legge del Governo C. 4358 va oltre le modifiche in materia di elettorato e propone l'inserimento in Costituzione di un articolo 31-bis, finalizzato a stabilire il principio della valorizzazione del merito e della partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale e culturale della Nazione. L'articolo 31-bis affida alla legge il compito di fissare i criteri per l'attuazione di tale principio.
Ricorda che l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione inserisce la gioventù, insieme alla maternità e all'infanzia, tra le categorie destinatarie di una particolare protezione e stabilisce che la Repubblica debba favorire gli istituti necessari all'attuazione di questa tutela. L'articolo 31-bis, di cui il disegno di legge del Governo propone l'introduzione, può quindi essere letto come un completamento della previsione del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione. Il riferimento alla gioventù del secondo comma dell'articolo 31, infatti, sembra essere circoscritto nell'ambito della protezione della famiglia, con particolare riferimento al periodo dell'adolescenza. L'affermazione di una più ampia tutela del giovane all'interno dell'articolo 31-bis è quindi del tutto coerente ed in piena continuità con i principi già contemplati dal dettato costituzionale. L'obiettivo è ridare centralità ai giovani nelle politiche che ciascun governo porta avanti, attraverso la promozione di azioni positive incentrate sul criterio del merito. Meritocrazia e certezza di riferimenti e tutele normative sono quindi le due leve su cui vuole fondarsi l'azione riformista del Governo e del presente disegno di legge, che tocca un tema centrale in un Paese ormai di stampo gerontocratico: quello delle nuove generazioni.
In questo quadro è necessario sottolineare come il progetto del governo si muova infatti in piena corrispondenza con una delle richieste più chiare che è emersa in questi anni nel nostro paese, in particolare dalle nuove generazioni: quella cioè di ampliare la sfera dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione, meglio ancora di ampliarne la portata, il raggio di azione e di intervento. Si pensi ad esempio alle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato negli ultimi decenni il mondo del lavoro. È necessario riflettere su come aggiornare ed ampliare i diritti e la capacità di partecipazione e dunque i livelli di inclusione sociale, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, tenendo presente che la spinta verso l'ampliamento della gamma dei diritti riconosciuti in Costituzione è complessivamente generalizzata, ed il bisogno di rinnovamento è sostanzialmente trasversale nella nostra società.
La proposta del governo si muove dunque sulla consapevolezza che la nostra Costituzione è non solo sintesi del passato, ma soprattutto visione e progetto del futuro. La modernizzazione istituzionale del nostro Stato risponde anche alla necessità di reggere la competizione nei mercati globalizzati, e di tutelare i diritti, specie quelli delle nuove generazioni e dei soggetti più deboli.
Sottolinea poi che vale la pena ricordare che non c'è exit strategy per buttarci alle spalle lo spauracchio della crisi economica né politica di sviluppo che tenga se non quella incentrata sui giovani, sulle nuove leve che rappresentano il presente e costruiscono il futuro di un Paese ricco di capitale umano e talenti che non possono rischiare di rimanere inespressi.


Pag. 14


Passa poi ad esaminare le modifiche proposte al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, in tema di elettorato passivo della Camera dei deputati. Ricorda che il testo vigente di tale comma prevede che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Il disegno di legge del Governo C. 4358 modifica tale disposizione nel senso della previsione che tutti gli elettori siano eleggibili a deputati, stabilendo, quindi, l'equiparazione tra elettorato attivo e passivo. Osserva che l'articolo 48 della Costituzione sancisce che sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, attualmente fissata dall'articolo 2 del codice civile, come modificato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39, a diciotto anni. Nel caso che tale limite fosse modificato per legge, sarebbe automaticamente modificato anche il limite per l'elettorato passivo della Camera dei deputati, come proposto dal disegno di legge del Governo
La proposta di legge costituzionale C. 997 Lenzi e la proposta di legge costituzionale C. 4023 Gozi stabiliscono invece a diciotto anni il requisito di età per l'elezione a deputati, mentre la proposta di legge costituzionale C. 3296 Vaccaro stabilisce tale requisito a venti anni di età. La proposta di legge costituzionale C. 3296 Vaccaro stabilisce anche che non possono essere eleggibili a deputati gli elettori che hanno superato il settantesimo anno di età. A tale proposito, ritiene che sia utile una riflessione da parte della Commissione sulla lettura di questa disposizione in relazione al principio di parità di accesso sancito dall'articolo 51 della Costituzione e al generale principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia.
Passa poi a prendere in esame le modifiche proposte all'articolo 58 della Costituzione in tema di elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica.
Ricorda che il vigente articolo 58 della Costituzione prevede che i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età e che sono eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto quaranta anni di età.
Riguardo all'elettorato attivo, il disegno di legge del Governo C. 4358 non modifica l'attuale limite di venticinque anni, mentre tutte le proposte di legge costituzionale in esame (C. 849 Pisicchio, C. 997 Lenzi, C. 3296 Vaccaro e C. 4023 Gozi) eliminano tale limite, prevedendo semplicemente il suffragio universale e diretto.
Riguardo invece all'elettorato passivo il disegno di legge del Governo C. 4358, nell'ottica di equiparazione dell'elettorato attivo e passivo prevede che siano eleggibili tutti gli elettori del Senato della Repubblica (vale a dire coloro che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età). Le proposte di legge costituzionale C. 849 Pisicchio e C. 4023 Gozi pongono il limite minimo di eleggibilità a senatore a venticinque anni, mentre la proposta di legge costituzionale C. 997 Lenzi stabilisce tale limite a diciotto anni. Infine la proposta di legge costituzionale C. 3296 Vaccaro fissa il limite minimo di eleggibilità a senatore a trenta anni, mentre, in sintonia con quanto stabilito dalla stessa proposta di legge costituzionale per la Camera dei deputati, statuisce che non possano essere eleggibili a senatori gli elettori che hanno superato il settantesimo anno di età. Relativamente a questa disposizione conferma le medesime considerazioni svolte per l'analoga disposizione prevista per la Camera dei deputati.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 15.15.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.
C. 3658 Lupi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


Pag. 15

Antonio DISTASO (PdL), relatore, nell'illustrare la proposta di legge all'esame della Commissione, rileva che essa è volta ad istituire in tutto il territorio nazionale la giornata del Calendario gregoriano in memoria di Aloysius Lilius (Luigi Lilio), medico, astronomo e matematico nato cinquecento anni fa a Cirò, antico borgo in provincia di Crotone, ideatore della riforma del calendario gregoriano, adottato ancora oggi in tutto il mondo moderno.
La riforma Liliana del calendario è basata sulla regola delle intercalazioni che consente di giungere alla ripartizione dell'anno comune in 365 giorni e dell'anno bisestile, che cade ogni quattro anni, in 366 giorni. Lilio ricondusse inoltre l'equinozio di primavera al 21 marzo mediante l'eliminazione di dieci giorni dal calendario.
L'iniziativa legislativa prende spunto dalla proposta - avanzata dal professor Antonino Zichichi, in occasione della lectio magistralis tenuta a Cirò nel giugno del 2010 per ricordare i cinquecento anni della nascita di Lilio - di celebrare ogni anno la ricorrenza dell'ideazione del calendario gregoriano.
La proposta di legge è formata da 6 articoli.
L'articolo 1 al comma 1 riconosce il 21 marzo quale giornata nazionale del calendario gregoriano e stabilisce che la giornata nazionale venga considerata solennità civile ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Il comma 2 precisa che il riconoscimento della giornata nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
L'articolo 2, al comma 1 attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di impartire le opportune direttive affinché, in occasione della giornata nazionale, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, promuovano iniziative culturali inerenti alle tematiche relative all'ideazione e all'elaborazione del Calendario gregoriano. Il comma 2 dispone che il comune di Cirò, in occasione della medesima giornata nazionale, promuove cerimonie e iniziative sull'importanza del Calendario gregoriano e sulla figura e sull'opera di Luigi Lilio. Con riferimento a quest'ultima disposizione, osserva, ai fini dell'esame da parte della Commissione, che la «promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione» rientra nelle materia che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla legislazione concorrente delle Regioni.
L'articolo 3, al comma 1, istituisce, al fine dell'attuazione delle disposizioni dei precedenti articoli, un comitato scientifico composto dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal prefetto di Crotone, dal presidente della regione Calabria, dal presidente della provincia di Crotone, dal sindaco di Cirò, dal sindaco di Cirò Marina e dal cancelliere della Pontificia accademia delle scienze. Il comitato, in occasione della prima riunione, individua il suo presidente tra personalità di riconosciuta fama nel mondo scientifico ed esperti di astronomia, fisica e matematica che hanno approfondito nei propri studi la figura e l'opera di Luigi Lilio. A questo proposito rileva che andrebbero chiarite sia le modalità di istituzione del comitato che le modalità di scelta del presidente che inoltre, in base al testo della proposta di legge, non risulterebbe tra i componenti del Comitato.
Il comma 2 stabilisce la sede legale del comitato a Cirò, e ne determina i compiti: fornire indirizzi e orientamenti in merito allo svolgimento della giornata nazionale, approvare e coordinare le iniziative da finanziare mediante il contributo annuale previsto dal successivo articolo 4, coordinandone l'attuazione. Il comma 3, infine, statuisce che la partecipazione al comitato non comporta l'erogazione di onorari, emolumenti, compensi o rimborsi di spese.
L'articolo 4, ai fini delle celebrazioni della giornata nazionale, reca l'autorizzazione di un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2010 al fine di


Pag. 16

realizzare le iniziative approvate dal comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria di suddetto onere, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
Rileva che la copertura finanziaria andrà rimodulata con riferimento all'anno 2011 e al bilancio triennale 2011-2013, previa verifica della disponibilità di dotazioni di parte corrente all'interno del Fondo speciale richiamato.
L'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 giugno 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, premette che svolgerà un'unica relazione su entrambi i documenti all'attenzione della Commissione: il programma di lavoro della Commissione per il 2011, che illustra le linee generali delle politiche della Commissione europea per il 2011 ed elenca, tra l'altro, gli atti normativi e non che la Commissione europea considera iniziative strategiche da adottare nel 2011, e la relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011, che invece preannuncia gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo in quest'anno, con riguardo anche all'attività normativa europea. Va detto che, in base alla legge n. 11 del 2005, e successive modificazioni, la relazione programmatica deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In questo caso, quindi, la presentazione è avvenuta in ritardo.
Dichiara che si limiterà a parlare delle questioni più rilevanti tra quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.
Innanzitutto, è in corso da luglio 2010 un negoziato tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa per l'adesione dell'Unione europea stessa alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. La linea del Governo, su questo tavolo, è di curare che nell'accordo di adesione siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del suo diritto, che riconosce alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE lo stesso valore giuridico dei trattati e che prevede che l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti non modifichi le competenze dell'Unione definite dai Trattati.
L'adesione alla CEDU comporterà un controllo giurisdizionale aggiuntivo nel settore della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione. Sarà in effetti competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo controllare, ai fini del rispetto della Convenzione, gli atti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'UE, e anche le sentenze della Corte di giustizia. I


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cittadini disporranno poi di un nuovo mezzo di ricorso; potranno infatti adire la Corte dei diritti dell'uomo in caso di violazione dei diritti fondamentali imputabile all'Unione, a condizione però che abbiano già esaurito tutte le vie di ricorso interne.
Per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione europea, il Governo italiano ritiene necessario riservare specifica attenzione alla lotta al terrorismo, con particolare riguardo ai fenomeni di radicalizzazione, e al contrasto alla criminalità organizzata, attraverso un rinnovato impegno in materia di confisca e recupero dei proventi illeciti. Il Governo italiano prevede inoltre di sollecitare le istituzioni UE affinché prevedano adeguate forme di cooperazione con i Paesi terzi maggiormente permeabili alla propaganda terroristica ed alla presenza di network della criminalità organizzata, e promuovano in un quadro condiviso di garanzie a tutela della privacy - lo scambio di informazioni a livello europeo e con i principali partner internazionali (in particolare Stati Uniti, Canada e Australia). In questo quadro, nel Programma di lavoro per il 2011, la Commissione europea ha previsto la presentazione di una proposta legislativa per un nuovo quadro giuridico per la confisca e il recupero di proventi di reato; la proposta completerà il pacchetto di iniziative volte alla protezione dell'economia legale, comprendente, tra l'altro, anche una comunicazione su una politica globale anticorruzione, presentata il 6 giugno 2011 (COM(2011)308), diretta a creare un meccanismo di valutazione degli sforzi compiuti nell'UE contro la corruzione e a individuare modalità di cooperazione con il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa.
Per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture, l'impegno del Governo italiano è di sostenere le proposte di regolamento riguardanti rispettivamente la durata (COM(2010)520) e il funzionamento (COM(2010)521) della l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), in considerazione del ruolo strategico che questa riveste per Europa.
Per quanto riguarda lo spazio Schengen, la relazione ribadisce l'impegno del Governo italiano nel processo di costituzione del Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il Sistema di informazione Schengen (SIS) è il sistema informatico che permette lo scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri nel quadro dell'istituzione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Esso contribuisce all'attuazione delle disposizioni previste sia in materia di libera circolazione delle persone sia per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. Il sistema è costituito da un'unità centrale con sede a Strasburgo (C-SIS) e da diramazioni in tutti gli Stati contraenti (N-SIS). Su segnalazione delle parti, nel sistema vengono inseriti dati riguardanti le persone ricercate per l'arresto ai fini dell'estradizione, gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione, le persone scomparse e quelle sotto protezione, i testimoni, le persone ricercate ai fini di una notifica di sentenza penale o che debbono scontare una pena. Sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione di un Sistema informativo Schengen di seconda generazione (SIS II), dotato di maggiori potenzialità rispetto al sistema attualmente utilizzato (SIS1 ). La realizzazione del SIS II, che in base al progetto originario doveva essere operativo a partire dal 2007, ha richiesto però tempi più lunghi del previsto. Il Consiglio giustizia e affari interni 3-4 giugno 2010 ha previsto l'entrata in funzione del SIS II entro il primo trimestre del 2013.
È attualmente in corso presso le istituzioni UE una riflessione sul possibile miglioramento della governance di Schengen, anche in considerazione del recente massiccio afflusso di immigrati dalle coste del Nord Africa.
A questo proposito, in una Comunicazione sul tema dell'immigrazione presentata il 4 maggio 2011 (COM(2011)248), la Commissione europea ha annunciato l'eventuale presentazione di una proposta volta all'istituzione di un meccanismo che permetta all'Unione di gestire sia le situazioni


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in cui uno Stato membro non adempie l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, sia quelle in cui un tratto particolare della frontiera esterna diventa oggetto di pressione inaspettata e grave a seguito di eventi esterni.
Secondo la Commissione europea, una risposta coordinata a livello UE in situazioni critiche aumenterebbe senza dubbio la fiducia reciproca degli Stati membri e ridurrebbe inoltre il ricorso a iniziative unilaterali degli Stati membri volte a reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne o ad intensificare i controlli di polizia nelle regioni frontaliere interne, con un inevitabile rallentamento degli attraversamenti delle frontiere interne per chiunque.
Il meccanismo dovrebbe consentire di adottare a livello europeo una decisione che definisca quali Stati membri possano reintrodurre eccezionalmente i controlli alle frontiere interne e per quanto tempo; questo meccanismo si applicherebbe per un periodo limitato e predeterminato, fino all'adozione di altre misure (di emergenza) per stabilizzare la situazione nella sezione interessata della frontiera esterna a livello europeo, in spirito di solidarietà, e/o a livello nazionale, per conformarsi meglio alle norme comuni.
La Commissione europea ha inoltre espresso l'intenzione di promuovere la rapida adozione della proposta di regolamento (COM(2010)624) volta a modificare il meccanismo di valutazione Schengen. La proposta intende completare l'attuale sistema, basato essenzialmente su valutazioni inter pares, prevedendo, in particolare, il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di FRONTEX, sotto la direzione dalla Commissione stessa. Saranno inoltre pubblicati orientamenti per garantire che le regole Schengen siano applicate e interpretate in modo coerente.
È poi all'esame delle istituzioni UE - come noto ai componenti di questa Commissione, che hanno esaminato l'atto - una proposta di regolamento volta a modificare alcune disposizioni del Codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) e della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM(2011)118).
In materia di migrazione legale la relazione sottolinea l'importanza dei negoziati relativi alle due proposte di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379) e nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (COM(2010)378).
La prima delle due proposte di direttiva è ben nota ai componenti la Commissione, in quanto è stata oggetto di esame ai sensi dell'articolo 127 del regolamento.
La relazione riferisce altresì l'interesse del Governo italiano per alcune proposte legislative di futura presentazione, annunciate nel programma di lavoro della Commissione e relative a diversi punti: in primo luogo si parla di un sistema di entrata/ uscita alle frontiere esterne UE che dovrebbe consentire la registrazione automatica della data e del luogo d'ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi con o senza obbligo di visto. Si parla poi di un programma per i viaggiatori registrati (RTP) che dovrebbe permettere la facilitazione dell'attraversamento delle frontiere per i viaggiatori in buona fede: indipendentemente dall'esenzione o meno dal visto, i viaggiatori originari di paesi terzi potrebbero avere la possibilità di sottoporsi a una procedura di preesame su base volontaria, per ottenere lo status di «viaggiatore registrato»: I viaggiatori registrati UE potrebbero essere sottoposti a controlli di frontiera semplificati e automatizzati.
Si ricorda che il programma di lavoro della Commissione per il 2011 prevede inoltre la presentazione di una comunicazione sulla possibile introduzione di un sistema UE-ESTA, ossia un sistema di pre-autorizzazione all'ingresso nel territorio UE per cittadini di paesi terzi, da ottenere prima della partenza.
In materia di lotta all'immigrazione clandestina e gestione delle frontiere, il Governo italiano ritiene essenziale continuare a porre l'accento sulla necessità di un costante impegno sul tema della gestione


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dei flussi migratori nell'area Mediterranea, da affrontare in un'ottica ispirata ai principi di solidarietà tra Stati membri e di cooperazione con i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti.
A tal fine nel 2011 l'impegno del Governo italiano è a stimolare l'Unione europea sul fronte del contrasto dell'immigrazione irregolare, sostenendo in particolare la necessità di sviluppare un'adeguata strategia europea di gestione integrata delle frontiere esterne, nonché un'efficace azione di rimpatrio dei cittadini extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dell'Unione.
In tale contesto, la relazione sottolinea la rilevanza per il nostro Paese degli accordi di riammissione, conclusi o in fase di negoziato da parte dell'Unione europea, nonché la realizzazione dei programmi europei di assistenza tecnica a favore dei Paesi terzi. In proposito si ricorda che il 23 febbraio 2011 la Commissione europea ha presentato la comunicazione Valutazione degli accordi di riammissione dell'UE (COM(2011)76). Sono attualmente in vigore 13 accordi di riammissione UE (con Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Russia, Ukraina, Fyrom, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Moldova, Pakistan e Georgia). Negoziati sono in corso con Marocco, Turchia, Capo Verde, Cina e Algeria.
Nell'ambito della gestione delle frontiere esterne, il Governo ritiene che sarà necessario aumentare la capacità d'azione dell'agenzia europea FRONTEX con particolare riferimento sia al bacino mediterraneo, che ai confini orientali dell'Unione europea.
La relazione ricorda in proposito che, che nell'ambito delle cosiddette «29 misure» del Consiglio dell'Unione Europea adottate nel mese di febbraio 2010, l'Italia si è assunta, unitamente alla Francia, la responsabilità dell'esecuzione della misura n. 17, volta al contrasto dell'immigrazione illegale anche attraverso la realizzazione di pattuglie congiunte marittime.
La relazione ricorda inoltre che il nostro Paese sarà direttamente coinvolto nel progetto pilota EUROSUR (European Border Surveillance System), il cui sviluppo, curato dalla predetta Agenzia, vede l'Italia tra i Paesi partecipanti insieme a Spagna e Francia per le frontiere marittime e a Finlandia, Polonia e Slovacchia per le frontiere terrestri. Tale prospettiva è condivisa dalla Commissione europea che, nella già citata comunicazione sull'immigrazione (COM(2011)248), ritiene fondamentale l'approvazione, entro la fine di giugno 2011, della già ricordata proposta di regolamento vota al rafforzamento di Frontex (COM(2010)61), su cui questa Commissione si è pronunciata, e che è tuttora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne, la Commissione europea ritiene necessario migliorare la collaborazione tra Stati membri limitrofi. A tale scopo si prevede nel corso del 2011 la presentazione di una proposta legislativa per istituire un meccanismo che consenta alle autorità degli Stati membri che effettuano attività di sorveglianza delle frontiere di scambiarsi informazioni operative e collaborare tra loro e con Frontex, secondo quanto previsto dal sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), sviluppato progressivamente a partire dal 2008.
La Commissione adotterà prossimamente una versione aggiornata del manuale pratico per le guardie di frontiera e avvierà l'esame sulla fattibilità di un sistema europeo di guardie di frontiera, non necessariamente basato sull'istituzione di un'amministrazione europea centralizzata, bensì sula creazione di una cultura comune e di capacità e standard condivisi, affiancati da una cooperazione pratica.
La relazione programmatica conferma infine l'impegno del Governo nella costituzione di un adeguato dispositivo di tutela dei minori non accompagnati e scomparsi. Per quanto riguarda le iniziative dell'Unione europea in materia si ricorda che il 15 febbraio 2011 (COM(2011)60) la Commissione Europea ha presentato la comunicazione «Programma dell'Unione europea in materia di diritti dei minori» (COM(2011)60). Si ricorda che un Piano


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d'azione in materia per il periodo 2010-2014 (COM(2011)213) è stato presentato dalla Commissione europea nel maggio 2010. Il piano prevede misure volte alla prevenzione della tratta e della migrazione a rischio, attraverso il miglioramento delle capacità di protezione nei paesi terzi; misure di accoglienza e garanzie procedurali specifiche devono applicarsi dal momento in cui il minore non accompagnato è individuato alla frontiera esterna o sul territorio dell'UE, misure volte a facilitare il rimpatrio in condizioni di sicurezza o la concessione di protezione internazionale.
La relazione conferma l'impegno del governo italiano nel processo di costituzione del Sistema d'Informazione Visti (VIS), finalizzato alla semplificazione delle richieste di visto, al contrasto della falsificazione documentale e alla facilitazione dei controlli in frontiera. Il VIS è un sistema informatico per lo scambio di dati tra gli Stati membri, che permetterà alle autorità nazionali di inserire e aggiornare i dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica; dovrebbe essere operativo entro il mese di ottobre 2011.
Nella già citata comunicazione sull'immigrazione (COM(2011)248), tra le misure previste in materia di attraversamento delle frontiere esterne e mobilità, la Commissione europea, al fine di migliorare l'applicazione del Codice comunitario dei visti, prevede la prossima presentazione di una relazione sulla cooperazione locale Schengen, soprattutto per quanto riguarda l'ancora scarsamente diffuso rilascio di visti per ingressi multipli.
Si segnala inoltre che il 24 maggio la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. La modifica prevede l'introduzione di una clausola di salvaguardia che consentirebbe, a certe condizioni, il ripristino temporaneo dell'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo. Il nuovo meccanismo intende dare all'Unione lo strumento, cui ricorrere solo in situazioni di emergenza, per contrastare gli eventuali effetti nefasti della liberalizzazione dei visti, in particolare l'arrivo massiccio nel suo territorio di migranti irregolari o richiedenti asilo le cui domande non siano fondate.
La relazione sottolinea che il Governo presterà molta attenzione al processo di costituzione del Sistema europeo di asilo, che dovrà fondarsi sul principio cardine della solidarietà tra Stati membri. Con riferimento ai negoziati relativi alla proposta di regolamento (COM(2008)820) che modifica il regolamento CE n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo (cd. regolamento Dublino II), il Governo italiano sottolinea la forte opposizione di alcuni Stati membri al processo di riforma della normativa vigente, che allo stato attuale risulterebbe particolarmente penalizzante per i Paesi di primo ingresso.
La relazione programmatica pone inoltre l'accento sulla necessità istituire un adeguato e ponderato sistema di burden sharing. A tale proposito si ricorda che il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà sicurezza e giustizia 2010-2014 ha previsto l'avvio di una riflessione sull'istituzione tra gli Stati membri di un meccanismo di reinsediamento interno dei rifugiati, che funzioni su base volontaria e in modo coordinato e che preveda, eventualmente, il sostegno alla creazione di piattaforme permanenti di accoglienza e di transito in determinati Stati membri, e accordi specifici per il partenariato con l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (ACNUR).
Una comunicazione su questo tema è inserita tra le iniziative allo studio, nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2011. Si ricorda che sia il Parlamento europeo, nella risoluzione sul programma di Stoccolma adottata il 25 novembre 2009, che il Governo italiano, già in occasione del Consiglio giustizia e affari interni del giugno 2009, hanno segnalato


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l'opportunità che i meccanismi di reinsediamento abbiano carattere obbligatorio.
Al fine di istituire un regime europeo comune di asilo entro il 2012 e in linea con le indicazioni della Comunicazione del 4 maggio scorso, il 1o giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta modificata di direttiva (COM(2011)319) relativa a procedure per la concessione e la revoca dello status conferito dalla protezione internazionale e una proposta modificata di direttiva sulle proposte di direttiva recante norme per l'accoglienza dei richiedenti asilo (COM(2011)320).
Per quanto riguarda, infine, le pari opportunità, la relazione riporta l'intenzione del Governo di promuovere un quadro coerente di azioni volte a sostenere il progressivo superamento dei divari di genere. Anche nel 2011 proseguiranno poi le azioni di raccordo tra il Governo e le agenzie europee che operano per favorire le pari opportunità e la non discriminazione. In particolare il Governo italiano continuerà a sostenere l'attività dell'istituto europeo per la parità di genere (EIGE) e, con riguardo alle azioni volte a garantire il rispetto dei diritti umani, a seguire le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).
Il Governo inoltre continuerà a partecipare alle iniziative finalizzate a promuovere l'adozione di un quadro normativo uniforme, a livello europeo, in tema di violenza di genere e di violenza contro le donne e i minori, seguendo, in particolare, la proposta di direttiva in materia di contrasto della violenza sulle donne.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 giugno 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Riconoscimento figli naturali.
Testo unificato C. 2519 Mussolini e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che il testo unificato in esame si propone di eliminare dall'ordinamento le residue distinzioni tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale.
L'articolo 1 modifica direttamente il codice civile, prevedendo il riconoscimento del vincolo di parentela sia nel caso di filiazione all'interno del matrimonio sia nel caso di filiazione fuori dal matrimonio, sia in caso di adozione, con esclusione dell'adozione di maggiorenni (artt. 74 e 258 del codice civile).
Si prevede l'abbassamento da 16 a 14 anni dell'età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio non produce effetto senza il suo assenso (e correlativamente dell'età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell'altro genitore) (articolo 250 del codice civile) e possibilità per i genitori infrasedicenni di effettuare il riconoscimento, in caso di autorizzazione del giudice (articolo 250 del codice civile).
È introdotto il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli (articolo 315 del codice civile). Viene inoltre inserito nel codice civile uno specifico articolo (315-bis del codice civile) sui diritti e doveri del figlio che prevede il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; il diritto del figlio minore, che ha compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere


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ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano; il dovere del figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
Si prevede, ancora, l'abrogazione delle disposizioni del codice civile sulla legittimazione dei figli naturali, la sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» ovunque ricorrano nel codice, con la parola «figli».
L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, sulla base del principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli e dei principi relativi ai diritti e ai doveri del figlio.
I principi e criteri direttivi prevedono:
a) la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) la risistemazione della divisione in capi del titolo VII del libro primo, che assume la rubrica «Dello stato di figlio», anche al fine di adeguarla all'abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione;
c) la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei princìpi costituzionali;
e) la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione 1) dell'adeguamento della disciplina sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori al principio della unificazione dello stato di figlio, demandando al giudice la valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; 2) dell'estensione del principio dell'inammissibilità del riconoscimento a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) l'abbassamento dell'età del figlio minore da 16 a 14 anni ai fini dell'impugnazione del riconoscimento, previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale, e ai fini del consenso all'azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore;
g) la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) la specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, in base all'articolo 247, ultimo comma, del codice civile;
i) l'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;
l) l'introduzione di una disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;
m) l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;


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n) l'adattamento del sistema di diritto internazionale privato al principio della unificazione dello stato di figlio;
o) la specificazione della nozione di abbandono, con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
p) la segnalazione ai comuni da parte dei tribunali per i minorenni delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno e previsione dei controlli che il tribunale dei minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;
q) la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

I Commissione - Giovedì 23 giugno 2011


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ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (seguito esame (COM (2011) 118 def.)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
visto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati;
rilevato che:
la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, entrata in vigore a partire dal 1995, ha disposto la soppressione dei controlli alle frontiere interne in modo da favorire la libera circolazione all'interno dell'UE. Alla soppressione dei controlli la Convenzione ha accompagnato «misure di compensazione» volte a tutelare la sicurezza interna dell'Unione, disciplinando, in particolare, la cooperazione fra polizie, la cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione, la creazione di un sistema di scambio di informazione denominato SIS (Sistema informativo Schengen), la protezione dei dati personali, il trasporto e la circolazione di merci;
il codice frontiere Schengen, entrato in vigore il 13 ottobre 2006, ha introdotto un codice comunitario contenente norme e procedure relative all'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione;
attualmente l'area Schengen coinvolge 25 Paesi, di cui 22 membri dell'UE più Norvegia, Islanda e Svizzera, e interessa oltre 400 milioni di cittadini europei;
risultano innegabili i vantaggi che i cittadini europei hanno tratto dall'applicazione del regime Schengen in termini di semplificazione delle procedure e di libertà di movimento, fermo restando che, in caso di attraversamento delle frontiere da parte di cittadini di paesi terzi, sono effettuate verifiche anche approfondite;
il bilanciamento delle esigenze della libertà di circolazione e della tutela della sicurezza si traduce anche nella previsione per cui è consentito, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna, il ripristino in via eccezionale dei controlli alle frontiere interne, seppure per un periodo limitato;
tenuto conto che:
la proposta riguarda un tema che sta assumendo un'importanza cruciale nell'ambito del confronto a livello europeo in relazione alle vicende più recenti per quanto concerne il forte incremento dei flussi migratori che evidenziano una situazione


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assai differente da quella che accompagnò l'entrata in vigore del regime Schengen, quando la pressione migratoria risultava quantitativamente assai inferiore e comunque più agevolmente gestibile;
l'Italia, insieme ad alcuni partner particolarmente esposti alla pressione migratoria, ha ripetutamente sollecitato le istituzioni europee al massimo impegno perché il problema possa essere affrontato in un'ottica comunitaria basata sui principi di solidarietà tra gli Stati membri, alla luce del dettato dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il quale stabilisce che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione debbano essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione europea adottati in questo settore contengano misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio;
la necessità di ampi interventi di modifica della governance di Schengen è stata da ultimo ribadita nella comunicazione sull'immigrazione, presentata dalla Commissione europea il 4 maggio scorso (COM(2011)248);
con la proposta di regolamento in esame la Commissione europea ha ritenuto di prospettare alcune correzioni alla luce di una serie di elementi emersi in sede di attuazione del codice Schengen, rilevando nella disciplina vigente taluni profili critici connessi alla insufficiente chiarezza di aspetti non secondari del regime di attraversamento delle frontiere, da cui discendono incertezze sul piano interpretativo e orientamenti difformi da parte dei diversi Stati membri;
particolare rilievo assumono le modifiche e i chiarimenti che concernono le condizioni di ingresso per i cittadini di Paesi terzi;
appare, in particolare, pienamente condivisibile la modifica volta a precisare come si calcola il periodo di tre mesi preso a riferimento per i soggiorni dei cittadini di Paesi terzi, così come i requisiti dei documenti di viaggio di cui i soggetti interessati devono essere in possesso;
risulta allo stesso modo apprezzabile la proposta di creare corsie separate per i cittadini di Paesi terzi che non sono tenuti a possedere un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne dell'area Schengen in modo da velocizzare le operazioni;
appare condivisibile anche l'obiettivo di favorire una migliore e più specializzata formazione delle guardie di frontiera competenti ad effettuare i controlli, in considerazione della delicatezza delle funzioni loro affidate a tutela dell'ordine pubblico e per l'esercizio delle attività di vigilanza, nel rispetto degli aspetti umanitari e della salvaguardia dei diritti fondamentali;
considerato inoltre che:
il conferimento alla Commissione europea, previsto dalla proposta di regolamento in esame, del potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le modalità di sorveglianza supplementari, per di più per un periodo di tempo indeterminato, si presta a forti riserve per l'ampiezza della delega;
la proposta di regolamento prevede altresì di abrogare l'articolo 22 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen che impone l'obbligo per i cittadini di paesi terzi in posizione regolare che sono entrati in Stati membri o che si recano in altri Stati membri di dichiarare la loro presenza, ferma restando la possibilità che gli Stati membri prevedano deroghe a tale obbligo;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo;


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esprime una valutazione positiva sulla proposta di regolamento con le seguenti osservazioni:
si circoscriva l'ambito della delega conferita alla Commissione europea per quanto concerne l'adozione delle misure complementari di sorveglianza alle frontiere, individuando con maggiore precisione la portata e gli obiettivi della delega stessa, in modo che essa non si traduca nell'esercizio di un potere troppo ampio e indeterminato, e definendone altresì la durata;
si riconsideri la prevista soppressione dell'obbligo, a carico dei cittadini di Paesi terzi in posizione regolare, di dichiarare la loro presenza, in quanto tale soppressione potrebbe essere di ostacolo al contrasto dell'immigrazione clandestina;
si valuti l'opportunità di invitare la Commissione europea a inserire tale proposta nel contesto di un ulteriore sviluppo della strategia per la gestione integrata delle frontiere, auspicata dallo stesso Consiglio europeo, che tenga conto delle pressioni particolari cui sono sottoposti alcuni Stati membri, e a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità, nello spirito dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in questo contesto si potrebbe sollecitare la rapida costituzione di un sistema di allerta precoce in caso di situazioni di emergenza determinate da flussi migratori di entità significativa, come previsto dal progetto dell'Unione europea relativo alla creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).


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ALLEGATO 2

Riconoscimento figli naturali (testo unificato C. 2519 Mussolini e abb)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 2519 Mussolini ed abbinati, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»,
rilevato che il provvedimento interviene in materia di ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione);
considerato che:
la Costituzione opera una piena equiparazione tra figli legittimi e figli naturali con riferimento al profilo dell'assistenza da parte dei genitori, ma non nella posizione familiare. Infatti l'articolo 30 sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, «anche se nati fuori del matrimonio», ma nel contempo dispone che attraverso la legge sia assicurata «ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima»;
sebbene con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore abbia dato attuazione al dettato costituzionale avvicinando quanto più possibile la posizione giuridica dei figli naturali a quella dei figli legittimi, differenze permangono tuttora, in particolare sotto il profilo della costituzione dei rapporti di parentela;
in merito, la Corte costituzionale - che sotto ogni altro profilo ha dato integrale applicazione al principio di uguaglianza, sostenendo che le residue disparità di trattamento dei figli nati fuori del matrimonio possono trovare una giustificazione «unicamente nel tradizionale disfavore verso la prole naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile» (sent. n. 250 del 2000) - ha negato che la cosiddetta «parentela naturale» abbia rilevanza costituzionale, affermando che l'equiparazione fra filiazione legittima e filiazione naturale richiesta dall'articolo 30 citato riguarda solo il rapporto che si instaura tra il genitore e il figlio (cfr. sent. n. 363 del 1988, 184 del 1990, 377 del 1994, 532 del 2000);
la stessa Corte, con la sentenza n. 377 del 1994, ha rivolto al legislatore un preciso invito a rivedere la disciplina della successione del figlio naturale. In particolare, la Consulta ha affermato che a distanza di molti anni dalla riforma del diritto di famiglia «e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del de cuius restino esclusi dalla successione ab intestato a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado»;
la Corte ha però dovuto riconoscere che «l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non può avvenire mediante una pronuncia additiva [...], bensì postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte» e, quindi, ha invitato il legislatore a provvedere;


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rilevato che:
l'articolo 3 prevede un regolamento governativo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, per apportare alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie e conseguenti alla nuova disciplina;
il predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è stato adottato, in quanto regolamento di delegificazione, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che prevede su tali atti il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si valuti, all'articolo 1, se la prevista sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano nel codice civile, con la parola «figli» non dia in qualche caso luogo a formulazioni prive di chiarezza;
b) all'articolo 3, si valuti l'opportunità di prevedere che sullo schema del regolamento ivi previsto il Governo debba acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

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