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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 29 giugno 2011


SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 165

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 167

SEDE REFERENTE

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (Seguito esame e rinvio - Adozione del testo unificato elaborato dal relatore come testo base) ... 169
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base) ... 171

Sull'ordine dei lavori ... 169

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. (COM(2010)623 def.).
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. (11447/11).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) ... 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X Commissione - Resoconto di mercoledì 29 giugno 2011


Pag. 165

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.
C. 4373 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, sottolinea che l'Accordo in esame, concluso tra l'Italia e la Giordania nel


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novembre 2007, è volto alla prestazione di assistenza e cooperazione reciproca ai fini del rispetto della legislazione doganale ed alla realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi. La stipula dell'Accordo si è resa necessaria per incrementare ogni forma di cooperazione amministrativa e per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali.
Per quanto attiene ai contenuti dell'Accordo, che si compone di ventidue articoli ed un preambolo, segnala che l'articolo 3 disciplina lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. Sono previste particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando, il traffico di stupefacenti. Ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare - in entrata e in uscita dal proprio territorio - persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per - o oggetto di - traffici illeciti.
Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano particolari forme di cooperazione per semplificare i controlli doganali, per accertare casi di contrabbando e prevenire il traffico illecito di sostanze stupefacenti, armi, materiali nucleari ed esplosivi ed il traffico illecito di beni di valore artistico.
L'articolo 11 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale.
L'articolo 12 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci.
L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o che sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente, nonché la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.
L'articolo 14 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti alle competenti autorità dell'altra Parte contraente.
Particolare rilievo assumono le disposizioni di cui all'articolo 15, che disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.
L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Vengono inoltre indicate le altre misure che debbono essere adottate in materia di tutela dei dati personali. L'assistenza può comunque essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato.
L'articolo 20 regola le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-giordana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi.
Il disegno di legge di ratifica, oltre a contenere le consuete previsioni sull'autorizzazione alla ratifica e sull'ordine di esecuzione dell'Accordo, autorizza all'articolo 3 la spesa di 11.325 euro l'anno a


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decorrere dal 2011, disponendone la relativa copertura finanziaria a carico dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, auspicando che nel prossimo futuro questo tipo di accordi in materia doganale possa essere sottoscritto direttamente tra Unione europea e Paesi extracomunitari.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.
C. 4374 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, sottolinea che l'accordo all'esame della Commissione rappresenta la seconda modifica dell'Accordo di partenariato che caratterizza i rapporti tra l'Unione europea e il vasto gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nei cui confronti tradizionalmente la Comunità europea aveva rivolto la maggior parte delle attenzioni in ordine alle problematiche dello sviluppo sin dalle Convenzioni di Yaoundé del 1963 e di Lomé del 1975. Il successivo Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 - ratificato dal nostro Paese con la legge 3 ottobre 2002, n. 235 - è stato infatti riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, a sua volta ratificato dall'Italia mediante la legge 9 novembre 2007, n. 215.
La nuova modifica è volta, come è naturale, all'adattamento del quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti che si sono verificati nelle relazioni internazionali.
Le modifiche sono numerose e riguardano molti punti del testo normativo, peraltro non risulta ancora disponibile il nuovo testo coordinato
Una delle questioni centrali oggetto della revisione è la valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana. Viene tuttavia posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni. Tutto ciò si riflette particolarmente nelle modifiche agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35.
Un altro aspetto della revisione pone al centro dell'attenzione il rapporto tra sicurezza e sviluppo, nel senso che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: tutto ciò è contenuto essenzialmente nelle modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73. In particolare, la prevenzione e soluzione dei conflitti oggetto dell'articolo 11 viene estesa al contrasto delle attività mercenarie e alla lotta alla criminalità organizzata internazionale, in applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale. Vengono poi aggiunti l'articolo 11-bis e l'articolo 11-ter che impegnano le Parti alla cooperazione, rispettivamente, in materia di lotta contro il terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa: quest'ultima, in particolare, sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.
Nell'Accordo in esame si introducono in posizione preminente anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a promuovere


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fra gli Stati membri (modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56). Inoltre, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) - e ciò nelle modifiche all'Allegato III -, mentre anche la programmazione, il finanziamento e l'attuazione della cooperazione europea allo sviluppo subiscono una rivisitazione, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia (modifiche all'Allegato IV).
Con riferimento ai profili relativi ai cambiamenti climatici sono inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-bis ed elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche.
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, le modifiche - scontato il venir meno dei residui regimi preferenziali a favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto che garantivano senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007 - riaffermano con forza il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie soprattutto con la sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale.
Come sottolineato dal Ministero dello sviluppo economico, dalla liberalizzazione commerciale potranno derivare vantaggi per le imprese europee perché verrà garantita una maggiore apertura da parte dei Paesi ACP ai prodotti europei.
Dal punto di vista istituzionale, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché soggetti esponenziali delle società civili dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.
Occorre fare presente, infine, che la seconda revisione dell'Accordo di Cotonou non è accompagnata da un nuovo protocollo finanziario, rimanendo in vigore il protocollo finanziario relativo al X Fondo europeo di sviluppo, che copre il periodo 2008-2013. L'Italia contribuisce con l'importo globale non incrementabile di 2 miliardi 916 milioni di euro, come stabilito dall'Accordo riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari. Ne consegue, come riportato nella relazione illustrativa, che la prosecuzione delle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo rientra nella clausola di neutralità finanziaria, non prevedendo richieste di contributi addizionali o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare di condividere il contenuto dell'Accordo in esame, ritiene opportuno rinviare la votazione del parere alla prossima seduta, soprattutto in considerazione dell'elevato contributo economico italiano all'interno del finanziamento comunitario.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene necessario approfondire l'Accordo in esame relativamente alla notevole entità del contributo economico previsto, particolarmente pesante a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa il Paese.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.45.


Pag. 169

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.
C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.
(Seguito esame e rinvio - Adozione del testo unificato elaborato dal relatore come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, comunica di aver elaborato un testo unificato delle proposte di legge in titolo (vedi allegato) avendo preso attentamente in esame le posizioni espresse dai vari gruppi in Commissione, e soprattutto le richieste provenienti dai rappresentanti di categoria nel corso delle audizioni informali svolte. Questi ultimi hanno sollecitato la componente politica ad elaborare un testo che, nel prevedere controlli adeguati nel settore della gemmologia, non complichi tuttavia l'attività delle imprese. Aggiunge che il testo elaborato ha tenuto in particolare considerazione la proposta C. 3116 Mazzocchi che, a suo giudizio, offre soluzioni convincenti per le categorie operanti nel settore.
Propone quindi di adottare il testo unificato dal lei elaborato quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Andrea LULLI (PD), nel manifestare un orientamento favorevole all'adozione del testo unificato elaborato dal relatore, preannuncia la presentazione di emendamenti su alcuni punti a suo giudizio non del tutto condivisibili.

La Commissione delibera quindi di adottare il testo unificato elaborato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO, presidente, su richiesta di alcuni componenti della Commissione, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman recante «Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali», già fissato alle ore 18 della giornata odierna, alle ore 18 di giovedì 30 giugno 2011.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Giovanni SANGA (PD) sottolinea che intende svolgere un intervento sul Programma di lavoro della Commissione per il 2011. Ritiene particolarmente importante


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approfondire questo documento perché tutto ciò che riguarda il percorso verso l'Europa richiede dialogo e confronto dialettico e soprattutto perché, su questo punto, si gioca il futuro del Paese, non soltanto in termini di crescita e di sviluppo, ma anche di capacità, di innovazione e di realizzazione di grandi progetti. Osserva che rispetto all'Europa si gioca anche la difficile partita del rigore, della sobrietà e di una maggiore efficienza di cui, in particolare, il nostro Paese ha pressante bisogno. Ritiene che nel documento siano espressi in maniera teorica e generale principi sicuramente condivisibili, quali la tutela del diritto di proprietà intellettuale, dei diritti dei consumatori, il sostegno alle piccole imprese e così via. Rileva tuttavia che la distonia tra richiami di carattere generale e le azioni concrete che l'Esecutivo mette in campo per realizzare le politiche comunitarie non sia un elemento positivo per il Paese, per di più in un momento di grave difficoltà economica.
Richiama quindi alcune questioni di più specifico interesse della Commissione. Per quanto riguarda la politica energetica, il recente risultato referendario sul nucleare impone al Paese un nuovo piano strategico, e tale riflessione, in considerazione dei cambiamenti in atto anche in Germania sulla medesima materia, coinvolge necessariamente anche la strategia energetica europea. Ricorda al riguardo le dichiarazioni recentemente rilasciate ad un grande quotidiano nazionale dal sottosegretario Stefano Saglia, il quale ha sottolineato la priorità di un piano energetico nazionale. Anche in questo caso si tratta di una dichiarazione condivisibile, ma che non è stata accompagnata da proposte concrete. Altri aspetti importanti sono rappresentati dalle liberalizzazioni e dalla disciplina del brevetto europeo che, al momento, ha rappresentato una battaglia persa per il nostro Paese.
Sottolinea infine che il Programma per il 2011 è stato esaminato dal Parlamento italiano con un grande ritardo.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) sottolinea che il Parlamento tedesco ha recentemente approvato all'unanimità la scelta di rinunciare al nucleare. Questa decisione esplicherà i suoi effetti non solo sulla Germania, ma su tutto il territorio europeo, sia per quanto riguarda le fonti rinnovabili sia per i costi delle fonti energetiche di altra natura. Considerato quindi che la scelta del Parlamento tedesco ha un impatto sull'intero sistema europeo, ritiene che essa dovrebbe essere richiamata nella proposta di parere.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, nel prendere atto delle osservazioni svolte nei precedenti interventi, si dichiara disponibile ad accogliere ulteriori suggerimenti da inserire nella proposta di parere, atteso che la posizione del gruppo del Partito democratico sul nucleare era già sufficientemente nota.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il recente risultato referendario sul nucleare impone una riflessione complessiva sulla futura strategia energetica del Paese. Si tratta di un tema che assume grande rilievo nella direzione dell'efficienza, del risparmio e dell'innovazione. Espresse perplessità sui biocarburanti, sottolinea che il coordinamento delle politiche europee in materia di energia è un tema che deve essere affrontato in via prioritaria. Aggiunge che deve essere approfondita anche la questione del mix energetico che non può essere effettuato da ogni singolo Paese, ma ritiene che deve avere una regia a livello comunitario.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

X Commissione - Mercoledì 29 giugno 2011


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ALLEGATO

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. (C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE
Capo I
DEFINIZIONI
Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere:
a) minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;
b) minerali sintetici;
c) prodotti artificiali;
d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;
e) perle coltivate o altrimenti denominate;
f) imitazioni di perle.

Art. 2.

1. Agli effetti della presente legge si intende:
a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;
b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;
c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche e/o fisiche;
d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;
e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;
f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;
g) per «materiale gemmologico agglomerato o impastato «, un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;
h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;
i) per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi


Pag. 172

perliferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;
l) per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;
m) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

Art. 3.

1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:
a) per «diffuso o termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;
b) per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;
c) per «irradiato o irraggiato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;
d) per «con riempimento di fessure e/o cavità» si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;
e) per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;
f) per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;
g) per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;
h) per «sottoposto a foratura laser», si intende un materiale gemmologico che ha subìto la rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;
i) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;
l) per «riscaldato con residui», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;
m) per «con riempimento di fessure con vetro al piombo», si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.

3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9.
4. Qualora il o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario darne informazione chiara mediante una nota informativa in cui sono descritti i trattamenti, i


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loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.

Art. 4.

1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:
a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;
b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;
c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;
d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;
e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».
3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.
6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

Art. 6.

1. Le perle naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), sono dette «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
2. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), sono dette «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
3. Le perle coltivate di cui al comma 2 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7.

1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge.
2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate, su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.
3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per


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i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.
4. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il vademecum riporta sinteticamente e in modo chiaro il contenuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

Capo III
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, CONTROVERSIE, LABORATORI DI ANALISI
Art. 9.

1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 10.

1. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 12.
2. Il collegio di cui al comma 1 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 11.

1. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 12.

Art. 12.

1. I laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15.
2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria


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di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.
3. I laboratori devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2.
4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 15, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento.

Capo IV
SANZIONI
Art. 13.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;
b) chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;
c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.

1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi sul mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

Art. 15.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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