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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 13 luglio 2011


INTERROGAZIONI:

5-02653 Caparini: Personale permanente e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... 22
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 32

5-03772 Bosi: Condizioni alloggiative del personale dei vigili del fuoco impegnati in Abruzzo ... 22
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 33

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 4271 e C. 4415 ) ... 23

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis -B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 27

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (Seguito dell'esame e rinvio) ... 27

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (Seguito dell'esame e rinvio) ... 27

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base) ... 27
ALLEGATO 3 (Testo base adottato) ... 34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 28

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 29

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (Discussione e conclusione - Approvazione) ... 29
ALLEGATO 4 (Testo approvato) ... 35

COMITATO DEI NOVE:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Emendamenti C. 4449-A Governo ... 30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. Emendamenti C. 2802-A Soro (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere) ... 30

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 30
ALLEGATO 5 (Parere approvato) ... 37

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione) ... 30
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore) ... 38
ALLEGATO 7 (Parere approvato) ... 39

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 31
ALLEGATO 8 (Parere approvato) ... 40

I Commissione - Resoconto di mercoledì 13 luglio 2011


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INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 10.05.

5-02653 Caparini: Personale permanente e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il deputato Vanalli ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Pierguido VANALLI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto: infatti con l'interrogazione in titolo si chiedeva in sostanza di fare chiarezza sul quadro normativo e sulle responsabilità, anche penali, dei responsabili delle squadre dei vigili del fuoco negli interventi di emergenza nei quali operino congiuntamente vigili permanenti e volontari e il rappresentante del Governo ha preannunciato modifiche in questo senso al provvedimento.

5-03772 Bosi: Condizioni alloggiative del personale dei vigili del fuoco impegnati in Abruzzo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Francesco BOSI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatto, in quanto il problema di emergenza relativa agli alloggi segnalato dall'interrogazione in titolo, che peraltro è del novembre 2010, è stato fortunatamente risolto già da tempo.

Donato BRUNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e i sottosegretari di


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Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 4271 e C. 4415).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, in base alle intese intercorse tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78 del regolamento della Camera e dell'articolo 51, comma 3, del regolamento del Senato, è stato convenuto che la I Commissione possa riprendere l'esame delle proposte di legge C. 3466 Amici e abbinate in materia di promozione del riequilibrio della rappresentanza di genere nelle regioni e negli enti locali.
Comunica, altresì, che sono stati assegnati alla I Commissione la proposta di legge n. 4271 Anna Teresa Formisano, recante «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla legge 8 marzo 1951, n. 122, per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli e nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle province», e il disegno di legge n. 4415 del Governo, recante «Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi elettivi ed al lavoro nelle amministrazioni pubbliche». Poiché i suddetti progetti di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva con soddisfazione come tutti i progetti di legge in titolo mostrino un grande equilibrio nell'affrontare una materia delicata come quella in esame. Atteso che la volontà di accrescere la rappresentanza femminile negli organi elettivi è condivisa, ritiene che certamente si potrà addivenire rapidamente a una soluzione largamente condivisa, che tenga conto anche dell'evoluzione della disciplina in materia di rappresentanza negli enti territoriali.
Ciò premesso, ricorda che i progetti di legge dei quali la Commissione inizia l'esame contengono misure di promozione della parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali. Alla base di tali misure vi è la constatazione della presenza marginale delle donne nei luoghi di rappresentanza e nei centri decisionali della politica, nonostante il quadro costituzionale di riferimento contenga importanti disposizioni di garanzia.
Infatti, oltre all'articolo 3 della Costituzione che stabilisce il principio della parità dei sessi, la cui declinazione del secondo comma ha costituito la base della politica delle azioni positive, l'articolo 51 della Costituzione, al primo comma (come riformulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003), riconosce, per le cariche elettive e per gli altri uffici pubblici, il diritto del cittadino di accedere in condizioni di eguaglianza, a garanzia del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Ulteriori statuizioni si rinvengono nell'articolo 37 della Costituzione, che dispone che la donna lavoratrice abbia gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni spettanti al lavoratore. Vi si stabilisce, inoltre, che le condizioni di lavoro devono essere tali da consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
Ancora, l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla riforma introdotta con legge costituzionale


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n. 3 del 2001, prevede che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Anche negli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 2 del 2001, si demanda alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere condizioni di parità fra i sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali.
Inoltre, la Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, pronunciandosi su una norma della legge della regione Campania n. 4 del 2009, che prevede la cosiddetta «preferenza di genere» nelle elezioni regionali, ha dichiarato che tale previsione non viola la Costituzione in quanto la finalità della nuova regola elettorale è dichiaratamente quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con i principi ispiratori del riformato articolo 51, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione. Secondo tale sentenza la disposizione in questione non prefigura il risultato elettorale, quindi non altera la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima né attribuisce ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri. Poi, secondo tale sentenza, i diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati, perché l'elettore può decidere di non avvalersi della possibilità di esprimere la seconda preferenza, che gli viene data in aggiunta al regime della preferenza unica, e quindi scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile; inoltre, «la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice».
I progetti di legge all'ordine del giorno hanno un contenuto pressoché omogeneo, in quanto tutti, tranne la proposta di legge C. 3528, recano disposizioni per garantire le pari opportunità nelle procedure per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, ovvero, tranne la proposta di legge C. 3466, nei sistemi di nomina dei relativi organi esecutivi.
La proposta di legge C. 4254 introduce misure promozionali nel sistema di rappresentanza dei consigli circoscrizionali e le proposte di legge C. 3466 e C. 4254 le introducono nelle assemblee regionali.
Il primo livello di governo interessato dalle proposte di riforma è quello più vicino ai cittadini, ossia il livello comunale. Innanzitutto le proposte C. 3466 (articolo 1) e C. 4254 (articolo 1, comma 1, lettera c)) modificano la disciplina per l'elezione dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, novellando all'articolo 71 del testo unico degli enti locali.
Così, la proposta di legge C. 3466 introduce, in primo luogo, una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi, a pena di inammissibilità della lista. La proposta di legge C. 4254 non introduce invece alcun limite percentuale, prevedendo che entrambi i sessi siano rappresentati nelle liste, sempre a pena di inammissibilità delle stesse. Sono così escluse dalla competizione elettorale le liste composte interamente di candidati di uno stesso genere.
Inoltre, entrambe le proposte prevedono la cosiddetta doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze (anziché una, secondo la normativa vigente) per i candidati a consigliere comunale. In tal caso, però, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l'annullamento della seconda preferenza.


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Quanto alle elezioni dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sonointrodotte misure analoghe.
Infatti, sia il disegno di legge del Governo C. 4415 (articolo 2, comma 2, lettera a) sia le proposte C. 3466 (articolo 2, comma 1, lettera a), C. 4254 (articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1) e C. 4271 (articolo 1, comma 1, lettera a) inseriscono nel testo unico, con una novella all'articolo 73, il principio secondo cui nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati a pena di inammissibilità della lista.
Inoltre, tutti e quattro i progetti citati, riformando il comma 3 dell'articolo 73 del Testo unico degli enti locali, inseriscono l'opzione della seconda preferenza di genere, ossia la possibilità, solo eventuale, di esprimere due preferenze, una per genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Nell'ipotesi di doppia preferenza, il disegno di legge C. 4415 richiede che, i due candidati scelti appartengano alla stessa lista, mentre, le proposte di legge stabiliscono che i due candidati per i quali si esprime la preferenza siano compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Questa seconda soluzione incide sul sistema elettorale vigente, eliminando per la fattispecie prevista la possibilità di voto c.d. disgiunto.
Quanto alle modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e alla nomina dei componenti degli organi esecutivi, solo il progetto C. 4254 (articolo 1, comma 1, lettera a) introduce, con una novella all'articolo 17, comma 5, del Testo unico, il principio di parità di accesso.
Invece, tutti i progetti di legge intervengono sui criteri da osservare per la formazione delle liste elettorali delle province. In particolare, essi introducono nella normativa vigente solo la quota di lista, in quanto non è possibile tecnicamente inserire, senza modificare il sistema elettorale dei consigli provinciali che si basa su liste bloccate, l'opzione della preferenza di genere.
L'articolo 3 del disegno di legge C. 4415, modificando l'articolo 75 del testo unico degli enti locali, prevede che in ogni gruppo di candidati collegati ad un candidato Presidente della Provincia, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena della inammissibilità della lista.
Le proposte di legge prevedono disposizioni analoghe, ma mediante novella all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 che riguarda l'elezione dei consigli provinciali.
In particolare, le proposte di legge C. 3466 (articolo 3), C. 4254 (articolo 1, comma 2) e C. 4271 (articolo 2) prevedono, al pari del disegno governativo, una quota di lista di presenza di genere massima pari ai due terzi del totale dei candidati di ciascun gruppo. Mentre la proposta di legge C. 3528 (articolo 1) fissa la soglia massima al sessanta per cento. Tutte sanzionano il mancato rispetto della disposizione con l'inammissibilità della lista.
In merito alle elezioni regionali, due proposte di legge introducono il rispetto delle pari opportunità di accesso dei generi tra i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale. A tal fine si novella la legge n. 165 del 2004, che stabilisce i principi cui sottostà la potestà legislativa delle regioni in materia elettorale.
La proposta C. 4254 (articolo 2) si limita a prevedere un'integrazione all'articolo 4, comma 1, della citata legge 165 del 2004, introducendo tra i principi fondamentali a cui le regioni devono attenersi nella disciplina del sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali l'adozione di specifiche misure per la promozione di parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
L'articolo 4 della proposta di legge C. 3466 reca norme più puntuali, stabilendo che: se la presentazione della candidatura è prevista per gruppi di candidati, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; se la presentazione della candidatura è prevista su


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liste senza l'espressione di preferenze, non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere nella successione interna alla lista e nella lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi: se, invece, vi è la facoltà di esprimere preferenze, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi nel complesso della regione così come in ciascuna lista. In quest'ultimo caso, se all'elettore è consentita l'espressione di più di una preferenza, la seconda deve necessariamente esprimersi in favore di un candidato di genere diverso dal primo (cosiddetta preferenza di genere). Tale articolo non reca previsioni in merito agli effetti dell'inosservanza delle misure di parità.
Tre dei progetti all'esame introducono norme - di diverso tenore - per promuovere la parità nella rappresentanza delle giunte degli enti locali. In particolare, il disegno di legge governativo C. 4415 (articolo 4) novella - sostituendo il termine «promuovere» con il termine «garantire - la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico degli enti locali, che rinvia allo statuto comunale e provinciale la definizione delle norme volte alla promozione di pari opportunità tra i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L'intento della disposizione è il rafforzamento del principio già stabilito, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali nel definire le misure necessarie in un'attività di adeguamento degli statuti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore.
Invece, le proposte C. 3528 (articolo 2) e C. 4271 (articolo 3) individuano direttamente gli strumenti per garantire la parità introducendo nell'articolo 47 del testo unico degli enti locali, la previsione di una quota minima di rappresentazione di ciascun genere nelle giunte, espressa in percentuale. In particolare, ai sensi della proposta di legge C. 3528 (articolo 2, comma 1) nella giunta provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, mentre per la proposta di legge C. 4271 (articolo 3, comma 1) la soglia di rappresentazione minima di ciascun genere, sia nelle giunte provinciali che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è pari ad un terzo del totale dei componenti (ossia, il 33,3 per cento). In caso di quoziente frazionario, si procede con l'arrotondamento matematico.
In entrambi i casi, si specifica che il mancato rispetto della norma è causa di invalidità dell'atto di nomina dei componenti.
Infine, il progetto di legge C. 4254 (articolo 1, comma 1, lettera b), con una novella all'articolo 46, comma 2, del testo unico degli enti locali, richiede che, nel rispetto del principio di parità di genere, l'atto di nomina delle giunte comunali e provinciali garantisca la presenza di entrambi i sessi. Il medesimo progetto (articolo 1, comma 3) inserisce lo stesso principio per la nomina da parte del Sindaco di Roma della Giunta capitolina, mediante novella del decreto legislativo n. 156 del 2010.
Occorre aggiungere che il disegno di legge del Governo (C. 4415) modifica anche l'articolo 57 del decreto legislativo n. 156 del 2001, in tema di presenza femminile nella commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, si inserisce la regola dell'arrotondamento all'unità prossima da utilizzare in caso di quoziente frazionario derivante dal calcolo della percentuale. Inoltre, si interviene per assicurare l'effettività della disposizione, prevedendo che l'atto di nomina della commissione venga inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità, nazionale o regionale, da individuare in base alla competenza territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso. In tal modo, si istituisce una forma di vigilanza sulle nomine.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, la discussione di carattere generale sul provvedimento proseguirà nelle giornate di oggi, di domani e di martedì 19 luglio. Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a mercoledì 20 luglio, ore 12. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.
C. 3658 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, prende atto che non si sono richieste di intervento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, rilevato che la discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo è all'ordine del giorno della Commissione da diverse settimane senza che vi siano interventi, invita la presidenza a valutare l'opportunità di procedere alle successive fasi dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di valutare la richiesta del relatore nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il Comitato ristretto ha formulato, al termine dei suoi lavori, un testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi allegato 3). Invita quindi la relatrice ad illustrare il testo unificato.

Souad SBAI (PdL), relatore, chiarisce che il testo elaborato dal comitato ristretto prevede in sostanza una modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in base alla quale, salvi alcuni casi di giustificato motivo espressamente individuati, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab.


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Viene inoltre introdotto nel codice penale il reato di costrizione all'occultamento del volto, con il quale è prevista la pena della reclusione da quattro a dodici mesi e la multa da 10.000 a 30.000 euro per chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità.
È infine previsto che la condanna in via definitiva per il reato di costrizione all'occultamento del volto preclude l'acquisto della cittadinanza.
In conclusione, propone l'adozione del testo unificato formulato dal comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

Salvatore VASSALLO (PD) prende atto con soddisfazione del fatto che, rispetto alla proposta di legge della relatrice, nel testo unificato risultano attenuati gli effetti di discriminazione su base religiosa. Ritiene però ingiustificato il riferimento esemplificativo al burqa e al niqab, che appare superfluo nel momento in cui il divieto è formulato in termini di generalità ed astrattezza e viene per di più precisato che tra gli indumenti o accessori il cui uso è vietato se rende impossibile il riconoscimento sono compresi quelli di origine etnica e culturale. Quindi, nel ribadire le proprie perplessità di fondo sulla opportunità dell'intervento, la cui finalità è nota a tutti dai lavori parlamentari, esprime dubbi sulla concreta attuabilità di una norma di questo genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base alle ore 14 di lunedì 25 luglio.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Atto n. 365.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2011.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto alcune audizioni sullo schema di decreto in esame e che, anche alla luce di queste, il relatore nella Commissione di merito è al lavoro per indicare al Governo numerose modifiche al testo trasmesso. Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 18 luglio, ma, in base a un accordo raggiunto, la Commissione di merito si pronuncerà più tardi.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che la discussione proseguirà e si concluderà


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nella seduta di martedì 19 luglio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.
C. 1320 Gregorio Fontana.
(Discussione e conclusione - Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 23 febbraio 2011, ha esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente, definendone un nuovo testo, sul quale sono stati successivamente acquisiti il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con una condizione della Commissione bilancio. Nella seduta del 31 maggio 2011, la Commissione ha approvato un emendamento del relatore volto a recepire nel testo la condizione posta nel parere della Commissione bilancio e ha conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 6 luglio 2011.
Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame del provvedimento in sede referente e richiama le modifiche apportate nel corso dell'esame al testo iniziale della proposta di legge.

Donato BRUNO, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire e che nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo definito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 4).

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo definito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo base è fissato alle ore 11.35 di oggi. Sospende quindi la seduta fino alla scadenza del termine anzidetto.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 11.35.

Donato BRUNO, presidente, comunica che non sono stati presentati emendamenti. Quindi, dopo aver dato conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza, avverte che, consistendo la proposta di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.


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Pierangelo FERRARI (PD) interviene per dichiarazione di voto.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 1320 nel nuovo testo risultante dall'esame in sede referente, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 13 luglio 2011.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
Emendamenti C. 4449-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 12 e dalle 17.45 alle 17.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 luglio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
Emendamenti C. 2802-A Soro.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.
C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2011.

Isabella BERTOLINI, presidente, comunica che il testo del provvedimento non è stato modificato dalla Commissione di merito. Quindi, sostituendo la relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2011.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, avverte che il testo unificato il cui contenuto ha illustrato nella seduta di ieri è stato modificato dalla Commissione. A seguito delle modifiche, è previsto, tra l'altro, che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 provvede a monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni


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scolastiche nella «Giornata nazionale degli alberi».
È stato modificato altresì l'articolo 7. Questo, nel testo iniziale, prevedeva un decreto interministeriale, da emanare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento, da parte dei comuni, e per la redazione e il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali degli alberi monumentali.
Nel nuovo testo si prevede che il censimento degli alberi monumentali non sia svolto senz'altro dai comuni, ma che siano le regioni ad individuare gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione ed all'aggiornamento dei relativi elenchi.
È stato inoltre introdotto un articolo 8 con il quale si prevede che le disposizioni della legge sono applicabili nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 6).

Alessandro NACCARATO (PD) invita la relatrice a trasformare in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, accoglie la richiesta del deputato Naccarato e riformula conseguentemente la sua proposta di parere (vedi allegato 7).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.
C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. quindi, considerato che lo stesso interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

I Commissione - Mercoledì 13 luglio 2011


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ALLEGATO 1

5-02653 Caparini: Personale permanente e personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, On.li Deputati,
con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Caparini chiede di conoscere le valutazioni dei Governo sullo schema di regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed, in particolare, sulla previsione contenuta nell'articolo 14, relativo al rapporto di sovraordinazione tra personale permanente e personale volontario.
Voglio premettere, innanzitutto, che lo schema è stato adottato in attuazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'iniziativa intende realizzare una dettagliata disciplina dell'attività prestata e conferire maggiore efficacia ed efficienza ai servizi espletati dai Vigili dei Fuoco in materie delicate quali quelle della prevenzione incendi e del soccorso pubblico.
L'articolo 14 della bozza di regolamento prevedeva espressamente che «In caso di intervento di soccorso in cui vengano a operare congiuntamente personale permanente e volontario, la direzione dell'intervento di soccorso è sempre affidata al responsabile della squadra composta dal personale operativo permanente».
Lo schema, sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri nella seduta 17 settembre 2010, è stato poi trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.
Con specifico riferimento alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, l'Organo consultivo ha rilevato che il regolamento può disciplinare solo le attività e i servizi svolti dai personale con rapporto di pubblico impiego; inoltre, la disciplina del personale volontario, dettata dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, prevede che il personale permanente sia sovraordinato solo a quello volontario di pari grado.
Il testo pertanto - nell'intento di dare omogeneità al sistema - è stato rielaborato anche alla luce dei rilievi mossi dal predetto Consesso e la previsione contenuta nell'articolo 14 è stata espunta, in vista della imminente prosecuzione dell'iter di adozione.
In definitiva, l'iniziativa normativa, nel dettare specifica disciplina per il personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo n. 217/2005, tiene conto delle posizioni del personale volontario che, legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio ma non di impiego, concorre all'esercizio di attività pubbliche essenziali e indifferibili.


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ALLEGATO 2

5-03772 Bosi: Condizioni alloggiative del personale dei vigili del fuoco impegnati in Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Bosi chiede di conoscere le iniziative occorrenti ad assicurare adeguate condizioni alloggiative al personale dei Vigili del fuoco che, già impegnato negli interventi di primo soccorso ed assistenza alla popolazione abruzzese colpita dal sisma del 6 aprile 2009, continua a prestare la propria opera nell'area interessata.
Voglio, innanzitutto, rivolgere un ringraziamento sentito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'attività svolta, con professionalità e dedizione, in ogni situazione emergenziale.
Quanto allo specifico quesito formulato dall'interrogante, preciso che il personale accorso nell'immediatezza dell'evento per far fronte alle prime esigenze è stato da principio alloggiato in tende.
Successivamente - sulla base del dispositivo organizzativo di mobilitazione per fronteggiare pubbliche calamità - sono state approntate apposite strutture, denominate campi-base, che hanno reso possibile trasferire il personale dalle tende a strutture tipo «container».
Nel periodo luglio-dicembre 2010, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3892 del 13 agosto 2010, erano presenti nella zona interessata 124 unità, trasferite in moduli abitativi.
Infine, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3950 del 30 giugno 2011, è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei territori della regione.
Attualmente sono, pertanto, presenti 74 unità, sempre alloggiate in moduli abitativi.
Un ulteriore aspetto, pure evidenziato dall'onorevole interrogante, attiene al trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco.
In proposito riferisco che sono stati recentemente definiti significativi incrementi, risultanti dalla definizione degli accordi sindacali per il biennio economico 2008/2009, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica n. 250 e 251.
Inoltre, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della identità professionale e delle caratteristiche operative delle proprie strutture, è destinatario di una serie di interventi normativi che tendono all'armonizzazione con i trattamenti economici delle altre Forze di polizia.
A tal fine ricordo i decreti-legge 31 maggio 2010 n. 78 e 26 marzo 2011, n. 27, che hanno previsto misure perequative rispetto al blocco degli adeguamenti retributivi. Nei prossimi giorni verrà inoltre adottato il D.P.C.M. previsto dalla legge 23 maggio 2011, n. 74 che prevede il riconoscimento di assegni una tantum ai vigili del fuoco, unitamente alle Forze di polizia e alle Forze armate, quale «compensazione economica» del congelamento di alcuni emolumenti retributivi previsti dalla precedente manovra finanziaria.


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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab (C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini).

TESTO BASE ADOTTATO

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Salvi i casi di giustificato motivo previsti dal comma 2, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab. È in ogni caso vietato celare o travisare il volto o comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Fermo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o espressamente autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti o la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 300 a 500 euro. Il giudice può disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare servizio non retribuito presso associazioni o enti che svolgono attività sociali e culturali comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter - (Costrizione all'occultamento del volto). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Art. 3.

1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis - Preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale».


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ALLEGATO 4

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona (C. 1320 Gregorio Fontana)

TESTO APPROVATO

Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e di Cremona sono modificate con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, secondo le linee risultanti dalla planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge che identifica il nuovo confine e indica in dettaglio la porzione di territorio che è oggetto di trasferimento dalla provincia di Cremona alla provincia di Bergamo.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province di Bergamo e di Cremona procedono di intesa, con propri atti, agli adempimenti conseguenti all'attuazione del comma 1.
3. Se, nel termine di cui al comma 2, le province di Bergamo e di Cremona non hanno adempiuto al compimento degli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali, il Ministro dell'interno nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti.


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ALLEGATO 5

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania (C. 4480 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4480, di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011, recante «Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania»;
premesso che:
il provvedimento è riconducibile alla materia ambientale, attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevano inoltre le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del medesimo secondo comma dell'articolo 117, nonché «governo del territorio» assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
in alcune recenti sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte costituzionale ha riconosciuto alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato;
le successive sentenze del 2008 (214) e del 2009 (61, 225, 232, 238, 247, ecc.) ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell'ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti;
rilevato che:
all'articolo 1, comma 2, si introducono novelle al decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, prevedendo, tra l'altro, che il commissario straordinario regionale ivi previsto operi con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008;
in particolare, il rinvio contenuto nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2008 all'articolo 43 (recante la disciplina della utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico: cosiddetta «acquisizione sanante») del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (testo unico sugli espropri) - giudicato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 4-8 ottobre 2010, n. 293 - va inteso come riferito all'articolo 42-bis, introdotto nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica dall'articolo 34 del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, attualmente all'esame del Senato (S. 2814), il quale reca una nuova disciplina della materia dell'utilizzazione senza titolo di un bene a scopi di interesse pubblico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 6

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;
premesso che:
il testo in esame è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali assegnate dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
rilevato che:
con riferimento all'articolo 3, comma 2, lett. c), l'ambito di incidenza delle disposizioni che riguardano il piano nazionale ivi previsto è rappresentato dall'assetto urbanistico e dalla collocazione del verde pubblico, riconducibile alla materia «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
la Corte costituzionale ha più volte affermato che, se è pur vero che la parola «urbanistica» non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, nondimeno ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma, facendo tale materia parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso si vedano, tra le molte, anche le sentenze n. 383 e n. 336 del 2005 e la sentenza n. 401 del 2007);
appare quindi opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 2, lett. c), si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale ivi previsto.


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ALLEGATO 7

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito;
premesso che:
il testo in esame è riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevano anche le materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali assegnate dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
rilevato che:
con riferimento all'articolo 3, comma 2, lett. c), l'ambito di incidenza delle disposizioni che riguardano il piano nazionale ivi previsto è rappresentato dall'assetto urbanistico e dalla collocazione del verde pubblico, riconducibile alla materia «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
la Corte costituzionale ha più volte affermato che, se è pur vero che la parola «urbanistica» non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, nondimeno ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma, facendo tale materia parte, appunto, del governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso si vedano, tra le molte, anche le sentenze n. 383 e n. 336 del 2005 e la sentenza n. 401 del 2007);
appare quindi necessario prevedere il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 3, comma 2, lett. c), si preveda il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione del piano nazionale ivi previsto.


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ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008 (C. 4470 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4470, approvato dal Senato recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008»
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che il documento di analisi tecnico normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge segnala una possibile interferenza dell'applicazione dell'Accordo con le competenze esclusive delle regioni e delle autonomie locali, ricordando tuttavia che queste sono tenute, in base alla Costituzione, al rispetto degli accordi internazionali dell'Italia e degli impegni in sede comunitaria;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
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