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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 20 luglio 2011


AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 Doc. LXXXVII-bis, n. 1 ... 160

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato C. 3107 Milanato e abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 160

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 161

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 162

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale. COM(2011)200 def. (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 163

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2011)345 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 165
ALLEGATO (Proposta di documento finale formulata dal Relatore) ... 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 ... 165

AVVERTENZA

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 20 luglio 2011


Pag. 160


AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, anche alla luce della relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno, per garantire maggiore chiarezza, che nella proposta di parere sia fatto esplicito riferimento direttiva 2006/123/CE (cosiddetto «direttiva servizi), che stabilisce un quadro giuridico favorevole alla liberalizzazione dei servizi, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato. Ciò alla luce del fatto che il progetto di legge non appare contenere un riferimento diretto alle modalità con le quali garantire ai professionisti di altri Stati membri dell'Unione europea il libero esercizio della professione in questione in Italia, anche se un richiamo implicito al decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE potrebbe risultare ricompreso nella disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1. Tale disposizione, infatti, riserva l'attività di estetista esclusivamente a chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia. Ritiene che potrebbe risultare comunque opportuno un richiamo esplicito alle procedure di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare per quanto concerne la possibilità di libera prestazione del servizio, ai sensi dell'articolo 3, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione preventiva da parte del prestatore di cui all'articolo 10, nonché con riferimento alla previsione dell'articolo 11 che consente alle autorità competenti di procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore di uno Stato membro dell'Unione nelle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o sanità pubblica.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, non ritiene opportuno accogliere la richiesta del collega Gozi, che rischia di andare in direzione contraria allo spirito del provvedimento, volto a garantire la qualità dei servizi che l'operatore estetico deve assicurare. Lo sviluppo del settore negli ultimi anni deve infatti essere accompagnato da adeguate garanzie di qualità.

Sandro GOZI (PD) osserva che la sua proposta di integrazione era volta ad una maggiore chiarezza giuridica, e sottolinea che la direttiva servizi - sia essa o meno esplicitamente richiamata - è stata già recepita nel nostro ordinamento e alla sua applicazione non può in ogni caso essere opposta una esigenza di maggiore qualità dei servizi. Rileva inoltre che le esigenze di


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qualità richiamate dal relatore appaiono più rilevanti nei riguardi degli operatori extra europei, rispetto ai quali sono sempre esigibili requisiti più stringenti rispetto agli operatori europei.

Mario PESCANTE, presidente, chiarisce come la preoccupazione formulata dal relatore riguardi i prestatori di servizi.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) alla luce della posizione assunta dal relatore, preannuncia l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
Atto n. 378.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame attua la normativa europea relativa a taluni di tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (direttiva 2011/114/CE, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE).
L'articolo 1, oltre a far riferimento alle direttive richiamate, fornisce la definizione di «latte parzialmente disidratato» e di «latte totalmente disidratato», facendo salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia.
L'articolo 2 definisce quali materie prime possono essere utilizzate per la correzione del tenore proteico del latte (retentato di latte, permeato di latte, lattosio).
L'articolo 3 definisce quali trattamenti possono essere utilizzati per la conservazione di tali tipi di latte (trattamento termico di sterilizzazione o trattamento UHT, aggiunta di zucchero, disidratazione a seconda del tipo del prodotto).
L'articolo 4 stabilisce che il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 per cento in peso.
L'articolo 5 disciplina l'etichettatura di tali prodotti, da un lato, rinviando alle disposizioni generali di cui al D.Lgs. 109/1992, dall'altro, prevedendo alcune indicazioni specifiche.
L'articolo 6 prevede l'abrogazione del D.Lgs. 49/2004 e del decreto del Presidente della Repubblica 514/1982.
L'articolo 7 aumenta il limite massimo delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle norme sull'etichettatura e sull'utilizzo di sostanze diverse da quelle consentite.
L'articolo 8 prevede che le modifiche agli allegati potranno essere adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.


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Gli elementi innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano la disciplina del tenore proteico del latte e l'individuazione delle tipologie di conservazione e trattamento (articolo 2, 3 e 4) come introdotte dalla direttiva 2007/61. Vengono, inoltre, elevati i limiti massimi delle sanzioni amministrative (articolo 7) e viene attribuita ai decreti ministeriali la facoltà di modificare gli allegati tecnici.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.
Atto n. 380.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto reca attuazione della direttiva 2009/12/CE, finalizzata ad istituire un quadro comune per la disciplina degli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali. La direttiva si applica a tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, e all'aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. Essa, in particolare, mira ad introdurre un sistema di diritti aeroportuali basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali, con la supervisione di un soggetto terzo, che assicuri il rispetto dei principi fissati nella direttiva stessa.
L'articolo 1 stabilisce che lo schema in esame si applica agli aeroporti con volume di traffico annuale superiore a cinque milioni di passeggeri, mentre per quelli con volume di traffico inferiore a tale limite si prevede che i diritti aeroportuali siano determinati sulla base di modelli tariffari predisposti dall'Autorità di vigilanza.
L'articolo 2 reca la definizione delle espressioni utilizzate nello schema.
L'articolo 3 prevede la costituzione, nell'ambito ENAC, della Direzione diritti aeroportuali, la quale è designata Autorità nazionale di vigilanza. La Direzione opera con indipendenza di valutazione e di giudizio ed è autonoma, imparziale e indipendente.
L'articolo 4 consente l'applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente a una intera rete aeroportuale o a tutti gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.
L'articolo 5 vieta discriminazioni tra gli utenti nell'applicazione dei diritti aeroportuali, consentendo comunque una modulazione di questi ultimi.
L'articolo 5-bis definisce un procedimento attraverso il quale l'Autorità individua gli aeroporti non soggetti ad una effettiva concorrenza, per i quali si continua ad applicare l'attuale sistema di determinazione dei diritti aeroportuali.
L'articolo 6 detta la disciplina per la determinazione dei diritti aeroportuali negli aeroporti risultanti soggetti ad una effettiva concorrenza.
L'articolo 7 elenca le informazioni che devono essere fornite dal gestore agli utenti e quelle che devono essere fornite dagli utenti al gestore, in occasione delle consultazioni.
L'articolo 8 prevede la stipula, tra gestore aeroportuale e utenti, di un accordo sul livello di servizio, con specifico riferimento alla qualità.
L'articolo 9 stabilisce che il gestore, se autorizzato dall'Autorità, può offrire agli utenti servizi personalizzati con possibilità di differenziare conseguentemente l'ammontare dei diritti aeroportuali.
L'articolo 10, al comma 1, elenca i principi che devono essere applicati nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali. Il comma 2 disciplina le funzioni di vigilanza dell'Autorità sulle proposte di determinazione dei diritti aeroportuali


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predisposte dai gestori degli aeroporti soggetti ad una effettiva concorrenza.
L'articolo 11 dispone che, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono determinati tenendo conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare.
L'articolo 12 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta una relazione annuale alla Commissione europea.
L'articolo 13 definisce il regime transitorio. Il comma 1 stabilisce che la misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma che risultano stipulati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo può essere determinata secondo le previsioni dello stesso decreto dopo la scadenza dei contratti di programma. Il comma 2 prevede che, sino alla conclusione delle verifiche relative al grado di concorrenza fra gli aeroporti italiani, previste dall'articolo 5-bis, si continuano ad applicare l'articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203/2005 e l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge n. 78/2009.
L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Ricorda infine che il 18 maggio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2011/0608) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/12/CE relativa ai diritti aeroportuali. Il termine di recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali era fissato al 15 marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.
COM(2011)200 def.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Massimo POMPILI (PD), relatore, richiama i contenuti del parere formulato nella seduta di ieri.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto e sottolinea alcuni aspetti che riterrebbe utile implementare. In primo luogo ritiene opportuno sottolineare ulteriormente l'inefficienza dell'azione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il cui intervento appare tardivo e poco incisivo, concorrendo all'assenza di una politica estera comune. Occorre inoltre prevedere che nel prossimo quadro finanziario la destinazione economica per il partenariato mediterraneo sia di almeno due terzi dello stanziamento. Ritiene altresì opportuno inserire una condizione volta a prevedere l'opportunità di accordi bilaterali e multilaterali tra paesi europei della sponda sud e paesi del bacino mediterraneo. Ciò al fine di pervenire ad impegni precisi ed efficaci da parte dei paesi del nord Africa sui temi della lotta all'immigrazione irregolare, alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Marco MAGGIONI (LNP) riterrebbe innanzitutto opportuno trasformare la condizione di cui al punto 3) in una osservazione, poiché il tema affrontato merita una più attenta riflessione. Esprime quindi perplessità circa la condizione di cui al punto 5), poiché prevedere la competenza esclusiva dell'Unione europea in materia


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di aiuti allo sviluppo e di aiuti alimentari eliminerebbe la possibilità per gli Stati membri di operare autonomamente. Riterrebbe infine opportuna la trasformazione in osservazione anche della condizione di cui al punto 7).

Mario PESCANTE, presidente, rileva l'opportunità di formulare osservazioni in luogo di alcune delle condizioni proposte dal relatore. Si riferisce in primo luogo alla terza condizione, nella quale con la proposta di una conferenza internazionale che coinvolga i paesi confinanti del Mediterraneo meridionale, insieme alla Lega araba, all'Unione africana, agli Stati Uniti ed alla Cina, appare non pienamente in linea con le competenze della XIV Commissione. Parimenti, riterrebbe opportuno formulare sotto forma di osservazione la seconda parte della quinta condizione, non chiedendo che vengano iscritte le risorse per assicurare i mezzi necessari alla politica europea di peace-keeping e peace-building, ma piuttosto auspicando che una tale politica - che oggi di fatto non esiste - possa realizzarsi in futuro.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide la proposta formulata dall'onorevole Maggioni di trasformare in osservazione la condizione di cui al punto 7).

Massimo POMPILI (PD), relatore, ritiene che sulla settima condizione si possa pervenire ad una formulazione condivisa. Osserva come la questione sia il raggiungimento di sistemi democratici e di sistemi giuridici che assicurino garanzie e, in subordine, sviluppo economico, da parte delle popolazioni dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. È questo lo spirito della condizione di cui al punto 7), volta a ribadire la necessità di assicurare in questi paesi un livello di garanzie che disincentivi i fenomeni migratori.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene opportuno evidenziare nel parere la necessità di definire clausole di condizionalità alle quali sia subordinata la concessione di aiuti e che consistano nella verifica del raggiungimento di risultati concreti in materia di immigrazione clandestina, criminalità organizzata e terrorismo.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta di trasformare la condizione di cui al punto 3) in una osservazione, anche al fine di non eccedere le competenze della XIV Commissione. Ritiene altresì possibile spostare il riferimento alle politiche di peace-keeping e peace-building richiamate dal Presidente Pescante, nelle premesse al parere, e condivide la richiesta di evidenziare con maggiore enfasi le criticità della figura dall'Alto rappresentante. Invita invece i colleghi ad una riflessione sulla condizione di cui al punto 7), che appare in linea, a suo avviso, con le posizioni assunte dal Ministro Maroni e dal Presidente Berlusconi in materia di immigrazione a asilo. Si tratta infatti di chiedere 'più Europa' in questi ambiti; si potrà poi non essere d'accordo su quali siano le politiche di asilo e di immigrazione che si intendono perseguire. Qui vi è un richiamo più generico, un segnale lanciato all'Europa sulla necessità di una politica europea comune nel Mediterraneo.

Mario PESCANTE, presidente, con riferimento al ruolo dell'Alto rappresentante, osserva come nelle premesse al parere si evidenzi la «pressoché totale mancanza di iniziativa che le istituzioni dell'Unione hanno dimostrato verso la sponda sud del Mediterraneo» e il fatto che «l'Europa non riesce a condurre una politica estera e di sicurezza condivisa». Si tratta di una chiara presa di posizione.
Tenuto conto della estrema importanza politica dell'atto in esame riterrebbe opportuno un approfondimento delle questioni emerse nel corso della seduta odierna, anche al fine di pervenire ad un consenso tra gruppi.

Marco MAGGIONI (LNP) precisa di non avere richiesto l'eliminazione della condizione di cui al punto 7) ma solo la sua trasformazione in osservazioni. Ritiene anch'egli opportuno che sull'atto in esame si possa pervenire all'espressione di


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un parere condiviso da tutte le forze politiche.

Massimo POMPILI (PD), relatore, valuta accoglibili gran parte delle osservazioni formulate dai colleghi e ribadisce che lo spirito della comunicazione in esame, cui si è ispirato nell'impianto del parere formulato, è quello di affrontare la situazione dei paesi della sponda sud del Mediterraneo non con interventi di carattere emergenziale ma con iniziative di carattere strutturale che diminuiscano il disagio e le difficoltà delle popolazioni, anche in tal modo rispondendo ai fenomeni dell'emigrazione e della criminalità.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2011)345 def.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di documento finale (vedi allegato 1), che auspica possa essere oggetto di confronto in una prossima seduta.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità: «Legiferare meglio» - 18a relazione riguardante l'anno 2010.
COM(2011)344 def.

XIV Commissione - Mercoledì 20 luglio 2011


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ALLEGATO

Relazione della Commissione europea: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
(COM(2011)345 def.)

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminata la relazione annuale 2010 della Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2011)345 def.);
premesso che:
la relazione annuale per il 2010 ed i dati disponibili per il 2011 confermano, al di là della mera attuazione delle disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona, il progressivo consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali che costituisce un fattore di miglioramento della qualità e della democraticità del processo decisionale europeo;
in questa prospettiva è significativo che, contestualmente alla prima attuazione del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, abbia mantenuto carattere prioritario il dialogo politico informale, strumento efficace e flessibile per la partecipazione dei parlamenti alla predisposizione e all'esame delle iniziative regolative della Commissione e modello per lo sviluppo di rapporti analoghi con le altre Istituzioni dell'Unione europea;
lo sviluppo del dialogo politico conferma la capacità delle singole assemblee di concorrere al buon funzionamento dell'Unione, in coerenza con l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, intervenendo sul merito delle scelte regolative anziché limitarsi alla mera difesa delle competenze nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che soltanto 34 dei 211 pareri trasmessi alla Commissione dai parlamenti nazionali in merito a progetti legislativi rilevanti ai sensi del Protocollo n. 2, hanno natura di pareri motivati;
l'invio alla Commissione europea delle pronunce dei parlamenti nazionali recanti un giudizio positivo in merito alla conformità di progetti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà concorre a fornire argomenti di carattere giuridico e politico più articolati ai fini di una valutazione equilibrata dei medesimi progetti da parte della Commissione stessa e di altre Istituzioni dell'Unione;
va ribadita la ferma contrarietà ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2;
i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali rimangono in media superiori ai due mesi e, pertanto, non sono sempre compatibili con la possibilità che i parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente su uno stesso documento;
è condivisibile l'invito della Commissione europea ai parlamenti nazionali a privilegiare - accanto all'esame delle proposte legislative di maggiore ed effettiva rilevanza - l'esame dei documenti non


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legislativi in relazione ai quali l'impatto dell'intervento parlamentare, inserendosi in una fase precoce del processo decisionale europeo, è maggiore;
la relazione per il 2010 appare rispetto a quelle degli anni precedenti carente sotto il profilo della valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, non indicando se ed in quale misura i pareri dei parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;
assume particolare rilevanza il riconoscimento da parte della Commissione europea del ruolo cruciale dei parlamenti nazionali ai fini dell'attuazione del semestre europeo e dei nuovi meccanismi di governance economica, tenuto anche conto del carattere prevalentemente intergovernativo e poco trasparente delle decisioni sinora assunte in materia;
è altresì apprezzabile l'impegno della Commissione a tener conto delle priorità dei parlamenti nazionali nella propria programmazione strategica; anche al fine di creare un consenso reale in merito ai temi sui quali l'Unione dovrà concentrare le proprie politiche e risorse nei prossimi anni;
è auspicabile che anche il Parlamento europeo, cui gli atti di indirizzo adottati da organi della Camera in relazioni a progetti legislativi e altri documenti dell'UE, dia espressamente conto del seguito dato ai medesimi atti;
è fondamentale per l'ulteriore sviluppo dei rapporti tra Commissione europea e parlamenti nazionali l'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione o, quanto meno, del più ampio numero possibile di lingue, che oltre a rispondere a precisi obblighi imposti dal Trattato favorisce una interlocuzione articolata sul merito delle questioni,
sottolineato che:
in relazione ad alcuni atti o documenti dell'UE ai pareri espressi dalla XIV Commissione non ha fatto seguito l'approvazione di documenti finali da parte delle commissioni di merito o l'approvazione è intervenuta con forte ritardo;
le Commissioni di merito dovrebbero procedere in modo più sistematico e tempestivo all'esame dei progetti di atti e documenti dell'Unione europea;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,
esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:
a) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;
b) sarebbe necessario ridurre i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione ai pareri dei parlamenti nazionali ed assicurare che le risposte stesse diano conto in modo più puntuale del seguito dato ai rilievi formulati in tali pareri;
c) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;
d) è auspicabile che le prossime relazioni annuali sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali indichino - anche sulla base di alcuni esempi concreti - come i pareri dei parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione stessa ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale


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nonché se, in linea generale, essi sostengono la posizione dei rispettivi governi o configurino posizioni autonome o addirittura alternative;
e) al fine di consentire ai parlamenti nazionali di intervenire adeguatamente, secondo le rispettive procedure e competenze, nell'ambito dei meccanismi di governance economica, sarebbe utile che la Commissione trasmettesse tempestivamente ai parlamenti stessi, oltre ai documenti ufficiali, ogni ulteriore elemento di informazione e valutazione utile;
f) è necessario che la Commissione europea dia piena e tempestiva attuazione, per le parti di sua competenza, oltre che al controllo di sussidiarietà, anche a tutte le altre prerogative dei parlamenti nazionali introdotte dal Trattato di Lisbona. In particolare, la Commissione europea dovrebbe accelerare, assicurando il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, la predisposizione dei regolamenti che definiranno, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, le modalità di associazione dei parlamenti stessi alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol;
g) sarebbe opportuno che, a partire dal programma di lavoro per il 2012, la Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al riguardo dai parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse.

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