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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
XII Commissione

SOMMARIO

Giovedì 21 luglio 2011


ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05150 Lenzi: Restituzione del «bonus bebè» da parte delle famiglie che ne hanno usufruito senza titolo a causa delle informazioni fuorvianti fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze ... 82

5-05151 Binetti: Misure per evitare che le conseguenze della crisi economica penalizzino in modo particolare le famiglie ... 82

5-05152 Barani: Iniziative a sostegno delle famiglie con figli e con figli disabili ... 83
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo) ... 88

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 83
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 90

AVVERTENZA

XII Commissione - Resoconto di giovedì 21 luglio 2011
TESTO AGGIORNATO AL 26 LUGLIO 2011


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Atto n. 379.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, presidente, poiché il relatore ha rappresentato l'esigenza di allontanarsi dalla Commissione e non è ancora giunto il rappresentante del Governo che dovrà rispondere alle interrogazioni a risposta immediata, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, passando immediatamente a esaminare lo schema di decreto in titolo.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere al Governo, entro il 17 agosto prossimo, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora


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pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, disciplina che assorbe, confermandola in larga misura, quella vigente posta dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.
Fa presente che tale schema di decreto è suddiviso in tre Capi e si compone di trentacinque articoli. Il Capo I, che contiene gli articoli da 1 a 19, riguarda le acque minerali naturali, escludendo dall'ambito di applicazione le acque minerali naturali e le acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi (articolo 1). L'articolo 2 reca la definizione di acque minerali e disciplina le loro caratteristiche, distinguendole dalle ordinarie acque potabili: purezza originaria, conservazione, tenore in minerali, oligoelementi, effetti. L'articolo 3 prevede che i criteri di valutazione delle acque minerali siano indicati con decreto del Ministro della salute, mentre gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale di acqua minerale naturale. L'articolo 6 dispone che l'utilizzazione della sorgente di acqua minerale naturale è subordinata ad un'autorizzazione regionale, rilasciata previa verifica della sussistenza di determinate condizioni, di cui all'articolo 7. L'articolo 8 disciplina i trattamenti autorizzati e quelli non autorizzati su un'acqua minerale naturale, aggiornati con decreto del Ministro della salute, In particolare, è consentita l'aggiunta di anidride carbonica ed è vietata la sua potabilizzazione. Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le caratteristiche microbiologiche, alla sorgente e durante la commercializzazione, dell'acqua minerale naturale, e le modalità di attribuzione della denominazione per ogni acqua minerale naturale. L'articolo 11 vieta il trasporto dell'acqua minerale naturale con recipienti non destinati al consumatore finale, eliminando l'obbligo vigente di utilizzo di recipienti di capienza massima di due litri. L'articolo 12 reca le indicazioni, obbligatorie e facoltative, da riportare sull'etichettatura dell'acqua minerale naturale, con l'obbligo di aggiornamento dell'etichetta almeno ogni cinque anni. Un decreto del Ministro della salute adegua le suddette disposizioni alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea. L'articolo 13 consente l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche. L'articolo 14 consente l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, con validità del riconoscimento ministeriale massimo di cinque anni. L'articolo 15 concerne i rapporti intracomunitari per la commercializzazione acque minerali naturali. In particolare, il Ministero della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di un prodotto ritenuto non conforme. Gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, disposizioni sulla vigilanza per l'utilizzazione, gli eventuali trattamenti e il commercio delle acque minerali naturali, esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome, e, a tale fine, l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande. L'articolo 18 vieta la dicitura di acque minerali naturali per le acque potabili condizionate, mentre in base all'articolo 19 è disciplinata la pubblicità delle acque minerali naturali, sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute, limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute.
Osserva, poi, che il Capo II, contenente gli articoli da 20 a 32, riguarda le acque di sorgente. Per quanto riguarda la disciplina delle acque di sorgente, che si distinguono dalle acque minerali per non


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possedere caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute, l'articolo 20 reca le definizioni e le caratteristiche, la cui valutazione è effettuata secondo i criteri delle acque minerali naturali. Gli articoli da 21 a 28 recano la disciplina riguardante, rispettivamente, il riconoscimento, l'immissione in commercio, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, le operazioni consentite e non consentite, le modalità di utilizzazione, le etichette, la preparazione di bevande analcoliche, l'importazione e il riconoscimento, prevedendo le medesime norme delle acque minerali naturali. Gli articoli 29 e 30, come per le acque minerali naturali, prevedono, rispettivamente, la competenza delle regioni e delle province autonome per la vigilanza sulla utilizzazione e il commercio dell'acqua di sorgente e l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande, mentre l'articolo 31 reca norme sulla pubblicità. L'articolo 32 applica alle acque di sorgente le norme previste in materia di ricerca e coltivazione per le miniere dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Osserva, altresì, che il Capo III, contenente gli articoli da 33 a 53, reca norme sulle sanzioni, nonché disposizioni transitorie. L'articolo 33 disciplina le violazioni e le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono irrogate dalle regioni e dalle province autonome, a esclusione della sanzione per la violazione della norma prevista per l'acqua di sorgente, che vieta in etichetta l'indicazione di superiorità di un'acqua rispetto ad un'altra. L'articolo 34 dispone l'abrogazione, alla data di entrata in vigore del decreto, dei citati decreti legislativi n. 105 del 1992 e n. 339 del 1999. Fino all'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, previsto all'articolo 3, comma 1, resta in vigore il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542. L'articolo 35 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, per l'applicazione delle norme esaminate.
Per quanto riguarda, infine, l'aspetto relativo alla conformità con le norme di delega, ricorda che la direttiva 2009/54/CE, che lo schema di decreto intende attuare, è contenuta nell'allegato B della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96). L'articolo 1 di tale legge conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. In particolare, il comma 1, nel fare richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B, fa coincidere il termine generale per l'esercizio della delega, con il termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari e che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. I principi e i criteri direttivi della delega sono quelli generali di cui all'articolo 2 della legge n. 96 del 2010. Nel complesso, lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.
In conclusione, desidera esprimere un giudizio positivo sul provvedimento testé illustrato, riservandosi tuttavia di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 13.10.


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Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05150 Lenzi: Restituzione del «bonus bebè» da parte delle famiglie che ne hanno usufruito senza titolo a causa delle informazioni fuorvianti fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, in particolare, come appaia inaccettabile che alle famiglie, che hanno indebitamente percepito un «bonus bebè» di importo pari a 1.000 euro, venga richiesto di restituire, per effetto degli interessi, somme fino a 4.000 euro.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI, premesso che le lettere cui si fa riferimento nell'atto di sindacato sono state inviate a circa 8 mila delle 450 mila famiglie che hanno percepito il beneficio, precisa che tali famiglie sono tenute a restituire esclusivamente la somma indebitamente percepita, senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse o di sanzione, salvo che il fatto abbia determinato una condanna per truffa. Fa presente, comunque, che l'amministrazione finanziaria ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con gli interessati al fine di chiarire eventuali profili di incertezza. Ricorda, infine, che la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte rappresenta un obbligo della pubblica amministrazione, come conferma anche la vicenda del contributo ai cosiddetti cittadini «incapienti», corrisposto nella scorsa legislatura e, in seguito alle verifiche, revocato quando sia stata accertata l'assenza dei requisiti.

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo all'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria. Rileva, infatti, che sarebbe preferibile effettuare la verifica dei requisiti prima di corrispondere il beneficio. Precisa, inoltre, che le risulta con certezza il fatto che ad alcuni cittadini sia stata richiesta la restituzione di un importo pari a 4.000 euro. Apprezza, comunque, la disponibilità del Governo a chiarire queste situazioni non corrispondenti a quanto riportato nella risposta all'atto di sindacato. Invita, infine, il Governo a chiarire in via definitiva come debba essere calcolato il reddito familiare richiesto per la corresponsione del bonus bebè.

5-05151 Binetti: Misure per evitare che le conseguenze della crisi economica penalizzino in modo particolare le famiglie.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando il rischio che la manovra economica del Governo scarichi sulle famiglie la gran parte degli oneri derivanti dalle misure di risanamento dei conti pubblici.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI riconosce che, se ci si limitasse alle misure contenute nella manovra di finanza pubblica approvata dal Parlamento senza che, per ragioni a tutti note, fosse possibile un esame approfondito dei singoli interventi, la valutazione, dal punto di vista delle politiche per la famiglia, non potrebbe che essere molto critica. Ritiene, tuttavia, che per formulare un giudizio compiuto sia necessario attendere l'attuazione della riforma fiscale, nell'ambito della quale la considerazione del cosiddetto «fattore famiglia» consentirà di alleviare la pressione fiscale, in particolare, sulle famiglie con figli. Occorre, però, avere chiaro che tali misure fiscali in favore delle famiglie con figli comporteranno un sacrificio per i restanti contribuenti.

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Auspica che il sottosegretario utilizzi gli elementi di criticità evidenziati nell'atto di


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sindacato come argomenti per indurre il Governo ad adottare tempestivamente le misure fiscali che ha descritte e che da troppo tempo vengono soltanto annunciate.

5-05152 Barani: Iniziative a sostegno delle famiglie con figli e con figli disabili.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come, nonostante l'apprezzabile impegno del rappresentante del Governo, il sistema di assistenza in favore delle famiglie nell'ambito delle quali siano presenti figli, anche disabili, risulti gravemente carente, per responsabilità degli enti locali, come dimostra la vicenda riportata nell'atto di sindacato.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI, premesso che l'assistenza è competenza esclusiva delle autonomie locali, sulla quale il Governo non ha strumenti per intervenire direttamente, desidera lasciare agli atti della Commissione la documentazione allegata, che lo stesso Governo ha provveduto ad acquisire dall'amministrazione interessata (vedi allegato 1).

Carmelo PORCU (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta all'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario. Esprime, quindi, apprezzamento per l'operato del sottosegretario Giovanardi, comprendendo il difficile contesto, anche finanziario, in cui è costretto ad operare. Sottolinea, comunque, l'esigenza di una forte azione di coordinamento e di stimolo da parte del Governo nei confronti delle autonomie locali in materia di assistenza. Evidenzia, infine, la forte attesa dei cittadini per il disegno di legge di riforma dell'assistenza, annunciato dal Governo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore (vedi allegato 2), volto a risolvere la problematica su cui vertono gli articoli aggiuntivi Miotto 6.05, Ciccioli 6.04 e 6.03 e Barani 6.06, accantonati nella precedente seduta.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, illustra il suo articolo aggiuntivo 6.0100, invitando quindi i presentatori a ritirare gli analoghi articoli aggiuntivi Miotto 6.05, Ciccioli 6.04 e 6.03 e Barani 6.06.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore.

Giuseppe SCALERA (PdL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore per recepire lo spirito degli articoli aggiuntivi accantonati, sottolinea che la confisca delle attrezzature solo dopo la condanna per l'esercizio abusivo della professione medica rischia di consentire la continuazione del reato per periodi di tempo anche lunghi, prima che sopraggiunga una sentenza di condanna.


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Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la confisca è una pena accessoria, che, pertanto, può essere comminata solo in caso di condanna. Peraltro, il giudice può sempre disporre il sequestro preventivo ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II del codice di procedura penale.

Marco RONDINI (LNP) ritiene che debba essere valutata l'opportunità di limitare la confisca all'ipotesi di condanna definitiva.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che si potrebbe prevedere esplicitamente il provvedimento del sequestro preventivo per l'ipotesi di reato in discussione.

Il ministro Ferruccio FAZIO fa presente che il Governo potrebbe modificare il parere favorevole precedentemente espresso se in Commissione non si verificasse un'ampia convergenza dei gruppi, anche in considerazione della estraneità della norma in discussione rispetto all'oggetto del disegno di legge in esame.

Gian Carlo ABELLI (PdL) ritiene che sarebbe preferibile approfondire ulteriormente la materia, anche al fine di evitare che la confisca colpisca soggetti diversi dall'autore del reato.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di condividere le finalità della norma in discussione, anche in considerazione dei gravi rischi che l'esercizio abusivo della professione medica comporta per la salute dei cittadini, che deve essere sempre tutelata.

Lucio BARANI (PdL), pur riconoscendo la complessità tecnica della materia, ritiene che la Commissione non possa astenersi dall'approvare una norma volta a colpire un reato da cui derivano rischi rilevanti per la salute dei cittadini.

Paola BINETTI (UdCpTP) stigmatizza l'atteggiamento di chiusura che il Governo manifesta nei confronti di tutte le proposte emendative che richiedano un certo grado di approfondimento, mettendo in guardia lo stesso Governo contro i rischi che, anche nel corso dell'esame in Assemblea, potrebbero derivare da un esame affrettato degli emendamenti.

Carlo CICCIOLI (PdL) auspica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore, ricordando i gravi rischi per la salute dei cittadini che derivano dall'esercizio abusivo della professione medica. Ritiene, inoltre, che quanti procurano la strumentazione impiegata per l'esercizio abusivo della professione medica non possano essere considerati esenti da ogni responsabilità, in quanto sarebbero tenuti ad acquisire informazioni sui soggetti cui forniscono tale strumentazione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che l'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore recepisce lo spirito delle proposte emendative precedentemente accantonate e potrà, comunque, essere affinato ulteriormente, grazie al parere che la II Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Il ministro Ferruccio FAZIO precisa che le riserve espresse in precedenza erano dettate unicamente dalla preoccupazione che l'addentrarsi in una discussione particolarmente complessa sotto il profilo giuridico potesse rallentare eccessivamente l'iter del provvedimento. Ribadisce, quindi, il parere favorevole espresso in precedenza.

Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 6.05.

Carlo CICCIOLI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira i suoi articoli aggiuntivi 6.04 e 6.03.

Lucio BARANI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 6.06.


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La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore (vedi allegato 2). Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pedoto 11.2: s'intende vi abbia rinunciato.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'emendamento Calgaro 11.1, di cui è cofirmataria, volto a inasprire le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 11.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 11.1.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo articolo aggiuntivo 11.01, volto a contrastare la pratica dell'affidamento temporaneo di incarichi di struttura complessa a medici che non sono primari, da parte dei direttori delle aziende sanitarie, sottolineando come tale affidamento si prolunghi spesso per periodi anche molto lunghi. Invita, quindi, il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso in precedenza.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che la disciplina del conferimento degli incarichi di direzione rientra nella competenza legislativa regionale e, comunque, attiene piuttosto al tema del governo delle attività cliniche.

Il ministro Ferruccio FAZIO, pur condividendo le finalità dell'articolo aggiuntivo Palagiano 11.01, sottolinea la necessità di rispettare l'omogeneità di materia del disegno di legge in esame. Si impegna, peraltro, ad affrontare la questione nell'ambito dell'esame degli emendamenti riferiti al progetto di legge sul governo delle attività cliniche, invitando, pertanto, il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo in questione.

Antonio PALAGIANO (IdV), apprezzando l'impegno assunto dal Governo, ritira il suo articolo aggiuntivo 11.01.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Dima 11.02: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Binetti 12.1 e Miotto 12.6, invitando quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Pedoto 12.7, che risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dei primi. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Binetti 12.2, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 12.1 e Miotto 12.6 (vedi allegato 2).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Binetti 12.1 e Miotto 12.6, l'emendamento Pedoto 12.7 risulta precluso.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 12.2 (vedi allegato 2).

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra il suo emendamento 12.3, volto a conciliare l'esigenza di raccogliere i dati di cui all'articolo 12 con la necessità di garantire la riservatezza di dati sensibili.

Il ministro Ferruccio FAZIO osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 12 è volta a conciliare precisamente le esigenze


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richiamate dall'onorevole Binetti ed è frutto di un approfondito confronto con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che sia gli emendamenti in discussione, sia il suo emendamento 12.9 sono volti a rafforzare la tutela della riservatezza personale, correggendo alcuni aspetti che, forse, l'autorità garante competente non ha adeguatamente valutato.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea il rischio che la disposizione in esame e gli emendamenti ad essa riferiti finiscano per aggravare le note problematiche che già oggi caratterizzano le indagini farmacogenetiche, introducendo norme eccessivamente restrittive. Invita, pertanto, il relatore e il Governo a valutare attentamente questi profili.

Donata LENZI (PD) ritiene che sarebbe preferibile limitarsi a fissare dei principi, demandando la disciplina di dettaglio a un regolamento, da emanarsi con il contributo del Garante per la protezione dei dati personali. Ritiene, inoltre, che, ad un più attento esame, non appare corretto definire il codice identificativo come oggetto di proprietà esclusiva del paziente, come propongono gli identici emendamenti Miotto 12.9, di cui è cofirmataria, e Binetti 12.5.

Giuseppe PALUMBO, presidente, precisa che l'articolo 12, comma 7, demanda la disciplina di dettaglio della materia proprio a un successivo decreto ministeriale, su cui viene acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pedoto 12.8 e Binetti 12.3, nonché l'emendamento Palagiano 12.4 e gli identici emendamenti Miotto 12.9 e Binetti 12.5.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, rivedendo il parere reso in precedenza, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palagiano 12.01, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto.

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula il suo articolo aggiuntivo 12.01 nel senso proposto dal relatore (vedi allegato 2).

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palagiano 12.01, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Palagiano 12.01 (nuova formulazione). Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira gli emendamenti Mura 13.1, 13.3 e 13.4, di cui è cofirmatario.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra il suo emendamento 13.2, invitando il relatore e il Governo a riconsiderare il parere espresso in precedenza.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, rivedendo il parere reso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 13.2.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 13.2 (vedi allegato 2). Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.


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Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra il suo emendamento 14.1, interamente soppressivo dell'articolo 14, ritenendo che la materia sia compiutamente disciplinata e che tale articolo risulti, nella migliore delle ipotesi, superfluo.

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Miotto 14.1, sottolineando come il riferimento ai laboratori pubblici autorizzati e al loro accreditamento non appaia di facile interpretazione.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, rivedendo il parere reso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 14.1.

Il ministro Ferruccio FAZIO si rimette alla Commissione sull'emendamento Miotto 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 14.1 (vedi allegato 2).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in seguito dell'approvazione dell'emendamento Miotto 14.1, gli identici emendamenti Pedoto 14.2 e Ascierto 14.3 risultano preclusi. Dichiara così concluso l'esame degli emendamenti presentati. Avverte, quindi, che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere, nonché al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

XII Commissione - Giovedì 21 luglio 2011


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ALLEGATO 1

5-05152 Barani: Iniziative a sostegno delle famiglie con figli e con figli disabili.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Municipio V
Via Tiburtina 1163
00156 Roma

OGGETTO: Notizie riguardanti la richiesta di inserimento del minore P.B. nel C.R.E.

In merito a quanto da Voi richiesto, il servizio scrivente, condividendo l'importanza della continuità di qualsiasi intervento avviato sul minore Patrizio Bonanni, ritiene opportuno ricordare quanto enunciato nella legge n. 289 2002 e in tal senso chiarire che l'assistenza alla persona attivata dal Comune di Roma non può che caratterizzarsi come assistenza di base, non specialistica, ed essere parte integrativa e non sostitutiva degli interventi abilitativi/riabilitativi di competenza della Asl per i quali è necessaria la continuità del percorso iniziato, evitanto in questo modo possibili peggioramenti clinici, come da Voi chiaramente specificato.
In conseguenza a ciò la complessità ed i molteplici fattori che interagiscono, richiedono un progetto complessivo socio-sanitario ed educativo per garantire unitariamente il benessere della persona nonché il sostegno ed il sollievo della famiglia, principio ampiamente condiviso dai servizi.
Ma poiché gli interventi socio-assistenziali non rientrano nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza, cioè interventi sanitari e socio sanitari necessari per attivare programmi riabilitativi), non possono essere considerati un diritto soggettivo, ma solo un interesse legittimo, ed è del tutto evidente e giuridicamente corretto, ritenere che il Comune di Roma debba garantire un'assistenza non specialistica, sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie e sulla base di comparizione con le esigenze di altri cittadini/utenti.
Un'eventuale inserimento presso un centro estivo, non rappresenta un servizio di base, ma aggiuntivo e subordinato alle disponibilità economiche.
In tale condizione di difficoltà, il Municipio riconoscendo la necessità per le famiglie di avere un supporto durante il periodo estivo, ha elaborato una direttiva (n. 2 del 22 febbraio 2011 - protocollo n. CE/11150), alla quale le diverse Cooperative, Associazioni ed Enti, stipulando delle specifiche convenzioni con i singoli plessi scolastici comunali sul territorio municipale, sono state libere


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di aderire o meno. Nello specifico, il centro sportivo Fulvio Bernardini, essendo privato, avrebbe comunque previsto esclusivamente il pagamento di un operatore, aspetto subordinato come precedentemente spiegato, alle nostre disponibilità economiche.
In merito a quanto sopra descritto, il servizio scrivente si rende disponibile per ogni ulteriore chiarimento.


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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 348 del codice penale, è aggiunto il seguente:

Art. 348-bis.

Nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato.
6. 0100.Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
*12. 1.Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
*12. 6. Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbrollini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

Al comma 5, dopo le parole: il consenso dell'assistito, aggiungere le seguenti: e sempre nel rispetto del segreto professionale.
12. 2. Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto.
12. 01.(Nuova formulazione) Palagiano.

ART. 13.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'aggiornamento dei dati è consultabile e viene reso pubblico secondo criteri emanati con specifico regolamento entro sei mesi dall'approvazione della legge.
13. 2.Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 1.Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbrollini, Livia Turco, D'Incecco, Murer, Lenzi.

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