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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Martedì 26 luglio 2011


COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis ... 141

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri (Seguito dell'esame e rinvio) ... 141

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, e rinvio) ... 142

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dell'Ordine dei giornalisti ... 146

INTERROGAZIONI:

5-04779 Ghizzoni: Sull'erogazione delle anticipazioni ai beneficiari dei contributi FUS per il 2011 ... 146
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 151

5-04967 De Pasquale: Questioni connesse all'inquadramento e al riconoscimento delle anzianità maturate alle dipendenze degli enti locali dal personale ATA ... 147
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 153

5-05019 Pizzetti: Sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado «Antonio Campi» di Cremona ... 147
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 154

5-05083 Lorenzin: Sull'autonomia del settore scientifico disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05) ... 148
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 157

5-05091 Contento: Questioni connesse alla predisposizione delle prossime graduatorie ad esaurimento per i docenti ... 148
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 158

RISOLUZIONI:

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (Discussione e rinvio) ... 148

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (Seguito dell'esame e rinvio) ... 149
ALLEGATO 6 (Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, in attuazione dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, adottato come testo base dalla Commissione) ... 159

VII Commissione - Resoconto di martedì 26 luglio 2011
TESTO AGGIORNATO AL 27 LUGLIO 2011


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COMITATO RISTRETTO

Martedì 26 luglio 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.
Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Valentina APREA, presidente, ricorda che nel corso della seduta del 14 luglio 2011 è emerso l'orientamento della Commissione di non procedere nell'esame in sede referente del provvedimento in titolo, anche in vista della presentazione di una risoluzione, sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi, di impegno al Governo a svolgere le manifestazioni per il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
Propone quindi che, essendo stata presentata la risoluzione n. 7-00653 Barbieri e altri, la Commissione sospenda l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge 1373 e abbinate.

La Commissione concorda.

Carmen MOTTA (PD), prende atto della decisione della Commissione di procedere con un atto di indirizzo sulla materia. Al riguardo, ricorda il proficuo lavoro svolto dalla Commissione in generale e dal relatore in particolare. Evidenzia, però, dei dubbi sul fatto che siano stati compiuti tutti gli sforzi per rappresentare al ministro quanto era stato posto in essere, sia dalla maggioranza che dalla opposizione, per giungere all'approvazione di una legge di iniziativa parlamentare degna di celebrare il bicentenario di Giuseppe Verdi. Rammenta che lo stesso ministro dichiarò la proposta di legge non apprezzabile. Al riguardo, ricorda appunto l'audizione del ministro Galan presso la Commissione, che fu un'occasione di confronto sulla questione. Rileva che, se il problema reale era la delimitazione del perimetro territoriale entro cui contenere gli eventi celebrativi, non vi sarebbe stata alcuna difficoltà per il ministro di presentare proposte emendative volte ad includere, ad


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esempio, il Teatro La Fenice di Venezia e di procedere, quindi, celermente alla approvazione del testo.
Date le condizioni venutesi a creare, ritiene comunque la risoluzione utile, in quanto rappresentazione ultima della volontà del Parlamento. Al riguardo, sottolinea che la risoluzione presentata non è altro che la trascrizione del testo unificato che era emerso dai lavori della Commissione, ed è per tale motivo che ritiene interessante vedere quale sarà, nello specifico, il reale atteggiamento del Governo in sede di accoglimento della risoluzione stessa. Conclude, infine, ricordando che con l'esame parlamentare del provvedimento è stato compiuto un buon lavoro, che poteva senz'altro concludersi con l'approvazione di una legge e che il ripiego sull'atto di indirizzo è stato dovuto, unicamente, alla decisione del ministro di avocare a sé il diritto di decidere in solitudine istituzionale.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che sulla materia ha già avuto modo di esprimersi esplicitamente in un'intervista alla Gazzetta di Parma. Al riguardo, sottolinea che la decisione assunta ha scontentato tutte le forze politiche della città di Parma, essendo i motivi del comune scontento quelli già sottolineati dall'onorevole Motta. Evidenzia come, in occasione dell'incontro informale avuto con il ministro sul testo in esame, come capogruppo del PdL in Commissione e come relatore, aveva cercato in tutti i modi di procedere all'esame della proposta di iniziativa parlamentare, nonostante il dichiarato parere contrario del Governo. Stigmatizza, al riguardo, il fatto che in quell'occasione non trovò un grande appoggio da parte delle forze di maggioranza. Consapevole che la proposta di legge non avrebbe poi proseguito l'iter presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea che comunque è stato un errore non aver potuto procedere all'approvazione della proposta di iniziativa parlamentare, pur condividendo la risoluzione unanimemente presentata.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime grande rammarico nel dover rinunciare all'approvazione di una legge di iniziativa parlamentare qualificante, a cui si somma il rammarico per non aver potuto interloquire in maniera più approfondita con il ministro sul provvedimento in esame, per discutere sulla reale efficacia della nuova strategia individuata con la presentazione dell'atto di indirizzo. Conclude, infine, ricordando che nella riunione informale svoltasi con il ministro in merito al provvedimento, ella stessa ha tentato tutte le forme di mediazione possibili per poter salvare la proposta di legge parlamentare, sottolineando che il ministro ha sempre opposto un granitico rifiuto nel merito.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA, indi del vicepresidente Luigi NICOLAIS. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.
Atto n. 377.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.


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Luigi NICOLAIS (PD) osserva innanzitutto come il provvedimento in esame non preveda un adeguato regime transitorio, precedente alla dichiarazione di dissesto, onde consentire alle università che stanno cercando di risolvere i propri problemi finanziari di continuare lungo la strada del risanamento intrapreso. Al riguardo, rileva che vi è solo qualche cenno alla previsione di un periodo transitorio, con riferimento, ad esempio, alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi ovvero a un utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi. In secondo luogo, osserva come non si possa trattare l'università come una qualsiasi altra azienda, invitando la relatrice del provvedimento a intervenire sullo stesso in modo tale da tenere in considerazione non solo la parte contabile, ma anche il programma relativo allo sviluppo delle attività scientifiche che connotano l'istituzione universitaria. In conclusione, invita quindi a inserire nella proposta di parere al provvedimento in esame due condizioni, l'una riguardante la previsione di un regime transitorio precedente al dissesto e l'altra concernente il rilievo dell'attività scientifica che l'università deve continuare a svolgere nel corso della sua attività.

Giovanni Battista BACHELET (PD) osserva come i parametri indicati nel provvedimento in esame lascino molto perplessi. Considera, infatti, come fino poco tempo addietro non si poteva immaginare che il fondo di finanziamento ordinario delle università potesse essere ridotto così drasticamente, di guisa che è venuto meno anche il principio che sta alla base dell'indicatore del rapporto tra quota del fondo di finanziamento ordinario assegnata e spese fisse, nella forma soprattutto degli stipendi erogati al personale. Osserva, in particolare, come non si tenga conto che nell'ambito degli stipendi erogati vi sono anche quelli corrisposti al personale medico. Tutti questi problemi fanno sì che gli indicatori dello stato di dissesto siano in realtà da rivedere. Evidenzia, infine, come sia abbastanza strano che, in conseguenza della procedura, tutti gli organi dell'università decadano, tranne il Rettore, il quale, invece, dovrebbe essere colui che ha la responsabilità apicale nella gestione dell'ateneo.

Eugenio MAZZARELLA (PD) osserva, innanzitutto, come il peculiare sistema di delega a scatole cinesi previsto per l'attuazione della legge n. 240 del 2010 non consente, ancora, di comprendere quale sia il contenuto finale della normativa che verrà adottata. Evidenzia, poi, il fatto che se i commissari designati sono soltanto degli esperti contabili, non potranno in alcun modo tener conto dello sviluppo della ricerca all'interno dell'ateneo; sviluppo che, nonostante costituisca la missione principale dell'università, potrebbe essere compromesso solo per l'esigenza di mettere in ordine i conti. Al riguardo, osserva come, anche qualora si voglia affrontare il problema in un'ottica d'impresa, l'università presenta delle peculiarità che solo gli addetti alla ricerca possono apprezzare e valorizzare. In conclusione, paventa il rischio che il Governo, non essendo in grado di chiudere le sedi universitarie con problemi finanziari, voglia spingere le stesse ad una sorta di dismissione per via interna, mentre sarebbe più opportuno provvedere a distribuire le risorse scientifiche vive di ciascun ateneo, magari aggregandole ad altre sedi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) esprime preoccupazione per il provvedimento in esame, che considera l'università alla stregua di una normale azienda commerciale. Osserva, al riguardo, che, come è stato anche rilevato nel corso delle audizioni, è la stessa riduzione progressiva dei finanziamenti pubblici al settore che spinge, in definitiva, gli atenei verso il commissariamento per dissesto. Non condivide, quindi, che in conseguenza della procedura si azzerino tutti gli organi tranne il Rettore. Chiede, fra l'altro, che vengano riesaminati il meccanismo e i criteri di scelta dei commissari, essendo opportuno prevedere


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dei criteri più stringenti sul livello di qualità degli stessi commissari, i quali potrebbero essere scelti anche all'interno del Ministero.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con quanto già espresso da chi l'ha preceduta. In particolare, si ricollega a quanto già dichiarato dal collega Mazzarella, circa un provvedimento confezionato in forma di scatole cinesi che, in realtà, demandando ad altri decreti attuativi sulla materia, di fatto pregiudica l'azione parlamentare e quindi politica sul provvedimento in oggetto. A tal proposito, ricorda che nell'atto in esame si rimanda a successivi provvedimenti per ciò che riguarda materie correlate fondamentali, quali i criteri stabiliti per definire le condizioni di dissesto e le linee guida e, quindi, i criteri per ciò che concerne i piani di rientro. Sottolinea, quindi, che tali decreti successivi al testo in oggetto attengono in realtà al «cuore» della materia, di fatto venendo sottratti al controllo del Parlamento. Sottolinea, poi, che lo schema in esame concernente il dissesto e il commissariamento delle università precede, stranamente, quello sulla contabilità. Al riguardo, evidenzia che anche per mera sequenza logica si sarebbe dovuto agire al contrario, emanando in primo luogo il decreto sulle regole di contabilità. Ritiene, quindi, che l'atto in esame abbia massimamente un carattere propagandistico, volto, di fatto, a comunicare al Paese l'idea distorta di un settore universitario in dissesto. Evidenzia quindi che strumenti normativi per ovviare a tale situazione erano già presenti nel panorama della legislazione in materia e ritiene che, forse, andavano applicati preventivamente con maggiore rigore. Ribadisce che l'atteggiamento attuale che il Governo esprime con tale schema di decreto legislativo sia fortemente denigratorio nei confronti delle università italiane, di cui non vengono mai citati i pur presenti e numerosi apprezzamenti internazionali, in particolare sul rapporto tra qualità e quantità della produzione scientifica dei ricercatori, rispetto alle risorse investite.
Sottolinea, quindi, che il provvedimento in esame si configura come un testo «ragionieristico» e «ottuso», volto a dimostrare che le università si trovano in una situazione contabile difficile, ma non si dà conto del fatto che ancora oggi gli atenei del Paese vivono per il 60 per cento con le risorse trasferite dal Governo. Evidenzia che lo stesso presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), il professore Mancini, ha affermato nel corso della sua audizione che mancano circa 300 milioni di euro per poter far fronte alle sole spese fisse. Al riguardo, sottolinea che il rettore Mancini ha usato le stesse parole usate dai rappresentanti del Partito democratico durante gli interventi nel corso dell'esame in Assemblea, nel 2008, per evidenziare che nel 2012 gli atenei non avrebbero avuto risorse sufficienti a pagare le spese fisse. Prende atto che anche la CRUI è giunta ad analoghe considerazioni. Evidenzia come, in mancanza di veri criteri direttivi e di linee guida, vi sia nel provvedimento in esame un accanimento nei confronti del personale non contrattualizzato, del personale amministrativo in genere e degli studenti che certamente non possono avere responsabilità in ordine al dissesto finanziario. Evidenzia che, in particolare, gli studenti vengono penalizzati con una pesante riduzione dell'offerta formativa. Al riguardo, sottolinea che il risanamento non può passare solo attraverso il taglio delle risorse e la riduzione dell'offerta formativa, ma che invece andrebbe potenziata e individuata un'offerta formativa di eccellenza in grado di attrarre docenti e studenti anche dall'estero. Ritiene, inoltre, che una via d'uscita degna in una situazione contabile deficitaria si sarebbe potuta utilmente individuare chiamando tutto il personale dell'Università a far leva su uno spirito di corpo e proponendo, eventualmente, contratti di solidarietà o agevolazioni di pensionamento. Sottolinea, comunque, che occorrerebbe rivolgersi all'università come ad un corpus dinamico, capace di uscire con dignità da momenti difficili, contando sulla qualità del proprio personale.


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Stigmatizza, infine, il ruolo dei commissari a cui si danno responsabilità enormi e non tutte di loro competenza, come quelle di individuare le strategie future, delimitare la didattica e la ricerca e la stessa «missione» dell'università. Al riguardo, ritiene che tale aspetto rappresenti la cifra e il simbolo del provvedimento in esame, dove i commissari assumono decisioni che vanno molto al di là del futuro contabile dell'ateneo. Conclude, stigmatizzando altresì il fatto che, addirittura, si intende retribuire tali organi con il risparmio ottenuto dai gettoni di presenza, che erano di competenza del disciolto consiglio di amministrazione; come i 23 mila euro di risparmio che si recupererebbero, ad esempio, presso l'Università di Padova. Ribadisce quindi che non si può gettare in burla l'università italiana, la quale si trova in difficoltà anche per i tagli gravosi ai trasferimenti di risorse finanziarie al settore, che sono stati inferti dal Governo negli ultimi tre anni.

Emerenzio BARBIERI (PdL) apprezza le linee generali del provvedimento in esame, pur osservando che su alcuni aspetti sono presenti delle incongruenze che andrebbero risolte dal Ministero in sede di adozione definitiva del provvedimento. Rileva, innanzitutto, come, con riguardo alla sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e di quello a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata, e alla sostenibilità del costo di indebitamento a carico dell'ateneo, non si comprende come mai non sia fissato il previsto limite massimo, che si prevede invece sarà definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010.
Osserva, quindi, come il previsto indicatore di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale concreti, in realtà, una fattispecie di reato, più che un mero indice di dissesto. Considerato, poi, che la dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio di amministrazione dell'ateneo e preclude al medesimo organo la delibera di approvazione del bilancio unico di esercizio, ritiene che occorrerebbe specificare che la preclusione opera solo per il bilancio riferito all'anno in cui si è determinato il dissesto. Chiede inoltre che venga chiarito, all'articolo 3, comma 3, se il bilancio dovrà essere sottoposto solo al consiglio di amministrazione e non anche approvato dallo stesso organo. Invita, quindi, a valutare l'opportunità, all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1, di utilizzare l'espressione «procedure concorsuali e di valutazione comparativa», che non sembrerebbe più attuale alla luce dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, non comprende perché non debbano essere corrisposti i compensi di produttività al personale non dirigenziale, considerato che tale personale, notoriamente, non è in grado di incidere sui risultati della gestione. Con riguardo alla composizione collegiale o monocratica dell'organo commissariale, che è valutata con riferimento al parametro dimensionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità per le università con un organico docente inferiore a 500 unità di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata, osserva che dovrebbe essere considerata anche la situazione in cui l'organico sia esattamente pari a 500 unità.
Rileva, poi, come il provvedimento in esame preveda dei compensi assolutamente insufficienti a remunerare il lavoro dei commissari, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione e - per fare un esempio - nel corso delle audizioni è stato riferito che, nell'università di Padova, ammonterebbero a soli 23 mila euro. Invita, quindi, a valutare l'opportunità, con riguardo all'articolo 12, di indicare i termini per lo svolgimento delle relative attività e, con riguardo all'articolo 13, comma 1, di chiarire a quale termine si intende fare riferimento.


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Paola GOISIS (LNP) osserva come, di fronte ai rilievi che sono stati evidenziati nel corso delle audizioni, non si può rimanere impassibili. Considerato che sembra che le università siano oramai dei luoghi «delinquenziali», osserva che se molte sono in odore di dissesto finanziario, vuol dire evidentemente che qualcosa non funziona. Rileva come lo scorporo della quota di spese legate al servizio sanitario nazionale ha evidentemente messo in difficoltà parecchie università.
Con riguardo al provvedimento in esame, critica innanzitutto la previsione che la stima dei beni delle università sia affidata a un perito privato, in quanto l'ufficio tecnico erariale darebbe maggiori garanzie di imparzialità. Critica, poi, la previsione secondo cui possono essere designati commissari anche commercialisti iscritti al relativo albo da almeno sette anni, che evidentemente non sarebbero in grado di valutare lo stato patrimoniale e finanziario di grandi università. Al riguardo, stigmatizza anche come siano previsti dei compensi non sufficienti a remunerare il lavoro dei commissari, considerato che gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione e, ad esempio, nel corso delle audizioni è stato riferito che, nell'università di Padova ammonterebbero a soli 23 mila euro. Considera, quindi, che l'università ha anche una funzione di formazione, i cui risultati si potranno apprezzare nel lungo periodo. Le attuali situazioni di dissesto finanziario derivano dall'osservanza di obblighi di legge, che ad esempio, fanno lievitare automaticamente il costo degli stipendi, mentre, di converso, il fondo di finanziamento ordinario viene progressivamente ridotto. In conclusione, auspica che la relatrice possa apportare al provvedimento in esame le opportune modifiche, altrimenti il suo gruppo avrà difficoltà a votare l'approvazione di una proposta di parere favorevole.

Luigi NICOLAIS, presidente nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 luglio 2011.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3555 Moffa, recante Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dell'Ordine dei giornalisti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

5-04779 Ghizzoni: Sull'erogazione delle anticipazioni ai beneficiari dei contributi FUS per il 2011.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatta in merito alla risposta fornita dal rappresentante del Governo, che peraltro si limita solo a prendere atto del fatto che il problema esiste. Al riguardo, sottolinea come ogni volta si rinvengano elementi di ironia nelle risposte fornite dall'Esecutivo, che non


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fornisce indicazioni utili alla soluzione dei problemi ma si limita a confermare le questioni ad esso sottoposte dagli interroganti. Ricorda, infatti, che il Governo rinvia all'adozione di un intervento legislativo, e cioè una proposta di legge che lei stessa ha già avuto modo di presentare e che si augura si possa esaminare al più presto. Evidenzia quindi come il sottosegretario dia ragione ai contenuti dell'atto ispettivo, dichiarando che si tratta di problemi veri, di cui si è già a conoscenza, ma ai quali ancora non si può dare risposta. Al riguardo, osserva che durante la discussione sulla recente manovra finanziaria erano stati presentati dal suo gruppo emendamenti per risolvere il problema, proprio perché il tema è molto serio e urgente. Stigmatizza, quindi, il fatto che tali emendamenti siano poi stati respinti nel corso della discussione. Ricorda che si tratta in particolare del problema relativo al numero di componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni, ritenendo che sulla materia anche lo spettacolo dal vivo abbia diritto a un provvedimento normativo che chiarisca definitivamente la situazione.

5-04967 De Pasquale: Questioni connesse all'inquadramento e al riconoscimento delle anzianità maturate alle dipendenze degli enti locali dal personale ATA.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che l'atto ispettivo da lei presentato tratta di un'annosa questione riguardante il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche e transitato nei ruoli del personale dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999. Rammenta che, nonostante la legge prevedesse un inquadramento senza perdita per il personale, quindi con una puntuale ricostruzione della carriera, ciò non è accaduto, dando luogo a un lungo contenzioso. Evidenzia come, da ultimo, si sia espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo, censurando l'interpretazione della legge che non riconosceva l'anzianità acquisita. Nel merito, la risposta fornita dal rappresentante del Governo da un lato riconosce che la Corte europea ha censurato l'interpretazione non favorevole ai lavoratori e, dall'altro, cita altri pronunciamenti della Corte di giustizia, ultronei e non pertinenti. Sottolinea, quindi, che non è possibile comprendere se il Governo sia intenzionato a riconoscere quanto dovuto ai lavoratori, oggetto dell'atto ispettivo in esame. Rammenta, inoltre, che era stato chiesto al Governo un censimento di tutto il personale interessato e una ricostruzione contabile che potesse far luce sull'ammontare preciso delle cifre dovute. Al riguardo, stigmatizza che a ciò non è stata data risposta, tanto meno a come si intenda ottemperare in merito a quanto disposto dalla Corte di giustizia. Conclude, infine, appellandosi alla nota sensibilità del sottosegretario Pizza perché si attivi al fine di ottenere una «vera risposta».

5-05019 Pizzetti: Sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado «Antonio Campi» di Cremona.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, apprezzando in particolare la presa in carico da parte del Ministero del problema da lui segnalato nell'atto ispettivo. Al riguardo, sottolinea che il Governo ha evidenziato il problema come reale; auspica, quindi, una conseguente assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo, volta anche alla rimozione e al trasferimento ad altro incarico dei soggetti che non rispettano le direttive segnalate.


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5-05083 Lorenzin: Sull'autonomia del settore scientifico disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Beatrice LORENZIN (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, avendo appurato che non si tratta di una soppressione del settore scientifico-disciplinare IUS/05, relativo alla tradizionale materia del diritto dell'economia, ma di una trasformazione di declaratorie.

5-05091 Contento: Questioni connesse alla predisposizione delle prossime graduatorie ad esaurimento per i docenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Considera l'annosa questione delle graduatorie veramente singolare, anche se le responsabilità non possono essere messe solo a carico del Ministero. Ricorda, infatti, che l'atto ispettivo riguarda i numerosi docenti che hanno presentato nel corrente anno, per ragioni contingenti, la domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria oltre i termini prescritti, previsti a pena di decadenza dalla legge. Rammenta che alcuni dei soggetti esclusi dalla graduatoria hanno fatto ricorso ai Tribunali amministrativi regionali, che hanno risposto in maniera assolutamente difforme. Ad esempio, il T.A.R. del Friuli Venezia-Giulia ha respinto i ricorsi, mentre il T.A.R. del Lazio ha ritenuto ingiustificata una disciplina che, a causa della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria, di fatto attua la cancellazione definitiva dalla medesima, eliminando del tutto un punteggio maturato durante una vita lavorativa e professionale. Stigmatizza, quindi, il fatto che si sia così creata una evidente discriminazione vertente su casi analoghi, per cui alcuni docenti sono stati riammessi, se supportati da una sentenza favorevole, mentre altri sono stati definitivamente esclusi per effetto di differenti decisioni giurisprudenziali. Aggiunge che il Ministero avrebbe dovuto operare un serio riesame di tutte le istanze presentate, operando un'individuazione di quelle che presentavano motivazioni valide ai fini della riammissione. Stigmatizza, quindi, il fatto che si risponda in maniera esclusivamente burocratica alla sua interrogazione, così avallando una profonda ingiustizia venutasi a creare per effetto delle sentenze difformi pronunciate dai vari Tribunali amministrativi regionali. Conclude, quindi, invitando il sottosegretario ad approfondire la questione nel merito.

Paola FRASSINETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL) illustra la risoluzione in titolo, di cui raccomanda l'approvazione.


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Il sottosegretario Francesco Maria GIRO illustra il parere favorevole del Governo sulla risoluzione in esame, rilevando che con essa - traendo spunto dalla proposta di legge n. 1373 e abbinate, anche a firma dell'onorevole Barbieri, ora confluite in un testo unificato - si intende porre l'attenzione sulla sentita necessità di approntare ogni iniziativa utile al fine di assicurare adeguate forme di celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Con l'occasione si pongono altresì in essere utili azioni e misure per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale italiano. Esprime innanzitutto, anche a nome del Ministro, la condivisione delle sollecitazioni espresse dagli onorevoli interroganti nella consapevolezza che la celebrazione non può essere espressa nel solo ambito regionale in quanto, come anche sottolineato nell'atto all'esame, la figura e l'opera di Giuseppe Verdi costituiscono un patrimonio di carattere nazionale ed internazionale. Si condivide in particolare l'iniziativa volta ad istituire il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'assicurare quindi la presenza del Ministero nel Comitato, esprime rassicurazione circa la piena disponibilità del ministero ad attuare, per quanto di competenza, gli indirizzi e gli obiettivi indicati nella stessa risoluzione, attraverso la sensibilizzazione alla promozione, salvaguardia e diffusione «della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi», anche e soprattutto mediante il lavoro costante e puntuale degli Istituti presenti sul territorio delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, compatibilmente con i finanziamenti a ciò destinati.

Paola FRASSINETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 15.15.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2010.

Gabriella CARLUCCI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, al solo fine di dare attuazione ai pareri espressi dalle Commissioni competenti e alle osservazioni formulate dal relatore Polledri e dal rappresentante del Governo, nella seduta del 10 marzo 2010 della Commissione bilancio (vedi allegato 6), che propone di adottare come nuovo testo base. Segnala che esso è il risultato del lavoro unanime di tutte le forze politiche. Auspica quindi che la Commissione bilancio possa rendere velocemente il parere di competenza, per procedere successivamente - già la prossima settimana - all'esame in sede legislativa. Sottolinea che si tratta di un provvedimento di riforma generale, auspicato da tempo da tutti gli operatori del settore. Ringrazia quindi tutti i colleghi - ed in particolare l'onorevole De Biasi tanto che la legge una volta approvata potrebbe a ben diritto chiamarsi «Carlucci - De Biasi» - che hanno contribuito al risultato attuale, favorendone la conclusione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) esprime soddisfazione per il risultato raggiunto poiché si sta finalmente concludendo


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l'esame del provvedimento, da tempo atteso. Al riguardo, osserva come il testo approvato dal Comitato ristretto in recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, rechi una complessa e articolata disciplina ordinamentale di regole che investono il settore a tutto tondo. Indipendentemente dai profili concernenti la copertura finanziaria, sempre problematici, ritiene quindi si possa guardare con fiducia al futuro dello spettacolo dal vivo, anche grazie a questa legge. Ringrazia, quindi, tutti i colleghi e in particolare, l'onorevole Carlucci, sottolineando in conclusione, l'importanza di essere pervenuti, in questa delicata fase politica, ad una riforma condivisa all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari, per porre una utile e necessaria legge-quadro per il settore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia in particolare le colleghe Carlucci e De Biasi che, con il loro lavoro e con il loro supporto hanno portato a compimento l'esame del provvedimento. Ne condivide pienamente il testo, al quale, in qualità di rappresentante del suo gruppo in Commissione, ha assicurato un supporto sostanziale, insieme all'onorevole Goisis.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) osserva che il testo in esame ha avuto il pieno sostegno del suo gruppo. Ringrazia quindi l'onorevole Carlucci per il lavoro svolto. Osserva come la unanime condivisione del provvedimento da parte di tutti i gruppi parlamentari, sia in questo momento, un esempio di bella politica.

Paola GOISIS (LNP) si dichiara molto soddisfatta del lavoro svolto dalla Commissione, anche in considerazione del fatto che il provvedimento si fa carico delle problematiche peculiari del mondo circense, che tutela e difende gli animali e vive con essi. Ringrazia quindi tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto.

Paola FRASSINETTI, presidente, sulla base di quanto indicato dalla relatrice, propone di adottare come nuovo testo base, il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto al solo fine di dare attuazione ai pareri espressi dalle Commissioni competenti e alle osservazioni formulate dal relatore Polledri e dal rappresentante del Governo, nella seduta del 10 marzo 2010 della Commissione bilancio.

La Commissione delibera quindi di adottare come nuovo testo base, il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto al solo fine di dare attuazione ai pareri espressi dalle Commissioni competenti e alle osservazioni formulate dal relatore Polledri e dal rappresentante del Governo, nella seduta del 10 marzo 2010 della Commissione bilancio (vedi allegato 6).

Paola FRASSINETTI, presidente, avverte che il nuovo testo unificato sarà inviato alla V Commissione per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

VII Commissione - Martedì 26 luglio 2011


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ALLEGATO 1

5-04779 Ghizzoni: Sull'erogazione delle anticipazioni ai beneficiari dei contributi FUS per il 2011

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Ghizzoni chiede se il Ministero che rappresento non voglia disporre, nell'applicazione della recente circolare per l'erogazione delle anticipazioni per il 2011 ai beneficiari dei contributi FUS, un'interpretazione univoca dell'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 78/2010 nel senso che essa consenta comunque l'erogazione dei contributi ai beneficiari delle assegnazioni anche se i componenti dei loro collegi sindacali percepiscono emolumenti per l'incarico; con la stesse interrogazione viene, inoltre, richiesto quali misure si intendano adottare per evitare che l'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 78/2010 alle Fondazioni Liriche ed ai teatri Stabili pubblici si traduca in una grave limitazione nella possibilità di avere finanziamenti, atteso che tale norma dispone che i loro consigli di amministrazione debbano essere costituiti da un numero di componenti non superiore a cinque.
Al riguardo rammento che l'Ufficio Legislativo del Ministero, in materia di applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 78/2010, ed in specie della disposizione di cui al comma 2, ha più volte richiesto il parere della competente Amministrazione finanziaria, trattandosi di problematica di carattere generale che riguarda tutti i soggetti previsti dalla norma e non solo quelli operanti nel campo dello spettacolo dal vivo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato hanno conclusivamente affermato la vigenza del comma 2 senza indicare esclusioni per quanto concerne i Collegi dei Revisori dei conti. Giova ricordare che anche al Ministero che rappresento è pervenuto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, ma tale documento non è certamente idoneo a indirizzare il comportamento dell'Amministrazione, che sul punto deve fare riferimento a quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato, atteso che, ove il Ministero per i beni e le attività culturali volesse optare per una soluzione diversa, l'Amministrazione sarebbe esposta a concreti rischi di responsabilità contabile. Su tale punto va precisato che si è, peraltro, in attesa di ricevere un ulteriore e definitivo chiarimento da parte del Ministero dell'economia, riguardo espressamente ai compensi dei membri del collegio dei revisori dei conti. In tal senso, l'Ufficio Legislativo del Ministero, da ultimo con nota del 18 maggio 2011, ha provveduto a richiedere un ulteriore parere in merito al MEF.
Per quanto attiene invece al particolare disposto di cui al comma 5 del medesimo articolo 6, l'Avvocatura Generale dello Stato, in risposta al quesito posto dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ha escluso che la limitazione a 5, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possa applicarsi alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Questo Ministero concorda appieno con questa interpretazione e, pertanto, sulla scorta di questo autorevole parere, i competenti uffici ministeriali non applicano il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 78/2010 alle Fondazioni lirico-sinfoniche.


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Per quanto concerne, viceversa, i Teatri Stabili pubblici, cui non è possibile estendere il parere sopra menzionato, questo Ministero sta intraprendendo ogni possibile iniziativa per scongiurare il pregiudizio paventato dall'interrogante.
Quanto, infine, alla immediata ricaduta operativa sugli Organismi di Spettacolo della dichiarazione attestante l'ottemperanza al comma 2 dell'articolo 6, la competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, sia per quanto concerne le anticipazioni 2011, sia per i saldi 2010, non può al momento che rispettare la norma, in attesa di una normativa chiarificatrice e, quindi, non può far altro che chiedere agli organismi dello spettacolo che questi dichiarino di essere conformi alla legge nel loro operato.


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ALLEGATO 2

5-04967 De Pasquale: Questioni connesse all'inquadramento e al riconoscimento delle anzianità maturate alle dipendenze degli enti locali dal personale ATA

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Atto in discussione riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche, transitato nei ruoli del personale dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999; in particolare, l'interrogazione concerne l'attuazione del secondo comma del citato articolo 8, riguardante le modalità di inquadramento dello stesso personale nei ruoli dello Stato.
Sulle problematiche insorte in sede di attuazione della suddetta disposizione della legge 124 il Governo ha più volte riferito in Parlamento, anche in questa stessa sede.
Per brevità di esposizione, non mi soffermerò sul tormentato percorso di attuazione della norma succitata, considerando altresì che le relative vicissitudini sono ben note all'onorevole interrogante. Mi limiterò a ricordare che la nostra Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2007, richiamata nell'interrogazione, si era pronunciata in proposito, dichiarando la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate circa la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 che, in buona sostanza, riconosceva la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
La questione viene ora riproposta a seguito della recente sentenza del 7 giugno scorso della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha censurato la sopra menzionata norma di interpretazione autentica ed ha ravvisato la violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.
A tal proposito, va rilevato che la problematica dell'inquadramento del personale trasferito dagli Enti locali allo Stato (trattasi di circa 70 mila unità) è stata esaminata, oltre che dalla Corte Costituzionale, anche da parte della Corte di Giustizia europea, per altre censure. I due alti consessi, nelle decisioni favorevoli all'Amministrazione, non hanno rilevato alcuna violazione all'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Quanto alla richiesta dell'onorevole interrogante volta a conoscere le modalità alle quali l'Amministrazione intende far ricorso per dare esecuzione alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo dello scorso 7 giugno, il Ministero sta in atto procedendo alle necessarie valutazioni di competenza, comprese quelle riguardanti i riflessi sul bilancio dello Stato, ai fini delle decisioni da assumere.


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ALLEGATO 3

5-05019 Pizzetti: Sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado «Antonio Campi» di Cremona

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante prende spunto da episodi verificatasi nella scuola secondaria di primo grado «Antonio Campi» di Cremona per interrogare questo Ministero sull'applicazione della legge n. 104 del 1992 in materia di integrazione degli alunni in situazione di disabilità.
È noto che l'integrazione degli alunni disabili è una peculiarità del nostro sistema educativo che per tale aspetto è all'avanguardia in ambito europeo.
È intendimento dell'Amministrazione di consolidare il processo di integrazione scolastica in atto, nella considerazione che con il positivo inserimento dell'alunno disabile si conseguono miglioramenti nelle capacità cognitive degli alunni e negli ambiti relativi all'autonomia ed alla socializzazione. Attraverso la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) si consente agli alunni medesimi di trovare nelle classe un'occasione di crescita.
In tale direzione si muovono le Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009, che definiscono la posizione di questa Amministrazione nei confronti dell'inclusione scolastica, stabilendo espressamente che «L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo irreversibile e, proprio per questo, non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale dell'integrazione, trasformandola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti burocratici».
L'anzidetto orientamento trova conferma anche nelle annuali direttive sugli interventi prioritari ed i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie, per lo svolgimento del monitoraggio e per la valutazione dei risultati raggiunti, ai sensi della legge n. 440 del 1997, che riservano una particolare attenzione al potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
Nella stessa direzione, inoltre, vanno le iniziative relative al piano nazionale di formazione per l'integrazione degli alunni disabili denominato «I CARE: imparare, comunicare, agire in una rete educativa» nonché i progetti afferenti alle tematiche che attengono all'educazione ed alla cittadinanza quali «Cittadinanza e Costituzione».
Il Piano di formazione nazionale «I CARE» ha avuto lo scopo di migliorare la realizzazione delle pratiche di inclusione condotte all'interno della scuola sotto molteplici profili (prassi didattiche, PEI, collaborazioni con il territorio, AA.SS.LL., coinvolgimento delle famiglie). Il progetto ha coinvolto l'80 per cento delle scuole interessate ed ha visto la partecipazione di oltre 20.000 insegnanti, di cui 14.000 curricolari. Il riscontro ricevuto dall'iniziativa ha indotto questa Amministrazione a effettuare una selezione e raccolta delle migliori «buone pratiche» attivate, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche interessate di attingere ad un archivio di attività progettuali.
Le esperienze effettuate nell'ambito del piano formativo I care e dedicate all'ICF


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(International Classification of Functioning) trovano continuità e sviluppo nel Progetto ICF - Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione. Scopo del progetto è il concreto supporto alla cultura dell'integrazione mediante la sperimentazione e la definizione di un modello che, nell'ambito delle competenze del Ministero, renda possibile individuare i fattori contestuali che condizionano la qualità dell'inclusione scolastica.
La qualità degli interventi attivati trova un ulteriore strumento nella realizzazione di ventisei prodotti informatici predisposti in base all'Azione 6 del «Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità». Tali software consentono alle istituzioni scolastiche di fruire gratuitamente di sistemi informatici che facilitano l'accesso ai documenti didattici agli studenti con disabilità e potenziano le abilità di apprendimento.
Sono stati contestualmente finanziati i Centri Territoriali di Supporto, novantotto in ambito nazionale, quali poli territoriali dedicati alle tecnologie per l'integrazione e punti di riferimento per gli utenti interessati.
L'attenzione riservata agli alunni disabili trova conferma nell'opera di stabilizzazione degli interventi didattici nei loro confronti. Basti pensare all'autorizzazione di ben 5.022 assunzioni di personale docente ed educativo nel sostegno per l'anno scolastico 2010-2011, che rappresentano circa il 50 per cento delle assunzioni autorizzate per lo stesso anno.
Anche la recente manovra per la stabilizzazione della finanza pubblica, di cui al decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, salvaguarda il sostegno - pur nel difficile momento connesso alla nota situazione finanziaria internazionale - e fa salva la possibilità di deroga necessaria per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. La stessa manovra ha previsto, inoltre, per un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l'intervento di personale e l'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell'integrazione. È stata così assunta a livello normativo la buona prassi secondo cui l'alunno disabile viene assunto in carico dall'intero consiglio di classe.
In dettaglio, come evidenziato nella circolare ministeriale n. 63 del 13 luglio 2011, relativa all'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2011/2012, l'articolo 19, comma 11, del citato decreto-legge ha stabilito che:
a) le Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile sono integrate obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione, ovviamente, si applica alle nuove certificazioni;
b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008);
c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010;
d) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.

Siamo comunque consapevoli che una più proficua integrazione degli alunni disabili va svolta su diversi piani, in modo da consentire il superamento di alcune


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criticità ancora presenti, prevalentemente riferibili al coordinamento tra servizi scolastici, sociali e sanitari, e alla rimozione delle barriere culturali e materiali che ostacolano il completo inserimento scolastico e sociale degli alunni disabili.
Il Ministero, anche recentemente, non ha mancato di fornire indicazioni ai responsabili degli uffici scolastici regionali e territoriali affinché intraprendano tutte le iniziative utili all'attivazione di collaborazioni con le Regioni, gli Enti locali, le forze sociali ed i soggetti a vario titolo competenti ed interessati in materia di integrazione e di sostegno ai disabili.
Tutto ciò premesso in via generale, vengo alla specifica situazione segnalata, riguardante la scuola secondaria di primo grado «Antonio Campi» di Cremona.
A tal proposito, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia, dopo aver assunto notizie presso l'Ambito territoriale di Cremona, ha comunicato quanto segue.
In data 23 febbraio 2011, l'Ufficio VII dell'Ufficio scolastico regionale ha ricevuto un esposto dei docenti di sostegno della scuola in parola, i quali lamentavano l'incapacità relazionale del dirigente scolastico, che si sarebbe in particolare manifestata proprio nel delicato ambito del sostegno agli alunni disabili. Il dirigente scolastico, conseguentemente, veniva convocato presso la Direzione scolastica regionale, dove chiariva la propria posizione producendo relazione ed atti.
A seguito del colloquio ed esaminati i documenti agli atti, il dirigente dell'Ufficio VII forniva al dirigente scolastico le opportune indicazioni, invitandolo contestualmente a prestare la massima attenzione agli aspetti relazionali in ambito scolastico ed avvertendolo altresì che avrebbe monitorato la situazione.
La Direzione scolastica regionale, dal canto suo, non ha ritenuto sussistessero - all'epoca dei fatti - i presupposti per procedere disciplinarmente nei riguardi del dirigente scolastico. Attualmente, nell'ambito delle operazioni di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2011-2012, il competente ufficio scolastico regionale sta valutando la posizione del dirigente della scuola «Campi» al fine di una sua eventuale assegnazione ad altra sede.
Faccio infine presente che il Ministero, con nota dello scorso 22 luglio, ha invitato l'Ufficio scolastico regionale a svolgere un'adeguata azione di vigilanza nei confronti del suddetto dirigente scolastico, al fine di prevenire il ripetersi degli episodi segnalati.


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ALLEGATO 4

5-05083 Lorenzin: Sull'autonomia del settore scientifico disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05)

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 15 della legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede che il Ministro, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare, secondo i criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari utilizzati esclusivamente per il reclutamento del personale docente e dei ricercatori universitari a tempo determinato e per la definizione degli ordinamenti didattici.
La tabella allegata al decreto ministeriale di adozione del riferito articolo 15, prevede una macroarea 12 denominata Scienze Giuridiche.
All'interno della citata macroarea è inserito il macrosettore 12/F denominato Diritto Internazionale dell'Unione Europea, Comparato, dell'Economia e dei Mercati in relazione al quale il settore concorsuale corrispondente è il settore 12/F3 - Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari e Agroalimentari al quale corrispondono i settori scientifico disciplinari IUS/03 Diritto Agrario e IUS/05 Diritto dell'Economia.
Il settore IUS/05 trova corrispondenza concorsuale anche nel settore 12/E2 Diritto Tributario inserito a sua volta nel macrosettore 12/E Diritto Amministrativo e Tributario.
Non si tratta dunque di una soppressione del settore scientifico disciplinare IUS/05 ma di una trasformazione di declaratorie.
Inoltre, la legge 240/2010 prevede che, in sede di prima applicazione, ai settori concorsuali afferiscano almeno 50 professori di prima fascia.
Pertanto, i docenti che ad oggi afferiscono al settore scientifico disciplinare IUS/05 non defluiranno nel settore IUS/10 Diritto pubblico né in IUS/04 Diritto commerciale, ma manterranno la loro specificità di studi.


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ALLEGATO 5

5-05091 Contento: Questioni connesse alla predisposizione delle prossime graduatorie ad esaurimento per i docenti

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'onorevole interrogante sollecita l'assunzione di iniziative finalizzate al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento in favore dei docenti che non hanno prodotto domanda di aggiornamento entro i termini previsti dai relativi decreti ministeriali.
Si ricorda, al riguardo, l'evoluzione della normativa che regola la materia in discorso.
L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 2004, stabiliva che dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle norme in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, avvenisse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine per l'aggiornamento delle graduatorie fissato con apposito decreto ministeriale.
La mancata presentazione della domanda comportava la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, era consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), al comma 605 dell'articolo 1, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi i nuovi inserimenti, da effettuare per il biennio 2007/2008, per i soli docenti che fossero già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per quelli che alla data di entrata in vigore della legge stessero frequentando determinati corsi speciali.
Il combinato disposto delle due norme ora descritte ha determinato la cancellazione definitiva dalla graduatoria e l'impossibilità di un reinserimento successivo.
In applicazione della normativa sopra richiamata, il decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, parzialmente modificato dal decreto interministeriale n. 47 del 26 maggio 2011 per la parte riguardante l'estensione ad un triennio degli effetti dell'aggiornamento, ha stabilito il termine entro il quale gli interessati dovevano presentare domanda di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria per gli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, ed ha ribadito che costituisce motivo di esclusione la domanda presentata fuori termine. Il reinserimento in graduatoria dell'aspirante precedentemente incluso è da considerarsi equivalente ad un nuovo inserimento, ipotesi questa non compatibile con il dettato normativo.
Il problema rappresentato non può pertanto essere risolto in via amministrativa. Sono ovviamente fatte salve le esecuzioni di specifiche sentenze degli organi giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti.


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ALLEGATO 6

Nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis, recanti legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, IN ATTUAZIONE DEI PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI COMPETENTI, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.
2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare forme di sostegno e di incentivazione alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarità dell'espressività, promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i princìpi fondamentali di cui all'articolo 2.
3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei princìpi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività, del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.
4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.
5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo


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viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.
6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

Art. 2.
(Princìpi fondamentali).

1. La presente legge stabilisce i princìpi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato-sociale.
2. Costituiscono princìpi fondamentali:
a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
b) il sostegno alle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana del grande repertorio classico, moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e degli idiomi delle minoranze linguistiche;
c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di relazione fra le culture e di interculturalità, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero e il reinserimento sociale;
d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;
e) il sostegno in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;
f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;
g) la presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;
h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
i) la promozione delle attività di spettacolo dal vivo e la diffusione dell'informazione ad esse relativa, attraverso la stampa e gli strumenti della comunicazione multimediale;
j) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
k) la tutela sociale dei professionisti del settore dello spettacolo dal vivo attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale;
l) la regolamentazione dell'attività di procuratore degli artisti professionisti e di organizzatore culturale;
m) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
n) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;
o) la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato in favore delle attività e dei soggetti dello spettacolo dal vivo;


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p) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Il FUS assume il carattere di fondo di investimento pluriennale.
2. In attuazione dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:
a) propone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo e, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, disciplina, con regolamento, l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;
b) promuove, valorizza e sostiene la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo, quale strumento per diffondere la conoscenza della storia culturale della nazione e delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;
c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, anche attraverso rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;
d) promuove l'utilizzo di fondi dell'Unione europea e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, anche mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura all'estero;
e) costituisce, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche europee, un portale informatico per consentire agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo di utilizzare le informazioni relative a fondi dell'Unione europea disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte a livello europeo e internazionale;
f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;
g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radiotelevisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale dello spettacolo dal vivo e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;
i) istituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo, anche


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attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, e realizza, presso l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, una banca dati della produzione musicale che raccoglie e conserva il patrimonio musicale italiano, comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

Art. 4.
(Compiti della Conferenza unificata).

1. Per l'attuazione dei princìpi fondamentali, di cui all'articolo 2, la Conferenza unificata esercita le seguenti funzioni:
a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché i criteri di utilizzo e la ripartizione tra le regioni del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 13 della presente legge;
b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche e il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
c) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;
d) promuove e coordina intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori dello spettacolo dal vivo, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;
f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.
(Compiti delle regioni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:
a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;
b) gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;
c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane e i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;
d) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 19, comma 7, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di


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lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;
e) promuovono il turismo culturale, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
f) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi mediante forme di collaborazione in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i);
g) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;
h) definiscono, dopo aver acquisito le indicazioni delle province, delle città metropolitane e dei comuni, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
i) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI - Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;
j) possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
k) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7;
l) anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
m) in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, promuovono la conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;
n) partecipano alle convenzioni triennali tra enti locali e soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il sostegno di progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture che, nell'ambito di un territorio definito, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale strumento di aggregazione sociale;
o) in concorso con gli enti locali riconoscono e sostengono l'attività musicale esercitata nei teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico;
p) definiscono gli indirizzi generali ai quali le città metropolitane e i comuni


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devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti.

2. Alle regioni spetta l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri atti legislativi e regolamentari. In sede di prima attuazione, le regioni provvedono entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Compiti delle province, delle città metropolitane e dei comuni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le regioni all'attuazione dei princìpi fondamentali indicati all'articolo 2.
2. In particolare, le province, le città metropolitane e i comuni:
a) partecipano con le regioni alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;
b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;
c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;
d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;
e) partecipano con le regioni all'attuazione delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;
g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività di osservatorio e di monitoraggio mediante forme di collaborazione in rete;
i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
j) collaborano con le regioni, alla valorizzazione della conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;
k) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n);


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l) riconoscono e sostengono, in concorso con le regioni, l'attività musicale esercitata nei teatri tenda.

3. Nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti, le città metropolitane e i comuni definiscono l'elenco delle aree disponibili per ospitare tale attività e rilasciano le relative autorizzazioni.

Art. 7.
(Osservatorio nazionale dello spettacolo).

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi e organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j).
2. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico, può avvalersi della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di altri soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.
3. Presso l'Osservatorio, è istituito uno Sportello informatico di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale, compresa una raccolta di elementi informativi sulle scenografie, i costumi e le attrezzature tecniche esistenti presso i soggetti dello spettacolo dal vivo, ai fini del loro reimpiego per nuovi allestimenti.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può instaurare rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza e integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.
5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
INTERVENTI DI RIFORMA
Art. 8.
(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo).

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità.Le agevolazioni


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per le aggregazioni tra imprese, di cui all'articolo 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2009.
2. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.
3. Nell'ambito dell'assorbimento delle funzioni del disciolto Ente teatrale italiano e in coerenza con le finalità della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali concorre a promuovere:
a) la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo all'estero, anche in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per l'elaborazione delle strategie di intervento volte ad assicurare una presenza coordinata della cultura italiana all'estero, la selezione delle aree geografiche, degli obiettivi e delle proposte artistiche, mediante forme di collaborazione in rete con gli istituti italiani di cultura all'estero e con enti pubblici stranieri preposti alle medesime finalità;
b) la realizzazione di nuove iniziative di spettacolo dal vivo in contesti territoriali meno serviti;
c) la realizzazione di un centro di documentazione, videoteca e museo dello spettacolo per la sistematica e organica raccolta, la catalogazione, il restauro e la conservazione di materiale storico nonché la digitalizzazione della documentazione audiovisiva degli spettacoli, con sede presso il Teatro della Pergola in Firenze e l'allestimento di mostre permanenti ed itineranti;
d) l'offerta integrata di attività di spettacolo dal vivo, presso musei, aree archeologiche, siti monumentali e naturalistici, attraverso la realizzazione di eventi di spettacolo in grado di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale;
e) la realizzazione, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e gli enti locali, di progetti per l'educazione al teatro, alla musica, alla danza e allo spettacolo circense, per una formazione cosciente e motivata del pubblico scolastico e universitario;
f) il sostegno alle attività creative e alle iniziative culturali di spettacolo dedicate ai giovani o da loro realizzate, in collaborazione con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi del Teatro Valle in Roma per lo svolgimento di specifiche iniziative di confronto con l'estero e attività di laboratorio e di produzione per la formazione artistica di nuovi talenti nell'ambito della drammaturgia, della regia, della recitazione, della coreografia e della multimedialità, attuate in collaborazione con l'Accademia Silvio d'Amico, l'Accademia nazionale della danza, il Centro sperimentale di cinematografia, le regioni e gli enti locali.

4. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al presente articolo e all'articolo 7, il Ministero per i beni e le attività culturali può avvalersi, secondo specifiche direttive annuali, della società ALES - Arte, lavoro e servizi Spa, costituita ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dell'articolo 10, commi 1, lettera a), 2 e 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo).

1. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti elementi,


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riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:
a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;
b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;
c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;
d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree del disagio sociale;
e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;
f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;
g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale;
h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

2. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.
3. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS, per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

Art. 10.
(Accordi di programma).

1. Secondo i princìpi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale, la gestione unitaria delle risorse del FUS può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso accordi di programma, quali strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme e i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici e ulteriori interventi degli enti locali e di privati. L'accordo di programma può anche prevedere la compartecipazione di più regioni.
2. All'accordo di programma sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.
3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma 1 è affidata alla regione, che, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio, ovvero anche su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, riferisce sugli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 21.


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Art. 11.
(Agevolazione su finanziamenti).

1. È istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo.
2. Il Fondo è di titolarità dello Stato ed è alimentato con il versamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di un importo annuo pari all'1 per cento della quota del FUS spettante allo Stato.
3. I contributi possono essere concessi su finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altre banche.
4. Il contributo è assegnato a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo da vivo per:
a) finanziamenti diretti alla costruzione, al recupero, al restauro, alla conservazione, adeguamento tecnico e funzionale e alla conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda;
b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.

5. Le regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi a valere su finanziamenti di cui ai commi 3 e 4. A tal fine le regioni stabiliscono la quota del FUS di propria competenza eventualmente da destinare a tale scopo nonché le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

Art. 12.
(Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo).

1. È istituitoil Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo, gestito, attraverso la società ARCUS Spa, dal Ministero per i beni e le attività culturali, le cui risorse sono destinate:
a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da attuare d'intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;
b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con la società ARCUS Spa.

2. La dotazione del Fondo perequativo è costituita da:
a) i residui del FUS, secondo quanto disposto dal comma 3;
b) l'intero gettito dell'addizionale applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) il 10 per cento dell'importo destinato alla tutela e agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Per i fini di cui al comma 2, lettera a):
a) i residui del FUS non impegnati al termine dell'esercizio, limitatamente alla quota di essi destinata all'erogazione di contributi in conto capitale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo perequativo, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1;


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b) gli impegni relativi a contributi a carico del FUS, in caso di mancata erogazione entro ventiquattro mesi, sono revocati; i corrispondenti importi, nonché le somme recuperate ai sensi delle disposizioni vigenti per decadenza o riduzione dell'importo del contributo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo perequativo.

Art. 13.
(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti).

1. È istituitoil Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo sono ripartite dalla Conferenza unificata, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 21, tra le regioni e da esse attribuite sulla base di progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascun progetto nei rispettivi bilanci.
2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione e al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.
3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, dell'apporto di altre forme artistiche o letterarie, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presìdi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.
4. Alla dotazione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti, determinata nella misura di cinque milioni di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Art. 14.
(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale).

1. Ai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo è riconosciuto un credito d'imposta, entro il limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui, per gli investimenti finalizzati ad attività di formazione di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini dello spettacolo dal vivo, ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo, nonché, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annui, per le spese sostenute dalle imprese discografiche, relative alla produzione, alla promozione e alla commercializzazione di opere prime musicali realizzate da artisti italiani. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.


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2. I requisiti e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è estesa alle imprese operanti nel settore della produzione di video.
4. Le spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali allo svolgimento dell'attività artistica, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
5. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, nei limiti di importo previsti per le associazioni sportive dilettantistiche.
6. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero per le spese di iscrizione e frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo rientranti nelle tipologie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, organizzati o tenuti da istituti, scuole, fondazioni o enti associativi».
8. Ai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo si applica il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora esse superino il limite dell'ammontare dei ricavi previsto dal comma 1 del medesimo articolo 18.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano fino ad un limite di spesa complessivo annuo di venti milioni di euro.
10. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Art. 15.
(Educazione e formazione culturale).

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quali elementi fondamentali di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.


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2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.
3. Al fine di favorire la formazione culturale e la pratica artistica, amatoriale e professionale, delle nuove generazioni, sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 16.
(Formazione professionale e alta formazione).

1. La Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi, con attività comprovata di almeno cinque anni, università ed enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore, curano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, del personale dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore.
3. Lo Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Previa intesa in sede di Conferenza unificata, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale, organizzati da soggetti pubblici e privati e rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti, per favorire la circolazione di esperienze artistico-formative.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere di una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i criteri nazionali per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e delle scuole di ballo. I medesimi decreti stabiliscono altresì le caratteristiche delle strutture e delle persone incaricate dell'insegnamento, i titoli, i curricula e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le modalità di verifica periodica della qualificazione.
5. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso dell'attestato di cui al comma 6.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione


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di cui al comma 4 e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza ad allievi di età inferiore a quattordici anni.
7. L'Accademia d'arte circense promuove una specifica attività didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sostiene e promuove il Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) per la costituzione di un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche al fine di istituire un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.
8. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione del personale dirigente per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali delle regioni e degli enti locali. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17.
(Banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo).

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 19, comma 7, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati professionale in cui è iscritto, a domanda, il personale appartenente ai quadri artistici, tecnici e organizzativi dello spettacolo dal vivo, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica da parte del medesimo Ministero.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 21, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

Art. 18.
(Disposizioni in materia di rappresentanza contrattuale degli artisti professionisti).

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il procuratore degli artisti professionisti è la persona fisica che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:
a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;
b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.


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2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista professionista, che gli conferisce procura al fine di:
a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;
b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la redazione dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;
c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione del contenuto, della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione relativa al contratto di prestazione artistica.

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale e in un ruolo regionale istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati le modalità e i requisiti per l'iscrizione e le cause di decadenza, nonché la composizione degli organi preposti alla gestione dei ruoli regionali i cui iscritti confluiscono nel registro nazionale.
4. Agli organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano e allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

Art. 19.
(Misure di tutela sociale e disposizioni per agevolare l'avviamento al lavoro in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo).

1. La Repubblica sostiene la creazione artistica dal vivo mediante misure concernenti la contrattualistica e la tutela sociale dei lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che svolgono la propria attività lavorativa in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere stipulato con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo».
2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.
4. Tra le politiche di cui al comma 3 rientrano:
a) la costituzione di un apposito fondo presso l'ENPALS;


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b) la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi tre anni in favore di coloro che abbiano raggiunto un'età anagrafica minima di 45 anni per le donne e di 50 anni per gli uomini e di un'anzianità contributiva di almeno venti anni;
c) la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi di lavoro dipendente e autonomo;
d) la possibilità del riscatto laurea ai fini pensionistici.

5. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo il servizio «Listaspettacolo.it». Al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo, il servizio svolge funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I soggetti dello spettacolo, nello svolgimento della loro attività, hanno facoltà di assumere lavoratori minori espletando tutte le pratiche di avviamento presso l'ispettorato del lavoro competente per il luogo in cui esse hanno sede. L'ispettorato comunica agli ispettorati competenti per i luoghi in cui si svolge l'attività di aver rilasciato le debite autorizzazioni, per l'esecuzione delle eventuali attività ispettive.
7. La Società italiana degli autori ed editori e gli istituti ad essa collegati, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo dello spettacolo contemporaneo dal vivo, garantiscono alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

Art. 20.
(ARCUS Spa).

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa sostiene lo spettacolo dal vivo, compartecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalenti dello spettacolo, o partecipando a iniziative volte a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali da parte dei disabili, secondo le linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.

Art. 21.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:
a) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) sei dal Ministro per i beni e le attività culturali;
c) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro dalle associazioni


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sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti aventi comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative, dirigenziali e contabili, che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i componenti del Consiglio. Al funzionamento del Consiglio e dei comitati tecnici di cui all'articolo 22 della presente legge si provvede con gli stanziamenti destinati attualmente alle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta dello spettacolo e alle Commissioni consultive per la musica, per la danza, per il teatro, per il circo e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 che sono soppresse.
4. In caso di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano per età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e nei comitati tecnici. I membri di cui al comma 1, lettera c), partecipano ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici con voto consultivo. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.
6. Il Consiglio, in seduta plenaria, si esprime:
a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e di erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, con l'adozione di specifici indirizzi per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza circo e spettacolo popolare;
b) sull'individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 3;
c) sulla ripartizione tra le regioni della quota parte del FUS loro destinata;
d) sul riconoscimento e sulla permanenza delle tipologie di cui all'articolo 9;
e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 10;
f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo;
g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
h) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso deferite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite e operanti da almeno un anno.


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Art. 22.
(Comitati tecnici).

1. I comitati tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono composti da cinque membri scelti in base e alla competenza nelle materie attribuite a ciascun comitato.
2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. I comitati tecnici si esprimono:
a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
c) sull'istruttoria relativa agli oggetti di cui all'articolo 21, comma 6, lettere d), e), f), g);
d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale per l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;
e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

Capo III
ATTIVITÀ SETTORIALI
Art. 23.
(Attività liriche e musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. È riconosciuta la necessità della sua esecuzione dal vivo come fattore costitutivo della sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, nonché del valore culturale e storico dei suoi autori
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività liriche, lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme di diffusione, dal vivo, discografica, video e con mezzi telematici, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme di produzione, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;
b) la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione dell'attività degli interpreti e degli esecutori nazionali;
c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
f) la formazione, lo studio e il perfezionamento del canto, dello strumento musicale e della composizione, anche attraverso


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forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;
g) l'attività di complessi musicali;
h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
i) la diffusione della musica jazz, popolare contemporanea e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;
j) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero adeguati alle esigenze strutturali e artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

Art. 24.
(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;
c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione viene svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione e ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, tesa a diffondere la cultura teatrale;
e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità dovrà attenersi a criteri atti a promuovere e sostenere:
a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;
b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;
c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;
d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito locale e nazionale.


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Art. 25.
(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;
b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

Art. 26.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

1. La Repubblica promuove e tutela la tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso:
a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;
c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
d) la diffusione all'estero della presenza delle attività italiane di cui al presente comma;

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività. La disciplina concernente l'istitu-zione


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dei registri di cui al periodo precedente è definita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I comuni, nell'esercizio della propria autonomia tributaria, possono riconoscere, con oneri integralmente a carico dei rispettivi bilanci, esenzioni dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le esibizioni degli artisti di strada, nonché in favore dei circhi che non prevedono la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, neppure per meri fini espositivi.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27.
(Decadenze).

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 21 della presente legge, decadono i componenti delle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta dello spettacolo e delle Commissioni consultive per la musica, per la danza, per il teatro, per il circo e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Art. 28.
(Coordinamento normativo).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al coordinamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, con le disposizioni della presente legge.

Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 29.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 4 e 14, comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dal 2012, all'onere derivante dai commi da 2 a 8 dell'articolo 14, valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,


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provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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