Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione

SOMMARIO

Martedì 26 luglio 2011


SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ... 195

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 196

INTERROGAZIONI:

5-03221 Gnecchi: Problematiche relative al trattamento pensionistico delle donne ... 197
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 203

5-04512 Livia Turco: Sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità ... 197
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 206

5-04792 Codurelli: Vicende occupazionali relative al gruppo Fond Metalli Conveyors ... 198
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 208

RISOLUZIONI:

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili (Seguito della discussione congiunta e rinvio) ... 198

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 199

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base) ... 202
ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base) ... 210

XI Commissione - Resoconto di martedì 26 luglio 2011


Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, considerato che il rappresentante del Governo, che ha assicurato la sua presenza ai lavori odierni, è ancora impegnato presso un'altra Commissione, propone di procedere ad


Pag. 196

un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la seduta in sede consultiva, al momento prevista all'ultimo punto del calendario di oggi, per poi proseguire con i restanti argomenti.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, presidente, prima di passare all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, intende altresì comunicare che la presidenza - facendo seguito alle richieste formulate, per le vie brevi, da diversi rappresentanti di gruppo e fermo restando che tutti i punti previsti in calendario saranno confermati - si riserva di aggiornare gli orari di convocazione della Commissione per la giornata di domani, anche al fine di organizzare più adeguatamente l'articolazione dei lavori: in particolare, fa presente che potrebbe essere anticipata alle ore 14 la prevista seduta in sede consultiva per l'esame di provvedimenti per i quali occorre esprimere con una certa tempestività i pareri di competenza.

La Commissione prende atto.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge n. 3209-bis-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Al riguardo, ritiene utile evidenziare che il testo che arriva in seconda lettura alla Camera è il frutto di un iter parlamentare molto complesso, in seguito al quale la struttura originaria del disegno di legge governativo - che era collegato alla manovra di finanza pubblica e recava disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese - si è fortemente ridotta, giungendo a quella attualmente all'esame della Commissione, composta di un solo articolo. Giudica, infatti, opportuno ricordare che, durante l'esame presso il Senato, si è deciso di stralciare numerose disposizioni del testo originario, anche in ragione della loro confluenza verso altri provvedimenti, taluni dei quali ormai entrati in vigore. Osserva, dunque, che il provvedimento reca ora un'unica norma di delega al Governo, volta a consentire la codificazione delle disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione, riprendendo una generale tendenza alla semplificazione amministrativa emersa a partire dagli ultimi venti anni.
In particolare, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provvedere a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie disciplinate da diversi provvedimenti normativi elencati: la delega, pertanto, avrà un effetto meramente compilativo e non innovativo della legislazione vigente. Tra gli argomenti oggetto della codificazione, segnala - per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha riordinato di recente la materia del lavoro pubblico, con specifico riguardo all'apparato amministrativo nel suo complesso: in sostanza, la delega in esame consentirà al Governo di definire un unico testo legislativo di riferimento in materia, senza tuttavia innovare la normativa vigente.


Pag. 197


Per le ragioni esposte, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (PD) manifesta perplessità sull'utilità dell'intervento compilativo previsto dal provvedimento in esame, che ha ad oggetto diverse materie dal carattere eterogeneo, giudicando altresì anomalo il rinvio a misure attuative successive, oltre che ad interventi ulteriori del Consiglio di Stato, che sembrerebbe invadere funzioni proprie della pubblica amministrazione. Prospettata anche l'eventualità che dall'applicazione del provvedimento derivino oneri finanziari non sostenibili, si riserva di assumere una posizione definitiva in esito al dibattito, auspicando che il relatore possa eventualmente considerare nella sua proposta di parere le osservazioni provenienti dai gruppi di opposizione.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la deliberazione della Commissione sul provvedimento in esame è prevista per domani.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che i lavori odierni riprenderanno non appena il rappresentante del Governo sarà giunto nell'aula della Commissione.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.25.

5-03221 Gnecchi: Problematiche relative al trattamento pensionistico delle donne.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marialuisa GNECCHI (PD), preso atto della delimitata risposta fornita dal Governo, che riporta i dati numerici delle prestazioni, ritiene altresì necessario svolgere un attento monitoraggio circa gli eventuali risparmi conseguiti in ragione dei ripetuti interventi legislativi posti in essere negli ultimi anni in materia previdenziale a svantaggio delle donne lavoratrici, al fine di quantificare le risorse che potrebbero essere messe a disposizione per le politiche in favore dell'occupazione femminile. Dopo aver fatto presente che occorre altresì garantire adeguati tempi di conciliazione tra vita privata e lavoro sia ai lavoratori che alle lavoratrici, osserva che una verifica di tale portata appare essenziale, nell'ottica di restituire alle donne quanto è stato sottratto loro negli ultimi tempi dal punto di vista delle tutele previdenziali e tenuto conto, peraltro, del carattere estremamente frammentato e precario delle loro carriere professionali.

5-04512 Livia Turco: Sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, dopo aver chiesto alla presidenza di assicurare la pubblicazione nel resoconto sommario dei dati quantitativi appena acquisiti con la risposta ricevuta, fa presente che l'impegno del Governo in tema di sostegno all'occupazione femminile è stato finora scarso, come è dimostrato dalla mancata o incompleta attuazione di talune normative importanti in materia, quali la legge n. 247 del 2007 e, soprattutto, la legge n. 53 del 2000. Giudica, infatti, quest'ultima legge, fortemente voluta dall'allora Ministro Livia Turco, un caposaldo tra gli interventi a sostegno della maternità e della paternità, avendo riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici fondamentali diritti soggettivi, attraverso misure tese a


Pag. 198

garantire forme di flessibilità oraria e di riorganizzazione del lavoro che facilitino la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare.
Per tali ragioni, stigmatizza l'assoluta carenza di finanziamenti per la concreta applicazione delle predette disposizioni, causata da una sostanziale inerzia dell'Esecutivo in materia, sottolineando che la grave situazione occupazionale delle donne testimonia le necessità di predisporre in loro favore interventi più giusti e mirati.

5-04792 Codurelli: Vicende occupazionali relative al gruppo Fond Metalli Conveyors.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Lucia CODURELLI (PD), pur riservandosi si svolgere gli approfondimenti necessari circa talune delle informazioni ricevute, che non sembrerebbero corrispondere a quanto risultante sulla base degli incontri territoriali sinora svolti, giudica fortemente elusiva la risposta del rappresentante del Governo, soprattutto laddove questi non ha fornito chiarimenti in ordine ad un possibile utilizzo distorto da parte dell'azienda degli strumenti di sostegno al reddito, a fronte dell'attivazione di processi di esternalizzazione della produzione.
Atteso che l'unica reale intenzione della proprietà parrebbe essere la chiusura degli stabilimenti, sarebbe stata auspicabile - a suo avviso - una più attenta verifica del Ministero in ordine al rischio di eventuali forme di abuso nell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, finalizzate esclusivamente a realizzare profitti a carico della collettività e sulla pelle dei lavoratori, considerato anche che ipotesi di questo tipo richiamerebbero l'esistenza di gravi violazioni di legge.

Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00604, rinviata nella seduta del 12 luglio 2011, e inizia la discussione della risoluzione 7-00648.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è avviata la discussione della risoluzione 7-00604 e che si è successivamente convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Comunica, quindi, che - facendo seguito a quanto già preannunciato dal gruppo del Partito Democratico - è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la risoluzione 7-00648, vertente sull'identico argomento; per tale ragione, avverte che si procederà alla discussione congiunta di tali atti di indirizzo, fermo restando che - secondo le intese intercorse - l'acquisizione dell'orientamento del Governo sulle risoluzioni e la loro eventuale votazione avranno luogo alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista sospensione per la pausa estiva, in cui si potrà altresì valutare la possibile unificazione dei testi.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) avverte che il suo gruppo ha appena presentato una propria risoluzione sull'argomento all'ordine del giorno, che - non appena assegnata alla Commissione - auspica


Pag. 199

possa essere discussa congiuntamente alle risoluzioni in titolo.

Amalia SCHIRRU (PD), nell'illustrare la propria risoluzione, ringrazia anzitutto la presidenza per l'avvio della discussione su una tematica molto delicata, sottolineando l'importanza di impegnare il Governo ad assumere misure tese ad una reale integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, considerate anche le forti difficoltà che tali soggetti tuttora incontrano a livello occupazionale, soprattutto in ragione della carenza dei servizi e delle problematicità presenti nel settore dell'istruzione.
Giudica, pertanto, opportuno avviare un'adeguata attività di programmazione, valorizzando i progetti speciali - anche di natura sperimentale - di inserimento lavorativo, nonché le forme di convenzione tra pubbliche amministrazioni, aziende e cooperative sociali e il ruolo dei centri per l'impiego, in vista di un pieno inserimento dei soggetti disabili nella società.
Dopo avere osservato che è necessario fare chiarezza in ordine alle deroghe e agli esoneri applicabili con riferimento agli obblighi di assunzione dei disabili da parte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, sottolinea l'opportunità di prevedere forme di cumulo tra l'assegno di invalidità e il salario derivante dal loro impiego professionale - peraltro flessibile - al fine di garantire un adeguato sostegno economico a tali soggetti.
Auspica, in conclusione, che il Governo possa ripristinare gli stanziamenti originariamente previsti per finanziare gli interventi a tutela dei soggetti disabili, riconfermando i principi della legge n. 68 del 1999, messi in discussione da recenti iniziative legislative che rischiano di comprometterne l'attuazione.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.
Atto n. 385.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 21 luglio 2011.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta, dopo che ha avuto luogo l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore, si è convenuto di rinviare alla giornata odierna l'inizio del dibattito in Commissione. Comunica, inoltre, che - facendo seguito a quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha stabilito di non svolgere audizioni informali sullo schema di decreto, rimettendo ai soggetti interessati la facoltà di inviare eventuali osservazioni sull'argomento - è stata predisposta per i componenti della Commissione una apposita documentazione, contenente le note e i documenti ad oggi trasmessi alla presidenza.

Giovanni PALADINI (IdV), nel ringraziare la presidenza per il sollecito avvio dell'iter di un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore, fa notare che la Commissione è chiamata ad affrontare un tema delicato riguardante l'occupazione giovanile, su cui occorre prestare la massima attenzione. Ricostruisce, quindi, le fasi che hanno portato alla presentazione alle Camere di un testo che è frutto di una sostanziale intesa con il sistema regionale e con le parti sociali, soffermandosi su


Pag. 200

talune delle riflessioni svolte dal relatore nella seduta introduttiva.
In proposito, pur valutando opportuno un intervento teso ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, segnala che il provvedimento in esame - trasmesso alle Camere in due differenti stesure, la seconda delle quali sembrerebbe essere oggetto del dibattito in Commissione - presenta taluni elementi di criticità. Si sofferma, in particolare, sull'applicazione del contratto di apprendistato ai lavoratori in mobilità, che rischia di creare rilevanti problemi di sotto-inquadramento di personale qualificato, nonché sulla disciplina previdenziale e assistenziale applicabile agli apprendisti. Espresse talune perplessità anche sulla parte del provvedimento in cui si prevede il compimento dei 15 anni per l'accesso a tale tipologia contrattuale, sostituendo l'ultimo anno di obbligo scolastico con un anno di apprendistato (tema contro il quale il suo gruppo si è lungamente battuto), pone in evidenza la parte del testo, oggetto di confronto con enti locali e parti sociali, relativa alla durata del contratto di apprendistato e alla disciplina più generale del trattamento economico e normativo degli apprendisti.
Si riserva, in conclusione, di verificare le modalità di conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione, augurandosi che il relatore possa includere nella propria proposta di parere i rilievi che emergeranno dal dibattito.

Maria Grazia GATTI (PD) intende preliminarmente riconoscere il positivo confronto tra le parti sociali e il Governo, che ha portato alla definizione di un provvedimento molto richiesto e, proprio per questo, sicuramente necessario. Ritiene, tuttavia, che tale dato non possa esimere la Commissione dal valutare taluni elementi di problematicità, che trovano le proprie premesse in un quadro di partenza che vede un elevato tasso di disoccupazione giovanile e un bassissimo tasso di trasformazione dei contratti di apprendistato in contratti di lavoro stabili; tali elementi, a suo avviso, assumono una particolare gravità se si valuta anche il significativo numero di cessazioni dei contratti di apprendistato, come riportato dall'ISFOL nel suo ultimo rapporto in materia, nonché il rilevante numero di rapporti cessati nei primi tre mesi del contratto. Ritiene, dunque, che tali basi di partenza diano vita ad alcune perplessità sull'efficacia del provvedimento in esame, che giudica opportuno rappresentare puntualmente alla Commissione.
In primo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), paventa il rischio che la necessità di definire in trenta giorni il contratto di apprendistato sia in realtà legata all'ipotesi di utilizzo di tale forma contrattuale per i lavori stagionali, che invece andrebbero esclusi da tale ambito. Inoltre, si sofferma sul comma 2 del citato articolo 2, segnalando come sia stata completamente trascurata una disciplina degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori con contratti di apprendistato e come, per converso, sia stata prevista una peculiare disciplina di tale tipologia contrattuale per i lavoratori in somministrazione, anche attraverso le agenzie interinali: tale ultima previsione presenta, a suo giudizio, profili di dubbia applicabilità rispetto alle esigenze formative sottese all'apprendistato, atteso anche che i lavoratori somministrati sono selezionati, di norma, per fornire lavoro qualificato.
Ribadite le forti perplessità del suo gruppo sul limite minimo di 15 anni per assolvere - tramite l'apprendistato - agli obblighi di formazione, segnala poi il contenuto dell'articolo 5, che amplia l'applicazione di tale tipo di contratto anche ai soggetti che svolgono praticantato professionale o mirano a talune forme di specializzazione: per un verso, infatti, dichiara di non comprendere il motivo per il quale i futuri professionisti debbano essere potenzialmente inquadrati, al momento della trasformazione del contratto, come lavoratori dipendenti; per altro verso, esprime perplessità in ordine ai profili retributivi (relativi alle modalità di calcolo del sotto-inquadramento) e previdenziali, atteso che la prevista contribuzione


Pag. 201

all'INPS potrebbe essere non utilizzabile in futuro da tali soggetti, in vista della loro prevedibile iscrizione ad una cassa professionale di natura privatizzata.
Passando all'articolo 7, contenente le disposizioni finali, si sofferma in particolare sul comma 4, che solleva il problema del sotto-inquadramento dei lavoratori in mobilità reclutati con contratto di apprendistato, facendo notare che il testo riconosce ai datori di lavoro incentivi e agevolazioni, squilibrando fortemente il rapporto con il lavoratore stesso, non soltanto sotto il profilo retributivo, ma anche sotto il profilo sostanziale, atteso che esso - ove applicato un contratto di apprendistato - sarà quasi certamente cancellato dalle liste di mobilità, senza peraltro avere la certezza che il proprio rapporto di lavoro possa dare luogo all'obbligo di assunzione.
Manifestata, infine, soddisfazione per la disposizione che prevede il mantenimento dei benefici contributivi in favore del lavoratore per il primo anno successivo alla trasformazione del rapporto di lavoro, ritiene che la parte più qualificante del provvedimento sia rappresentata dalla rideterminazione della durata del contratto di apprendistato, con la riduzione pressoché generalizzata a tre anni: tale novità motiva un atteggiamento positivo sul punto, che sembra sia stata colta anche dalle parti sociali.

Cesare DAMIANO (PD), pur manifestando soddisfazione per la presentazione alle Camere di un provvedimento con cui il Governo finalmente recepisce - invertendo una tendenza che ha caratterizzato l'azione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali anche nel recente passato - il principio della concertazione con le parti sociali, ritiene opportuno svolgere preliminarmente talune considerazioni generali e inquadrare il tema dell'apprendistato in una riflessione più organica sulla natura del mercato del lavoro. Giudica, infatti, essenziale che il Parlamento, nella sua autonomia, sappia prestare particolare attenzione ai bassi livelli occupazionali dei giovani, nonché alla flessibilità dei rapporti di lavoro e alla proliferazione dei contratti atipici, elementi che inducono a pensare, a suo avviso, ad una profonda crisi generazionale da affrontare con serietà e adeguatezza. Per tali ragioni, ritiene importante affiancare alla discussione odierna anche altre valutazioni più complessive, riguardanti, ad esempio, l'utilità di un processo di semplificazione, rivisitazione e «disboscamento» delle forme di lavoro flessibile attualmente vigenti o la valorizzazione - anche dal punto di vista delle retribuzione - dello stage e del tirocinio, proprio nell'ottica di fornire ai giovani maggiori certezze in ordine all'accesso al mondo del lavoro.
Soffermandosi poi sul contenuto del provvedimento in esame e preso atto favorevolmente che il relatore invita la Commissione a ragionare sulla seconda stesura del testo, frutto dell'intesa con le parti sociali, sottolinea la necessità di tenere ferma la caratteristica duale del contratto di apprendistato, che è orientato sia al lavoro che alla formazione, facendo presente che occorre scongiurarne qualsiasi utilizzo ispirato a logiche diverse, eventualmente connesse all'esigenza di risparmiare sui costi derivanti dall'utilizzo delle forme di contratto tipiche o alla necessità di far fronte a urgenze di carattere stagionale: sotto questo profilo, infatti, la durata del contratto di apprendistato, a suo giudizio, non dovrebbe essere né troppo breve né troppo lunga.
Manifestate talune criticità riguardanti, in particolare, la definizione del piano formativo individuale e il limite minimo di età per l'accesso a tale tipologia contrattuale, si sofferma con preoccupazione sugli aspetti connessi alla possibilità di applicare l'apprendistato anche ai lavoratori in somministrazione. Evidenzia, inoltre, il rischio che il coinvolgimento dei lavoratori in mobilità nell'ambito di tale fattispecie possa favorire in misura eccessiva processi di sotto-inquadramento, auspicando che il relatore, nella propria proposta di parere, pur «blindando» il condivisibile impianto


Pag. 202

complessivo del testo, non si esima dall'indicare gli elementi di criticità testé espressi, al fine di contribuire alla predisposizione di un intervento realmente in grado di assicurare un più agevole ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che - in esito ai lavori del Comitato ristretto - è stato elaborato un testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato 4), di cui il relatore prospetta l'adozione come testo base.
Nessuno chiedendo di intervenire, propone, pertanto, di adottare il predetto testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 3871, 4260 e 4384, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che nell'ambito dell'ultima riunione del Comitato ristretto è stata prospettata l'opportunità che - anche in ragione dell'urgenza del provvedimento e dell'esigenza di acquisire da subito possibili valutazioni in merito agli aspetti di natura finanziaria, volutamente non quantificati al termine del percorso istruttorio svolto - non si proceda alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, testé adottato come testo base, in modo da poterlo inviare immediatamente alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.
Propone quindi che - se non vi sono obiezioni - non venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come testo base.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

XI Commissione - Martedì 26 luglio 2011


Pag. 203

ALLEGATO 1

5-03221 Gnecchi: Problematiche relative al trattamento pensionistico delle donne.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico ed in particolare il numero di donne titolari di pensione integrata e l'importo della spesa relativa all'integrazione con riferimento al 31 dicembre 1993 e ad oggi.
Sulla base dei dati forniti dall'INPS - riuniti in tabelle che lascio a disposizione dell'onorevole interrogante - riferisco che ai 1° gennaio 1994 le pensioni integrate al minimo con titolari di sesso femminile risultano essere 4.236.758, l'importo medio mensile della quota di integrazione è pari ad euro 214,85.
Al 1° gennaio 2011, le pensioni integrate al minimo con titolari di sesso femminile sono 3.234.323, l'importo medio mensile della quota di integrazione è di euro 248,21.
Al riguardo, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con sentenza n. 127/1997, evidenzio che l'integrazione al minimo costituisce un'erogazione ulteriore rispetto al trattamento pensionistico dovuto in base ai contributi versati e agli anni di servizio prestato, volta ad assicurare al titolare e alla sua famiglia il reddito minimo necessario per far fronte alle esigenze di vita.
In tal senso, ad avviso della stessa Corte, il legislatore, tenendo conto delle risorse disponibili, può subordinare tale intervento di carattere solidaristico a particolari condizioni, fra cui quella di considerare non solo il reddito del soggetto interessato, ma anche il reddito cosiddetto coniugale, derivante dal cumulo del reddito personale con quello del coniuge.
In questo senso il decreto legislativo 503/1992 ha stabilito che l'integrazione non spetta a chi possegga redditi propri o cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore due, quattro o cinque volte il trattamento minimo, a seconda delle varie situazioni famigliari, reddituali e della data di pensionamento.
Il legislatore, con la legge n. 385/2000, è successivamente intervenuto in parziale deroga a tali disposizioni, prevedendo un'integrazione al trattamento minimo del 70 per cento e del 40 per cento, a seconda dell'ammontare dei redditi cumulati, in favore di soggetti che avrebbero raggiunto l'età pensionabile entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992 (31 dicembre 1992) e in possesso di determinati requisiti; si tratta per esempio di lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che sono stati occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.
La parziale integrazione è stata concessa con decorrenze varie comprese fra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2002 tenuto conto dell'età dei soggetti interessati al beneficio.
Rilevo, inoltre, che la legge 335/1995, nello stabilire l'eliminazione dell'integrazione al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo aveva tuttavia introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, quale prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento di contributi.


Pag. 204


Con riguardo, poi, al tema della conciliazione fra vita lavorativa e familiare, sottolineo che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, responsabile dell'attuazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ha destinato a tale finalità, nel triennio 2007/2009, 727 milioni di euro, di cui 446 milioni di risorse statali e 281 milioni di cofinanziamento regionale.
All'obiettivo generale di aumentare l'offerta dei servizi per la prima infanzia a livello nazionale, per avvicinarsi all'obiettivo di Lisbona del 33 per cento di copertura della domanda, si è affiancato un obiettivo perequativo a sostegno delle regioni del Sud, ove i servizi sono tuttora scarsi.
Anche nel 2010, il medesimo Dipartimento ha destinato una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia in favore dello sviluppo integrato dei servizi per la prima infanzia. Il 7 ottobre 2010 è stata sancita in Conferenza Unificata una nuova intesa con la quale sono stati ripartiti 100 milioni di euro a favore delle Regioni per proseguire in via prioritaria lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia e per la realizzazione di altri interventi in favore della famiglia.
Gli effetti positivi dell'attuazione del Piano si misureranno compiutamente nei prossimi anni. Può essere tuttavia utile ricordare che l'ambizioso obiettivo di Lisbona è molto prossimo in alcune Regioni che vantano punte di eccellenza.
Confermo, infine, l'impegno anche del Ministero delle pari opportunità nel favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, in particolare nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dell'Intesa relativa al Piano recante «Sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», tramite la quale sono stati destinati 40 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al finanziamento di progetti regionali volti ad incrementare i servizi per l'infanzia presenti sul territorio e l'utilizzo di prestazioni di lavoro e di tipologie contrattuali facilitanti, quali telelavoro, part-time, lavoro a domicilio e job sharing.



Pag. 205


Pag. 206


ALLEGATO 2

5-04512 Livia Turco: Sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Turco - nell'atto parlamentare che passo ad illustrare - richiama l'attenzione sull'applicazione delle norme per il sostegno della maternità e della paternità.
In proposito, fra i numerosi interventi promossi dal Governo per superare il divario di opportunità, ancora oggi sussistente tra i generi, ed accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ricordo che il 7 marzo scorso presso il Ministero che rappresento tutte le Parti sociali hanno siglato l'Avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro.
Nell'intesa si sottolinea, in particolare, l'importanza di una modulazione flessibile dei tempi di lavoro tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa, nella consapevolezza che la migliore conciliazione tra esigenze produttive e quelle delle persone possa essere realizzata anche attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva di secondo livello.
Nel medesimo contesto, inoltre, il Ministro Sacconi e le Parti sociali si sono impegnati a valorizzare - compatibilmente con le esigenze organizzative, produttive e le dimensioni aziendali - le buone pratiche di flessibilità family-friendly e di conciliazione esistenti, provvedendo a tal fine ad attivare un tavolo tecnico per la verifica delle buoni prassi nonché delle relative azioni di monitoraggio effettuate dalla cabina di pilotaggio istituita nell'ambito del Piano Italia 2020.
Nell'ambito delle misure volte a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, assume altresì particolare rilievo il Regolamento adottato - ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 53/2000 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 277/2010, recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono progetti volti a consentire particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro.
Informo, in proposito, che lo scorso 20 maggio è stato pubblicato il relativo avviso di finanziamento che - per l'anno 2011 - ha previsto uno stanziamento di 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.
Ricordo, inoltre, che è in corso di pubblicazione il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 23 della legge 183/2010, con il quale il Governo ha esercitato la delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Tale provvedimento, in particolare, reca al suo interno importanti disposizioni volte a conciliare gli impegni delle donne lavoratrici con i carichi familiari.
Tengo inoltre a precisare che - in considerazione della particolare complessità e delicatezza della materia - l'articolo 46, comma 1, della legge n. 183/2010 ha previsto il differimento di 24 mesi del termine per l'esercizio della delega in materia di occupazione femminile, di cui alla legge n. 247/2007, al fine di consentire al Governo di procedere al riordino del quadro normativo vigente. (Allo stato non sono stati ancora attivati i contatti tra le Amministrazioni proponenti - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Dipartimento


Pag. 207

per le pari opportunità - per definire le direttrici lungo le quali esercitare la delega).
Con riferimento a specifici dati relativi all'applicazione della legge n. 53 del 2000, posso mettere a disposizione dell'onorevole interrogante i dati forniti dall'INPS in relazione alla serie storica (periodo 2005-2010) dei beneficiari, distinti per tipo di beneficio, della legge n. 104 del 1992, così come modificata dalla legge n. 53 del 2000, nonché la serie storica (periodo 2005-2009) della spesa per la medesima legge n. 104 del 1992, con evidenziati gli accantonamenti per i contributi figurativi introdotti dall'articolo 19 della legge n. 53 del 2000.
In proposito faccio osservare che altri dati tra quelli richiesti - richiamo a titolo di esempio l'anticipazione del trattamento di fine rapporto e i congedi per eventi e cause particolari non indennizzati dall'INPS - fanno riferimento a vicende che attengono direttamente ai singoli rapporti di lavoro e, pertanto, risultano di difficile reperimento ed elaborazione in modo aggregato.

BENEFICIARI LEGGE 104/92 NELL'ANNO PER TIPO DI BENEFICIO
Tipo di beneficio ANNO
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prolungamento congedo parentale (articolo 33, comma 1) (1) 833 879 913 1.045 1.190 1.281
Permesso mensile per assistenza (articolo 33, comma 3) (2) 63.462 79.337 107.757 140.919 197.835 225.547
Permesso mensile a per disabile (articolo 33, comma 6) (3) 9.740 11.096 14.348 18.599 24.708 25.994
Permesso giornaliero per assistenza (articolo 33, comma 2) (4) 6.484 7.251 9.232 12.488 16.651 19.469
Permesso giornaliero a disabile (articolo 33, comma 6) (5) 6.960 7.778 9.937 12.288 14.138 15.035

(1) Prolungamento del congedo parentale per figlio fino a 3 anni con handicap grave.
(2) Permessi mensili per figli, parenti o affini entro il 3° grado con handicap grave.
(3) Permessi mensili per lavoratore con handicap grave.
(4) Riposi giornalieri per figli fino a 3 anni con handicap grave.
(5) Riposi giornalieri per lavoratore con handicap grave.


Pag. 208

ALLEGATO 3

5-04792 Codurelli: Vicende occupazionali relative al gruppo Fond Metalli Conveyors.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne la situazione aziendale della società Fond Metalli Conveyors Group S.p.A., impegnata nella produzione di nastri metallici trasportatori utilizzati in diversi settori, dall'alimentare al meccanico.
Preliminarmente preciso che, da quanto riferito dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco e dalla Regione Lombardia, la Fond Metalli Conveyors Group S.p.A. nel 2009 ha registrato un calo di fatturato di circa il 40 per cento rispetto all'anno precedente. Sebbene nel 2011 si stia registrando la ripresa degli ordinativi con uno scarto negativo di oltre il 10 per cento rispetto al 2008, il margine operativo lordo (MOL) risulta decisamente negativo in quanto i costi di produzione interna sono diventati eccessivi e non garantiscono la competitività sul mercato, considerato che i principali concorrenti europei hanno spostato la produzione in Paesi a basso costo di manodopera.
Segnalo inoltre che la produzione viene effettuata nel sito di Monte Marenzo (Lecco) - dove l'Azienda ha sede legale - e che a Campodarsego (Padova) operano due unità locali, di cui uno stabilimento e un magazzino.
La Società occupa 67 dipendenti, di cui 58 (44 operai, 13 impiegati ed i dirigente) a Monte Marenzo e 9 a Campodarsego.
La Direzione provinciale del lavoro di Padova ha rappresentato che la società ha esternalizzato la propria attività mediante regolari contratti di appalto eseguiti presso ditte appaltatrici, due delle quali ubicate nella provincia di Padova: la Ascot s.r.l., con sede in Campodarsego, e la ditta Officine Penello s.n.c., con sede in Saonara. È opportuno precisare che entrambe le ditte utilizzano esclusivamente dipendenti e macchinari propri.
La Direzione provinciale del lavoro di Lecco ha fatto presente, inoltre, che al fine di rendere più competitiva l'Azienda sono in atto politiche di esternalizzazione della produzione. Sono stati, quindi, ceduti in affitto macchinari presso la cooperativa sociale «Incontro» di Castelfranco Veneto al fine di effettuare la produzione dei nastri trasportatori con costi inferiori di oltre il 55 per cento rispetto alla realizzazione all'interno dell'Azienda. Attualmente sono in corso trattative con i sindacati locali per valutare le modalità di gestione e l'entità degli esuberi in seguito alla decisione aziendale di cessare l'attività produttiva.
L'Azienda, per arginare la crisi, ha fatto ricorso prima alla CIGO, poi alla mobilità per circa 22 lavoratori.
Inoltre, a seguito di apposita istanza presentata in data 23 novembre 2010, con decreto direttoriale n. 57482 del 28 febbraio 2011 è stato approvato il programma per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per l'unità produttiva di Monte Marenzo, per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 24 ottobre 2011. È stata, quindi, autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della Società per un massimo di 35 unità lavorative.
La società, sempre in data 23 novembre 2010, ha presentato istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà ai sensi della legge


Pag. 209

n. 863 del 1984 in favore di 22 lavoratori dipendenti presso la medesima unità produttiva di Monte Marenzo, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2011. La corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti presso l'unità di Monte Marenzo - per i quali è stato stipulato in data 15 ottobre 2010 un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità su un organico complessivo di 67 unità - è stata autorizzata con decreto direttoriale n. 60732 del 22 luglio 2011, dopo aver accertato che i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà fossero distinti da quelli coinvolti dal programma di CIGS.
Preliminarmente all'erogazione dei benefici di integrazione salariale, l'INPS provvederà a verificare che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di CIGS e al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi.
Alla fine di ottobre 2011, quando terminerà l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali in corso, è ipotizzabile un esubero di 50 unità lavorative (39 operai e 11 impiegati).
A quanto viene riferito sia dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco che dalla Regione Lombardia le scelte imprenditoriali propenderebbero per mantenere, in una nuova area nei pressi dell'attuale sito di Monte Marenzo (che risulta particolarmente oneroso e sovradimensionato), il settore impiegatizio oltre ad alcuni operai tecnici.
L'Assessore al lavoro della Provincia di Lecco ha aperto un tavolo di confronto tra proprietà e sindacati con l'obiettivo di scongiurare la chiusura dello stabilimento ed evitare la crisi. Ad oggi si sono svolti due incontri, in data 10 giugno e 24 giugno 2011.
Durante l'ultimo incontro a fronte della volontà manifestata dalla proprietà di voler cessare l'attività produttiva di Monte Marenzo, i rappresentanti sindacali e del Comune di Monte Marenzo hanno ribadito la necessità di salvaguardare l'attività produttiva e il mantenimento dell'occupazione.
A tale proposito l'Assessore al lavoro della Provincia di Lecco ha rinnovato la disponibilità dell'Amministrazione provinciale a collaborare per costruire insieme all'azienda le condizioni per il mantenimento dell'attività produttiva, ad esempio individuando soluzioni quali la promozione di un contratto con il Politecnico di Milano per l'avvio di una collaborazione sotto il profilo dell'innovazione di processo e di prodotto.
Particolare attenzione è rivolta alla situazione dei lavoratori coinvolti nella crisi e alla scadenza degli ammortizzatori sociali del prossimo ottobre. Tutte le parti interessate intendono collaborare per garantire il loro futuro individuando percorsi di riqualificazione e ricollocazione nel mercato del lavoro se azienda cesserà la propria attività.
Anche la Regione Lombardia ha assicurato che parteciperà attivamente, in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, alla definizione degli strumenti di sostegno al personale coinvolto e al possibile rilancio delle attività, monitorando con attenzione gli sviluppi che si stanno ancora definendo, anche avvalendosi delle proprie strutture tecniche.
Segnalo, infine, che le Parti sociali, ad oggi, non hanno richiesto alcun incontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esame della situazione occupazionale né è pervenuta altra segnalazione al riguardo.


Pag. 210

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. (C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE
ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti norme volte a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, al fine di definire un nuovo regime per la totalizzazione di periodi assicurativi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 42 del 2006 è concessa la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico a prescindere dalla durata dei periodi stessi;
b) il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti che concorrono per quota, sulla base di quanto stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) per il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti alla eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo;
d) nel caso di un lavoratore a cui si applichi il sistema misto, il trattamento pensionistico derivante dal cumulo dei contributi non coincidenti è calcolato secondo le regole del regime contributivo secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
e) per gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca di versamento dei contributi;
f) la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è sempre riconosciuta per le pensioni di inabilità o indirette;
g) la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è, altresì, riconosciuta per la pensione di vecchiaia, a condizione che si siano compiuti i 65 anni di età e che si possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione, nonché per la pensione di anzianità, a condizione che vi sia un minimo di 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica dell'avente diritto; in fase di prima applicazione, la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è riconosciuta anche per l'erogazione della pensione di anzianità con requisiti normali in favore dei lavoratori iscritti in liste di mobilità derivanti da accordi collettivi stipulati e sottoscritti entro il 30 giugno 2011;
h) ai fini di cui alle lettere precedenti, è stabilito che le disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio


Pag. 211

2010, n. 122, avendo finalità di prevenzione e deterrenza di comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza, si interpretino nel senso che non si applicano nei confronti dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro senza il diritto a pensione, nonché di coloro che trasferiscono la posizione assicurativa tra gestioni ed enti previdenziali diversi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le stesse modalità di cui al comma 3.

ART. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La sospensione di cui al comma 1 riguarda anche le domande già presentate tra la data di entrata in vigore dei commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, e la data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto.

ART. 3.

Dopo l'articolo 6 del decreto-legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Pensione supplementare). - 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».

Consulta resoconti
Consulta convocazioni