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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 27 luglio 2011


ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione ... 165

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 165
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 171
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati Paladini e Aniello Formisano) ... 173

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 168

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Emendamenti C. 2364-728-1944-2564-A (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 168

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini. C. 4130 , approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 169

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 170
ALLEGATO 3 (Emendamenti) ... 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 27 luglio 2011


Pag. 165

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, attesa l'urgenza del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di apprendistato, propone - se non vi sono obiezioni - di passare immediatamente allo svolgimento della seduta per l'esame di atti del Governo, per poi proseguire con i restanti punti iscritti all'ordine del giorno della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.
Atto n. 385.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).


Pag. 166

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che - secondo quanto concordato per le vie brevi tra i gruppi - si è convenuto di concludere nella corrente seduta l'esame del provvedimento in titolo, che sarà conseguentemente espunto dall'ordine del giorno della seduta di domani.
Comunica, quindi, che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1) e che è stata altresì depositata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati Paladini e Aniello Formisano (vedi allegato 2).

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione della propria proposta di parere, definita sulla base del dibattito svoltosi in Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, considerata la previsione di misure tese ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, garantendone una formazione interna alle aziende. Ritiene altresì importante che il relatore, nella propria proposta di parere favorevole, abbia comunque auspicato un ulteriore miglioramento dei profili normativi di tale fattispecie contrattuale, tra cui quelli relativi alla durata, nella fase di attuazione dell'intesa, definendo un quadro uniforme di normative, riferito più ai profili professionali che ai settori di appartenenza.
Preannuncia, per tali ragioni, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Luigi BOBBA (PD), premesso che il rappresentante del suo gruppo esprimerà successivamente una posizione complessiva sul provvedimento in esame, formula un preliminare giudizio positivo sul testo, frutto di un'apprezzabile procedura di concertazione con le parti sociali e con il sistema regionale, ritenendo tuttavia opportuno soffermarsi sugli elementi di criticità presenti in alcune parti dell'articolato.
In primo luogo, dichiara di non condividere la scelta, operata dal Governo, di rinviare la definizione degli standard per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e per l'alta formazione a un decreto dei ministeri competenti, d'intesa con le regioni: considerato, infatti, che lo Stato non dovrebbe rinunciare ad una propria funzione prioritaria, avrebbe ritenuto opportuno che il decreto delegato indicasse gli standard formativi direttamente all'interno del testo normativo. Ritenuto, altresì, pericoloso che il provvedimento non fissi un termine minimo per la durata del contratto di apprendistato, esprime talune perplessità sull'utilizzo di tale tipologia contrattuale per i lavoratori in mobilità, non tanto con riferimento alla concessione di questa opportunità ai lavoratori stessi, che giudica corretta e condivisibile, quanto per l'assoluta mancanza di indicazioni in ordine alle modalità e alle forme di attuazione della norma. Segnalata, infine, la necessità che lo schema di decreto in esame risolva la questione delle forme di cumulabilità tra diversi contratti di apprendistato e tra contratti di apprendistato e altre tipologie contrattuali, manifesta le proprie riserve circa la durata del contratto di apprendistato professionalizzante.
Per le ragioni esposte, riterrebbe opportuno che il relatore riformulasse la propria proposta di parere, includendovi l'indicazione delle questioni testé sollevate.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che l'esigenza di favorire la definitiva adozione di un importante provvedimento come quello in esame, attraverso l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, possa far passare in secondo piano gli aspetti problematici tuttora presenti nello schema di decreto, che peraltro costituisce uno dei pochi atti definiti dal Governo in carica con un largo consenso delle parti sociali.


Pag. 167


Valutato, in ogni caso, in termini positivi l'impianto sostanziale del provvedimento, richiama, quindi, la necessità di «blindarne» il contenuto rispetto ad eventuali proposte di modifica provenienti dalle parti non firmatarie dell'accordo, da lui ritenute potenzialmente peggiorative del testo attuale, soprattutto laddove si intende prevedere un allungamento della durata del contratto di apprendistato. Manifestata, altresì, soddisfazione per la parte della proposta di parere del relatore riferita al tema dei lavoratori in mobilità, laddove si invita a rinviare alla fase della contrattazione collettiva la risoluzione della questione del sotto-inquadramento retributivo, ed espresso un generale compiacimento per le positive indicazioni tese a valorizzare il ruolo delle parti sociali in sede di applicazione dell'intesa, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta di parere.

Giovanni PALADINI (IdV) fa presente che il suo gruppo ha deciso di presentare una proposta di parere alternativa a quella del relatore, non tanto per esprimere una contrarietà di fondo rispetto al provvedimento in esame, quanto nella prospettiva di offrire utili spunti di riflessione, diretti al miglioramento del testo. In particolare, ritiene che siano da chiarire taluni aspetti dello schema di decreto riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di formazione e la definizione dei relativi standard, nonché il possibile ripristino nel testo in esame di talune disposizioni della legge n. 25 del 1955, che rimangono tuttora valide, in quanto in grado di disciplinare adeguatamente profili previdenziali e retributivi del rapporto di lavoro. Giudica, altresì, opportuno fare chiarezza sulle modalità di applicazione delle norme in esame rispetto ai lavoratori in mobilità, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di incidere negativamente sulla loro iscrizione alle liste di mobilità, nonché sul loro trattamento economico e normativo, invitando il Governo a fornire maggiori informazioni circa gli aspetti del provvedimento che fanno riferimento ai percorsi di laurea e dottorato, non facilmente ricollegabili ad esperienze di apprendistato.
Raccomandata, in conclusione, l'approvazione della propria proposta alternativa di parere, preannuncia che il suo gruppo non potrà che votare contro la proposta di parere favorevole del relatore.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un punto di svolta nel piano di rilancio occupazionale del Paese, favorendo l'avvio di processi virtuosi di accesso dei giovani al mercato del lavoro e ponendo le condizioni ideali per la loro formazione professionale e un loro immediato inserimento nei contesti produttivi. Ritenuto preferibile garantire ai giovani la possibilità di una concreta esperienza di lavoro sul campo, piuttosto che incanalarli lungo un percorso universitario che potrebbe rivelarsi lungo, faticoso e improduttivo, giudica positivamente il provvedimento in esame, manifestando soddisfazione per l'ampia condivisione registratasi tra gli schieramenti politici e le forze sociali e territoriali, pur a fronte della presenza nel testo di taluni limitati aspetti problematici.
Nel ringraziare il relatore per il prezioso lavoro di sintesi e di mediazione svolto, preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole presentata.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel giudicare efficace il provvedimento in esame, anche in vista di un miglioramento della situazione occupazionale dei giovani, manifesta grande soddisfazione per l'ampio livello di condivisione raggiunto in Commissione sul testo, che ha visto l'adesione del principale gruppo parlamentare di opposizione a questa utile e importante iniziativa legislativa, valutando, altresì, in termini positivi il ricorso alla concertazione tra le parti sociali e con il sistema territoriale.
Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.


Pag. 168

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si procederà ora alla votazione della proposta di parere del relatore, ricordando che, in caso di sua eventuale approvazione, risulterà conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Paladini e Aniello Formisano.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Paladini e Aniello Formisano.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Paola PELINO (PdL), relatore, conferma la proposta, già formulata nella precedente seduta, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (PD) ribadisce le perplessità già espresse ieri sul provvedimento in esame, ritenendo che esso sia stato completamente svuotato, nel corso dell'iter al Senato, del suo significato originario e che nella parte rimanente, attualmente all'esame della Camera, esso presenti aspetti particolarmente problematici. Pertanto, pur condividendo talune delle osservazioni svolte dal relatore nelle propria relazione introduttiva, ritiene di non potersi esimere dal preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Giovanni PALADINI (IdV), associandosi alle considerazioni testé svolte, valuta negativamente il provvedimento in esame, preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Emendamenti C. 2364-728-1944-2564-A.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la II Commissione ha trasmesso - per l'espressione del parere di competenza - una serie di emendamenti, approvati in linea di principio nell'ambito dell'esame in sede legislativa della proposta di legge n. 2364-728-1944-2564-A, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, già approvata dal Senato, alla quale sono state abbinate diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare: si tratta di un provvedimento, ampiamente condiviso da tutti i gruppi parlamentari, che è ora in fase di definitiva approvazione in Commissione, la quale - come detto in precedenza - sta svolgendo


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la discussione nella sede legislativa. Al riguardo, nel ricordare che la XI Commissione si è già espressa in senso favorevole sul complesso del provvedimento, in occasione dell'esame svolto nel novembre 2009, fa notare che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito presentano quasi tutti una natura meramente formale ovvero di integrazione delle disposizioni esistenti; per quanto concerne i profili di più immediata competenza dalla XI Commissione, peraltro, segnala esclusivamente l'emendamento 15.1. (Nuova formulazione) Ferranti, che al comma 3 dell'articolo 15 intende inserire una condivisibile precisazione circa l'esigenza di determinare le indennità spettanti agli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che viene affidata a un regolamento d'iniziativa del Ministro della giustizia.
Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla II Commissione.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore con riferimento agli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito, dichiara di ritenere particolarmente importante anche la proposta emendativa riferita all'articolo 20, laddove si prevede che i compiti e le funzioni attributi agli organismi di composizione della crisi possano essere anche svolti da professionisti o, in ogni caso, da soggetti in possesso di requisiti qualificati.
Preannuncia, per tali ragioni, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini.
C. 4130, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino FOTI (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla II Commissione sul progetto di legge in titolo, già approvato dal Senato, recante le modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini: ricorda, infatti, che in seguito ad un referendum, la legge 3 agosto 2009, n. 117, ha disposto il distacco di una serie di comuni dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna; la mutata situazione territoriale ha determinato, quindi, la necessità di adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie, essendo innegabile l'interesse dei cittadini ad avere un riferimento nel Capoluogo della Regione. Per tali ragioni, fa presente che l'articolo 1 del provvedimento, come risultante a seguito degli emendamenti approvati in Commissione, apporta modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che i comuni passati alla Regione Emilia-Romagna cessino di appartenere alla circoscrizione della corte d'appello di Ancona e del tribunale di Pesaro e siano aggregati alla circoscrizione della corte d'appello di Bologna e del tribunale di Rimini: rispetto a tali comuni, peraltro, è stato aggiunto quello di Montecopiolo che, per evitare un problema di natura tecnica, è stato dislocato in diversi circondari e mandamenti del giudice di pace, ossia Urbino e Macerata Feltria.
Soffermandosi, quindi, sui profili di più diretta competenza della XI Commissione, mette in evidenza l'articolo 3, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia siano apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
Considerate le limitate modifiche apportate dalla Commissione al testo approvato dal Senato e vista la natura strettamente tecnica del progetto di legge, propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.


Pag. 170

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.
Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base (vedi allegato 3). Al riguardo, nel ritenere comunque utile che le proposte emendative presentate siano state tempestivamente portate a conoscenza della Commissione, invita i gruppi a svolgere su di esse i necessari approfondimenti, chiedendo, altresì, al rappresentante del Governo se sia nelle condizioni di procedere sin d'ora all'espressione dei pareri sugli emendamenti o se non ritenga preferibile rinviarne l'esame ad una seduta da fissare dopo la sospensione dei lavori parlamentari per la prevista pausa estiva.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che il Governo riterrebbe preferibile rinviare l'esame degli emendamenti al mese di settembre, dopo la prevista sospensione dei lavori parlamentari.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto dell'unanime condivisione che si registra in ordine alla richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

XI Commissione - Mercoledì 27 luglio 2011


Pag. 171

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. (Atto n. 385).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (atto n. 385);
preso atto che esso attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il 1o gennaio 2009) per l'esercizio di alcune importanti deleghe (già contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247), l'ulteriore attuazione delle quali potrà consentire un ampio intervento di riordino del mercato del lavoro e di riforma degli ammortizzatori sociali;
considerato che, con il decreto, trovano piena operatività i tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente al fine di valorizzare le potenzialità del relativo contratto per una più efficace integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, nell'ottica della occupabilità dei giovani e della qualità e produttività del lavoro;
apprezzato che il provvedimento recepisca gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione);
osservato che la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento: la prima, come originariamente approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali (19 maggio 2011); la seconda, come risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011);
preso atto in termini positivi che anche la seconda stesura del testo, frutto degli accordi interistituzionali e con le parti sociali, ha già ricevuto la «bollinatura» da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);
valutato positivamente che il Governo, nella predisposizione del nuovo testo unico in materia di apprendistato, si sia attenuto al metodo della leale collaborazione con le regioni e della piena valorizzazione del negoziato con le parti sociali, come previsto anche nella legge di delegazione, acquisendo sulla definizione di regole condivise l'intesa con tutte le regioni e con una qualificata rappresentanza di organizzazioni imprenditoriali nonché delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
preso atto che talune organizzazioni, incluse quelle che non hanno firmato l'intesa, hanno presentato le proprie osservazioni;
auspicato che per le organizzazioni non firmatarie suddette si determinino le condizioni per aderire all'intesa, eventualmente in una fase successiva, in presenza di un quadro normativo che sia rispettoso delle esperienze e delle tradizioni nel campo dell'apprendistato, ma pure in grado di regolare in modo uniforme profili professionali equipollenti anche se appartenenti


Pag. 172

a settori merceologici differenti e inquadrati in contratti collettivi diversi;
richiamato il valore del ricorso alla contrattazione collettiva anche nell'ulteriore fase di gestione delle norme applicative; in tale ambito, potrà essere risolta, nel quadro delle regole generali, la questione dell'inquadramento retributivo dei lavoratori in mobilità assunti con un contratto di apprendistato;
considerato che - alla luce della possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato anche nei percorsi di accesso alle professioni ordinistiche, per le quali siano istituite specifiche gestioni previdenziali - si pone il problema di chiarire quale regime sia applicabile durante il rapporto di apprendistato;
osservato che in relazione all'apprendistato a cicli stagionali andrebbe valutata l'opportunità di chiarire l'eventuale applicabilità della nuova disciplina al settore agricolo, in quanto per esso non trovava applicazione la normativa previgente, mentre il testo attuale all'esame della Commissione fa riferimento a tutti i settori pubblici e privati;
riconosciuta, peraltro, l'esigenza di valorizzare le «buone pratiche» compiute nella contrattazione collettiva e per iniziativa delle regioni e delle province autonome;
ritenuto presupposto essenziale che il Consiglio dei ministri - come peraltro assicurato dal dicastero competente - proceda, in via prioritaria, alla definitiva approvazione della seconda stesura del provvedimento, frutto dell'accordo con enti territoriali e parti sociali, a conclusione di un dibattito che, pur evidenziando taluni aspetti problematici, ha concordemente giudicato importanti le intese realizzate e meritevoli di una sollecita conclusione dell'iter legislativo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


Pag. 173

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. (Atto n. 385).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI PALADINI E ANIELLO FORMISANO

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (n. 385);
rilevato che lo schema di decreto legislativo:
attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il primo gennaio 2009) per l'esercizio di alcune deleghe contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 (norme di attuazione del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007);
recepisce gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione), quest'ultima prevedendo la necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie;
dispone una disciplina organica dell'apprendistato, contenente elementi di novità rispetto alla precedente disciplina;
la definizione di apprendistato include - accanto a quella «occupazionale» - la finalità della «formazione», che non era espressamente inserita nel testo dello schema approvato dal Governo, ma che è stata introdotta dopo il confronto con le parti sociali. Questa circostanza è indice dell'idea che il Governo ha del contratto di apprendistato e della poca attenzione che pone alla formazione dei giovani;
prevede che all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (disciplinato dall'articolo 3), possono accedervi persone tra i 15 e i 25 anni, con ciò consentendo di svolgere l'apprendistato in sostituzione dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo;
è molto aleatorio nelle parti relative alla parte formativa del contratto di apprendistato, non essendo sufficiente che essa sia rimessa alla contrattazione tra i soggetti indicati e agli «standard formativi» individuati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6;
la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento, la prima come approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali, la seconda risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) il Consiglio dei ministri approvi in via definitiva il testo risultante dalle modifiche apportate al testo originario a


Pag. 174

seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011);
b) il Governo chiarisca se vengono modificate le disposizioni relative alla contribuzione previdenziale e assistenziale degli apprendisti, che oggi sono più basse di 3 punti percentuali rispetto a quella per la generalità dei lavoratori dipendenti;
c) il Governo chiarisca se la possibilità di utilizzare contratti di apprendistato nel settore pubblico, non rischi di aggirare le norme sull'accesso al posto di lavoro pubblico mediante concorso, garantito dalla Costituzione, considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
d) la componente «formativa» sia svolta sempre in un luogo diverso dal luogo di lavoro, per evitare di incorrere in abusi o che non venga svolta per nulla;
e) sia sempre previsto il coinvolgimento della scuola come parte degli accordi, in particolar modo per quanto riguarda l'apprendistato degli infra-sedicenni, che dovessero svolgere in questo modo l'ultimo anno dell'obbligo scolastico;
f) siano formulati programmi formativi con una base uguale per tutte le tipologie di apprendistato, che includa anche un adeguato e imprescindibile numero di ore di formazione umanistica;
g) sia previsto un idoneo sistema di verifica della formazione acquisita;
h) nel testo vengano reinserite quelle parti della legge n. 25 del 1955, recante la disciplina dell'apprendistato e abrogata dal presente schema, che rimangono tuttora valide. In particolare, l'articolo 8, laddove prevede che «I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività». L'articolo 10 laddove specifica che «Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro». L'articolo 11, laddove elenca gli obblighi del datore di lavoro a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico; c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi; g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza; h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio). L'articolo 12, laddove indica l'obbligo per l'apprendista di «d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare»;
i) nel testo sia chiarito, con riferimento alla possibilità che i lavoratori in mobilità possono essere assunti come apprendisti «ai fini della loro qualificazione o riqualificazione»: a) se per il lavoratore in mobilità valgano i limiti anagrafici previsti dagli articoli 3 (15-25 anni) e 4 (18-29 anni); b) se il lavoratore in mobilità possa essere assunto come apprendista anche per lo svolgimento della stessa attività per il quale sia già qualificato; c) se il lavoratore conservi o meno l'iscrizione nelle liste di mobilità e se non sia il caso di prevederlo; d) l'esatto significato del rinvio all'articolo 2, comma 1, lettera i); e) che la retribuzione complessiva percepita da apprendista non possa essere mai inferiore a quella che veniva percepita quando era in mobilità;
l) con riferimento all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, vengano stabilite e previste da subito rigide regole di monitoraggio e controllo da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca


Pag. 175

e da parte del Parlamento, in particolare prevedendo che a quest'ultimo sia presentata una relazione annuale;
e con la seguente osservazione:
si rinnova l'espressione della contrarietà alla sostituzione dell'ultimo anno di scuola dell'obbligo con un anno di apprendistato, ritenendo che esso non rappresenti in alcun modo un modo efficace per contrastare l'abbandono scolastico da parte dei giovani, come invece sostiene il Governo, e che sia invece necessaria un investimento importante nella scuola e nella formazione dei giovani.
«Paldini, Aniello Formisano».


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ALLEGATO 3

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. (Testo unificato C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli).

EMENDAMENTI
ART. 1.

Al comma 1, sostituire i capoversi da 2-bis a 2-quinquies, con i seguenti:
2-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 possono scegliere di proseguire il rapporto di lavoro comunicandolo per iscritto al datore di lavoro e all'ente della previdenza obbligatoria competente entro tre mesi prima della data prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-ter. La prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo ha durata di due anni, decorrenti dal compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-quater. Nel corso del biennio, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro nel rispetto delle leggi vigenti sul licenziamento dei lavoratori.
2-quinquies. La pensione del lavoratore che opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 2-bis è calcolata alla data del pensionamento secondo le disposizioni vigenti.
1. 1. Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 1, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 1° agosto;
b) sopprimere le parole da: dandone preavviso fino a: di vecchiaia;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'apertura della finestra prevista dalle vigenti disposizioni per la decorrenza del trattamento pensionistico, il lavoratore può proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti di età di cui al comma 2 previo consenso del datore di lavoro.
1. 2. Fedriga, Munerato.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità).

1. Per il periodo 2010-2012, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione


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che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
3. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
«i-bis). le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa».
1. 01. Fedriga, Munerato.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sono destinati all'introduzione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommittenza.
2. 1. Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 2, lettera b), alinea sostituire le parole: definire il ruolo delle parti nella con le seguenti: affidare alle parti la.
2. 2. Fedriga, Munerato.

Al comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole: con il datore di lavoro, inserire le seguenti: fino alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.
2. 3. Fedriga, Munerato.

Al comma 2, lettera b), punto 3) dopo le parole: in modo automatico inserire le seguenti: fino alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa vigente.
2. 4. Fedriga, Munerato.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 1. Paladini, Aniello Formisano.

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