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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto del Comitato per la legislazione
Comitato per la legislazione

SOMMARIO

Mercoledì 27 luglio 2011


Sui lavori del Comitato ... 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni) ... 3

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis /B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione - Parere senza condizioni né osservazioni) ... 6

Comunicazioni del Presidente ... 7

Comitato per la legislazione - Resoconto di mercoledì 27 luglio 2011


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Mercoledì 27 luglio 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori del Comitato.

Roberto ZACCARIA, presidente, avverte che, non essendo ancora stato trasmesso dal Senato il testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 107 del 2011, recante disposizioni in materia di missioni militari, la trattazione di tale punto previsto all'ordine del giorno della seduta odierna, avverrà in una prossima seduta.
Propone altresì di procedere ad una inversione dell'ordine degli argomenti da esaminare, anticipando la trattazione del Testo unificato delle proposte di legge C. 841 e abb.

Il Comitato concorda.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
Testo unificato C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, relatore, richiamato il contenuto dei singoli articoli di cui si compone il provvedimento, coincidenti in parte con quelli recati da una iniziativa legislativa sulla quale il Comitato si era già espresso nella XV legislatura, sottolinea il carattere omogeneo della disciplina di cui al testo unificato, che presenta evidenti analogie con la vigente normativa in tema


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di patente a punti regolamentata nel codice della strada. Evidenziato come il testo elaborato dalla Commissione presenti ancora alcuni profili di criticità, in particolar modo per quanto concerne il coordinamento con la disciplina vigente, la genericità dei principi e criteri direttivi contenuti nella norma di delega recata dall'articolo 4 ed i rapporti con le fonti secondarie, passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta e ricordato che, in data 18 luglio 2007, il Comitato si era espresso sul progetto di legge C. 1579 recante Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti, i cui contenuti coincidono, in parte, con quelli recati dal provvedimento di cui all'oggetto;

rilevato altresì che:
esso reca un contenuto omogeneo in quanto, agli articoli 1 e 2, istituisce, a tutela della sicurezza della navigazione da diporto, la patente nautica a punti e reca disposizioni in materia di regolamentazione del punteggio, nonché di accertamento delle violazioni che ne comportino riduzioni; all'articolo 3, istituisce, sempre ai fini della tutela della sicurezza in mare, la banca dati dei conducenti e l'archivio nazionale delle unità da diporto; contiene, all'articolo 4, una delega legislativa per l'integrazione delle norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, «nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale» (rectius: «nonché norme per il rilascio di un certificato di abilitazione professionale»); all'articolo 5, reca norme per l'istituzione dello sportello telematico del diportista; all'articolo 6 contiene la disciplina transitoria, mentre, agli articoli 6-bis e 6-quater, introduce modifiche al codice della nautica da diporto concernenti l'aggiornamento dei requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica e l'uso dei dispositivi per la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero; a tali finalità solo indirettamente si connette invece l'articolo 6-ter, in materia di attività certificative delle imprese di consulenza automobilistica;
sul piano del coordinamento con la legislazione vigente, il provvedimento - agli articoli 1, 2 e 6 - introduce una autonoma regolamentazione della patente nautica a punti, senza però apportare espresse modifiche alla normativa preesistente, contenuta all'articolo 39 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005; tale modalità di produzione normativa mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, soprattutto nel caso di specie, tenuto conto che le disposizioni in questione incidono sull'ambito materiale del codice della nautica da diporto, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare;
il testo unificato, all'articolo 4, che reca una delega al Governo volta all'integrazione della disciplina vigente in materia di sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento da parte dei conducenti di unità da diporto in possesso della patente nautica o dell'istituendo certificato di abilitazione professionale, al comma 1, enuclea, a tal fine, sei principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, i quali, tuttavia - con la sola eccezione degli indirizzi contenuti alla lettera f) - sembrano limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare alcun criterio per la sua attuazione, né riguardo alle norme di comportamento, né riguardo alle sanzioni;
esso, all'articolo 5 - laddove affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista presso gli


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sportelli dell'automobilista, i quali sono attualmente disciplinati dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 - prevede che un decreto ministeriale incida su un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, configurando così una procedura di cui appare dubbia la coerenza con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative;
il provvedimento, all'articolo 6-bis, comma 1, nel novellare l'articolo 65 del codice della nautica da diporto, autorizza il Ministro delle infrastrutture «ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica»; i suddetti requisiti sono stati individuati, in attuazione del medesimo articolo 65, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ed emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni; al riguardo, mentre appare giustificata l'adozione di una procedura semplificata per la modifica di un aspetto specifico - i requisiti visivi ed uditivi necessari per il rilascio della patente nautica, oggetto del paragrafo 3 dell'allegato I al citato decreto ministeriale - non altrettanto può dirsi con riferimento alla qualificazione della natura non regolamentare del decreto: a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;
sotto il profilo della corretta formulazione del testo, il provvedimento contiene talune espressioni di cui andrebbe chiarita la portata normativa; in particolare, mentre all'articolo 2, comma 7, prevede che il ritiro della patente nautica consegue al «provvedimento di sospensione», all'articolo 3, comma 2, lettera b), contiene il riferimento alla «sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente», all'articolo 4, comma 1, lettera d), si riferisce ai casi di «sospensione o di revoca della patente nautica», e, alla lettera e), si riferisce alla «sospensione» o al «ritiro», utilizzando conseguentemente una terminologia non uniforme che può dare adito a dubbi interpretativi;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate la seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4 - ove si conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del certificato di abilitazione professionale - siano meglio esplicitati i principi e criteri direttivi, distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega medesima, affinché si possa orientare il legislatore delegato nell'individuazione delle norme di comportamento la cui violazione determina la sola applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da quelle la cui violazione determina anche la decurtazione di punti dalle patenti nautiche, ovvero comporta l'adozione da parte dell'autorità competente di provvedimenti incidenti sul titolo abilitativo;
all'articolo 6-bis, comma 1, che demanda ad un atto di natura non regolamentare l'aggiornamento dei requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica - tenuto


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conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa - sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina in questione sia definita da un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
agli articoli 1, 2 e 6 - ove si introduce una autonoma regolamentazione della patente nautica a punti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare le modifiche proposte con il testo in esame in termini di novella al codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;
all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di inserire un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, unitamente alla previsione che i termini per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari decorrano dalla data di assegnazione piuttosto che dalla data di trasmissione degli schemi in questione;
all'articolo 5 - ove si demanda ad un decreto ministeriale l'ampliamento delle attività degli sportelli dell'automobilista, attualmente disciplinate dal regolamento di delegificazione di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 - valuti la Commissione l'idoneità del regolamento ministeriale ivi previsto ad incidere sul suddetto decreto n. 358, che ha natura di regolamento di delegificazione ed è stato dunque adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 7, all'articolo 3, comma 2, lettera b), all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), che richiamano gli istituti della sospensione, del ritiro e della revoca della patente, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, valuti la Commissione l'opportunità di utilizzare una terminologia uniforme.».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis/B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carolina LUSSANA, relatore, dato conto dell'iter del disegno di legge, che, nel corso dell'esame al Senato, ha subito un drastico ridimensionamento, fa presente che, relativamente all'unico articolo attualmente recato dal provvedimento, il Comitato, a suo tempo, aveva espresso un'osservazione che non può però essere riformulata con riferimento al testo in esame essendo riferita ad una norma oggetto di deliberazione conforme da parte di entrambe le Camere.
Illustra dunque la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3209-bis/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 12 e 25 maggio 2010;


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rilevato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato ampiamente modificato, essendo stati stralciati 43 dei 44 articoli in esso contenuti, risultando ora conseguentemente composto di un solo articolo, corrispondente, quasi integralmente, all'articolo 43 del testo approvato dalla Camera (ora divenuto l'articolo 1) e recante una norma di delega al Governo volta all'adozione di codici e testi unici di riassetto complessivo delle norme generali vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione;
osservato che il provvedimento, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, prevede, all'articolo 1, comma 1, alinea, che il termine per l'esercizio della delega dallo stesso prevista sia pari a dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di delega, mentre, al comma 1, lettere da a) a d), indica i testi normativi sui quali incidono le materie oggetto di codificazione e che da tale elenco è stato espunto, rispetto al testo approvato dalla Camera, il riferimento al codice dell'amministrazione digitale e ad altri decreti legislativi precedentemente previsti nell'ambito di articoli stralciati dal Senato, laddove, ai commi 2 e 3, riproduce integralmente le disposizioni dei corrispondenti commi dell'articolo 43 del testo approvato dalla Camera;
ricordato che nel parere espresso dal Comitato nella seduta del 12 maggio 2010, con riferimento all'articolo 30, poi divenuto l'articolo 43 a seguito delle modifiche apportate al provvedimento durante l'iter di esame alla Camera e, a seguito dello stralcio delle ulteriori disposizioni operato dal Senato, ora corrispondente all'articolo 1, era stata espressa la seguente osservazione: «all'articolo 30 - ove si definisce l'oggetto della delega finalizzata alla semplificazione e al riassetto complessivo delle vigenti norme generali, facendo riferimento sia alle materie ("attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti") sia alle disposizioni contenute in atti normativi espressamente elencati - dovrebbe precisarsi che l'oggetto della delega riguarda le materie e che l'elenco degli atti è solo indicativo delle possibili partizioni dei futuri codici o testi unici», e tenuto conto che la suddetta disposizione non è stata modificata dal Senato,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ZACCARIA, presidente, comunica che l'onorevole Lino Duilio, secondo quanto già preannunciato, ha consegnato agli atti del Comitato una relazione dal titolo Tendenze recenti della delegazione legislativa, volta ad esporre gli esiti di una ricerca condotta su un tema quanto mai centrale nell'ambito delle attività del Comitato. Conformemente alla prassi seguita, tale documento sarà pubblicato nella sua versione definitiva in allegato al resoconto di una prossima seduta.

La seduta termina alle 14.40.

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