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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Giovedì 28 luglio 2011


SEDE CONSULTIVA:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. Nuovo testo C. 4130 , approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 64

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione - Nulla osta) ... 65

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009) ... 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V Commissione - Resoconto di giovedì 28 luglio 2011


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
Nuovo testo C. 4130, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento in esame intende adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, che ha disposto il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dell'Alta Valmarecchia dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che l'articolo 3 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. Nel segnalare che la clausola di invarianza è stata inserita nel corso dell'esame della proposta presso l'altro ramo del Parlamento in ottemperanza ad una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio il 1o marzo 2011, su conforme avviso del rappresentante


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del Governo, osserva che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, volte a prevedere l'inserimento del comune di Montecopiolo nel circondario del Tribunale di Urbino, anziché di Rimini, e il trasferimento di tale comune nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria, non sembrano determinare effetti finanziari.
Ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti, pertanto, profili finanziari problematici. Sul punto, giudica comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4130, recante modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, già approvato dalla Camera, è stato approvato, con modificazioni, in seconda lettura dal Senato, e consiste ora di un solo articolo. Segnala, infatti, che il testo trasmesso dal Senato è il risultato di un complesso iter parlamentare in seguito al quale sono state stralciate, dapprima in questo ramo del Parlamento e, successivamente, nel corso dell'esame presso il Senato, numerose disposizioni del disegno di legge C. 3209, di iniziativa governativa. A tale riguardo, fa presente, in particolare, che nella seduta del 7 giugno 2011, la Commissione bilancio del Senato ha approvato due proposte di stralcio presentate dal Governo, dirette a ricondurre a distinti e autonomi disegni di legge, rispettivamente, gli articoli da 1 a 40 e l'articolo 44, nonché gli articoli 41 e 42 del testo del provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera. Il Senato, nella seduta dello scorso 28 giugno, ha, quindi, approvato il disegno di legge in esame, che contiene unicamente l'articolo 43 del testo approvato in prima lettura dalla Camera - ora articolo 1 - recante la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione. Rispetto al testo dell'articolo 43 approvato dalla Camera, il Senato ha apportato allo stesso limitate modifiche che non appaiono comportare conseguenze di carattere finanziario.
Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Nuovo testo unificato C. 136 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).


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La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che una precedente versione del testo unificato era stato esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute del 10 marzo e del 6 maggio 2010 e che in tale ultima seduta, anche alla luce degli elementi di valutazione forniti dal rappresentante del Governo, la Commissione aveva convenuto di rappresentare alla Commissione di merito con lettera del Presidente l'opportunità di procedere ad un affinamento del testo, che consentisse anche una più precisa valutazione delle sue implicazioni finanziarie.
Nel segnalare che la Commissione di merito ha quindi proceduto alla definizione della nuova versione del testo unificato in esame, osserva che permangono da chiarire le implicazioni finanziarie di numerose disposizioni già contenute nella precedente versione del testo unificato, ritiene necessari ulteriori sulle modifiche introdotte dalla Commissione di merito. In particolare, con riferimento agli articoli 3, 7, 15, 16, 17, 19, 21 e 26, che recano clausole di neutralità finanziaria, richiama l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, dal quale si evince che, anche in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, si rende necessario disporre di dati che suffraghino la neutralità finanziaria delle disposizioni. A suo avviso è pertanto necessario acquisire ragguagli in merito all'adeguatezza delle dotazioni organizzative, umane, strumentali e finanziarie di tutte le amministrazioni interessate dalle misure recate dal provvedimento e disponibili a legislazione vigente per far fronte alle diverse funzioni ad esse assegnate. Con riferimento all'articolo 8, relativo alla riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, rileva che andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alla possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali di fare fronte alle attività previste dal testo nell'ambito delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene al Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 12, osserva che le risorse destinate alla dotazione del Fondo perequativo, non quantificate dalla norma nel loro ammontare, non sembrerebbero rientrare tra le tipologie di risorse utilizzabili per nuove spese, in base alla disciplina contabile. Si tratta, infatti, di risorse acquisite stabilmente al bilancio dello Stato in base alla normativa vigente e che risultano quindi già scontate nelle previsioni di finanza pubblica e preordinate a specifiche finalità. Quanto all'utilizzo, per la dotazione del Fondo, di residui non impegnati, andrebbe chiarito se per effetto di tale disposizione si determinino implicitamente deroghe ai termini di impegnabilità di somme stanziate in bilancio: in tal caso si potrebbero determinare effetti di accelerazione della spesa con conseguenze sui saldi di finanza pubblica, anche in relazione agli effetti attesi da recenti disposizioni, quali quelle del decreto-legge n. 98 del 2011, che hanno previsto termini ridotti per la conservazione di somme in bilancio. Infine, in merito alla possibilità di revoca dell'impegno a carico di somme stanziate a titolo di contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo e non erogate entro 24 mesi, andrebbero verificati i profili applicativi della disposizione, soprattutto nell'ipotesi in cui il ritardo nell'erogazione, che comporta la revoca del contributo, sia imputabile al soggetto erogante. In ordine ai profili evidenziati appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.
Con riferimento all'articolo 14, recante norme di agevolazione e interventi in materia fiscale, segnala che il comma 9 dispone che le norme di cui ai commi da 2 ad 8 si applichino fino ad un limite di spesa complessivo annuo di venti milioni di euro. Di fatto, il comma 2 rinvia ad un successivo decreto applicativo volto ad assicurare che i crediti d'imposta di cui al comma 1, riguardanti gli investimenti in formazione ed in ammodernamento


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delle strutture nonché quelli in produzione di opere prime musicali, siano effettivamente fruiti nell'ambito dei rispettivi limiti massimi di spesa di 5 e 2 milioni di euro annui, fissati dal medesimo comma 1. Osserva, pertanto, che il riferimento di cui al comma 9 dovrebbe intendersi come riguardante i commi da 3 ad 8. Segnala, altresì, che le citate disposizioni di cui ai commi da 3 ad 8 dell'articolo in esame recano, in particolare, misure riguardanti l'estensione al settore dello spettacolo dal vivo dei crediti d'imposta attualmente previsti, fino al 31 dicembre 2013, per le spese sostenute nelle produzioni cinematografiche, norme in materia di deduzione delle spese sostenute dagli operatori del settore ovvero di deduzione delle spese sostenute dagli sponsor, nonché misure riguardanti le modalità di determinazione agevolata dei redditi derivanti dalle attività di spettacolo dal vivo. Ritiene, tuttavia, che le minori entrate derivanti dall'applicazione di tali misure agevolative non siano comprimibili, in relazione alle modalità di fruizione, nell'ambito di un limite massimo di spesa annuo, come previsto dal comma 9 dell'articolo in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che le norme non rinviano ad un successivo provvedimento applicativo che introduca modalità selettive ovvero autorizzatorie volte a contingentare gli effetti finanziari. In ordine ai profili evidenziati andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 16, relativo alla formazione professionale e all'alta formazione, rileva che la norma sembra suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica dal momento che pone a carico di soggetti pubblici l'organizzazione di corsi. Osserva, inoltre, che i soggetti pubblici interessati non vengono specificatamente indicati dalle disposizioni in esame. Per quanto attiene all'articolo 21, comma 3, relativo alle risorse destinate al Consiglio dello spettacolo dal vivo, giudica opportuni chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni nonché circa la congruità delle risorse indicate a far fronte agli oneri derivanti dal Consiglio e dai comitati di cui all'articolo 22, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 26, comma 4, relativo alle esenzioni, osserva che la previsione risulta configurata come una facoltà per i comuni interessati. In tal senso non si hanno osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 7, comma 6, ferme rimanendo le osservazioni formulate in merito all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria, rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di coordinare la suddetta clausola riferita all'attuazione dell'intero articolo con quella prevista dal comma 5 limitatamente alla ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo che la Società italiana degli autori e degli editori deve fornire periodicamente all'Osservatorio nazionale dello spettacolo. Con riferimento all'articolo 14, comma 9, segnala che, dal punto di vista formale, non appare corretto il riferimento al comma 2 previsto dalla disposizione in esame, dal momento che per lo stesso è già prevista una specifica autorizzazione di spesa al comma 1. Segnala, inoltre, sotto il profilo finanziario, che la previsione di un esplicito limite di spesa non appare coerente con quanto previsto dal successivo articolo 29, che prevede, per le medesime disposizioni, una autorizzazione di spesa formulate in termini di previsione di spesa e corredata da una specifica clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda l'articolo 29, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, reputa necessario che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente. Un analogo chiarimento appare opportuno con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo come rifinanziato, nella misura di 149 milioni di euro annui a decorrere


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dall'anno 2011, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2011. Al riguardo, segnala l'opportunità di specificare che la riduzione del Fondo unico per lo spettacolo sia riferita solo alla dotazione corrente del suddetto Fondo al fine di non incorrere in una dequalificazione della spesa. Con riferimento al comma 3, ferme rimanendo le osservazioni formulate all'articolo 14, segnala che non appare corretto, sotto il profilo formale, il riferimento ai commi da 2 a 8 previsto dalla disposizione, dal momento che il comma 2 reca disposizioni meramente attuative del comma 1 che reca una specifica autorizzazione di spesa. Al riguardo, giudica, comunque, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della clausola di salvaguardia prevista anche alla luce delle numerose norme di contenimento della spesa adottate negli ultimi provvedimenti legislativi che hanno ad oggetto le medesime spese rimodulabili alle quali fa riferimento la norma in esame. Infine, sempre sotto il profilo della formulazione della norma, segnala l'opportunità di coordinare le previsioni di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, le quali prevedono entrambe che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il nuovo testo elaborato dalla Commissione cultura non sembra superare i rilievi già espressi con riferimento alla precedente formulazione del testo nella seduta del 10 marzo 2010 ed anzi, per certi versi, sembra addirittura suscitare maggiori perplessità, richiamando in proposito le disposizioni di cui agli articoli 8, 12 e 14. In particolare, rileva come le clausole di invarianza previste nel testo appaiano quantomeno dubbie. Ritiene quindi, pur confermando l'attenzione del Governo sul provvedimento in esame dal punto di vista politico, opportuno rinviare al fine di consentire i necessari approfondimenti, rimettendo alla Commissione la valutazione in ordine all'opportunità di chiedere comunque una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, a suo avviso sarebbe comunque utile.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, anche alla luce delle osservazioni svolte dal sottosegretario Alberto Giorgetti, propone di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

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