SOMMARIO
Martedì 2 agosto 2011
Variazione nella composizione della Commissione ... 195
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 195
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore) ... 197
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 2 agosto 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.
La seduta comincia alle 10.40.
Variazione nella composizione della Commissione.
Mario PESCANTE, presidente, comunica che il deputato Alfonso PAPA è entrato a far parte della Commissione.
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 4274 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2011.
Mario PESCANTE, presidente, ricorda che nella seduta del 28 luglio scorso, in sostituzione del relatore Fucci, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazione, sottoponendo alla valutazione dei colleghi l'opportunità di trasformare in condizione l'osservazione formulata.
Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, recependo l'invito del presidente Pescante e la sollecitazione del collega Gozi a richiamare nella proposta di parere il decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta direttiva qualifiche), formula una nuova proposta di parere con condizione e osservazione (vedi allegato 1).
Sandro GOZI (PD), nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto della sua sollecitazione, avrebbe tuttavia preferito che il richiamo alla cosiddetta direttiva qualifiche fosse formulato con un'osservazione e non in premessa. Invita, quindi, il
relatore a riformulare il terzo punto delle premesse nel senso di sostituire le parole «si può quindi ritenere che» con le seguenti «va comunque assicurato che».
Mario PESCANTE, presidente, invita i rappresentanti degli altri gruppi parlamentari ad intervenire sulla questione posta dal deputato Gozi.
Marco MAGGIONI (LNP), nel ritenere che il richiamo alla direttiva 2005/36/CE sia sufficientemente chiaro nelle premesse, si rimette alla valutazione del relatore.
Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, accogliendo la richiesta del collega Gozi, riformula ulteriormente la sua proposta di parere (vedi allegato 2).
Sandro GOZI (PD), alla luce della modifica effettuata, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.
I deputati Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), Isidoro GOTTARDO (PdL) e Marco MAGGIONI (LNP) dichiarano voto favorevole.
La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore, come ulteriormente riformulata.
La seduta termina alle 10.55.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.05.
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. (Nuovo testo C. 4274 Governo.).
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4274 Governo recante «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria»;
rilevato che:
la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta «direttiva qualifiche»), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, individua le procedure per l'esercizio delle professioni cosiddette «regolamentate», il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, da parte di soggetti qualificati nello Stato membro d'origine;
la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 258 TFUE (procedura di infrazione 2009/4686) per violazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea; in particolare, come rilevato dall'ultima relazione semestrale sul contenzioso con l'Unione europea, la Commissione europea ha contestato all'Italia la mancata valutazione, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità, dei periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro;
l'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno risulta limitata (articolo 2 e considerando 22) ai servizi forniti per valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti; si può quindi ritenere che le disposizioni del provvedimento, con particolare riferimento all'esercizio della delega per la riforma degli albi e degli ordini di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista, di cui all'articolo 6, risultino almeno in parte riconducibili all'ambito di applicazione della direttiva;
esprime:
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo un richiamo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, nonché disposizioni idonee a superare la procedura di infrazione 2009/4686;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo un richiamo ai principi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (Nuovo testo C. 4274 Governo).
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4274 Governo recante «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria»;
rilevato che:
la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta «direttiva qualifiche»), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, individua le procedure per l'esercizio delle professioni cosiddette «regolamentate», il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, da parte di soggetti qualificati nello Stato membro d'origine;
la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ex articolo 258 TFUE (procedura di infrazione 2009/4686) per violazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea; in particolare, come rilevato dall'ultima relazione semestrale sul contenzioso con l'Unione europea, la Commissione europea ha contestato all'Italia la mancata valutazione, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità, dei periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro;
l'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno risulta limitata (articolo 2 e considerando 22) ai servizi forniti per valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti; va comunque assicurato che nel dare applicazione alle disposizioni del provvedimento, con particolare riferimento all'esercizio della delega per la riforma degli albi e degli ordini di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista, di cui all'articolo 6, trovino considerazione i principi della direttiva 2006/123/CE;
esprime:
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo un richiamo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, nonché disposizioni idonee a superare la procedura di infrazione 2009/4686.