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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 7 settembre 2011


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Emendamenti C. 3222 Moffa e abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere) ... 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione ... 28

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 cost. Vignali, C. 3054 cost. Vignali, C. 3967 cost. Beltrandi, C. 4144 cost. Governo e C. 4328 cost. Mantini (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4328 ) ... 28

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4506 ) ... 29

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 31

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 31

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio. C. 3658 Lupi (Seguito dell'esame e rinvio) ... 31

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller. (Seguito dell'esame e rinvio) ... 31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 31
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 34

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 , approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 32
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 35

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gnecchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) ... 32

AVVERTENZA

I Commissione - Resoconto di mercoledì 7 settembre 2011


Pag. 28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.25.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Emendamenti C. 3222 Moffa e abb.
(Parere all'Assemblea)
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, per il gruppo parlamentare Popolo della Libertà, è entrato a far parte della Commissione il deputato Massimo Enrico Corsaro.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.
C. 3039 cost. Vignali, C. 3054 cost. Vignali, C. 3967 cost. Beltrandi, C. 4144 cost. Governo e C. 4328 cost. Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4328).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2011.

Donato BRUNO, presidente e relatore, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4328 del deputato Mantini, recante «Modifiche agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, concernenti la libertà dell'attività economica privata e l'esercizio delle pubbliche funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali
Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Quindi, in qualità di relatore, ricorda che la proposta di legge costituzionale Mantini e altri n. 4328 modifica gli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, concernenti la libertà dell'attività economica privata e l'esercizio delle pubbliche funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
In particolare, l'articolo 1 della proposta riformula il primo comma dell'articolo


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41 della Costituzione - che attualmente prevede che «L'iniziativa economica privata è libera» - nei termini seguenti: «L'attività economica privata è libera nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di responsabilità sociale».
La proposta modifica inoltre il terzo comma del medesimo articolo 41, ai sensi del quale «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali», precisando che ciò debba avvenire «nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa».
La proposta non tocca invece il secondo comma dell'articolo 41, ai sensi del quale l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
L'articolo 2 della proposta Mantini modifica invece l'articolo 97 della Costituzione, in parte aggiungendo nuovi commi e in parte modificando l'attuale testo. In particolare, la proposta Mantini amplia il contenuto dell'articolo 97, introducendo due nuovi commi iniziali ai sensi dei quali «Le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune, nel rispetto dei diritti e dei doveri» e «L'esercizio, anche indiretto, delle pubbliche funzioni, è regolato in modo che ne siano assicurate la legalità, l'efficienza, l'efficacia, la semplicità, la trasparenza e la partecipazione».
La proposta mantiene poi l'attuale primo comma dell'articolo 97, secondo il quale «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione», ma sostituisce il soggetto della frase, nel senso di far riferimento alle «pubbliche amministrazioni» anziché ai «pubblici uffici».
Viene mantenuto l'attuale secondo comma dell'articolo 97, ai sensi del quale «Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari», ma viene precisato che ciò deve avvenire «nel rispetto del principio di distinzione tra politica e amministrazione».
È conservato l'attuale terzo comma, secondo cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge», ma la norma viene estesa anche alle nomine negli enti pubblici. Viene inoltre precisato che i casi di deroga stabiliti dalla legge devono essere «eccezionali».
Infine, è introdotto un comma nuovo, che prevede che «La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità professionale e il merito».
L'articolo 3 della proposta di legge Mantini, infine, interviene sul quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione. Questo attualmente prevede che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». La proposta Mantini aggiunge, dopo il principio di sussidiarietà, i principi di concorrenza e di merito. Prevede inoltre che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni devono garantire «atti di autoamministrazione basati sul rispetto della legge e della responsabilità professionale».
Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 4506).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2011.


Pag. 30

Donato BRUNO, presidente e relatore, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale n. 4506 del deputato Vassallo, recante «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e introduzione dell'articolo 115-bis della Costituzione, in materia di province e di città metropolitane».
Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Quindi, in qualità di relatore ricorda che la proposta di legge costituzionale n. 4506 Vassallo ed altri reca modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e introduzione dell'articolo 115-bis della Costituzione, in materia di province e di città metropolitane ed è comporta di 10 articoli.
In particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 modificano rispettivamente la rubrica del titolo V della parte seconda, gli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, prevedendo la soppressione del riferimento alle province dal testo costituzionale. Viene così prevista al soppressione delle province quali enti costitutivi dello Stato, dotati di una propria autonomia.
L'articolo 3 introduce nella Costituzione l'articolo 115-bis. Il primo comma di tale articolo prevede che le Città metropolitane siano istituite in territori con una popolazione superiore a cinquecentomila abitanti individuati dalla legge dello Stato coincidenti con uno o più Comuni e attribuisce alle Città metropolitane l'esercizio, nel rispettivo territorio, delle funzioni della Provincia e l'acquisizione in tutto o in parte delle funzioni comunali. Il secondo comma dell'articolo 115-bis prevede che le Province possono essere istituite con legge regionale in territori con una popolazione superiore a cinquecentomila abitanti nei quali non è istituita la Città metropolitana, sulla base di criteri fissati dalla legge dello Stato. Nelle Regioni in cui non sono istituite province, si dispone che le relative funzioni siano esercitate dalla Regione. Il terzo comma stabilisce che le Province esercitano funzioni di programmazione e di pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni, oltre che funzioni di coordinamento e di collaborazione tra i Comuni per la gestione dei servizi a rete. Il quarto comma reca disposizioni in merito alla formazione degli organi di governo delle Province che viene disciplinata con legge dello Stato. Tale legge può prevedere che il presidente della Provincia sia eletto direttamente dai cittadini. Il Consiglio provinciale è composto dai sindaci dei Comuni del territorio o da consiglieri comunali da essi delegati, i quali esprimono un voto ponderato in base alla popolazione dei rispettivi Comuni. Nelle Regioni in cui non sono istituite Province, si prevede che le funzioni del Consiglio provinciale siano esercitate dal Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, quarto comma della Costituzione.
L'articolo 8 prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione in materia di distacco e aggregazione di Province e Comuni da una Regione all'altra.
L'articolo 9 modifica il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, nel senso di prevedere che il mutamento delle circoscrizioni delle Province e delle Città metropolitane sia stabilito con legge regionale, nel rispetto del parametri fissati dalla legge dello Stato.
L'articolo 10 reca infine norme di attuazione. In particolare il comma 1 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, siano fissati, con legge dello Stato, i parametri per la determinazione delle circoscrizioni provinciali e le modalità di formazione degli organi di governo delle province. Il comma 2 dispone che in sede di prima applicazione, con la medesima legge dello Stato di cui al comma 1 si provvede alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali. Il comma 3 prevede che, nel rispetto dei parametri fissati dalla legge dello Stato di cui al comma 1, le Regioni provvedono, con proprie leggi, ad apportare le necessarie modifiche alle circoscrizioni provinciali.


Pag. 31


Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.
C. 3658 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Donato BRUNO, presidente, rileva che non vi sono richieste di intervento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, ricordato che l'esame del provvedimento è iniziato il 31 marzo scorso, invita il presidente a valutare la possibilità di passare alle successive fasi dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, preso atto della richiesta del relatore, ne rinvia la valutazione all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.
C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD) relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, rileva che lo stesso interviene in


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una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, quindi, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT) relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Maurizio TURCO (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta della relatrice. Ritiene infatti che il provvedimento in esame introduca una ingiustificata discriminazione tra le diverse modalità di comunicazione delle quali le persone sorde possono avvalersi. Si tratta, a suo avviso, di una norma manifesto, tra l'altro priva di copertura finanziaria.

Maria Piera PASTORE (LNP) preannuncia la propria astensione dal voto, motivata da una riserva sul merito del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia a sua volta la propria astensione dal voto, in quanto il provvedimento, pur esente da vizi di costituzionalità, non è, a suo avviso, convincente sotto il profilo del merito.

Isabella BERTOLINI, presidente, ricorda che il comitato si esprime esclusivamente sui profili di costituzionalità e sugli altri aspetti di competenza della I Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.
Testo unificato C. 3871 Gnecchi ed abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, avverte che, considerata la complessità tecnica del provvedimento in esame, nella seduta odierna si svolgerà la sola relazione introduttiva, mentre l'espressione del parere è rinviato ad altra seduta, per dar modo alla relatrice di effettuare i necessari approfondimenti.

Beatrice LORENZIN (PdL) relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando che l'articolo 1 reca una delega al Governo per la definizione di un nuovo regime per la totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di rimuovere alcuni limiti previsti dalla legislazione vigente. In particolare, nell'esercizio della delega è previsto che la totalizzazione venga ammessa a prescindere dalla durata dei periodi da totalizzare (la legislazione attualmente vigente prevede un limite minimo di 3 anni); che per le casse professionali la misura del trattamento sia determinata pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca di versamento dei contributi; che la facoltà di totalizzazione è sempre riconosciuta per le pensioni di inabilità o indirette; che la facoltà di totalizzazione è riconosciuta per la pensione di vecchiaia, a condizione che


Pag. 33

si siano compiuti i 65 anni di età e che si possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione, nonché per la pensione di anzianità, a condizione che vi sia un minimo di 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica dell'avente diritto.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica (di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro 45 giorni.
L'articolo 2 dispone la sospensione delle disposizioni di cui ai commi 12-septies, 12-octies, 12-nonies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), che hanno introdotto - al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici - una nuova disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici (comportando, in alcuni casi, nuovi o maggiori oneri a carico dei richiedenti). La sospensione riguarda anche le domande già presentate tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e la data di entrata in vigore della legge, fermo restando il divieto di ripetizione delle quote di ricongiunzione già versate dagli aventi diritto.
L'articolo 3, infine, prevede la possibilità di costituire una pensione di vecchiaia supplementare formata dalle contribuzioni non utilizzate per il calcolo della pensione, al fine di garantire reciprocità tra forme previdenziali ai fini della costituzione della pensione stessa (attualmente prevista per la pensione supplementare da contribuzione versata all'INPS per i titolari di pensione dell'INPDAP, ma non viceversa).

Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI


Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

I Commissione - Mercoledì 7 settembre 2011


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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010 (C. 4454 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4454 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


Pag. 35

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva»;
rilevato che:
il provvedimento è diretto a favorire l'uso e l'acquisizione della lingua orale e scritta da parte delle persone sorde e al riconoscimento della lingua dei segni italiana anche in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, realizzando i princìpi di uguaglianza e pari dignità sociale;
esso, pertanto, investe, innanzi tutto, la materia dei livelli essenziali delle prestazioni, la cui determinazione spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m);
viene demandato ad un regolamento del Governo la disciplina relativa all'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, intervenendo, quindi, sulle materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
sono dettate disposizioni anche in ordine all'insegnamento della lingua dei segni italiana: esse, pertanto, rientrano nell'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché nell'ambito di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
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