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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 14 settembre 2011


SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione - Parere su emendamenti) ... 20

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010. C. 4454 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 23

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Nulla osta) ... 24

V Commissione - Resoconto di mercoledì 14 settembre 2011


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 20.15.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di commercializzazione del metano per autotrazione, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta dell'8 febbraio 2011 e che, in quell'occasione, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ha espresso parere favorevole sul testo unificato trasmesso dalla X Commissione, formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Fa presente che la X Commissione, nella seduta del 10 febbraio 2011, ha concluso l'esame del provvedimento, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e ha apportato alcune modifiche all'articolo 3, al fine di prevedere che la razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL sia attuata nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. Segnala come le valutazioni espresse dalla Commissione in merito all'articolo 5 del provvedimento debbano, tuttavia, essere


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riviste alla luce di due note, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e della Ragioneria generale dello Stato pervenute in data successiva alla conclusione dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito. In particolare, rileva che il Ministero dello sviluppo economico propone di abrogare l'articolo 5, recante l'istituzione della Cassa per la gestione del metano per autotrazione, in quanto tale organismo svolgerebbe le funzioni già oggi esercitate dal Comitato fondo bombole e metano e da Servizi fondo bombole e metano S.p.a., evidenziando inoltre come tali funzioni, a partire dall'agosto 2009, siano state accorpate nella Cassa conguaglio GPL ad opera del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Segnala, inoltre, che la nota della Ragioneria generale dello Stato richiama, a sua volta, le valutazioni espresse dal Ministero dello sviluppo economico e rileva come l'istituzione della predetta Cassa comporterebbe oneri, non quantificati e non coperti, connessi con le spese di costituzione e di funzionamento della Cassa medesima, osservando come la stessa clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 3 dell'articolo 5, andrebbe suffragata da un'apposita relazione tecnica. Al riguardo, osserva come, alla luce delle considerazioni del Ministero competente, l'istituzione della Cassa per la gestione del metano per autotrazione presenta profili sicuramente problematici dal punto di vista finanziario, determinando una proliferazione di organismi che si pone, tra l'altro, in controtendenza con i più recenti orientamenti in materia di contenimento della spesa pubblica. In proposito ritiene opportuno procedere alla formulazione di una condizione volta ad attribuire le funzioni dell'istituenda Cassa alla Cassa conguaglio GPL, già titolare delle competenze in tale ambito. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.
Con riferimento al fascicolo n. 1 di emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario sugli emendamenti Zamparutti 4.22 e 4.23 volti a prevedere la realizzazione di studi di fattibilità e progetti pilota per l'approvvigionamento di GNL e GPL, senza individuare alcuna copertura finanziaria. Con riferimento all'emendamento Cimadoro 4.20, volto a stabilire in 50 milioni di euro lo stanziamento complessivo del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, all'uopo incrementando le aliquote relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco, ritiene opportuno che il Governo confermi la congruità della quantificazione e l'idoneità della copertura individuata. Circa l'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.020, volto a prevedere un contributo in favore delle aziende che installino impianti di distribuzione di metano per autotrazione o colonnine per la ricarica elettrica, con oneri a carico della finanza pubblica per 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, prevedendo che a tali nuovi oneri si provveda incrementando le aliquote relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco, ritiene opportuno che il Governo confermi la congruità della quantificazione e l'idoneità della copertura individuata. In riferimento all'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.021, volto a consentire alla Cassa depositi e prestiti la concessione di prestiti agli enti territoriali e alle università e agli enti di ricerca finanziamenti agevolati per una serie di attività dirette all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche pulite, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la Cassa depositi e prestiti possa svolgere i compiti previsti dalla proposta emendativa con le proprie risorse e se questi siano compatibile con la natura della Cassa, non inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA con riferimento all'articolo 5, ritiene che le criticità segnalate dal presidente possano essere superate e, comunque, non giustifichino l'espressione di una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento al testo del provvedimento,


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condivide le considerazioni del presidente, mentre, per quanto attiene alle proposte emendative, esprime parere contrario sugli emendamenti Zamparutti 4.22 e 4.23, perché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di corretta quantificazione e di idonea copertura finanziaria. Esprime, altresì, un parere contrario sull'emendamento Cimadoro 4.20 e sull'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.020, in quanto le proposte emendative produrrebbero nuovi o maggiori oneri, la cui copertura, derivante dall'incremento delle aliquote relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco, è inidonea in assenza di una quantificazione delle maggiori entrate. Da ultimo, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.021, in quanto l'eventuale accoglimento della proposta potrebbe suscitare dubbi negli organi comunitari in merito alla collocazione di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al di fuori del conto consolidato della Pubblica amministrazione, con potenziali conseguenti ripercussioni negative sulla possibilità di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica imposti dall'Unione europea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prende atto delle valutazioni espresse dai rappresentanti del Governo, rilevando tuttavia che, al fine di garantire una rapida approvazione del provvedimento, sarebbe comunque opportuno che la Commissione di merito modificasse l'articolo 5 nel senso da lui indicato nella propria relazione. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2172 e abb.-A, recante commercializzazione del metano per autotrazione e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
premesso che:
il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 7 marzo 2011, ha evidenziato come la Cassa per gestione del metano per autotrazione, di cui all'articolo 5, dovrebbe svolgere funzioni già oggi esercitate dal Comitato fondo bombole e metano e da Servizi fondo bombole e metano S.p.a., e che, a partire dall'agosto 2009, sono state accorpate nella Cassa conguaglio GPL ad opera del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
la Ragioneria generale dello Stato, con nota del 16 marzo 2011, ha rilevato come l'istituzione della predetta Cassa comporterebbe oneri, non quantificati e non coperti, connessi con le spese di costituzione e di funzionamento della Cassa medesima, osservando come la stessa clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 3 dell'articolo 5, andrebbe suffragata da un'apposita relazione tecnica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: La Cassa Conguaglio GPL, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, svolge le seguenti funzioni;

Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire la rubrica con la seguente:
(Funzioni della Cassa Conguaglio GPL).


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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.20, 4.22 e 4.23 e sugli articoli aggiuntivi 5.020 e 5.021, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.
C. 4454 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame riguarda la ratifica dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo, stipulato a Bruxelles il 15 dicembre 2010 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro. Rileva che l'Accordo è corredato di relazione tecnica, la quale evidenzia, in linea generale, che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività previste in attuazione dello stesso non includono richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Fa presente che la relazione tecnica formula inoltre specifiche valutazioni con riferimento agli articoli 21, recante istituzione di un comitato misto, e 22, in materia di ricorso al collegio arbitrale.
Con riferimento all'articolo 9 dell'Accordo, recante disposizioni in materia di dazi doganali e altre tasse, non formula osservazioni nel presupposto che sia confermata la neutralità finanziaria della disposizione, in quanto non innovativa rispetto alle agevolazioni fiscali già previste dalla normativa vigente. In merito all'articolo 21 dell'Accordo, recante l'istituzione di un Comitato misto, osserva come andrebbe, in primo luogo, acquisita conferma della disponibilità nel bilancio ENAC delle risorse necessarie a far fronte al potenziale aumento delle missioni internazionali complessivamente derivante dall'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo, con particolare riguardo al Regno hascemita di Giordania. In merito all'assenza di oneri per i delegati della Rappresentanza permanente presso l'Unione europea, rileva che l'Accordo non specifica la sede del Comitato, mentre la relazione tecnica asserisce l'assenza di oneri per le riunioni che si svolgono a Bruxelles. Ritiene che andrebbe tuttavia chiarito se possano svolgersi anche riunioni in sedi diverse, con conseguenti oneri per spese di missione. Con riferimento all'articolo 22 dell'Accordo, in materia di risoluzione delle controversie mediante il ricorso all'arbitrato, osserva che il comma 4, lettera d), dispone che «fatta salva la decisione finale della commissione di arbitrato, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente distribuite tra le parti». Poiché la relazione tecnica afferma che agli eventuali oneri derivati dal ricorso al collegio arbitrale si farà fronte a valere sul bilancio dell'Unione europea, segnala che andrebbero meglio precisate le modalità di finanziamento di dette spese eventuali, al fine di escludere una imputazione, sia pure indiretta, ai bilanci nazionali.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento all'articolo 21, conferma che sul bilancio dell'ENAC risultano sufficienti disponibilità per far fronte alle possibili ulteriori missioni internazionali. Inoltre, segnala che, nella prassi, nella fase di attuazione degli Accordi di cui l'Unione


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europea è parte contraente le riunioni del Comitato misto hanno luogo nella città di Bruxelles, quale sede delle istituzioni comunitarie.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4454 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
nel bilancio dell'ENAC sussistono disponibilità sufficienti per fare fronte alle possibili ulteriori missioni internazionali derivanti dalla partecipazione al Comitato misto di cui all'articolo 21;
nella prassi, le riunioni dei comitati previsti dagli Accordi di cui l'Unione europea è parte contraente si tengono nella città di Bruxelles, quale sede delle Istituzioni comunitarie,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 luglio 2011 e che in quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere di nulla osta. Fa presente che, nella medesima data, la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento, in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche al testo. Osserva che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Nel segnalare che l'Assemblea non ha trasmesso proposte emendative, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta del presidente di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.35.

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