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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Giovedì 15 settembre 2011


SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 , approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 99

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 100

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 100

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 386 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 101

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 103

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 105

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Atto n. 389 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XIV Commissione - Resoconto di giovedì 15 settembre 2011


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 settembre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, conferma la proposta di parere favorevole, già formulata nella seduta dello scorso 13 settembre.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 settembre 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
Atto n. 378.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, conferma la proposta di parere favorevole, già formulata nella seduta dello scorso 13 settembre.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.
Atto n. 382.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2011.

Mario PESCANTE, presidente, formula, in sostituzione del relatore, una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.


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Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Atto n. 386.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. La relazione tecnica evidenzia che l'attuazione della delega legislativa è diretta ad adeguare la legislazione vigente nel settore della sicurezza nucleare in conformità al diritto europeo, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e delle relative disposizioni normative nazionali che la disciplinano.
La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge 96/2010 (comunitaria 2009), nel cui allegato B figura la direttiva in esame. Per il recepimento di tale direttiva non sono stati indicati criteri specifici ma solo principi di carattere generale.
La relazione illustrativa sottolinea che, poiché un esame puntuale delle norme previste dalla direttiva ha evidenziato una buona corrispondenza con quanto già presente nel quadro normativo nazionale (costituito principalmente dalla legge 1860/1962 e dal decreto legislativo 230/1995), è stato ritenuto utile adottare la tecnica della novella legislativa, inserendo le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom prevalentemente nel decreto legislativo 230/1995 (già attuativo delle precedenti direttive europee in materia) e, per quanto concerne più precisamente l'Agenzia nazionale di regolazione, nell'articolo 29 della legge 99/2009, istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.
L'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 230/1995, a partire dal titolo, che viene modificato al fine di dare conto dell'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom.
In linea con il disposto dell'articolo 3 della direttiva vengono introdotte, mediante l'inserimento di un comma 1-bis all'articolo 3 del decreto legislativo 230/1995, le definizioni di «sicurezza nucleare», «autorizzazione» (alla costruzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare) e «titolare dell'autorizzazione». L'articolo 1 in esame provvede inoltre ad inserire un Capo VII-bis (che contiene gli articoli da 58-bis a 58-quinquies) al decreto legislativo 230/1995. L'articolo 58-bis chiarisce - in linea con il dettato dell'articolo 6 della direttiva - che il titolare dell'autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente e che allo stesso è assegnata la responsabilità primaria, non delegabile, per la sicurezza degli impianti. Lo stesso articolo evidenzia gli obblighi del titolare in materia di: verifica e miglioramento della sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile; garanzia dell'esistenza e dell'attuazione di sistemi di gestione nonché di misure per la prevenzione di incendi e per la mitigazione delle loro conseguenze; realizzazione di barriere fisiche e di procedure amministrative di protezione. L'articolo 58-ter - in linea con il dettato dell'articolo 7 della direttiva - impone al titolare dell'autorizzazione di mantenere ed accrescere, con oneri a proprio carico, l'esperienza e la competenza del personale addetto alla sicurezza nucleare attraverso idonei programmi formativi. Qualora attività rilevanti per la


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sicurezza nucleare siano appaltate, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad accertarsi che il personale terzo sia stato adeguatamente formato. L'articolo 58-quater - in linea con il dettato dell'articolo 8 della direttiva - reca una serie di disposizioni finalizzate a garantire che le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare e lo stato della sicurezza medesima siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. A tal fine l'articolo pone obblighi in capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare e ai titolari delle autorizzazioni. L'articolo 58-quinquies - in linea con il dettato dell'articolo 9 della direttiva - disciplina le modalità della reportistica nei confronti della Commissione UE e di valutazione della legislazione nazionale.
L'articolo 2 reca una serie di modifiche all'articolo 29 della legge 99/2009 istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. In particolare segnalo l'inserimento del comma 1-bis che affida all'Agenzia il ruolo di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari ai sensi della direttiva 2009/71/Euratom. Tale comma consente di recepire l'articolo 5 della direttiva.
Segnalo altresì l'introduzione, dopo il comma 16, di due commi 16-bis e 16-ter, rispettivamente concernenti le modalità di attività ispettiva dell'Agenzia e la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Agenzia stessa.
L'articolo 3 specifica che ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT e all'ISPRA contenuti nella legge 1860/1962, nel decreto legislativo 230/1995 e nei relativi decreti attuativi, è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni.
L'articolo 4 reca l'usuale clausola di invarianza degli oneri.
Segnala che il comma 4 dell'articolo 4 prevede che per le attività ispettive dell'Agenzia si applichi l'articolo 29, comma 7, della legge 99/2009 che prevede la copertura degli oneri mediante corrispettivi, versati dagli esercenti, determinati, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con apposito decreto interministeriale. La relazione tecnica precisa, in proposito, che «nel periodo transitorio intercorrente fino all'operatività dell'Agenzia, l'attività ispettiva verrà svolta, da parte degli organi competenti, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
In ordine ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 ha convenuto sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE, alla luce delle gravi conseguenze provocate dal terremoto dell'11 marzo 2011 su alcuni impianti atomici in Giappone. In accordo con tali conclusioni, il 24 maggio 2011 la Commissione europea e il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti (ENSREG) hanno definito criteri e linee guida per la realizzazione di «stress test» che, a partire dal 1o giugno 2011, consentiranno agli Stati membri di verificare le condizioni di rischio e sicurezza nelle 143 centrali nucleari dell'UE valutandone la capacità di far fronte a disastri naturali, incidenti e azioni causate dall'uomo, inclusi danni comparabili a quelli provocati dall'impatto di un aereo e di ordigni esplosivi. Il Consiglio europeo intende procedere ad una prima valutazione entro la fine del 2011, sulla base di una relazione della Commissione.
In una dichiarazione congiunta alla Commissione europea, il 23 giugno 2011 i rappresentanti dei governi di sette Paesi vicini dell'UE (Armenia, Bielorussia, Croazia, Russia, Svizzera, Turchia e Ucraina) si sono impegnati a condurre volontariamente gli stress test sulla sicurezza delle loro centrali atomiche - esistenti o in progettazione - seguendo il processo avviato dall'Unione europea.
Il 9 giugno 2011 il Parlamento europeo ha svolto un dibattito nel corso del quale è stato riconosciuto agli «stress test» un ruolo ai fini del miglioramento della sicurezza


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delle centrali nucleari in Europa, sebbene siano stati sollevati dubbi sul carattere volontario di tali controlli e sull'assenza di misure obbligatorie da prendere in caso di fallimento del test.
Il 30 agosto 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)518) che istituisce un regime di registrazione comunitario per il trasporto di materiali radioattivi. In particolare, la proposta prevede l'istituzione di un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg) in sostituzione dei sistemi di dichiarazione e autorizzazione attualmente vigenti negli Stati membri. Obiettivo della proposta è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, ridurre gli ostacoli all'ingresso, migliorare il controllo dei vettori attivi nei singoli Stati membri, pur mantenendo invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni. Il regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di applicare ulteriori requisiti di registrazione nel caso di vettori di materiali fissili e altamente radioattivi.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Atto n. 387.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (di seguito regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (c.d. direttiva DSP) e 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi (c.d. direttiva DPP) e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (cosiddetto regolamento REACH).
Lo schema di decreto consta di 14 articoli. Si evidenzia in premessa che dalle disposizioni in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le sanzioni previste (eminentemente di carattere amministrativo pecuniario e penale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, dello schema di decreto in esame, in caso si violazione del divieto in materia di sperimentazione sugli esseri umani) sono di nuova istituzione, non esistendo altri provvedimenti che prevedono analoghi comportamenti sanzionati.
L'articolo 1, reca l'individuazione del campo di applicazione.
L'articolo 2 indica il Ministero della salute - Direzione generale della Prevenzione sanitaria - quale Autorità competente nazionale e le Regioni e le Province autonome quali Autorità competenti locali.
L'articolo 3 determina le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche, le sanzioni derivanti dall'omissione, ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, della presenza di una sostanza classificata come pericolosa, nonché le sanzioni derivanti alla violazione della non ottemperanza delle norme in materia di classificazione e delle norme in materia di etichettatura ed imballaggio come previste dal regolamento CLP.
L'articolo 4 sanziona le violazioni degli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 6 (Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze e sulle


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miscele), 8 (Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele) e 49 (Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni) del regolamento CLP. In particolare, gli obblighi informativi prevedono la raccolta di tutte le informazioni richieste ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del regolamento CLP nonché di tutte le informazioni e dei dati sperimentali disponibili ottenuti anche non ai fini della classificazione, ma in ottemperanza di ulteriori disposizioni normative. Deve inoltre esserne garantita la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta la sostanza o la miscela.
L'articolo 5 elenca le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del regolamento CLP in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede una sanzione penale (arresto fino a tre mesi) per i reati più gravi, in alternativa alla sanzione pecuniaria, da applicarsi per la fattispecie correlata alla sperimentazione sull'uomo (vietata insieme a quella sui primati non umani, mentre le prove su animali sono effettuabili soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati).
L'articolo 6 prescrive le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 (Limiti di concentrazione e fattori moltiplicatori per la classificazione delle sostanze e delle miscele), 12 (Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione) e 15 (Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele) del regolamento CLP. L'articolo 10 del regolamento CLP stabilisce che, oltre ad assegnare una classificazione, devono essere fissati i cosiddetti «limiti di concentrazione specifici» se informazioni adeguate e attendibili indicano che un pericolo di una sostanza contenuta in un'altra sostanza o miscela è già evidente quando è presente a un livello inferiore alle concentrazioni stabilite per ogni classe di pericolo o ai limiti di concentrazione generici In casi eccezionali in cui il pericolo di una sostanza non è evidente al di sopra di tali soglie, possono anche essere fissati limiti di concentrazione specifici più elevati.
L'articolo 7 riguarda la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento CLP in materia di etichettatura. In particolare è sanzionato chi non etichetta o etichetta in modo non conforme l'imballaggio contenente una sostanza o una miscela o non ne aggiorna l'etichetta.
L'articolo 8 sanziona le violazioni degli obblighi collegati all'apposizione delle etichette (articolo 33 regolamento CLP) e all'imballaggio (Articolo 35 regolamento CLP).
L'articolo 9 stabilisce l'importo delle sanzioni pecuniarie comminabili per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 16 (Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature) e 40 (Obbligo di notifica all'agenzia europea per le sostanze chimiche - ECHA) del regolamento CLP.
L'articolo 10 stabilisce la sanzione per la violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 45 del regolamento CLP (Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria).
L'articolo 11 indica i criteri da applicare per la decurtazione delle sanzioni.
L'articolo 12 è dedicato ai sistemi di controllo ufficiali, prerogativa delle Autorità competenti indicate dall'articolo 2, comma 2: Ministero della salute a livello nazionale e Regioni e Province autonome a livello locale. Le Autorità competenti insieme all'Agenzia delle dogane, alla Guardia di Finanza e agli USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento CLP secondo i principi dello sportello doganale unico.
L'articolo 13 reca la clausola d'invarianza finanziaria. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, le disposizioni introdotte dallo schema in esame, agiscono all'interno di un sistema strutturato, relativo al regolamento REACH, che pertanto non abbisogna di ulteriori risorse economiche.


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Per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, questi verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al fine di incrementare le attività ispettive nonché per predisporre un piano di iniziative volte ad esigenze formative ed informative da attuarsi tramite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca.
L'articolo 14 detta infine le disposizioni finali: la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal provvedimento in esame e l'abrogazione degli articoli 18, comma 5, del decreto legislativo 65/2003 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 133/2009. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute.
Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che, allo scopo di favorire il commercio mondiale e al contempo di tutelare la salute umana e l'ambiente, nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) sono stati definiti criteri armonizzati per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele nonché i principi generali per la loro applicazione, confluiti nel Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS). Con il regolamento CLP, il sistema europeo si è allineato al GHS nell'intento di assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche, delle loro miscele e di taluni articoli specifici. Il regolamento CLP, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, detta disposizioni transitorie per un periodo di cinque anni (2010-2015). L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, etichettature ed imballaggio, è obbligatoria a partire dal 1o dicembre 2010 per le sostanze chimiche e dal 1o giugno 2015 per i preparati chimici. Una delle principali finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla come pericolosa. Una volta che tali proprietà sono state individuate e la sostanza o miscela è stata classificata, i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di sostanze e miscele nonché i produttori e gli importatori di taluni articoli specifici, devono comunicare i pericoli di tali sostanze o miscele ad altri soggetti della catena d'approvvigionamento, fra cui i consumatori. L'etichettatura di pericolo consente di comunicare la classificazione del pericolo all'utilizzatore di una sostanza o miscela, di avvisare l'utilizzatore della presenza di un pericolo e della necessità di evitare le esposizioni e i rischi da esso derivanti. In particolare, dal 1o dicembre 2010, le etichette delle sostanze devono essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza deve essere menzionata anche la classificazione prevista dal decreto legislativo 52/199711. Fino al 1o giugno 2015, le aziende incaricate dell'etichettatura delle sostanze chimiche saranno libere di utilizzare uno dei due sistemi per le miscele. A partire dal 1o giugno 2015, le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE verranno abrogate e interamente sostituite dal nuovo regolamento CLP.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Atto n. 388.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di 12 articoli, reca la disciplina sanzionatoria per le


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violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Per quanto riguarda il contenuto degli articoli dello schema in esame, l'articolo 1 reca l'individuazione del campo di applicazione.
L'articolo 2 elenca le definizioni, in relazione ai termini effettivamente utilizzati nel regolamento dell'UE, all'indicazione dell'Autorità nazionale designata, che è il Ministero della salute, al Segretariato, con funzioni di organizzazione e di assistenza, ai fini dell'attuazione della Convenzione di Rotterdam, alla circolare PIC, che è il documento emesso dal Segretariato ai fini dell'attuazione della Convenzione di Rotterdam.
Gli articoli 3-8 recano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi indicati. Nella relazione tecnico-amministrativa, allegata al provvedimento in esame, si sottolinea la «nuova istituzione» delle sanzioni, in quanto quelle previste dal decreto legislativo n. 133 del 2009 concernono la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. In particolare, l'articolo 3 detta le sanzioni per chi esporta in violazione degli obblighi di notifica da trasmettersi dalle parti agli altri paesi. L'articolo 4 prescrive le sanzioni all'esportatore o all'importatore che non informa sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche. L'articolo 5 reca le sanzioni applicabili all'esportatore che non ottempera a prescrizioni in materia di informazioni diverse dall'obbligo di notifica. L'articolo 6 detta le sanzioni a chi esporta sostanze chimiche vietate. L'articolo 7 sanziona l'esportatore che non ottempera agli obblighi in materia di informazione sui movimenti di transito. Infine, l'articolo 8 sanziona l'esportatore che viola le disposizioni in materia di informazione obbligatorie per le sostanze chimiche esportate.
Come stabilito dall'articolo 9, per le sanzioni pecuniarie non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
L'articolo 10 stabilisce che l'attività di vigilanza è svolta, dal Ministero della salute, a cui assegnare i proventi delle suddette sanzioni, e, per le rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza.
L'articolo 11 definisce le competenze per le regioni e le province di Trento e Bolzano e prevede, altresì, l'applicazione, per l'accertamento delle violazioni previste, della legge n. 689 del 1981, di modifica al sistema penale, relativamente alla disciplina riguardante le sanzioni amministrative.
Infine, l'articolo 12 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività sanzionatoria, considerandosi quest'ultima compresa nella attività di vigilanza svolta dal Ministero della salute.
Quanto alla normativa dell'Unione europea in materia, come ricordato lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
Il citato regolamento (CE) n. 689/2008 attua nell'UE la Convenzione di Rotterdam del 1998 sulla procedura previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente. Con il suddetto regolamento comunitario, viene data, inoltre, applicazione ad una delle prescrizioni della Convenzione di Stoccolma del 2001 sugli inquinanti organici persistenti (POP), vietandone, al di fuori di determinate deroghe, l'esportazione.
Ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1992 ha designato il Ministero della salute, quale Autorità competente in materia di procedure di notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n. 1734/88 del Consiglio del 16 giugno 1988, relativo alle esportazioni e importazioni della comunità


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di taluni prodotti chimici pericolosi, a sua volta sostituito dal citato regolamento (CE) n. 689/2008.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
Atto n. 389.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2009/81 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza, il cui recepimento è stato previsto con la legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).
Osserva preliminarmente che il settore degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo. Gli Stati membri hanno solo raramente dato applicazione alla disciplina comunitaria degli appalti pubblici, preferendo in massima parte avvalersi dell'ampia possibilità di derogare alla regolamentazione comunitaria prevista dall'articolo 296 del Trattato CE (articolo 346 del Trattato dell'Unione), consentita ogni qual volta essi ritengano che siano in gioco interessi essenziali della propria sicurezza, con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico. Anche il codice dei contratti pubblici, di diretta derivazione comunitaria, all'articolo 196, riconosce la specialità della disciplina degli appalti nel settore della difesa, rinviando la normativa di dettaglio a un apposito atto regolamentare.
Essendo la normativa interna di ogni Stato membro sostanzialmente diversa l'una dall'altra, evidentemente si determinavano ostacoli all'integrazione del mercato su scala continentale. Nel corso degli anni è però venuta a maturazione la consapevolezza di dover pervenire a un mercato della difesa europea maggiormente concorrenziale, come presupposto essenziale per garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori e per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea, senza sacrificare le esigenze di sicurezza delle informazioni e degli approvvigionamenti.
La citata direttiva 2009/81/CE - attuata nel diritto interno con lo schema di atto in esame - mira quindi a soddisfare il bisogno manifestato dagli Stati, e dagli attori economici del settore, di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato all'aggiudicazione degli appalti pubblici sensibili in materia di sicurezza e difesa. L'obiettivo di armonizzare i termini di pubblicazione, le procedure di presentazione delle offerte e gli ulteriori criteri di selezione e di affidamento degli appalti appare infatti funzionale alla diminuzione dei costi amministrativi, che gravano soprattutto sulle piccole e medie imprese. Inoltre, l'introduzione del principio di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, consente agli operatori economici del settore di partecipare alle gare di appalto in qualsiasi Stato membro dell'UE su di un piano di parità.
Dalla disciplina comunitaria emerge altresì il principio secondo cui il valore della concorrenza economica, pur di assoluta rilevanza, non ha però carattere assoluto e inderogabile, ma richiede di essere contemperato con valori altrettanto rilevanti quali la difesa e la sicurezza degli Stati membri e, pertanto, può anche recedere quando interessi ritenuti prevalenti impongono l'esclusione di alcune attività dall'accesso aperto e competitivo alla contrattazione pubblica.


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Passando all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, esso è composto da 36 articoli divisi in quattro titoli.
Il titolo I (articoli da 1 a 9) reca la disciplina generale del provvedimento; il titolo II (articoli da 10 a 30) riguarda l'ambito di applicazione, i requisiti per la partecipazione alle gare, le procedure di scelta del contraente, i bandi di gara e il subappalto; il titolo III (articolo 31) concerne i contratti sotto soglia comunitaria; il titolo IV (articoli da 32 a 36) reca le norme di chiusura del provvedimento. Il testo riproduce in larga parte i contenuti della direttiva, discostandosene solo in alcuni passaggi che saranno messi in evidenza nel corso dell'illustrazione.
L'articolo 1, nel ripetere le definizioni contenute nella direttiva, opera alcune integrazioni che, come precisato nella relazione illustrativa, sono dettate dalla necessità di definire più puntualmente l'ambito di applicazione del decreto (con riguardo alle definizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, di documentazione dell'appalto e quella di procedura ristretta ed all'inclusione della definizione di lavori e servizi per fini specificatamente militari). Sono altresì definiti i concetti - non precisati nella direttiva - di «materiale militare», e del termine «sensibile», riferito a fattispecie in cui siano in gioco informazioni classificate.
L'articolo 2 definisce l'oggetto delle procedure di appalto regolate dallo schema in esame, consistente nelle forniture di materiale militare e di materiale cosiddetto «sensibile», nei servizi direttamente correlati a queste due tipologie di materiale nonché nei contratti per lavori e servizi per fini specificatamente militari e quelli sensibili.
L'articolo 3 reca un rinvio generale alla disciplina del codice dei contratti pubblici, nel riconoscimento del principio della specificità dei settori della difesa e della sicurezza.
L'articolo 4 demanda a due decreti presidenziali la regolamentazione di «istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice» e nei suoi regolamenti di esecuzione. Con riferimento a tale articolo il Consiglio di Stato, nel proprio parere ha evidenziato che «occorre specificare, per delimitare l'oggetto dei regolamenti ivi previsti, quali istituti richiedano una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel codice».
L'articolo 5 regola i rapporti tra le diverse discipline cui andrebbero sottoposte le operazioni che sembrerebbero essere ricomprese contemporaneamente nel codice, nel decreto o nelle esclusioni, mediante un criterio di prevalenza correlato alle peculiarità dell'oggetto dell'appalto, specificando comunque (come si legge nella relazione illustrativa) che l'aggiudicazione di un appalto unico nei casi appena menzionati deve essere sempre giustificato da ragioni oggettive. Il comma 2 esclude dall'applicazione del decreto e del codice anche i contratti che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e per l'altra non rientrano nel campo di applicazione né del decreto né del codice. Sul punto la direttiva si limita a prevedere che non si applichi il decreto di recepimento della direttiva medesima, ma non esclude la possibilità di applicare il codice dei contratti, come infatti suggerisce il Consiglio di Stato nel proprio parere. Occorre dunque in ogni caso precisare se, per tali operazioni, la disciplina applicabile sia quella riferita ai cosiddetti «contratti esclusi» di cui al successivo articolo 6.
L'articolo 6 elenca le operazioni escluse dall'ambito di applicazione del decreto. Oltre a quelle già previste dalla direttiva 2009/81, sono contemplate ulteriori esclusioni, con specifico riferimento ai contratti ricadenti nell'esclusione di cui all'articolo 346 del Trattato dell'Unione, ai contratti di servizi aventi per oggetto beni immobili e diritti su di essi, ai contratti riguardanti commesse anche civili quando le forze operano al di fuori dell'Unione con operatori economici siti in area di operazioni. Anche per tale articolo, il citato parere del Consiglio di Stato invita il Governo a chiarire i rapporti tra le esclusioni dell'articolo 6 e l'articolo 17 del codice che


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già consente deroghe al medesimo codice per i soli contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
L'articolo 7 dispone l'applicabilità delle disposizioni recate dal decreto stesso ai contratti di fornitura di taluni servizi, elencati nell'allegato I, mentre per i contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato II si applicano solo le previsioni di cui agli articoli 23 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 24 (specifiche tecniche). Nel caso di contratti relativi a servizi che ricadono in ambedue gli allegati si applica il principio del maggior valore.
L'articolo 8, in riferimento alla disciplina da applicare ai contratti in tutto o in parte sottratti all'ambito di applicazione del provvedimento in esame, precisa l'applicabilità, per taluni di essi, dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto le rimanenti fattispecie di esclusioni previste dall'articolo 6 tutelano interessi essenziali per la sicurezza dello Stato, tali da non consentire l'applicazione dei suddetti principi.
L'articolo 9 contempla la possibilità di concedere anticipazioni per acquisti all'estero di alcuni beni forniti da operatori economici stranieri, e, al comma 2, disciplina le modalità di redazione e pubblicazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei contratti concernenti le forniture di materiale militare, le forniture, i lavori, e i servizi ad esso direttamente correlate, nonché i lavori e i servizi specificatamente militari.
L'articolo 10, fissa le soglie di valore del contratto, al netto dell'IVA sopra le quali si applica il decreto, pari a 387.000 euro per i contratti di forniture e servizi e a 4.845.000 euro per i contratti di lavori.
Gli articoli da 11 a 15 definiscono i requisiti per la partecipazione alle gare. Nello specifico, l'articolo 11 integra le previsioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'articolo 38 del codice. Si prevede in particolare che l'esclusione possa dipendere anche dal verificarsi di fattispecie riguardanti reati terroristici, da violazioni degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente, dalla sussistenza di elementi indicativi dell'assenza di unicità del centro decisionale, dall'insussistenza dell'affidabilità necessaria qualora ciò comporti rischi per la sicurezza dello Stato. Il successivo articolo 12, prevede requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi. L'articolo 13 garantisce la protezione delle informazioni classificate, verificando la capacità di adeguata gestione delle stesse da parte dei concorrenti. L'articolo 14 dispone che le stazioni appaltanti devono precisare nel bando di gara i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori economici in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. L'articolo 15, dispone che agli operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall'Italia si applicano i criteri di qualificazione basati su condizioni analoghe a quelle richieste alle imprese italiane, che tuttavia non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Con riguardo all'articolo in esame, il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha evidenziato l'inopportunità di assoggettare le imprese dell'Unione europea alla medesima disciplina prevista per le imprese extra UE. Peraltro, la medesima direttiva oggetto di recepimento ammette che si consenta alle sole imprese dell'Unione europea di partecipare agli appalti pur se prive di criteri di qualificazione analoghi a quelle richieste agli operatori italiani.
Gli articoli da 16 a 20 riguardano la procedura di scelta del contraente. In particolare, l'articolo 16, individua le procedure di aggiudicazione (ristretta, negoziata, dialogo competitivo) mediante le quali sono scelti i contraenti. Non viene dunque contemplata, in linea con quanto statuito dalla direttiva comunitaria, la possibilità di ricorrere alla «procedura aperta», per cui le uniche due tipologie di procedura alle quali è possibile far ricorso


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in via ordinaria sono la procedura ristretta e quella negoziata con pubblicazione del bando di gara, salvo il ricorso al dialogo competitivo come procedura da adottare per appalti particolarmente complessi. L'articolo 17 reca disposizioni concernenti le due procedure ordinarie, mentre l'articolo 18 prevede un'estensione, rispetto alle fattispecie già individuate dal codice, delle circostanze in cui è possibile procedere ad una procedura negoziata senza aver pubblicato preventivamente il bando di gara. L'articolo 19 prevede la facoltà in capo alle stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara i criteri di limitazione del numero dei candidati, comunque rispondenti al principio di non discriminazione e a quello di proporzionalità che si intendono applicare, nonché il numero minimo di candidati da invitare alle procedure di aggiudicazione nei casi di procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo e, ove opportuno, il numero massimo. Il successivo articolo 20 stabilisce che, nei casi in cui ai fini dell'aggiudicazione sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre i generali requisiti previsti all'articolo 83, comma 1, del codice, possono essere altresì considerati come elementi di valutazione anche l'interoperabilità e le caratteristiche operative.
Gli articoli da 21 a 26 concernono bandi, avvisi e inviti. In particolare, l'articolo 21, prevede, la facoltà in capo alla stazione appaltante di dare informazione, mediante un avviso pubblicato dalla Commissione europea o sul proprio «profilo di committente», in merito all'importo complessivo stimato che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi, nonché, alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro aventi ad oggetto lavori. L'articolo 22 definisce gli obblighi di pubblicazione del bando di gara ed il successivo articolo 23 dispone su modalità e tempistica della pubblicazione. In relazione alla previsione secondo cui le Amministrazioni sono legittimate a non pubblicare talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo (articolo 23, comma 4), che risulta testuale recepimento della direttiva comunitaria, il Consiglio di Stato ha osservato che sarebbe comunque opportuno, a fini di trasparenza delle procedure, che tale facoltà possa essere esercitata solo se già contenuta nel bando (ove non secretato). L'articolo 24, individua i riferimenti per la formulazione delle specifiche tecniche che devono comparire nella documentazione dell'appalto, mentre il successivo articolo 25 prevede la facoltà della stazione appaltante di esigere condizioni particolari ai fini dell'esecuzione del contratto. L'articolo 26 aggiunge, ai motivi di esclusione già previsti in via ordinaria dal codice, la non conformità delle offerte ai requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento.
Gli articoli da 27 a 30 disciplinano il subappalto. In particolare, l'articolo 27 riconosce all'aggiudicatario la facoltà di selezionare i suoi subappaltatori, e fissa il divieto di ulteriore subappalto da parte del subappaltatore. L'articolo 28 esclude dalla categoria dei «terzi», ai fini del subappalto, sia le imprese che si sono raggruppate temporaneamente per l'aggiudicazione dell'appalto principale, sia le imprese a esse collegate. L'articolo 29 prevede, poi, per l'aggiudicatario che intenda procedere al subappalto un obbligo di avviso e ne definisce il contenuto e la forma, mentre il successivo articolo 30 prevede l'obbligo dell'aggiudicatario che procede al subappalto di agire secondo i principi di trasparenza e non discriminazione e fissa i parametri ai quali l'aggiudicatore deve fare riferimento ai fini dell'indicazione, nell'avviso di subappalto, dei criteri per la selezione qualitativa dei subappaltatori.
L'articolo 31, prevede che ai contratti sotto soglia comunitaria siano applicabili esclusivamente le disposizioni concernenti l'ambito d'applicazione, le definizioni, regolamenti e capitolati contenute negli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto nonché, la disciplina dettata per i contratti che rientrano solo in parte nell'ambito di applicazione del decreto stesso.
Infine, gli articoli 32-36 recano le norme di chiusura. In particolare, l'articolo 32 regola la revisione periodica delle soglie, mentre l'articolo 33 prevede talune


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modifiche e abrogazioni al codice che si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva. Il successivo articolo 34 stabilisce che il decreto si applica ai contratti, i cui bandi, o avvisi o inviti a presentare le offerte sono pubblicati o inviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, mentre gli articoli 35 e 36 contengono la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento fissata a partire dal trentesimo giorno successivo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

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