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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia)
Commissioni Riunite I e II

SOMMARIO

Martedì 20 settembre 2011


SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (Seguito dell'esame e rinvio) ... 8
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi) ... 15

Commissioni Riunite I e II - Resoconto di martedì 20 settembre 2011


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SEDE REFERENTE

Martedì 20 settembre 2011. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi sul provvedimento in esame (vedi allegato).
Ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'inizio della discussione del provvedimento in Aula per lunedì prossimo, 26 settembre; che, per poter rispettare questo termine, le Commissioni dovranno concludere il proprio esame, conferendo il mandato ai relatori, entro giovedì; e che, a questo fine, occorre che l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi si concluda al più tardi entro la mattina di domani, così da permettere alle Commissioni competenti in sede consultiva di lavorare tra domani e dopodomani.
Quindi, con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative, ricorda, in generale, che, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, la presidenza della Commissione ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di articoli aggiuntivi ed emendamenti che «siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione».
Alla luce di tale criterio, comunica, d'intesa con il presidente Bruno, che sono da considerarsi inammissibili, in quanto relativi ad argomenti affatto estranei alla discussione, i seguenti articoli aggiuntivi:


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7.02 Vincenzo Antonio Fontana, che attribuisce poteri sanzionatori pecuniari alla Corte dei conti in caso di concessione illegittima di benefici per invalidità civile; 7.04 Vincenzo Antonio Fontana, che attribuisce la giurisdizione esclusiva alla Corte dei conti in tema di contenzioso tra Stato ed enti o tra enti in materie di contabilità pubblica; 9.08 Di Pietro, che prevede la costituzione di squadre investigative internazionali comuni, riproponendo il testo della proposta di legge C.1776 Di Pietro, che è all'esame della Commissione giustizia in abbinamento con le proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, e C. 2506 Garavini; 9.011 Ferranti, che prevede l'esclusione dell'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena in relazione all'imposta evasa o non versata.
Comunica inoltre che gli articoli aggiuntivi Rao 2.02 e Rao 8.02 sono stati ritirati dal presentatore e che le relatrici hanno presentato l'emendamento 1.50 (vedi allegato).
Dà quindi la parola alle relatrici e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti presentati.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, fatto presente che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto soltanto ieri alle ore 16 e che gli emendamenti sono numerosi, complessi e tutti meritevoli di attenzione in quanto costruttivi, invita la presidenza a valutare l'opportunità di chiedere al Presidente della Camera e alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi il rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea per dar modo alle relatrici di valutarli con il necessario approfondimento.

Jole SANTELLI (PdL) relatore per la I Commissione, considerato che il tempo a disposizione delle Commissioni per esaminare gli emendamenti è oggettivamente troppo limitato, il che finirebbe per imporre il rinvio dei problemi al Comitato dei nove, concorda con la relatrice Angela Napoli sull'opportunità di chiedere un rinvio di una settimana dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, in modo da poter approfondire con la dovuta attenzione le proposte contenute negli emendamenti. Aggiunge che le relatrici sono pronte ad esprimere il parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1 e 2 e che, a tal fine, hanno ripartito gli emendamenti tra loro a seconda che essi rechino norme inerenti all'attività della pubblica amministrazione oppure a modifiche al codice penale.

Giulia BONGIORNO, presidente, chiede al rappresentante del Governo quale sia la posizione dell'Esecutivo rispetto alla richiesta formulata dalle relatrici.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO, d'intesa col sottosegretario Caliendo, dichiara che il Governo si rimette alla decisione che sarà presa dalle Commissioni ed assicurerà il proprio contributo ai lavori parlamentari nel rispetto dei tempi che saranno stabiliti. Aggiunge che il Governo ha valutato gli emendamenti presentati, compatibilmente col tempo avuto a disposizione fin qui, ed è pronto ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Sesa AMICI (PD) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono al miglioramento del testo base, del quale la stessa relatrice per la II Commissione ha evidenziato l'insufficienza rispetto ai fini perseguiti dal provvedimento. Il suo gruppo è pertanto favorevole al rinvio di una settimana dell'inizio della discussione in Aula, a condizione che il tempo guadagnato sia effettivamente impiegato per la valutazione degli emendamenti presentati e che la richiesta di rinvio non si riduca a una manovra meramente dilatoria.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso che il suo gruppo giudica urgente il provvedimento in esame, che è molto atteso in Italia e sui mercati internazionali, dichiara di comprendere le ragioni delle relatrici, le


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quali hanno manifestato l'esigenza di disporre di più tempo per l'esame dei numerosi emendamenti presentati, i quali - come da loro riconosciuto - non hanno intento ostruzionistico, ma tendono a migliorare il testo. Il suo gruppo è pertanto favorevole alla richiesta di rinvio di una settimana dell'inizio della discussione in Assemblea.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara che il suo gruppo concorda sull'opportunità di chiedere il rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, in quanto gli emendamenti presentati sono effettivamente numerosi e complessi. Considerato peraltro che molti emendamenti presentati prospettano interventi su aspetti dell'attività della pubblica amministrazione non considerati dal testo trasmesso dal Senato, esprime l'avviso che, per evitare di disperdersi tra le numerose proposte, le Commissioni dovrebbero assumere come ambito di intervento quello già stabilito da quel testo, senza ampliare eccessivamente. Nel contempo, ritiene che alcune proposte emendative siano condivisibili: fa presente, ad esempio, che l'articolo 8 reca una disposizione la quale rischia di sovrapporsi ad una analoga norma contenuta nel codice antimafia prossimo all'entrata in vigore e che analoghi problemi di coordinamento sono all'attenzione dei colleghi componenti del Comitato per la legislazione.
In conclusione ritiene che un approfondimento degli emendamenti presentati sia senz'altro utile, ma a condizione di circoscrivere le modifiche entro il perimetro definito dal testo del Senato.

David FAVIA (IdV) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla richiesta di rinvio di una settimana dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, a condizione che essa serva davvero a un più serio esame degli emendamenti presentati e al miglioramento del testo del Senato, che, ad avviso del suo gruppo, è debole e può essere rafforzato sotto numerosi aspetti, alla luce delle indicazioni provenienti dall'ONU, dalla Corte dei conti e dai soggetti ascoltati nelle audizioni. Sottolinea che si tratta di una legge urgente, anche perché certi problemi della amministrazione pubblica italiana hanno anche un riverbero nocivo sui mercati internazionali.

Nicola MOLTENI (LNP), intervenendo a nome del proprio gruppo, dopo aver sottolineato l'estrema importanza del provvedimento, dichiara di condividere la richiesta formulata dai relatori di un rinvio di una settimana per l'inizio dell'esame in Assemblea. Ritiene che questo tempo aggiuntivo debba essere utilizzato per un'attenta valutazione degli emendamenti, alcuni dei quali contengono importanti indicazioni per migliorare il provvedimento. Deve quindi risultare chiaro che la richiesta di rinvio non abbia alcuno scopo dilatorio. Condivide peraltro anche i rilievi dell'onorevole Contento, ritenendo estremamente importante che si ponga attenzione a coordinare le norme previste dal provvedimento in esame con quelle già vigenti.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di apprezzare la serietà delle relatrici, che evidentemente hanno preso coscienza del fatto che il provvedimento in esame è inidoneo allo scopo. Si associa quindi alla richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, purché vi sia l'impegno ad un confronto costruttivo e, in particolare, a verificare l'apporto costruttivo fornito dagli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, che hanno lo scopo di adeguare il provvedimento anche alle richieste che provengono dall'Europa. Condivide le osservazioni dell'onorevole Contento, sottolineando, con particolare riferimento all'articolo 5, l'esigenza di coordinare la relativa disciplina con quella del codice antimafia che sta per essere varato.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato come la programmazione dei lavori delle Commissioni debba tenere conto della programmazione del lavori dell'Assemblea, prende atto, anche a nome


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del Presidente della I Commissione, onorevole Donato Bruno, della richiesta di rinvio dell'esame in Assemblea avanzata dalle relatrici e sostanzialmente condivisa dai gruppi presenti in Commissione. Ritiene in ogni caso essenziale che l'eventuale rinvio dell'esame in Assemblea sia funzionale ad un confronto costruttivo e ad un esame più approfondito del provvedimento.
Rilevato che i relatori ed il Governo hanno dichiarato la disponibilità, allo stato, ad esprimere i pareri sugli articoli 1 e 2, chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti riferiti a questi due articoli.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sugli articoli 1 e 2, evidenzia alcuni temi che ritiene essenziali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e che costituiscono l'oggetto di alcuni suoi emendamenti.
Sottolinea in primo luogo l'importanza non solo della trasparenza ma anche la leggibilità di ciò che avviene nelle amministrazioni pubbliche, poiché non tutto ciò che è trasparente è anche comprensibile. Suggerisce pertanto che le attività di monitoraggio riguardino anche i costi delle opere e dei servizi, dal momento che vi possono essere procedure apparentemente corrette che tuttavia hanno un esito anomalo. Un controllo che abbia ad oggetto anche i costi unitari può quindi fare emergere queste anomalie.
Ricorda quindi come una delle maggiori cause dei fenomeni corruttivi o, comunque, della devianza dell'esercizio delle funzioni pubbliche sia rappresentata dalla dilatazione dello spoil system. In tale contesto evidenzia come sia forse sfuggito l'impatto estremamente negativo dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 138 del 2011, che introduce una forma di spoil system assolutamente generalizzata, totalmente priva di contraddittorio e garanzie, che opererà presumibilmente fino al momento in cui non sarà dichiarata incostituzionale.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) richiama l'attenzione dei relatori sulla ratio dell'articolo 1 e sulla necessità di precisare i compiti e rafforzare i poteri dell'Autorità ivi prevista in relazione a specifiche funzioni. Cita in primo luogo la predisposizione e attuazione di codici etici della pubblica amministrazione. Ritiene inoltre che occorra rafforzare i poteri dell'Autorità anche nell'area del monitoraggio delle più evidenti violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza ed affidamento di lavori e servizi. L'Autorità dovrebbe inoltre avere il compito di dettare principi e criteri sulla rotazione dei dirigenti pubblici.
Con specifico riferimento all'articolo 2 ritiene che si dovrebbe affermare il principio secondo il quale, decorso il termine per emanare il provvedimento amministrativo, l'istante possa certificare, assumendo tutte le responsabilità del caso, la conformità della propria iniziativa alla legge e procedere. A suo giudizio l'affermazione di questo principio potrebbe prevenire fenomeni di concussione.

David FAVIA (IdV) per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, chiede alle relatrici di valutare con particolare attenzione gli emendamenti presentati dal suo gruppo, che attengono a due questioni di particolare rilievo. Si riferisce, in primo luogo, al fatto che l'Autorità nazionale anticorruzione, da individuare ai sensi della Convenzione ONU del 31 ottobre 2003, deve avere caratteristiche di indipendenza ed essere dotata di poteri autonomi. Non ritiene dunque in linea con la predetta Convenzione individuare nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) la suddetta Autorità.
Rileva come una ulteriore questione riguardi la necessità di far rientrare nell'alveo proprio delle competenze della protezione civile alcuni aspetti che sono andati molto oltre. Ricorda come anche la Corte dei conti abbia sottolineato l'esigenza di una maggiore attenzione per quanto attiene alle ordinanze derogatorie. Il suo gruppo chiede in particolare di rivedere l'assegnazione dei grandi eventi,


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che non hanno una connessione diretta con la gestione delle situazioni emergenziali di competenza della protezione civile.
Evidenzia dunque l'esigenza di ripensare le funzioni della protezione civile anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e delle indagini giudiziarie in corso.

Donatella FERRANTI (PD) chiede se i pareri che esprimeranno le relatrici debbano intendersi come definitivi o interlocutori, alla luce del nuovo calendario dei lavori per l'esame del provvedimento che le Commissioni hanno prospettato.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che, come convenuto, nella seduta odierna saranno espressi i pareri delle relatrici e del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Nelle successive sedute saranno esaminati i predetti emendamenti.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva preliminarmente che, come anticipato, si concentrerà, nell'espressione dei pareri, sugli emendamenti che riguardano i profili di carattere amministrativo del provvedimento, mentre gli aspetti di carattere penale saranno valutati dalla relatrice per la II Commissione.
Per quanto riguarda l'emendamento Favia 1.8, esprime parere contrario poiché si propone di ripristinare la figura dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione che il disegno di legge in esame intende superare. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Mantini 1.1 poiché sembra ledere il principio di autodichia delle singole amministrazioni laddove attribuisce alla CIVIT il «potere di predisporre e curare l'adozione e l'attuazione del codice etico delle pubbliche amministrazioni».
Esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 1.5. Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 1.50 delle relatrici, che consente di esplicitare il modo in cui la CIVIT è chiamata a svolgere il potere ispettivo che il disegno di legge in esame le attribuisce.
Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 1.2, evidenziando come il rischio sotteso al provvedimento in esame sia quello di incidere su una serie troppo ampia di materie. L'emendamento in esame coinvolge le competenze dell'Autorità sui lavori pubblici e rischia di portare alla definizione di un provvedimento monstrum. L'auspicio delle relatrici è invece quello di mantenersi lungo il percorso già delineato con il provvedimento in esame così da evitare confusione e sovrapposizioni.
Esprime parere contrario sull'emendamento Zaccaria 1.9 che rischia di caricare la CIVIT di un eccessivo numero di competenze, snaturando la configurazione di tale organismo. La CIVIT ha già infatti numerose competenze ed ha una dotazione di personale di circa 30 persone. Non appare dunque condivisibile attribuirle anche le funzioni di espressione di pareri, proprie degli altri organismi di consultazione del Governo.
Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 1.3, ritenendo pleonastico prevedere espressamente in una legge l'obbligo di collaborare con l'autorità giudiziaria.
Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 1.10, ritenendo anomalo prevedere che il presidente sia individuato nel decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura ivi prevista anziché, come di norma avviene, nominato dai componenti stessi della Commissione.
Invita il presentatore dell'emendamento Mantini 1.4 a riformulare il proprio emendamento nel senso di aggiungere al comma 4 dell'articolo 1 la seguente lettera e): «definisce principi e criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione». Tale formulazione consente di evitare che la rotazione diventi un criterio di carattere generale e che attenga invece ai settori particolarmente esposti alla corruzione.
Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mantini 1.01 al fine di evitare, come già evidenziato, un eccessivo ampliamento dell'ambito applicativo del provvedimento.


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Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.15. Per quanto riguarda l'emendamento Lanzillotta 2.6, invita la presentatrice a riformularlo come singoli emendamenti poiché attualmente si prevedono ampie e diversificate modifiche a varie parti del provvedimento in esame. In tal modo potranno essere approfonditi distintamente i singoli aspetti e si riserva pertanto di esprimere il proprio parere in un successivo momento.
Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento Lo Moro 2.2 per evitare il rischio di sovrapposizioni con la normativa esistente, ferma restando l'opportunità di un approfondimento in seno al Comitato per la legislazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.16; esprime altresì parere contrario sull'emendamento Maiani 2.17 che riguarda più specificamente il codice degli appalti.
Esprime parere contrario sull'emendamento 2.2 della relatrice per la II Commissione ed esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 2.18. Esprime parere contrario sull'emendamento Maiani 2.19, riservandosi comunque di rivedere il proprio parere una volta chiarito dalle proponenti lo spirito effettivo dell'emendamento.
Esprime parere contrario sull'emendamento Mantini 2.4. Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento Lo Moro 2.3.
Per quanto riguarda gli identici emendamenti Ferranti 2.20 e Favia 2.7 e gli identici emendamenti Mantini 2.5 e 2.1 della relatrice per la II Commissione, rileva che essi sostanzialmente sono volti a modificare il verbo «possono» con quello «devono». Si tratta di un profilo già esaminato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato su cui era stato, in un primo momento, espresso parere favorevole ma che era stato poi rivisto alla luce del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni esprime parere contrario su tali emendamenti.
Invita la presentatrice dell'emendamento Lo Moro 2.4 a ritirarlo. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Favia 2.03. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 2.01 della relatrice per la II Commissione, ritiene vi possano essere delle perplessità sotto il profilo costituzionale nel prevedere che due terzi dei compensi dei magistrati per incarichi autorizzati dal CSM possano essere trattenuti. È comunque favorevole a prevedere disposizioni che evitino l'attribuzione ai magistrati di incarichi extragiudiziari.
Sottolinea come la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo Ferranti 2.010 sia di particolare delicatezza. Esprime in ogni modo parere contrario sullo stesso, a prescindere dal merito. Ricorda infatti che lo stesso argomento è affrontato in una risoluzione del collega Giovanelli e in una proposta di legge assegnata alle Commissione I e VIII.
Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ferranti 2.011 e 2.012.

Angela NAPOLI (FLpTP), relatore per la II Commissione, per quanto riguarda gli emendamenti che investono maggiormente i profili di carattere penale, propone un accantonamento degli emendamenti 01.1, 01.2 e 01.3 da lei presentati. Rileva infatti che il disegno di legge del Governo, adottato come testo base dalle Commissioni, privilegia una distinzione tra i due aspetti della prevenzione e della repressione. Personalmente, ha ritenuto opportuno proporre emendamenti per premettere alcune disposizioni che attengono alla repressione penale: peraltro, preso atto di quanto emerso, propone di accantonarli così da poter svolgere ulteriori valutazioni ed approfondimenti.
Concorda poi sul parere espresso dalla collega Santelli, relatrice per la I Commissione, ad eccezione del parere espresso sugli emendamenti da lei presentati, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello della relatrice Santelli. Per quanto riguarda l'emendamento Lanzillotta 2.6, sul quale è stata prospettata la possibilità di una riformulazione, rileva come assumono particolare interesse le disposizioni previste


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alle lettere da a) a c) che devono tuttavia essere armonizzate con l'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale che stabilisce che tutte le informazioni siano contenute in una banca dati presso l'Autorità, che sono dunque immediatamente acquisibili e comparabili.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto che nei pareri espressi emerge un atteggiamento che appare di chiusura rispetto alle proposte emendative di maggior rilievo presentate dai vari gruppi. Ritiene tale atteggiamento incomprensibile rispetto ad un provvedimento che mira proprio all'effettività del principio di trasparenza ed in tale direzione vanno emendamenti quali quelli che riguardano le ordinanze in deroga o la secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Auspica dunque che vi possano essere ulteriori ed adeguati approfondimenti della questione che riguarda l'applicazione del principio di trasparenza nella pubblica amministrazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa quindi presente che, come concordato, la seduta delle Commissioni riunite I e II sul provvedimento in esame sarà rinviata alla giornata di domani, alle ore 9, per discutere nel merito degli emendamenti presentati con riferimento agli articoli 1 e 2 ed avviare le votazioni.

Andrea ORLANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile che la relatrice per la I Commissione abbia espresso, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferranti 2.010, un parere per relationem: motivando cioè il parere contrario con la circostanza che la questione affrontata da un emendamento è all'esame di un'altra Commissione nell'ambito di un provvedimento ad hoc.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, rileva come fornire una motivazione dettagliata dei pareri espressi su ogni singolo emendamento sia un atto di cortesia istituzionale da parte delle relatrici. Avrebbe anche potuto esprimere le proprie valutazioni senza fornire ulteriori specificazioni ed auspica che i colleghi tengano conto dell'atteggiamento dimostrato.

Andrea ORLANDO (PD) ribadisce che, a suo avviso, l'espressione di un parere attraverso il rinvio ad un altro provvedimento non mette le Commissioni nelle condizioni di procedere alla votazione.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva come, sotto il profilo formale, il parere espresso dalla relatrice è chiaro ed è un parere contrario. Rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.30

Commissioni Riunite I e II - Martedì 20 settembre 2011


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ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».
01. 1.Il Relatore per la II Commissione.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alte sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni».
01. 2.Il Relatore per la II Commissione.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 1. 319. - (Confisca del prezzo o profitto della corruzione o concussione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
01. 3.Il Relatore per la II Commissione.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;


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b) al comma 6-bis, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
1-ter. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Autorità nazionale anti-corruzione). - 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contratto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.
1-quater. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».
1-quinquies. L'Alto Commissario istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».

Conseguentemente, al comma 2 e ovunque compaiano nel testo, sostituire le parole: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche o la Commissione, rispettivamente, con le seguenti: l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato e l'Alto Commissario».
1. 8. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e predispone e cura l'adozione e l'attuazione del codice etico delle pubbliche amministrazioni.
1. 1. Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis. analizza le cause e i fattori della corruzione e individua interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto.
1. 5. Lanzillotta.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa dettate dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni legislative vigenti;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la Commissione, esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'articolo 2 della presente legge e alle altre disposizioni legislative, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza summenzionati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, sui rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma».
1. 50.Le Relatrici.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui casi di evidente violazione del principio di concorrenza e delle normative europee e nazionali in materia di lavori, forniture e servizi.
1. 2. Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
c-bis) esprime pareri agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche


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di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Sono considerati pubblici funzionari tutti i soggetti cui si applica la definizione dell'articolo 357 del codice penale così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera n) della presente legge;
c-ter) esprime pareri vincolanti in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente legge».
1. 9. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) collabora con l'autorità giudiziaria per la raccolta di notizie e informazioni relative ai procedimenti penali che riguardano i delitti di corruzione.
1. 3. Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. 1. Il comma 3, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è così modificato:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e quattro esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, gestione e valutazione del personale, nonché nell'attività di controllo di legittimità dell'azione amministrativa e nelle materie di responsabilità penale ed erariale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della Giustizia, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, indicandone anche il Presidente;
b) le parole: «i componenti» sono sostituite, ove ricorrono, dalle parole «il Presidente e i componenti»;
c) il quinto periodo è soppresso.
1. 10. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) definisce principi e criteri per assicurare il principio della rotazione dei dirigenti.
1. 4. Mantini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici, con particolare riguardo ai contratti dei commissari straordinari nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative


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vigenti, di importo superiore a 200.000 euro.
2. La violazione per colpa grave delle norme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in materia di concorrenza e trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, servizi e forniture, di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno erariale, da calcolarsi in via equitativa, per la compromissione del principio di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione.
1. 01. Mantini.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nel rispetto fino a: dati personali.
2. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Sui siti internet delle amministrazioni pubbliche sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità degli appalti e di servizi nelle pubbliche amministrazioni che ne cura altresì la raccolta sul proprio sito al fine di consentirne una agevole comparazione».
2. 60.Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: n. 150,.
2. 50. Lo Moro.

Al comma 2 dopo le parole: le amministrazioni pubbliche inserire le seguenti: anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza.
2. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere infine le seguenti parole:
A tal fine gli affidamenti di lavori servizi e forniture in economia o con procedura negoziata senza bando di importo superiore a 40.000 euro sono comunque preceduti da un avviso preventivo pubblicato sul sito internet della stazione appaltante. Per gli affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000 euro è sufficiente la pubblicazione dell'esito della procedura.
2. 17. Mariani, Ferranti.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2-bis. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati.
2. 2.Il Relatore per la II Commissione.


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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative derogatorie, quali i provvedimenti attuativi delle ordinanze di protezione civile.
2. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara.
2. 19. Mariani, Ferranti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie».
2. 61.Lanzillotta.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: nel rispetto del principio secondo cui trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla domanda, l'istante può certificare la conformità legale e dare inizio all'attività.
2. 4. Mantini.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo:
«I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito internet di ciascuna amministrazione».
2. 62.Lanzillotta.

Sopprimere il comma 5.
2. 3. Lo Moro.

Al comma 5, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
* 2. 20. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 5 sostituire le parole: possono con la seguente: devono.
* 2. 7. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 5, sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.
** 2. 5. Mantini.

Al comma 5 sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.
** 2. 1. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 5 sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.
** 2. 63.Lanzillotta.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 40. Lo Moro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi e la reciproca autonomia, la CIVIT, entro sei


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mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
1) opera una ricognizione delle posizioni dirigenziali che nelle amministrazioni statali, regionali o comunali, nonché nelle aziende e società partecipate dello Stato e dagli altri enti pubblici sono attribuite:
a) a persone, anche esterne alla pubblica amministrazione, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
b) a dirigenti della pubblica amministrazione sulla base di contratti il cui mancato rinnovo non sia subordinato alla previa valutazione dei risultati conseguiti;
2) formula proposte per limitare la discrezionalità nelle nomine pubbliche.

2. Su tale base il Governo, è delegato ad adottare entro i successivi sei mesi un decreto legislativo che:
a) per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma precedente, limiti le posizioni funzionali attribuite sulla base delle procedure di cui alle lettere a) e b) del precedente comma a quelle apicali di diretto raccordo tra l'organo di indirizzo politico e gli organi e gli uffici delle amministrazioni;
b) per gli enti, aziende o società di cui al comma precedente, ivi comprese quelle del settore sanitario, disciplini procedure di selezione e di nomina degli amministratori e dei dirigenti che garantiscano pubblicità, partecipazione, comparazione meritocratica dei curricula da parte di valutatori indipendenti, equilibrio di genere. Il Decreto legislativo di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 è abrogato.
2. 060.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali).

1. Le disposizioni di trasparenza di cui all'articolo 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale.
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci».

3. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,»;
b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: «I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6,


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comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti».
d) All'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al penultimo periodo, le parole «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati giro fondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge».

4. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole: «e da altri grandi eventi»; b) è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.
6. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
7. È abrogato il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
2. 03. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati).

1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso (ivi inclusi i rimborsi spesa) relativo agli incarichi di cui al primo comma all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.
3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.
4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici.
2. 01.Il relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici).

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la lettera d-bis è abrogata.


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2. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio-decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza».
b) al comma 4 le parole: «e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza». sono soppresse.
2. 010. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei Conti).

1. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
2. 011. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».
2. 012. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

ART. 3.

Prima del comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 sono abrogati. Gli incarichi conferiti in base ai suddetti commi cessano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non possono essere rinnovati.
02. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Tutto il personale operante presso gli uffici di cui al comma 2 non può esercitare l'industria o il commercio né svolgere attività professionale. Anche se non dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto al rispetto del Codice di comportamento di cui all'articolo 54. Il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del personale vigila sul rispetto delle previsioni di questo articolo. In caso di violazione, propone l'avvio del procedimento disciplinare o propone al vertice politico la revoca dell'incarico.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole:
«Sono comunque definite specifiche norme di comportamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, e al personale


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addetto a funzioni ispettive e all'attività contrattuale.».
3. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis.) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti».
3. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, lettera d), capoverso 16-ter, aggiungere, infine, le seguenti parole: ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
3. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sopprimere il comma 2.
3. 1. Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere la parola: non.
3. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Il comma 3 dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
4. Fino all'adozione di una apposita legge che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abrogato dalla presente legge.
5. Il comma 4 dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito:
«4. Fino all'adozione di una apposita legge che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, tali soggetti:
a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio; il periodo può essere superiore solo nel caso in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata maggiore per il singolo incarico conferito; non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi;
c) in ogni caso, all'atto del conferimento dell'incarico sono collocati fuori ruolo dall'organo competente o in aspettativa non retribuita;
d) il trattamento economico fondamentale e accessorio ad essi riconosciuto è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza;
e) al rientro nell'amministrazione di appartenenza, non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso


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le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate;
f) durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo;
g) il periodo di aspettativa non retribuita e di fuori ruolo non viene valutato ai fine dell'anzianità di servizio».
3. 2. Vassallo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell'addebito disciplinare».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
3. 19. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, che sono chiamati, conservando il trattamento economico complessivo riconosciuto dalle amministrazioni di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso i Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non possono ricevere, a titolo di retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per rimborso spese, più del 25 per centro dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono al bilancio del Ministero della giustizia e sono destinati al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma 3.
3. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articolo 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. 01. Ferranti.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Tutela del dipendente pubblico e privato che segnala irregolarità o rischi di irregolarità). - 1. In attuazione dell'articolo 33 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale


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dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e dell'articolo 9 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, il dipendente pubblico e privato può denunciare o riferire, in buona fede e sulla base di ragionevoli motivazioni, irregolarità o rischi di irregolarità nelle attività della pubblica amministrazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro.
2. Il dipendente che denuncia o riferisce tali condotte ha il diritto ad essere informato sugli strumenti della sua tutela; a non essere sanzionato, licenziato, trasferito, o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; a vedere protetta la propria identità fino alla contestazione dell'addebito disciplinare.
4. 1. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Numero Verde).

1. Ai fini di garantire quanto sancito dalla presente legge è istituito un numero verde, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, per la raccolta e la gestione delle segnalazioni, che operi in totale trasparenza e indipendenza, con la funzione di informare il segnalante sulle tutele di cui ha diritto.
2. Il servizio è gestito dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.
3. Affinché il servizio sia completamente trasparente e indipendente, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche può gestirlo e pubblicizzarlo in collaborazione con le organizzazioni della società civile ritenute idonee.
4. 01. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.


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3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di un lavoro pubblico compreso nell'attività di cui al comma 2 è oggetto di specifica comunicazione alla Prefettura che svolgerà gli opportuni controlli anche ai sensi e nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
5. 7. Mantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le


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società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
* 5. 2. Angela Napoli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
* 5. 1. Vitali.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
* 5. 3. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività, la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;


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b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
* 5. 5. Pelino.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 5.
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti).

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia sui contratti pubblici, e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica e le modalità attuative della tracciabilità dei flussi finanziari. Nel termine occorrente alla emanazione del decreto di cui al presente comma, i controlli antimafia sono comunque effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico


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di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. 4. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 1 comunica agli uffici competenti qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
5. 30. Bragantini.

Sopprimere i commi 2 e 3.
5. 6. Lo Moro.

Al comma 2, sopprimere le parole: entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. 15. Contento.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis.
(Risoluzione del contratto per reati accertati di corruzione).

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore, in relazione al contratto in oggetto, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale, la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna».
5. 02. Angela Napoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alle disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile in materia di grandi eventi. Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei conti).

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».


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2. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio» sono soppresse;
b) all'articolo 5-bis il comma 5 è abrogato.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
5. 03. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 premettere il seguente:
«01: Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono livello essenziale delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione».
b) al comma 2, sopprimere le parole: «compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».
c) al comma 2, in fine aggiungere: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
6. 1. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Principi generali per regioni ed enti locali).

1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
6. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Capo I-bis.
DISPOSIZIONI SUGLI ARBITRATI E SUGLI INCARICHI DEI MAGISTRATI E DEI SOGGETTI ASSIMILABILI

Articolo 6-bis.
(Arbitrati).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.
2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.
3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Articolo 6-ter.
(Collaudi).

1. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e


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procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.
2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.
3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Articolo 6-quater.
(Partecipazione ad organi societari).

1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.
2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.
3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Articolo 6-quinquies.
(Incarichi sportivi).

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I..
2. Le norme che prevedono o autorizzano l'assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma sono abrogate.
3. I soggetti indicati al comma 1 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I, decadono immediatamente dall'incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.
6. 01. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies, sono inseriti i seguenti commi:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente o da terzi o a questi ultimi promessa.
1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio


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1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».
7. 2. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, capoverso «1-septies» sostituire, le parole da: probabile a: erariale con le seguenti: fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.
7. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ipotesi di condanna per dolo ed in presenza di illecito arricchimento la Corte, su richiesta del P.M., può irrogare l'interdizione dalle funzioni che hanno dato luogo alla condanna per un periodo da uno a cinque anni, in ragione della gravità del danno arrecato all'Amministrazione e dell'arricchimento conseguito dal responsabile».
7. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259).

1. All'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è aggiunto il seguente comma:
2. La Corte dei conti, su richiesta dell'ente sottoposto al controllo e su deferimento del magistrato di cui al successivo articolo 12 o, nell'ipotesi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, del magistrato relatore-istruttore, può emettere pareri nelle materie di contabilità pubblica.
7. 01. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure sanzionatorie in tema di illecita concessione di benefìci per invalidità civile).

1. Il PM presso la Corte dei conti, in caso di accertato comportamento fraudolento al fine di ottenere i benefìci in materia di invalidità civile, può richiedere alla Sezione giurisdizionale competente per territorio l'applicazione di una sanzione, a carico del beneficiario e, in solido, di coloro che a qualunque titolo vi abbiano concorso, da 10 a 30 volte il valore del danno arrecato all'erario. Sull'istanza del P.M. provvede uno dei Magistrati assegnati alla Sezione, individuati ad inizio d'anno dal Presidente della Sezione secondo criteri predeterminati, in funzione di Giudice Monocratico, secondo il procedimento previsto per giudizi ad istanza di parte, con sentenza appellabile, con la quale può disporre, anche d'ufficio, opportune misure cautelari patrimoniali a garanzia del credito erariale.
7. 02. Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Giurisdizione in tema di contenzioso tra enti nelle materie di contabilità pubblica).

1. Il contenzioso tra Stato ed enti e tra enti, relativo ad atti e provvedimenti afferenti la materia della contabilità è devoluto, ai sensi dell'art 103 della Costituzione, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, con le modalità di cui


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all'articolo 58 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
7. 04. Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Trasparenza nelle nomine negli enti locali).

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 26, inserire il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Trasparenza nelle nomine negli enti locali).

1. Nei comuni superiori a 15.000 abitanti e nelle province, lo statuto o il regolamento dispongono le procedure per garantire la trasparenza delle procedure di nomina e designazione di rappresentanti del comune di cui agli articoli 42, comma 2, lettera m), e 50, commi 8 e 9, assicurando in ogni caso il rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
2. A questo fine, le posizioni da ricoprire sono pubblicate sul sito web dell'ente, indicando i requisiti richiesti e un termine adeguato entro il quale tutte le persone interessate possono comunicare la propria disponibilità, corredata da ogni documentazione ritenuta utile.
3. Lo statuto e il regolamento disciplinano altresì le modalità di composizione di un comitato, formato da membri di elevata professionalità, moralità ed indipendenza di giudizio, chiamato ad esaminare le disposizioni di disponibilità pervenute ed i relativi titoli. Il comitato può comprendere anche magistrati e funzionari dello Stato.
4. Il comitato, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, presenta proprie motivate indicazioni in ordine al nominativo o ai nominativi ritenuti più adeguati, per studi compiuti o per esperienze realizzate, in riferimento a ciascuna nomina.
5. Il consiglio comunale o provinciale e il sindaco o il presidente della provincia procedono alle nomine di rispettiva competenza nell'esercizio delle proprie responsabilità, tenendo conto delle valutazioni non vincolanti espresse dal comitato.
6. I requisiti e i titoli dei candidati nominati e quelli dei candidati indicati dal comitato sono pubblicati nel sito web dell'ente.
7. I comuni superiori a 15.000 abitanti e le province adeguano le proprie normative a quanto previsto dal comma 1 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. 05. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

L'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si interpreta nel senso che, fermo restando che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, il giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine può essere promosso dalle Procure regionali della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché nei casi in cui, ai sensi dello stesso articolo 7 della legge 27 marzo 2011, n. 97, le Procure ricevano la comunicazione prevista dall'articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
7. 06. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.


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Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo, n. 163/2006 aggiungere, infine, il seguente comma:
13-bis. Le stazioni appaltanti destinatarie di delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che accertano resistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, comunicando all'Autorità nonché ai soggetti interessati l'esito del riesame. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità, la stessa è tenuta a motivare adeguatamente. Resta salva la facoltà dell'Autorità di ricorrere in giudizio avverso il provvedimento confermativo della stazione appaltante.
7. 07. Mariani, Ferranti.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla adozione della presente legge.
2. È, altresì, istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti iscritte nella Anagrafe unica di cui al comma 1. Il sistema di qualificazione assicura che ciascuna stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo trasparente, efficiente ed efficace in relazione ad una determinata classe di importo del contratto e alla complessità dell'appalto. Esso si basa su una valutazione della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti effettuata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri: organizzazione della stazione appaltante, capacità della struttura tecnica e del personale, sistemi di controllo interno, procedure utilizzate, iniziative anticorruzione adottate, contesto ambientale, misure di contrasto del lavoro nero e controllo dei subappalti. Il sistema di qualificazione assicura, altresì, la introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici mediante sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000. Il governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge disposizioni idonee a rendere operativo il sistema di qualificazione. Con le medesime disposizioni sono individuati i casi in cui le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 163/06.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. 08. Mariani, Ferranti.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 9. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.


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Sostituirlo con i seguenti:

Articolo 8.
(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in carica, sono comunicati al Parlamento europeo per la pronuncia della decadenza.
4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 o 2 è nulla».


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Art. 8-bis.
(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore).

1. Al capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità»;
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
a) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
b) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla».


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2. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: «non si trovano in alcuna delle condizioni» sono inserite le seguenti: «di incandidabilità previste dall'articolo 6-bis e».

Art. 8-ter.
(Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Ulteriori disposizioni di principio in materia di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità). - 1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti principi fondamentali:
a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.


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2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 8-quater.
(Delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
3) riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;


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b) prevedere che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità si applica ai soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) prevedere che per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
8. 11. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo).

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì ricoprire incarichi di governo i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione


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personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) sono stati loro rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui ai citati commi 1 e 2 intervengono successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 5.
5. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. 13. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.
(Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
Art. 6-ter. - 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva».

2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

Art. 8-bis.
(Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in forza di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la


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nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.

Art. 8-ter.
(Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico.

Art. 8-quater.
(Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera».

Art. 8-quinquies.
(Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 8-sexies.
(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

Art. 8-septies.
(Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente: «Ogni candidato, unitamente


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alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».
8. 10. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di divieto di ricoprire alcun incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere, o a un organo interno delle stesse, al Consiglio dei Ministri, al Presidente del consiglio dei Ministri, nonché di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale, nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319, 319-ter o 320 del codice penale a pene superiori a due anni di reclusione per gli altri delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
b-bis) in aggiunta a quanto previsto nelle lettere a) e b), prevedere che non siano contemporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro nei cui confronti il tribunale ha


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applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a), b) e b-bis);
d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione della lettera a) e della lettera i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui ai commi 1 e 2 lettere f), g) e i) in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, successive alla candidatura o all'affidamento della carica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano


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espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
8. 16. Garavini, Ferranti, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, sostituire le parole: contenente un testo unico con le seguenti: recante il codice.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: ed è adottato con le seguenti: , innovandola e modificandola.
8. 7. Lo Moro.

Al comma 1, sostituire le parole: di incandidabilità alla carica di deputato, con le parole: di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: di incandidabilità alle elezioni, con le parole: di incandidabilità e di eleggibilità alle elezioni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: incandidabilità e, aggiungere le parole: di ineleggibilità.
8. 2. Angela Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: alla carica fino alla fine del comma con le seguenti: alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di divieto di ricoprire alcun incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere, o a un organo interno delle stesse, al Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio o ai singoli Ministri, nonché di divieto di ricoprire le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
8. 17. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo le parole: alla carica inserire le seguenti parole: di componente del Parlamento europeo e.
8. 5. Bragantini.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le se-guenti: «presidente e consigliere di amministrazione di società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici»;
b) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che sino alla sentenza definitiva non siano candidabili a senatori e deputati coloro che abbiano riportato condanne in primo o in secondo grado per i delitti di cui alle lettere a) e b).
8. 6. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: ferme restando fino a: pubblici uffici.
8. 8. Lo Moro.

Al comma 2, lettera a) e b) sopprimere la parola: temporaneamente.

Conseguentemente sopprimere lettera c).
8. 1. Angela Napoli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: temporaneamente.


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Contemporaneamente, sopprimere la lettera c) del medesimo comma.
8. 12. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: deputati o a senatori fino alla fine della lettera, con le seguenti: membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
8. 18. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: deputati o a senatori fino alla fine della lettera, con le seguenti: membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter o 320 del codice penale nonché a pene superiori a due anni di reclusione per gli altri delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale e, se del caso, per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.
8. 19. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e, se del caso con la seguente: ovvero.
8. 3. Contento.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) in aggiunta a quanto previsto nelle lettere a) e b), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché a deputati o a senatori coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
8. 20. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e b-bis).
8. 21. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: alla carica inserire le seguenti: di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,.
8. 22. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: di condanna inserire le seguenti: o da applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
8. 23. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: determinata da inserire le seguenti: sentenze definitive di condanna per.
8. 4. Contento.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: di condanna inserire le seguenti: o ad applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto


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indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
8. 24. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui ai commi 1 e 2 lettere f), g) e i) in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 successive alla candidatura o all'affidamento della carica.
8. 25. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere la sanzione della decadenza dai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali corrispondenti per i partiti, movimenti politici nonché formazioni e liste civiche ove presentino candidature in violazione delle disposizioni in materia di incandidabilità.
8. 14. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Razionalizzazione delle spese di funzionamento).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della società CONSIP Spa, predispone, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 569, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un piano di razionalizzazione della spesa volto all'ottimale utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi statali centrali e periferici.
2. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è redatto secondo princìpi di efficienza, di razionalità e di economicità, in modo da assicurare la complessiva e graduale riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni interessate, ivi comprese le spese di amministrazione generale.
3. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, definito e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero facendo ricorso al MEPA.
5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, la società CONSIP Spa, entro il 31 dicembre 2012, provvede a potenziare l'offerta di beni e di servizi disponibili sul MEPA.
8. 26. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Gestione commissariale delle emergenze).

1. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.
2. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con


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riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.
3. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
4. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
5. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
8. 27. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi).

1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1o gennaio 2006 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:
a) ministro o sottosegretario di Stato;
b) senatore o deputato della Repubblica,
c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;
d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;
e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere, chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.

2. I soggetti nei confronti dei quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura della loro normale attività parlamentare, amministrativa o professionale di cui al comma.
3. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che i soggetti stessi avevano alla data del 1o gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, nonché della natura e delle dimensioni dell'impresa o della società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.
4. A carico dei soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), si procede d'ufficio.
5. I soggetti sottoposti all'accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del Tribunale dove hanno la residenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:
a) i beni da loro posseduti alla data del 1 gennaio 2006 e quelli posseduti alla


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data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1;
b) i beni che nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

6. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati al comma 1, lettere d) ed e), si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere.
8. 01. Angela Napoli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 76-bis. - (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). - 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.
2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.
3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.
5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio pro no e facilmente accessibile.
6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
d) il titolo di studio o la professione esercitata;
e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
i) gli atti presentati con il relativo iter;
l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.


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7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i normativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
8. 012. Giovanelli, Fontanelli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 3.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsti dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salve le competenze ad esso spettanti in materia di reti infrastrutturali d'interesse nazionale, di funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore all'importo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
1) l'obbligo, a carico dell'amministrazione procedente, di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per il controllo dell'idoneità della progettazione, dell'adeguatezza delle previsioni di spesa, della correttezza delle procedure di svolgimento delle gare per la loro esecuzione e delle fasi della loro realizzazione e collaudo, fermi restando i controlli di legittimità e contabili previsti dall'ordinamento;
2) l'attribuzione al Ministero della facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione trasmessa e di formulare rilievi motivati;
3) l'attribuzione al Ministero del potere di eseguire verifiche e accertamenti, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera ed entro un anno dalla data del suo collaudo, avvalendosi, ove necessario, del concorso di altre amministrazioni, compreso il Corpo della guardia di finanza;
b) predisposizione di metodi e strumenti per la comparazione dei costi delle opere pubbliche di cui alla lettera a), articolati in forme sintetiche secondo le diverse tipologie di opere e analiticamente per le diverse categorie di costi di realizzazione, nonché su base territoriale;
c) predisposizione di un sistema di controllo della durata delle opere pubbliche


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di cui alla lettera a), mediante la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle informazioni concernenti la loro utilizzazione, il loro stato, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, la demolizione o il rifacimento integrale delle medesime;
d) previsione della rotazione nella titolarità degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale e periferica delle infrastrutture e dei trasporti, attinenti alla programmazione e alla realizzazione delle opere pubbliche, all'affidamento degli appalti e allo svolgimento delle gare, con una durata massima non superiore a un quadriennio, non immediatamente rinnovabile, per la permanenza nel medesimo incarico o sede.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con la procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in materia di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguenti all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
8. 06. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
8. 07. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento economico dei dirigenti pubblici titolari di incarichi).

1. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui agli articoli 4 e 5 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.
8. 08. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici).

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in


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rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:
a) dell'esperienza professionale già maturata;
b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.
8. 09. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Regime degli incarichi dei magistrati e degli avvocati dello Stato).

1. Al fine di garantire un efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di difesa, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o incarichi di vertice o di gestione in pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti, o, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di sessanta mesi ogni decennio. Il periodo può essere superiore solo nel caso in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata maggiore per il singolo incarico conferito. Non è in ogni caso ammissibile una durata superiore a sessanta mesi ogni decennio che derivi da una successione di incarichi.
2. In ogni caso, i soggetti di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo dall'organo competente.
3. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 è esclusivamente quello previsto per l'incarico conferito ed è integralmente corrisposto dall'amministrazione presso la quale l'incarico stesso è svolto, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza.
4. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, i soggetti di cui al comma 1 non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate.
5. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, funzionale all'espletamento dell'incarico affidato, i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.
8. 010. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per al


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meno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.
2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.
3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
8. 011. Giachetti.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).

1. I partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non possono presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione e usura, di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale;
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) trasferimento fraudolento di valori di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I partiti e i movimenti politici nonché le formazioni e le liste civiche di cui al comma 1 non possono, altresì, presentare né sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al medesimo comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione


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personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle formazioni e delle liste civiche di cui al medesimo articolo 1 comporta la decadenza per i medesimi dai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali corrispondenti.
8. 03. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dopo le parole «per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti «da 317 a 322-bis.
8. 04. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Reato di autoriciclaggio).

1. Nel codice penale, dopo l'articolo 648 è inserito il seguente:

«Art. 648-bis.

1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al 30 per cento dell'importo autoriciclato».
8. 015. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Autoriciclaggio).

1. Dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-quinquies - (Circostanza aggravante). Ove risulti che l'autore dei reati previsti dal presente titolo li abbia commessi allo scopo di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da essi la pena aumentata. Se l'impiego è avvenuto in tutto o in parte, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
8. 013. Contento.


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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Autoriciclaggio).

1. Dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-quinquies - (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
8. 014. Contento.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 22. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318,», le parole: «319-bis, 320, 321,» e le parole: «322-bis» sono soppresse e dopo le parole: «501-bis,» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629, secondo comma,»;
c) all'articolo 317-bis, le parole: «per il reato di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui all'articolo 314»;
d) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;
e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
«Art. 319. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La stessa pena di cui al primo e al secondo comma si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità. Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto»;
f) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.


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La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La stessa pena di cui al primo e al secondo comma si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno»;
g) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Corruzione in affari privati). - I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni.
La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.
Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni»;
h) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dal medesimo articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;
i) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:
«Art. 322-quater. - (Istigazione alla corruzione in affari privati). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi quarto e quinto, ridotte di un terzo.
I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319-quater sono puniti,


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qualora la sollecitazione non sia accolta, con le pene rispettivamente stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi primo e secondo, ridotte di un terzo»;
l) all'articolo 313-bis è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 319-quater, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi»;
m) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
«Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l'influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;
n) dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:
«Art. 346-bis. - (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). - Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.
Art. 346-ter. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;
o) all'articolo 648-bis (Autoriciclaggio):
1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di


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godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;
p) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse;
q) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
9. 27. Garavini, Bossa, Piccolo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, le parole: «317, 318,», le parole: «319-bis, 320, 321,» le parole: «322-bis» sono soppresse e sono inserite le parole: «346» e dopo le parole: «501-bis, sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;
b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter e 629, secondo comma,»;
c) all'articolo 314, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
e) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
f) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
g) all'articolo 317-bis, le parole: «per il reato di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui all'articolo 314»;
h) gli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;
i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
Art. 319. - (Corruzione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto»;


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l) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
Art. 319-ter. - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno»;
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;
n) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter» e le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse;
o) all'articolo 311-ter, secondo comma, le parole: «anche se commesso ai sensi dell'articolo 311-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell'articolo 311-bis, secondo comma» sono soppresse;
p) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:
Art. 323-bis. - (Circostanze attenuanti). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;
q) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:
Art. 335-ter. - (Circostanze aggravanti). - Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;
r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.


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Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;
s) all'articolo 354, primo comma, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;
t) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;
v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercito attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;
z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:
Art. 360-bis. - (Circostanza attenuante). - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esaltata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;
aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628».

Conseguentemente, all'articolo 133, comma 7-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: 317, 318, 319, 319-ter e 320 sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,;

Conseguentemente, all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322;
b) al comma 2-bis, le parole: 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,.


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Conseguentemente, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) sono sostituite dalle seguenti: 319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione);
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: 317, 318, 319, 319-ter e 320 sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322 e 629;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: 317, 318, 319, 319-ter e 320 sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, sono sostituite dalle seguenti: 319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,.

Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: truffa e calunnia sono sostituite dalle seguenti: truffa, calunnia ed estorsione.
9. 7. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle parole: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323».
2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle parole: «da quattro a dodici anni».
3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a cinque anni».
4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a sei anni».
5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle parole: «da cinque a quattordici anni».
6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre (interdizione perpetua dai pubblici uffici».

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a quattro anni».
8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle parole: «da tre mesi a tre anni».
9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle parole: «da tre a sette anni».
10. Al comma 1 dell'articolo 319-ter del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle parole: «da quattro a dieci anni».


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11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 322-ter. - (Confisca). - 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, coma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi (interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.».

12. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,» sono soppresse;
b) il comma 2-bis è soppresso.

13. All'articolo 323 del codice penale, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle parole: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da sei mesi a cinque anni».
14. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».
15. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova


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dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.
16. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:
«Art. 346. - (Traffico d'influenza). - 1. Chiunque, affido o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici usci, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa (interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.».

17. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente:
«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori,».

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 5 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti parole: «346, commi 1 e 2,»;
b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «513-bis» sono inserite le seguenti parole: «513-ter».
9. 2. Rao, Tassone, Martini, Ria, Scanderebech.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323».


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2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».
3. All'articolo 316 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
4. All'articolo 316-bis del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».
5. All'articolo 317 del codice penale, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quattordici anni».
6. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni».
9. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni».
10. Al comma 1 dell'articolo 319-ter del codice penale, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».
11. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 322-ter. - (Confisca). - 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.


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6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.».

12. All'articolo 323 del codice penale, le parole «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da sei mesi a cinque anni».
13. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».
14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi e prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.
15. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:
«Art. 346. - (Traffico d'influenza). - 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni".
16. Dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente:
«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.».
9. 34.Il Relatore per la II Commissione.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 314:
1) al primo comma le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «da quattro a dodici anni»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La condanna per i fatti previsti dal primo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
b) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni»;
c) l'articolo 317 è abrogato;
d) all'articolo 318:
1) al comma 1, dopo le parole: «che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve» sono aggiunte le seguenti: «tranche mediante induzione» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
2) al comma 2, dopo le parole: «riceve» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante induzione,» e le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre anni»;
e) all'articolo 319, dopo la parola: «riceve» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante induzione» e le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
f) all'articolo 354, le parole: «sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno»;
g) all'articolo 356, primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
h) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena di cui al secondo comma si applica anche quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue finzioni. In tale caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

2. Conseguentemente alle modifiche di cui al comma 1 sono altresì apportate le seguenti modificazioni al codice penale:
a) all'articolo 32-quater dopo le parole: «501-bis,» sono aggiunte le seguenti: «629»;
b) all'articolo 32-quinquies del codice penale, dopo la parola: «320» è aggiunta la seguente parola: «629».
9. 20. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è pulito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento,


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all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Pene per il corruttore). - Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319. - (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 320. - (Termini di prescrizione). - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il e di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.
2. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

6. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 321. - (Causa di non punibilità per la corruzione). - Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
La non punibilità del corrotto e altresì subordinata alla condizione che, nello stesso` rime di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

7. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 1 8 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito


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amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
8. Per chi ha ricevuto somme in violazione dei divieti di cui al comma 7, la non punibilità e altresì subordinata alla condizione che entro il termine di cui al medesimo comma renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.
9. La causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dal comma 6 del presente articolo si applica anche ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati contro la fede pubblica, al reato previsto dall'articolo 648 del codice penale, ai reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile e ai reati previsti dal titolo Il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di realizzare o di occultare il reato di corruzione o di illecito lamento di partiti politici, o di assicurarne profitto purché di tali reati vi sia stata piena confessione nei tempi e alle condizioni indicati dalle disposizioni citate.
10. La non punibilità del ricettatore è altresì subordinata alla condizione che, nel termine previsto dall'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria il denaro o le cose ricettate.
11. La causa di non punibilità di cui al comma 9 rende inapplicabili le sanzioni amministrative conseguenti al reato tributario.
12. La non punibilità è dichiarata dal giudice per le indagini preliminari con sentenza di non luogo a procedere, ovvero dal giudice del dibattimento.
13. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari può essere appellata dal pubblico ministero davanti alla corte d'appello.
14. Quando risulta che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza è stata pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.
15. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 445-bis. - (Applicazione della pena su richiesta per i reati più gravi). - 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nella citata disposizione, sia superiore a due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1».

16. All'articolo 275, comma 3, del codice di pura penale, dopo le parole: «, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «317, 318,».
17. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

18. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 322. - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro a altra utilità non dovuti a un


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pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dizione in denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 317, secondo comma, soggiace alla pena prevista dal medesimo articolo 317, ridotta di un terzo».

19. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite fino alla metà».

20. Gli articoli 317-bis, 319-bis e 319-ter del codice penale sono abrogati.
21. Non si applicano le pene previste per i reati di corruzione e di illecito finanziamento ai partiti politici, nonché per i reati connessi ai sensi dell'articolo 8, commessi anteriormente alla data del 30 agosto 1994, a colui il quale, prima che il singolo fatto o i singoli fatti gli siano stati specificamente contestai in un atto dell'autorità giudiziaria e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spontaneamente denuncia il fatto o i fatti, fornendo indicazioni utili per l'individuazione dei responsabili. La non punibilità del corrotto, del ricettatore e di colui che ha ricevuto somme in violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici è altresì subordinata alla condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ovvero, nel caso di violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare (effettivo beneficiario.
22. Nei casi previsti dal comma 21 si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per una durata determinata discrezionalmente dal giudice entro i limiti previsti dal codice penale. Non si applicano le disposizioni che prevedono la sospensione ovvero la cancellazione dagli albi professionali. Il pubblico ministero che ha ricevuto la dichiarazione di cui al comma 1 relativa ai reati di corruzione informa (amministrazione interessata per le determinazioni di sua competenza.
23. Le disposizioni dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 della presente legge, si applicano, per i reati di cui agli articoli 317 e 318 del codice penale, come da ultimo sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, solo per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
24. Nei confronti di coloro per i quali è stata pronunziata la sentenza di cui all'articolo 9, nonché nei confronti delle società o delle imprese in nome e per conto delle quali essi hanno operato, non si applicano le sanzioni amministrative e la soprattassa prevista dalle leggi vigenti in materia finanziaria, limitatamente alle somme sottratte a imposizione in sede della spontanea denuncia di cui all'articolo 321 del codice penale, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge.
9. 6. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere le seguenti:
0a) all'articolo 29 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La condanna alla reclusione superiore a due anni per uno dei delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;


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0b) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314», dopo le parole: «317, 318, 319-bis,» è inserita la seguente: «319-ter,»;
0c) all'articolo 32-quinquies, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».
9. 23. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 157, comma sesto, dopo le parole: «sono raddoppiati» sono aggiunte le seguenti: «per i reati contro la pubblica amministrazione e».
9. 24. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 157, comma sesto, del codice penale dopo le parole: «sono raddoppiati» sono aggiunte le seguenti: «per i delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I e».
9. 25. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 157, comma 6, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «da 314 a 322-bis, 513-bis, 629».
9. 26. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 166, comma 1, del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo che nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I».
9. 14. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) l'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitto previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 541, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
9. 10. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 314:
1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;


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2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente:
«La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
9. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».
9. 1. Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) gli articoli 317, 317-bis, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 317. - (Corruzione e concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o del suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

Art. 317-bis. - (Pene per il corruttore). - Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 318. - (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). - Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 319. - (Termini di prescrizione). - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
9. 70. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.
9. 28. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: da quattro a otto anni con le seguenti: da cinque a dodici anni.
9. 29. Garavini, Bossa, Piccolo.


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Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 319-ter, comma 2, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dodici anni».
9. 3. Lo Moro.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Corruzione in affari privati). - I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni. La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni. Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni».
9. 30. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
«Art. 321. - (Causa di non punibilità per la corruzione). - Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 318, secondo comma, o dall'articolo 319, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».
9. 11. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:

Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). - 1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, (317), 318, 319, 319-ter, 322-bis e 629, terzo comma è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».
9. 21. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.


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Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis)
dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

Art. 322-quater. - (Istigazione alla corruzione in affari privati). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi quarto e quinto, ridotte di un terzo. I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319-quater sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con le pene rispettivamente stabilite dal medesimo articolo 319-quater, commi primo e secondo, ridotte di un terzo»;
9. 31. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».
9. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) all'articolo 322-ter dopo le parole: "per un valore corrispondente a tale prezzo", sono inserite le seguenti: "sto profitto"».
9. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1 sopprimere la lettera i).
9. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 335-ter, sopprimere le parole: per il solo pubblico ufficiale e sostituire le parole: o dalle Comunità Europee con le seguenti: o dall'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione delle calamità naturali, catastrofi o grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
9. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.


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Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 335-ter, sostituire le parole: atti particolarmente lesivi con le seguenti: danni ingenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso articolo 335-ter, dopo la parola: ovvero aggiungere la seguente: atti.
9. 4. Lo Moro.

Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 335-ter, sostituire le parole: dalle Comunità europee con le seguenti: dall'Unione europea.
9. 5. Lo Moro.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) al capo II, apportare le seguenti modificazioni:
1. L'articolo 346 è sostituito dal seguente:
Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l'influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare un'illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sano ,diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

2. Dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:
«Art. 346-bis. - (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). - Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.
Art. 346-ter. - (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). - La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».
9. 32. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
«Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando credito


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presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici usci.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».
9. 8. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
«Art. 346. - (Traffico di influenze illecite). - 1. Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri il denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2. La pena di cui al primo comma si applica, nei casi ivi previsti, a chi versa o promette denaro o altra utilità.
3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionale».
9. 19. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
n) l'articolo 357 è sostituito dal seguente:
«Agli effetti della legge penale sono pubblici funzionari coloro i quali svolgono direttamente o contribuiscono allo svolgimento di pubbliche funzioni, normative, giurisdizionali, amministrative. A tal fine sono pubblici funzionari i titolari di organi di indirizzo e i loro collaboratori, i titolari di incarico di coordinamento generale, i dirigenti e i dipendenti che operano presso gli organi dello Stato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso enti e società di diritto privato controllate da pubbliche amministrazioni e comunque esercenti funzioni pubbliche, attività di servizio pubblico o finalizzate all'interesse pubblico».


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o) l'articolo 358 è soppresso.
9. 12. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m-bis) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
*9. 9. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m-bis) al Libro II, Titolo V, l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
*9. 35. Garavini, Bossa, Piccolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
n) all'articolo 648, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,»;
o) all'articolo 648-ter, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «dei casi di concorso nel reato e».
9. 13. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m-bis) all'articolo 648-bis apportare le seguenti modificazioni;
1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;
9. 33. Garavini, Bossa, Piccolo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione del reato di Corruzione nel settore privato).

1. Al codice penale, dopo l'articolo 513-bis, è aggiunto il seguente: «Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). - 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente


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o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni alla concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso la scorretta aggiudicazione o la scorretta esecuzione di un contratto.
2. Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
3. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera in favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.
4. Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà.
5. La condanna alla reclusione per una pena superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
6. Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo».

2. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 l'articolo 2635 del codice civile è abrogato.
3. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 all'articolo 32-quater del medesimo codice penale, dopo la parola: «501-bis» è inserita la seguente: «513-ter».
4. Conseguentemente alla modifica del codice penale di cui al comma 1 all'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «513-ter» e dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In relazione al delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».
9. 013. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione del reato di corruzione per lo svolgimento della funzione e conseguenti modifiche normative).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 319-ter, è aggiunto il seguente: Articolo 319-quater. - (Corruzione per lo svolgimento della funzione). 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 318 e 319, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, in relazione allo svolgimento della funzione è punito con la pena da due a cinque anni. 2. Se l'accettazione dell'utilità o della sua promessa è finalizzata ad asservire conti


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nuativamente, in tutto o in parte, la funzione si applica la pena da sei a dodici anni;
b) all'articolo 321, dopo le parole «nell'articolo 319-ter» sono inserite le seguenti «, nell'articolo 319-quater»;
c) all'articolo 322, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fuori dei casi precedenti, se l'offerta o promessa è fatta per influire sullo svolgimento della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si applica la pena stabilita dall'articolo 319-quater comma 1, ridotta di un terzo. Se l'offerta o promessa è volta ad ottenere l'asservimento in tutto o parte della funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-quater comma 2, ridotta di un terzo»;
d) all'articolo 323-bis, dopo le parole 319 sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

2. Conseguentemente alle modifiche al codice penale di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche legislative:
a) all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole «319-ter, inserire le seguenti: «, 319-quater» e al comma 2-bis dopo le parole 319-ter inserire le seguenti: «, 319-quater»;
b) all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 2 dopo la parola «319-ter» è inserita la seguente: «319-quater» e al comma 3, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 319-bis» sono inserite le seguenti «, 319-ter e quater,»; al medesimo articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. La sanzione è diminuita fino alla metà qualora talune delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti per la ricostruzione dei fatti ovvero ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

3. Conseguentemente alle modifiche al codice penale di cui al comma 1, sono altresì apportate al codice penale le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater del codice penale, dopo le parole «319-bis» sono inserite le seguenti: «, 319-ter, 319-quater;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole «320» inserire le parole «319-ter e 319-quater».
9. 014.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti).

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero 8 stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta


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irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:
a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.
3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:
a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma l, lettere a) e b), della presente legge;
b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere a) e b).
5. La persona all'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-bis e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.
7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica (articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21


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del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».
9. 06.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;
b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;
c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.
9. 02.Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione).

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.
9. 05.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente: «Art. 2621. - (False comunicazioni


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sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le in formazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente: «Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei ereditari). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione del documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente: «Art. 2625. - (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».
2. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: «e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse.
9. 012.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a


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disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.».
2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale.».
9. 01.Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «Quando si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, le misure interdittive previste dagli articoli 289 e 290 perdono efficacia quando sono decorsi: a) sei mesi dall'inizio della loro esecuzione se si procede per un reato punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione, se si procede per un reato punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Ove ricorrano situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, il giudice può disporre la rinnovazione di tali misure anche oltre i limiti suddetti, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1.».
9. 030.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.
2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta


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dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:
a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
c) del nominativo del direttore della squadra;
d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
e) degli atti da compiersi;
f) della durata delle indagini;
g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.
10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un amo. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.
13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di


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indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.
15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. II Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.
17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune";

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.
20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.
21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».
9. 08.Di Pietro, Palumbo, Favia, Donadi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898).

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
9. 04.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi


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Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 2-bis, sostituire le parole «nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro» con le seguenti: «nei casi in cui l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a cinquecentomila euro».
9. 011.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316,»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis e 316-ter del codice penale ovvero per uno dei delitti indicati nei commi da 1 a 4 del presente articolo, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici. La società rimane iscritta nell'albo speciale per l'intera durata della corrispondente sanzione interdittiva irrogata dal giudice. Al termine di essa si procede alla cancellazione».
9. 09.Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attività di contrasto e norme processuali).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».
9. 03.Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316,


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316-bis, 316-ter, 317, 319, 319, 319-ter e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».
9. 010.Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme in materia di influenze illecite).

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 346. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, vantando eredito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o (incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
«Articolo 25. - (Corruzione e traffico di influenze illecite). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.
3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».
9. 07.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 3.Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.


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Sostituirlo con i seguenti:

«Art. 10.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Elettori) - 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis

Art. 10-bis.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. - (Limitazioni per incapacità civile). - 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2-bis. - (Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile). - 1. Non sono elettori:
a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di anni, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-2-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);
g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata


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in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 2-ter. - (Limitazioni per indegnità morale). - 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso;
c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.»

Art. 10-ter.

1. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma l, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma l».
2. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».
3. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole «Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,».
4. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: «1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro


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che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

Art. 10-quater.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:
«Articolo 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
a) siano elettori;
b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.»

2. Non possono essere candidati a deputato:
a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:
a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera a) sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera b) sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.
Articolo 6-bis - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.
2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni.
3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), esisteva al momento della candidatura.


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Art. 10-quinquies.

1. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-quater, non possono neppure rivestire:
a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;
2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);
c) la carica di:
1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;
2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;
3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.»
10. 1. Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Costi della lotta alla corruzione).

1. Le entrate delle amministrazioni pubbliche corrispondenti al pagamento di sanzioni pecuniarie, amministrative, penali o contrattuali, connesse al compimento di reati contro la pubblica amministrazione o a violazioni di regole di comportamento fissate nella legge, nei codici di comportamento o in contratti di diritto privato sono destinate in via esclusiva al finanziamento della lotta alla corruzione, con particolare riguardo al finanziamento dell'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri organi di cui all'articolo 1, comma 1, individuati nel Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
10. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo


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comma, numero 2, siano compiute nello svolgimento delle finzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:
a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-quater, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;
c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a).

2. All'articolo 2, comma l, lettera b) ed all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni».
10. 2.Rao, Tassone, Mantini, Ria, Scanderebech.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disciplina generale del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Limitazioni allo spoils system).

1. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali che comportano l'adozione, in via esclusiva, degli atti amministrativi e di gestione non hanno carattere fiduciario, hanno durata maggiore del mandato degli organi di governo che li conferiscono, possono essere revocati con atto motivato e solo nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 161, e non sono soggetti a decadenza automatica in occasione del rinnovo degli organi di governo.
2. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165f gli incarichi di carattere fiduciario, tra i quali quelli relativi a uffici di diretta collaborazione, al coordinamento generale dell'azione amministrativa o alla rappresentanza esterna dell'amministrazione, devono essere preventivamente individuati negli atti generali di disciplina degli uffici di ciascuna amministrazione. Tale disciplina regola le procedure di conferimento e revoca degli incarichi, individuando quelli conferibili in base a criteri esclusivamente fiduciari e quelli che devono essere conferiti in base a requisiti di nomina predeterminati e con l'attivazione di procedure di valutazione comparativa della competenza professionale degli aspiranti all'incarico e che possono essere revocati solo con atto motivato. Tutti gli incarichi fiduciari decadono in occasione del rinnovo degli organi di governo che li hanno conferiti».
10. 01.Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.

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