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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Martedì 27 settembre 2011


INTERROGAZIONI:

5-05156 De Pasquale: Sull'anticipazione dell'esame di terza media da parte di un alunno presso l'Educandato della SS. Annunziata di Firenze ... 56
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 64

5-05241 Pili: Sull'ammissione con «riserva» al concorso per le scuole di specializzazione mediche dell'Università di Cagliari per i laureati nella sessione di dicembre 2011 ... 56
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 65

5-05249 Ghizzoni: Sui titoli di ammissione alle procedure di selezione per i contratti da ricercatore a tempo determinato ... 56
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 66

5-05299 Bobba: Sull'ordinanza di sfratto della Scuola dell'infanzia paritaria di Bianzè (VC) ... 56
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 67

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ... 57

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4621 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. C. 4622 Governo, approvato dal Senato.
Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2011.
Tabella 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2011 (Relazione alla V Commissione) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e rinvio) ... 57

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo Unificato C. 627 Binetti ed abbinate (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 60

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto) ... 61

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri (Seguito dell'esame e rinvio) ... 62
ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati dalla Commissione) ... 69

AVVERTENZA

VII Commissione - Resoconto di martedì 27 settembre 2011

TESTO AGGIORNATO AL 28 SETTEMBRE 2011

Pag. 56

INTERROGAZIONI

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 13.30.

5-05156 De Pasquale: Sull'anticipazione dell'esame di terza media da parte di un alunno presso l'Educandato della SS. Annunziata di Firenze.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rosa DE PASQUALE (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, osservando, tra l'altro, come dalla stessa si evinca che le istituzioni scolastiche, ai vari livelli, erano a conoscenza della questione. Rileva, tuttavia, come il Governo non spieghi quale impatto una tale eccezione alla normativa vigente possa avere sul sistema, potendo rappresentare un precedente pericoloso in materia.

5-05241 Pili: Sull'ammissione con «riserva» al concorso per le scuole di specializzazione mediche dell'Università di Cagliari per i laureati nella sessione di dicembre 2011.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mauro PILI (PdL), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto, per un verso, il Ministero prende atto della discrasia rilevata, ma, per altro verso, non offre alcuna soluzione al problema evidenziato.

5-05249 Ghizzoni: Sui titoli di ammissione alle procedure di selezione per i contratti da ricercatore a tempo determinato.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Lamenta, in particolare, la sussistenza di un'incertezza sul significato dell'ultima affermazione contenuta nella risposta del Governo, riferita all'individuazione dei titoli da considerare assimilabili ai fini indicati nell'atto ispettivo. Non è chiarito infatti nella risposta sulla base di quali criteri è stabilita l'assimilabilità dei corsi post-universitari ai dottorati di ricerca Sospende, quindi, il giudizio in attesa di un opportuno, ulteriore chiarimento del Governo al riguardo.

5-05299 Bobba: Sull'ordinanza di sfratto della Scuola dell'infanzia paritaria di Bianzè (VC).

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).


Pag. 57

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, essendo acclarato che la scuola indicata nell'atto ispettivo non gode di alcun riconoscimento ufficiale per lo svolgimento dell'attività. Rileva poi, che certamente il comportamento del sindaco al riguardo appare del tutto abnorme, al di fuori, cioè, delle regole poste in materia dall'ordinamento vigente.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare immediatamente all'esame del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 e delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011, recati dagli Atti n. 4621 e 4622, e, indi, delle disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, recate dal testo unificato n. 627 Binetti ed abbinate.

La Commissione concorda.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.
C. 4621 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.
C. 4622 Governo, approvato dal Senato.

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2011.

Tabella 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2011.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Bruno MURGIA (PdL) relatore, ricorda, con riguardo al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 in esame, in relazione ai profili di interesse della Commissione Cultura, che lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e delle ricerca scientifica e tecnologica contenuto nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192 del 2009) recava stanziamenti complessivi di competenza pari a 55.280,1 milioni di euro e di cassa pari a 56.504,6 milioni di euro. Nel corso del 2010 si è registrato un incremento di 1.119,4 milioni di euro in termini di competenza e di 3.095,6 milioni di euro in termini di cassa. Le previsioni definitive risultano quindi pari a 56.399,5 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza, e a 59.600,1 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa. Ricorda poi che lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alla legge di bilancio per 2010, recava stanziamenti complessivi di competenza pari a


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1.710,4 milioni di euro e di cassa pari a 1.809,5 milioni di euro. Nel corso del 2010 si è registrato un incremento di 85,1 milioni di euro in termini di competenza e di 163,8 milioni di euro in termini di cassa. Le previsioni definitive risultano quindi pari a 1.795,5 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza, e a 1.973,2 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa. Rileva che l'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali sul bilancio dello Stato passa dallo 0,4 del rendiconto 2009 allo 0,3 del rendiconto 2010. La dotazione del Ministero è principalmente assorbita dalla spesa corrente, per il 79,7 per cento. I pagamenti sono pari a 1.703,3 milioni di euro, di cui 1.499,9 in conto competenza e 203,4 in conto residui. Di questi, 1.368,6 milioni di euro riguardano spese correnti, 326 spese in conto capitale e 8,7 il rimborso di passività finanziarie.
Riporta, quindi, alcune valutazioni della Corte dei Conti, rilevando che, per ciò che riguarda il Ministero dell'istruzione e delle ricerca scientifica e tecnologica, il quadro generale degli andamenti finanziari registra il 72,2 per cento delle risorse in spese per il personale. Tra le 6 missioni, l'istruzione scolastica registra il peso dominante. Secondo la Corte, la razionalizzazione messa in campo dal ministero, in termini di contenimento delle classi e di miglioramento del rapporto tra alunni e classi, pur con criticità, risulta positivo. Osserva che resta aperta la questione della messa in sicurezza degli edifici scolastici, con il progressivo esaurimento delle risorse, con ritardo degli interventi programmati. Sull'istruzione universitaria, ricorda che i problemi evidenziati dalla Corte riguardano l'esaurimento dei fondi per l'edilizia universitaria e per le borse di studio, utilizzate in maniera differente dalle regioni. Osserva che sulla missione «Ricerca e innovazione» le risorse complessive sono l'1,27 per cento. L'obiettivo è arrivare all'1,53 per cento. Rileva che i problemi evidenziati riguardano il migliore utilizzo dei fondi dell'Unione europea, la semplificazione delle procedure e il coordinamento delle azioni. Rileva, inoltre, con riguardo al Ministero per i beni e le attività culturali, che la relazione della Corte evidenzia la difficoltà di raccordo tra Direzioni generali e l'interazione centro-periferia. Segnala, quindi, un po' di confusione tra le gestioni commissariali di Domus Aurea, Roma Ostia antica e Napoli Pompei. Dal 2007 ad oggi, la Corte ricorda la contrazione del 34 per cento delle risorse che hanno reso difficoltoso il lavoro del Ministero. La missione 21, «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, assorbe l'82 per cento degli stanziamenti. La Missione «Ricerca» è invece aumentata di 29 milioni di euro.
In relazione, quindi, alle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011, osserva che lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio 2011, approvato con la legge 13 dicembre 2010, n. 221, reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 53.413,1 milioni di euro - di cui, 51.137,4 di parte corrente e 2.275,7 in conto capitale - e in conto cassa per complessivi 53.436,4 milioni di euro, di cui 51.149,4 di parte corrente e 2.286,9 in conto capitale. Le previsioni iniziali sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio 2011, in forza di atti amministrativi, conseguenti ad intervenuti provvedimenti legislativi o a norme di carattere generale. In particolare, ricorda che si è registrato un aumento delle dotazioni di competenza, pari a 53,9 milioni di euro, e delle autorizzazioni di cassa, pari a 609,9 milioni di euro. A dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le quali, prima delle modifiche approvate dal Senato, comportavano - all'esito della somma di variazioni di segno positivo e negativo - un aumento di 54,6 milioni di euro delle previsioni di competenza, tutti di parte corrente, e di 1.337,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, di cui 799 per spese di parte corrente e 538,2 per spese in conto capitale. Per quanto riguarda


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i residui, le variazioni proposte comportavano un aumento pari a 1.367,7 milioni di euro, di cui 896,4 di parte corrente e 471,3 in conto capitale.
Ricorda, al riguardo, che le variazioni alla competenza erano connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa erano dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Rileva, quindi, che durante l'esame al Senato è stato approvato, tra gli altri, un emendamento del Governo che ha riguardato lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa di tutti i Ministeri. Segnala, in particolare, che, a seguito dell'emendamento approvato dal Senato, non è più noto l'importo dei singoli capitoli: l'emendamento, infatti, opera variazioni a livello di Missioni e di programmi, pertanto gli importi dei capitoli presenti nell'Atto n. 4622/II sono quelli previsti inizialmente dal disegno di legge di assestamento, ma potrebbero subire variazioni a seguito delle variazioni degli importi dei programmi. Osserva, in particolare, che l'emendamento presenta variazioni a livello di Missioni e di programmi finalizzate - come rilevato dall'Esecutivo - a contabilizzare nel disegno di legge di assestamento la trasformazione in riduzioni di spesa degli accantonamenti operati ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010) pari, complessivamente, a 2.400 milioni di euro. Al riguardo, ricorda che il citato articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010, ha escluso dalle predette riduzioni, tra gli altri, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e le risorse destinate alla ricerca.
Rileva quindi che lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2011 reca previsioni iniziali di spesa in conto competenza per complessivi 1.425,0 milioni di euro - di cui 1.202,8 di parte corrente, 213,0 di parte capitale e 9,2 di rimborso passività finanziarie - e in conto cassa per complessivi 1.431,0 milioni di euro, di cui 1.205,8 di parte corrente, 215,9 di parte capitale e 9,2 di rimborso passività finanziarie. La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2011, quale risultante nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, è pari a 137,1 milioni di euro, di cui, 85,0 di parte corrente, 41,4 in conto capitale e 10,7 per il rimborso di passività finanziarie. Le variazioni intervenute in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2011 hanno comportato, complessivamente, un incremento delle dotazioni di competenza pari a 68,8 milioni di euro e delle autorizzazioni di cassa pari a 142,9 milioni di euro. A dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il disegno di legge di assestamento, le quali, prima delle modifiche approvate dal Senato, comportavano - all'esito della somma di variazioni di segno positivo e negativo - una diminuzione di 2,4 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 98,5 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportavano un incremento pari a 262 milioni di euro. Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento a seguito dell'approvazione al Senato dell'emendamento citato, articolate per Missioni, riguardano appunto le Missioni «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», «Ricerca e innovazione», «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Fondi da ripartire». Al riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 2, del già citato decreto-legge n. 34 del 2011 (convertito in legge n. 75 del 2011), modificando l'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010, ha escluso dalle riduzioni di spesa collegate all'asta per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali.
Rileva, infine, gli ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione Cultura


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presenti in altri stati di previsione, in relazione ai quali sono intervenute le variazioni rispetto alla legge di bilancio recate dal disegno di legge di assestamento nel testo presentato al Senato (A.S. 2804). In particolare, rileva che sulla Missione «Comunicazioni 2, nel programma di sostegno all'editoria, si registra una variazione negativa per 32 milioni. La previsione assestata è di 260,1 milioni. Sempre nella stessa Missione, ricorda che la variazione sui contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali è negativa per 20 milioni, mentre la previsione assestata consiste in 125 milioni.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto di provvedimenti in titolo ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Testo Unificato C. 627 Binetti ed abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PALMIERI (PdL), relatore, osserva innanzitutto come il tema sia delicato e importante, poiché si situa al confine tra tante libertà nonché sul rispetto dello Stato di diritto in Italia e dei diritti delle donne. Nel merito, osserva che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, delle proposte di legge n. 627 e abbinate, recante «Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza», intende sostituire l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 (cosiddetta legge Reale), concernente il cosiddetto reato di travisamento, prevedendo espressamente il divieto di celare o travisare il volto o comunque di rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab.
Al riguardo, ricorda, in via preliminare, che per burqa si intende generalmente un indumento che copre completamente il corpo, con una griglia sugli occhi che permette la visuale. Con il termine niqab ci si riferisce invece generalmente ad un velo che copre completamente il volto, lasciando scoperti solo gli occhi. Il burqa ed il niqab si caratterizzano dunque per il fatto di coprire integralmente il volto della donna che li indossa e in ciò si differenziano da altri indumenti della tradizione islamica (hijab, chador) che, pur potendo coprire in vari modi i capelli, le spalle e anche la fronte, lasciano comunque scoperto il volto.
Osserva, quindi, che l'articolo 1 del testo unificato in esame sostituisce l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, stabilendo che, salvi i casi di giustificato motivo previsti dal comma 2, è vietato celare o travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab. È in ogni caso vietato celare o travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il comma 2 del nuovo articolo 5 stabilisce che, fermo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o espressamente autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti o la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali


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che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto. Il comma 3 del nuovo articolo 5 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore del divieto di cui al comma 1 con l'ammenda da 300 a 500 euro. Ricorda che l'articolo 2 del testo unificato in esame inserisce, dopo l'articolo 612-bis del codice penale, l'articolo 612-ter, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. Rileva, quindi, che l'articolo 3 del testo unificato in esame inserisce nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 24, l'articolo 24-bis, ai sensi del quale la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale preclude l'acquisto della cittadinanza.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame una volta concluso il dibattito, in modo da poter tenere conto delle opinioni dei colleghi.

Ricardo Franco LEVI (PD) apprezza innanzitutto la scelta del relatore di attendere l'esito del dibattito, prima di formulare una proposta di parere. Nel merito, esprime, anche a nome del suo gruppo, un avviso contrario su due profili del provvedimento. In primo luogo, ritiene inopportuna l'indicazione specifica del burqa e del niqab, fra gli strumenti atti a celare il volto di due indumenti specifici. Si tratta infatti di indumenti che rappresentano simboli specifici di una cultura e una religione, quella islamica, che sarebbe necessario non citare. Ritiene infatti opportuno che il legislatore si fermi un passo prima di individuare determinati gruppi sociali, al fine di non prevedere norme che attentino alla libertà di religione o culturale. In secondo luogo, ritiene sproporzionata la sanzione della perdita della cittadinanza a carico di chi induce o costringe ad indossare tali indumenti, anche tenendo conto del fatto che molti cittadini italiani per fatti assai più gravi non incorrono certo in questa sanzione. In conclusione, avverte che ove il testo del provvedimento e la proposta di parere del relatore continuino a contenere le suddette previsioni, il voto del suo gruppo sarà contrario.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 settembre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, considerato che si sono concluse le audizioni previste, propone di proseguire con rapidità nell'esame del provvedimento, attraverso la costituzione di un Comitato ristretto nell'ambito del quale definire un nuovo testo della proposta di legge n. 4432 che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame.


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Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare.
Alla luce della proposta del relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge n. 4432.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, propone altresì la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge C. 4432, adottata come testo base, e delle abbinate proposte di legge.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il Presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi.
Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, informa di aver ritirato la risoluzione n. 7-00653 di cui è primo firmatario, vertente sull'identica materia della legge in esame di cui è relatore. Illustra quindi gli emendamenti da lui predisposti in recepimento del parere della Commissione bilancio (vedi allegato 5), di cui raccomanda l'approvazione. Precisa infatti di aver acquisito per le vie brevi, nelle settimane scorse, l'assenso dei rappresentanti dei gruppi a proseguire nell'esame del nuovo testo unificato in esame, anche in sede legislativa, abbandonando quindi la discussione della risoluzione citata. Si dichiara quindi favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, ove ne ricorrano i presupposti, auspicando in ogni caso che la Commissione deliberi già dalla seduta odierna di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Valentina APREA, presidente, prende atto della soluzione parlamentare seguita dal relatore, in adesione anche con quanto richiesto dalla Commissione bilancio.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, preannuncia il voto contrario sugli emendamenti presentati. Ritiene, infatti, che la soluzione prospettata dal relatore sia in contrasto con quanto era stato concordato con il Ministro Galan, in merito alla presentazione della risoluzione indicata, poi ritirata dal collega Barbieri.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.13, 2.14, 3.4 e 4.2.

Carmen MOTTA (PD), intervenendo per una precisazione, ricorda al collega Zazzera che il testo della risoluzione presentata dall'onorevole Barbieri e sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, recepiva letteralmente l'articolato del testo unificato in esame adottato dalla Commissione come testo base. Aggiunge che al Ministro Galan era stato richiesto di presentare nel corso dell'esame in Commissione eventuali modifiche che avesse ritenuto le più adeguate a migliorare il testo, anche al fine di contribuire all'approvazione unanime della legge in Commissione. Ricorda che il Ministro Galan ha invece sempre manifestato contrarietà al provvedimento in esame, avendo modo di esprimersi in tal senso anche nel corso della sua audizione in Commissione, peraltro non ancora conclusa. Si è quindi avuta la sensazione che la Commissione avesse lavorato inutilmente, risultando la presentazione della risoluzione un percorso


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secondario rispetto all'approvazione della legge. Ritiene senz'altro che sia giusto che ciascuno esprima liberamente le proprie posizioni, pur considerando necessario tenere conto di tutti gli elementi che hanno portato alla soluzione testè adottata dalla Commissione, che condivide.

Tommaso FOTI (PdL) rileva che la Commissione aveva preso atto della volontà del Ministro Galan di seguire il percorso alternativo della discussione della risoluzione, oggi ritirata dal collega Barbieri. Va tenuto conto però della volontà del relatore di procedere nel senso indicato, anche considerando che il tempo sta trascorrendo inutilmente, con il rischio di arrivare all'appuntamento atteso, le celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Verdi, senza aver adottato alcun provvedimento significativo al riguardo. Concorda quindi con l'esigenza di verificare la possibilità di procedere al seguito dell'esame in sede legislativa, o in Assemblea, ovvero ad una soluzione diversa, pur di giungere in tempi brevi ad una decisione definitiva, senza rimanere ulteriormente in stallo.

Valentina APREA, presidente, prende atto della posizione favorevole del collega Barbieri al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame e della sua richiesta di deliberare nell'odierna seduta il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Si riserva, quindi, di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, ai fini del trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.
Propone quindi alla Commissione di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo unificato della proposta di legge in esame, come risultante dall'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 1373, 1656, 2110, 2777 e 4085, come risultante dall'esame in sede referente.

Valentina APREA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

VII Commissione - Martedì 27 settembre 2011


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ALLEGATO 1

5-05156 De Pasquale: Sull'anticipazione dell'esame di terza media da parte di un alunno presso l'Educandato della SS. Annunziata di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si riferisce in merito al caso segnalato nell'atto in discussione, concernente l'esame di terza media sostenuto presso l'Educandato della SS. Annunziata di Firenze da un alunno della classe seconda della scuola secondaria di primo grado.
Al riguardo, la competente Direzione scolastica regionale per la Toscana ha fatto presente che la decisione di accogliere, in deroga a quanto previsto nella circolare ministeriale n. 27 del 5 aprile 2011 richiamata nell'interrogazione, la domanda presentata dal padre dell'alunno, intesa a far sostenere gli esami di licenza di terza media al figlio in qualità di privatista, è maturata dopo aver constatato la presenza di una serie di elementi positivi:
innanzitutto, il percorso scolastico del ragazzo;
le qualità personali e di carattere;
la riconosciuta maturità rispetto all'età e la conseguente necessità di relazionarsi e confrontarsi con ragazzi più grandi;
la sua storia personale e familiare che lo ha reso «adulto» prima del tempo;
il suo desiderio di accorciare il corso di studi dimostrato dall'impegno speso nello studio delle materie del 3o anno, svolto in parallelo con quello delle discipline del 2o anno frequentato.

La Direzione scolastica regionale ha inoltre fatto presente che tutti questi elementi sono stati evidenziati dal dirigente scolastico che ha espresso il suo parere positivo per l'accoglimento della domanda in deroga.
Il Ministero, e precisamente la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, è stato interpellato dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana in data 17 giugno, alla vigilia degli esami di Stato.
In considerazione delle aspettative insorte sia nella famiglia che nel ragazzo, anche in considerazione della particolare e travagliata storia familiare dell'alunno, la suddetta Direzione generale del Ministero ha ritenuto di rimettere all'Ufficio scolastico regionale la valutazione dell'ammissione agli esami dello studente, vista anche l'imminenza dell'inizio delle prove di esame a livello nazionale.
Questo è il quadro in cui si è determinato il caso oggetto dell'interrogazione.


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ALLEGATO 2

5-05241 Pili: Sull'ammissione con «riserva» al concorso per le scuole di specializzazione mediche dell'Università di Cagliari per i laureati nella sessione di dicembre 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede quali iniziative il Ministero ritenga di assumere a favore degli studenti laureati in medicina e chirurgia nella sessione di laurea di dicembre, i quali incontrano una situazione penalizzante nell'accesso alle scuole di specializzazione mediche, dovendo attendere diciassette mesi dal conseguimento del titolo accademico prima di poter sostenere il relativo concorso di ammissione.
A riguardo si fa presente come è solo in parte possibile armonizzare le tre sessioni di laurea di ciascun anno accademico con le due sessioni annuali dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione medica e con il concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche che si tiene una volta l'arino.
Tale armonizzazione è resa poi ancor più difficile dal fatto che all'interno di una medesima sessione di laurea è possibile che siano organizzati scaglioni mensili per il conferimento del titolo.
Nel vigore dell'attuale normativa il Ministero ha dunque previsto l'ammissione al concorso per l'ingresso alle scuole di specializzazione mediche di coloro che hanno superato l'esame di abilitazione nella prima e nella seconda sessione di esami di Stato, così armonizzando sessioni di esame di abilitazione e concorso annuale per l'accesso alle suddette scuole. Per il corrente anno accademico sono stati quindi ammessi a partecipare al concorso coloro che hanno conseguito l'abilitazione a luglio 2010 (prima sessione) e a febbraio 2011 (seconda sessione).
Inoltre, posto che la scarsità delle risorse a disposizione consente l'attribuzione di solo cinquemila contratti a fronte di un numero di partecipanti al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione di circa seimilacinquecento/settemila medici abilitati ogni anno (oltre a coloro che non si sono classificati in graduatoria utile negli anni precedenti), si ritiene opportuno limitare la partecipazione al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione soltanto agli abilitati di un anno.
Si rappresenta infine che Ministro ha preannunciato una riforma, da attuare a breve, che prevede il valore abilitante del corso di laurea in medicina e chirurgia e ciò consentirebbe ai laureati l'immediato accesso al concorso per le scuole di specializzazione mediche.


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ALLEGATO 3

5-05249 Ghizzoni: Sui titoli di ammissione alle procedure di selezione per i contratti da ricercatore a tempo determinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alla richiesta dell'onorevole interrogante si fa presente che possono essere ammessi alle procedure di selezione per i contratti da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b) della legge n. 240 del 2010, esclusivamente i possessori di: dottorato di ricerca rilasciato da università italiane, dottorato di ricerca straniero riconosciuto equipollente, diploma di perfezionamento di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e, per gli specifici settori, i possessori di diplomi di specializzazione dell'area medica.
Come previsto dall'articolo 74, commi 1, 2, e 3 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, sono titoli equipollenti al dottorato di ricerca rilasciato dalle Università italiane, i dottorati di ricerca conseguiti presso università estere valutati sulla base di idonea documentazione attestante le attività di ricerca e i lavori compiuti presso le Università dove è stato conseguito il titolo.
Sono altresì, equipollenti, ai sensi dello stesso articolo 74, comma 4, i diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da Scuole di livello post-universitario che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca.


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ALLEGATO 4

5-05299 Bobba: Sull'ordinanza di sfratto della Scuola dell'infanzia paritaria di Bianzè (VC).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante pone alcuni quesiti in ordine alle scuole dell'infanzia di Bianzé (provincia di Vercelli), con specifico riferimento alla chiusura della scuola paritaria a decorrere dal corrente anno scolastico. In particolare, chiede di verificare se la sezione di scuola dell'infanzia comunale sia stata autorizzata al funzionamento dall'ufficio scolastico regionale e/o da quello territoriale di Vercelli e se siano state ottemperate le procedure previste dal decreto ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2006, stabilisce al comma 1 che le scuole non statali sono ricondotte a due tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie. Per entrambe le tipologie è stabilito un procedimento di riconoscimento (rispettivamente dello status di scuola paritaria e di scuola non paritaria) regolato dai decreti ministeriali n. 263 e n. 267 del 2007 e dalle rispettive linee guida adottate con i decreti ministeriali n. 82 e n. 83 del 2008. Tale procedimento prevede la presentazione dell'istanza alla direzione scolastica regionale competente entro il 31 marzo e l'adozione del provvedimento entro il 30 giugno antecedenti all'anno scolastico da cui decorre il riconoscimento.
Ciò premesso, sul caso in esame sono state acquisite notizie dal competente Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, il quale ha comunicato che non è pervenuta alcuna istanza da parte del Comune di Bianzè e non è, pertanto, stato emanato alcun provvedimento di riconoscimento.
Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 1-bis sopra citato, al comma 5, dispone che le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino i requisiti per il riconoscimento dello status di scuola non paritaria (e dunque neanche quelli, più restrittivi, per il riconoscimento dello status di scuola paritaria) «non possono assumere la denominazione di scuola». Infine il comma 7 dello stesso articolo ha abrogato gli articoli 332 e 333 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che prevedevano l'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali da parte del direttore didattico competente per territorio e la conseguente vigilanza esercitata dal provveditore agli studi avvalendosi dello stesso direttore didattico.
Pertanto, l'eventuale attività didattica svolta dal Comune di Bianzé, analoga a quella delle scuole dell'infanzia statali o non statali, in assenza di provvedimento di riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, non può assumere la denominazione di scuola.
L'onorevole interrogante chiede, poi, se il protocollo d'intesa tra il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Tronzano e il Sindaco di Bianzé sia stato autorizzato dall'Ufficio scolastico regionale e/o da quello territoriale di Vercelli. Al riguardo, è stato fatto presente dall'Ufficio regionale che non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione in tal senso.
Riguardo alle dichiarazioni che avrebbe rilasciato il dirigente scolastico nel corso di una assemblea con i genitori e gli amministratori della scuola paritaria, l'Ufficio scolastico regionale ha richiesto le controdeduzioni dello stesso. Con nota del


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19 settembre 2011, il dirigente scolastico ha contestato il contenuto dell'intervento attribuitogli nel corso dell'assemblea, ed ha chiarito che, al momento, il protocollo d'intesa con il Comune di Bianzè è ancora allo stato di bozza «in fase di approvazione da parte del consiglio d'istituto». Secondo il dirigente scolastico, ad ogni modo, l'intesa riguarda esclusivamente l'aspetto didattico della gestione dei laboratori e della formazione del personale docente delle due realtà ben distinte: scuola statale e scuola comunale. Non esiste, come riportato nella nota, commistione di amministrazione; le due sezioni di scuola dell'infanzia hanno una separazione ben netta e chiara del personale: non ci sono costi aggiuntivi derivati dall'intesa in oggetto, a carico delle due amministrazioni. Il dirigente chiarisce, inoltre, che il protocollo è basato sull'autonomia scolastica e in particolare sull'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
Ciò posto, il Direttore scolastico regionale ha fatto presente che è in corso di predisposizione apposito incarico ispettivo per accertare eventuali irregolarità in ordine alla vicenda segnalata con il presente atto parlamentare.


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ALLEGATO 5

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista in Roncole Verdi. (Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
ART. 2.

Al, comma 1, dopo le parole: gli interventi aggiungere le seguenti: , da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 2012,.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: , a decorrere dal 1o gennaio 2012,.
2. 13.Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1.
2. 14. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire le parole: 2014 con le seguenti: 2013,.

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo sono a carico del contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
3. 4.Il relatore.

ART. 4.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il contributo fino alla fine del periodo con il seguente: un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: un contributo annuo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le seguenti: un contributo di 3,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e dopo le parole: educative aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 2,;
all'articolo 6, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, pari a 5,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
4. 2.Il relatore.

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