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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Martedì 11 ottobre 2011


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. Atto n. 403 (Seguito esame e rinvio) ... 16

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) ... 16

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 24
ALLEGATO 1 (Testo base adottato) ... 29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. C. 4622 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere) ... 25

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 25

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. C. 4589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 26
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 32

Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano. C. 4590 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 26
ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 33

Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait. C. 4591 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 27
ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 34

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale. C. 4592 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 27
ALLEGATO 5 (Parere approvato) ... 35

Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri ( C. 4564 Governo. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 27
ALLEGATO 6 (Parere approvato) ... 36

Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia. C. 4565 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 27
ALLEGATO 7 (Parere approvato) ... 37

AVVERTENZA

I Commissione - Resoconto di martedì 11 ottobre 2011


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012.
Atto n. 403.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.25.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
(Doc. LXXXVII, n. 4).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione svolgerà nella seduta di oggi la discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ricorda che mercoledì 12 ottobre, alle ore 10 scadrà, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria e che questi potranno essere presentati solo limitatamente ai profili di competenza della I Commissione.


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La discussione dei due provvedimenti proseguirà quindi, disgiuntamente, nella giornata di giovedì 14 ottobre. In tale giornata, la Commissione - per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria - dovrà concluderne l'esame con l'approvazione, per le parti di propria competenza, di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.
Per quanto riguarda la relazione consuntiva, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.
Invita la relatrice, on. Pastore, ad illustrare il disegno di legge comunitaria per il 2011 e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2011 (C. 4623), presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Il provvedimento è esaminato dal Parlamento congiuntamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2010. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 11 del 2005 con la legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), è stata infatti prevista la presentazione, entro termini temporali diversi di due relazioni: la prima, da presentarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, di carattere «previsionale» sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno successivo; la seconda, entro il 31 gennaio di ciascun anno (e quindi in coincidenza con la presentazione del disegno di legge comunitaria) di carattere «consuntivo» sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea nell'anno precedente.
Com'è noto, peraltro, è attualmente in corso un processo di riforma della legge n. 11 del 2005, volto in primo luogo ad accelerare i tempi di approvazione della legge comunitaria: la Camera ha approvato in prima lettura, nella seduta del 23 marzo 2011, il progetto di legge C. 2854 e abb., attualmente all'esame del Senato (A.S. 2646).
Il disegno di legge comunitaria per il 2011 consta di cinque articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 2 e 21 direttive). Esso è corredato di un'ampia relazione illustrativa, nonché dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione.
Preliminarmente, va ricordato che la relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2011, come stabilito dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, contiene i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione. In proposito, la relazione evidenzia che, alla data del 31 dicembre 2010, risultavano complessivamente aperte contro l'Italia 131 procedure, di cui 97 per violazione del diritto europeo (VDUE) e 34 per mancata trasposizione di direttive (MA). Per quanto riguarda le 131 procedure, 59 di queste sono lettere di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE, altre 82 sono relative a stadi più avanzati del contenzioso: 8 messe in mora complementare, 35 pareri motivati, 5 ricorsi e 13 sentenze per inadempimento. A queste si aggiungono 10 procedure di cui all'articolo 260 TFUE in base al quale la Commissione europea, in caso di mancata esecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente.
Per quanto riguarda la mancata trasposizione di direttive risultano aperte 34 procedure, di cui 27 lettere di messa in mora e 7 pareri motivati. Nella Relazione il Governo fornisce, altresì, la classificazione per amministrazioni competenti. Il maggior numero di procedure riguarda i


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seguenti ministeri: Ambiente (31 procedure), Economia e finanze (26), Infrastrutture e trasporti (17) Salute (15), Sviluppo economico (14), Lavoro (12), Politiche agricole (5), Interno (4), Giustizia e Istruzione (3 procedure per ciascun settore) Affari esteri (1).
In considerazione del ritardo nella presentazione del disegno di legge comunitaria 2011, il Governo ha ritenuto opportuno fornire un aggiornamento dei dati relativi alle procedure di infrazione: alla data del 15 luglio 2011, risultano ancora aperte 130 procedure, di cui 92 per violazione del diritto europeo e 38 per mancata trasposizione di direttive.
La relazione del Governo reca poi l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa: si tratta di 41 direttive pubblicate nel corso del 2010, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2010, alla cui attuazione provvedono lo Stato ovvero le regioni o le province autonome, nell'ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato. Di queste 41 direttive, alla data del 3 ottobre 2011, ne risultano già recepite 28. Il Governo ha inoltre fornito l'elenco di 49 direttive - pubblicate nell'anno 2010 - che alla data del 15 luglio 2011 risultavano essere già attuate in via amministrativa.
Nella relazione il Governo evidenzia poi che sono omesse, in quanto non comportano obblighi di recepimento, due direttive, ovvero la direttiva 2010/33/UE, che rettifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2010/66/CE, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso IVA, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti bello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.
Va quindi ricordato che risultano essere sei le direttive, già scadute al 31 dicembre 2010, non recepite e non inserite nel disegno di legge comunitaria 2011, oltre a 19 direttive di rifusione o di codifica per le quali non è indicato un termine preciso ai fini del recepimento.
Nella relazione si precisa che, nell'anno 2010, non risultano essere state attuate direttive con regolamento. Essa reca, infine, l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge comunitaria 2011, l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
Il termine generale per l'esercizio della delega non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere entro il termine dei due mesi antecedenti a quello di recepimento di ciascuna delle direttive medesime, che viene riportato negli allegati A e B. Accanto al termine generale «flessibile», il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine: alle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria: in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; alle direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
In proposito, va ricordato che una delle due direttive contenute nell'allegato A (la direttiva 2009/156/CE) e cinque delle ventuno direttive contenute nell'allegato B (le direttive 20067112/CE; 2009/101/CE; 2009/102/CE; 2009/158/CE e 2010/23/UE) non indicano espressamente un termine per il loro recepimento e dovranno pertanto essere attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre, altre cinque direttive (la 2009/126/CE, la 2010/18/UE, la 2010/40/UE, la


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2010/65/UE e la 2010/73/UE) hanno termini di recepimento compresi tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2012.
Ovviamente, la congruità della scadenza dei termini di delega potrà essere valutata soltanto in uno stadio più avanzato del procedimento di approvazione della legge comunitaria, anche in connessione con i procedimenti previsti per l'adozione dei relativi decreti legislativi (parere e, in qualche caso, doppio parere parlamentare e coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni).
Il comma 4 dell'articolo 1 reca poi una disposizione - già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004 - che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie: i relativi schemi di decreto legislativo dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla L. 196/2009 e saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è ora già contemplato, in via generale, dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Giova poi soffermarsi sulle previsioni del comma 7 del medesimo articolo 1, che prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di potere sostitutivo statale nei casi di inadempienza delle regioni o delle province autonome (articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005), per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del disegno di legge, ovvero per quei decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea.
Al riguardo, appare opportuno un chiarimento sulla portata della disposizione, al fine di circoscriverne meglio l'ambito di applicazione. Infatti la ratio della norma appare chiara per quel che concerne le sanzioni amministrative, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha precisato che le regioni e le province autonome hanno potestà normativa in materia di sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni regionali. In tal senso si può quindi ipotizzare l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inerzia regionale nell'adozione di tali sanzioni. Di contro, la materia della definizione delle sanzioni penali risulta di competenza esclusiva statale (articolo 117, terzo comma, lettera l)), appare pertanto incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non appaiono poter in alcun modo intervenire.
L'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. La disposizione, prima di elencare tali princìpi generali, richiama come ulteriori princìpi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe, quelli contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare.
Venendo ai criteri generali di delega, quello di cui alla lettera a) prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi avvalendosi delle loro strutture ordinarie, seguendo il principio della massima semplificazione procedimentale ed organizzativa: si ripropone così un principio introdotto nel disegno di legge comunitaria 2008 in coerenza - rileva la relazione illustrativa al disegno di legge - con gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi posti anche dalla Commissione europea.
La lettera b) dispone l'introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall'attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente alle ultime leggi comunitarie, la norma in esame fa salve «le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa».


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Norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella lettera c).
Vi sono poi due previsioni che non risultano presenti né nella legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) né nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) ma che erano invece contenute nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge comunitaria 2010 presentato al Senato (S. 2322), che è stato successivamente soppresso nel corso dell'esame della Camera.
Si tratta, da una parte, della possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, di sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione fino a sei mesi ovvero la privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Dall'altra parte, della possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsto dai decreti legislativi, fermi restando i limiti del terzo e del quarto comma dell'articolo 240 del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981, che riguardano il divieto di procedere alla confisca se le cose interessate appartengono a persona estranea al reato ovvero alla violazione amministrativa.
L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento nazionale.
La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.
L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.
A tal fine, viene richiamato il disposto dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 11 del 2005, che da una parte pone a carico dei soggetti interessati i predetti oneri, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; dall'altra parte, dispone che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale.
L'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo - da esercitare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.
Per quanto riguarda il previsto parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione parlamentare per le questioni


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regionali qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più generalmente, «altre materie di interesse delle regioni», va ricordato che l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, al quale il comma in esame fa rinvio, già prevede l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 20 medesimo.
Il comma 2 stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene. Si tratta di una disposizione che ha ovviamente una valenza solo di monito nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente.
Venendo ora alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, va ricordata innanzitutto - per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione affari costituzionali - la cooperazione nel settore degli affari interni.
Il 2010 è stato caratterizzato dall'avvio del nuovo programma pluriennale dell'Unione europea nei settori di giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014: il cosiddetto «Programma di Stoccolma», approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.
La Commissione europea ha presentato ad aprile un Piano d'Azione per rendere operativo il Programma di Stoccolma. Il Piano risponde a varie richieste avanzate dall'Italia, in particolare per quanto riguarda la lotta all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo e il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX e della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.
L'azione del Governo nel settore degli affari interni ha avuto principalmente ad oggetto i temi dell'asilo, dell'immigrazione e della sicurezza interna. Più nello specifico, sul fronte del contrasto dell'immigrazione irregolare, l'Italia ha sostenuto l'adozione, da parte del Consiglio giustizia e affar interni, delle cosiddette «29 misure volte a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e a combattere l'immigrazione irregolare». È proseguito, altresì, l'impegno italiano per dare attuazione al Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008.
L'Italia ha mantenuto un costante impegno al fine di portare in primo piano, in sede europea, la necessità di una solida politica comune relativamente alle problematiche affrontate dai Paesi di «frontiera esterna», ribadendo la necessità di prestare attenzione al quadrante mediterraneo e di controllare alcune rotte in particolare, quali quella libica.
L'Italia ha, pertanto, sostenuto l'impegno delle istituzioni europee per assistere la Grecia nella fase in cui è stata soggetta a una forte pressione migratoria. Ha, altresì, garantito la partecipazione a cinque operazioni congiunte di pattugliamento marittimo, coordinate dall'Agenzia FRONTEX, ha organizzato nove voli charter congiunti per il rimpatrio di clandestini irregolari, di cui 5 finanziati integralmente da FRONTEX e i restanti co-finanziati con il Fondo Rimpatri. Ha assunto, inoltre, il ruolo di leader, unitamente alla Francia, nella realizzazione della misura 17 delle «29 misure», dedicata allo sviluppo della solidarietà tra Stati membri ed alla gestione integrata delle frontiere esterne europee, che prevede di potenziare la rete europea di pattuglie, in particolare tra Stati membri limitrofi alle frontiere marittime meridionali ed orientali, nonché di assicurare la piena integrazione della rete europea di pattuglie nella rete EUROSUR.
Il Governo ha ribadito l'esigenza di un'azione dell'Unione finalizzata al dialogo con i Paesi terzi in materia di migrazione, al fine di porre le condizioni per una politica in grado di affrontare il fenomeno


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dell'immigrazione - in particolare quella irregolare - in piena collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi. L'Italia ha sostenuto la necessità di sviluppare il dialogo euro-libico, sottolineando il ruolo centrale della Libia quale Paese di transito di consistenti flussi migratori verso l'Europa.
Particolare impegno è stato profuso per assicurare la partecipazione ai sempre più numerosi e diversi gruppi di esperti convocati dalla Commissione.
Sul fronte della tutela dei minori non accompagnati, l'Italia e gli altri Stati membri hanno adottato un testo di conclusioni nel corso del Consiglio giustizia e affari interni di giugno, che rappresenta un primo significativo passo verso un approccio comune europeo nei confronti di un tema che rimane un obiettivo prioritario, come previsto dal Programma di Stoccolma.
Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento CE n. 867/2007 sulla raccolta dei dati statistici in materia di migrazione e protezione internazionale, è stata svolta, altresì, una proficua attività di raccordo nei confronti di EUROSTAT per quel che riguarda la trasmissione dei dati statistici.
Per quanto riguarda il settore dell'asilo, l'Italia ha sostenuto l'obiettivo generale di rafforzare l'azione dell'Unione europea nel campo, aumentando il livello di armonizzazione dei sistemi e degli strumenti giuridici. Ha quindi sostenuto in sede di Consiglio europeo il processo di costituzione del cosiddetto Sistema comune europeo d'asilo (CEAS) che è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Presidenza belga e dovrebbe, in prospettiva, trovare compimento nel 2012.
Più nello specifico, l'Italia, ha ribadito la necessità di tenere in considerazione la situazione dei Paesi di frontiera esterna dell'Unione e di mettere a punto meccanismi di condivisione degli oneri per tenere conto delle peculiarità dei Paesi più esposti e sollecitati dalla pressione migratoria. Ha inoltre sottolineato la necessità di considerare la specificità dei cosiddetti flussi misti e, più in generale, di affrontare il tema delle domande infondate di protezione internazionale.
L'Italia ha, altresì, attivamente sostenuto la costituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'Asilo (EASO), con sede a Malta, individuato come un importate tassello sulla strada della creazione del Sistema europeo di asilo.
Per quanto riguarda la sicurezza interna nell'Unione europea, l'Italia, nel mese di febbraio, ha sostenuto l'approvazione, da parte del Consiglio GAI, della cosiddetta strategia di sicurezza interna, volta a rilanciare l'impegno europeo a fronte di minacce comuni come il terrorismo e la criminalità organizzata, condividendo l'impostazione di un «modello europeo di sicurezza». L'Italia ha, inoltre, sostenuto l'esigenza di una maggiore proiezione esterna delle politiche di sicurezza interna.
Sempre sul piano delle strategie complessive di sicurezza interna, il Consiglio GAI di febbraio ha approvato la Decisione istitutiva del Comitato permanente per la sicurezza interna (COSI), previsto dal Trattato di Lisbona, quale organismo di promozione e rafforzamento della cooperazione operativa nel settore, che potrà essere una importante cabina di regia delle strategie di sicurezza interna.
Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, l'Italia ha confermato il proprio impulso a strategie di aggressione, in tutto il territorio dell'Unione europea, dei beni di origine criminale, le quali prevedano anche la possibilità di riutilizzo dei medesimi, tematica che è stata oggetto di specifica attenzione, tra l'altro, in sede di Comitato articolo 36 del Trattato sull'Unione europea. Ha inoltre sostenuto l'approvazione del Patto europeo contro il traffico internazionale di droghe, proposto dalla Francia. Su proposta dell'Italia, il patto prevede l'impegno ad assumere in futuro analoghe iniziative con riferimento ad altri tipi di stupefacenti di alto allarme sociale, quali la cannabis e le droghe sintetiche.
Sul fronte della collaborazione UE-Paesi terzi, l'Italia ha fornito il proprio


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contributo per agevolare l'avvio dei nuovi negoziati sullo scambio dei dati dei codice di prenotazione PNR (Passenger Name Record) con Stati Uniti, Canada ed Australia (i relativi mandati negoziali sono stati approvati a dicembre 2010), e ha, altresì, seguito con attenzione il dossier relativo all'accordo con gli Stati Uniti riguardante lo scambio di dati sulle transazioni finanziare per finalità di lotta la terrorismo entrato in vigore nell'agosto scorso.
Per rilanciare la sicurezza all'interno dello Spazio Schengen, la Commissione ha presentato a novembre una proposta di Regolamento relativo all'istituzione di un nuovo meccanismo di verifica dell'applicazione dell'acquis di Schengen. L'Italia è stata, altresì, fortemente impegnata nel complesso processo finalizzato alla realizzazione dei nuovi sistemi informatici dell'Unione europea, quali il Sistema Informativo Schengen di seconda generazione (SIS II) e il Sistema Informativo di gestione dei visti (VIS).
In conclusione, la relazione del Governo, nel rilevare che l'Italia nel 2010 ha conseguito alcuni risultati coerenti con i propri obiettivi strategici in materia di immigrazione e asilo, ribadisce la necessità di proseguire il percorso avviato non potendosi ancora ritenere sufficiente lo sforzo sostenuto dall'Europa per sostenere gli Stati che, come appunto l'Italia, occupano una posizione geografica strategica per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione.
In materia di pari opportunità, la relazione riporta che il Governo, attraverso il Dipartimento per le Pari opportunità, ha presieduto il Gruppo di lavoro istituito il 18 dicembre 2008 dal Comitato consultivo per le pari opportunità tra uomini e donne della Commissione europea, incaricato di elaborare il «Parere sul futuro della politica di uguaglianza di genere dopo il 2010 e sulle priorità di un possibile quadro di riferimento futuro per la parità tra donne e uomini». Il Parere, adottato il 29 gennaio 2010, individua le aree prioritarie di intervento da inserire nella strategia per l'uguaglianza di genere dopo il 2010. L'atto di indirizzo ha avuto un forte impatto nella delineazione e conseguente elaborazione della nuova Strategia della Commissione europea per l'uguaglianza tra uomini e donne 2010-2015. Il Governo ha preso parte alle riunioni del Gruppo Affari Sociali del Consiglio dell'Unione europea nel quadro dei lavori preparatori alle Conclusioni riguardanti il contrasto della violenza contro le donne a livello europeo; il superamento del divario salariale e la revisione della Piattaforma d'azione di Pechino, definite anch'esse durante il Consiglio EPSCO del dicembre scorso.
Il Governo ha partecipato alle riunioni del «Gruppo di esperti governativi in materia di non discriminazione e della promozione delle pari opportunità», istituito nel 2008 dalla Commissione europea con Decisione C(2008) con il compito di promuovere una cooperazione tra le varie Autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea su tutte le questioni legate alla lotta contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica o razziale, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale, e su tutte le iniziative a tutela e a favore delle pari opportunità, affinché possano essere adottate azioni concrete nelle politiche nazionali e in quelle dell'Unione e possa essere favorito lo scambio di buone prassi.
L'Italia ha partecipato altresì ai lavori che hanno portato all'adozione, da parte della Commissione europea della proposta di Direttiva del consiglio recante «Applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale», finalizzata ad introdurre all'interno dell'Unione europea livelli minimi di tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. La proposta è all'esame del Gruppo Affari Sociali del Consiglio.


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Su questa proposta è intervenuto un documento finale della Commissione Affari Costituzionali approvato il 6 novembre 2008, il quale rileva che la proposta di direttiva prevede numerose deroghe al divieto di discriminazione volte a riservare opportuni spazi decisionali ai singoli legislatori nazionali e che, nel prevedere l'istituto dell'inversione dell'onere della prova, si potrebbe dare luogo ad abusi nell'uso della tutela, soprattutto nei casi di «discriminazione indiretta», rendendo altresì complessa la decisione dell'autorità giudicante. La Commissione ha quindi invitato il Governo ad adoperarsi affinché sia introdotto nella direttiva un principio volto a stimolare politiche statali di promozione attiva della «non discriminazione», facilitando lo scambio delle buone prassi ed il confronto tra modelli di riferimento tra gli Stati membri.
Il Governo ha partecipato attraverso i rappresentanti delle Amministrazioni competenti per materia al Gruppo di esperti sulla lotta contro razzismo e xenofobia, istituito dalla Commissione europea.
Sono proseguite, infine, le azioni a sostegno dell'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione nell'ambito di quanto previsto a livello nazionale dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato nel 2007.
Per quanto riguarda, infine, la gioventù, il Governo ha partecipato ai lavori del Consiglio dell'Unione europea su questo tema contribuendo all'elaborazione ed all'adozione di diversi atti. Attraverso il Dipartimento della gioventù ha inoltre preso parte ai diversi gruppi di lavoro attivati e agli eventi promossi dalle Presidenze di turno e dalla Commissione europea nel settore della gioventù, che si sono concentrati sulle priorità tematiche dell'occupazione giovanile, dell'inclusione sociale e dell'animazione socio-educativa.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.
C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un testo unificato delle proposte di legge in titolo, predisposto dalla relatrice. Propone quindi di adottare tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

Sesa AMICI (PD) esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice, che ha condotto ad un testo non privo di elementi innovativi. Nel preannunciare quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del presidente, chiarisce che tale voto non deve essere inteso nel senso di una piena adesione al testo proposto dalla relatrice, al quale il suo gruppo si riserva di presentare emendamenti, ma come segno della volontà di portare avanti l'iter del provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia la propria astensione dalla votazione, dichiarando di essere in grande imbarazzo, in quanto il suo stesso gruppo ha presentato su questa materia una proposta di legge da lui non condivisa. A suo avviso, provvedimenti come quello in esame vanno contro i processi di integrazione reale della donna nella società politica.


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Maria Piera PASTORE (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo della relatrice come testo base. Ritiene che si tratti di un testo migliorabile, ma esprime senz'altro apprezzamento per il lavoro della relatrice.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, dichiara la propria piena disponibilità a valutare tutte le proposte di miglioramento del testo che saranno formulate. Esprime inoltre l'auspicio che nel corso del dibattito ci sia modo di trovare un punto di incontro anche con chi, come il deputato Tassone, sostiene posizioni di netta contrarietà al provvedimento.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dalla relatrice (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere alcune audizioni sul provvedimento prima di passare alla successiva fase emendativa. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.
C. 4622 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.
C. 4250 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra brevemente il contenuto dell'Accordo oggetto della ratifica, soffermandosi in particolare sull'articolo 10, che attribuisce alle Autorità competenti di Italia e Cina il compito di approvare il film coprodotto e di autorizzarne l'uscita in pubblico. Ricorda che questo articolo è stato oggetto di dibattito in Italia nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di ratifica dell'Accordo e che le competenti autorità dei due Paesi, alla luce delle obiezioni sollevate in sede parlamentare, hanno stipulato nel 2008 una Nota interpretativa dell'articolo stesso, che, allo scopo di prevenire interventi censori da parte cinese sulle opere coprodotte - incompatibili con l'ordinamento italiano - prevede anzitutto che la preventiva approvazione provvisoria dell'opera filmica avverrà distintamente in Italia e in Cina nel quadro delle rispettive regole interne. Inoltre, l'approvazione in via definitiva conseguirà automaticamente


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a quella provvisoria, salvo il caso di sostanziale scostamento tra l'opera realizzata e il progetto presentato, e il permesso di uscita del film all'interno e all'esterno dei due Paesi Parti dell'Accordo conseguirà a sua volta in via automatica dall'approvazione definitiva.
Peraltro, contestualmente all'approvazione del disegno di legge di ratifica, il Senato, nella seduta del 30 marzo scorso, ha adottato un ordine del giorno presentato dal senatore Marcenaro, non posto in votazione perché accolto dal Governo, il quale rileva il pericolo che l'Accordo attribuisca alle autorità anzidette un inammissibile potere di censura, incompatibile con l'ordinamento italiano, contrastante segnatamente con i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione. L'ordine dei giorno rileva inoltre l'opportunità di porre in essere ogni opportuna iniziativa, in sede di attuazione dell'Accordo, volta a scongiurare un uso censorio o limitativo della libertà artistica o di espressione nelle coproduzioni cinematografiche e, in caso contrario, di ricorrere alla procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo. Il documento impegna quindi il Governo a ricorrere agli strumenti di natura diplomatica e giuridica, incluso l'avvio della procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo, qualora vengano riscontrati, nell'attuazione dell'Accordo da parte delle competenti autorità cinesi, comportamenti censori ovvero limitativi della libertà artistica o di espressione.
In conclusione, attesa la delicatezza delle questioni toccate dalla ratifica in esame, si riserva di formulare una proposta di parere dopo aver sentito la posizione degli altri componenti del comitato e, al fine di dare modo agli stessi di approfondire il problema, invita la presidente a rinviare l'esame ad altra seduta.

Isabella BERTOLINI, presidente, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.
C. 4589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano.
C. 4590 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, sostituendo il relatore, rileva che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula


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quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait.
C. 4591 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, sostituendo il relatore, rileva che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale.
C. 4592 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, sostituendo il relatore, rileva che il provvedimento interviene in materie, quelle della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e delle «dogane», che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e q), della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (C. 4564 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, considerato che il provvedimento interviene in due materie, quelle della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e dei «rapporti con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia.
C. 4565 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, considerato che il provvedimento


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interviene in due materie, quelle della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e dei «rapporti con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.
(Parere alla X Commissione).

I Commissione - Martedì 11 ottobre 2011


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ALLEGATO 1

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).

TESTO BASE ADOTTATO
Art. 1.
(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;
b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;
c) all'articolo 71:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;
2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse


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devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista;»;
b) all'articolo 30, comma primo, lettera e), dopo le parole «cancellando gli ultimi nomi» sono aggiunte le seguenti «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 33, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista;»;
d) all'articolo 33, comma primo, lettera e), dopo le parole «cancellando gli ultimi nomi» sono aggiunte le seguenti «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«In ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo dei candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50


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centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione del gruppo dei candidati».

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi,».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso».


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ALLEGATO 2

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010 (C. 4589 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4589 Governo, approvato dal Senato, recante «Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano (C. 4590 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4590 Governo, approvato dal Senato, recante «Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (C. 4591 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4591 Governo, approvato dal Senato, recante «Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 5

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale (C. 4592 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4592 Governo, approvato dal Senato, recante «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (lettera a)) e dogane (lettera q)) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 6

Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (C. 4564 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4564 Governo, recante «Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 7

Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia (C. 4565 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4565 Governo, recante «Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
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