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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIII Commissione permanente
(Agricoltura)
XIII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 12 ottobre 2011


INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione ... 68

5-04521 Delfino: Iniziative per il rilancio del settore agrumicolo ... 69
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 74

5-04855 Bordo: Sull'utilizzo di operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla situazione della foresta umbra ... 69
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 75

5-03892 Trappolino: Iniziative per la filiera del tabacco ... 69
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 76

5-04464 Agostini: Sulla stipula di un protocollo di intesa con la Fondazione dei diritti genetici ... 70
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 78

Sui lavori della Commissione ... 70

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria per il 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione - Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4623 . Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 4) ... 70
ALLEGATO 5 (Proposte emendative) ... 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA

XIII Commissione - Resoconto di mercoledì 12 ottobre 2011


Pag. 68


INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 12.05.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che, avendo il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali manifestato l'intenzione di intervenire personalmente, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, previsto per oggi, è stato rinviato alla prossima settimana.

Teresio DELFINO (UdCpTP) sottolinea che avrebbe dovuto essere indicata almeno una data certa per la nuova seduta.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che il Ministro aveva indicato la sua disponibilità per il prossimo mercoledì, quando tuttavia


Pag. 69

è prevista a Bruxelles una riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti dei Parlamenti dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca, organizzata dal Commissario europeo per gli affari marittimi e la pesca. Si riserva pertanto di definire, d'intesa con il Ministro, altra data per la prossima settimana.

5-04521 Delfino: Iniziative per il rilancio del settore agrumicolo.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, prende atto delle indicazioni fornite dal sottosegretario nella sua risposta, laddove lo stesso Governo giudica insufficienti le disposizioni dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta per far fronte alla grave crisi agrumicola che da tempo interessa i produttori italiani nelle regioni vocate a tale tipo di coltivazione. Prendendo atto altresì del processo di sensibilizzazione degli organi competenti dell'Unione europea attivato dall'Italia di intesa con i Ministeri dell'agricoltura della Francia e della Spagna, ritiene che in ogni caso il Governo dovrebbe intervenire in modo più specifico per evitare la chiusura di molte aziende, nelle more di un possibile potenziamento delle misure disposte a livello europeo.

5-04855 Bordo: Sull'utilizzo di operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla situazione della foresta umbra.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Michele BORDO (PD), replicando, osserva che la diminuzione delle risorse disponibili per l'assunzione di operai a tempo determinato da utilizzare nell'ambito delle funzioni del Corpo forestale dello Stato era un fatto noto. L'interrogazione chiedeva però al Governo di chiarire le ragioni per le quali, pur nella ristrettezza delle risorse disponibili, vi è stata una disparità di trattamento nell'utilizzo del personale a tempo determinato tra le varie regioni e, in particolare, vi è stato un ridotto utilizzo nella zona della foresta umbra. In proposito, sottolinea l'importanza del lavoro svolto da tale personale per la prevenzione degli incendi in quell'area, che avrebbe diritto a ricevere un'attenzione almeno pari a quella dedicata ad altre aree del Paese. Ritiene infine che il Governo dovrebbe fare uno sforzo per assicurare l'utilizzazione delle 23 unità di personale interessato, non solo per evitare drammatiche conseguenze sociali, ma soprattutto per la salvaguardia di quel territorio.

5-03892 Trappolino: Iniziative per la filiera del tabacco.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo. Infatti, se la sua interrogazione risale al novembre 2010, anche la risposta del Governo non appare adeguatamente aggiornata, soprattutto con riferimento agli accordi con le aziende manifatturiere, recentemente siglate dal Ministero. Ricorda, poi, che la Commissione Agricoltura aveva approvato all'unanimità, lo scorso 2 agosto, la risoluzione n. 8-00144, per chiedere al Governo di seguire con attenzione la questione, anche perché gli accordi con le manifatture non coprivano l'offerta complessiva di tabacco italiano. Ritiene perciò necessario rinnovare l'impegno al Governo a convocare la filiera, per dare garanzie ai produttori sugli acquisti delle produzioni del 2010 e del 2011. Ricorda tra l'altro che non sono stati ancora conclusi accordi con le piccole manifatture.


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Considerato che non vi sarà la possibilità di reperire in sede europea risorse per il settore, ritiene in sostanza necessario che il Governo intervenga nel rapporto tra produttori e manifatture del tabacco e sul piano occupazionale, dove vi è una più ampia possibilità di utilizzare i fondi comunitari per fronteggiare la crescente disoccupazione derivante dalla crisi del settore, che rischia di compromettere completamente le produzioni tabacchicole.

5-04464 Agostini: Sulla stipula di un protocollo di intesa con la Fondazione dei diritti genetici.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Luciano AGOSTINI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo, che non corrisponde ai quesiti posti. In particolare, con la sua interrogazione intendeva conoscere se era stata stipulata una convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la Fondazione dei diritti genetici e se tale convenzione comporta un impegno finanziario di 20 milioni di euro. Rivolge pertanto un appello al presidente della Commissione affinché si faccia portavoce presso il Governo della necessità che il Governo risponda effettivamente ai quesiti posti nelle interrogazioni. In ogni caso, precisa che - qualora tale convenzione fosse stata stipulata - incarichi di tale rilevanza dovrebbero essere affidati al CRA, trattandosi di attività di sperimentazione, per le quali l'istituto è specializzato.
Nel ribadire la sua insoddisfazione per la risposta del Governo, si riserva di produrre altri atti di sindacato ispettivo sull'argomento.

Paolo RUSSO, presidente, cogliendo la sollecitazione proveniente dal deputato Agostini e rilevando che più volte è stata segnalata una divaricazione tra quesiti e risposta del Governo, invita il Governo a tener conto per il futuro dei rilievi formulati.
Rinvia quindi ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione 5-03687 Ceccacci Rubino e dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

Sui lavori della Commissione.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) chiede, prendendo spunto dall'interrogazione del deputato Delfino, chiede che la Commissione proceda all'esame della sua proposta di legge C. 4108 e di quella del deputato Oliverio C. 4114, concernenti le bevande a base di agrumi.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che la richiesta sarà valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 12.35.

Legge comunitaria per il 2011.
C. 4623 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione - Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4623. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 4).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.


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Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 5 ottobre scorso ha fornito alcune indicazioni preliminari sulla disciplina di esame degli atti in titolo e sul regime di ammissibilità delle proposte emendative. Ricorda altresì che nella seduta di ieri il relatore Gottardo ha svolto la relazione introduttiva.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, desidera raccomandare la lettura della relazione introduttiva al disegno di legge comunitaria, nella quale sono contenute informazioni interessanti per comprendere l'andamento del rapporto tra l'Italia e l'Unione europea e, in particolare, lo stato delle questioni relative al settore agricolo rispetto a quelle concernenti altri settori.

Paolo RUSSO, presidente, non essendovi richieste di intervento nel dibattito di carattere generale, avverte che si procederà ora alle deliberazioni concernenti prima il disegno di legge comunitaria e poi la relazione annuale.
Fa quindi presente che al disegno di legge comunitaria sono state presentate alcune proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 5).
Avverte che l'articolo aggiuntivo Rainieri 5.06 è da considerarsi inammissibile per estraneità all'oggetto proprio della legge comunitaria, in quanto non risulta diretto né a dare attuazione a normative europee né alla soluzione di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia.
Fa inoltre presente che l'articolo aggiuntivo Tortoli 5.04 è stato ritirato.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, rileva, con riferimento all'articolo aggiuntivo Callegari 5.01, che analoga disposizione di delega per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'uso sostenibile dei pesticidi, è già contenuta nell'articolo 20 del disegno di legge comunitaria 2010, già approvato dalla Camera e tuttora all'esame del Senato in seconda lettura (S. 2322-B). Rispetto a quel testo, l'articolo aggiuntivo si differenzia perché prevede, tra i proponenti dei decreti legislativi, anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, pur comprendendo la difficoltà di modificare il disegno di legge comunitaria 2010, ritiene che non sia corretto, dal punto di vista della tecnica legislativa, intervenire nel senso proposto dall'articolo aggiuntivo 5.01. Invita pertanto il proponente a ritirarlo, per presentare eventualmente in altra fase una proposta emendativa alla legge comunitaria 2010.
Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Oliverio 5.02, precisando che con la sua approvazione risulterebbe assorbito l'articolo aggiuntivo Tortoli 5.03, che si differenzia dal primo solo per una diversa formulazione del comma 6. Ricorda in proposito che l'articolo aggiuntivo 5.02 riproduce l'articolo 31 del disegno di legge comunitaria 2010, nel testo approvato dalla XIV Commissione in sede referente (C. 4059-A/R), poi stralciato dall'Assemblea, e che su di esso si era già registrato l'orientamento favorevole della Commissione.
Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Tortoli 5.05, rileva che esso riprende il contenuto dell'articolo 29 del disegno di legge comunitaria 2010, nel testo approvato dalla XIV Commissione in sede referente (C. 4059-A/R), poi stralciato dall'Assemblea. Rispetto a tale testo, sul quale pure si era già registrato l'orientamento favorevole della Commissione, l'articolo aggiuntivo prevede tuttavia che la delega al Governo abbia ad oggetto anche l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Al riguardo, rilevando che i principi e i criteri direttivi della delega non appaiono modificati rispetto alla precedente stesura, nonostante la delega stessa comprenda l'attuazione anche di un nuovo regolamento, si rimette alle valutazioni del Governo.

Paolo RUSSO, presidente, invita il relatore a formulare una proposta che consenta alla Commissione di esprimersi sugli atti in esame entro il termine assegnato.


Pag. 72

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tortoli 5.05, invitando in ogni caso il Governo a verificare l'eventuale necessità di riformularne il testo nelle successive fasi dell'iter.

Il sottosegretario Roberto ROSSO esprime valutazioni conformi ai pareri espressi dal relatore.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritira l'articolo aggiuntivo 5.02.

Teresio DELFINO (UdCpTP) chiede chiarimenti sulle specie oggetto dell'articolo aggiuntivo Oliverio 5.02.

Paolo RUSSO, presidente, propone di accantonare brevemente l'esame dell'articolo aggiuntivo 5.02 e di passare all'esame delle altre proposte emendative, affinché si possa procedere nel frattempo agli approfondimenti richiesti dal deputato Delfino.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Tortoli 5.05.

Si riprende l'esame dell'articolo aggiuntivo Oliverio 5.02.

Basilio CATANOSO (PdL) dichiara di astenersi nella votazione di tale articolo aggiuntivo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Oliverio 5.02, risultando assorbito l'articolo aggiuntivo Tortoli 5.03.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, richiama l'attenzione sulla necessità che le proposte emendative al disegno di legge comunitaria siano esaminate sempre dalle Commissioni di merito, ricordando invece come in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 2010 tali Commissioni siano state di fatto raggirate.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che le Commissioni di merito sono chiamate ad esprimere parere sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, mentre la presentazione di emendamenti direttamente in Assemblea rende impossibile l'esame da parte delle stesse.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, desidera rilevare come, per evitare quanto accaduto in occasione di molte leggi comunitarie, diventate provvedimenti «omnibus», sia preferibile che le proposte emendative siano esaminate sin dall'inizio presso le Commissioni di merito. In questo senso, auspica che siano considerati inammissibili gli emendamenti presentati in Assemblea, che non siano stati esaminati dalle Commissioni di merito.
In conclusione, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge comunitaria, per quanto di competenza.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che il presidente ha prima posto in votazione l'articolo aggiuntivo 5.01 e non l'articolo aggiuntivo 5.02, sul quale egli avrebbe invece voluto dichiarare il proprio voto contrario.

Paolo RUSSO, presidente, precisa che l'articolo aggiuntivo 5.01 è stato ritirato e che la votazione testè effettuata ha avuto ad oggetto l'articolo aggiuntivo Oliverio 5.02. Esprime in ogni caso rammarico se vi è stato un equivoco sul punto, comunque in buona fede.

Giuseppina SERVODIO (PD), riferendosi alle considerazioni del relatore sulla procedura di esame del disegno di legge comunitaria, ritiene che la questione da lui segnalata si presenti in modo analogo per tutti i provvedimenti, posto che per tutti l'Assemblea può essere chiamata a deliberare su emendamenti non esaminati dalle competenti Commissioni. In ogni caso, ritiene che l'auspicio del relatore a che siano dichiarati inammissibili gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea non può essere condiviso, perché contrasta con un diritto riconosciuto ai deputati dal regolamento. Ritiene in ogni caso condivisibile l'esigenza di una riflessione sul ruolo delle Commissioni di merito nel procedimento legislativo.


Pag. 73

Paolo RUSSO, presidente, osserva che l'auspicio del relatore appare più di tipo politico che regolamentare, riferito quindi più all'accoglimento delle proposte emendative che alla loro ammissibilità.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge comunitaria e nomina il deputato Gottardo quale relatore presso la XIV Commissione.
Si passa quindi al seguito dell'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 408.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 2744 Cenni e C. 4309 Callegari.

XIII Commissione - Mercoledì 12 ottobre 2011
TESTO AGGIORNATO AL 3 NOVEMBRE 2011


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04521 Delfino: Iniziative per il rilancio del settore agrumicolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda la crisi che ha colpito il settore agrumicolo del Meridione e le iniziative per il rilancio economico dell'intero comparto.
Al riguardo, ricordo che gli agrumi sono inseriti nell'organizzazione comune di mercato (OCM) ortofrutta e, pertanto, il sostegno pubblico al relativo settore produttivo deve avvenire nel rispetto dei cosiddetto Regolamenti OCM (Reg. n. 1234/07 del Consiglio e Reg. n. 543/2011 della Commissione).
Tali disposizioni prevedono l'erogazione di un aiuto comunitario alle organizzazioni di produttori riconosciute che realizzano programmi operativi previa costituzione di uno specifico «fondo di esercizio».
L'aiuto è corrisposto nella misura massima del 4,6 per cento del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione dei produttori; una parte del fondo di esercizio, fino al massimo di un terzo dell'aiuto, può inoltre essere destinato alla prevenzione o alla gestione delle crisi di mercato, con la messa in atto di varie misure (ritiri dal mercato, promozione, assicurazione, eccetera).
Considerato che dette misure risultano maggiormente efficaci in funzione del numero dei produttori associati in organizzazioni di produttori, al fine di agevolarne la costituzione (anche e soprattutto in Regioni, quali la Calabria e la Sicilia, caratterizzate da un basso grado di aggregazione) le disposizioni ministeriali hanno previsto parametri minimi per il loro riconoscimento.
In particolare, per le organizzazioni di produttori di tali Regioni, la regolamentazione dell'OCM consente allo Stato, previa autorizzazione della Commissione europea, di erogare un aiuto di Stato aggiuntivo, pari al 48 per cento dell'aiuto comunitario. Il nostro Paese si è avvalso di tale facoltà fin dal 2008 e ci apprestiamo a richiedere l'autorizzazione anche per il 2012.
Ritengo, tuttavia, che le misure messe a disposizione dall'OCM siano insufficienti, soprattutto nei casi di gravi crisi. Pertanto, d'accordo con i Ministeri dell'agricoltura di Francia e Spagna, stiamo procedendo a sensibilizzare i competenti organi dell'Unione europea al fine di ottenere il potenziamento delle misure vigenti.


Pag. 75

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04855 Bordo: Sull'utilizzo di operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla situazione della foresta umbra.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione riguarda l'assunzione di operai a tempo determinato (cosiddetto OTD) da utilizzare, nell'ambito delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della legge n. 124 del 1985.
Al riguardo, devo ricordare che il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 2011, possono assumere personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Purtroppo, nonostante i tentativi di questa Amministrazione di modificare tale disposizione con una deroga per le assunzioni di cui alla legge citata (in ragione del fatto che la stessa è in contrasto con l'articolo 2, comma 250 della Legge finanziaria 2010 e con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse ivi disponibili, che assegnava al Corpo forestale dello Stato 3 milioni di euro per le assunzioni di personale a tempo determinato per gli anni 2010, 2011 e 2012), per l'anno in corso sono disponibili solo 1.414.223,33 euro.
Le ridotte risorse finanziarie, pertanto, non hanno consentito di procedere alla riassunzione dei 181 OTD impiegati nel 2010, ma solo di 81 unità per un periodo massimo di sei mesi.
Ovviamente, la riduzione degli OTD è stata più consistente negli Uffici che dispongono, a seguito della procedura di stabilizzazione conclusasi nel mese di ottobre 2008, di un più elevato numero di operai a tempo indeterminato (OTI), con forte prevalenza negli Uffici posti nel centro-sud.
A titolo esemplificativo evidenzio che, mentre a Foresta Umbra attualmente lavorano 48 OTI, a Tarvisio (UD), che ha un'estensione superiore di aree protette amministrate, ne lavorano solo 13.
Ritengo infine opportuno far presente che, per procedere alle assunzioni di OTD, oltre al criterio suddetto, si è tenuto conto anche dell'estensione delle superfici da essi amministrate, degli obiettivi assegnati nonché delle esigenze e priorità segnalate dai relativi responsabili, con particolare riferimento alle carenze di talune professionalità ritenute indispensabili per il buon funzionamento dell'Ufficio.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03892 Trappolino: Iniziative per la filiera del tabacco.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda la crisi produttiva che sta attraversando il settore del tabacco (di cui il nostro Paese detiene il primato di produzione in Europa) e le conseguenti ripercussioni sulle aziende produttrici.
Il processo di ristrutturazione del settore, iniziato ormai da alcuni anni, necessita tuttavia del contributo di tutte le istituzioni (comunitarie, nazionali e regionali) per garantire la sopravvivenza di un comparto che coinvolge numerosi addetti lungo tutta la filiera e garantisce occupazione e reddito anche nell'ambito di realtà agricole complesse e delicate.
In particolare, la riforma dell'Organizzazione comune di mercato (OCM) del tabacco, per l'attuazione di misure a favore delle regioni produttive, prevede il trasferimento, a regime, di cospicui importi finanziari dall'OCM allo sviluppo rurale (II Pilastro).
L'importo reso disponibile dal 2011 (per il triennio 2011-2013) ammonta a 501,5 milioni di euro e sarà utilizzato per mitigare e accompagnare gli effetti della riforma sulle comunità rurali dipendenti da questa produzione.
In proposito vorrei ricordare che il Ministero che rappresento ha intrapreso, fin dal 2009, una serie di iniziative a sostegno della categoria.
Infatti, su richiesta delle Regioni tabacchicole interessate, sono state a suo tempo predisposte le Linee guida nazionali per l'adozione di un'azione agro-ambientale, nell'ambito della misura 214 dei Programmi di sviluppo rurale (PSR), per sostenere gli agricoltori che volontariamente avessero aderito ad una serie di impegni mirati ad accrescere la sostenibilità ambientale della coltura del tabacco.
La Commissione tuttavia, pur giudicando adeguato dal punto di vista tecnico il suddetto documento, ha espresso perplessità rispetto all'importo dei pagamenti, ritenuto eccessivo.
Pertanto le Regioni interessate (Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania), nell'ambito del proprio PSR, hanno reputato di notificare alla Commissione europea le relative proposte di cui, al momento, risulta approvata solo quella della Regione Umbria, per un importo massimo di 999 euro per ettaro.
I PSR, tuttavia, prevedono la possibilità di utilizzare la Misura 144 (Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato) che consente di erogare un massimale di 9.000 euro (di cui 4.500 nel 2011, 3.000 nel 2012 e 1.500 nel 2013) a favore di quelle aziende che, a partire dal 2010, abbiano subito una riduzione dei pagamenti diretti di oltre il 25 per cento rispetto al 2009 (in conformità al Reg. n. 1782/03) e abbiano presentato un piano aziendale che dimostri la fase di ristrutturazione, ovvero la riconversione dell'azienda.
Al riguardo, faccio presente che il Ministero, di concerto con le regioni tabacchicole, si sta interessando affinché venga implementata la suddetta misura sul territorio nazionale e per definire una linea comune per la compilazione dei relativi bandi.
Peraltro, nell'ambito del I Pilastro della Politica agricola Comune (PAC), a norma dell'articolo 68 del Regolamento n. 73/09, il decreto ministeriale n. 1994 del 29 luglio


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2009 stabilisce pagamenti annuali supplementari, subordinati al rispetto di condizioni e requisiti qualitativi stabiliti, assegnando a questo intervento un importo superiore ai 20 milioni di euro.
Con l'occasione, vorrei evidenziare che il Dicastero che rappresento ha anche assunto l'impegno di partecipare alla revisione della Direttiva 2001/37/CE. In tal senso, abbiamo partecipato con un nostro delegato (benché i Paesi aderenti alla Convenzione siano solitamente rappresentati dai Ministeri della Sanità o delle Finanze) alla IV Conferenza delle Parti della Convenzione-quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, tenutasi in Uruguay lo scorso novembre, ove si è discusso anche in tema di componenti del tabacco.
Per quanto riguarda gli accordi pluriennali per la vendita del prodotto nazionale, mi preme evidenziare la recente sottoscrizione di un accordo triennale con la Philip Morris Italia che prevede un incremento del 25 per cento, rispetto al 2010. A breve, verranno definiti ulteriori incontri per sottoscrivere gli accordi anche con le altre aziende manifatturiere.
Per concludere, sottolineo che è stato istituito un apposito Tavolo di concertazione cui partecipano, oltre alla mia Amministrazione, anche rappresentanti dei dicasteri della Salute, dell'Economia, dello Sviluppo Economico e del Lavoro per coordinare le politiche che coinvolgono il settore a livello nazionale ed europeo.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04464 Agostini: Sulla stipula di un protocollo di intesa con la Fondazione dei diritti genetici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Protocollo d'intesa tra Governo e la Fondazione dei diritti genetici cui fa riferimento l'Onorevole interrogante stabilisce che, per quanto di propria competenza, i Ministeri «valutano e concordano, nel rispetto delle vigenti procedure e dei vincoli di bilancio, nonché nei limiti delle risorse strumentali e di persone disponibili, il sostegno alle azioni progettuali della Fondazione, avvalendosi anche dei propri enti collegati o società in house».
Per quanto riguarda l'Amministrazione che rappresento, tale protocollo dovrebbe applicarsi allo sviluppo della tecnologia Marker assisted selection (MAS) e a quello di una Rete istituzionale tra le principali Banche di germoplasma al fine di stabilizzare i processi di catalogazione del germoplasma dell'area mediterranea.
Al riguardo, vorrei fare alcune brevi considerazioni.
Anzitutto, la tecnologia di studio proposta (Selezione Assistita da Marcatori Molecolari - MAS) rappresenta senz'altro una valida alternativa alla transgenesi, benché quest'ultima sia ormai di uso comune e applicata in Italia da quasi un ventennio. Sul territorio nazionale ci sono molti gruppi di ricerca (anche appartenenti agli enti in house del Ministero) che lavorano sulla selezione assistita, con risultati soddisfacenti in termini di selezione di cultivar con caratteristiche particolari anche complesse.
Inoltre il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) possiede alcune delle Banche di germoplasma più importanti, sia a livello nazionale che internazionale, per il cui mantenimento ogni anno il Ministero investe importanti risorse, trattandosi di un ente in house;
Quanto allo sviluppo della Rete delle banche dati il Ministero, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo approvato in Conferenza Stato Regioni nel febbraio 2008, attraverso l'indirizzo e il coordinamento del Comitato permanente per le risorse genetiche, ha avviato e programmato una serie di iniziative prioritarie a livello nazionale come, ad esempio, la costituzione di un'anagrafe delle varietà e razze locali nonché delle diverse esperienze in atto a livello nazionale ad esse legate.
Ciò premesso evidenzio che, ad oggi, la Fondazione dei diritti genetici non è stata selezionata né invitata alla presentazione di alcun progetto. Peraltro la medesima Fondazione, come tutti gli enti di ricerca pubblici e privati, può partecipare ai bandi nazionali ed internazionali promossi dal Ministero e presentare progetti nel rispetto delle regole stabilite che prevedono una manifestazione di interesse seguita da un'istruttoria e da una valutazione sulla validità scientifica e congruità economica della proposta presentata.
Pertanto, è possibile che in futuro, in ragione del Protocollo in parola, il Ministero possa attivarsi per creare un contatto tra la Fondazione e i propri enti vigilati e verificare l'esistenza di aree di ricerca di reciproco interesse tra la Fondazione e gli enti in house, in particolare il CRA che si occupa di diverse tematiche affini a quelle trattate dalla Fondazione stessa.


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ALLEGATO 5

Legge comunitaria per il 2011. (C. 4623 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Conseguentemente, all'articolo 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
5. 01.Callegari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Introduzioni e reintroduzioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D annesso al presente regolamento, e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata


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consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il citato regolamento (CE) n. 708/2007.
6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3».
5. 02.Oliverio, Schirru.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis
(Modifiche all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

1. L'articolo 12 del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 - (Introduzioni e reintroduzioni). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D annesso al presente regolamento e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto


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disposto dal comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione dal provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma l, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
3. È vietata l'introduzione in natura di specie popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessi posizioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.
4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione, delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il citato regolamento (CE) n. 708/2007.
6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzi l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto dell'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
7. Nel decreto di cui al comma l è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3».
5. 03.Tortoli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».
5. 04. Tortoli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati).


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1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedute di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nonché per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea, secondo i seguenti princìpi direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;
c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione a integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 05. Tortoli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ai fini dell'obbligo per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore di riportare l'indicazione delta presenza di deossinivalenolo (DON)). - 1. In attuazione del principio di precauzione quale garanzia


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della tutela della salute dei cittadini, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera m-bis), è inserita la seguente:
«m-bis.1) per i prodotti a base di cereali e per i cereali stessi, il titolo di deossinivalenolo (DON) presente e la dichiarazione della eventuale nocività se consumato dai lattanti e dai bambini;».

2. Ai fini del comma 1 e per evitare l'eventuale uso fraudolento delle relative derrate, è fatto obbligo di procedere alla colorazione, prima della immissione in commercio, per tutti i grani non idonei alla alimentazione umana.
5. 06. Rainieri, Negro.
(Inammissibile)

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