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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Martedì 18 ottobre 2011


SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005. C. 4591 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009. C. 4592 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 55

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 56

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 57

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 59

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800 , approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione) ... 61

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) ... 64

V Commissione - Resoconto di martedì 18 ottobre 2011


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 11.10.


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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.
C. 4591 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto il 7 dicembre 2005, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 29 settembre 2011 e che, in quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Segnala che la Commissione affari esteri e internazionali, nella seduta del 13 ottobre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo e che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, al quale non sono stati presentati emendamenti, non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2012, di imminente presentazione, confermi gli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente relativi allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri utilizzati con finalità di copertura.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione;
esaminato il disegno di legge C. 4591 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005;

esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.
C. 4592 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 settembre 2011 e che, in quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Segnala che la Commissione affari esteri e internazionali, nella seduta del 13 ottobre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo e che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, al quale non sono stati presentati emendamenti, non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2012, di imminente presentazione, confermi gli


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stanziamenti del fondo speciale di parte corrente relativi allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri utilizzati con finalità di copertura.

Il sottosegretario Bruno CESARIO conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione;
esaminato il disegno di legge C. 4592 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4569 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, recante modifiche alla legge 12 aprile del 1995, n. 116, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, è stato approvato, senza modificazioni, dalla I Commissione del Senato della Repubblica. Con riferimento all'inserimento dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia tra i soggetti che concorrono al riparto della quota dell'otto per mille, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi, nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale. Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Unione cristiana evangelica battista. In proposito si rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Evidenzia pertanto la necessità di acquisire chiarimenti da parte del Governo. Richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento alle osservazioni del relatore, alla luce degli elementi di risposta forniti dal Dipartimento delle finanze, osserva che la norma dettata dall'articolo 3 ha natura meramente programmatica, in quanto volta esclusivamente ad innovare la procedura per l'eventuale modifica dell'importo deducibile ai fini dell'Irpef di cui all'articolo 16


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della legge n. 116 del 1995 e che conseguentemente, non è possibile, allo stato, quantificarne gli effetti finanziari. Fa presente, tuttavia, che, qualora la variazione dell'importo deducibile dovesse comportare oneri per la finanza pubblica occorrerà preliminarmente reperire le necessarie risorse per la copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione;
esaminato il disegno di legge C. 4569 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che l'eventuale revisione della quota di deducibilità delle erogazioni liberali e dell'aliquota dell'otto per mille, prevista dall'articolo 3 con le modalità ivi indicate, sia recepita nell'ordinamento con apposito provvedimento legislativo che rechi, qualora dalla revisione derivi una perdita di gettito, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Fa presente che tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta Arcidiocesi, stipulata il 4 aprile 2007
Con riferimento alle conseguenze finanziarie del provvedimento, ritiene in primo luogo necessario che il Governo confermi che lo svolgimento delle attività di insegnamento religioso nelle scuole, di cui all'articolo 7, comma 4, siano svolte nell'ambito dell'ordinario orario scolastico e non comportino, quindi, un aggravio di costi amministrativi. Ritiene poi che, a seguito delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'articolo 8, concernente l'istruzione scolastica ortodossa, non presenti profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che il finanziamento delle scuole eventualmente istituite dall'Arcidiocesi, aventi requisiti conformi a quelli richiesti in base alla normativa vigente in materia di parità scolastica, si configuri come un concorso alla ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente, escludendosi la possibilità di qualsiasi adeguamento delle risorse medesime. Con riferimento all'articolo 11, comma 3, in materia di edifici di culto, ritiene necessario chiarire se la norma possa determinare o meno un'estensione dell'ambito applicativo di disposizioni di favore fiscale; ciò in quanto i principali regimi di favore fiscale riguardanti gli edifici di culto e le loro pertinenze sembrano riferirsi agli immobili destinati all'esercizio di culti compatibili con le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, per il quale i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato sono regolati esclusivamente per legge sulla


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base di intese con le relative rappresentanze. Rileva, inoltre, che l'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 esenta dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, purché destinati esclusivamente a determinate attività tra le quali sono ricomprese quelle di religione e di culto. In proposito, segnala che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, in merito all'ambito soggettivo di destinazione dell'agevolazione, ha precisato che, tra gli enti non commerciali privati, sono ricompresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose. Pertanto, sulla base della legislazione vigente, fa presente che la norma in esame, in quanto recepisce il contenuto di un'intesa stipulata ai sensi del citato l'articolo 8 citato, potrebbe estendere l'esenzione ad immobili che non ne avrebbero usufruito a legislazione vigente. In merito, ritiene necessario conoscere l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 20, in materia di deduzione ai fini IRPEF, non formula osservazioni in merito all'entità dell'onere, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'iter al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta. Quanto alla proiezione temporale dell'onere, rileva che la relazione tecnica ipotizzava l'entrata in vigore del provvedimento nel 2010 facendo decorrere gli effetti finanziari dal 2011. Fa presente che, alla luce degli effettivi tempi di approvazione del provvedimento, la predetta dinamica dovrebbe subire lo slittamento di almeno un anno. In proposito richiede l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 21, recante ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi, nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito, ritiene andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale.
Con riferimento all'articolo 23 osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi. In proposito, rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Evidenzia, pertanto, la necessità di acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. Richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame.
Per quanto concerne, infine, l'articolo 27, recante la copertura finanziaria, fermi restando i chiarimenti richiesti con riferimento all'effettiva decorrenza dell'onere, ritiene in primo luogo opportuno che il Governo confermi che il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, segnala che la stessa è stata predisposta, in conformità a quelle recentemente previste dalla legislazione vigente, disponendo la riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009. In particolare, rileva che la norma fa riferimento a quelle iscritte nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie


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e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, in considerazione dei numerosi tagli lineari che hanno interessato il bilancio dello Stato, previsti da ultimo dai decreti-legge n. 98 e 138 del 2011, considera necessario che il Governo confermi che il suddetto programma possa essere oggetto di ulteriori riduzioni senza pregiudicare la realizzazione degli interventi e il funzionamento degli organi finanziati a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta Chiesa apostolica, stipulata il 4 aprile 2007. Con riferimento agli articoli 9 e 10, in materia di insegnamento religioso nelle scuole, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che le attività in questione siano svolte nell'ambito dell'ordinario orario scolastico e non comportino, quindi, un aggravio di costi amministrativi. In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo.
Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, ritiene in primo luogo che, a seguito delle precisazioni fornite dal Governo, l'articolo 11, concernente scuole ed istituti di educazione, non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che il finanziamento delle scuole eventualmente istituite dalla Chiesa apostolica, aventi requisiti conformi a quelli richiesti in base alla normativa vigente in materia di parità scolastica, si configuri come un concorso alla ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente, escludendosi la possibilità di qualsiasi adeguamento delle risorse medesime. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 14, in materia di tutela degli edifici di culto, ritiene necessario chiarire se la norma possa determinare o meno un'estensione dell'ambito applicativo di disposizioni di favore fiscale. Osserva, infatti, che i principali regimi di favore fiscale riguardanti gli edifici di culto e le loro pertinenze sembrano riferirsi agli immobili destinati all'esercizio di culti compatibili con le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, ai sensi del quale i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato sono regolati esclusivamente per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Rileva, inoltre, che l'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 esenta dall'imposta comunale sugli immobili quelli utilizzati dagli enti non commerciali, purché destinati esclusivamente a determinate attività tra le quali sono ricomprese quelle di religione e di culto. Tuttavia, fa presente che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009, in merito all'ambito soggettivo di destinazione dell'agevolazione, ha precisato che, tra gli enti non commerciali privati, sono ricompresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose. Fa presente, pertanto, che, sulla base della legislazione


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vigente, la norma in esame, in quanto recepisce il contenuto di un'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8 citato, potrebbe estendere l'esenzione ad immobili che non ne avrebbero usufruito a legislazione vigente. In merito, ritiene necessario conoscere l'avviso del Governo. Segnala che l'articolo 20, in materia di mutamenti degli enti della confessione, non presenta profili problematici di carattere finanziario, tenuto conto che, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la norma trova applicazione limitatamente ai trasferimenti di beni che già a normativa vigente fruiscono delle esenzioni fiscali in argomento. In merito all'articolo 21, ritiene opportuno che siano forniti chiarimenti in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dalla esenzione delle pubblicazioni in esame da qualunque tributo. Con riferimento all'articolo 24, in materia di contributi e deduzione agli effetti IRPEF, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'iter al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta, non formula osservazioni in merito all'entità dell'onere. Quanto alla proiezione temporale dell'onere, rileva che la relazione tecnica ipotizzava l'entrata in vigore del provvedimento nel 2010 facendo decorrere gli effetti finanziari dal 2011. Alla luce degli effettivi tempi di approvazione del provvedimento, fa tuttavia presente che la predetta dinamica dovrebbe subire lo slittamento di almeno un anno. In proposito, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In merito all'articolo 25, relativo alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi, nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito, ritiene, comunque, che andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale. Con riferimento all'articolo 28, osserva che la disposizione rimette la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dalla Chiesa apostolica. In proposito, rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Evidenzia, pertanto, la necessità di acquisire chiarimenti da parte del Governo, ritenendo necessario ricevere delucidazioni anche in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame. Per quanto concerne, infine, la copertura finanziaria del disegno di legge, fermi restando i chiarimenti richiesti con riferimento all'effettiva decorrenza dell'onere, ritiene in primo luogo opportuno che il Governo confermi che il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, segnala che la stessa è stata predisposta, in conformità a quelle recentemente previste dalla legislazione vigente, disponendo la riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009. Rileva, in particolare, che la disposizione fa riferimento a quelle iscritte nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, in considerazione dei numerosi tagli lineari che hanno interessato il bilancio dello Stato, previsti da ultimo


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dai decreti-legge n. 98 e 138 del 2011, considera necessario che il Governo confermi che il suddetto programma possa essere oggetto di ulteriori riduzioni senza pregiudicare la realizzazione degli interventi e il funzionamento degli organi finanziati a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e di stadi, è stata approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica ed è stata oggetto di rilevanti modifiche nel corso dell'esame presso la VII Commissione della Camera dei deputati.
Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie della proposta, ricorda in primo luogo che l'articolo 3, comma 2, dispone che la procedura di individuazione delle aree di edificazione dei nuovi impianti dovrà essere accompagnata dalla presentazione di appositi studi di fattibilità, prevista. Al riguardo ricorda che già nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Ragioneria generale dello Stato avesse rilevato l'opportunità di una più puntuale imputazione degli oneri relativi alla predisposizione di detti studi. Osserva inoltre che, nel caso in cui il soggetto proponente fosse il comune, andrebbe precisato che i medesimi oneri graveranno sulle risorse disponibili per la realizzazione delle opere. Sempre con riferimento alle procedure di individuazione delle aree, ritiene che andrebbe chiarito su quali soggetti, e in quale misura, graveranno gli oneri per le eventuali espropriazioni conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di cui all'articolo 3, comma 3. In ordine all'eventuale trasferimento a titolo oneroso, da parte del comune, del diritto di proprietà o dei diritti di superficie relativi all'area individuata per la costruzione di nuovi impianti, come previsto dall'articolo 3, comma 4, oppure dei diritti reali di proprietà o di superficie sugli impianti esistenti di cui all'articolo 5, comma 1, rileva che le norme non specificano la destinazione dei proventi derivanti da dette cessioni. In particolare, poiché le entrate da dismissioni immobiliari sono considerate, ai sensi della disciplina europea, misure una tantum, osserva che la loro eventuale destinazione da parte del comune ad esigenze di spesa sarebbe potenzialmente in grado di produrre effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto strutturale. Per quanto attiene al trasferimento di detti diritti mediante affidamento diretto, tenuto conto di quanto segnalato dal Ministero dell'economia nel corso dell'esame presso il Senato, segnala che andrebbe acquisito un chiarimento circa la compatibilità di tale procedura con la normativa comunitaria. Riguardo, poi, alla cessione di diritti reali relativi ad impianti sportivi da ristrutturare o da trasformare in complessi multifunzionali, disciplinati dall'articolo 5, comma 1, pur tenendo conto che la cessione alle società sportive interessate avverrebbe a titolo oneroso, ritiene che andrebbe comunque precisato se alle società spetterebbe anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Osserva che tale precisazione appare


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necessaria anche considerando che i soggetti proponenti, tenuti a prospettare un piano di gestione in grado di garantire l'equilibrio economico e finanziario, sarebbero fra l'altro vincolati a realizzare impianti sportivi scolastici entro determinati limiti di importo. Rileva, infine, che i predetti chiarimenti assumono particolare rilievo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 7, in base al quale il provvedimento in esame si applicherebbe, fra l'altro, ai progetti di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, rispondendo alle osservazioni formulate dal presidente, con riferimento all'articolo 3, evidenzia l'opportunità che nel testo sia esplicitato il meccanismo di imputazione degli oneri relativi alla predisposizione degli studi di fattibilità e alle eventuali espropriazioni conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Riguardo all'articolo 5, concorda sull'esigenza che sia precisato nel testo se alle società spetti anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Relativamente al previsto trasferimento a titolo oneroso, da parte dei comuni, del diritto di proprietà o del diritto di superficie relativi alle aree individuate per la costruzione di nuovi impianti, ovvero dei diritti reali di proprietà o di superficie sugli impianti esistenti, segnala che le relative entrate, configurandosi come una tantum, non migliorano l'indebitamento netto strutturale, di conseguenza, qualora dette entrate fossero utilizzate per programmi di spesa da parte dei Comuni, si determinerebbero effetti negativi sul medesimo indebitamento. Ritiene opportuno segnalare che, qualora si intenda vincolare la destinazione delle entrate in questione alla riduzione del debito dei comuni, sarebbe necessaria un'apposita disposizione normativa in tal senso. Con riferimento alla facoltà, attribuita ai comuni, di cedere con affidamento diretto, previa apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio, i diritti reali di proprietà o di superficie relativi alle aree su cui realizzare nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali ai soggetti proponenti, ovvero i diritti di proprietà o di superficie relativi agli impianti sportivi esistenti oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complessi multifunzionali alle società che ne abbiano l'uso prevalente, precisa che, fermo restando che, nel caso di cessione di diritto di superficie cui consegue la ristrutturazione dell'impianto sportivo o la sua trasformazione in un complesso multifunzionale, le relative opere dovranno essere affidate previo esperimento di apposita procedura di gara ad evidenzia pubblica ai sensi della vigente normativa nazionale e europea in materia di appalti pubblici, in armonia con il principio affermato nella determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 13 ottobre 2005 in materia analoga.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che si chiarisca se il provvedimento si riferisce alla costruzione dei soli stadi ovvero anche ad attività edilizie connesse. In tale caso, rileva che si potrebbero configurare azione speculative dal punto di vista edilizio, sottratte all'ordinario regime autorizzatorio e di controllo da parte dei competenti enti locali. In proposito, osserva che sarebbe necessario anche chiarire quali effetti deriverebbero sulla situazione finanziaria degli enti interessati.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Borghesi, sottolinea come il ricorso all'affidamento diretto per il trasferimento dei diritti di proprietà o di superficie non appaia conforme alla normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici.

Maino MARCHI (PD) chiede di chiarire se le entrate derivanti dalla dismissione di immobili, considerate come una tantum, come tali non utilizzabili per il finanziamento della spesa corrente, senza peggiorare il livello di indebitamento, possano essere utilizzate per spese in conto capitale


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o debbano necessariamente essere destinate all'ammortamento di mutui contratti dagli enti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare di aver seguito con attenzione sin dalle sue prime esperienze parlamentari le tematiche attinenti agli stadi e alla sicurezza delle competizioni sportive, avanzando proposte che solo molti anni dopo sono state recepite e stanno dando buoni risultati, osserva preliminarmente come il provvedimento in esame non disponga direttamente alcun finanziamento per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi. Rileva che, in questo contesto, la proposta in esame, seguendo un approccio diverso da quello proprio di altri Paesi, in primo luogo di quelli anglosassoni, prevede una sorta di compensazione finanziaria attraverso la costruzione, unitamente agli impianti sportivi, di edifici destinati ad altra finalità. Nell'osservare che la proposta in esame intende porre le basi per un superamento dell'attuale situazione, nella quale gli impianti sportivi sono prevalentemente di proprietà degli enti locali, sottolinea come anche la quotazione in borsa di alcune società calcistiche non abbia portato alla realizzazione di investimenti in infrastrutture sportive, in quanto le medesime società hanno ritenuto preferibile utilizzare le risorse acquisite per incrementare la spesa per le retribuzioni degli atleti. Con riferimento alle considerazioni del collega Marchi in ordine all'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di immobili, fa presente che essi potranno essere utilizzati solo nei limiti concessi dal Patto di stabilità interno. Per quanto attiene, invece, alle osservazioni formulate dall'onorevole Cambursano, ritiene condivisibili le preoccupazioni in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea delle disposizioni in materia di affidamento diretto senza gara e, pertanto, preannuncia che nel parere farà un esplicito riferimento a tale questione. Quanto agli effetti del provvedimento, sottolinea come la disciplina dell'urbanistica rientri prevalentemente nella competenza legislativa delle regioni e degli enti locali e, pertanto, si corre il concreto rischio di pervenire all'adozione di decisioni profondamente differenziate a livello territoriale, che, a seconda dei casi, avvantaggeranno o danneggeranno le diverse società sportive. Segnala, da ultimo, come la disciplina recata dall'articolo 5 presenti un disallineamento temporale, in quanto da un lato, il comma 1 consente la cessione dei diritti reali di proprietà o di superficie sugli impianti sportivi esistenti per periodi non inferiori a cinquant'anni, mentre il successivo comma 3 prevede che l'acquirente debba garantire l'uso delle strutture per un periodo non inferiore a dieci anni. Preannuncia, pertanto, che nella propria proposta di parere inserirà una specifica osservazione al riguardo.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che con i provvedimento in esame potrà verificarsi il disuso di vecchi stadi comunali con conseguente impatto negativo sulla finanza di tali enti. In proposito, sottolinea che ciò rientra nell'ambito di competenza della Commissione. Chiede inoltre di chiarire chi sopporterà i costi per la demolizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere;
«La V Commissione;
esaminata la proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abbinate, recante Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
all'articolo 3 è necessario esplicitare il meccanismo di imputazione degli oneri relativi alla predisposizione degli studi di fattibilità e alle eventuali espropriazioni conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere;


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all'articolo 5 deve essere precisato nel testo se alle società spetti anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
nel presupposto che, per quanto riguarda la facoltà, attribuita ai comuni, di cedere con affidamento diretto i diritti reali di proprietà o di superficie previsti dall'articolo 5, nel caso di cessione di diritti di superficie cui consegue la ristrutturazione dell'impianto sportivo o la sua trasformazione in un complesso multifunzionale, le relative opere vengano affidate previo esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, introdurre le seguenti modificazioni:
al comma 2, dopo le parole: essere supportata aggiungere le seguenti: con oneri e a cura del soggetto proponente;
al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli oneri derivanti da eventuali procedure espropriative conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono a carico del soggetto proponente.
all'articolo 5, comma 3, dopo la parola: acquirente aggiungere le seguenti: , oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di ovviare al disallineamento temporale tra il termine di cinquanta anni di cui al comma 1 dell'articolo 5 e il termine di 10 anni di cui al comma 3 del medesimo articolo, o quantomeno di approfondirne le ragioni e le possibili conseguenze».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere.

Claudio D'AMICO (LNP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal presidente, sottolinea l'opportunità dell'osservazione contenuta nella medesima proposta, auspicando che la Commissione di merito voglia darvi un seguito adeguato accogliere positivamente tale proposta, risolvendo la questione del disallineamento temporale relativa all'articolo 5.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolineando come il provvedimento in esame rischi di far prevalere gli interessi della speculazione edilizia rispetto alla realizzazione degli impianti sportivi.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2011 e della relazione, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto al fine di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dell'11 ottobre 2011.


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Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come rimanga da chiarire il nodo della copertura finanziaria del recepimento della direttiva sui ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione.

Renato CAMBURSANO (IdV) prende atto della richiesta del rappresentante del Governo di approfondire la questione e ricorda che essa era già stata affrontata in un emendamento, a prima firma dell'onorevole Borghesi, riferito al precedente disegno di legge comunitaria, sul quale era stato espresso un parere contrario per i profili finanziari. Auspica quindi che l'Italia possa allinearsi agli altri Stati dell'Unione europea per quanto riguarda il rispetto dei termini dei pagamenti che pregiudicano notevolmente la competitività delle nostre imprese.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

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