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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 60

    (Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale) (40)

    1. L’Amministrazione organizza corsi di aggiornamento, addestramento, qualificazione e formazione professionale.
    2. La frequenza con profitto ai corsi di cui al comma 1 è necessaria per:
      • a) il passaggio dal primo al secondo livello del personale avente i requisiti di qualifica e di anzianità di cui al comma 2 dell'articolo 49 e al comma 2 dell'articolo 50;
      • b) il superamento delle verifiche di professionalità per i dipendenti aventi i requisiti previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50;
      • c) soppressa;
      • d) l’attribuzione della classe stipendiale immediatamente superiore nel terzo livello dopo quattro anni di anzianità nella qualifica di segretario parlamentare di terzo livello, di segretario parlamentare di elaborazione dati di terzo livello e di infermiere capo.
    3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, di norma, entro l’anno immediatamente precedente il compimento dei periodi di anzianità ivi richiamati.
    4. L’Amministrazione cura inoltre l’organizzazione di corsi periodici di aggiornamento professionale per il personale di tutte le qualifiche.
    5. Corsi personalizzati diretti a consentire una migliore qualificazione tecnico-professionale possono altresì essere organizzati a beneficio di quei dipendenti che, cambiando settore di impiego, debbano acquisire talune indispensabili conoscenze tecniche specifiche.
    Note:
    (40) Articolo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.