(Trattamento di malattia)
1. In caso di malattia il dipendente ha l'obbligo di informare nello stesso giorno il consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale, o chi lo sostituisce, il quale comunica l'assenza al Servizio del Personale. Il dipendente ha altresì l'obbligo di far pervenire al Servizio del Personale il certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Qualora l'episodio di malattia si verifichi all'estero, tale obbligo è assolto con la presentazione del certificato del medico curante che ha prestato all'estero la relativa assistenza. (42-ter)
2. Il Servizio del Personale procede agli accertamenti sanitari intesi a stabilire l'esistenza di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione dei servizi di istituto mediante medici incaricati dall'Amministrazione o tramite la ASL territorialmente competente. Il Servizio del Personale procede, altresì, agli accertamenti sanitari intesi a valutare lo stato di salute del dipendente in ordine alla inidoneità assoluta all'impiego a norma dell'articolo 89. (43)
3. Ferma l'eventuale responsabilità disciplinare, il dipendente che risulti assente alla visita di controllo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni del ciclo di malattia e nella misura della metà del trattamento economico per i giorni successivi, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, salvo che dimostri che l'assenza è stata dovuta ad una necessità assoluta e indifferibile.
4. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, ai fini della cui maturazione si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti il giorno di malattia in corso. Durante i primi dodici mesi di malattia il dipendente ha diritto all'intero stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale e agli assegni per carichi di famiglia, nonché alle altre indennità a qualsiasi titolo corrisposte. Dal tredicesimo al diciottesimo mese di malattia, il dipendente ha diritto alla metà dello stipendio tabellare e all'intero importo dell'indennità integrativa speciale e degli assegni per carichi di famiglia, escluse le altre indennità a qualsiasi titolo corrisposte. Superato il periodo di malattia con diritto alla conservazione del posto, al dipendente che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per malattia per un ulteriore periodo fino a diciotto mesi nell'arco della carriera, con conservazione del posto e con diritto all'assegno alimentare. Qualora il dipendente riprenda servizio, tale periodo è escluso dal computo delle assenze per malattia ai fini del diritto alla conservazione del posto. Esauriti i periodi di conservazione del posto, di diritto o per concessione dell'Amministrazione, il rapporto di impiego è risolto d'ufficio, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 87.(43-bis)
4-bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, sono esclusi dal computo i periodi di assenza per patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, ovvero terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, debitamente certificate dalla ASL competente, nonché per degenze ospedaliere, day hospital e relativa convalescenza immediatamente successiva alla ospedalizzazione.(43-ter)
5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, in ogni ciclo di malattia lo stipendio tabellare spettante è ridotto all'80 per cento nei primi cinque giorni. Tale penalizzazione non si applica:
6. Le quote di stipendio non corrisposte ai dipendenti in applicazione del comma 5 sono versate al Fondo di previdenza per il personale della Camera.(45)