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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo III - Doveri e diritti dei dipendenti
  • Art. 82

    (Causa di servizio)

    1. La dipendenza della malattia da causa di servizio è accertata dall'Amministrazione della Camera, a domanda dell'interessato da produrre entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, sulla base degli accertamenti sanitari compiuti da un Collegio medico, al quale spetta l'effettuazione della diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva dell'esplicitazione eziopatogenetica, del momento della conoscibilità della patologia, nonché delle sue conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale dell'interessato. (45-bis)

    2. Il Collegio medico si compone di tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Camera su proposta del Segretario generale per la durata di tre anni. Con le stesse modalità è predisposto un elenco di medici specialisti di cui il Collegio medico può avvalersi nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità.

    3. Il dipendente assente per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio ha diritto all'intero trattamento economico, comprese le indennità a qualsiasi titolo corrisposte. E' altresì a carico della Camera la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita, ascrivibile, o comunque equivalente, ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. E' escluso il rimborso di ogni spesa di cura relativa alla predetta malattia, ivi comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o per protesi, nonché le spese di soggiorno. (45-ter)

    3-bis. Per la determinazione dell'equo indennizzo si applica la tabella 1 annessa alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci anche aventi carattere fisso e continuativo.

    3-ter. Nei casi di cumulo o aggravamento di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio tale da determinare una menomazione complessiva rientrante in una delle categorie superiori a quella in base alla quale è stato liquidato il primo indennizzo, dal nuovo indennizzo calcolato ai sensi del comma 3-bis deve essere detratto quanto liquidato in precedenza. Qualora il cumulo o l'aggravamento riguardi una malattia la cui dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta antecedentemente alla data a decorrere dalla quale trovano applicazione le disposizioni concernenti l'equo indennizzo, dall'indennizzo calcolato ai sensi del comma 3-bis deve essere detratto quanto sarebbe stato precedentemente liquidato qualora si fosse proceduto alla sua corresponsione.

    3-quater. Le assenze per l'effettuazione di cure termali da parte dei dipendenti ai quali è stata riconosciuta la causa di servizio sono imputate a malattia esclusivamente qualora la tempestiva effettuazione di tali cure, motivatamente prescritte da un medico della ASL, sia da questo giudicata determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, per la risoluzione di un'affezione o di uno stato patologico connesso alla malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio. (45-quater)

    4. Le assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio non sono computate ai fini della maturazione dei periodi di malattia di cui al comma 4 dell'articolo 81. Le riduzioni dello stipendio previste dal comma 5 dell'articolo 81 non si applicano alle assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

    Note:
    (45-bis) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 29 giugno 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1508 del 29 giugno 2011.

    (45-ter) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 29 giugno 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1508 del 29 giugno 2011.

    (45-quater) Commi aggiunti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 29 giugno 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1508 del 29 giugno 2011.