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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo IV - Sospensione e cessazione del rapporto d'impiego
  • Art. 86

    (Distacchi e collocamenti fuori ruolo)

    1. I consiglieri parlamentari possono, a domanda, essere distaccati a prestare servizio presso organi costituzionali o presso altri organismi ed amministrazioni pubblici nazionali, comunitari o internazionali che ne abbiano fatto richiesta, per un periodo complessivamente non superiore a sei anni, anche non continuativi, nel corso della carriera, ovvero per un periodo continuativo anche superiore in relazione alle esigenze di funzionamento dell'organo, organismo od amministrazione presso cui è operato il distacco, ma comunque non eccedente complessivamente otto anni.
    2. Il distacco è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
      • a) il consigliere parlamentare deve aver superato la seconda verifica di incremento di professionalità di cui al comma 4 dell'articolo 57;
      • b) il numero dei consiglieri parlamentari contestualmente in situazione di distacco non può eccedere le dieci unità;
      • c) il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del quinto livello.
    3. L'Ufficio di Presidenza, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, autorizza il distacco; l'autorizzazione può essere negata, con deliberazione motivata, in relazione a specifiche esigenze dell'Amministrazione.
    4. Alle medesime condizioni, con le medesime modalità ed entro gli stessi limiti di cui ai commi da 1 a 3 può essere autorizzato il distacco dei dipendenti di quarto livello che abbiano superato la verifica di incremento di professionalità di cui al comma 8 dell'articolo 57. Il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del quarto livello.
    5. L'Ufficio di Presidenza, in relazione al particolare contenuto tecnico-professionale delle mansioni svolte, può altresì autorizzare il distacco, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 4 ed entro il limite complessivo di dieci unità, di dipendenti anche non appartenenti al quinto o al quarto livello che abbiano superato la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 58 e abbiano materialmente prestato, presso la Camera, un periodo di servizio di tredici anni, esclusi comunque dal computo gli anni del corso di laurea, anche se riscattati. Il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del livello di appartenenza.
    6. L'attività svolta dal dipendente distaccato non può in alcun caso, sia in costanza del distacco che successivamente, dare titolo per richieste di diverso inquadramento o per qualsiasi altra pretesa in ordine alla modificazione dello stato giuridico-economico del dipendente presso la Camera.
    7. Il dipendente in posizione di distacco è ammesso alle verifiche di professionalità, ai concorsi interni e ai normali avanzamenti e il periodo di tempo trascorso in tale posizione è computato ai fini del servizio utile.
    8. Il dipendente in posizione di distacco è collocato fuori ruolo con il medesimo decreto con cui si provvede al distacco e non occupa il posto nella qualifica di appartenenza. Nella qualifica iniziale del ruolo è lasciato scoperto un posto per ogni dipendente collocato fuori ruolo.