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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo IV - Sospensione e cessazione del rapporto d'impiego
  • Art. 87

    (Dimissioni dall'impiego a domanda e d'ufficio)

    1. Il collocamento a riposo a domanda dei dipendenti della Camera ha luogo con decorrenza dal 1° gennaio, dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre di ciascun anno. Le dimissioni dall'impiego devono essere presentate per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista per il collocamento a riposo e sono rese esecutive con decreto del Presidente della Camera sessanta giorni prima della data del collocamento a riposo(46-bis).
    2. Il dipendente che si è dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non è resa esecutiva l'accettazione delle dimissioni.
    3. L'accettazione delle dimissioni può essere eccezionalmente ritardata per motivi di servizio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale, salvo che si tratti di domanda presentata da dipendenti che abbiano raggiunto trentacinque anni di servizio utile a pensione e venti anni di servizio effettivo, nel qual caso il collocamento a riposo deve aver luogo entro tre mesi dalla data della domanda.
    4. Il rapporto d'impiego è risolto d'ufficio quando il dipendente, senza giustificato motivo e dopo apposita diffida, non assuma o non riassuma servizio entro il termine previsto, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a un mese.
    5. La risoluzione d'ufficio del rapporto d'impiego è adottata con decreto del Presidente previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale per i consiglieri che abbiano superato la verifica di incremento di professionalità di cui al comma 4 dell'articolo 57 e con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale, previo parere conforme del Consiglio dei Capi Servizio, per tutti gli altri dipendenti.
    6. Il dipendente dimesso dall'impiego a domanda o d'ufficio ha diritto al trattamento di quiescenza in base agli anni di servizio maturati e secondo le norme previste dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale.
    Note:
    (46-bis) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 124 del 30 novembre 2010, resa esecutiva con D.P. n. 1250 del 30 novembre 2010.