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Temi dell'attività Parlamentare

Asilo
L'Italia riconosce il diritto di asilo e aderisce alle norme internazionali sui rifugiati. Nella XVI legislatura, nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza", sono state apportate alcune modifiche alla disciplina, approvata nella precedente legislatura, sul riconoscimento dello status di rifugiato
Diritto di asilo e status di rifugiato

Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo ed è riconosciuto dall’art. 10 della Costituzione, allo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Anche se i due termini sono spesso usati come sinonimi, l’istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato. Per quest’ultimo non è sufficiente, per ottenere accoglienza in altro Paese, che nel Paese di origine siano generalmente represse le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito specifici atti di persecuzione.

Il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è ancora stato attuato: manca una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, anche se la giurisprudenza ha stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero pur in assenza di una disciplina apposita.

Il riconoscimento dello status di rifugiato è, invece, entrato nel nostro ordinamento con l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (L. 772/1954), che definisce lo status di rifugiato, e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea. La convenzione è stata poi sostituita dal Regolamento n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 (c.d. Dublino II).

Il recepimento delle direttive europee

Nella XV legislatura la materia ha avuto una regolamentazione dettagliata ad opera del decreto legislativo 251/2007 e del successivo decreto legislativo 25/2008, entrambi di recepimento della normativa comunitaria: il primo della direttiva 2004/83/CE (direttiva “qualifiche”) il secondo della direttiva 2005/85/CE (direttiva “procedure”).

Nella legislatura in corso il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato è stato modificato in più punti dal D.Lgs. 159/2008, parte integrante del “pacchetto sicurezza”.

Tra le modifiche principali apportate alla disciplina previgente:

  • l’introduzione della possibilità da parte del prefetto di stabilire un luogo di residenza obbligatorio per il richiedente;
  • il trasferimento dal Presidente del Consiglio al Ministro dell’interno del potere di nomina delle commissioni territoriali per l’esame delle domande;
  • l’attenuazione dell’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
  • l’obbligo per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento, qualora presenti domanda di protezione internazionale, di rimanere nel centro di identificazione ed espulsione (CIE) nel quale si trova.

Anche la legge 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza, è intervenuta sul procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato introducendo la facoltà per il Ministro dell’interno di partecipare al giudizio in caso di ricorso contro le decisioni relative alle domande di riconoscimento (art. 1, comma 13).

Verso un Sistema comune europeo di asilo

Il programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del dicembre 2009, ha previsto la creazione di un Sistema comune europeo di asilo (CEAS-Common european Asylum System), fondato su una procedura comune di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo o la protezione sussidiaria.. La realizzazione del Sistema comune europeo di asilo, che dovrebbe essere compiuta entro il primo semestre 2013, si basa essenzialmente sulla modifica degli strumenti legislativi attualmente vigenti, volta a uniformare gli standard di accoglienza, limitare il fenomeno ancora esistente delle domande multiple (c.d. “asylum shopping”) e offrire maggiore assistenza agli Stati membri più fortemente esposti.

In tale quadro sono all’esame delle istituzioni UE proposte legislative in materia di:

  • determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo;
  • procedure per la concessione e la revoca dello status conferito dalla protezione internazionale norme per l’accoglienza dei richiedenti asilo;
  • norme relative al confronto delle impronte digitali nell’ambito della banca dati EURODAC.

Oltre che sulla revisione dell’attuale quadro giuridico, la realizzazione del Sistema europeo comune di asilo si baserà sul rafforzamento della cooperazione pratica tra gli Stati membri, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità degli strumenti già esistenti, quali l’Ufficio europeo di sostegno all’asilo e il Programma comune per il reinsediamento dei rifugiati, e l’introduzione di nuovi meccanismi, quali il sistema di ricollocazione interna

Il dibattito parlamentare sui respingimenti

Il Parlamento ha dibattuto le questioni legate all’asilo in occasione di un’informativa del Ministro dell’interno (Senato, seduta del 25 maggio 2009) che ha riferito sui respingimenti di immigrati clandestini su imbarcazioni intercettate in acque internazionali. Il Ministro ha dichiarato che la politica che il Governo persegue è in linea con gli impegni contenuti nel Patto europeo sull'immigrazione e sul diritto di asilo, firmato nell'ottobre 2008.

Il Comitato parlamentare Schengen, ha svolto una indagine conoscitiva sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa, deliberata il 25 ottobre 2011.