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Temi dell'attività Parlamentare

Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo
Al fine di sostenere gli investimenti in ricerca e la collaborazione tra università e imprese, nel corso della legislatura sono state concesse alcune agevolazioni - sotto forma di credito d'imposta - in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca o che assumono riceratori o profili altamente qualificati.
Credito d'imposta per la ricerca scientifica

Larticolo 1 del D.L. 70/2011 ha istituito un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca le quali possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Il comma 5 dell’articolo 1 quantifica gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo in esame in 55 milioni di euro per l'anno 2011, 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 91 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto al monitoraggio di tali oneri.

La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla norma risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa. In particolare, la clausola di salvaguardia dispone che, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili  delle missioni di spesa di ciascun Ministero, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.

Dalle riduzioni lineari sono esclusi:

  • il Fondo ordinario delle università;
  • le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille;
  • il Fondo unico per gli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (FUS);
  • le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Credito d'imposta per profili altamenti qualificati

Successivamente l’articolo 24 del D.L. 83 del 2012 ha istituito un credito d'imposta in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica, che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200.000 euro annui per impresa. In particolare, il credito d’imposta è riservato alle assunzioni relative a dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia o personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo specificatamente descritte dalle norme stesse. Sono destinati alla misura 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni annui a decorrere dal 2013, rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali.

Il comma 13-bis pone, nell'ambito delle relative risorse finanziarie, una quota di riserva in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Fondo per credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Da ultimo la legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 2012, commi da 95 a 97 dell’articolo 1) ha istituito un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale.

Detto fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il credito d’imposta è riservato alle imprese e alle reti d’impresa che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore. Il Ministro dell’economia e il Ministro dello sviluppo economico sono tenuti a riferire alle Commissioni parlamentari competenti circa l’individuazione e la quantificazione dei trasferimenti e dei contributi concessi, ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo. L’istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

Detto fondo è finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Pertanto tale Fondo non avrebbe, al momento, alcuno stanziamento, ma verrebbe alimentato a seguito della revisione degli incentivi sopra citata.

Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

Credito d'imposta per borse di studio

I commi 285-287 dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 de 2012) hanno previsto un credito di imposta per gli anni 2013 e 2014 a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute.

Il beneficio è concesso nel limite di 1 milione di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014.

I criteri per l'attribuzione del beneficio devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.