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Temi dell'attività Parlamentare

Pacchetto UE qualità dei prodotti agricoli
La Commissione europea il 10 dicembre 2010 ha adottato il c.d. "pacchetto qualità" dei prodotti agricoli le cui misure sono volte a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori. Per la prima volta in maniera complessiva sono definiti i sistemi di certificazione, di indicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di commercializzazione.

Il pacchetto qualità è costituito:
- da una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (approvata definitivamente il 21 novembre 2012, regolamentoCE 2012 n.1151);
- da una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione;
- orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP.

La XIII Commissione agricoltura, nell'ambito della procedura che consente alla Camera di partecipare alla formazione delle politiche europee, il 20 luglio 2011 ha approvato il documento finale e la XIV Commissione politiche dell'UE ha espresso il parere nella seduta del 15 giugno 2011.

Qualità dei prodotti agricoli

Il regolamento sulla qualità dei prodotti agricoli si propone, in particolare, di adottare una procedura di registrazione comune, semplificata e abbreviata, per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali, nonché disposizioni più chiare sulle relazioni fra i marchi commerciali e le indicazioni geografiche, sul ruolo delle associazioni richiedenti, sulla definizione di "specialità tradizionale garantita"(STG) e sulle sempre più richieste informazioni ai consumatori relative alle “indicazioni facoltative di qualità”.

Le nuove disposizioni definiscono il regime dei prodotti agricoli e alimentari, ma escludono dal proprio  ambito di applicazione le discipline, peraltro recenti, sulle indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati.

 Il regolamento si ricollega alla comunicazione la “Politica agricola comune (PAC) verso il 2020", alle priorità stabilite dalla comunicazione "Europa 2020", nonché ai principi ispiratori della politica di informazione ai consumatori.

Norme di commercializzazione

La proposta di regolamento sulle norme di commercializzazione è volta a semplificarne l'assetto normativo e ad estendere l'obbligo dell'indicazione in etichetta del luogo di produzione, in funzione delle specificità di ciascun settore agricolo.

Le norme di commercializzazione vigenti continueranno ad esistere e si potranno razionalizzare mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona ("atti delegati"), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali.

Ai prodotti per i quali non esiste una norma di commercializzazione specifica verranno applicati i requisiti di base. La Commissione propone inoltre di estendere le disposizioni settoriali (sempre con "atti delegati") relative all'indicazione del luogo di produzione, tenendo conto delle specificità di ciascun settore e delle esigenze dei consumatori in materia di trasparenza. Uno dei primi settori presi in esame sarà il settore lattiero-caseario.

La proposta, in base alla procedura legislativa ordinaria, è stata esaminata dal Consiglio ed è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo.

Regimi facoltativi di certificazione

Nella Gazzetta ufficiale UE del 16 dicembre 2010, serie L, n. 341 sono stati pubblicati gli orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari volti ad evidenziare i migliori metodi, nell’ambito delle centinaia di sistemi di certificazione volontari sviluppatisi nel corso dell'ultimo decennio.

Gli orientamenti si applicano ai regimi facoltativi di certificazione che riguardano:

— prodotti agricoli, destinati o meno al consumo umano (compresa l'alimentazione animale),

— prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 (prodotti trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinato ad essere ingerito da esseri umani, bevande, gomme da masticare, acqua incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento);

— processi e sistemi di gestione connessi alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari.

Etichettatura dei prodottti DOP e IGP

Nella Gazzetta ufficiale UE del 16 dicembre 2010, serie L, n. 341 sono stati pubblicati gli Orientamenti UE sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), la cui applicazione è volontaria.
La Commissione focalizza la propria attenzione su due aspetti:

— le condizioni per l'impiego di denominazioni registrate come DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti protetti da queste denominazioni;

— le buone pratiche atte a garantire che le denominazioni registrate di prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari, non siano usate in modo improprio, tale da compromettere la reputazione del prodotto che beneficia di queste denominazioni, o da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto.