Sulla pubblicità dei lavori:
Bongiorno Giulia, Presidente ... 3
Audizione in merito all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (atto n. 438) del dottor Luigi Birritteri, Capo dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, della dottoressa Manela Romei Pasetti, Capo dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia, della dottoressa Donatella Caponetti, dirigente dei centri di giustizia minorile di Lazio e Campania e del dottor Giovanni Tamburino, Capo dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento):
Bongiorno Giulia, Presidente ... 3
Palomba Federico, Presidente ... 6 9
Birritteri Luigi, Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ... 8
Caponetti Donatella, Dirigente dei centri di giustizia minorile di Lazio e Campania ... 6
Contento Manlio (PdL) ... 9
Romei Pasetti Manuela, Capo del dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia ... 3
Tamburino Giovanni, Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ... 7
ALLEGATI:
Allegato 1: Documentazione consegnata dal Capo del dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, dottoressa Manuela Romei Pasetti ... 13
Allegato 2: Documentazione consegnata dal Dirigente dei centri di giustizia minorile di Lazio e Campania, dottoressa Donatella Caponetti ... 26
Allegato 3: Documentazione consegnata dal Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, dottor Giovanni Tamburino ... 30
Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani-Azionisti:
Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.
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Resoconto stenografico
AUDIZIONE
La seduta comincia alle 13,15.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Così rimane stabilito).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, in merito all'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (atto n. 438), del dottor Luigi Birritteri, Capo dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, della dottoressa Manuela Romei Pasetti, Capo dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia, della dottoressa Donatella Caponetti, Dirigente centri giustizia minorile di Lazio e Campania e del dottor Giovanni Tamburino, Capo dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Saluto e ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità ad essere ascoltati con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo - questo è l'oggetto della nostra audizione - che la giustizia minorile verrebbe ad assumere secondo il predetto schema di decreto.
Come sapete, è previsto per le 14 l'inizio delle votazioni in Assemblea e, poiché abbiamo diversi ospiti che devono essere auditi, chiedo loro, nei limiti del possibile, di essere sintetici.
Considerato che la giustizia minorile costituisce l'oggetto specifico dell'audizione, do la parola innanzitutto alla dottoressa Romei Pasetti.
MANUELA ROMEI PASETTI, Capo dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia. In considerazione del poco tempo a disposizione, consegnerò alla Commissione una nota, perché ritengo che un argomento così impegnativo dovrebbe richiedere più tempo, ma capisco che siamo in tanti.
Non so se sia chiara a tutti la situazione organizzativa della giustizia minorile, che si compone di due articolazioni. Una è costituita dai magistrati, togati e onorari, assegnati alla giustizia minorile, che compongono il Tribunale per i minorenni, il quale è costituito in tutte le sedi delle corti d'appello e le sezioni staccate.
Strettamente connessa all'esercizio della giurisdizione minorile c'è l'altra articolazione,
che concerne l'esercizio di tutti i servizi prodromici e successivi a tale giurisdizione. Si tratta di funzioni di supporto e - ciò è molto importante - di attuazione dell'attività giurisdizionale, ma anche di funzioni autonome.
Non so se la struttura di tale articolazione sia già nota, dunque la delineo brevemente. Essa è composta dalle tre direzioni generali che sono ora in discussione e da altre articolazioni, i Centri della giustizia minorile sul territorio (CGM), ossia carceri minorili e servizi, per un complesso di 1.380 unità allo stato attuale. La tabella allegata allo schema non è quella vigente.
La specificità di questi due settori dell'attività è tutelata dalla Costituzione, nella fattispecie dagli articoli 30, 31 e 32; in particolare, l'articolo 31 protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù e favorisce tutti gli istituti necessari a questo scopo.
La Corte costituzionale si è più volte espressa nel senso di riconoscere la specificità della giustizia minorile, non solo nello ius dicere ma anche come organizzazione dei servizi che sono affidati per il loro funzionamento al ministro dall'articolo 110 della Costituzione.
È inutile sottolineare la specificità del complessivo intervento della giustizia il quale, nel nostro Paese, è fondato sulla complementarietà tra l'articolazione dello ius dicere e quella che riguarda, invece, l'operatività. È necessario che vi sia una complementarietà e un potenziamento dell'operatività, se si vuole che i tribunali per i minorenni abbiano un senso.
Questi princìpi, comunque, si trovano affermati anche nelle sedi sovranazionali: l'ONU nel 1985, la Convenzione di New York nel 1989. Tuttavia, in relazione a quello di cui parliamo, vorrei soffermarmi soprattutto sulla risoluzione che è stata approvata dall'ONU, sezione speciale per l'infanzia, nel 2002, nella quale si invita a escludere qualsiasi riduzione di spesa nel settore minorile, anche in caso di crisi economico-finanziaria, e si sostiene l'impegno ad adottare politiche a favore dei minori cui destinare, al contrario, nuove risorse.
Lo schema del regolamento di organizzazione e di decentramento del Ministero della giustizia, di cui oggi si tratta, provvede esattamente in senso contrario. Infatti, per operare il risparmio previsto, il Dipartimento per la giustizia minorile è l'unico in cui si riduce una direzione generale e in cui non si prevede un'adeguata struttura ai fini della migliore gestione del servizio, comprensiva di un ufficio giuridico di staff e della presenza del vice capo dipartimento, che invece è largamente prevista per tutti gli altri dipartimenti. Ciò avviene nonostante questa materia comporti un'attività di vigilanza sul territorio che deve essere pregnante, altrimenti questa giustizia non funziona.
Si propone - questo è un fatto, a mio giudizio, ancora più grave - una regolamentazione diretta a depotenziare, attraverso la soppressione dell'autonomia organizzativa e gestionale, l'identità specialistica del sistema, con riferimento all'esercizio di tutti i servizi relativi alla giurisdizione minorile. Questo avverrebbe se, in esecuzione di questo schema di regolamento, si privasse il dipartimento dell'autonoma gestione del personale, delle risorse e delle articolazioni decentrate.
Credo - tratterò questo punto molto brevemente dal momento che su questo tema vi sono state già altre audizioni - che ci sia anche una riserva di legge che lo schema di regolamento viola: qui si incide su una competenza che è riservata alla legge e proprio in base a questo è stato escluso dalla riorganizzazione il DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) perché, proprio come riportato nella relazione, il suo decentramento è già stato attuato con la legge n. 395 del 1990.
Vi è un altro esempio molto interessante. Per il riordino della CAI (Commissione per le adozioni internazionali) era stata prevista la legge n. 233 del 2006, che ha modificato un'altra legge, la n. 184 del 1983, per assegnare al regolamento la possibilità di riordino della stessa CAI e non per la soppressione, come invece previsto nel nostro caso, dei CGM.
La riorganizzazione prevista nello schema di regolamento si focalizza pesantemente
sul Dipartimento della giustizia minorile e il suo decentramento; essa consegna al DOG (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) la gestione delle risorse e del personale del comparto ministeri del DGM e assegna al DAP il personale del comparto di sicurezza. Sulla carta, dunque, resta in piedi un dipartimento svuotato di contenuto, con una direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari e una direzione generale per la formazione e le attività internazionali ancora da istituire.
Si stabilisce, inoltre, all'articolo 18 - questo è un punto nodale - che i Centri della giustizia minorile confluiscano all'interno delle citate direzioni regionali o interregionali da istituire, cui conferiranno strutture e risorse. In questo senso si esprime testualmente la nota - che do per letta - del Capo dell'Ufficio legislativo che risponde alle osservazioni del Consiglio di Stato.
Al di là del fatto che si dimentica che questi puntuali atti aventi forza di legge hanno introdotto i Centri, specificamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1538 del 1955 a quello n. 172 del 1989, siamo di fronte a uno schema che, nonostante sembri prevedere la sopravvivenza dei Centri per incorporazione nelle istituende direzioni generali, in realtà li elimina, perché queste direzioni generali, come la nota dell'Ufficio legislativo riporta, saranno all'interno delle direzioni interregionali, ed è espressamente previsto che occupino le risorse che a queste sono destinate oltre che le sedi.
Pertanto, questi strumenti, che sono essenziali per la funzione prevista costituzionalmente a tutela dell'infanzia e della gioventù, non sarebbero più nella disponibilità del Dipartimento che, privato di mezzi, personale e risorse, difficilmente potrebbe raggiungere le finalità per cui è stato costituito.
La finalità, come abbiamo visto, è quella di attuare le disposizioni dell'autorità giudiziaria, che propongono un altissimo grado di specializzazione del personale, compreso quello penitenziario. Bisogna parlare di numeri: il personale che il DOG amministra è composto da circa 42.000 unità; il personale specializzato del Dipartimento per la giustizia minorile è composto, al momento, da circa 1.300-1.380 unità. Come si può pensare che in una complessa amministrazione di 42.000 persone - per lo più cancellieri e funzionari amministrativi - vi sia attenzione per questo tipo di figure che invece sono altamente specializzate e richiedono tipi di intervento completamente diversi? Dovremmo creare, allora, all'interno del DOG una sezione che sia a sua volta specializzata, e ciò mi sembra un po' ridicolo.
Altrettanto vale per il DAP. Ho visto che le unità di agenti penitenziari sono oltre 40.000. Noi invece disponiamo di una forza di mille persone, sulla carta, che in realtà sono 800-850. Queste persone sono tendenzialmente formate (dico tendenzialmente perché ci sarebbe bisogno di una formazione ancor più solida) per fare questa attività all'interno del Dipartimento minorile.
Vorrei riferirvi un episodio che mi ha molto colpito. Lo scorso 24 febbraio, nella città di Porchard, nello Stato di Washington, è stato portato a giudizio un minore di nove anni, vestito con la tuta arancione dei detenuti e trattato come fosse un serial killer. Vogliamo forse, con questo provvedimento, riprodurre questa subcultura del carcere che è presente nel mondo della giustizia minorile e da cui abbiamo cercato faticosamente di allontanarci?
Aggiungo un'ultima considerazione e poi mi fermo, perché il tempo non è sufficiente. Da un lato, si crea il tribunale delle imprese e si attualizza la discussione del tribunale della famiglia, dall'altro si cancella questa specializzazione, che è molto importante perché ha dato corso, nella giurisdizione ordinaria, a molti istituti: la messa alla prova, la custodia cautelare che non viene attuata in carcere nel momento della convalida, la minima entità del fatto che dovrebbe essere adottata come strumento anche nei procedimenti maggiori. È stato, dunque, un gran banco di prova, specializzato, che ha introdotto molti istituti.
Mi dispiace molto di non potervi dire altro, ma è tutto riportato nella relazione scritta che ho lasciato. Grazie.
PRESIDENTE. Ringrazio la presidente Romei Pasetti per il suo intervento che è stato molto pregevole.
Nel dare la parola ai nostri ospiti, ricordo che purtroppo, essendo imminenti le votazioni in Aula, dovremo concludere i nostri lavori entro i prossimi venti minuti.
DONATELLA CAPONETTI, Dirigente dei centri di giustizia minorile di Lazio e Campania. Grazie. Non posso fare altro che aderire alle osservazioni della presidente Romei Pasetti, che ringrazio per avere condiviso, pur essendo arrivata solo oggi alla giustizia minorile, tutta la storia della stessa, della quale io mi occupo da trent'anni.
Aggiungerò solo poche notazioni. Obiettivi espliciti dello schema di decreto in esame sono il decentramento del ministero e il contenimento della spesa.
Per quanto concerne il primo obiettivo, la giustizia minorile ha operato il suo decentramento già con la legge istitutiva dei tribunali dei minorenni del 1934, quindi, da questo punto di vista, è l'unica prima articolazione del Ministero della giustizia che ha fatto il decentramento in tempi così antichi, molto prima del DAP, che invece, come sappiamo, è abbastanza recente.
La legge del 1934 è stata ripresa, poi, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1538 del 1955 e, per ultimo, col nuovo processo penale minorile.
L'obiettivo del contenimento della spesa appare un po' ridicolo. Il capo dipartimento che ha preceduto la dottoressa Romei Pasetti aveva già presentato una proposta di contenimento al Ministro Alfano, riducendo le direzioni generali a due, accorpando quella del personale e quella di beni e servizi e conservando, dunque, autonomia al Dipartimento.
D'altra parte, la nuova direzione generale dell'autorità centrale - quella che verrebbe istituita - è un assurdo perché, non avendo gestione, non ha bisogno neanche di un direttore generale; è già uno degli uffici del capo del dipartimento, quindi non necessita di un direttore generale che si occupi della gestione.
Per quanto riguarda la sostanza del provvedimento, nel poco tempo a disposizione mi sento di fare solo alcune brevi considerazioni in qualità di dirigente di due dei dodici Centri della giustizia minorile. La riforma, in primo luogo, avrebbe l'effetto paradossale di accentrare le amministrazioni periferiche, piuttosto che decentrarle. Infatti, i dodici Centri di giustizia minorile verrebbero assorbiti da nove direzioni generali; di fatto, dunque, sarebbe un accentramento e non un decentramento.
I Centri di giustizia minorile, come individuati dal processo penale minorile, sono lo snodo centrale della giustizia minorile. Essi non soltanto programmano le attività dei servizi minorili della giustizia, ma sono l'interfaccia degli enti locali e della regione, laddove, al giorno d'oggi, i servizi territoriali sono entrati a far parte del processo penale minorile in maniera prepotente. Questo ruolo di interfaccia, secondo il mio avviso, sarebbe ben difficilmente esercitato dalle direzioni regionali; sapete benissimo, invece, che con i tagli degli ultimi dieci anni sul bilancio anche della giustizia minorile abbiamo dovuto intensificare i rapporti con le regioni e con gli enti locali. Il lavoro del dirigente del centro consiste principalmente nell'intessere una serie di relazioni su progetti e iniziative che vengono condivise anche economicamente da enti locali e regioni.
Il bilancio della giustizia minorile è costituito per larga parte da attività che vengono finanziate da altri enti.
Poiché anch'io lascerò la mia relazione, posso passare alle conclusioni. Il principio fondamentale è che noi, come direttori dei Centri per la giustizia minorile, riteniamo che, se attuato, questo progetto di riforma porterebbe a una paralisi dei servizi dell'amministrazione
della giustizia. Come ha già detto la dottoressa Pasetti, noi dipenderemmo dal DAP per quanto riguarda la polizia penitenziaria (cosa che già accade, anche se il DAP ha istituito una specializzazione per la polizia penitenziaria che opera nel minorile); per tutto il personale del comparto ministeri e per i dirigenti dipenderemmo dal DOG, quindi dalle direzioni regionali; per quanto riguarda beni e servizi dipenderemmo dal DOG e per quanto riguarda il trattamento e le spese inerenti al trattamento - e questo è veramente il paradosso più grave - dipenderemmo dai PRAP, ossia dagli organismi decentrati del DAP.
La situazione, per quanto riguarda i servizi della giustizia, sarebbe veramente paradossale, tanto che sarebbe molto più trasparente proporre di chiudere il Dipartimento e di tornare al DAP dalla cui costola, peraltro, proveniamo. Si è avuta negli anni un'esigenza forte - anche per rispondere a trattati internazionali, a convenzioni firmate, alla cultura nazionale e sovranazionale che ha impostato il nostro lavoro negli ultimi venti anni - di avviare un processo di autonomia dal DAP, proprio per sottolineare la forte specializzazione necessaria per trattare con giovani e adolescenti che hanno commesso un reato e che però mantengono le loro caratteristiche, i loro bisogni e le loro esigenze di adolescenti.
Oggi questa frantumazione significa una chiusura del Dipartimento per la giustizia minorile perché il capo dipartimento verrebbe semplicemente a governare l'Ufficio studi del Dipartimento e nient'altro. Quindi, o si ha il coraggio di chiudere questo Dipartimento, per il quale abbiamo tanto lottato, come il vicepresidente Palomba sa bene, oppure dobbiamo cercare di rilanciarlo e di dare alla giustizia minorile quel minimo di risorse - in termini sia di personale sia di sostegno da parte del Parlamento e della politica - che invece necessita per esplicare il suo mandato.
GIOVANNI TAMBURINO, Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. Buongiorno presidente, buongiorno onorevoli. Sarò telegrafico perché mi rendo conto delle esigenze di tempo.
C'è un problema di specializzazione che è indiscutibile: non si può mettere in dubbio l'esigenza di specializzazione rispetto a una materia come quella minorilistica, per ragioni evidenti su cui non mi soffermo. Certo, il problema della specializzazione è diverso dal problema dell'autonomia. Si può avere specializzazione senza avere autonomia, ossia ci si può specializzare anche all'interno, come avviene in vari altri ambiti e settori. La scelta tra specializzazione e autonomia mi sembra sia, in sostanza, di carattere politico, una volta che non si metta in discussione e non si contesti - questo, a mio parere, non è possibile farlo - la peculiarità degli interessi in gioco nel campo che riguarda i minori. Si tratta di ambiti di grande specializzazione.
Come responsabile di un dipartimento del Ministero della giustizia, ritengo di non potere dire nulla in merito alla scelta tra autonomia e non autonomia, perché ho la convinzione che si tratti di una scelta di carattere politico.
Il secondo punto è la riduzione delle direzioni generali. Credo che tale riduzione rispecchi da un lato un'esigenza che deriva da una norma di legge - da questo punto di vista, credo che il regolamento sia vincolato - e dall'altro un'esigenza di razionalizzazione o almeno di riduzione di spesa.
Rispetto a questo, da parte del DAP non vi è nessun tipo di problema, quale che sia la soluzione, perché il DAP già fornisce il personale della polizia penitenziaria che serve al Dipartimento per la giustizia minorile. È un personale che viene specializzato e continuerebbe a esserlo comunque. Aggiungo solo che è un personale probabilmente sovrabbondante in relazione al numero dei detenuti minorenni che, per fortuna, nel nostro Paese è molto basso, se raffrontato agli altri Paesi. Le 800 unità reali di polizia penitenziaria sono, dunque, probabilmente sovradimensionate se pensiamo al resto della
popolazione detenuta che, ahimè, in questo momento è di 66.600 unità sul piano nazionale.
Vi è un ultimo rilievo, ma evito di leggerlo. Mi limito a consegnare alla presidenza un appunto che è stato redatto, purtroppo, soltanto ieri dalla direzione generale del personale e della formazione. Ricordo che il direttore generale Turrini Vita è stato magistrato fino a qualche anno fa, quindi si tratta di un appunto pregevole sul piano tecnico-giuridico, che mette in evidenza alcune criticità o, forse, veri e propri errori soprattutto di carattere terminologico - e tuttavia sappiamo cosa può comportare, in un testo normativo, la terminologia errata - che sarebbero riscontrabili nel progetto di regolamento. Grazie.
LUIGI BIRRITTERI, Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. Anch'io sarò brevissimo.
Ricordo che questo regolamento di organizzazione, come ha ben detto il presidente Tamburino, è frutto di tagli imposti direttamente dalla legge. Pertanto, dal punto di vista del numero delle direzioni generali non sarà possibile operare alcuna modifica.
Ricordo, inoltre, che le osservazioni a cui il presidente Romei Pasetti ha fatto riferimento, formulate in risposta ad alcune perplessità sollevate dal Consiglio di Stato con la nota dell'Ufficio legislativo, sono state pienamente accolte, e lo stesso Consiglio di Stato ha successivamente varato positivamente lo schema di regolamento.
Detto questo, non mi permetto - non lo considero tra le mie funzioni - di fare osservazioni che non siano rigorosamente tecniche sulla funzionalità dell'assetto prescelto, però, avendo preso parte a quei lavori, posso ricordare anzitutto che per eliminare i dipartimenti è necessaria la norma primaria, essendo questi previsti direttamente dalla legge. Pertanto, non era materia di regolamento di organizzazione, pur se in quella sede questa opzione fu posta poiché forse la soluzione migliore, fuori dal regolamento di organizzazione, sarebbe stata quella di trasformare in una direzione generale questo Dipartimento, che per dimensioni, risorse e confini sarebbe forse più in grado di funzionare meglio come direzione generale.
Dal punto di vista tecnico, non posso non rilevare che - sviluppando il concetto, a cui mi associo, elaborato dal presidente Tamburino - la specializzazione sarebbe comunque fatta salva con l'assetto attuale, che nessuno ha mai inteso toccare. Il regolamento di organizzazione tende semplicemente a razionalizzare l'utilizzo delle risorse nel quadro della diminuzione e della razionalizzazione della spesa.
In questo contesto, si è pensato che si tratta di un dipartimento assai vicino alla giurisdizione - potremmo dire paragiurisdizionale - equivalente soltanto al DAG, l'altro dipartimento che fa paragiurisdizione perché si occupa di rogatorie e delle professioni. Guarda caso il DAG è privo di direzione generale del personale e di risorse autonome, ma non per questo si può dire esso non funziona: si tratta di un aspetto che va precisato. Lo ripeto, il DAG non ha una direzione generale del personale, poiché il personale è fornito dal DOG, e non ha una direzione generale dei beni e delle risorse, che vengono fornite appunto dal DOG.
Il gruppo di lavoro che ha lavorato a questo regolamento di organizzazione ha sviluppato una concezione unitaria dell'amministrazione del ministero, razionalizzando una moltiplicazione di direzioni generali tecniche, come quella di beni e risorse e quella del personale. Si è ritenuto di dovere accentrare soltanto queste funzioni e dividerle nei dipartimenti che naturaliter gestiscono il personale.
È cosa ovvia - non è previsto dal regolamento di organizzazione perché gli uffici dirigenziali di seconda fascia non sono previsti, ma sono atti del Dipartimento - che, ove mai dovesse passare il testo così com'è, presso il DOG e, come ritengo, anche presso il DAP saranno istituiti uffici autonomi, a garanzia della specializzazione del ruolo specificamente previsto. Al riguardo rassicuro la Commissione.
Poiché nel quadro del risparmio della spesa questo era l'unico obiettivo che il nuovo regolamento di organizzazione perseguiva e persegue, si è ritenuto di accentrare queste funzioni.
Ovviamente, in questo contesto, la Commissione saprà dare un parere con le sue consuete espressioni di saggezza e poi il ministro potrà ovviamente rivalutare la questione, fermo restando che dal punto di vista tecnico il regolamento di organizzazione ha superato tutti gli scogli sinora incontrati - quelli del Consiglio dei ministri e quelli del Consiglio di Stato - e adesso è in attesa del parere della Commissione.
PRESIDENTE. Grazie, presidente Birritteri.
Ringrazio tutti gli auditi, anche per la documentazione che hanno voluto consegnare, di cui autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico dell'audizione odierna (vedi allegati).
Do la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
MANLIO CONTENTO. Vorrei semplicemente chiedere ai nostri interlocutori se possono farci avere una nota sintetica in relazione alle questioni organizzative.
Mi spiego meglio: che cosa cambia se vi è una direzione che si occupa, ad esempio, di personale, beni e servizi? Dire che c'è una direzione dedicata a questo è la tesi più semplice. Quali sarebbero gli inconvenienti, se la direzione venisse soppressa, in relazione alla specializzazione e alla gestione del personale? Se a questa domanda si risponde dicendo che le conseguenze sarebbero negative per una serie di motivi, che vengono spiegati, credo che questa Commissione sarebbe in grado di esprimere il nostro parere con maggiore contezza. Allo stato attuale, a me sembra di aver recepito due posizioni che non sembrano conciliabili: quella del dottor Birritteri, che dice di fare attenzione perché la specialità o la specializzazione è compatibile con la riorganizzazione proposta dallo schema di decreto, e quella dei rappresentanti della giustizia minorile che sostengono esattamente il contrario.
L'altra questione delicata, su cui è stata appena richiamata l'attenzione, riguarda il fatto che lo schema di parere dà per scontato il contrasto tra la norma di rango primario e lo schema di decreto. Il dottor Birritteri ha richiamato un aspetto che è presente nel dossier, cioè il parere favorevole del Consiglio di Stato. In base a quanto evidenziato, presidente, mi permetto di chiedere che si voti la prossima settimana, magari alla luce delle indicazioni che ci vorranno eventualmente fornire per iscritto i nostri auditi. In questo momento c'è un contrasto anche su questo aspetto, perché il parere dice espressamente che questa operazione non si può fare e dietro a questa censura c'è la questione dei Centri che sono stati evocati anche qui.
Fermo restando che il parere indirizza già quale potrebbe essere il senso del nostro intervento, ritengo che, per maggior serietà anche della nostra Commissione, sarebbe opportuno avere a breve anche questi riferimenti.
PRESIDENTE. Credo che non ci sia tempo né per altre domande né per le risposte. Ringrazio quindi gli auditi e dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 13,45.