Commissione VII
Sulla pubblicità dei lavori:
Aprea Valentina, Presidente ... 2
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Grimoldi ed altri: Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2064):
Aprea Valentina, Presidente ... 2
Sostituzioni:
Aprea Valentina, Presidente ... 3
Votazione nominale:
Aprea Valentina, Presidente ... 3
ALLEGATO: Testo approvato dalla Commissione ... 4
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi.
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.
1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»;
b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.