Commissione VII
Sulla pubblicità dei lavori:
Frassinetti Paola, Presidente ... 2
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Frassinetti e altri: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione (C. 4117); Coscia ed altri: Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per la promozione dei valori costituzionali nella scuola, e istituzione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione e della bandiera (C.2135)
Frassinetti Paola, Presidente, Relatore ... 2 3 4 6
Barbieri Emerenzio (PdL) ... 2
Carlucci Gabriella (UdCpTP) ... 6
Goisis Paola (LNP) ... 3 6
Rossi Doria Marco, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca ... 2 6
Sui lavori della Commissione:
Frassinetti Paola, Presidente ... 6 7
Centemero Elena (PdL) ... 6
De Torre Maria Letizia (PD) ... 6
ALLEGATO: Testo unificato adottato come testo base ... 8
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli, della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.
3. Per i fini di cui ai commi precedenti, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.