Commissione IX
Sulla pubblicità dei lavori:
Valducci Mario, Presidente ... 3
Missioni e sostituzioni:
Valducci Mario, Presidente ... 3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Senatori Granaiola ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (Approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato) (C. 4989):
Valducci Mario, Presidente ... 3 6
Bergamini Deborah (PdL), Relatore ... 4 5
Desiderati Marco (LNP) ... 6
Fanelli Tullio, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 4
Mereu Antonio (UdCpTP) ... 6
Monai Carlo (IdV) ... 4 6
Velo Silvia (PD) ... 5
Votazione finale:
Valducci Mario, Presidente ... 7
ALLEGATO: Nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione ... 8
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (C. 4989).
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2010, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al citato comma 2 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente more uxorio.
3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»;
b) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi retribuzioni o altri emolumenti.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.