Commissione XIII
Sulla pubblicità dei lavori:
Russo Paolo, Presidente ... 3
Sostituzioni:
Russo Paolo, Presidente ... 3
Proposte di legge (Discussione e approvazione):
Mario Pepe (Misto) ed altri: Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 313, per la tutela della qualità dell'olio vergine ed extravergine di oliva (C. 1281); Realacci ed altri: Disposizioni per assicurare la qualità, l'informazione del consumatore sull'origine e il corretto funzionamento del mercato degli oli di oliva vergini (C. 5078); Genovese: Disposizioni concernenti la designazione dell'origine degli oli extra vergini di oliva e degli oli di oliva vergini nell'etichetta del prodotto (C. 5091); Marinello ed altri: Disposizioni per assicurare la qualità, l'informazione del consumatore sull'origine e il corretto funzionamento del mercato degli oli di oliva vergini (C. 5232); La Loggia ed altri: Disposizioni per assicurare la qualità, l'informazione del consumatore sull'origine e il corretto funzionamento del mercato degli oli di oliva vergini (C. 5269); Senatori Mongiello ed altri: Norme sulla qualità e la
trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (Approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato) (C. 5565):
Russo Paolo, Presidente ... 3 5
Oliverio Nicodemo Nazzareno, Relatore ... 4
Braga Francesco, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ... 4 5
Votazione nominale:
Russo Paolo, Presidente ... 5
ALLEGATO: Ordini del giorno presentati ... 7
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
La XIII Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 5565,
premesso che:
nell'ambito del testo in esame, la valutazione dell'articolo 3 inerente il tenore di alchilesteri costituisce l'aspetto più complesso, in quanto si riferisce ad una disposizione in vigore (articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), che fissa un limite di 30 mg/kg per gli oli con dicitura «Italia» o «italiano» o che evocano l'origine italiana;
la stessa disposizione prevede che gli oli nazionali, inclusi gli oli DOP e IGP, che hanno un tenore di alchilesteri superiore al parametro indicato dovranno sottoporsi ad un «piano straordinario di sorveglianza» finalizzato a dimostrare la conformità alla categoria dichiarata, «salve le disposizioni penali vigenti»;
secondo alcune stime, sarebbe assoggettata a tale procedura una quantità non indifferente di oli visto che si tratterebbe di circa il 20 per cento della produzione nazionale;
in via generale, si ritiene che il parametro relativo alla presenza di alchilesteri sia da considerarsi solo un riferimento di qualità e non collegato né da collegarsi, direttamente o indirettamente, all'origine;
è poi ormai evidenza scientifica la circostanza secondo cui il contenuto di alchilesteri evolve fortemente nel tempo e, come è stato riscontrato, nella fase di confezionamento e conservazione del prodotto, può aumentare anche del 100 per cento in pochi mesi;
inoltre, è da non sottovalutare l'appesantimento burocratico ed economico a carico delle imprese, anche considerata l'indeterminatezza del piano di sorveglianza ad oggi ancora non definito;
queste considerazioni devono portare ad una più approfondita riflessione;
se ci si limitasse a considerare il tenore di alchilesteri come un aspetto legato unicamente alla qualità, la proposta di fissare un limite inferiore ai 75 mg/kg stabiliti dalla normativa europea, se supportata da idonei dati raccolti dalla sperimentazione in atto, potrebbe comunque essere determinata in un massimo di 40 mg/kg;
il Comitato Olivicolo Internazionale (COI), che ha approfondito la problematica con il gruppo di esperti chimici, ritiene ad oggi possibile ed utile l'adozione di parametri diversi e più appropriati fra cui gli etilesteri;
relativamente al tenore di alchilesteri, infine, suscita preoccupazione la pubblicazione mensile dei risultati analitici sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intento esplicitato del provvedimento sarebbe quello di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano le caratteristiche migliori ma, per i motivi sopraindicati e in particolar modo per la forte labilità dell'indice, si rischia un «effetto paradosso» visto che l'informazione data ai consumatori rischia di essere fuorviante;
in relazione all'articolo 16, suscita perplessità la previsione di una doppia sanzione (non destinazione al commercio delle produzioni e sanzione amministrativa di cui al comma 2) a carico dei
produttori che non costituiscono o aggiornano il fascicolo aziendale, sanzione che risulta obiettivamente eccessiva;
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 non risulta poi agevole per le imprese che gestiscono il registro di carico e scarico. Queste ultime, infatti, sarebbero sottoposte a sanzione (anche in questo caso duplice) nel caso in cui acquistino olive o olio da soggetti che non hanno aggiornato il fascicolo. Una circostanza, comunque, non chiara e non nota alle imprese acquirenti. Dovrebbe essere previsto, invece, un meccanismo di tutela che consenta di conoscere preventivamente se il soggetto da cui si acquistano olive od olio ha costituito e aggiornato regolarmente il suo fascicolo, in modo di non incorrere inopinatamente in sanzioni, oltretutto eccessive;
in sostanza, l'eccessivo utilizzo della sanzione amministrativa, unito alle pesantissime sanzioni accessorie e al complesso meccanismo burocratico posto in essere dall'articolo 16, inducono a ritenere necessaria una seria riflessione sull'intero articolo,
a valutare le problematiche esposte in premessa e gli effetti applicativi delle citate disposizioni, anche al fine di assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pervenire alla relativa soluzione.
0/5565/XIII/1. Catanoso.
La XIII Commissione,
esaminata la proposta di legge C.5565,
premesso che:
con il provvedimento in esame si intende compiere un deciso passo in avanti nel contrasto delle frodi nell'ambito del mercato degli oli di oliva vergini, a tutela dell'industria «seria» del Paese;
il fenomeno delle frodi - che caratterizza numerose produzioni italiane - ha raggiunto dimensioni particolarmente preoccupanti in questo comparto, che costituisce un'eccellenza dell'agroalimentare italiano e un prodotto simbolo del made in Italy nel mondo; secondo dati forniti da organizzazioni di categoria (Unaprol), il fenomeno della contraffazione nel settore degli oli ammonta a circa 100 milioni di euro e mette a rischio un patrimonio ambientale con oltre 250 milioni di piante sul territorio nazionale, che garantisce un impiego di manodopera per circa 50 milioni di giornate lavorative all'anno e un valore di circa 2 miliardi di euro riferito ai prezzi base del prodotto;
oltre alle motivazioni relative alla necessità di tutelare i consumatori e un comparto produttivo di grande valore economico, molto preoccupanti appaiono tuttavia le nuove caratteristiche con le quali si presentano le frodi in questo settore e l'interesse che esso ha suscitato nella criminalità organizzata;
appare quindi indifferibile fornire un deciso sostegno operativo e legislativo all'attività di prevenzione e di contrasto delle frodi, sul piano delle regole e dei controlli;
ritenuto che:
nel corso dell'esame svolto dalla Commissione Agricoltura della Camera è stata svolta una puntuale analisi del testo trasmesso dal Senato, anche attraverso un'articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto le organizzazioni agricole, le organizzazioni dei produttori oleari e i rappresentanti degli organismi di controllo e dei corpi di polizia con competenze nel settore;
sono stati altresì acquisiti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
nel complesso, da tale esame è emersa una valutazione complessivamente
positiva del provvedimento; sono emersi tuttavia anche numerosi rilievi e perplessità sulla formulazione di singole disposizioni, che sono stati oggetto di emendamenti e che meritano di essere presi in attenta considerazione;
tenuto conto, in particolare, dei rilievi concernenti le disposizioni di seguito indicate:
all'articolo 1 (Modalità per l'indicazione di origine), è stato suggerito: di prevedere che l'indicazione dell'origine dell'olio d'oliva sia riprodotta in etichetta nello stesso campo visivo e in prossimità della denominazione di vendita ovunque essa sia riportata; di approfondire le disposizioni sull'uso del termine «miscela», anche in relazione a quanto previsto dalla normativa europea; di introdurre una specifica norma sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi previsti al medesimo articolo 1;
all'articolo 2 (Comitato di assaggiatori), che novella l'articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, è stata rilevata l'esigenza di adeguare la normativa al regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni, e in particolare di non riprodurre nella legislazione nazionale le disposizioni sulle modalità di verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini già contenute nel citato regolamento; è stato altresì suggerito di specificare che il comitato di assaggiatori riconosciuti è quello di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, in quanto solo i comitati di assaggio ufficiali possono eseguire la determinazione organolettica su campioni prelevati ufficialmente per il controllo;
all'articolo 3 (Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), in tema di pubblicazione dei risultati delle analisi sul contenuto di alchil esteri, è stata rilevata l'esigenza di far riferimento solo agli oli extravergini e non agli oli vergini, posto che solo per la prima categoria è stato previsto un limite (e correggere altresì l'espressione utilizzata per indicare tali sostanze, facendo riferimento a «metil ed etil esteri degli acidi grassi»); è stata altresì segnalata l'opportunità di specificare che l'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce l'utilizzo della dicitura riferita all'Italia e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento;
all'articolo 4 (Divieto di pratiche commerciali ingannevoli), è stata rilevata l'opportunità di estendere la previsione di cui al comma 3 anche agli oli vergini di oliva, considerato che l'articolo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 29/2012 prevede l'utilizzo delle caratteristiche organolettiche anche per tale tipologia di olio;
all'articolo 6 (Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio), si segnala una numerazione non corretta del capoverso, dal momento che nell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 è stato già inserito un comma 49-quater;
all'articolo 7 (Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi), è stata segnalata l'esigenza di riformulare il comma 2, al fine di prevedere un chiaro riferimento ai dispositivi di chiusura «antirabbocco» e un più ampio richiamo alla normativa vigente in materia di etichettatura, richiamata dal testo solo per l'indicazione dell'origine e del lotto di produzione; andrebbe altresì riferita al comma 2 la sanzione indicata al comma 3;
all'articolo 8 (Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini), è stato rilevato che esso conferma le competenze dell'Autorità in materia di tutela della concorrenza, ma al tempo stesso adotta una formulazione che potrebbe risultare limitativa delle medesime competenze, nel settore dell'olio vergine di oliva; è stato osservato inoltre che al comma 1 occorre fare riferimento anche all'abuso di posizione dominante; infine, in relazione al disposto del comma 2, si sottolinea che in
base alle norme vigenti l'Autorità avvia istruttorie e indagini conoscitive sulla base di elementi comunque in suo possesso e di quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, e che appare quindi incongruo limitare (all'Agenzia delle dogane) i soggetti a tal fine presi in considerazione;
all'articolo 9 (Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini), è apparso eccessivamente oneroso dal punto di vista procedimentale subordinare l'autorizzazione ministeriale all'immissione al regime di perfezionamento attivo al parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;
all'articolo 12 (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato), è stato rilevato che le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, non appaiono essere del tutto coordinate con il testo vigente del predetto decreto, in quanto alcune delle fattispecie di reato (articoli 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater) indicate dal medesimo articolo 12 già comportano la responsabilità amministrativa dell'ente;
all'articolo 14 (Rafforzamento degli istituti processuali e investigativi), è stato sottolineato che il condivisibile obiettivo di assicurare qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini non deve necessariamente comportare l'introduzione nell'ordinamento di discipline processuali penali speciali che abbiano ad oggetto i reati volti a punire condotte pregiudizievoli rispetto al predetto obiettivo; in tal senso è stata sollecitata una valutazione dell'impatto delle medesime sull'intero ordinamento processuale;
sempre all'articolo 14, è stata in ogni caso segnalata l'opportunità di prevedere anche in relazione alle ipotesi previste dal comma 2 la «confisca per equivalente» (articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992), per ovviare a manovre fraudolente di occultamento e distrazione dei proventi illeciti;
all'articolo 15 (Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione), è stata segnalata l'opportunità di ricomprendere, tra i reati che danno luogo all'applicazione delle sanzioni accessorie, anche i reati di cui agli articoli 515 (frode in commercio) e 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) del codice penale;
all'articolo 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale), è stato osservato che il comma 3 fa riferimento a un procedimento di riconoscimento non meglio precisato, posto che con l'entrata in vigore del regime obbligatorio di indicazione dell'origine degli oli, il procedimento di riconoscimento prima previsto e la conseguente attribuzione di un codice alfanumerico di identificazione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 1019/2002) è venuto meno; è stata rilevata altresì l'impossibilità per il detentore del registro di carico e scarico ivi indicato, a carico del quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, di conoscere se i soggetti conferenti olio e/o olive abbiano assolto o meno agli obblighi di cui al comma 1;
infine, appare infine indispensabile prevedere un periodo transitorio di un anno per l'applicazione delle nuove norme, e in particolare di quelle relative all'etichettatura, al fine di consentire la commercializzazione delle scorte di prodotto,
rilevato infine che:
appare opportuna - al fine di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi commesse nella filiera degli oli di oliva vergini e extravergini, nonché la tutela della salubrità del territorio rurale e la lotta alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e agroambientali a garanzia della qualità, attraverso anche l'attività di
controllo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 - l'istituzione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroalimentare e agroambientale, in coerenza con le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, fissate dal decreto ministeriale 28 aprile 2006. Il comparto potrebbe svolgere la propria attività sul territorio nazionale attraverso la costituzione di reparti agroalimentari e agroambientali coordinati dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49. In tal modo, si potrebbe rafforzare l'attività di controllo nel punto più vulnerabile della filiera illegale dei prodotti e delle materie agroalimentari, forestali e ambientali, ovvero quello dei trasporti su strada, connessi a transazioni e produzioni illecite, che durante le rotte sul territorio nazionale possono essere più
facilmente verificate,
a valutare le problematiche esposte in premessa e gli effetti applicativi delle disposizioni citate, anche al fine di assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pervenire alla relativa soluzione.
0/5565/XIII/2. Paolo Russo