Commissione VI
Sulla pubblicità dei lavori:
Conte Gianfranco, Presidente ... 2
Proposte di legge (Discussione e rinvio)
Senatori Costa; Barbolini: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (già articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11 maggio 2010) (2699-ter); Barbato ed altri: Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo (1964); Pagano: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (3544); Bragantini ed altri: Istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative (3589):
Conte Gianfranco, Presidente ... 2 4
Barbato Francesco (IdV), Relatore ... 3 4
Saglia Stefano, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ... 4
ALLEGATI:
Allegato 1: Testo unificato adottato come testo base ... 6
Allegato 2: Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione ... 15
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
La seduta comincia alle 13,35.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Costa; Barbolini: «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo», già articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11 maggio 2010 (2699-ter); e dei deputati Barbato ed altri: «Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo» (1964); Pagano: «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo» (3544); Bragantini ed altri: «Istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative» (3589).
Ricordo che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha delineato l'organizzazione della discussione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo.
Ricordo, altresì, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge, giungendo all'elaborazione di un testo unificato, adottato come testo base e successivamente modificato, a seguito dell'approvazione di taluni emendamenti del relatore.
Sul predetto testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono stati nella quasi totalità recepiti attraverso alcuni emendamenti predisposti dal relatore.
È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa del testo risultante dall'approvazione di tali emendamenti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.
Essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a tale richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta odierna, il trasferimento di sede delle proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VI Commissione.
Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.
FRANCESCO BARBATO, Relatore. Signor presidente, in breve, il testo al nostro esame prevede, all'articolo 1, l'istituzione, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di una struttura - articolata in un gruppo di lavoro e in un archivio informatico integrato - deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
L'articolo 2 del provvedimento reca una serie di modifiche ad alcuni articoli del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di attestazione sullo stato di rischio e di procedure di liquidazione dei danni.
L'articolo 3, comma 1, stabilisce che chiunque distrugga, falsifichi o alteri dati contenuti nell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, o nelle banche dati cui esso è connesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Inoltre, il comma 3, lettera c), della disposizione, che aggiunge un comma 2-bis nell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede sanzioni a carico dei periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice. Il comma 4 inasprisce la sanzione penale prevista nel caso di frode assicurativa.
L'articolo 4, comma 1, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, dispone che siano definite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con i sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. È inoltre stabilito, al comma 2, che la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, formi periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi, mettendolo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti per territorio. Ai sensi del comma 4, successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato, la violazione dell'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore potrà essere rilevata anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. Qualora siano utilizzati i predetti dispositivi, apparecchiature o mezzi tecnici, non vi è l'obbligo di contestazione immediata.
L'articolo 5, concernente la valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi, istituito dal provvedimento, stabilisce, al comma 1, che ogni impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, l'utilizzo dell'archivio informatico integrato, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Ai sensi del comma 2, l'ISVAP trasmette
annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di cui all'articolo 1, nonché sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, unitamente a una valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione sui costi dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché circa gli effetti correlati sui relativi premi assicurativi. Inoltre, il comma 3 stabilisce che le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri sono tenute ad indicare, nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'istituzione della struttura di cui all'articolo 1.
L'articolo 6, oltre a contenere le disposizioni finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, vieta alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo di vigilanza previsto dal comma 2.
Signor presidente, dopo questa sintetica illustrazione dell'articolato, desidero soltanto evidenziare, richiamando le considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente, la notevole rilevanza delle proposte di legge al nostro esame, soprattutto sotto il profilo della tutela degli interessi degli assicurati e della generalità dei cittadini.
Sono convinto che il lavoro scrupoloso e proficuo compiuto dalla Commissione consentirà di contrastare in maniera più efficace le frodi nel settore dell'assicurazione RC auto.
STEFANO SAGLIA, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo dell'esame delle proposte di legge.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Propongo di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 e C. 3589, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (vedi allegato 1).
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
Ricordo che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come testo base.
Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti (vedi allegato 2).
Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati.
FRANCESCO BARBATO, Relatore. Signor presidente, ho predisposto gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6, volti a recepire nel testo del provvedimento le richieste di modifiche avanzate dal Governo in occasione dell'assenso al trasferimento in sede legislativa, nonché ad apportare una correzione di carattere formale all'articolo 3.
PRESIDENTE. Avverto che, come convenuto tra i gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.
Invito quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti testé illustrati dal relatore.
STEFANO SAGLIA, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore.
PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati dal relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove
approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.19.
(È approvato).
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.20.
(È approvato).
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.21.
(È approvato).
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.22.
(È approvato).
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.23.
(È approvato).
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.24.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso presentato.
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2.20.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso presentato.
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 3.5.
(È approvato).
Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso presentato.
Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4.6.
(È approvato).
Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alla I, alla II, alla V e alla IX Commissione, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri.
Pervenuti i predetti pareri, la Commissione sarà nuovamente convocata in sede legislativa, ai fini dell'approvazione in via definitiva dei medesimi emendamenti, della votazione degli articoli e della votazione finale del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta, da convocare, eventualmente, nella giornata di domani.
La seduta termina alle 13,45.