Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

Torna all'elenco delle sedute

Commissione I

10.
Mercoledì 29 luglio 2009
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Santelli Jole, Presidente ... 3

Missioni e sostituzioni:

Santelli Jole, Presidente ... 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e conclusione):

Senatori Monti ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza e disposizioni conseguenti (approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato)( 2258 ); Grimoldi ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza ( 1511 ): ... 3

Bruno Donato, Presidente ... 6
Santelli Jole, Presidente ... 3
Mantini Pierluigi (UdC) ... 5
Pastore Maria Piera (LNP), Relatore ... 5
Volpi Raffaele (LNP) ... 4
Zaccaria Roberto (PD) ... 4

Votazione nominale:

Bruno Donato, Presidente ... 6

ALLEGATO: Emendamento approvato ... 7

COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 29 luglio 2009


Pag. 7

ALLEGATO

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza (C. 2258, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato, e C. 1511 Grimoldi).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.


Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza).

1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.

Conseguentemente:
a)
aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

Art. 2.
(Adempimenti amministrativi).

1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione dell'articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 2.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.
4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più


Pag. 8

adempimenti non siano espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.
7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
b) sostituire il titolo con il seguente: «Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione».
1. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Consulta resoconti delle sedi Legislativa, Redigente e Referente
Consulta convocazioni