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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione I
19.
Mercoledì 4 luglio 2012
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Bruno Donato, Presidente ... 3

Proposta di legge (Discussione e rinvio):
D'Alema ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284):

Bruno Donato, Presidente, Relatore ... 3 7 10
D'Alema Massimo (PD) ... 7
De Gennaro Giovanni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ... 7
Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 4 luglio 2012


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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Proposta di legge D'Alema ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Alema ed altri: «Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto».
Comunico che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione dei lavori, stabilendo all'unanimità che nella seduta di oggi sarà svolta la relazione introduttiva e l'eventuale intervento del Governo, mentre nelle sedute di giovedì 5 e di martedì 10 luglio si svolgeranno gli interventi in discussione generale e le repliche del relatore e del Governo.
L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha, inoltre, convenuto che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato per martedì 10 luglio alle ore 15.
Ringrazio per la loro presenza il sottosegretario De Gennaro, a cui rivolgo gli auguri di buon lavoro, e il sottosegretario Malaschini.
Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali e nella mia qualità di relatore passo a svolgere la relazione.
La Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 5284 di iniziativa del presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), onorevole D'Alema, e dei deputati componenti dell'organo, onorevoli Cicchitto, Laffranco e Rosato.
La proposta - come evidenzia la relazione illustrativa - è nata nell'ambito dell'attività del COPASIR e ha lo scopo di apportare alcune correzioni migliorative alla disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza, senza alterare l'impianto della riforma operata nella XV legislatura con la legge 3 agosto 2007, n. 124. In sostanza la proposta nasce dall'esperienza applicativa maturata dal COPASIR in questi cinque anni dall'approvazione della legge.
Le integrazioni introdotte sono principalmente indirizzate al rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). Tra le altre modifiche di rilievo si segnalano quelle per il rafforzamento della sicurezza informatica nazionale, per l'affidamento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della gestione degli approvvigionamenti e servizi logistici comuni alle due agenzie


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(AISE e AISI) e per l'accertamento in capo al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma della competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive (tale competenza ora è in capo al Procuratore generale del distretto interessato).
Ricordo che con la legge 3 agosto 2007, n. 124 sono stati riordinati i servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, ed è stata interamente sostituita la disciplina previgente recata dalla legge n. 801 del 1977. Sinteticamente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è oggi articolato come segue. Il Presidente del Consiglio dirige e ha la responsabilità generale della politica dell'informazione e della sicurezza; può delegare le funzioni in materia di servizi di informazione ad una autorità delegata (ministro senza portafoglio o sottosegretario di Stato). Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) vede la rappresentanza di sei ministeri (Interno, Affari esteri, Difesa, Giustizia, Economia, Sviluppo economico) e oltre ad avere funzioni consultive e di proposta, elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza e delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i Servizi di informazione per la sicurezza (AISE e AISI) e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) - che è un dipartimento della Presidenza del Consiglio - ha come compito principale quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l'unitarietà dell'azione dei servizi di informazione per la sicurezza. La funzione di coordinamento del DIS comprende le attività di verifica dei risultati e di elaborazione di analisi globali da sottoporre al CISR e di progetti di ricerca informativa sui quali decide il Presidente del Consiglio sentito il CISR.
I servizi di informazione per la sicurezza sono: l'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE), operante all'estero, e l'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), che agisce sul territorio nazionale. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), composto da cinque deputati e cinque senatori, è l'organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi.
L'articolo 1 della proposta in esame attribuisce al Presidente del Consiglio, previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, il compito di impartire al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e ai servizi di informazione direttive volte a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica. Altre disposizioni in materia si rinvengono agli articoli 3 e 9, di cui si dirà, della proposta in esame. Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea il crescente rilievo della minaccia cibernetica per la sicurezza nazionale. Tra l'altro, il 7 luglio 2010 il COPASIR ha approvato e trasmesso alle Camere la relazione sulle possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico (DOC. XXXIV n. 4), dove raccomanda al Governo, tra l'altro, di dotarsi di un impianto strategico e organizzativo che assicuri una leadership adeguata e predisponga chiare linee politiche per il contrasto alle minacce e il coordinamento tra gli attori interessati. L'Assemblea del Senato ha a sua volta approvato, il 23 maggio 2012, due mozioni sulla sicurezza da minaccia cibernetica (mozioni n. 405 testo 2 e n. 491). Sui pericoli della minaccia cibernetica vertono anche le ultime relazioni del Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza.
L'articolo 2 ripristina l'articolo 3, comma 2, della legge n. 124 del 2007, abrogato nel 2008. L'abrogazione della norma comporta che l'autorità delegata pro tempore possa svolgere, oltre alle funzioni ad essa delegate dal Presidente del Consiglio in materia di intelligence, anche altre funzioni di governo. Con la norma proposta, invece, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio di delegare l'esercizio delle funzioni non esclusive, l'autorità,


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se nominata, non potrà svolgere altri compiti oltre quelli in materia di intelligence.
L'articolo 3 introduce nuovi compiti per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, coinvolgendo in un caso anche il COPASIR. I nuovi compiti sono quelli: del coordinamento delle attività di ricerca informativa volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale; della predisposizione di un piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo (si tratta di un organo istituito presso il DIS con il compito di esercitare il controllo su AISE e AISI), da approvare previo parere del COPASIR; della gestione unitaria degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni alle due Agenzie, analogamente a quanto avviene per la gestione del personale. A proposito di quest'ultimo punto, la relazione illustrativa si sofferma sulla finalità della disposizione, che pur senza mettere in discussione la struttura binaria del sistema ha l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema stesso, ottenendo, inoltre, un risparmio di risorse umane e finanziarie.
L'articolo 4 interviene sull'articolo 23 della legge n. 124. Tale disposizione prevede che il personale dei servizi di informazione non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e, in deroga alle disposizioni ordinarie, è obbligato a denunciare i fatti costituenti reato al direttore del servizio di appartenenza. La proposta in esame stabilisce che l'obbligo di denuncia ai superiori sussiste per i dipendenti dei servizi soltanto per i fatti costituenti reato «appresi nell'esercizio delle proprie attività istituzionali».
L'articolo 5 modifica l'articolo 30 della legge n. 124, prevedendo che rientra tra i compiti del COPASIR quello di accertare che le funzioni degli organismi di informazione per la sicurezza non siano svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio e quello di verificare, inoltre, che organismi non appartenenti al sistema di informazione per la sicurezza operino nel rispetto della legge. Il riferimento, come chiarito nella relazione illustrativa, è tra l'altro al Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa (RIS), organismo disciplinato dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, che non fa parte dei sistemi della sicurezza, avente esclusivamente compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare. In tal modo - si legge nella relazione illustrativa - si vuole ricondurre sotto il controllo parlamentare la verifica della corrispondenza delle attività poste in essere da organismi non appartenenti al Sistema di informazioni per la sicurezza ai limiti loro attribuiti affinché non si determinino sovrapposizioni o interferenze con le attività svolte dai Servizi di intelligence.
L'articolo 6 modifica l'articolo 31, comma 9, della legge n. 124, che attualmente prevede l'impossibilità da parte del Governo di opporre al COPASIR il segreto di Stato quando esso deliberi all'unanimità lo svolgimento di indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai Servizi ai compiti istituzionali previsti dalla legge. La proposta in esame abbassa il quorum alla maggioranza dei due terzi.
L'articolo 7 prevede che il COPASIR renda un parere (attualmente non previsto) sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra DIS, AISE e AISI e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi nonché, come si è detto sopra, sul piano ispettivo annuale.
L'articolo 8 modifica l'articolo 34 della legge n. 124 stabilendo che il Comitato, qualora deliberi di procedere all'accertamento della correttezza di condotte poste in essere da appartenenti o ex appartenenti agli organismi di informazione, può richiedere al Presidente del Consiglio di disporre lo svolgimento di inchieste interne. In tal caso, deve essere trasmesso al Comitato il testo integrale della relazione conclusiva. Il testo vigente dell'articolo 34 prevede che in presenza di condotte illecite i compiti del COPASIR si limitino all'obbligo di informazione al Presidente del Consiglio e ai presidenti delle Camere. Va detto che la proposta di prevedere formalmente


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che l'attivazione di inchieste interne possa avvenire su istanza del COPASIR è motivata in modo ampio nella relazione annuale del Comitato del 14 luglio 2011, di cui al DOC. XXIV n. 6.
L'articolo 9 interviene sull'articolo 38 della legge n. 124, prevedendo che alla relazione annualmente trasmessa dal Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti sia allegato un documento di sicurezza nazionale dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche e alla definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica.
Gli articoli 10 e 11 modificano rispettivamente gli articoli 40 e 41 della legge n. 124, intervenendo sulla disciplina del segreto di Stato, prevedendo che, in caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non si debba limitare a comunicarne le «ragioni essenziali» al Comitato, ma debba anche fornire al presidente e al vicepresidente dello stesso l'intero quadro informativo in suo possesso. Il regolamento interno del Comitato dovrà poi stabilire le modalità attraverso cui tali informazioni saranno esaminate.
L'articolo 40 della legge n. 124 riguarda il segreto di Stato opposto dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio che rendono testimonianza nel corso di un procedimento penale, mentre l'articolo 41 reca una norma di carattere generale che prevede la possibilità di eccepire nel processo penale il segreto di Stato da parte di soggetti diversi dai testimoni, quali indagati, imputati, parti civili e via dicendo. Come si legge nella relazione illustrativa, la proposta «si muove nella logica di considerare il segreto di Stato uno strumento assolutamente eccezionale, da utilizzare solo in casi straordinari in cui sia a rischio la sicurezza nazionale. È indispensabile che in tali circostanze vi sia una condivisione delle valutazioni che sono alla base della decisione in modo che, pur nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra Governo e Parlamento, possa essere esercitato con efficacia il controllo parlamentare».
La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il ruolo esclusivo del Parlamento in sede di controllo sul segreto di Stato. In particolare, la Consulta ha affermato più volte che le modalità di esercizio del potere di segretazione sono assoggettate a un sindacato di natura parlamentare. Questa è, infatti, la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell'Esecutivo, in quanto «è dinanzi alla rappresentanza del popolo, cui appartiene quella sovranità che potrebbe essere intaccata (articolo 1, secondo comma, della Costituzione), che il Governo deve giustificare il suo comportamento ed è la rappresentanza popolare che può adottare le misure più idonee per garantire la sicurezza», a presidio della quale si pone la disciplina in materia di segreto (sentenze nn. 86/1977 e 106/2009).
L'articolo 12 modifica l'articolo 4 del decreto legge n. 144 del 2005, che è stato adottato dopo gli attentati a Londra nel luglio 2005, e reca alcune misure urgenti per il potenziamento dell'attività di intelligence contro il terrorismo internazionale.
Il vigente articolo 4 stabilisce che il Presidente del Consiglio possa delegare i direttori dell'AISE e dell'AISI a richiedere al Procuratore generale presso la Corte di appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo (ovvero del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione) l'autorizzazione ad effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
La modifica introdotta dall'articolo 12 accentra presso il Procuratore presso la Corte di appello di Roma le competenze in merito all'indicata autorizzazione alle intercettazioni preventive antiterrorismo.
L'articolo 4 del decreto deroga già, sotto il profilo dei soggetti competenti a chiedere e a concedere l'autorizzazione a effettuare le intercettazioni, alla disciplina dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del Codice procedura di penale; tale


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norma, infatti, stabilisce che per la prevenzione di reati di particolare gravità (strage, terrorismo, associazione mafiosa, sequestro di persona ed altri) l'autorizzazione sia concessa con decreto motivato dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trova la persona da sottoporre a controllo (ovvero del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione) su richiesta del Ministro dell'interno (o dei delegati responsabili dei servizi centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza), nonché del questore o del comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza.
Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire in questa fase ovvero si riserva di replicare dopo la discussione del provvedimento.

GIOVANNI DE GENNARO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, dopo la discussione.

PRESIDENTE. La ringrazio.
Desidero informare la Commissione che i colleghi del gruppo dell'UdCpTP si scusano di non poter essere presenti a causa di una concomitante riunione di gruppo.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alema, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, a cui, in deroga a quanto precedentemente comunicato, do subito la parola.

MASSIMO D'ALEMA. La ringrazio molto dell'opportunità che mi dà di prendere la parola per motivare ulteriormente, dopo la sua egregia relazione, le ragioni di questa proposta di legge.
Come detto, essa nasce dall'esperienza maturata nell'ambito del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in questi primi anni di attuazione della legge n. 124 del 2007 e da una convergenza di opinioni. Dal punto di vista della genesi politica si caratterizza infatti per l'ampia partecipazione di diverse opinioni politiche a una proposta che definirei di manutenzione e di rafforzamento, ma non certamente di stravolgimento, della riforma operata con la legge n. 124, che noi anzi consideriamo, nelle sue scelte fondamentali, come una riforma da difendere e mettere in opera.
Questa implementazione è in corso. Voglio sottolineare che la messa in opera della riforma, che ha richiesto e ancora in parte richiede un vastissimo impegno di regolamentazione, è avvenuta in un clima di forte collaborazione tra Governo e Parlamento. Questo vale per il Governo attuale e anche per il Governo precedente, nel senso che le raccomandazioni e i pareri che di volta in volta il Comitato ha espresso hanno trovato un'accoglienza molto ampia nelle decisioni finali del Governo.
Come dicevo, la riforma è stata messa in opera in un clima di collaborazione. È un processo faticoso e complesso di adeguamento delle nostre agenzie di informazione a nuovi compiti, a nuovi scenari internazionali, a nuove e più complesse missioni. Sottolineo in modo particolare la necessità di costruire un'efficace intelligence economica. Questo richiede un lavoro di medio periodo perché comporta anche il miglioramento delle capacità professionali rispetto a compiti tradizionali, il che non si fa con un colpo di bacchetta magica. La mia opinione, però, è che le cose abbiano proceduto nella direzione giusta.
Da cosa nasce, quindi, questo intervento? Nasce prima di tutto dalla volontà di rafforzare la struttura senza metterne in discussione il carattere binario. Le agenzie sono due. Non vogliamo il servizio segreto unico, ma vogliamo rafforzare gli elementi di coordinamento che fanno capo al DIS, anche nella logica di evitare duplicazioni soprattutto nei settori amministrativi e logistici, di semplificare, di razionalizzare la spesa, che in un quadro di risorse scarse rischia di essere quasi totalmente assorbita dai costi di personale e di funzionamento, mentre c'è invece bisogno di investire su tecnologie e professionalità, di migliorare la capacità di affrontare


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nuove sfide. La legge non faceva riferimento alla minaccia cibernetica, che indubbiamente costituisce sempre di più una sfida incombente di grandissimo rilievo. Il Comitato, all'epoca sotto la presidenza del senatore Rutelli, ha condotto un'indagine su questa materia e ha trasmesso al Parlamento una relazione di cui i colleghi possono prendere visione. Occorre fornire una copertura legislativa alle responsabilità del Presidente del Consiglio e del DIS.
Una parte della legge risponde a esigenze di razionalizzazione delle strutture e di rafforzamento dell'efficacia, con particolare riferimento alla cyber threat, e di semplificazione del modo di lavorare. Io ritengo importante, ad esempio, la richiesta, che raccogliamo dalla struttura, di semplificare e razionalizzare il controllo della magistratura sull'esercizio della delicata funzione di intercettazione preventiva. Per un'attività come quella dei servizi segreti - si pensi ad esempio al controspionaggio - l'autorizzazione del distretto competente quando si insegue una spia o una potenziale spia nemica in giro per il territorio nazionale appare come un modo di complicare la vita a strutture che hanno compiti molto delicati. Ci è parso che fosse più razionale fare capo a un ufficio giudiziario di grande prestigio come la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma. Il filtro della magistratura è necessario. Nessuno può pensare che attività così delicate possano svolgersi senza il filtro della magistratura, ma andrebbe reso più semplice, seppure ugualmente efficace.
La parte su cui la legge si sofferma di più, introducendo alcune novità, a mio giudizio, molto importanti, è il rafforzamento delle funzioni di controllo del Parlamento. Io ritengo che tale rafforzamento, per quanto riguarda le procedure di opposizione o conferma del segreto di Stato, sia dovuto. Dopo la legge n. 124 sono intervenute due sentenze della Corte costituzionale in materia di segreto di Stato: la sentenza n. 106 del marzo 2009 e la sentenza n. 40 del febbraio 2012. Sono entrambe molto importanti perché in tutti e due i casi la Corte costituzionale ha respinto l'iniziativa della magistratura ordinaria - nel primo caso i giudici di Milano, nel secondo caso i giudici di Perugia -, stabilendo per due volte che su opposizione e conferma del segreto di Stato la magistratura ordinaria non ha potere di sindacato.
Trattandosi di un potere discrezionale del capo del Governo, motivato dalla necessità di difendere lo Stato, di cui quella giurisdizionale è solo una delle funzioni, esiste una ragione preminente rispetto alla quale non è pensabile il sindacato della magistratura in sede giurisdizionale.
La Corte si è spinta oltre perché ha negato anche a se stessa, Corte costituzionale, il potere di un sindacato di merito, limitandosi a rubricare i casi in cui il ricorso al segreto di Stato è ritenuto ammissibile, come ad esempio quando si tratta di preservare le alleanze internazionali del Paese o segretare informazioni sensibili sull'organizzazione interna dei Servizi e via dicendo.
In entrambe le sentenze la Corte sottolinea che il sindacato di merito spetti al Parlamento, che lo esercita attraverso il Comitato per la sicurezza della Repubblica. L'esperienza che abbiamo compiuto dice, però, che l'attuale legge, n. 124, che impone al capo del Governo di trasmettere al COPASIR le «ragioni essenziali», non è risultata sufficiente allo scopo di garantire la trasmissione delle informazioni indispensabili per l'esercizio del controllo di merito. Mi pare, inoltre, che sia una formulazione eccessivamente discrezionale.
Merito vuol dire merito. Vuol dire, cioè, che al COPASIR, con le cautele di cui si dirà, non può essere opposto il segreto di Stato. Si tratta di una questione che deve essere affrontata con una certa flessibilità, ma merito vuol dire merito. Non può essere sufficiente dire che si conferma il segreto di Stato per non fare venire alla luce gli interna corporis del Servizio. Se devo esercitare un controllo di merito, voglio poter essere messo nelle condizioni di capire se, come, perché e di che cosa si tratta. Altrimenti il controllo è meramente formale,


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esterno. È un puro controllo esteriore di legittimità, ma non un controllo di merito.
Ci siamo trovati di fronte a questo delicato problema e ci siamo interrogati su come poterlo affrontare, tenendo conto che parliamo sia di casi che debbono essere eccezionali, perché l'opposizione del segreto di Stato deve essere ricondotta a una casistica assolutamente straordinaria ed eccezionale, sia di questioni e di pratiche che debbono essere istruite con particolare cautela.
L'attività del COPASIR è coperta per legge da segreto e devo dire che l'esperienza ha dimostrato che sin qui la norma è stata generalmente rispettata. Benché l'Italia sia il Paese nel quale l'estrema severità della norma è temperata dall'abitudine a non rispettarla, in questo caso c'è stata anche una certa abitudine a rispettarla, il che è un fatto positivo.
Si è, però, ritenuto più prudente che il quadro informativo di merito fosse fornito solo a presidente e vicepresidente del COPASIR, i quali provvederanno poi a informare il Comitato con le necessarie cautele, anche attraverso una capacità di selezionare le informazioni su cui è ragionevole che si svolga un dibattito. Ciò porta a un'assunzione di responsabilità del Parlamento sia pure in questa forma così ristretta, che io ritengo importante anche per ragioni politiche e persino, come abbiamo motivato, per ragioni di garanzia di questi delicatissimi apparati, i quali possono trovarsi a compiere operazioni molto complesse.
Come è noto, la legge introduce un elemento di garanzia funzionale che li tutela anche nei confronti della magistratura. Il segreto di Stato è infatti uno sbarramento che impedisce alla magistratura di conoscere questi fatti, ma è evidente che la tutela politica in un sistema come il nostro, basato sull'alternanza di governo, è una tutela politica parziale, che espone gli apparati a qualche rischio dal punto di vista delle condizioni di operatività.
Il segreto di Stato non può essere usato di nascosto da una parte rispetto a un'altra parte. Mi riferisco alle parti politiche fondamentali che si alternano al governo del Paese. Ciò determinerebbe, a mio giudizio, una condizione di insicurezza, mentre la sicurezza dello Stato deve essere un valore condiviso, contenente in sé una garanzia di stabilità nel passaggio da un Governo all'altro.
Queste ragioni consigliano una procedura che comporti un certo grado di corresponsabilità e di consapevolezza. Abbiamo discusso su quest'aspetto all'interno del Comitato e la proposta è comprensibilmente discutibile perché è il risultato dello sforzo di trovare un punto di mediazione che possa garantire questo coinvolgimento. Tuttavia, a nostro giudizio, è un accorgimento necessario per concretizzare sul piano normativo il controllo di merito del Parlamento, su cui la Corte ha messo l'accento in modo molto chiaro nelle due sentenze che ho citato.
Ci sono altri aspetti, forse di valore minore, ma comunque significativi. L'espressione di pareri sul riparto delle risorse a oggi non è previsto dalla legge, mentre in generale il controllo parlamentare sui servizi segreti, in tutti i Paesi dove esiste, è soprattutto controllo sul riparto e sull'uso delle risorse.
Il COPASIR non è una Commissione parlamentare d'inchiesta e non ha i poteri della magistratura. È un comitato parlamentare che non ha questi poteri e io ritengo saggio che sia così. È però evidente che, se il COPASIR vuole approfondire un aspetto, deve poterlo fare. Abbiamo, quindi, pensato che il modo più ragionevole sia dargli la possibilità di attivare il servizio ispettivo che la legge prevede e pone in capo al DIS.
Di fatto questo è già avvenuto. C'è già stata un'ispezione su richiesta del COPASIR, ma è passata attraverso la decisione discrezionale del Governo. Io credo che sia saggio prevedere per legge che questa attivazione sia automatica, anche per liberare il Governo dall'incombenza di dover discrezionalmente fare ciò che gli chiede il Comitato. Mi sembra ragionevole che il Comitato disponga di questo potere di approfondimento in più.


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Come vedete, è un disegno abbastanza disorganico, non una riforma organica. È una serie di interventi di manutenzione, uno dei quali di notevole rilevanza perché legato a due sentenze della Corte costituzionale. Nel complesso io credo che la riforma ne possa uscire rafforzata e quindi spero che il Parlamento voglia valutare con attenzione questa nostra proposta. Credo di poter dire, a nome di tutti i proponenti, che siamo persuasi che la Commissione affari costituzionali potrà non solo apprezzare, ma anche migliorare il testo.
Restiamo in rispettosa attesa che questo possa avvenire nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. La ringrazio per aver ampiamente illustrato le motivazioni che hanno spinto a pensare a questi interventi su una legge che già funziona, ma che nel tempo può mostrare qualche piccola crepa.
Domani proseguirà la discussione generale. Essendo in sede legislativa, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto su mia proposta di fissare date abbastanza rigide per la discussione generale, al fine di votare gli emendamenti al provvedimento tra due settimane, se non sorgeranno problemi nell'iter. Se invece si renderanno necessari ulteriori approfondimenti, rivedremo il calendario dei lavori che ci siamo dati nel corso della discussione.
Ringrazio i presenti e rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14,45.

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