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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione II

2.
Giovedì 29 luglio 2010
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Giulia Bongiorno, Presidente ... 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis):

Bongiorno Giulia, Presidente ... 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
Bernardini Rita (PD) ... 5 12
Caliendo Giacomo, Sottosegretario di Stato per la giustizia ... 3 5 7 8 10 11 12
Contento Manlio (PdL) ... 9
Ferranti Donatella (PD) ... 4 5 6 7 10 11 13 14
Molteni Nicola (LNP) ... 8
Papa Alfonso, Relatore ... 3 4 9 11 14
Palomba Federico (IdV) ... 4 5 7 9 11 12
Rao Roberto (UdC) ... 9 10 13
Ria Lorenzo (UdC) ... 12

ALLEGATI:
Allegato 1: Emendamenti ... 15
Allegato 2: Emendamenti approvati in linea di principio ... 22

COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di giovedì 29 luglio 2010


Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIULIA BONGIORNO

La seduta comincia alle 14,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291, deliberato dall'Assemblea il 12 maggio 2010.
Ricordo che nella seduta del 13 luglio 2010 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base il testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente.
Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti (vedi allegato 1).
Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri, ricordo che gli emendamenti approvati si intenderanno approvati in linea di principio (vedi allegato 2) e saranno inviati alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri; successivamente all'espressione di tali pareri, i medesimi emendamenti saranno posti nuovamente in votazione.
Per quanto riguarda gli emendamenti respinti, le votazioni saranno definitive, non dovendosi procedere a un'ulteriore votazione.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti.

ALFONSO PAPA, Relatore. Esprimo parere favorevole sulle proposte emendative Vietti 1.16, 1.21 , 4.1 e 4.2 del Governo, Lussana 4.01, Bernardini 5.2, Ferranti 5.01. Raccomando l'approvazione dell'emendamento a mia firma 1.100 ed invito al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, che però non si è pronunciato sull'emendamento Vietti 1.17.
A tale riguardo, devo chiedere una spiegazione a tutta la Commissione. Al comma 4 si propone di aggiungere, dopo le parole «magistrato di sorveglianza», le parole «almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi».
In linea teorica sono favorevole a questo emendamento, tuttavia, per quanto riguarda coloro che eventualmente devono scontare soltanto otto mesi dopo l'entrata in vigore della legge, oppure coloro che vanno in galera per un anno, con questa norma blocchiamo tutto. Per coloro che


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devono scontare otto o nove mesi questa norma non avrebbe più possibilità di applicazione. Può darsi che abbia capito male, ma mi sembra che la situazione sia questa.

PRESIDENTE. Proporrei di procedere con ordine nell'esame degli emendamenti e di affrontare quindi successivamente la questione posta dal sottosegretario Caliendo..

DONATELLA FERRANTI. Vorrei svolgere una premessa che riguarda soprattutto la posizione del Partito Democratico, rivolgendomi sia al relatore, sia al Governo.
Come risulta chiaro dal pacchetto degli emendamenti, il Partito Democratico, a differenza di quanto avvenuto in Aula, per la sede legislativa, nell'intento di dare un apporto costruttivo a un testo destinato ad avere un impatto sulla condizione dei detenuti, ha sostanzialmente ridotto a due gli emendamenti presentati.
Quelli presentati per l'Aula erano alternativi, più ampi e prevedevano una riscrittura globale del sistema, magari senza limite temporale. In questa fase, tuttavia, si è tenuto fede a quanto si era stabilito.
Vorrei porre l'attenzione dei miei interlocutori, ma anche dei colleghi dei diversi gruppi, sull'emendamento 1.14, auspicando che su di esso il Governo e i relatori esprimano parere favorevole.
Questo emendamento riguarda...

PRESIDENTE. Onorevole Ferranti, ritengo che si debba procedere in ordine. Serve anche a far capire a tutti ciò che sta affermando.

DONATELLA FERRANTI. Volevo soltanto avere alcuni chiarimenti in merito, dal momento che questo argomento era stato discusso ed eravamo in attesa di una condizione favorevole.
È emersa, inoltre, un'altra problematica nell'interpretazione di questa normativa, che volevamo segnalare al Governo insieme all'onorevole Bernardini.
Ci arriveremo più avanti. Non fa parte di un emendamento, ma è un tema di rilievo, da valutare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite.

FEDERICO PALOMBA. Vorrei spiegare la ragione dell'emendamento Di Pietro 1.1 e di altri emendamenti soppressivi, che rispondono a una nostra contrarietà sostanziale e generale rispetto a questo provvedimento, che sarà naturalmente accentuata dal fatto che né il relatore, né il Governo hanno dimostrato alcuna sensibilità nei confronti dei nostri emendamenti, non accogliendone neanche uno, sebbene ve ne siano alcuni che crediamo importanti, quali quelli che riguardano il potenziamento delle forze di polizia, il cui lavoro sarebbe certamente aggravato dall'approvazione di questa legge.
Siamo contrari perché non riteniamo che si possano emanare provvedimenti tampone per rispondere a un'inadempienza generale del Governo sulla situazione carceraria. Non ci si può limitare a provvedimenti di questo genere, che incidono veramente poco.
A questo proposito, si parla del 30 per cento, che tuttavia è un numero certamente inadeguato e comunque impreciso, perché si sa che circa la metà dei detenuti è in esecuzione di provvedimenti cautelari. L'impatto sarebbe, quindi, molto inferiore.
Questa è la ragione del nostro emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ricordo che, essendo in sede legislativa, dobbiamo osservare i tempi assegnati a ciascun gruppo sulla base del contingentamento previsto.

ALFONSO PAPA, Relatore. In riferimento alla chiamata in causa del relatore, segnalo al collega Palomba il disegno di legge presentato dal sottosegretario Li Gotti che affronta la materia specifica. Questo intervento vale per tutte le richieste riguardanti gli emendamenti soppressivi presentati, laddove i deputati dell'Italia dei Valori intendano intervenire a tale riguardo.


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DONATELLA FERRANTI. Presidente, intervengo soltanto per esprimere il nostro voto contrario all'emendamento soppressivo Di Pietro 1.1, in quanto non corrisponde alla ratio che intendiamo seguire avendo dato il nostro assenso all'esame in sede legislativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.1 sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Di Pietro 1.2.

FEDERICO PALOMBA. Rispondo brevemente al collega Papa per ribadire che gli emendamenti soppressivi sono pochissimi, mentre quelli di contenuto sono molto più numerosi. Facevo riferimento a questi quando ho affermato che nessuno di essi ha avuto la benevola considerazione dal relatore, ma non ce ne dispiace: non la volevamo e non la richiedevamo.
Con questo emendamento chiediamo che, piuttosto che un provvedimento d'ufficio obbligatorio, si debba trattare di un provvedimento da assumere su istanza del condannato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.2, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bernardini 1.3.

RITA BERNARDINI. Per dimostrare che non voglio far perdere tempo, annuncio il ritiro degli emendamenti a mia firma, come mi è stato chiesto, fatta eccezione naturalmente per l'emendamento 5.2 su cui è stato espresso parere favorevole.
Mi permetto di raccomandare in particolar modo un aggiustamento che deve essere attuato, secondo la segnalazione della nostra capogruppo, onorevole Donatella Ferranti. Voi non lo immaginate, ma in queste ore i direttori delle carceri stanno calcolando quante persone potranno uscire con questa legge.
Non voglio nascondere che il direttore del carcere di Rebibbia ha affermato che se non correggiamo questa parte, che è scritta male, - così come indica l'emendamento segnalato dalla Ferranti - 50 persone non potranno uscire (parliamo sempre di detenzione domiciliare), mentre la situazione è letteralmente esplosiva.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.3 è ritirato.
Passiamo all'emendamento Lussana 1.5, sul quale è stato espresso un invito al ritiro.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Vorrei motivare l'invito al ritiro.
Il riferimento all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 contiene tutti i reati elencati nell'emendamento, tranne quelli di cui agli articoli 612-bis, 73 e 291-ter, ossia il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
La soluzione di mantenere il riferimento all'articolo 4-bis è più corretta, perché ogni volta che si dovesse andare a modificare, dovremmo variare anche tutto questo elenco.
Peraltro, onestamente, la pena sugli atti persecutori è già talmente alta che non mi sembra opportuno inserire un'esclusione dalla possibilità di scontare gli ultimi dodici mesi agli arresti domiciliari. Questa è la ragione.
Sarà possibile, ogni volta che si interviene sul 4-bis, tener conto della modifica in materia di detenzione domiciliare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lussana 1.5, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).


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Gli emendamenti Bernardini 1.4 e 1.6 sono ritirati.
Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.7, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.8, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ferranti 1.14.

DONATELLA FERRANTI. Abbiamo ripresentato - questa era l'intesa e se ne era parlato anche con i gruppi del PdL e della Lega - solo gli emendamenti su cui c'era stata una divergenza, ma si intendeva procedere a ulteriori limature, proprio per lo spirito emerso secondo cui ognuno aveva compiuto un passo indietro rispetto alle proprie aspettative.
Questo è un punto che, secondo me, va raccordato al comma 4, ossia il richiamo del comma 9, lettera b) dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che crea problemi applicativi.
Pregheremmo il Governo e il relatore di compiere uno sforzo di attenzione particolare su questo punto, in quanto questo emendamento riguarda i casi in cui una persona è a piede libero: in pratica l'imputato è condannato, ma si trova in libertà e gli viene notificato un titolo esecutivo che riguarda una sentenza da eseguire in carcere, che però rientrerebbe nei termini massimi di questo provvedimento. È prevista la sospensione tranne in alcuni casi richiamati dall'articolo 656, comma 9, lettera a).
Noi entrammo in questo discorso anche con i colleghi degli altri gruppi, in quanto l'ostacolo in particolare era la previsione, nel comma 9, lettera a), dell'articolo 61, n. 11, che era sostanzialmente uno dei punti di forza del Governo, della maggioranza e della Lega.
La sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010, recentissima, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 61 n. 11 e, specificatamente, come norma strettamente connessa e inscindibile, anche la parte dell'articolo 656, comma 9, che riguarda proprio la non ammissibilità al beneficio della sospensione ai condannati per tale aggravante.
A nostro avviso, quindi, salvo che si incorra nei casi previsti al comma 9, lettera a), che riguardano anche altri titoli di reato, sostanzialmente la disposizione rimaneva in piedi per questo motivo. Questi furono i dibattiti svolti in Commissione, nonché le intese. Mi spiace che non sia presente l'onorevole Lussana, con cui tenemmo quel giorno un dibattito su questo punto. Si decise allora di analizzare la situazione più avanti.
Richiamiamo l'attenzione su questo tema e, in connessione, sulla situazione allarmante di cui parlava anche l'onorevole Bernardini, che riguarda il comma successivo, dove, sempre con un'esclusione, al comma 4 si parla del condannato già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 656 - espongo quest'altra situazione di riferimento, poi non intervengo più perché questi sono i punti chiave - che concerne i casi in cui i detenuti sono in custodia cautelare e in quel momento diventa esecutivo un titolo. Si tratta dei casi in cui tale esclusione creerebbe un ulteriore effetto che pone nel nulla o attenua di molto gli effetti che con questo provvedimento il Governo e anche chi ha cercato di costruire un intervento insieme, vorrebbe perseguire.
Nel comma 3, infatti, creiamo l'effetto non dico della porta girevole, ma dell'assaggio pena: il detenuto sta fuori, deve comunque entrare e poi esce. In quel caso, posso capire che l'articolo 61 n. 11 politicamente potesse essere un ostacolo, ma adesso è caduto.
Per i casi in cui il detenuto sta fuori, esistono già tutti i vincoli di non applicabilità


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che abbiamo previsto al comma 2 dell'articolo 1, ossia le ipotesi del 4-bis, i delinquenti abituali, i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare quando non esiste un domicilio. Questo è il punto.
Con questo emendamento chiediamo una valutazione positiva da parte della Commissione proprio perché è caduto, con la sentenza della Corte costituzionale, l'elemento che ne costituiva la giustificazione cosiddetta politica.
D'altro canto, chiediamo un intervento correttivo del Governo o del relatore con riferimento al comma 4, perché, come ci è stato segnalato da alcuni direttori, in determinati casi addirittura non si potrebbe applicare il provvedimento. È un'irragionevolezza palese, perché la premessa e il presupposto di questo provvedimento non sono dati dalla condizione in cui ci si trova, ma dalla meritevolezza.
Sono due aspetti, sottosegretario, che ho cercato di sintetizzare.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Vorrei far presente che l'articolo 656, lettera a), si riferisce ai condannati per delitti di cui all'articolo 4-bis, salvo che siano agli arresti domiciliari. Noi abbiamo escluso all'articolo 1, comma 2, lettera a), del nostro disegno di legge che possa essere applicabile la detenzione domiciliare ai soggetti condannati per uno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.
Questo è il disegno di legge che stiamo esaminando.

DONATELLA FERRANTI. Ritengo che la questione debba essere approfondita ulteriormente e che l'emendamento 1.14 dovrebbe essere accantonato.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'emendamento Ferranti 1.14.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

L'emendamento Bernardini 1.9 è ritirato.
Passiamo all'emendamento Di Pietro 1.12.

FEDERICO PALOMBA. Con questo emendamento chiediamo che non si dia vita a un provvedimento comunque indulgenziale, senza una previa riflessione sulle caratteristiche del fatto. È una delle altre contestazioni che muoviamo a questo provvedimento, cioè che esso non tenga presente diversi aspetti, tra cui la personalità, che può essere accertata attraverso un magistrato di sorveglianza, e l'entità del fatto, a meno che non si accolga il nostro emendamento.
Se il pubblico ministero, nel decidere se rivolgere al magistrato di sorveglianza l'istanza di sospensione ai fini dell'applicazione dei domiciliari, non deve allegare alla richiesta una valutazione sull'irrilevanza e sulla particolare tenuità del fatto commesso dal condannato, ciò significa proprio che si vuole un provvedimento di assoluta e indifferenziata indulgenza, su cui non siamo assolutamente d'accordo.

DONATELLA FERRANTI. Intervengo per una dichiarazione di voto contraria a tale emendamento, con il quale si vuole rimarcare un provvedimento indulgenziale nelle sue finalità sottostanti.
Con tutto il rispetto e l'apprezzamento per i toni e l'impostazione dell'onorevole Palomba, credo che chi ha partecipato ai lavori di Commissione sappia bene che questo provvedimento non prevede automatismi, ma una valutazione di discrezionalità rimessa al magistrato di sorveglianza, ovviamente con parametri certi di riferimento a cui ancorare l'esercizio della discrezionalità, che non possono essere la valutazione dell'irrilevanza e della tenuità del fatto commesso. Ritengo, quindi, questo parametro particolarmente pericoloso.
Non condivido, inoltre, che si continui a insistere affermando che si tratta di un provvedimento di condono mascherato o comunque indulgenziale. Credo che sia necessario attenersi a quello che è oggi il testo, e non eventualmente a quello che era stato presentato. Lo ribadisco anche per puntualizzare la posizione del Partito democratico.


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NICOLA MOLTENI. Presidente, vorrei ripetere ciò che abbiamo già più volte osservato in riferimento a questo testo. Le motivazioni che hanno portato il gruppo della Lega a sostenerlo con lealtà sono legate al fatto che quello attualmente in discussione è radicalmente diverso da quello presentato all'inizio, in modo particolare sull'aspetto che il collega Palomba sottolineava prima.
Mi riferisco al fatto che si sia passati dall'automaticità del provvedimento, inizialmente previsto in capo al magistrato di sorveglianza, a una valutazione che deve essere svolta in maniera attenta, scrupolosa e rigorosa da parte del magistrato di sorveglianza stesso.
Questo è sicuramente uno degli elementi, insieme alla temporaneità e all'elemento provvisorio di applicazione, che ha portato il gruppo della Lega a sostenere il provvedimento. Se ricordate, infatti, siamo stati i primi a sostenere la necessità di non approvare un provvedimento che potesse essere percepito internamente, ma soprattutto rispetto all'opinione pubblica, come indulgente. Abbiamo parlato anche di indulto mascherato.
Proprio per evitare che la percezione fosse questa, vi sono state segnalazioni e una presa di posizione particolarmente dura da parte della Lega, a tratti anche del sottoscritto, proprio perché il provvedimento non avesse il carattere di indulto che noi ovviamente non avremmo voluto e non avremmo assolutamente sostenuto.
Le modifiche apportate nel corso del dibattito, anche grazie alla partecipazione e al confronto di tutte le forze politiche - mi permetto di menzionare in modo particolare il gruppo parlamentare che rappresento - hanno acconsentito affinché il testo oggi sia profondamente e radicalmente diverso, sostenibile da parte del gruppo parlamentare della Lega, ma, al tempo stesso, non adito a concedere spazio e possibilità di indulgenza. Diversamente, il nostro gruppo parlamentare non avrebbe sostenuto il provvedimento.
La discrezionalità e la rimessione della valutazione al magistrato di sorveglianza è una delle caratteristiche fondamentali, uno degli elementi che qualificano questo provvedimento, proprio perché se ne toglie l'applicazione di ufficio, che l'avrebbe reso applicabile a un numero di detenuti a nostro avviso eccessivo.
Voglio rimarcare, quindi, come ha fatto la collega Ferranti, la bontà dell'emendamento che abbiamo già approvato e della miglioria apportata al testo. Le osservazioni del collega Palomba decadono, dal momento che il testo attuale è profondamente diverso rispetto a quello inizialmente proposto.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Condivido lo spirito dell'ultimo intervento, però vorrei far presente che abbiamo compiuto una scelta. Abbiamo escluso, cioè, alcuni tipi di reati dalla detenzione domiciliare, ovviamente non sulla base di un giudizio relativo all'irrilevanza o alla minor gravità del fatto per il quale il soggetto è già stato condannato, ma di un'osservazione specifica, ossia del modo in cui ha tenuto la condotta durante la detenzione o, se si tratta di tossicodipendenti, di un programma già predisposto e comunque solo per il periodo degli ultimi dodici mesi, quando non vi è più la possibilità di un recupero del condannato. Addirittura se il periodo fosse inferiore a un anno non ci sarebbe alcuna attività.
Non occorre una diversa valutazione, quando abbiamo già specificato tutti i reati che riteniamo talmente gravi da escludere la possibilità della detenzione domiciliare.
È questa la motivazione del dissenso; non ha a che vedere con le considerazioni dell'onorevole Ferranti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.12, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Di Pietro 1.11.


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FEDERICO PALOMBA. Anche questo emendamento va nel senso di escludere gli automatismi e quanto meno di agire sulla base dell'istanza del condannato, come nel caso della sospensione. Si tratta di condannati che non sono in stato di detenzione.
Vorrei approfittare dell'occasione per rispondere garbatamente ad alcune considerazioni svolte sull'emendamento precedente. Comprendo che i colleghi della Lega vogliano giustificare in ogni modo la legislativa. Lo capisco benissimo, perché devono rispondere al loro elettorato.
Capisco anche la posizione del Governo, mentre è meno facilmente comprensibile quella della collega Ferranti, che è solitamente molto garbata, ma in questo caso pensa di poterci indicare che cosa dovremmo sostenere. Il Partito Democratico si esprima come crede e consenta all'Italia dei Valori di fare altrettanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.11, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.13, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

L'emendamento Bernardini 1.10 è ritirato.
Passiamo all'emendamento Vietti 1.16.

ROBERTO RAO. Presidente, intervengo brevemente per ringraziare il relatore e il Governo del parere espresso. È quasi un paradosso, visto che il procedimento prescelto è destinato ad avere una maggiore celerità, ma riserva chiaramente l'impulso alla direzione del carcere o al PM, soggetti che non dispongono sempre di informazioni sufficienti sulla situazione all'esterno del condannato.
Questo nostro emendamento, di fatto, tende a limitare l'estromissione di quest'ultimo dal processo decisionale e, quindi, a coinvolgere comunque la richiesta del detenuto e del suo difensore nel procedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vietti 1.16, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.
(È approvato in linea di principio).

L'emendamento di Pietro 1.15 è assorbito dall'emendamento testé approvato.
Passiamo all'emendamento Vietti 1.17.

ALFONSO PAPA, Relatore. Sull'emendamento 1.17 c'è un invito al ritiro, perché al relatore pare che, nella sostanza, la precisazione, per come è indicata, sia in realtà inconferente rispetto allo spirito della norma.
Voglio chiarire, cioè, che l'invito al ritiro non deriva da una valutazione di merito o da una considerazione di carattere tecnico, ma dalla sensazione di trovarsi di fronte a un refuso o a un'indicazione che probabilmente intendeva avere un'altra finalità rispetto a quella che appare.

ROBERTO RAO. Può darsi che ci sia stato un fraintendimento. Il nostro intendimento, in realtà, era quello secondo cui, al di là dell'aspetto che prima sottolineava anche il sottosegretario Caliendo sull'ultima parte dell'emendamento e sugli ultimi dodici mesi di pena, l'ipotesi di scarcerazione fosse trasmessa al magistrato almeno tre mesi prima della data di decorrenza, per evitare che poi si verifichi una corsa all'ultimo momento, non disponendo della documentazione necessaria. Mi riferisco a una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.

MANLIO CONTENTO. In realtà l'emendamento ha un senso nel caso in cui la


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persona interessata stia scontando una pena superiore a quella per cui è prevista la detenzione domiciliare; potrebbe accadere, però, che non abbia i tre mesi a disposizione. Pensiamo, per esempio, a un soggetto condannato a un anno e un mese.
Pertanto, o ricostruiamo la proposta perché si riferisca ai casi in cui la pena è superiore, oppure - come mi permetto di suggerire - lasciamo il testo così com'è, perché, dopo che avremo inserito l'interesse del difensore, sarà proprio quest'ultimo a rivolgersi all'istituto in modo tale che predisponga la relazione in tempo per godere del beneficio.
Sarei, pertanto, dell'idea che, se il collega ritira la proposta, ci evita un imbarazzo, perché arriviamo allo stesso risultato tramite l'attivazione del vostro emendamento, che dà mandato al difensore di attivarsi. Credo che si possa raggiungere lo scopo attraverso il difensore o il detenuto stesso, che opera all'interno dell'istituto.
In questo modo non possiamo votare il provvedimento perché rimarrebbero esclusi i casi a cui ho fatto riferimento.

DONATELLA FERRANTI. Capisco e condivido lo spirito dell'emendamento dei colleghi dell'UDC, teso a fare in modo che il meccanismo si attivi in termini adeguati, ma ciò farà parte dei criteri organizzativi sia della sorveglianza, sia dei direttori degli istituti di pena, che peraltro hanno tutto l'interesse a creare procedure di agevolazione della valutazione, in particolare, come è stato ricordato poco fa, da parte dei difensori del condannato.
I tre mesi riguardano periodi di pena molto più lunghi. Potrà accadere, invece, se non si elimina la farraginosità che facevamo presente nel nostro emendamento, che ci saranno persone che dovranno entrare in carcere per una pena inferiore all'anno. Il termine di tre mesi, quindi, potrà essere anche non congruo rispetto a una valutazione.
Questo termine, a nostro parere, è rigido. Condividiamo, invece, i lavori della Commissione, gli interventi e la ratio di questo emendamento, perché rappresentano un modo per creare momenti di attivazione adeguata, raccordati anche a un eventuale rafforzamento del personale e delle strutture carcerarie.

ROBERTO RAO. Anche alla luce delle osservazioni costruttive dei colleghi Contento e Ferranti, ritengo di poter accedere alla loro richiesta.
Chiederei soltanto a lei o al sottosegretario, se lei non vuole esprimersi, un chiarimento su questo termine per avere la certezza che la soluzione di cui parlava prima il collega Contento sia compatibile con la nostra iniziativa, perché dal punto di vista tecnico sicuramente siete più ferrati di me.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Condivido quanto ha già detto l'onorevole Contento. Parte da una mia osservazione relativa all'impossibilità pratica.

ROBERTO RAO. Ritiro l'emendamento Vietti 1.17 in qualità di cofirmatario.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.18 sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

L'emendamento Bernardini 1.19 è ritirato.
Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.20, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Considerati i pareri favorevoli sugli emendamenti 1.100 del relatore e 1.21 del Governo, il primo si potrebbe riformulare nel modo seguente: «All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, dopo la parola "sentita" aggiungere le seguenti: "la Presidenza del


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Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - e d'intesa con"». È una mera riformulazione.

ALFONSO PAPA, Relatore. Presidente, accetto la riformulazione proposta.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. In considerazione della riformulazione dell'emendamento 1.100 del relatore, che condivido, ritiro l'emendamento 1.21 del Governo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.100 del relatore nella nuova formulazione, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.
(È approvato in linea di principio).

L'emendamento Bernardini 1.22 è ritirato.
Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'emendamento Di Pietro 1.23, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Di Pietro 1.01.

FEDERICO PALOMBA. Su questo articolo aggiuntivo vorremmo svolgere alcune considerazioni, perché vorremmo che questo provvedimento, che noi consideriamo indiscriminatamente indulgenziale, avesse almeno una copertura strutturale e strumentale.
Una disposizione di questo genere era stata cassata in precedenza, ma l'abbiamo riproposta perché riteniamo che i provvedimenti non vadano emanati in modo fine a se stesso, ma debbano avere le gambe per camminare. La vigilanza, la sorveglianza sull'attuazione della detenzione domiciliare ricade sulle forze di polizia, che sono diverse da quelle della polizia penitenziaria.
Con questo emendamento, trovando una copertura idonea, quindi una giustificazione assoluta, proponiamo un potenziamento delle unità delle forze di polizia, proprio in attuazione degli adempimenti che saranno chiamate a svolgere se dovesse entrare in vigore il provvedimento.
Confidiamo sul fatto che il Governo e gli altri membri della Commissione, almeno su questo provvedimento di potenziamento della sicurezza delle forze di polizia, non vogliano dichiararsi contrari.

DONATELLA FERRANTI. Presidente, ovviamente condividiamo la logica sottesa a questo articolo aggiuntivo. Seguirà poi un altro emendamento per il quale è stato espresso un parere favorevole. Per realizzare l'aumento e il reclutamento del personale delle forze armate sono necessari i fondi e la copertura di bilancio.
Da parte nostra ci asterremo solo perché ritengo che il parere sia contrario non per la finalità, ma per l'effettività della copertura.
Su questo punto abbiamo speso molte energie, anche durante il dibattito in Commissione, proprio perché ci fosse anche da parte della Commissione bilancio, tesoro e programmazione un parere favorevole che non era arrivato precedentemente e che auspichiamo possa arrivare in relazione all'emendamento successivo, per il quale è stato espresso parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Di Pietro 1.01 sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.
Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'emendamento di Pietro 2.2, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Vietti 2.3.


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LORENZO RIA. I limiti di pena vengono aumentati dal disegno di legge, secondo noi, al di fuori di una logica sistematica e soprattutto con un pregiudizio del principio di tassatività e determinatezza. Tale inasprimento non tiene conto della sostanziale diversità, in termini di disvalore della condotta, delle ipotesi di semplice violazione delle prescrizioni o di allontanamento momentaneo non grave da quelle che si sostanziano in una vera e propria sottrazione al controllo e all'esecuzione della condotta o della misura cautelare.
Per questo motivo pensiamo che possa essere rivisto il parere contrario.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. In sintesi, la norma vuole avere una forte deterrenza. È gravissimo che una persona che deve scontare pochi mesi stia in detenzione domiciliare ed evada.

RITA BERNARDINI. Ho ritirato gli emendamenti anche su questo articolo, ma osservo che le evasioni non sono tutte uguali.
Sottosegretario, lei ci ha presentato dati che riportavano una percentuale dello 0,2 per cento. Le evasioni non sono tutte uguali. Si pensi al soggetto che si trova davanti all'uscio di casa, per il quale non può essere considerato un aumento di pena eccessivo come quello che si propone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vietti 2.3 sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

L'emendamento Bernardini 2.4 è ritirato.
L'emendamento Bernardini 3.1 è ritirato.
Propongo di accantonare la votazione degli articoli 2 e 3.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite.
Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.
(È approvato in linea di principio).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento 4.2 del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.
(È approvato in linea di principio).

Propongo di accantonare la votazione dell'articolo 4.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Lussana 4.01.

GIACOMO CALIENDO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole su questo articolo aggiuntivo, ovviamente compatibilmente con eventuali questioni che potrebbero riguardare la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Il sottosegretario esprime un parere favorevole, ma, dal momento che è realista, fa riferimento ai possibili problemi che potrebbero insorgere in Commissione bilancio, tesoro e programmazione.

FEDERICO PALOMBA. Voterò a favore di questo emendamento. Non sembri strano, ma è uguale a quello che abbiamo presentato noi, soltanto che non ha una copertura, mentre il nostro la prevedeva. Questo emendamento non ne ha una, perché la corrispondente riduzione di cui si parla è una questione tutta da verificare,


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che incontrerà sicuramente ostacoli nella Commissione bilancio, tesoro e programmazione.
Faccio solo rilevare che si escludono per partito preso i pareri favorevoli nei confronti degli emendamenti proposti dall'Italia dei Valori.

DONATELLA FERRANTI. Ovviamente la nostra è una dichiarazione di voto favorevole. Si tratta di uno degli emendamenti che hanno caratterizzato il percorso di questo provvedimento. Auspichiamo da parte del Governo e, in particolare, da chi rappresenta il Ministero della giustizia un impegno ad adoperarsi in concreto per cercare di risolvere queste problematiche.
Le questioni che vengono poste, di sostegno all'effettività dei poteri, di prevenzione, di sicurezza sul territorio e quindi anche di valutazione adeguata del personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possono essere impostate soltanto in via teorica. Devono essere riscontrate nei comportamenti concreti. Chi più del Governo, complessivamente inteso, può trovare la soluzione per individuare i supporti necessari a garantire l'effettività di questo provvedimento?
Votiamo, pertanto, a favore e auspichiamo che vengano compiuti i passi necessari affinché questo emendamento trovi la necessaria copertura.

ROBERTO RAO. Evidentemente il realismo del sottosegretario è apprezzabile. Ricordiamo tutti che questo particolare aspetto della legge è stato oggetto di un dibattito molto approfondito, nonché di contrasti interni al Governo o comunque di diversità di vedute, se vogliamo usare un eufemismo, tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno.
È apprezzabile che da parte della Lega venga questa indicazione. Chiaramente ci sentiamo di sottoscrivere l'emendamento e, in conseguenza, di annunciare il nostro voto favorevole. È chiaro che senza uno stanziamento di bilancio questa legge, come altre in tema di giustizia e di sicurezza, non si può realizzare.
È una presa d'atto che andrebbe effettuata da parte del Governo e quindi il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Lussana 4.01, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.
(È approvato in linea di principio).

Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Di Pietro 4.02, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Di Pietro 4.03, sul quale il relatore e il Governo hanno rivolto un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
(È respinto).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.
L'emendamento Bernardini 5.1 è ritirato.
Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'emendamento Bernardini 5.2, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.
(È approvato in linea di principio).

Propongo di accantonare la votazione dell'articolo 5.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di intervenire, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ferranti 5.01, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.
(È approvato in linea di principio).


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PRESIDENTE. Avevamo accantonato l'emendamento Ferranti 1.14.

DONATELLA FERRANTI. Lo vorrei illustrare

PRESIDENTE. È necessario sospendere la seduta, perché incombono i lavori d'Aula.

ALFONSO PAPA, Relatore. Presidente, in relazione alla questione che pone la collega Ferranti, devo riconoscere che sicuramente il riferimento alla Corte costituzionale ha una valenza di merito e politica rispettabilissima, in ordine alla quale è possibile far derivare alcune valutazioni di qualunque natura sull'opportunità o meno dell'inserimento nella norma della fattispecie.
Ad avviso del relatore...

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Papa, ma in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, devo rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,50.


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