Commissione VI
Sulla pubblicità dei lavori:
Conte Gianfranco, Presidente ... 2
Proposte di legge (Discussione e rinvio)
Senatori Costa; Barbolini: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (già articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11 maggio 2010) (2699-ter); Barbato ed altri: Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo (1964); Pagano: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (3544); Bragantini ed altri: Istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative (3589):
Conte Gianfranco, Presidente ... 2 4
Barbato Francesco (IdV), Relatore ... 3 4
Saglia Stefano, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ... 4
ALLEGATI:
Allegato 1: Testo unificato adottato come testo base ... 6
Allegato 2: Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione ... 15
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. (C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).
1. È istituita, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
2. La struttura di cui al comma 1 si articola nel gruppo di lavoro di cui al comma 3 e nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge i seguenti compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti:
a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 5, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
b) richiede informazioni e documentazione alle compagnie assicurative e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti;
c) formula all'ISVAP, sulla base dell'attività svolta, proposte per l'eventuale revisione dei parametri di significatività di cui al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010;
d) fornisce collaborazione alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati, in numero di uno ciascuno, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dalla CONSAP SpA, tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi. I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è nominato, tra i rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, il responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro
può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il gruppo di lavoro di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto - legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le altre banche dati pubbliche e private, individuate secondo le modalità di cui al comma 7, contenenti informazioni rilevanti ai fini delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi in materia assicurativa. Titolare dell'archivio informatico e del connesso trattamento dei dati è l'ISVAP, che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP SpA. La gestione dell'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con
apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP SpA, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1.
6. L'archivio informatico integrato di cui al comma 5 si articola nei seguenti sottosistemi:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione, le informazioni presenti nelle banche dati di cui al comma 5, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che evidenzi rischi di frode, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a).
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al comma 5, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle compagnie di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.
8. Le imprese di assicurazione garantiscono la disponibilità da parte dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 7, dei dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, lettera b), e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, stipulati o rinnovati.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione si avvale, sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, della collaborazione delle forze di polizia, che eseguono le verifiche e gli accertamenti richiesti.
10. L'organizzazione e il funzionamento della struttura di prevenzione è disciplinata con regolamento dell'ISVAP, assicurando l'autonomia nello svolgimento delle relative funzioni.
11. Qualora le informazioni raccolte dalla struttura di prevenzione contengano riferimenti a pubblici ufficiali, ovvero a professionisti la cui attività è subordinata all'iscrizione in albi, elenchi, ruoli o ordini professionali, l'ISVAP trasmette i relativi dati e informazioni anche agli organismi disciplinari o agli ordini professionali competenti, i quali sono tenuti a valutarli ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1.»
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato.»;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.»
c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 e di cui all'articolo 135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione
diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state poste a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli
interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue
determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora, all'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, deve presentare querela per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al periodo precedente; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi ed il termine per la presentazione della querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei
termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1-bis, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.».
4. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 2 e 2-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo.
1. Chiunque distrugga, falsifichi o alteri dati contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, o nelle banche dati cui esso è connesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, nel caso di ostacolo al collegamento tra le altre banche dati pubbliche e private e l'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, di ostacolo al funzionamento della struttura di prevenzione, ovvero di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 306 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.
3. All'articolo 10-bis del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità»;
b) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applicano la disciplina di cui al comma 1, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»;
d) nella rubrica le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».
4. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento definisce le caratteristiche ed i requisiti di tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, di conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, comunicando ai rispettivi proprietari tale circostanza, nonché informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è posto a disposizione delle forze dell'ordine e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.
3. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2.
4. Successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è rilevata, dandone informazione agli automobilisti, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la
registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di
cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, l'utilizzo dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei
predetti elementi informativi l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al Titolo XIV, Capo I, del codice delle assicurazioni private, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. L'ISVAP, anche sulla base della relazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di cui all'articolo 1, nonché sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nella relazione è contenuta una valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione sui costi dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché circa gli effetti correlati sui relativi premi assicurativi.
3. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3,
numero 10), del codice delle assicurazioni private, sono tenute ad indicare, nella Relazione o nella Nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'istituzione della struttura di cui all'articolo 1. Alla Relazione o alla Nota integrativa è allegata la relazione predisposta ai sensi del comma 1, primo periodo, del presente articolo.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4, comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, con proprio decreto incrementa il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le procedure di cui all'articolo 335 del medesimo codice.
3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quota parte delle maggiori entrate determinate dal comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre dell'anno precedente, una relazione sui mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione della struttura relativo all'anno precedente.
5. È fatto divieto alle imprese richiamate al comma 2 di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo disposta ai sensi del medesimo comma 2. L'ISVAP vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo e riferisce annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze.
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. (C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
1. 19.Il Relatore.
Al comma 3, dopo le parole: «da emanare» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'interno,».
1. 20.Il Relatore.
Al comma 4, sostituire le parole: «dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza» con le seguenti: «dal Ministero della difesa».
1. 21.Il Relatore.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso il Centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121.».
1. 22.Il Relatore.
Al comma 7, dopo le parole: «da emanare» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».
1. 23.Il Relatore.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione collabora con le forze di polizia sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze.».
1. 24.Il Relatore.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «di cui all'articolo 642 del codice penale» con le seguenti: «All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti, nelle ipotesi in cui è prevista, querela,» e sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui al medesimo terzo periodo».
2. 20.Il Relatore.
Al comma 3, lettera b), premettere le parole: «al medesimo comma 1».
3. 5.Il Relatore.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: «, comunicando» fino a: «in cui tali veicoli» con le seguenti: «. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi»;
b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2012.».
4. 6.Il Relatore.