Commissione VII
Sulla pubblicità dei lavori:
Aprea Valentina, Presidente ... 3
Proposte di legge (Discussione e approvazione):
Caforio ed altri: Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (Approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato) (2131); Siliquini ed altri: Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (1192); Evangelisti ed altri: Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia
(2317): ... 3
Aprea Valentina, Presidente ... 3 5 6
Barbieri Emerenzio (PdL), Relatore ... 4
Evangelisti Fabio (IdV) ... 4
Goisis Paola (LNP) ... 6
Lolli Giovanni (PD) ... 5
Palmieri Antonio (PdL) ... 5
Rossa Sabina (PD) ... 5
Viceconte Guido, Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca ... 4
Missione e sostituzioni:
Aprea Valentina, Presidente ... 6
Votazione nominale:
Aprea Valentina, Presidente ... 6
ALLEGATO: Nuovo testo approvato dalla Commissione ... 7
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
ART. 1.
1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.