Commissione VIII
Sulla pubblicità dei lavori:
Alessandri Angelo, Presidente ... 3
Missioni e sostituzioni:
Alessandri Angelo, Presidente ... 3
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Nicco: Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso» (C. 4913); Togni e Lanzarin: Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, concernenti la sede dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso» (C. 4540): ... 3
Alessandri Angelo, Presidente ... 3 4
Fanelli Tullio, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ... 3
Mariani Raffaella (PD) ... 4
Piffari Sergio Michele (IdV) ... 4
Togni Renato Walter (LNP) ... 4
Votazione nominale:
Alessandri Angelo, Presidente ... 4
ALLEGATO:Testo adottato come testo base ... 6
Resoconto stenografico
SEDE LEGISLATIVA
Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso». (C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco).
1. Al comma 25 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «Il Parco nazionale Gran Paradiso ha una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo Parco».
1. Al personale dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso» trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.