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Resoconti Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente

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Commissione IX

5.
Mercoledì 1° luglio 2009
INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:

Valducci Mario, Presidente ... 3

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Zeller e Brugger: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni ( 44 ); Contento: Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale ( 419 ); Formisano Anna Teresa: Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi ( 471 ); Meta ed altri: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale ( 649 ); Carlucci: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ( 772 ); Lulli ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 844 ); Conte: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità ( 965 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1075 ); Boffa ed altri: Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1101 ); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide ( 1190 ); Vannucci: Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori ( 1469 ); Lorenzin ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida ( 1488 ); Moffa ed altri: Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( 1717 ); Minasso ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore ( 1737 ); Giammanco: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ( 1766 ); Dussin Guido ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche ...
); Cosenza: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( 2177 ); Barbieri: Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni ( 2299 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato ( 2322 ); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale ( 2349 ); Stasi: Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative ( 2406 ); Bratti e Motta: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale ( 2480 ):
... 3

Valducci Mario, Presidente ... 4 8
Giachino Bartolomeo, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 8
Moffa Silvano (PdL), Relatore ... 5

ALLEGATO: Ulteriori proposte emendative del relatore riferite al testo unificato ... 9

COMMISSIONE IX
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Resoconto stenografico

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 1° luglio 2009


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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO VALDUCCI

La seduta comincia alle 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Zeller e Brugger: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni (44); Contento: Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale (419); Formisano Anna Teresa: Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi (471); Meta ed altri: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (649); Carlucci: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (772); Lulli ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore (844); Conte: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità (965); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (1075); Boffa ed altri: Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori (1101); Velo ed altri: Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (1190); Vannucci: Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla

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guida di ciclomotori (1469); Lorenzin ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida (1488); Moffa ed altri: Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1717); Minasso ed altri: Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore (1737); Giammanco: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (1766); Dussin Guido ed altri: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (1998); Cosenza: Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (2177); Barbieri: Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni (2299); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (2322); Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (2349); Stasi: Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative (2406); Bratti e Motta: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (2480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida e di sanzioni per talune violazioni»; Contento: «Disposizioni per accrescere la sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo della segnaletica orizzontale»; Formisano Anna Teresa: «Modifica all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferma della validità della patente di guida per soggetti post-comatosi»; Meta ed altri: «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale»; Carlucci: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di iscrizione delle violazioni nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»; Lulli ed altri: «Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore»; Conte: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità»;


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Velo ed altri: «Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca dei veicoli in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti»; Boffa ed altri: «Introduzione dell'articolo 126-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di certificato a punti di idoneità alla guida di ciclomotori»; Velo ed altri: «Modifiche agli articoli 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide»; Vannucci: «Modifica all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori»; Lorenzin ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida»; Moffa ed altri: «Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale e delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»; Minasso ed altri: «Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore»; Giammanco: «Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti»; Dussin Guido ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di circolazione delle biciclette e di caratteristiche tecniche delle piste ciclabili»; Cosenza: «Modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti»; Barbieri: «Modifica degli articoli 72, 75, 76, 78, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli e di omologazione degli stessi e delle loro dotazioni»; Consiglio regionale del Veneto: «Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato»; Consiglio regionale del Veneto: «Disposizioni in materia di bevande alcoliche e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale»; Stasi: «Modifiche agli articoli 126-bis e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di superamento dell'esame per il recupero del punteggio della patente nonché di adempimenti degli enti locali in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative»; Bratti e Motta: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale».
Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha presentato e illustrato i propri emendamenti e il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative relative all'articolo 1.
Avverto che il relatore ha presentato ulteriori proposte emendative (vedi allegato). Il termine per i subemendamenti alle ulteriori proposte emendative presentate dal relatore è fissato alle ore 12 di lunedì 6 luglio. Contestualmente anche il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative presentate nella seduta di ieri è riaperto e fissato alle ore 12 di lunedì 6 luglio.
Do la parola al relatore, onorevole Moffa, per illustrare le ulteriori proposte emendative presentate nella seduta odierna.

SILVANO MOFFA, Relatore. Grazie presidente. Nella seduta odierna, come lei


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ha anticipato, ho presentato ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi, che si aggiungono a quelli già presentati ieri e che intervengono anche su questioni di notevole rilevanza, quali ad esempio gli accertamenti per chi guida sotto l'effetto di droghe, la semplificazione delle procedure e l'abbreviamento dei tempi del ricorso al giudice di pace e un insieme di interventi per il settore dell'autotrasporto.
Mi sembra opportuna una breve illustrazione dei singoli emendamenti presentati. L'emendamento 1.15 interviene sulla materia del trasporto dei blocchi di pietra naturale, consentendo il trasporto eccezionale anche quando non il singolo blocco di pietra, ma il complesso dei blocchi trasportati supera i limiti di massa previsti dal codice della strada. Si tratta, in sostanza, di una norma di semplificazione, in quanto si evita la verifica dei limiti di massa sui singoli blocchi. L'articolo aggiuntivo 1.01 riconosce pienamente le funzioni di polizia stradale esercitate dal Corpo forestale dello Stato. L'emendamento 10.4 integra le disposizioni già introdotte in materia di svolgimento irregolare dei corsi per istruttori, in modo da prevedere l'inibizione al prosieguo dell'attività nel caso di reiterazione delle irregolarità nel quinquennio. L'emendamento 12.7 reca diverse modifiche all'articolo 21, che disciplina l'attuazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa comunitaria e internazionale in materia di periodi di guida e di riposo, finalizzate a evitare che le sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base settimanale si cumulino alle sanzioni per le violazioni dei limiti massimi stabiliti su base giornaliera. Di conseguenza, a fini di coordinamento, sono modificate anche le disposizioni dell'articolo 12, concernenti la sottrazione di punti relativa alle predette violazioni. Con il medesimo emendamento è inserito, all'articolo 21, anche il comma 2-bis, che sancisce normativamente l'esenzione dal pedaggio per i veicoli delle Capitanerie di porto; segnalo peraltro, anche al fine di escludere una eventuale onerosità di tale disposizione, che già attualmente, per effetto di una nota ministeriale, tali veicoli sono esenti dal pedaggio. L'emendamento 13.4 ha finalità puramente tecniche, in quanto precisa la formulazione del comma 1-ter, inserito nell'articolo 128 del codice, relativo alla revisione della patente in caso di coma. L'emendamento 15.9 mira a individuare una linea d'intervento efficace per porre un limite all'utilizzo improprio degli autovelox. La disposizione attualmente inserita nel testo unificato impone un divieto che riguarda esclusivamente i corpi e i servizi di polizia municipale e si riferisce in modo specifico alle autostrade e alle strade extraurbane principali. Ritengo che una formulazione più appropriata e più incisiva, recuperando alcuni elementi già emersi nel corso dell'esame in sede referente, potrebbe essere quella per la quale i proventi degli accertamenti effettuati mediante apparecchi o dispositivi di rilevamento della velocità a distanza sono attribuiti non all'ente che ha effettuato l'accertamento, ma all'ente che è proprietario della strada su cui l'accertamento medesimo è stato effettuato. In questo modo, con una disposizione di valenza generale, si garantisce che gli accertamenti svolti per finalità di sicurezza stradale possano proseguire, mentre si rendono inutili quelli effettuati per finalità di gettito. L'emendamento 22.25 assume, a mio giudizio, un particolare rilievo, in quanto introduce alcune disposizioni che permettono agli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, con strumenti assai più semplici e in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, secondo cui gli agenti di polizia devono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie, dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica. Contestualmente, sono semplificate le modalità di finanziamento degli accertamenti riferiti alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che, sulla base delle previsioni introdotte dal testo in esame, saranno finanziati con il 2,5 per cento del totale


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annuo dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato. L'articolo aggiuntivo 22.09 rappresenta, come già le modifiche introdotte all'articolo 21 in materia di tempi di guida e di riposo, un ulteriore intervento in materia di autotrasporto. Con tale articolo aggiuntivo, è previsto anche per i conducenti di mezzi utilizzati per l'attività di autotrasporto di persone o cose, che siano di nazionalità italiana, la possibilità di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta, pari al minimo fissato per i singoli casi. Sulla base della normativa vigente tale possibilità è già prevista per i veicoli immatricolati all'estero. Quando il trasgressore non si avvalga della possibilità di versamento immediato, è tenuto a versare una cauzione, in mancanza della quale si dispone il fermo amministrativo del veicolo, che è affidato ai soggetti che hanno stipulato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio convenzioni per la custodia dei veicoli, ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada. Quest'ultima previsione è inserita anche nella disciplina relativa ai veicoli immatricolati all'estero, per evitare che, come accade attualmente, il fermo amministrativo del veicolo risulti sostanzialmente vanificato per il fatto che il trasgressore rimane custode del veicolo medesimo. Anticipo che l'articolo aggiuntivo in esame persegue, pur con una diversa e articolata formulazione, le medesime finalità dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 18.02. Assai importante, a mio giudizio, anche l'articolo aggiuntivo 22.08 che reca diversi interventi con cui si modifica la disciplina del ricorso al giudice di pace. Tali interventi hanno, per un verso, finalità di semplificazione, poiché si ribadisce e si chiarisce che è esclusa la possibilità di impugnare con ricorso al giudice di pace i verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e si stabilisce, in via generale, che l'opposizione non abbia effetti sospensivi, salvo che il giudice disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In questo modo si esclude che la sospensione, come accade troppo spesso, sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento; al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso in tribunale. Effetti di semplificazione ha anche la previsione per cui la legittimazione passiva, nel caso dei ricorsi al giudice di pace, è riconosciuta al prefetto, quando l'accertamento della violazione è stato compiuto da agenti dello Stato o comunque appartenenti a strutture di dimensione nazionale, mentre spetta alle regioni, alle province e ai comuni, quando l'accertamento è stato compiuto da agenti dipendenti da tali enti. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura o, sulla base di convenzioni da stipulare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, da avvocati delegati. Contestualmente le misure contenute nell'emendamento mirano ad abbreviare i tempi di svolgimento del ricorso. Si riduce, infatti, da 60 a 30 giorni il termine per la proposizione del ricorso ed è stabilito in 30 giorni il termine per la fissazione dell'udienza di comparizione. Nel caso in cui il ricorso contenga istanza di sospensione, l'udienza di comparizione deve essere fissata entro 20 giorni dal deposito. Sono infine disciplinate le modalità per il pagamento della sanzione, considerato che la disciplina dettata dal comma 3 dell'articolo 204-bis, che prevedeva il deposito da parte del ricorrente, presso la cancelleria del tribunale, di una somma pari alla metà del massimo previsto come sanzione per la violazione in questione, è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale. Tornando all'illustrazione dei propri emendamenti, fa presente che l'emendamento 23.6 precisa la formulazione delle finalità individuate negli articoli 23 e 29, relativamente alla segnaletica e alle barriere, aggiungendo alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento, anche la messa a norma e la manutenzione. L'emendamento 33.1 assicura il rispetto delle competenze del Garante per la


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protezione dei dati personali relativamente alle direttive concernenti l'introduzione in via sperimentale del casco elettronico e della «scatola nera». L'articolo aggiuntivo 39.01 costituisce un ulteriore elemento delle misure per il settore dell'autotrasporto. Si introducono infatti sanzioni amministrative pecuniarie e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per i veicoli immatricolati all'estero che, nello svolgimento di attività di cabotaggio stradale, violino la normativa comunitaria e la disciplina nazionale di esecuzione. La previsione di tali sanzioni particolarmente opportuna in considerazione del fatto che la normativa di esecuzione adottata in Italia risulta, anche in questo caso, assai più favorevole all'apertura del mercato alle imprese di altri Stati membri, di quanto non lo sia la disciplina adottata da Paesi come la Francia o l'Austria, con effetti di penalizzazione per le imprese nazionali. Sempre in materia di autotrasporto, mi pare opportuno segnalare già adesso l'emendamento Montagnoli 27.4 che, in caso di incidente da cui derivino la morte o lesioni gravi o gravissime prevede che alla responsabilità per il conducente si aggiunga la verifica verso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce trasportata, in modo da far emergere, ove sussistano, gli elementi di responsabilità riconducibili a tali soggetti. Ho citato questo emendamento su cui già anticipo il parere favorevole, con una limitata riformulazione, perché, insieme con le proposte emendative concernenti le modifiche della disciplina dei tempi di guida e di riposo, le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni per violazione, da parte di veicoli immatricolati all'estero, della normativa comunitaria e nazionale in materia di cabotaggio stradale, va a costituire un complesso di misure di notevole rilievo per il settore dell'autotrasporto, che sono il risultato di un intenso confronto condotto dal Governo con le associazioni del settore. Nel presentare tali emendamenti mi sembra pertanto doveroso riconoscere l'impegno dedicato dal sottosegretario Giachino nella loro definizione.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Esprimo parere favorevole sulle ulteriori proposte emendative presentate dal relatore.

PRESIDENTE. Il deputato Meta ha chiesto, a nome del proprio gruppo, di non procedere oggi all'esame degli emendamenti per il fatto che, per ragioni diverse, i membri del gruppo che abitualmente partecipano ai lavori della Commissione non possono essere presenti.
Accogliendo questa richiesta, rinvio all'ufficio di presidenza, già previsto per la giornata odierna, la definizione dei tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Ritengo comunque che l'esame e la votazione degli emendamenti potrebbero avere luogo martedì mattina a partire dalle ore 10 fino all'inizio dei lavori da parte dell'Assemblea e poi martedì pomeriggio; trasmetteremo, quindi, il testo alle altre Commissioni per il parere, in modo da consentire al Senato di approvare il provvedimento entro il mese di luglio in sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,45.


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